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INVALIDITA : DIRITTI ED ESENZIONI Roma, 9 giugno 2020

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INVALIDITA’: DIRITTI ED ESENZIONI Roma, 9 giugno 2020

Dott. Maura Belviso Medico chirurgo

Specialista in Medicina legale

Dottore di ricerca in Patologia medico-legale e tecniche criminalistiche

www.medico-legale-roma.com maura.belviso@fastwebnet.it

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CENNI STORICI

• Tra la fine dell’800 e l’inizio del ‘900 si sono susseguite in Italia numerose leggi volte a tutelare il rischio lavorativo e di malattia,

ancorato, tuttavia al pagamento di contributi di tipo previdenziale ed assicurativo.

• Solo dopo la II guerra mondiale, la tutela

dell’invalidità fu estesa anche quelle fasce sociali e di età per le quali l’incapacità lavorativa, totale o parziale, non consentiva l’inserimento nel

mondo del lavoro. Su questo concetto fu poi

istituita la tutela per l’invalidità civile.

(3)

ART. 38

DELLA COSTITUZIONE

• Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e

all'assistenza sociale.

• I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed

assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

• Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

• Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

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Dagli anni ‘60 nel nostro ordinamento sono stati previsti interventi di carattere economico per i soggetti disabili, distinti in diverse categorie: CIECHI, SORDOMUTI, INVALIDI CIVILI

• L. 632/54, modif. dalla L. 66/62: ciechi civili

• L. 381/70: sordomuti

• L. 118/71: disabili fisici e psichici, tappa basilare, anche se integrata da leggi successive per definire parametri sanitari e reddituali (L. 508/88. d.lgs. 509/88, L. 289/90, ecc), per la disciplina dell’assistenza degli invalidi civili con prestazioni economiche

• L. 18/80: indennità di accompagnamento

• D.M. della Sanità 5.2.1992: approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità civile

• L. 104/1992 (art. 3): definizione dello stato di Handicap (con benefici di tipo assistenziale e non economico)

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L. 118/71 ART. 2

«… si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e

funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di

accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

Sono esclusi gli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio, nonché i ciechi e i sordomuti per i quali provvedono altre leggi…»

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LA VALUTAZIONE MEDICO-LEGALE DELL’INVALIDITA’ CIVILE

SI ARTICOLA SU TRE PARAMETRI ESSENZIALI:

1. La valutazione del danno anatomo-funzionale permanente (art. 1, co. 1 e 2, d.lgs. 509/88), con ripercussione sulla capacità lavorativa

2. La valutazione percentuale della riduzione della capacità lavorativa generica

3. Un sistema tabellare (D.M. 5.02.1992), che contiene valori «base» riferiti a menomazioni incidenti sulla capacità lavorativa generica, che possono essere aumentati o ridotti fino al 5% con riferimento alle attività confacenti alle attitudini del soggetto o alla specifica attività lavorativa svolta, nonché alla

formazione tecnico professionale.

(7)

PRESTAZIONI PER GLI INVALIDI CIVILI

(L. 118/71 e L. 18/80 e succ. mod.)

ASSEGNO MENSILE DI INVALIDITA’

(art. 13 L. 118/71 modif. dall’art. 9 d.lgs. 509/99)

- Provvidenza economica concessa ad I.C. di età compresa tra i 18 ed i 65 anni (fascia di età considerata lavorativa), aventi una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74% e inferiore al

100%.

- Subordinato a limiti di reddito stabiliti annualmente ed inerenti solo al richiedente anche se coniugato

- Incompatibile con altre misure pensionistiche (INPS, INAIL) - Non è reversibile

- Al compimento dell’età pensionabile è trasformato in pensione sociale

- Decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, o in epoca successiva

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PENSIONE DI INABILITA’

(art. 12 L. 118/71)

- Provvidenza economica concessa ad I.C. di età compresa tra i 18 ed i 65 anni (fascia di età considerata lavorativa), riconosciuti invalidi al 100% con totale e permanente inabilità lavorativa

- Subordinato a limiti di reddito stabiliti annualmente, anche tenuto conto del cumulo di reddito con il coniuge

- Non incompatibile con altre misure pensionistiche , purchè il reddito determinato dalla percezione di prestazioni pensionistiche non a titolo di invalidità, non superi i limiti di reddito annui stabiliti

- Collocabilità lavorativa: possono svolgere sia pure eccezionalmente attività lavorative (possono essere collocabili), solo quando residua una capacità lavorativa specifica

- Non è reversibile

- Al compimento dell’età pensionabile è trasformato in pensione sociale - Decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione

della domanda, o in epoca successiva

PRESTAZIONI PER GLI INVALIDI CIVILI

(L. 118/71 e L. 18/80 e succ. mod.)

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INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO (art. 1 L.

18/80 modif. dalla L. 508/88 E dall’art. 6 d.lgs. 509/99) Provvidenza economica concessa a cittadini TOTALMENTE INABILI di età compresa tra i 18 ed i 65 anni, ai minori di anni 18 ed agli ultrasessantacinquenni che:

1. Non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un’assistenza continua

2. Che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore

PRESTAZIONI PER GLI INVALIDI CIVILI

(L. 118/71 e L. 18/80 e succ. mod.)

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INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO

«…

Non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un’assistenza continua …»

:

mancanza di autonomia nell’esercitare un insieme di funzioni e di attività tali, che ne risulti alterato ogni rapporto concreto con la realtà quotidiana (Circ. Min. Tesoro n. 14 dell’ottobre 1992):

vestizione, nutrizione, igiene personale, espletamento dei bisogni fisiologici, effettuazione di acquisti e compere, preparazione di cibi, spostamento nell’ambiente domestico o per il raggiungimento del posto di lavoro, capacità di accudire alle faccende domestiche, conoscenza del valore del denaro, orientamento S/T, ecc.

Sent. Corte di Cassazione – Sez. Lavoro n. 3228 del 3.4.1999: anche nel caso di deambulazione particolarmente difficoltosa e limitata nel tempo e nello spazio e fonte di grave pericolo per concreta possibilità di caduta, può configurare l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita e rendere necessario il permanente aiuto di un accompagnatore

PRESTAZIONI PER GLI INVALIDI CIVILI

(L. 118/71 e L. 18/80 e succ. mod.)

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INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO

«…«…Non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un’assistenza continua …»:

- Pur potendo spostarsi nell’ambito domestico o all’esterno, l’invalido non è, per natura della malattia, in grado di provvedere alla propria persona o ai bisogni della vita quotidiana, ossia non può sopravvivere senza l’aiuto costante del prossimo (Sent. Cassaz. – Sez. Lavoro, n. 667 del 22.01.2002).

- Bambino disabile che frequenta l’asilo nido (Sent. Corte Costituz. N.

467/02), perché un bambino disabile per i primi anni di crescita richiede una maggiore attenzione rispetto a un bambino sano di pari età sebbene comunque assistito dai genitori.

- Malato oncologico grave quando non sia prevedibile la data del decesso (Sent. Corte di Cassaz – Sez. Lavoro n. 7179/03

PRESTAZIONI PER GLI INVALIDI CIVILI

(L. 118/71 e L. 18/80 e succ. mod.)

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INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO

- Non subordinata a limiti di reddito

- Non incompatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa - Non incompatibile con la titolarità di una patente speciale

- Incompatibile con ricovero in istituto di cura, con pagamento della retta a carico dello Stato

- Incompatibile con analoghi trattamenti pensionistici concessi per invalidità contratte per cause di guerra, lavoro e servizio

- Non è reversibile

- Decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, o in epoca successiva

PRESTAZIONI PER GLI INVALIDI CIVILI

(L. 118/71 e L. 18/80 e succ. mod.)

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INDENNITA’ DI FREQUENZA

(art. 1 L. 289/90)

Provvidenza economica erogata in favore dei minori di anni 18, mutilati e invalidi civili, ai quali siano state riconosciute, dall’apposita commissione medica, persistenti difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, ed ai minori sordomuti con perdita uditiva > a 60 dB nell’orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1000 e 2000 Hz, e che per la minorazione devono fare ricorso continuo o periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici:

Concessa se:

- Il minore frequenta, continuamente o periodicamente, centri ambulatoriali o centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati convenzionati, che operino a scopo terapeutico, riabilitativo o di recupero delle persone portatrici di handicap.

- Il minore frequenta centri di formazione e di addestramento professionale finalizzato al reinserimento sociale

- Se il minore si deve sottoporre a cicli di chemiopterapia in Day-hospital

PRESTAZIONI PER GLI INVALIDI CIVILI

(L. 118/71 e L. 18/80 e succ. mod.)

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INDENNITA’ DI FREQUENZA (art. 1 L. 289/90)

- Subordinata a limiti di reddito dell’invalido - Incompatibile con ogni forma di ricovero

- Incompatibile con analoghi trattamenti pensionistici - Decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello

di presentazione della domanda, o in epoca successiva, per la reale durata del trattamento

- Revoca: può essere revocata in ogni momento qualora risulti l’insussistenza del requisito della frequenza

PRESTAZIONI PER GLI INVALIDI CIVILI

(L. 118/71 e L. 18/80 e succ. mod.)

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PRESTAZIONI NON ECONOMICHE PER GLI INVALIDI CIVILI

CONTRIBUZIONE FIGURATIVA (art. 80 co. 3 L. 23.12.2000 n. 388)

Maggiorazione di anzianità contributiva di due mesi per ogni anno di attività con un limite massimo di 5 anni per:

lavoratori sordomuti (art. 1 L. 381/70), invalidi civili (>74%), invalidi di guerra, invalidi per causa di servizio ascritta alle prime 4 categorie della tabella A.

L’attribuzione della maggiorazione è subordinata alla presentazione di una apposita domanda da parte dell’interessato corredata da documentazione sanitaria attestante lo stato invalidante.

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CONGEDO PER CURE FISIOTERAPICHE E RIABILITATIVE

(art. 13, L. 638/83, art. 10, L. 509/88)

Concesso agli invalidi civili partire da un grado di invalidità superiore al 50%.

1. La cura deve essere riconducibile all’infermità invalidante riconosciuta

2. Non può essere di periodo superiore ai 15 giorni 3. Non può essere computato come periodo di

ferie

4. Non può essere negato dal datore di lavoro

PRESTAZIONI NON ECONOMICHE PER

GLI INVALIDI CIVILI

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CONGEDO PER CURE TERMALI (D.lgs. 509/88, L. 412/91, d.m.

12.08.1992)

Fruibile per massimo 15 giorni, al di fuori del periodo di ferie, può essere concesso quando:

1. Il lavoratore dipendente da azienda privata, invalido civile con riduzione dell’attitudine lavorativa > 50%, presenta allo specialista della ASL la proposta del medico di base entro 5 giorni dalla data di redazione

2. Lo specialista della ASL riconosca «con motivato giudizio»

la maggiore efficacia terapeutica e riabilitativa delle cure, con riferimento alla specificità e/o grado della malattia riscontrata o allo stato evolutivo della stessa. Deve anche fissare un termine entro cui l’interessato deve iniziare le cure che non deve essere superiore a 30 giorni

PRESTAZIONI NON ECONOMICHE PER

GLI INVALIDI CIVILI

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PRESTAZIONI PROTESICHE, ORTOPEDICHE ED AUSILI (art. 5 del D.M. 28.12.1992 e art. 34 della L. 104/1992

Fornite dalle ASL, devono garantire il totale o il parziale ripristino funzionale degli organi ed apparati lesi.

a. Presidi contenitivi

b. Ausili e presidi per la deambulazione

c. Protesi acustiche, fonetiche e presidi per la comunicazione d. Ausili per incontinenti

e. Presidi locomotori (terapeutici ed ortesi, tutori permanenti, protesi ortopediche) f. Protesi fisiognomiche, a contenuto essenzialmente estetico

Spettano ai soggetti riconosciuti invalidi civili dal 33,33%.

Requisiti per la fornitura gratuita:

1. I.C. 100% e/o con indennità di accompagnamento 2. Ciechi assoluti

3. Minori di anni 18

PRESTAZIONI NON ECONOMICHE PER

GLI INVALIDI CIVILI

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PRESTAZIONI PROTESICHE, ORTOPEDICHE ED AUSILI (art. 5 del D.M. 28.12.1992 e art. 34 della L. 104/1992

E’ richiesta la prescrizione dallo specialista ASL con diagnosi circostanziata e programma terapeutico.

La sostituzione o il rinnovo sono concessi se:

- Il presidio è ancora necessario

- È trascorso il tempo prescritto (per es. 18 mesi per le calzature, fino a 7 anni per le carrozzelle). Nel caso di minori di anni 18 non sono fissati vincoli temporali.

- Il presidio precedentemente fornito non è più idoneo o non può essere riparato

PRESTAZIONI NON ECONOMICHE PER

GLI INVALIDI CIVILI

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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Dott. Maura Belviso

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