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Come chiedere la malattia al datore di lavoro

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Come chiedere la malattia al datore di lavoro

written by Noemi Secci | 22/01/2016

Assenza dal lavoro per malattia: comunicazioni al datore di lavoro, certificato medico, visita fiscale ed altri adempimenti.

Vorrei sapere come si fa la domanda di malattia al datore di lavoro e quali sono gli adempimenti in merito.

Le assenze per malattia non devono essere richieste al datore di lavoro, ma soltanto comunicate, poiché il datore è obbligato a concederle, e non ha discrezionalità in merito, come accade con le ferie o i permessi.

Vediamo ora, nell’ordine, quali sono gli adempimenti che devi effettuare quando ti ammali e ti assenti dal lavoro.

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Avvertire il datore di lavoro

Per prima cosa, devi avvertire il tuo datore di lavoro dell’assenza, entro il giorno in cui ti ammali, e comunque entro l’inizio del tuo turno lavorativo. Le modalità di avvertimento cambiano a seconda dell’azienda, o ente, presso cui si lavora, e degli accordi collettivi. Anche qualora, negli accordi presi, sia stato stabilito che per avvertire dell’assenza basti l’invio di un fax o di una mail, è sempre consigliabile telefonare all’amministrazione, alla segreteria o all’ufficio del personale (in generale, alla struttura incaricata della gestione di turni ed assenze, che può essere differente a seconda dei casi), per essere sicuro che la tua comunicazione sia stata ricevuta e scongiurare il rischio di sanzioni disciplinari per non aver avvertito.

Certificato medico

Entro il giorno successivo al verificarsi della patologia(o il diverso termine stabilito dal tuo contratto collettivo), devi poi recarti dal tuo medico curante. Se non è disponibile, puoi recarti anche dalla guardia medica o da un altro professionista, purché convenzionato col Servizio Sanitario Nazionale. Se ti trovi al pronto soccorso, o ricoverato all’ospedale o presso un’altra struttura sanitaria, sarà il personale della struttura a curare la trasmissione della certificazione.

Il dottore, dopo averti visitato, redige un certificato medico e lo invia telematicamente all’Inps, in tempo reale; è importante, prima che lo invii, che tu controlli se è corretto l’indirizzo di reperibilità per la visita fiscale: se, infatti, il medico dell’Inps si reca, per l’accertamento sanitario, presso un indirizzo sbagliato, tu risulti comunque responsabile per non aver fornito le indicazioni corrette, e la tua assenza alla visita fiscale non è giustificata.

Una volta effettuato l’invio, il sistema informatico assegna al certificato un numero di protocollo telematico: è necessario che il medico ti rilasci la ricevuta della trasmissione telematica col numero di certificato, per comunicarlo, se richiesto, al datore di lavoro.

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Se internet non funziona, oppure ci sono problemi con l’invio telematico della certificazione, il medico deve rilasciarti un certificato cartaceo, che devi spedire tramite raccomandata all’Inps, o consegnare allo sportello, entro due giorni dal verificarsi della malattia.

Il medico, in questo caso, deve anche rilasciare un secondo certificato, detto attestazione medica, che dovrai inviare, entro lo stesso termine di due giorni, al datore di lavoro: l’attestazione contiene la prognosi, cioè l’indicazione dei giorni di astinenza dal lavoro necessari alla completa guarigione, ma non la diagnosi, della quale deve essere informato solo l’Inps.

Comunicazione protocollo telematico

Se il medico è riuscito ad inviare correttamente il certificato all’Inps, in modalità telematica, non devi spedire niente al datore di lavoro, a meno che il contratto collettivo, o gli accordi territoriali o aziendali non dispongano l’invio al datore di lavoro del numero di protocollo della certificazione.

Devi effettuare l’invio secondo le modalità previste negli accordi, che possono contemplare l’inoltro via mail, fax o sms.

Comunicazione variazione indirizzo

Se cambi indirizzo di reperibilità durante il periodo di malattia, devi comunicarlo immediatamente, utilizzando le seguenti modalità [1]:

– tramite posta elettronica, inviando una mail al seguente indirizzo:

“medicolegale.NOMESEDE@inps.it” in cui dovrai sostituire NOMESEDE col nome d e l l a c i t t à i n c u i è u b i c a t a l a t u a s e d e I n p s ( a d e s e m p i o :

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medicolegale.olbia@inps.it);

– tramite fax, al numero indicato dalla tua sede Inps territoriale, reperibile presso il Portale Web dell’Istituto, alla sezione “Agenda Sedi- funzione medico legale”.

Reperibilità visita fiscale

Una volta effettuate le necessarie comunicazioni, il tuo unico obbligo è quello di restare a disposizione, presso l’indirizzo da te indicato nel certificato medico, durante le fasce orarie di reperibilità per la visita fiscale:

– dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, se sei un dipendente del settore privato;

– dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, se sei un dipendente pubblico.

Attenzione, il medico dell’Inps può passare sin dal primo giorno di assenza, ed anche il sabato, al domenica e nei giorni festivi.

Se hai necessità di spostarti durante le fasce di reperibilità, sappi che le uniche cause di assenza giustificabili sono l’effettuazione di cure, terapie e visite mediche (se non rinviabili ad altro momento); puoi essere giustificato anche se ti assenti per evitare un grave rischio, per te o per i tuoi familiari. Se possibile, devi avvertire il datore di lavoro dell’allontanamento, e fornire, in seguito, la documentazione giustificativa.

Ricorda che vi sono delle situazioni in cui il lavoratore è esonerato dalla visita fiscale:

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– ricovero in ospedale o presso una struttura sanitaria;

– infortunio sul lavoro;

– invalidità per causa di servizio;

– gravidanza a rischio;

– patologia correlata all’invalidità riconosciuta;

– malattie nelle quali è a rischio la vita.

Continuazione della malattia

Se il medico fiscale, dopo averti visitato, allunga la prognosi, devi comunicare immediatamente al datore di lavoro la nuova durata dell’assenza. Se invece è il tuo medico curante ad allungare la prognosi, oltre alla comunicazione al datore, deve essere inviata una nuova certificazione telematica, e puoi essere nuovamente sottoposto alla visita fiscale. Lo stesso vale in caso di ricaduta.

Nel caso in cui, invece, non sia intervenuta né una continuazione della malattia, né una ricaduta, non puoi essere sottoposto ad una seconda visita fiscale.

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