Fuori strada
Pag. 1
Pag. 29
sci d’erba Pag. 3
Pag. 30
Rifiuti
Pag. 3
Pag. 30
Fuoco
Pag. 5
Pag. 32
Flora
Pag. 8
Rete Natura 2000 Mezzi meccanici Motoslitte Sci
Escursionismo
Pag. 32
quantità Pag. 9
Pag. 9
Piante officinaliFunghi
Pag. 10
Pag. 10 Pag. 11 Pag. 12 autorizzazioni
modalità quantità – divieti generici luoghi
vendita Pag. 13
Sottobosco
Pag. 17
Fauna minore
divieti generici Pag. 18
rane Pag. 19
lumache Pag. 20
Tartufi
Pag. 20
commercio Pag. 22
Minerali
Pag. 24
Parchi
territorio Pag. 26
sorvolo Pag. 27
armi Pag. 27
fauna Pag. 27
flora Pag. 28
minerali Pag. 28
fuochi Pag. 28
fuori strada Pag. 29
regolamenti Pag. 29
PRONTUARIO DELLE SANZIONI IN MATERIA DI ASSETTO
AMBIENTALE
DELL’ILLECITO VIOLATO SANZIONE (EURO) RIDOTTA (EURO) COMPETENTE
1. FUORI STRADA
Attività fuoristrada con mezzi motorizzati su tutto il
territorio regionale.
Art. 38 comma 1 lettera c) L.R. 32/82
Facoltativo ex art.13 L. 689/81
122-367 306-1020
122,00 oppure * 340,00 se
1) mezzo non immatricolato;
2) privo di targa o con targa non regolare o totalmente o parzialmente illeggibile;
3) privo di assicurazione;
4) il conducente non si ferma al controllo.
PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283
Attività fuoristrada con mezzi motorizzati su sentieri di montagna, mulattiere, piste e strade forestali segnalate ai sensi
L.R. 45/89. L.R. 32/82
1) mezzo non immatricolato;
2) privo di targa o con targa non regolare o totalmente o parzialmente illeggibile;
3) privo di assicurazione;
4) il conducente non si ferma al controllo.
*
la sanzione maggiorata è da sommare se le violazioni sono più di una.Il divieto di compiere percorsi fuori strada o di percorrere strade interdette opera anche nei confronti di motoslitte.
Sonoesclusi dal divieto di cui ai commi da 1 a 5 i mezzi impiegati nei lavori agro- silvo-pastorali, nella sistemazione di piste sciistiche, nelle opere idraulico - forestali, nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza forestale antincendio, di pubblica sicurezza, nonché i veicoli utilizzati per servizio pubblico e per motivati scopi professionali o impiegati dai proprietari, possessori o conduttori per il raggiungimento dei fondi serviti.
Transito su strade interdette al traffico motorizzato da Province e
Comuni per fini di tutela ambientale.
Art. 38 comma 1 lettera c) L.R. 32/82
1) mezzo non immatricolato;
2) privo di targa o con targa non regolare o totalmente o parzialmente illeggibile;
3) privo di assicurazione;
4) il conducente non si ferma al controllo.
Sono esclusi dal divieto di cui al comma 4:
a) residenti, conduttori d’aziende agricole, proprietari o gestori di fondi agricoli e forestali non accessibili da strade aperte al pubblico;
ϭ
Art. 11 comma L.R. 32/82
Art. 11 comma 1 L.R. 32/82
Art. 11 comma 4 L.R. 32/82
Art. 38 comma 1 lettera c)
PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283
PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283
DESCRIZIONE
DELL’ILLECITO ART. LEGGE VIOLATO
ART. CHE PREVEDE LA
SANZIONE SEQUESTRO SANZIONE (EURO) PAGAMENTO IN MISURA
RIDOTTA (EURO) AUTORITA’
COMPETENTE NOTE
Parcheggio nei prati, zone boschive, terreni agricoli.
Calpestare prati destinati a sfalcio nonché i terreni sottoposti a coltura anche se non cintati e segnalati.
Art. 11 comma 5 L.R. 32/82
Art. 38 comma 1 lettera e) L.R. 32/82
153
51
Attività, manifestazioni motoristiche fuoristrada
organizzate anche parzialmente al di fuori dai percorsi individuati ai sensi dell'art.11 comma 3
della L.R. 32/82.
Art. 11 comma 3 L.R. 32/82
Art. 38 comma 1 lettera d) L.R. 32/82
10628
3543
Sanzione da applicare agli organizzatori
- incremento di € 340(1020 max) per manifestazioni fino a 50 partecipanti.
- incremento di € 510 (1530 max) per manifestazioni da 51 a 100 partecipanti.
- incremento di € 680 (2040 max) per manifestazioni da101 a 200 partecipanti.
- incremento di € 1020 (3060 max) per manifestazioni con più di 200 partecipanti Competizioni organizzate
sui percorsi individuati ai sensi dell'art. 11, comma 3, L.R.32/82 ma in difetto delle procedure previste dalla L.R. 40/98. (Disposizioni concernenti la compatibilità
ambientale e le procedure di valutazione)
Art. 11 comma 3 L.R. 32/82
Art. 38 comma 1 lettera d) L.R. 32/82
Sanzione da applicare agli organizzatori
- incremento di € 340(1020 max) per manifestazioni fino a 50 partecipanti.
- incremento di € 510 (1530 max) per manifestazioni da 51 a 100 partecipanti. - incremento di € 680 (2040 max) per manifestazioni da101 a 200 partecipanti. - incremento di € 1020 (3060 max) per manifestazioni con più di 200 partecipanti Manifestazioni e gare
motoristiche fuoristrada prive dell'autorizzazione in
deroga come previsto dal comma 5 bis, art. 11, L.R.32/82, o realizzate in
difformità della stessa.
Art. 11 comma 5bis
L.R. 32/82
Art. 38 comma 1 lettera d) L.R. 32/82
Sanzione da applicare agli organizzatori
- incremento di € 340(1020 max) per manifestazioni fino a 50 partecipanti.
- incremento di € 510 (1530 max) per manifestazioni da 51 a 100 partecipanti. - incremento di € 680 (2040 max) per manifestazioni da101 a 200 partecipanti. - incremento di € 1020 (3060 max) per manifestazioni con più di 200 partecipanti
Ϯ
PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283
PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283
PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283
PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283
'603*453"%"
122-367 306-1020
122-367 306-1020
122,00 oppure * 340,00 se
122,00 oppure * 340,00 se
3543
10628
10628
3543
b) i mezzi motorizzati dei soggetti incaricati ad esercitare operazioni di controllo faunistico, a norma dell' articolo 20 della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria), e i mezzi motorizzati dei soggetti autorizzati al prelievo venatorio del cinghiale (Sus scrofa), limitatamente ai giorni durante i quali si esercitano tali attività;
DESCRIZIONE
DELL’ILLECITO ART. LEGGE VIOLATO
ART. CHE PREVEDE LA
SANZIONE SEQUESTRO SANZIONE (EURO) PAGAMENTO IN MISURA
RIDOTTA (EURO) AUTORITA’
COMPETENTE NOTE
Mancato rispetto delle prescrizioni, impartite agli
organizzatori, ai fini dello svolgimento delle manifestazioni e gare motoristiche fuoristrada e
mancata esecuzione del ripristino ambientale dello
stato dei luoghi.
Art. 11 comma 5bis
L.R. 32/82
Art. 38 comma 1 lettera d) L.R. 32/82
10420
3543
Sanzione da applicare agli organizzatori
- incremento di € 340(1020 max) per manifestazioni fino a 50 partecipanti.
- incremento di € 510 (1530 max) per manifestazioni da 51 a 100 partecipanti. - incremento di € 680 (2040 max) per manifestazioni da101 a 200 partecipanti. - incremento di € 1020 (3060 max) per manifestazioni con più di 200 partecipanti Sci d'erba in aree a ciò non
destinate
Art. 11 comma 7 L.R. 32/82
Art. 38 comma 1 lettera e) L.R. 32/82
Facoltativo ex art.13
L. 689/81 153
51
2. RIFIUTI
Abbandono di rifiuti NON PERICOLOSI sul suolo
effettuato da privati
Art. 192 comma 1 D.Lgs.152/06
Art. 255 comma 1
D.Lgs.152/06 300-3.000
600
Abbandono di rifiuti PERICOLOSI sul suolo
effettuato da privati
Art. 192 comma 1 D.Lgs.152/06
Art. 255 comma 1 D.Lgs.152/06
600-6.000
in caso di rimozione immediata da parte
del trasgressore darne indicazione sul verbale di contestazione.
Immissione di rifiuti solidi o liquidi NON PERICOLOSI in
acque superficiali o sotterranee effettuata da
privati
Art. 192 comma 2 D.Lgs.152/06
Art. 255 comma 1
D.Lgs.152/06 300-3.000
600
Immissione di rifiuti solidi o liquidi PERICOLOSI in
acque superficiali o sotterranee effettuata da
privati.
Art. 192 comma 2 D.Lgs.152/06
Art. 255 comma 1
D.Lgs.152/06 600-6000
in caso di rimozione immediata da parte
del trasgressore darne indicazione sul verbale di contestazione.
ϯ
PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283
PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283
PROVINCIA DI NOVARA C/C 15080286
PROVINCIA DI NOVARA C/C 15080286
PROVINCIA DI NOVARA C/C 15080286
PROVINCIA DI NOVARA C/C 15080286
DESCRIZIONE
DELL’ILLECITO ART. LEGGE VIOLATO
ART. CHE PREVEDE LA
SANZIONE SEQUESTRO SANZIONE (EURO) PAGAMENTO IN MISURA
RIDOTTA (EURO) AUTORITA’
COMPETENTE NOTE
Abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni
quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme
da masticare, sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e
negli scarichi
Art. 232ter D.Lgs.152/06
Art. 255 comma 1bis
D.Lgs.152/06 30-150
50
Abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli
scarichi
Art. 232bis comma 3 D.Lgs.152/06
Art. 255 comma 1bis
D.Lgs.152/06 60-300
100
Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo effettuato
da titolari di imprese o responsabili di enti.
Art. 192 comma 1 D.Lgs.152/06
Art. 256 comma 2 D.Lgs.152/06
Notizia di reato (procedura prevista
dalla l.68/2015)
Procura
Immissione di rifiuti solidi o liquidi in acque superficiali o sotterranee effettuata da
titolari di imprese o responsabili di enti.
Art. 192 comma 2 D.Lgs.152/06
Art. 256 comma 2 D.Lgs.152/06
Notizia di reato (procedura prevista
dalla l.68/2015)
Procura
Appiccare il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non
autorizzate.
Art.256bis
D.Lgs.152/06 Art.256bis
D.Lgs.152/06
Notizia di reato
(delitto)
ProcuraN.B.: Sentire l'autorità giudiziaria.
Valutare se è ravvisabile il reato di cui all'art.674 C.P. getto pericoloso di cose.
"Chiunque getta o versa, in luogo di pubblico transito o in luogo privato ma di comune o altrui uso, cose atte ad offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapore o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda fino ad Euro 206".
La combustione di rifiuti potrebbe integrare gli estremi della contravvenzione di cui all'art. 674 C.P. In questo caso, fare rilievi fotografici e documentare dimensione delle emissioni.
ϰ
COMUNE
STATOCOMUNE
STATO5,&2562$//$
3529,1&,$
5,&2562$//$
3529,1&,$
3*'*65*
'(//¶,//(&,72 9,2/$72
6$1=,21( (852 5,'277$(852 &203(7(17(
RIFIUTI VEGETALI ABRUCIAMENTO
Abbruciamento *NON CONSENTITO di rifiuti
vegetali urbani provenienti da aree verdi (giardini, parchi ,
aree cimiteriali) abbandonato o depositato in maniera incontrollata
* non è consentito se effettuato fuori dal luogo di produzione,in quantità superiore a tre metri steri, se finalizzato al solo smaltimento, se sussite un divieto da parte di enti locali, se il materiale risulta pericoloso, se crea danno alla salute umana se crea danno all'ambiente
.
Art 256 biscomma 6 Dlgs 152/06
Art 255 comma 1
dlgs 152/06 300-3000 600
Eliminazione di materiale agricolo o forestale con abbruciamento, quando
finalizzato al solo smaltimento senza
reimpiego come concimante o ammendante) abbandonato o depositato
in maniera incontrollata (anche se derivante da verde pubblico o privato)
Art 256 comma 1
Dlgs152/06 Art 256 comma 1 lettera a dlgs 152/06
pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro
il reato di combustione illecita di rifiuti non è applicabile al materiale vegetale agricolo ecc.perchè la legge stessa lo esclude, pertanto il reato contestato è attività di gestione di rifiuti non autorizzata .
Cessioni a terzi di paglia , sfalci potature ,
materiale agricolo forestale non destinato
a pratiche agricole zootecniche, silvicoltura o produzione di energia
biomassa
Art 256 comma 1 Dlgs152/06
Art 256 comma 1 lettera a dlgs 152/06
pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro
RIFIUTI VEGETALI ABRUCIAMENTO
la legge prevede la cessione del materiale a terzi solo a a scopo di reimpiego in pratiche agricole. Se affidato a terzi per lo smaltimento o senza reimpiego, il materiale agricolo ritorna un rifiuto e soggettao alla relativa normativa.
4 bis
VEDERE ANCHE LE SANZIONI RELATIVE AL FUOCO (PERIODO E DISTANZE)
$UW0
FRPPD2
/5158
$UW13
FRPPD
/515/8 200-2.000
per "accensione fuoco" è da intendersi la combustione di residui vegetali concentrati in modo puntiforme, mentre per
"abbruciamento" si intende la combustione di residui vegetali sparsi.
Regione*
Abbruciamento di materiale vegetale di cui all'art 182 comma 6 bis Dlgs 152 su tutto il territorio regionale tra il 1° novembre e il 31 marzo
dell'anno successivo Abbruciamento residui colturali del riso dal 1 settembre al 31 marzo dell'anno successivo ̀
$UW0
FRPPD2bis
/5158
$UW13
FRPPD
/515/8
200-2.000
Regione* deroga per i suoli individuati
come asfittici*** con provvedimento specifico dalla Giunta Regionale
abbruciamento residui vegetali dei coltivi non considerati rifiuti in periodi vietati
1 bis. Il divieto di abbruciamento di materiale vegetale, nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell'anno successivo, di cui all' articolo 10, comma 2 della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 15 (Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 'Legge quadro in materia di incendi boschivi'), può essere derogato, limitatamente all'abbruciamento dei residui colturali, per un massimo di trenta giorni, anche non continuativi, per i comuni montani e per un massimo di quindici giorni, anche non continuativi, per le aree di pianura. Tali deroghe sono concesse dai sindaci, con propria ordinanza, fermo restando i limiti e le condizioni di cui all' articolo 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
Quando sussiste la sanzione (amministrativa per il privato - reato per l’impresa)
Se il soggetto che ha effettuato la manutenzione del verde (per esempio un giardiniere o un vivaista che ha effettuato lo sfalcio del giardino di un’abitazione o un contoterzista che presta servizio per un’impresa agricola) effettua il trasporto dei residui derivanti da tale attività dal luogo di produzione (un’abitazione o un’azienda agricola) fino alla propria sede e poi riutilizza il materiale nelle normali pratiche agricole,non è assoggettato alla normativa sui rifiuti in quanto lo scarto rientra nella nozione di sottoprodotto come integrata dall’art. 185, comma 2 (possono essere sottoprodotti i materiali vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole).
Alla luce delle disposizioni normative sopra indicate, si può giungere a questa conclusione soltanto se:
Al riguardo si ritiene possa farsi riferimento alla nozione di imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 del codice civile: "è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo.
= è possibile considerare la manutenzione del verde come attività agricola = gli scarti della manutenzione del verde sono riutilizzati nelle attività agricole.
'(6&5,=,21(
'(//¶,//(&,72
$57/(**(
9,2/$72
$57&+(
35(9('(/$
6$1=,21(
6(48(67526$1=,21(
(852
3$*$0(172,10,685$
5,'277$(852
$8725,7$¶
&203(7(17( 127(
)82&2
/5%RVFRHIRUHVWD
$UWFRPPD. Agli effetti della presente legge e di ogni altra norma in vigore nella Regione, per bosco si intendono i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, con estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20%, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. Sono inoltre considerate bosco le tartufaie controllate che soddisfano la medesima definizione
$UWFRPPD Non sono considerati bosco le tartufaie coltivate di origine artificiale, l’arboricoltura da legno di cui all’art.4, i castagneti da frutto in attualità di coltura, gli impianti di frutticoltura, i giardini pubblici e privati e le alberature stradali.
&DJLRQDUHXQLQFHQGLRVX
ERVFKLVHOYHRIRUHVWH
RYYHURVXYLYDLIRUHVWDOL
GHVWLQDWLDO
ULPERVFKLPHQWRSURSULRR
DOWUXL
ELV
&3
ELV
&3
Notizia di reato
Procura$UW0
FRPPD2
/5158
$UW13
FRPPD
/515/8 200-2.000
per "accensione fuoco" è da intendersi la combustione di residui vegetali concentrati in modo puntiforme, mentre per
"abbruciamento" si intende la combustione di residui vegetali sparsi.
Regione*
ϱ
Regione*
Regione*
Abbruciamento di materiale vegetale di cui all'art 182 comma 6 bis Dlgs 152 su tutto il territorio regionale tra il 1° novembre e il 31 marzo
dell'anno successivo
accensione di fuoco abbruciamento ad una distanza inferiore a 50 metri da terreni boscati ,arbustivi ,
pascolivi disattendere le seguenti prescrizioni (anche per i casi
ammessi in deroga**):
mancato isolamento e circoscrizione del fuoco, contatto con fusti delle piante
arboree, fuoco incustodito, mancanza di personale e di mezzi idonei al controllo e allo
spegnimento delle fiamme
$UW13
FRPPD
/515/8
$UW13
FRPPD
/515/8
$UW0
FRPPD3
/5158
$UW0
FRPPD5
/5158
200-2.000
200-2.000
**deroga solo per aree attrezzate di comuni, amministrazioni o privati e per coloro che devono soggiornare nei boschi per lavoro
'(6&5,=,21(
'(//¶,//(&,72
$57/(**(
9,2/$72
$57&+(
35(9('(/$
6$1=,21(
6(48(67526$1=,21(
(852
3$*$0(172,10,685$
5,'277$(852
$8725,7$¶
&203(7(17( 127(
$FFHQVLRQHGLIXRFRSHU FRORURFKHSHUODYRUR
VRJJLRUQDQRQHLERVFKL
HIIHWWXDWRGDOWUDPRQWR
DOODOEDRLQJLRUQDWHGL
YHQWR
$UW0
FRPPD4
OHWWHUDc
/5158
1.032,91 -
10.329,14
$FFHQVLRQHGLIXRFKLOHJDWL
DOODWUDGL]LRQHFXOWXUDOHR GDUWLILFLRHIIHWWXDWRLQ
DVVHQ]DGLDXWRUL]]D]LRQH GHO6LQGDFRHVHQ]DSLDQR
GLVLFXUH]]D
$UW0
FRPPD4
OHWWHUDd /5158
$UW3
FRPPD
/5158
$UW
/
1.032,91 -
10.329,14
ϲ
Regione*
Regione*
accensioni di fuochi con vento , dopo il tramonto, nelle ore notturne
(divieti validi anche per le modalità previste in deroga)
art.10 comma 4
$UW
FRPPD
/
$UW
/
1.032,91 -
10.329,14
Regione*
'60$0
*TESORERIA REGIONE PIEMONTE
UNICREDIT BANCA VIA BELLEZZA N.2 TORINO IBAN IT91S0200801033000040777516 BIC SWIFT UNICRITM1Z43
*TESORERIA REGIONE PIEMONTE
UNICREDIT BANCA VIA BELLEZZA N.2 TORINO IBAN IT91S0200801033000040777516 BIC SWIFT UNICRITM1Z43
Abbruciamento residui colturali del riso dal 1 settembre al 31 marzo dell'anno successivo ̀
$UW0
FRPPD2bis
/5158
$UW13
FRPPD
/515/8
200-2.000
Regione* deroga per i suoli individuati
come asfittici*** con provvedimento specifico dalla Giunta Regionale
***terreno a ridotta quantità d' ossigeno che circola nei pori,con conseguente difficoltà di eliminazione spontanea di radici e paglie tramite interramento
'(//¶,//(&,72 9,2/$72
6$1=,21( (852 5,'277$(852 &203(7(17(
In periodo di alta pericolosità
è vietato accendere fuochi per attività turistiche ricreative
anche nelle aree previste in deroga abbruciamento di materiale
vegetale di cui all'art 182 comma 6 bis dlgs 152/06 anche se il periodo è quello consentito (dal 1
aprile al 31 ottobre) accensione di fuochi da parte di chi soggiorna nei
boschi per motivi di lavoro , accensione di
fuochi d'artificio
$UW0
FRPPD7
/5158
$UW3
FRPPD
/5158
$UW
FRPPD
/
1.032,91 -
10.329,14
ϳ
Regione in periodo di alta
pericolosità a meno di 100 metri zone
boschive, arbustive, pascolive (vedere nota)
sono vietate azioni di innesco anche solo potenziale di incendio,
(fumare, disperdere mozziconi accesi, fiammiferi, usare fiamme
libere, produrre faville o braci anche con apparecchiature far brillare
mine ).Lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile
lettera a
$UW0
FRPPD7
lettera B /5158
$UW3
FRPPD
/5158
$UW
FRPPD
/
1.032,91 -
10.329,14
Regione
'(6&5,=,21(
'(//¶,//(&,72
$57/(**(
9,2/$72
$57&+(
35(9('(/$
6$1=,21(
6(48(67526$1=,21(
(852
3$*$0(172,10,685$
5,'277$(852
$8725,7$¶
&203(7(17( 127(
3DVFRORGLTXDOVLDVLVSHFLH
GLEHVWLDPHLQERVFKL
GLVWUXWWLRGDQQHJJLDWLGDO
IXRFRSULPDFKHVLDQR
WUDVFRUVLDQQL
GDOOHYHQWR
$UW
FRPPD
/
$UW
FRPPD
/
30-61 (per ciascun
capo)
(per ciascun capo)
(VHUFL]LRGHOODFDFFLDLQ
ERVFKLGLVWUXWWLR
GDQQHJJLDWLGDOIXRFRSULPD
FKHVLDQRWUDVFRUVLDQQL
GDOOHYHQWR
$UW
FRPPD
/
$UW
FRPPD
/
206,58-
413,17
)/25$
',9,(7,*(1(5,&,
$VSRUWD]LRQHWUDVSRUWR
FRPPHUFLRGLFRWLFD
HUERVDOHWWLHUDHVWUDWR
VXSHUILFLDOHGHLWHUUHQL
SXEEOLFLRSULYDWL
$UW
FRPPD
/5
$UW
FRPPD
OHWWHUDE /5
Facoltativo ex art.13
L. 689/81 41 - 245
2
'DQQHJJLDPHQWRR
GLVWUX]LRQHGHOOD
YHJHWD]LRQHVSRQWDQHDQHL
ODJKLQHOOHSDOXGLHWHUUHQL
GLULSD soggetti a periodiche sommersioni
$UW
FRPPD
/5
$UW
FRPPD
OHWWHUDE /5
41 - 245
2
2SHUD]LRQLDJURVLOYR
SDVWRUDOLHIIHWWXDWHQHL
SHULRGLLQWHUGHWWLSHUOD
WXWHODGHOOHVSHFLHSURWHWWH GDOODJLXQWDUHJLRQDOH
$UW
FRPPD
/5
$UW
FRPPD
OHWWHUDJ /5
1.020 -
10.200
40
ϴ
Regione*
Regione*
PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283
PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283
PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283
'-03"
i Comuni e le Province promuovono o autorizzano il taglio o lo sfoltimento della vegetazione.
*TESORERIA REGIONE PIEMONTE
UNICREDIT BANCA VIA BELLEZZA N.2 TORINO IBAN IT91S0200801033000040777516 BIC SWIFT UNICRITM1Z43
*TESORERIA REGIONE PIEMONTE
UNICREDIT BANCA VIA BELLEZZA N.2 TORINO
IBAN IT91S0200801033000040777516 BIC SWIFT
UNICRITM1Z43
DESCRIZIONE
DELL’ILLECITO ART. LEGGE VIOLATO
ART. CHE PREVEDE LA
SANZIONE SEQUESTRO SANZIONE (EURO) PAGAMENTO IN MISURA
RIDOTTA (EURO) AUTORITA’
COMPETENTE NOTE
Raccolta, asportazione, danneggiamento, detenzione e commercio di
parti (sia allo stato fresco sia secco) delle specie
vegetali a protezione assoluta di cui all'elenco
allegato alla L.R. 32/82.
Art. 15 comma 1 L.R. 32/82
Art. 38 comma 1
lettera f) L.R. 32/82
Facoltativo ex art.13
L. 689/81 92 + 4
31 + 1
per ogni esemplare detenuto, raccolto o commerciato
illegittimamente.
FLORA - QUANTITÀ
Raccolta, di specie non incluse nell'elenco allegato
alla L.R. 32/82 o con l' estirpazione degli organi
sotterranei o in misura superiore a 5 esemplari.
Art. 15 comma 2 L.R. 32/82
Art. 38 comma 1
lettera f) L.R. 32/82
Facoltativo ex art.13
L. 689/81 31 + 4
10 + 1
per ogni esemplare detenuto, raccolto o commerciato
illegittimamente.
5. PIANTE OFFICINALI
Raccolta di piante officinali (di cui all'elenco del R.D.
772 del 26/05/1932) senza la prevista carta di
autorizzazione.
Art. 17 L.R. 32/82;
art. 1 comma 1
L. 99/31
Art. 4 L. 99/31
Facoltativo ex art.13
L.689/81 10-105
20
ComuneArrecare danni a piante officinali (di cui all'elenco del R.D. 772 del 26/05/1932).
Art. 5
L. 99/31 Art. 5
L. 99/31 6-52
12
ComuneColtivare e raccogliere piante officinali indigene ed
esotiche senza il possesso di diploma di erborista.
Art. 7 comma 1
L. 99/31
Art. 8 comma 1
L. 99/31
Facoltativo ex art.13
L.689/81 6-105
12
ComuneVendita al minuto di piante officinali che non sia effettuata da raccoglitori autorizzati o da farmacisti.
Art. 7 comma 2
L. 99/31
Art. 8 comma 1
L. 99/31
Facoltativo ex art.13
L.689/81 6-105
12
ComuneDetenzione di piante officinali in quantità superiori a quelle previste dal R.D. 772 del 26/05/1932.
Art. 9
L. 99/31 Art. 4 L. 99/31
Facoltativo ex art.13
L.689/81 10-105
20
ComuneCome stabilito dall'art. 10, L. 689/81, così come modificato dall'art. 96, D.lgs.507 del 30/12/1999.
ϵ
PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283
PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283
DESCRIZIONE
DELL’ILLECITO ART. LEGGE VIOLATO
ART. CHE PREVEDE LA
SANZIONE SEQUESTRO SANZIONE (EURO) PAGAMENTO IN MISURA
RIDOTTA (EURO) AUTORITA’
COMPETENTE NOTE
6. FUNGHI
AUTORIZZAZIONI - TITOLO PER LA RACCOLTA
Raccolta funghi senza titolo per la raccolta ovvero
senza la ricevuta di versamento di una somma
stabilita dalla Giunta Regionale.
Art. 3 comma 1 e 3
L.R. 24/07
Art. 10 comma 1 lettera c) L.R. 24/07
Facoltativo ex art.13
L. 689/81 44-269
88
Laraccolta di chiodini o famigliola buona (Armillaria mellea), prataioli (Agaricus campestris, Agaricus macrosporus), specie diverse del genere Morchella, gambe secche (Marasmius oreades), orecchione (Pleurotus coprino) coprino chiomato (Coprinus comatus) e mazza di tamburo (Macrolepiota procera) è consentita su tutto il territorio regionale senza il titolo per la raccolta, fermi restando i disposti di cui all'art.2 (3 kg al giorno per persona)
Raccolta di funghi epigei per fini scientifici e didattici, in violazione all'autorizzazione rilasciata
dalla SURYLQFLD.
Art. 6 comma 1 L.R. 24/07
Art. 10 comma 1 lettera e) L.R. 24/07
Facoltativo ex art.13 L. 689/81 336
112 e contestuale ritiro autorizzazione
in deroga
Raccolta di funghi epigei in violazione all'autorizzazione in deroga rilasciata dalla
SURYLQFLDche consente raccolta in quantitativi superiori rispetto ai 3 Kg.
Art. 5 comma 1 lettere a) b)
L.R. 24/07c)
Art. 10 comma 1 lettera d) L.R. 24/07
Facoltativo ex art.13 L. 689/81 672
224 e contestuale ritiro autorizzazione in deroga e ricevuta
di versamento (tassa regionale).
FUNGHI - MODALITÀ DI RACCOLTA
Funghi non riposti in contenitori idonei a consentire la diffusione
delle spore.
Funghi riposti in contenitori di plastica.
Art. 2 comma 4 L.R. 24/07
Art. 10 comma 1 lettera b) L.R. 24/07
Facoltativo ex art.13
L. 689/81 102
34
ϭϬ
PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283
PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283
PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283
PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283
Disposizioni valide anche per le specie Armillariella mellea, Agaricus campestris,
Agaricus macrosporus, Morchella spp., Marasmius oreades, Pleurotus ostreatus, Coprinus comatus, Macrolepiota procera la
raccolta delle quali non è soggetta ad autorizzazione (art. 3 comma 1bis)
1*"/5&0''*$*/"-* '6/()*
DELL’ILLECITO VIOLATO SANZIONE (EURO) RIDOTTA (EURO) COMPETENTE Uso di rastrelli, uncini o altri
mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale.
Art. 2 comma 5 L.R. 24/07
Art. 10 comma 1 lettera b) L.R. 24/07
Facoltativo ex art.13
L. 689/81
34
Raccolta di parti di funghi spontanei o incompleti di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie o non procedere in luogo ad una sommaria pulizia dei
funghi raccolti.
Art. 2 comma 3 L.R. 24/07
Art. 10 comma 1 lettera b) L.R. 24/07
Facoltativo ex art.13
L. 689/81 102
34
FUNGHI - QUANTITÀ
Raccolta funghi epigei oltre i 3 Kg giornalieri a persona.
Art. 2 comma 1 L.R. 24/07
Art.10 comma 1 lettera a) L.R. 24/07
Facoltativo ex art.13
L. 689/81 34
11
per ogni 500 gr di funghi raccolti in eccedenza
FUNGHI - DIVIETI GENERICI
È vietata la raccolta di Amanita caesarea allo stato
di ovulo chiuso
Art. 2 comma 2 L.R. 24/07
Art. 10 comma 1 lettera b) L.R. 24/07
Facoltativo ex art.13
L. 689/81 102
34
È vietata la distruzione o il danneggiamento volontario dei carpofori di qualsiasi
specie di fungo epigeo spontaneo, anche non commestibile o velenoso.
Art. 2 comma 6 L.R. 24/07
Art. 10 comma 1 lettera b) L.R. 24/07
Facoltativo ex art.13
L. 689/81
34
Raccolta di funghi epigei dal tramonto alla levata del
sole.
Art. 2 comma 7 lettera e) L.R. 24/07
Art. 10 comma 1 lettera b) L.R. 24/07
Facoltativo ex art.13
L. 689/81
34
Raccolta di specie di funghi epigei tutelati dalla Regione per pericolo di estinzione.
Art. 7 comma 2 L. 352/93
Art. 13 L. 352/93
Facoltativo ex art.13
L. 689/81 25-51
17
Raccolta di funghi epigei spontanei in periodi vietati
dalla Provincia.
Art. 2 comma 8 L.R. 24/07
Art. 13 comma 1 L. 352/93
Facoltativo ex art.13
L. 689/81 25-51
17
ϭϭ
PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283
PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283
PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283
PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283
PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283
PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283 PROVINCIA DI
NOVARA C/C 12139283 PROVINCIA DI
NOVARA C/C 12139283 102
102 102
DESCRIZIONE
DELL’ILLECITO ART. LEGGE VIOLATO
ART. CHE PREVEDE LA
SANZIONE SEQUESTRO SANZIONE (EURO) PAGAMENTO IN MISURA
RIDOTTA (EURO) AUTORITA’
COMPETENTE NOTE
FUNGHI - LUOGHI DI DIVIETO
Raccolta di funghi epigei nelle aree vietate individuate dai relativi organismi di gestione nel
rispetto delle vigenti disposizioni di legge, ricadenti all'interno delle
aree protette istituite ai sensi della normativa
regionale e dei siti costituenti la rete Natura
2000 art. 3 della Dir.
92/43/CEE.
Art. 2 comma 7 lettera c) L.R. 24/07
Art. 10 comma 1 lettera b) L.R. 24/07
Facoltativo ex art.13
L. 689/81
34
.
*
Raccolta di funghi epigei nei castagneti coltivati per
la raccolta del frutto, pascolati o falciati e tenuti
sgombri da cespugli invadenti (salvo soggetti di
cui all'art.4, L.R. 24/07)
Art. 2 comma 7 lettera a) L.R. 24/07
Art. 10 comma 1 lettera b) L.R. 24/07
Facoltativo ex art.13
L. 689/81
34
Raccolta di funghi epigei nei terreni sui quali sia vietato l'accesso ai sensi
dell'art. 841 del Codice Civile (fondi chiusi).
Art. 2 comma 7
lettera f) L.R. 24/07
Art. 10 comma 1 lettera b) L.R. 24/07
Facoltativo ex art.13
L. 689/81
34
*
I proprietari, gli usufruttuari, gli aventi titolo giuridico ed i coltivatori dei fondi inclusi nel parco, nonché i loro parenti (madre/padre- figlio/a), affini (suocero/a) di primo grado (Art.75 C.C: sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra;Art. 76 c.c.: nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite; nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite;
Art 78 c.c.: l'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge.
Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d'uno dei coniugi, egli è affine dell'altro coniuge) e le persone in convivenza anagrafica possono raccogliere funghi epigei spontanei sul fondo stesso in deroga ai limiti quantitativi e al possesso del titolo abilitativo di cui al comma precedente.
ϭϮ
PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283
PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283
PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283 102
102
102
DESCRIZIONE
DELL’ILLECITO ART. LEGGE VIOLATO
ART. CHE PREVEDE LA
SANZIONE SEQUESTRO SANZIONE (EURO) PAGAMENTO IN MISURA
RIDOTTA (EURO) AUTORITA’
COMPETENTE NOTE
Raccolta di funghi epigei nelle aree interdette per motivi selvicolturali e in quelle di particolare pregio
naturalistico e scientifico qualora individuate dalla Regione o dagli Enti locali.
Art. 2 comma 7 lettera d) L.R. 24/07
Art. 10 comma 1 lettera b) L.R. 24/07
Facoltativo ex art.13
L. 689/81
34
Raccolta di funghi epigei nei giardini e nei terreni di
pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi
(salvo soggetti di cui all'art.4 L.R. 24/07)
Art. 2 comma 7 lettera b) L.R. 24/07
Art. 10 comma 1 lettera b) L.R. 24/07
Facoltativo ex art.13
L. 689/81
34
Raccolta di funghi epigei nelle aree specificamente interdette dall'autorità
forestale per motivi selvicolturali.
Art. 6 comma 1 lettera c) L. 352/93
Art. 13 L. 352/93
Facoltativo ex art.13
L. 689/81 25-51
17
Raccolta di funghi da parte di soggetti non autorizzati in aree dove la raccolta è
consentita per fini economici.
Art. 3 comma 2 L. 352/93
Art. 13 L. 352/93
Facoltativo ex art.13 L. 689/81
25-51
17
FUNGHI - VENDITA
Vendita di funghi freschi spontanei senza autorizzazione Comunale.
Art. 2 comma 1 D.P.R. 376/95
Art. 23 L. 352/93
Facoltativo ex art.13
L. 689/81 258-1032
344
A.S.L.Vendita di funghi freschi spontanei senza autorizzazione sanitaria.
Art. 2 comma 4 D.P.R. 376/95
Art. 23 L. 352/93
Facoltativo ex art.13
L. 689/81 258-1032
344
A.S.L. Solo se i funghi freschi vengono lavorati (es. se vengono messi sotto aceto).ϭϯ
PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283
PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283
PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283
PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283
$PNVOF
$PNVOF
102
102
DESCRIZIONE
DELL’ILLECITO ART. LEGGE VIOLATO
ART. CHE PREVEDE LA
SANZIONE SEQUESTRO SANZIONE (EURO) PAGAMENTO IN MISURA
RIDOTTA (EURO) AUTORITA’
COMPETENTE NOTE
Vendita di funghi freschi spontanei senza la certificazione di avvenuto
controllo dell'A.S.L.
Art. 3
D.P.R. 376/95 Art. 23 L. 352/93
Facoltativo ex art.13
L. 689/81 258-1032
344
A.S.L.Commercializzazione di funghi freschi spontanei appartenenti a specie non
elencate nell'allegato 1 della L.352/93.
Art. 4 comma 1 D.P.R. 376/95
Art. 23 L. 352/93
Facoltativo ex art.13
L. 689/81 258-1032
344
A.S.L.Commercializzazione di funghi provenienti da altri paesi appartenenti a specie
non riconosciute commestibili dalla competente autorità del
Paese di origine.
Art. 4 comma 3 D.P.R. 376/95
Art. 23 L. 352/93
Facoltativo ex art.13
L. 689/81 258-1032
344
A.S.L.Commercializzazione con la denominazione "funghi
secchi" di specie non comprese nell'elenco di cui
all'art. 5, comma 1, D.P.R.
376/95.
Art. 5 comma 1 D.P.R. 376/95
Art. 23 L. 352/93
Facoltativo ex art.13
L. 689/81 258-1032
344
A.S.L.Commercializzazione con la denominazione "funghi secchi" di specie e varietà
non riconosciute con Decreti del Ministero della
Sanità, o di specie provenienti da altri Paesi
dell'U.E. non legalmente commercializzati in detti
Paesi.
Art. 5 comma 2 D.P.R. 376/95
Art. 23 L. 352/93
Facoltativo ex art.13
L. 689/81 258-1032
344
A.S.L.ϭϰ
$PNVOF
$PNVOF
$PNVOF
$PNVOF
$PNVOF
'6/()* COMMERCIALIZZAZIONE
DELL’ILLECITO VIOLATO SANZIONE (EURO) RIDOTTA (EURO) COMPETENTE Commercializzazione di
"funghi secchi" con l'indicazione di durabilità
superiore ai 12 mesi dal confezionamento.
Art. 5 comma 4 D.P.R. 376/95
Art. 23 L. 352/93
Facoltativo ex art.13
L. 689/81 258-1032
344
A.S.L.Commercializzazione di confezioni di "funghi secchi" con unità difettose
o alterate con incidenza percentuale superiore ai
limiti previsti dall'art. 5, comma 5, D.P.R. 376/95.
Art. 5 comma 5 D.P.R. 376/95
Art. 23 L. 352/93
Facoltativo ex art.13
L. 689/81 258-1032
344
A.S.L.Commercializzazione di
"funghi secchi" senza l'indicazione del nome scientifico ben visibile e
accompagnato dalle menzioni di cui all'art. 5, comma 6, D.P.R. 376/95.
Art. 6 comma 1 D.P.R. 376/95
Art. 23 L. 352/93
Facoltativo ex art.13
L. 689/81 258-1032
344
A.S.L.Vendita al minuto di "funghi secchi" allo stato sfuso, che non appartengano alla
specie Boletus Edulis (porcini) e relativo gruppo.
Art. 7 comma 1 D.P.R. 376/95
Art. 23 L. 352/93
Facoltativo ex art.13
L. 689/81 258-1032
344
A.S.L.Commercializzazione con la denominazione "funghi
porcini" di funghi non appartenenti alla specie Boletus edulis e relativo
gruppo.
Art. 7 comma 2 D.P.R. 376/95
Art. 23 L. 352/93
Facoltativo ex art.13
L. 689/81 258-1032
344
A.S.L.ϭϱ
$PNVOF
$PNVOF
$PNVOF
$PNVOF
$PNVOF
DESCRIZIONE
DELL’ILLECITO ART. LEGGE VIOLATO
ART. CHE PREVEDE LA
SANZIONE SEQUESTRO SANZIONE (EURO) PAGAMENTO IN MISURA
RIDOTTA (EURO) AUTORITA’
COMPETENTE NOTE
Vendita di "funghi secchi"
sfusi senza autorizzazione comunale di cui all'art. 2
D.P.R. 376/95.
Art. 7 comma 3 D.P.R. 376/95
Art. 23 L. 352/93
Facoltativo ex art.13
L. 689/81 258-1032
344
A.S.L.Commercializzazione di funghi conservati secchi, o
comunque preparati, provenienti da altri Paesi appartenenti a specie non riconosciute commestibili dalla competente autorità
del Paese di origine.
Art. 9 comma 3 D.P.R. 376/95
Art. 23 L. 352/93
Facoltativo ex art.13
L. 689/81 258-1032
344
A.S.L.Etichettatura, presentazione, e pubblicità
dei funghi non conforme alle disposizioni di cui al
D.lgs. N. 109/92.
Art. 10 comma 1 D.P.R. 376/95
Art. 23 L. 352/93
Facoltativo ex art.13
L. 689/81 258-1032
344
A.S.L.Etichettatura, presentazione, e pubblicità
dei funghi non designati con l'utilizzo dei nomi scientifici delle relative
specie.
Art. 10 comma 2 D.P.R. 376/95
Art. 23 L. 352/93
Facoltativo ex art.13
L. 689/81 258-1032
344
A.S.L.Etichettatura di funghi freschi sfusi o confezionati,
che non possono essere consumati crudi, che non
riporti l'indicazione dell'obbligo della cottura.
Art. 10 comma 3 D.P.R. 376/95
Art. 23 L. 352/93
Facoltativo ex art.13
L. 689/81 258-1032
344
A.S.L.ϭϲ
$PNVOF
$PNVOF
$PNVOF
$PNVOF
$PNVOF
DESCRIZIONE
DELL’ILLECITO ART. LEGGE VIOLATO
ART. CHE PREVEDE LA
SANZIONE SEQUESTRO SANZIONE (EURO) PAGAMENTO IN MISURA
RIDOTTA (EURO) AUTORITA’
COMPETENTE NOTE
7. SOTTOBOSCO
Raccolta giornaliera oltre il consentito:
- bacche ginepro Kg. 0,2 - muschi Kg. 0,3 - fragole Kg. 0,5 - mirtilli e lamponi Kg. 1
Art. 20 comma 1 lettera c) L.R. 32/82
Art. 38 comma 1 lettera h) L.R. 32/82
Facoltativo ex art.13
L. 689/81 92
31
Raccolta dei prodotti del sottobosco non attenendosi
ai quantitativi deliberati dalla Giunta Regionale in
relazione a particolari situazioni locali o all'andamento stagionale.
Art. 20 comma 2 L.R. 32/82
Art. 38 comma 1
lettera i) L.R. 32/82
Facoltativo ex art.13
L. 689/81 102-1020
204
Raccolta dei prodotti del sottobosco con l'ausilio di
rastrelli, uncini od altri mezzi.
Art. 23 comma 2 L.R. 32/82
Art. 38 comma 1 lettera m) L.R. 32/82
Facoltativo ex art.13
L. 689/81 92
31
Estirpazione, taglio o comunque danneggiamento
di piante di fragole, lamponi, mirtilli o ginepro,
compromettendone il normale sviluppo.
Art. 23 comma 3 L.R. 32/82
Art. 38 comma 1 lettera m) L.R. 32/82
Facoltativo ex art.13
L. 689/81 92
31
Raccolta dei prodotti del sottobosco dal tramonto
alla levata del sole.
Art. 23 comma 5 L.R. 32/82
Art. 38 comma 1 lettera m) L.R. 32/82
Facoltativo ex art.13
L. 689/81 92
31
Raccolta dei prodotti di sottobosco in periodi vietati
dalla Giunta Regionale in relazione a grave pregiudizio dell'equilibrio
naturale.
Art. 25 L.R. 32/82
Art. 38 comma 1 lettera g) L.R. 32/82
Facoltativo ex art.13 L. 689/81
1020-
10200
2040
ϭϳ
PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283
PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283
PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283
PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283
PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283
PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283
DESCRIZIONE
DELL’ILLECITO ART. LEGGE VIOLATO
ART. CHE PREVEDE LA
SANZIONE SEQUESTRO SANZIONE (EURO) PAGAMENTO IN MISURA
RIDOTTA (EURO) AUTORITA’
COMPETENTE NOTE
8. FAUNA MINORE DIVIETI GENERICI
Alterazione, dispersione, distruzione di nidi, asportazione di uova, larve, bozzoli o adulti di formiche del gruppo Formica rufa. *
Art. 26 comma 1 L.R. 32/82
Art. 38 comma 1 lettera b) L.R. 32/82
41-245
82 *
Le specie protette sono: F. lugubris,aquilonia polyctena . Commercio, vendita,
cessione e detenzione per la vendita di nidi, uova, larve, bozzoli o adulti di formiche del gruppo
Formica rufa.
Art. 26 comma 2 L.R. 32/82
Art. 38 comma 1 lettera b) L.R. 32/82
82
Dare atto nel processo verbale che gli esemplari eccedenti le quantità consentite, oppure oggetto di violazione, sono stati liberati, ove possibile sul luogo oppure in luogo idoneo.
Raccolta, distruzione di uova, cattura, uccisione di
ogni specie di anfibi, cattura, trasporto e commercio dei rospi.
Art. 27 comma 1 L.R. 32/82
Art. 38 comma 1 lettera n) L.R. 32/82
Facoltativo ex art.13
L. 689/81 92 +4
31+ 1
per ogni esemplare
Verificare se gli esemplari interessati rientrano tra le specie a “protezione rigorosa” elencate nelle note della riga sottostante.
Uccisione, cattura, detenzione di esemplari appartenenti ad una specie
animale selvatica protetta salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari
e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie
*
Art. 727bis comma 1
C.P.
Art. 727bis comma 1
C.P. Penale -
Notizia di reato
Procura*
Le specie di anfibi: Bufo viridis [Rospo smeraldino], Pelobates fuscus [rospo dell’aglio], Rana dalmatina [rana agile], Rana latastei [rana di lataste], Rana lessonae [rana verde minore], Salamandra lanzai [salamandra di lanza], Triturus carnifex [tritone crestato italiano], sono a “protezione rigorosa”, essendo inserite nell’Allegato IV della Direttiva Habitat 92/43/CEE Cattura, trasporto,commercio, detenzione per la vendita di gamberi
d'acqua dolce.
Art. 29 comma 1 L.R. 32/82
Art. 38 comma 1 lettera n) L.R. 32/82
Facoltativo ex art.13 L.
689/81 92+ 3
31 + 1
per ogni esemplare Catturare e detenere specie
di fauna minore, di particolare interesse
scientifico, tutelata temporaneamente dalla
Regione.
Art. 30 L.R.32/82
Art. 38 comma 1 lettera g) L.R. 32/82
Facoltativo ex art.13 L. 689/81
1.020 -
10.200
2040
ϭϴ
PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283
PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283
PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283
PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283
PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283
40550#04$0 '"6/".*/03&
41-245
DELL’ILLECITO VIOLATO SANZIONE (EURO) RIDOTTA (EURO) COMPETENTE Vendita di specie tutelate
non provenienti da colture, allevamenti, giardini o orti
botanici.
Art. 33 comma 1 L.R. 32/82
Art. 38 comma 1 lettera L) L.R. 32/82
Facoltativo ex art.13 L. 689/81
41-245
82
Vendita di specie tutelate senza certificato di provenienza indicante varietà, provenienza e peso
netto all'origine.
Art. 33 comma 2 L.R. 32/82
Art. 38 comma 1 lettera L) L.R. 32/82
Facoltativo ex art.13
L. 689/81
82
Vendita di specie tutelate raccolte senza regolare
autorizzazione.
Art. 33 comma 3 L.R. 32/82
Art. 38 comma 1 lettera L) L.R. 32/82
Facoltativo ex art.13
L. 689/81
82
RANE - QUANTITÀ
Cattura di rane oltre i 20 esemplari per persona al giorno (nelle zone di risaia
il limite è elevato a 100 esemplari).
Art. 27 comma 2 L.R. 32/82
Art. 38 comma 1 lettera h) L.R. 32/82
Facoltativo ex art.13
L. 689/81 92 + 4
31 + 1
per ogni esemplare eccedente la quantità consentita.
Cattura di rane in numero superiore a quello
consentito dall'autorizzazione in
deroga.
Art. 27 comma 3 L.R. 32/82
Art. 38 comma 1 lettera h) L.R. 32/82
Facoltativo ex art.13 L. 689/81
31 + 1
per ogni esemplare eccedente la quantità consentita.
RANE - PERIODO
Cattura di rane dal 1°
Dicembre al 30 giugno (periodo non consentito).
Art. 27 comma 2 L.R. 32/82
Art. 38 comma 1 lettera h) L.R. 32/82
Facoltativo ex art.13 L. 689/81
31 + 1
per ogni esemplare Cattura di rane con guade o
reti.
Art. 27 comma 4 L.R. 32/82
Art. 38 comma 1 lettera h) L.R. 32/82
Facoltativo ex art.13 L. 689/81
31 + 1
per ogni esemplare Cattura di rane dal tramonto
alla levata del sole, in qualunque periodo
dell'anno.
Art. 27 comma 5 L.R. 32/82
Art. 38 comma 1 lettera h) L.R. 32/82
Facoltativo ex art.13 L. 689/81
31 + 1
per ogni esemplare
ϭϵ
PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283
PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283
PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283
PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283
PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283
PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283 PROVINCIA DI
NOVARA C/C 12139283 PROVINCIA DI
NOVARA C/C 12139283
DESCRIZIONE
DELL’ILLECITO ART. LEGGE VIOLATO
ART. CHE PREVEDE LA
SANZIONE SEQUESTRO SANZIONE (EURO) PAGAMENTO IN MISURA
RIDOTTA (EURO) AUTORITA’
COMPETENTE NOTE
LUMACHE
Raccolta di lumache (lumache col guscio) oltre
la quantità consentita (24 esemplari al giorno a
persona).
Art. 28 comma 1 L.R. 32/82
Art. 38 comma 1 lettera h) L.R. 32/82
Facoltativo ex art.13 L. 689/81
31 + 1
per ogni esemplare eccedente la quantità consentita.
Raccolta di lumache dal 1°
Novembre 31 Agosto (periodo non consentito).
Art. 28 comma 1 L.R. 32/82
Art. 38 comma 1 lettera h) L.R. 32/82
Facoltativo ex art.13 L. 689/81
31 + 1
per ogni esemplare
Raccolta di lumache dal tramonto alla levata del
sole.
Art. 28 comma 4 L.R. 32/82
Art. 38 comma 1 lettera h) L.R. 32/82
Facoltativo ex art.13 L. 689/81
31 + 1
per ogni esemplare
9. TARTUFI
Ricerca e raccolta di tartufi senza tesserino o del permesso per la ricerca e la
raccolta.
Art. 9 L.R. 16/08;
Art. 5 L. 752/85
Art. 13 comma 8 lettera a) L.R. 16/08
Obbligatorio 516-2.582
860,66
Il sequestro è obbligatorio in quanto "Cose confiscabili ai sensi dell'art. 18, comma 1, L. 752/85".
Ricerca e raccolta di tartufi in mancanza della sola attestazione del permesso di cui all'art. 10 L.R. 16/08.
Art. 10 L.R. 16/08
Art. 13 comma 8 lettera b) L.R. 16/08
Obbligatorio 52-516
104
Ricerca e raccolta di tartufi in periodo vietato. Art. 11
L.R. 16/08
Art. 13 comma 8 lettera a) L.R. 16/08
Obbligatorio 516-2.582
860,66
ϮϬ
PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283
PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283
PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283
PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283
PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283
PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283
5"356'*
41-245
41-245
92 + 4
92 + 4
92 + 4
92 + 4
92 + 4
92 + 4
92 + 4
DESCRIZIONE
DELL’ILLECITO ART. LEGGE VIOLATO
ART. CHE PREVEDE LA
SANZIONE SEQUESTRO SANZIONE (EURO) PAGAMENTO IN MISURA
RIDOTTA (EURO) AUTORITA’
COMPETENTE NOTE
Ricerca e raccolta di tartufi con modalità difformi da
quelle previste dal provvedimento della Giunta
Regionale.
Art. 16 L.R. 16/08
Art. 13 comma 8 lettera e) L.R. 16/08
Obbligatorio 52-2.582
104
Raccolta di tartufi oltre il limite di 2 Kg. al giorno.
Tale limite non si applica ai soggetti indicati dall'art. 6
comma 2 L.R. 16/08.
Art. 7 comma 4 L.R. 16/08
Art. 13 comma 8 lettera e) L.R. 16/08
Obbligatorio 52-2.582
104
Raccolta di tartufi non maturi o avariati.
Art. 7 comma 3 L.R. 16/08
Art. 13 comma 8 lettera d) L.R. 16/08
Obbligatorio 258-2.582
516
Ricerca e raccolta nelle aree rimboschite prima che sia trascorso un periodo di
15 anni dalla messa a dimora delle piante.
Art. 18 comma 2 lettera c) L. 752/85
Art. 13 comma 8 lettera c) L.R. 16/08
Obbligatorio 258-2.582
516
Ricerca e raccolta di tartufi nelle zone riservate.
Art. 6 comma 2 L.R. 16/08
Art. 13 comma 8
lettera f) L.R. 16/08
Obbligatorio 516-2.582
860,66
Apposizione o mantenimento di tabelle di
riserva nelle tartufaie non riconosciute come coltivate
o controllate.
Art. 5 e 6 comma 4 L.R. 16/08
Art. 13 comma 8 lettera g) L.R. 16/08
Obbligatorio 2..582-5170
1.032
Ϯϭ
PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283
PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283
PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283
PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283
PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283
PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283
DESCRIZIONE
DELL’ILLECITO ART. LEGGE VIOLATO
ART. CHE PREVEDE LA
SANZIONE SEQUESTRO SANZIONE (EURO) PAGAMENTO IN MISURA
RIDOTTA (EURO) AUTORITA’
COMPETENTE NOTE
TARTUFI - COMMERCIO
Commercio di tartufi freschi fuori periodo di raccolta.
Art. 6 comma 4 L. 752/85
Art. 13 comma 8 lettera h) L.R. 16/08;
Art 18 comma 2 lettera a) L. 752/85
Obbligatorio 2..582-5170
1.723,33
Il sequestro è obbligatorio in quanto" Cose confiscabili ai sensi dell'art. 18, comma 1, L. 752/85".
Commercio di tartufi freschi che non siano ben maturi, sani, liberi da corpi estranei
o impurità o non siano distinti per specie e varietà.
Art. 7 comma 1 L. 752/85
Art. 13 comma 8 lettera h) L.R. 16/08;
Art 18 comma 2 lettera d) L. 752/85
Obbligatorio 2..582-5170
1.723,33
Commercio di "pezzi" e
"tritume" di tartufo che non siano venduti separatamente, senza terra
e materie estranee e siano distinti per specie e varietà.
Art. 7 comma 3 L. 752/85
Art. 13 comma 8 lettera h) L.R. 16/08;
Art 18 comma 2 lettera d) L. 752/85
Obbligatorio 2..582-5170
1.723,33
Tenere insieme i tartufi interi con quelli spezzati.
Art. 7 omma 2 L. 752/85
Art. 13 comma 8 lettera h) L.R. 16/08;
Art 18 comma 2 lettera d) L. 752/85
Obbligatorio 2..582-5170
1.723,33
ϮϮ
PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283
PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283
PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283
PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283