• Non ci sono risultati.

PRONTUARIO DELLE SANZIONI IN MATERIA DI ASSETTO AMBIENTALE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "PRONTUARIO DELLE SANZIONI IN MATERIA DI ASSETTO AMBIENTALE"

Copied!
57
0
0

Testo completo

(1)

Fuori strada

Pag. 1

Pag. 29

sci d’erba Pag. 3

Pag. 30

Rifiuti

Pag. 3

Pag. 30

Fuoco

Pag. 5

Pag. 32

Flora

†‹˜‹‡–‹‰‡‡”‹…‹ Pag. 8

Rete Natura 2000 Mezzi meccanici Motoslitte Sci

Escursionismo

Pag. 32

quantità Pag. 9

Pag. 9

Piante officinali

Funghi

Pag. 10

Pag. 10 Pag. 11 Pag. 12 autorizzazioni

modalità quantità – divieti generici luoghi

vendita Pag. 13

Sottobosco

Pag. 17

Fauna minore

divieti generici Pag. 18

rane Pag. 19

lumache Pag. 20

Tartufi

Pag. 20

commercio Pag. 22

Minerali

Pag. 24

Parchi

territorio Pag. 26

sorvolo Pag. 27

armi Pag. 27

fauna Pag. 27

flora Pag. 28

minerali Pag. 28

fuochi Pag. 28

fuori strada Pag. 29

regolamenti Pag. 29

PRONTUARIO DELLE SANZIONI IN MATERIA DI ASSETTO

AMBIENTALE

(2)

DELL’ILLECITO VIOLATO SANZIONE (EURO) RIDOTTA (EURO) COMPETENTE

1. FUORI STRADA

Attività fuoristrada con mezzi motorizzati su tutto il

territorio regionale.

Art. 38 comma 1 lettera c) L.R. 32/82

Facoltativo ex art.13 L. 689/81

122-367 306-1020

122,00 oppure * 340,00 se

1) mezzo non immatricolato;

2) privo di targa o con targa non regolare o totalmente o parzialmente illeggibile;

3) privo di assicurazione;

4) il conducente non si ferma al controllo.

PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283

Attività fuoristrada con mezzi motorizzati su sentieri di montagna, mulattiere, piste e strade forestali segnalate ai sensi

L.R. 45/89. L.R. 32/82

1) mezzo non immatricolato;

2) privo di targa o con targa non regolare o totalmente o parzialmente illeggibile;

3) privo di assicurazione;

4) il conducente non si ferma al controllo.

*

la sanzione maggiorata è da sommare se le violazioni sono più di una.

Il divieto di compiere percorsi fuori strada o di percorrere strade interdette opera anche nei confronti di motoslitte.

Sonoesclusi dal divieto di cui ai commi da 1 a 5 i mezzi impiegati nei lavori agro- silvo-pastorali, nella sistemazione di piste sciistiche, nelle opere idraulico - forestali, nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza forestale antincendio, di pubblica sicurezza, nonché i veicoli utilizzati per servizio pubblico e per motivati scopi professionali o impiegati dai proprietari, possessori o conduttori per il raggiungimento dei fondi serviti.

Transito su strade interdette al traffico motorizzato da Province e

Comuni per fini di tutela ambientale.

Art. 38 comma 1 lettera c) L.R. 32/82

1) mezzo non immatricolato;

2) privo di targa o con targa non regolare o totalmente o parzialmente illeggibile;

3) privo di assicurazione;

4) il conducente non si ferma al controllo.

Sono esclusi dal divieto di cui al comma 4:

a) residenti, conduttori d’aziende agricole, proprietari o gestori di fondi agricoli e forestali non accessibili da strade aperte al pubblico;

ϭ

Art. 11 comma  L.R. 32/82

Art. 11 comma 1 L.R. 32/82

Art. 11 comma 4 L.R. 32/82

Art. 38 comma 1 lettera c)

PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283

PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283

DESCRIZIONE

DELL’ILLECITO ART. LEGGE VIOLATO

ART. CHE PREVEDE LA

SANZIONE SEQUESTRO SANZIONE (EURO) PAGAMENTO IN MISURA

RIDOTTA (EURO) AUTORITA’

COMPETENTE NOTE

Parcheggio nei prati, zone boschive, terreni agricoli.

Calpestare prati destinati a sfalcio nonché i terreni sottoposti a coltura anche se non cintati e segnalati.

Art. 11 comma 5 L.R. 32/82

Art. 38 comma 1 lettera e) L.R. 32/82

153

51

Attività, manifestazioni motoristiche fuoristrada

organizzate anche parzialmente al di fuori dai percorsi individuati ai sensi dell'art.11 comma 3

della L.R. 32/82.

Art. 11 comma 3 L.R. 32/82

Art. 38 comma 1 lettera d) L.R. 32/82

10628

3543

Sanzione da applicare agli organizzatori

- incremento di € 340(1020 max) per manifestazioni fino a 50 partecipanti.

- incremento di € 510 (1530 max) per manifestazioni da 51 a 100 partecipanti.

- incremento di € 680 (2040 max) per manifestazioni da101 a 200 partecipanti.

- incremento di € 1020 (3060 max) per manifestazioni con più di 200 partecipanti Competizioni organizzate

sui percorsi individuati ai sensi dell'art. 11, comma 3, L.R.32/82 ma in difetto delle procedure previste dalla L.R. 40/98. (Disposizioni concernenti la compatibilità

ambientale e le procedure di valutazione)

Art. 11 comma 3 L.R. 32/82

Art. 38 comma 1 lettera d) L.R. 32/82

Sanzione da applicare agli organizzatori

- incremento di € 340(1020 max) per manifestazioni fino a 50 partecipanti.

- incremento di € 510 (1530 max) per manifestazioni da 51 a 100 partecipanti. - incremento di € 680 (2040 max) per manifestazioni da101 a 200 partecipanti. - incremento di € 1020 (3060 max) per manifestazioni con più di 200 partecipanti Manifestazioni e gare

motoristiche fuoristrada prive dell'autorizzazione in

deroga come previsto dal comma 5 bis, art. 11, L.R.32/82, o realizzate in

difformità della stessa.

Art. 11 comma 5bis

L.R. 32/82

Art. 38 comma 1 lettera d) L.R. 32/82

Sanzione da applicare agli organizzatori

- incremento di € 340(1020 max) per manifestazioni fino a 50 partecipanti.

- incremento di € 510 (1530 max) per manifestazioni da 51 a 100 partecipanti. - incremento di € 680 (2040 max) per manifestazioni da101 a 200 partecipanti. - incremento di € 1020 (3060 max) per manifestazioni con più di 200 partecipanti

Ϯ

PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283

PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283

PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283

PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283

'603*453"%"

122-367 306-1020

122-367 306-1020

122,00 oppure * 340,00 se

122,00 oppure * 340,00 se

3543

10628

10628

3543

b) i mezzi motorizzati dei soggetti incaricati ad esercitare operazioni di controllo faunistico, a norma dell' articolo 20 della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria), e i mezzi motorizzati dei soggetti autorizzati al prelievo venatorio del cinghiale (Sus scrofa), limitatamente ai giorni durante i quali si esercitano tali attività;

(3)

DESCRIZIONE

DELL’ILLECITO ART. LEGGE VIOLATO

ART. CHE PREVEDE LA

SANZIONE SEQUESTRO SANZIONE (EURO) PAGAMENTO IN MISURA

RIDOTTA (EURO) AUTORITA’

COMPETENTE NOTE

Mancato rispetto delle prescrizioni, impartite agli

organizzatori, ai fini dello svolgimento delle manifestazioni e gare motoristiche fuoristrada e

mancata esecuzione del ripristino ambientale dello

stato dei luoghi.

Art. 11 comma 5bis

L.R. 32/82

Art. 38 comma 1 lettera d) L.R. 32/82

10420

3543

Sanzione da applicare agli organizzatori

- incremento di € 340(1020 max) per manifestazioni fino a 50 partecipanti.

- incremento di € 510 (1530 max) per manifestazioni da 51 a 100 partecipanti. - incremento di € 680 (2040 max) per manifestazioni da101 a 200 partecipanti. - incremento di € 1020 (3060 max) per manifestazioni con più di 200 partecipanti Sci d'erba in aree a ciò non

destinate

Art. 11 comma 7 L.R. 32/82

Art. 38 comma 1 lettera e) L.R. 32/82

Facoltativo ex art.13

L. 689/81 153

51

2. RIFIUTI

Abbandono di rifiuti NON PERICOLOSI sul suolo

effettuato da privati

Art. 192 comma 1 D.Lgs.152/06

Art. 255 comma 1

D.Lgs.152/06 300-3.000

600

Abbandono di rifiuti PERICOLOSI sul suolo

effettuato da privati

Art. 192 comma 1 D.Lgs.152/06

Art. 255 comma 1 D.Lgs.152/06

600-6.000



in caso di rimozione immediata da parte

del trasgressore darne indicazione sul verbale di contestazione.

Immissione di rifiuti solidi o liquidi NON PERICOLOSI in

acque superficiali o sotterranee effettuata da

privati

Art. 192 comma 2 D.Lgs.152/06

Art. 255 comma 1

D.Lgs.152/06 300-3.000

600

Immissione di rifiuti solidi o liquidi PERICOLOSI in

acque superficiali o sotterranee effettuata da

privati.

Art. 192 comma 2 D.Lgs.152/06

Art. 255 comma 1

D.Lgs.152/06 600-6000



in caso di rimozione immediata da parte

del trasgressore darne indicazione sul verbale di contestazione.

ϯ

PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283

PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283

PROVINCIA DI NOVARA C/C 15080286

PROVINCIA DI NOVARA C/C 15080286

PROVINCIA DI NOVARA C/C 15080286

PROVINCIA DI NOVARA C/C 15080286

DESCRIZIONE

DELL’ILLECITO ART. LEGGE VIOLATO

ART. CHE PREVEDE LA

SANZIONE SEQUESTRO SANZIONE (EURO) PAGAMENTO IN MISURA

RIDOTTA (EURO) AUTORITA’

COMPETENTE NOTE

Abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni

quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme

da masticare, sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e

negli scarichi

Art. 232ter D.Lgs.152/06

Art. 255 comma 1bis

D.Lgs.152/06 30-150

50

Abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli

scarichi

Art. 232bis comma 3 D.Lgs.152/06

Art. 255 comma 1bis

D.Lgs.152/06 60-300

100

Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo effettuato

da titolari di imprese o responsabili di enti.

Art. 192 comma 1 D.Lgs.152/06

Art. 256 comma 2 D.Lgs.152/06

Notizia di reato (procedura prevista

dalla l.68/2015)

Procura

Immissione di rifiuti solidi o liquidi in acque superficiali o sotterranee effettuata da

titolari di imprese o responsabili di enti.

Art. 192 comma 2 D.Lgs.152/06

Art. 256 comma 2 D.Lgs.152/06

Notizia di reato (procedura prevista

dalla l.68/2015)

Procura

Appiccare il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non

autorizzate.

Art.256bis

D.Lgs.152/06 Art.256bis

D.Lgs.152/06

Notizia di reato

(delitto)

Procura

N.B.: Sentire l'autorità giudiziaria.

Valutare se è ravvisabile il reato di cui all'art.674 C.P. getto pericoloso di cose.

"Chiunque getta o versa, in luogo di pubblico transito o in luogo privato ma di comune o altrui uso, cose atte ad offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapore o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda fino ad Euro 206".

La combustione di rifiuti potrebbe integrare gli estremi della contravvenzione di cui all'art. 674 C.P. In questo caso, fare rilievi fotografici e documentare dimensione delle emissioni.

ϰ

COMUNE

STATO

COMUNE

STATO

5,&2562$//$

3529,1&,$

5,&2562$//$

3529,1&,$

3*'*65*

(4)

'(//¶,//(&,72 9,2/$72

6$1=,21( (852  5,'277$ (852  &203(7(17(

RIFIUTI VEGETALI ABRUCIAMENTO

Abbruciamento *NON CONSENTITO di rifiuti

vegetali urbani provenienti da aree verdi (giardini, parchi ,

aree cimiteriali) abbandonato o depositato in maniera incontrollata

* non è consentito se effettuato fuori dal luogo di produzione,in quantità superiore a tre metri steri, se finalizzato al solo smaltimento, se sussite un divieto da parte di enti locali, se il materiale risulta pericoloso, se crea danno alla salute umana se crea danno all'ambiente

.

Art 256 bis

comma 6 Dlgs 152/06

Art 255 comma 1

dlgs 152/06 300-3000 600

Eliminazione di materiale agricolo o forestale con abbruciamento, quando

finalizzato al solo smaltimento senza

reimpiego come concimante o ammendante) abbandonato o depositato

in maniera incontrollata (anche se derivante da verde pubblico o privato)

Art 256 comma 1

Dlgs152/06 Art 256 comma 1 lettera a dlgs 152/06

pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro

il reato di combustione illecita di rifiuti non è applicabile al materiale vegetale agricolo ecc.perchè la legge stessa lo esclude, pertanto il reato contestato è attività di gestione di rifiuti non autorizzata .

Cessioni a terzi di paglia , sfalci potature ,

materiale agricolo forestale non destinato

a pratiche agricole zootecniche, silvicoltura o produzione di energia

biomassa

Art 256 comma 1 Dlgs152/06

Art 256 comma 1 lettera a dlgs 152/06

pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro

RIFIUTI VEGETALI ABRUCIAMENTO

la legge prevede la cessione del materiale a terzi solo a a scopo di reimpiego in pratiche agricole. Se affidato a terzi per lo smaltimento o senza reimpiego, il materiale agricolo ritorna un rifiuto e soggettao alla relativa normativa.

4 bis

VEDERE ANCHE LE SANZIONI RELATIVE AL FUOCO (PERIODO E DISTANZE)

$UW0

FRPPD2

/5158

$UW13

FRPPD

/515/8 200-2.000



per "accensione fuoco" è da intendersi la combustione di residui vegetali concentrati in modo puntiforme, mentre per

"abbruciamento" si intende la combustione di residui vegetali sparsi.

Regione*

Abbruciamento di materiale vegetale di cui all'art 182 comma 6 bis Dlgs 152 su tutto il territorio regionale tra il 1° novembre e il 31 marzo

dell'anno successivo Abbruciamento residui colturali del riso dal 1 settembre al 31 marzo dell'anno successivo ̀

$UW0

FRPPD2bis

/5158

$UW13

FRPPD

/515/8

200-2.000



Regione* deroga per i suoli individuati

come asfittici*** con provvedimento specifico dalla Giunta Regionale

abbruciamento residui vegetali dei coltivi non considerati rifiuti in periodi vietati

1 bis. Il divieto di abbruciamento di materiale vegetale, nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell'anno successivo, di cui all' articolo 10, comma 2 della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 15 (Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 'Legge quadro in materia di incendi boschivi'), può essere derogato, limitatamente all'abbruciamento dei residui colturali, per un massimo di trenta giorni, anche non continuativi, per i comuni montani e per un massimo di quindici giorni, anche non continuativi, per le aree di pianura. Tali deroghe sono concesse dai sindaci, con propria ordinanza, fermo restando i limiti e le condizioni di cui all' articolo 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

Quando sussiste la sanzione (amministrativa per il privato - reato per l’impresa)

Se il soggetto che ha effettuato la manutenzione del verde (per esempio un giardiniere o un vivaista che ha effettuato lo sfalcio del giardino di un’abitazione o un contoterzista che presta servizio per un’impresa agricola) effettua il trasporto dei residui derivanti da tale attività dal luogo di produzione (un’abitazione o un’azienda agricola) fino alla propria sede e poi riutilizza il materiale nelle normali pratiche agricole,non è assoggettato alla normativa sui rifiuti in quanto lo scarto rientra nella nozione di sottoprodotto come integrata dall’art. 185, comma 2 (possono essere sottoprodotti i materiali vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole).

Alla luce delle disposizioni normative sopra indicate, si può giungere a questa conclusione soltanto se:

Al riguardo si ritiene possa farsi riferimento alla nozione di imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 del codice civile: "è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo.

= è possibile considerare la manutenzione del verde come attività agricola = gli scarti della manutenzione del verde sono riutilizzati nelle attività agricole.

(5)

'(6&5,=,21(

'(//¶,//(&,72

$57/(**(

9,2/$72

$57&+(

35(9('(/$

6$1=,21(

6(48(67526$1=,21(

(852 

3$*$0(172,10,685$

5,'277$ (852 

$8725,7$¶

&203(7(17( 127(

)82&2

/5 %RVFRHIRUHVWD 

$UWFRPPD. Agli effetti della presente legge e di ogni altra norma in vigore nella Regione, per bosco si intendono i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, con estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20%, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. Sono inoltre considerate bosco le tartufaie controllate che soddisfano la medesima definizione

$UWFRPPD Non sono considerati bosco le tartufaie coltivate di origine artificiale, l’arboricoltura da legno di cui all’art.4, i castagneti da frutto in attualità di coltura, gli impianti di frutticoltura, i giardini pubblici e privati e le alberature stradali.

&DJLRQDUHXQLQFHQGLRVX

ERVFKLVHOYHRIRUHVWH

RYYHURVXYLYDLIRUHVWDOL

GHVWLQDWLDO

ULPERVFKLPHQWRSURSULRR

DOWUXL

ELV

&3

ELV

&3

Notizia di reato

Procura

$UW0

FRPPD2

/5158

$UW13

FRPPD

/515/8 200-2.000



per "accensione fuoco" è da intendersi la combustione di residui vegetali concentrati in modo puntiforme, mentre per

"abbruciamento" si intende la combustione di residui vegetali sparsi.

Regione*

Regione*

Regione*

Abbruciamento di materiale vegetale di cui all'art 182 comma 6 bis Dlgs 152 su tutto il territorio regionale tra il 1° novembre e il 31 marzo

dell'anno successivo

accensione di fuoco abbruciamento ad una distanza inferiore a 50 metri da terreni boscati ,arbustivi ,

pascolivi disattendere le seguenti prescrizioni (anche per i casi

ammessi in deroga**):

mancato isolamento e circoscrizione del fuoco, contatto con fusti delle piante

arboree, fuoco incustodito, mancanza di personale e di mezzi idonei al controllo e allo

spegnimento delle fiamme

$UW13

FRPPD

/515/8

$UW13

FRPPD

/515/8

$UW0

FRPPD3

/5158

$UW0

FRPPD5

/5158

200-2.000

200-2.000





**deroga solo per aree attrezzate di comuni, amministrazioni o privati e per coloro che devono soggiornare nei boschi per lavoro

'(6&5,=,21(

'(//¶,//(&,72

$57/(**(

9,2/$72

$57&+(

35(9('(/$

6$1=,21(

6(48(67526$1=,21(

(852 

3$*$0(172,10,685$

5,'277$ (852 

$8725,7$¶

&203(7(17( 127(

$FFHQVLRQHGLIXRFRSHU FRORURFKHSHUODYRUR

VRJJLRUQDQRQHLERVFKL

HIIHWWXDWRGDOWUDPRQWR

DOODOEDRLQJLRUQDWHGL

YHQWR 

$UW0

FRPPD4

OHWWHUDc

/5158

1.032,91 -

10.329,14



$FFHQVLRQHGLIXRFKLOHJDWL

DOODWUDGL]LRQHFXOWXUDOHR GDUWLILFLRHIIHWWXDWRLQ

DVVHQ]DGLDXWRUL]]D]LRQH GHO6LQGDFRHVHQ]DSLDQR

GLVLFXUH]]D

$UW0

FRPPD4

OHWWHUDd  /5158

$UW3

FRPPD

/5158

$UW

/

1.032,91 -

10.329,14



ϲ

Regione*

Regione*

accensioni di fuochi con vento , dopo il tramonto, nelle ore notturne

(divieti validi anche per le modalità previste in deroga)

art.10 comma 4

$UW

FRPPD

/

$UW

/

1.032,91 -

10.329,14



Regione*

'60$0

*TESORERIA REGIONE PIEMONTE

UNICREDIT BANCA VIA BELLEZZA N.2 TORINO IBAN IT91S0200801033000040777516 BIC SWIFT UNICRITM1Z43

*TESORERIA REGIONE PIEMONTE

UNICREDIT BANCA VIA BELLEZZA N.2 TORINO IBAN IT91S0200801033000040777516 BIC SWIFT UNICRITM1Z43

Abbruciamento residui colturali del riso dal 1 settembre al 31 marzo dell'anno successivo ̀

$UW0

FRPPD2bis

/5158

$UW13

FRPPD

/515/8

200-2.000



Regione* deroga per i suoli individuati

come asfittici*** con provvedimento specifico dalla Giunta Regionale

***terreno a ridotta quantità d' ossigeno che circola nei pori,con conseguente difficoltà di eliminazione spontanea di radici e paglie tramite interramento

(6)

'(//¶,//(&,72 9,2/$72

6$1=,21( (852  5,'277$ (852  &203(7(17(

In periodo di alta pericolosità

è vietato accendere fuochi per attività turistiche ricreative

anche nelle aree previste in deroga abbruciamento di materiale

vegetale di cui all'art 182 comma 6 bis dlgs 152/06 anche se il periodo è quello consentito (dal 1

aprile al 31 ottobre) accensione di fuochi da parte di chi soggiorna nei

boschi per motivi di lavoro , accensione di

fuochi d'artificio

$UW0

FRPPD7

/5158

$UW3

FRPPD

/5158

$UW

FRPPD

/

1.032,91 -

10.329,14



ϳ

Regione in periodo di alta

pericolosità a meno di 100 metri zone

boschive, arbustive, pascolive (vedere nota)

sono vietate azioni di innesco anche solo potenziale di incendio,

(fumare, disperdere mozziconi accesi, fiammiferi, usare fiamme

libere, produrre faville o braci anche con apparecchiature far brillare

mine ).Lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile

lettera a

$UW0

FRPPD7

lettera B /5158

$UW3

FRPPD

/5158

$UW

FRPPD

/

1.032,91 -

10.329,14



Regione

'(6&5,=,21(

'(//¶,//(&,72

$57/(**(

9,2/$72

$57&+(

35(9('(/$

6$1=,21(

6(48(67526$1=,21(

(852 

3$*$0(172,10,685$

5,'277$ (852 

$8725,7$¶

&203(7(17( 127(

3DVFRORGLTXDOVLDVLVSHFLH

GLEHVWLDPHLQERVFKL

GLVWUXWWLRGDQQHJJLDWLGDO

IXRFRSULPDFKHVLDQR

WUDVFRUVLDQQL

GDOOHYHQWR

$UW

FRPPD

/

$UW

FRPPD

/

30-61 (per ciascun

capo)



(per ciascun capo)

(VHUFL]LRGHOODFDFFLDLQ

ERVFKLGLVWUXWWLR

GDQQHJJLDWLGDOIXRFRSULPD

FKHVLDQRWUDVFRUVLDQQL

GDOOHYHQWR

$UW

FRPPD

/

$UW

FRPPD

/

206,58-

413,17



 )/25$

',9,(7,*(1(5,&,

$VSRUWD]LRQHWUDVSRUWR

FRPPHUFLRGLFRWLFD

HUERVDOHWWLHUDHVWUDWR

VXSHUILFLDOHGHLWHUUHQL

SXEEOLFLRSULYDWL

$UW

FRPPD

/5

$UW

FRPPD

OHWWHUDE  /5

Facoltativo ex art.13

L. 689/81 41 - 245

 2

'DQQHJJLDPHQWRR

GLVWUX]LRQHGHOOD

YHJHWD]LRQHVSRQWDQHDQHL

ODJKLQHOOHSDOXGLHWHUUHQL

GLULSD soggetti a periodiche sommersioni

$UW

FRPPD

/5

$UW

FRPPD

OHWWHUDE  /5

41 - 245

 2

2SHUD]LRQLDJURVLOYR

SDVWRUDOLHIIHWWXDWHQHL

SHULRGLLQWHUGHWWL SHUOD

WXWHODGHOOHVSHFLHSURWHWWH  GDOODJLXQWDUHJLRQDOH

$UW

FRPPD

/5

$UW

FRPPD

OHWWHUDJ  /5

1.020 -

10.200

 40

ϴ

Regione*

Regione*

PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283

PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283

PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283

'-03"

i Comuni e le Province promuovono o autorizzano il taglio o lo sfoltimento della vegetazione.

*TESORERIA REGIONE PIEMONTE

UNICREDIT BANCA VIA BELLEZZA N.2 TORINO IBAN IT91S0200801033000040777516 BIC SWIFT UNICRITM1Z43

*TESORERIA REGIONE PIEMONTE

UNICREDIT BANCA VIA BELLEZZA N.2 TORINO

IBAN IT91S0200801033000040777516 BIC SWIFT

UNICRITM1Z43

(7)

DESCRIZIONE

DELL’ILLECITO ART. LEGGE VIOLATO

ART. CHE PREVEDE LA

SANZIONE SEQUESTRO SANZIONE (EURO) PAGAMENTO IN MISURA

RIDOTTA (EURO) AUTORITA’

COMPETENTE NOTE

Raccolta, asportazione, danneggiamento, detenzione e commercio di

parti (sia allo stato fresco sia secco) delle specie

vegetali a protezione assoluta di cui all'elenco

allegato alla L.R. 32/82.

Art. 15 comma 1 L.R. 32/82

Art. 38 comma 1

lettera f) L.R. 32/82

Facoltativo ex art.13

L. 689/81 92 + 4

31 + 1

per ogni esemplare detenuto, raccolto o commerciato

illegittimamente.

FLORA - QUANTITÀ

Raccolta, di specie non incluse nell'elenco allegato

alla L.R. 32/82 o con l' estirpazione degli organi

sotterranei o in misura superiore a 5 esemplari.

Art. 15 comma 2 L.R. 32/82

Art. 38 comma 1

lettera f) L.R. 32/82

Facoltativo ex art.13

L. 689/81 31 + 4

10 + 1

per ogni esemplare detenuto, raccolto o commerciato

illegittimamente.

5. PIANTE OFFICINALI

Raccolta di piante officinali (di cui all'elenco del R.D.

772 del 26/05/1932) senza la prevista carta di

autorizzazione.

Art. 17 L.R. 32/82;

art. 1 comma 1

L. 99/31

Art. 4 L. 99/31

Facoltativo ex art.13

L.689/81 10-105

20

Comune

Arrecare danni a piante officinali (di cui all'elenco del R.D. 772 del 26/05/1932).

Art. 5

L. 99/31 Art. 5

L. 99/31 6-52

12

Comune

Coltivare e raccogliere piante officinali indigene ed

esotiche senza il possesso di diploma di erborista.

Art. 7 comma 1

L. 99/31

Art. 8 comma 1

L. 99/31

Facoltativo ex art.13

L.689/81 6-105

12

Comune

Vendita al minuto di piante officinali che non sia effettuata da raccoglitori autorizzati o da farmacisti.

Art. 7 comma 2

L. 99/31

Art. 8 comma 1

L. 99/31

Facoltativo ex art.13

L.689/81 6-105

12

Comune

Detenzione di piante officinali in quantità superiori a quelle previste dal R.D. 772 del 26/05/1932.

Art. 9

L. 99/31 Art. 4 L. 99/31

Facoltativo ex art.13

L.689/81 10-105

20

Comune

Come stabilito dall'art. 10, L. 689/81, così come modificato dall'art. 96, D.lgs.507 del 30/12/1999.

ϵ

PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283

PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283

DESCRIZIONE

DELL’ILLECITO ART. LEGGE VIOLATO

ART. CHE PREVEDE LA

SANZIONE SEQUESTRO SANZIONE (EURO) PAGAMENTO IN MISURA

RIDOTTA (EURO) AUTORITA’

COMPETENTE NOTE

6. FUNGHI

AUTORIZZAZIONI - TITOLO PER LA RACCOLTA

Raccolta funghi senza titolo per la raccolta ovvero

senza la ricevuta di versamento di una somma

stabilita dalla Giunta Regionale.

Art. 3 comma 1 e 3

L.R. 24/07

Art. 10 comma 1 lettera c) L.R. 24/07

Facoltativo ex art.13

L. 689/81 44-269

88

Laraccolta di chiodini o famigliola buona (Armillaria mellea), prataioli (Agaricus campestris, Agaricus macrosporus), specie diverse del genere Morchella, gambe secche (Marasmius oreades), orecchione (Pleurotus coprino) coprino chiomato (Coprinus comatus) e mazza di tamburo (Macrolepiota procera) è consentita su tutto il territorio regionale senza il titolo per la raccolta, fermi restando i disposti di cui all'art.2 (3 kg al giorno per persona)

Raccolta di funghi epigei per fini scientifici e didattici, in violazione all'autorizzazione rilasciata

dalla SURYLQFLD.

Art. 6 comma 1 L.R. 24/07

Art. 10 comma 1 lettera e) L.R. 24/07

Facoltativo ex art.13 L. 689/81 336

112 e contestuale ritiro autorizzazione

in deroga

Raccolta di funghi epigei in violazione all'autorizzazione in deroga rilasciata dalla

SURYLQFLDche consente raccolta in quantitativi superiori rispetto ai 3 Kg.

Art. 5 comma 1 lettere a) b)

L.R. 24/07c)

Art. 10 comma 1 lettera d) L.R. 24/07

Facoltativo ex art.13 L. 689/81 672

224 e contestuale ritiro autorizzazione in deroga e ricevuta

di versamento (tassa regionale).

FUNGHI - MODALITÀ DI RACCOLTA

Funghi non riposti in contenitori idonei a consentire la diffusione

delle spore.

Funghi riposti in contenitori di plastica.

Art. 2 comma 4 L.R. 24/07

Art. 10 comma 1 lettera b) L.R. 24/07

Facoltativo ex art.13

L. 689/81 102

34

ϭϬ

PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283

PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283

PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283

PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283

Disposizioni valide anche per le specie Armillariella mellea, Agaricus campestris,

Agaricus macrosporus, Morchella spp., Marasmius oreades, Pleurotus ostreatus, Coprinus comatus, Macrolepiota procera la

raccolta delle quali non è soggetta ad autorizzazione (art. 3 comma 1bis)

1*"/5&0''*$*/"-* '6/()*

(8)

DELL’ILLECITO VIOLATO SANZIONE (EURO) RIDOTTA (EURO) COMPETENTE Uso di rastrelli, uncini o altri

mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale.

Art. 2 comma 5 L.R. 24/07

Art. 10 comma 1 lettera b) L.R. 24/07

Facoltativo ex art.13

L. 689/81

34

Raccolta di parti di funghi spontanei o incompleti di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie o non procedere in luogo ad una sommaria pulizia dei

funghi raccolti.

Art. 2 comma 3 L.R. 24/07

Art. 10 comma 1 lettera b) L.R. 24/07

Facoltativo ex art.13

L. 689/81 102

34

FUNGHI - QUANTITÀ

Raccolta funghi epigei oltre i 3 Kg giornalieri a persona.

Art. 2 comma 1 L.R. 24/07

Art.10 comma 1 lettera a) L.R. 24/07

Facoltativo ex art.13

L. 689/81 34

11

per ogni 500 gr di funghi raccolti in eccedenza

FUNGHI - DIVIETI GENERICI

È vietata la raccolta di Amanita caesarea allo stato

di ovulo chiuso

Art. 2 comma 2 L.R. 24/07

Art. 10 comma 1 lettera b) L.R. 24/07

Facoltativo ex art.13

L. 689/81 102

34

È vietata la distruzione o il danneggiamento volontario dei carpofori di qualsiasi

specie di fungo epigeo spontaneo, anche non commestibile o velenoso.

Art. 2 comma 6 L.R. 24/07

Art. 10 comma 1 lettera b) L.R. 24/07

Facoltativo ex art.13

L. 689/81

34

Raccolta di funghi epigei dal tramonto alla levata del

sole.

Art. 2 comma 7 lettera e) L.R. 24/07

Art. 10 comma 1 lettera b) L.R. 24/07

Facoltativo ex art.13

L. 689/81

34

Raccolta di specie di funghi epigei tutelati dalla Regione per pericolo di estinzione.

Art. 7 comma 2 L. 352/93

Art. 13 L. 352/93

Facoltativo ex art.13

L. 689/81 25-51

17

Raccolta di funghi epigei spontanei in periodi vietati

dalla Provincia.

Art. 2 comma 8 L.R. 24/07

Art. 13 comma 1 L. 352/93

Facoltativo ex art.13

L. 689/81 25-51

17

ϭϭ

PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283

PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283

PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283

PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283

PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283

PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283 PROVINCIA DI

NOVARA C/C 12139283 PROVINCIA DI

NOVARA C/C 12139283 102

102 102

DESCRIZIONE

DELL’ILLECITO ART. LEGGE VIOLATO

ART. CHE PREVEDE LA

SANZIONE SEQUESTRO SANZIONE (EURO) PAGAMENTO IN MISURA

RIDOTTA (EURO) AUTORITA’

COMPETENTE NOTE

FUNGHI - LUOGHI DI DIVIETO

Raccolta di funghi epigei nelle aree vietate individuate dai relativi organismi di gestione nel

rispetto delle vigenti disposizioni di legge, ricadenti all'interno delle

aree protette istituite ai sensi della normativa

regionale e dei siti costituenti la rete Natura

2000 art. 3 della Dir.

92/43/CEE.

Art. 2 comma 7 lettera c) L.R. 24/07

Art. 10 comma 1 lettera b) L.R. 24/07

Facoltativo ex art.13

L. 689/81

34

.

*

Raccolta di funghi epigei nei castagneti coltivati per

la raccolta del frutto, pascolati o falciati e tenuti

sgombri da cespugli invadenti (salvo soggetti di

cui all'art.4, L.R. 24/07)

Art. 2 comma 7 lettera a) L.R. 24/07

Art. 10 comma 1 lettera b) L.R. 24/07

Facoltativo ex art.13

L. 689/81

34

Raccolta di funghi epigei nei terreni sui quali sia vietato l'accesso ai sensi

dell'art. 841 del Codice Civile (fondi chiusi).

Art. 2 comma 7

lettera f) L.R. 24/07

Art. 10 comma 1 lettera b) L.R. 24/07

Facoltativo ex art.13

L. 689/81

34

*

I proprietari, gli usufruttuari, gli aventi titolo giuridico ed i coltivatori dei fondi inclusi nel parco, nonché i loro parenti (madre/padre- figlio/a), affini (suocero/a) di primo grado (Art.75 C.C: sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra;

Art. 76 c.c.: nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite; nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite;

Art 78 c.c.: l'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge.

Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d'uno dei coniugi, egli è affine dell'altro coniuge) e le persone in convivenza anagrafica possono raccogliere funghi epigei spontanei sul fondo stesso in deroga ai limiti quantitativi e al possesso del titolo abilitativo di cui al comma precedente.

ϭϮ

PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283

PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283

PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283 102

102

102

(9)

DESCRIZIONE

DELL’ILLECITO ART. LEGGE VIOLATO

ART. CHE PREVEDE LA

SANZIONE SEQUESTRO SANZIONE (EURO) PAGAMENTO IN MISURA

RIDOTTA (EURO) AUTORITA’

COMPETENTE NOTE

Raccolta di funghi epigei nelle aree interdette per motivi selvicolturali e in quelle di particolare pregio

naturalistico e scientifico qualora individuate dalla Regione o dagli Enti locali.

Art. 2 comma 7 lettera d) L.R. 24/07

Art. 10 comma 1 lettera b) L.R. 24/07

Facoltativo ex art.13

L. 689/81

34

Raccolta di funghi epigei nei giardini e nei terreni di

pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi

(salvo soggetti di cui all'art.4 L.R. 24/07)

Art. 2 comma 7 lettera b) L.R. 24/07

Art. 10 comma 1 lettera b) L.R. 24/07

Facoltativo ex art.13

L. 689/81

34

Raccolta di funghi epigei nelle aree specificamente interdette dall'autorità

forestale per motivi selvicolturali.

Art. 6 comma 1 lettera c) L. 352/93

Art. 13 L. 352/93

Facoltativo ex art.13

L. 689/81 25-51

17

Raccolta di funghi da parte di soggetti non autorizzati in aree dove la raccolta è

consentita per fini economici.

Art. 3 comma 2 L. 352/93

Art. 13 L. 352/93

Facoltativo ex art.13 L. 689/81

25-51

17

FUNGHI - VENDITA

Vendita di funghi freschi spontanei senza autorizzazione Comunale.

Art. 2 comma 1 D.P.R. 376/95

Art. 23 L. 352/93

Facoltativo ex art.13

L. 689/81 258-1032

344

A.S.L.

Vendita di funghi freschi spontanei senza autorizzazione sanitaria.

Art. 2 comma 4 D.P.R. 376/95

Art. 23 L. 352/93

Facoltativo ex art.13

L. 689/81 258-1032

344

A.S.L. Solo se i funghi freschi vengono lavorati (es. se vengono messi sotto aceto).

ϭϯ

PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283

PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283

PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283

PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283

$PNVOF

$PNVOF

102

102

DESCRIZIONE

DELL’ILLECITO ART. LEGGE VIOLATO

ART. CHE PREVEDE LA

SANZIONE SEQUESTRO SANZIONE (EURO) PAGAMENTO IN MISURA

RIDOTTA (EURO) AUTORITA’

COMPETENTE NOTE

Vendita di funghi freschi spontanei senza la certificazione di avvenuto

controllo dell'A.S.L.

Art. 3

D.P.R. 376/95 Art. 23 L. 352/93

Facoltativo ex art.13

L. 689/81 258-1032

344

A.S.L.

Commercializzazione di funghi freschi spontanei appartenenti a specie non

elencate nell'allegato 1 della L.352/93.

Art. 4 comma 1 D.P.R. 376/95

Art. 23 L. 352/93

Facoltativo ex art.13

L. 689/81 258-1032

344

A.S.L.

Commercializzazione di funghi provenienti da altri paesi appartenenti a specie

non riconosciute commestibili dalla competente autorità del

Paese di origine.

Art. 4 comma 3 D.P.R. 376/95

Art. 23 L. 352/93

Facoltativo ex art.13

L. 689/81 258-1032

344

A.S.L.

Commercializzazione con la denominazione "funghi

secchi" di specie non comprese nell'elenco di cui

all'art. 5, comma 1, D.P.R.

376/95.

Art. 5 comma 1 D.P.R. 376/95

Art. 23 L. 352/93

Facoltativo ex art.13

L. 689/81 258-1032

344

A.S.L.

Commercializzazione con la denominazione "funghi secchi" di specie e varietà

non riconosciute con Decreti del Ministero della

Sanità, o di specie provenienti da altri Paesi

dell'U.E. non legalmente commercializzati in detti

Paesi.

Art. 5 comma 2 D.P.R. 376/95

Art. 23 L. 352/93

Facoltativo ex art.13

L. 689/81 258-1032

344

A.S.L.

ϭϰ

$PNVOF

$PNVOF

$PNVOF

$PNVOF

$PNVOF

'6/()* COMMERCIALIZZAZIONE

(10)

DELL’ILLECITO VIOLATO SANZIONE (EURO) RIDOTTA (EURO) COMPETENTE Commercializzazione di

"funghi secchi" con l'indicazione di durabilità

superiore ai 12 mesi dal confezionamento.

Art. 5 comma 4 D.P.R. 376/95

Art. 23 L. 352/93

Facoltativo ex art.13

L. 689/81 258-1032

344

A.S.L.

Commercializzazione di confezioni di "funghi secchi" con unità difettose

o alterate con incidenza percentuale superiore ai

limiti previsti dall'art. 5, comma 5, D.P.R. 376/95.

Art. 5 comma 5 D.P.R. 376/95

Art. 23 L. 352/93

Facoltativo ex art.13

L. 689/81 258-1032

344

A.S.L.

Commercializzazione di

"funghi secchi" senza l'indicazione del nome scientifico ben visibile e

accompagnato dalle menzioni di cui all'art. 5, comma 6, D.P.R. 376/95.

Art. 6 comma 1 D.P.R. 376/95

Art. 23 L. 352/93

Facoltativo ex art.13

L. 689/81 258-1032

344

A.S.L.

Vendita al minuto di "funghi secchi" allo stato sfuso, che non appartengano alla

specie Boletus Edulis (porcini) e relativo gruppo.

Art. 7 comma 1 D.P.R. 376/95

Art. 23 L. 352/93

Facoltativo ex art.13

L. 689/81 258-1032

344

A.S.L.

Commercializzazione con la denominazione "funghi

porcini" di funghi non appartenenti alla specie Boletus edulis e relativo

gruppo.

Art. 7 comma 2 D.P.R. 376/95

Art. 23 L. 352/93

Facoltativo ex art.13

L. 689/81 258-1032

344

A.S.L.

ϭϱ

$PNVOF

$PNVOF

$PNVOF

$PNVOF

$PNVOF

DESCRIZIONE

DELL’ILLECITO ART. LEGGE VIOLATO

ART. CHE PREVEDE LA

SANZIONE SEQUESTRO SANZIONE (EURO) PAGAMENTO IN MISURA

RIDOTTA (EURO) AUTORITA’

COMPETENTE NOTE

Vendita di "funghi secchi"

sfusi senza autorizzazione comunale di cui all'art. 2

D.P.R. 376/95.

Art. 7 comma 3 D.P.R. 376/95

Art. 23 L. 352/93

Facoltativo ex art.13

L. 689/81 258-1032

344

A.S.L.

Commercializzazione di funghi conservati secchi, o

comunque preparati, provenienti da altri Paesi appartenenti a specie non riconosciute commestibili dalla competente autorità

del Paese di origine.

Art. 9 comma 3 D.P.R. 376/95

Art. 23 L. 352/93

Facoltativo ex art.13

L. 689/81 258-1032

344

A.S.L.

Etichettatura, presentazione, e pubblicità

dei funghi non conforme alle disposizioni di cui al

D.lgs. N. 109/92.

Art. 10 comma 1 D.P.R. 376/95

Art. 23 L. 352/93

Facoltativo ex art.13

L. 689/81 258-1032

344

A.S.L.

Etichettatura, presentazione, e pubblicità

dei funghi non designati con l'utilizzo dei nomi scientifici delle relative

specie.

Art. 10 comma 2 D.P.R. 376/95

Art. 23 L. 352/93

Facoltativo ex art.13

L. 689/81 258-1032

344

A.S.L.

Etichettatura di funghi freschi sfusi o confezionati,

che non possono essere consumati crudi, che non

riporti l'indicazione dell'obbligo della cottura.

Art. 10 comma 3 D.P.R. 376/95

Art. 23 L. 352/93

Facoltativo ex art.13

L. 689/81 258-1032

344

A.S.L.

ϭϲ

$PNVOF

$PNVOF

$PNVOF

$PNVOF

$PNVOF

(11)

DESCRIZIONE

DELL’ILLECITO ART. LEGGE VIOLATO

ART. CHE PREVEDE LA

SANZIONE SEQUESTRO SANZIONE (EURO) PAGAMENTO IN MISURA

RIDOTTA (EURO) AUTORITA’

COMPETENTE NOTE

7. SOTTOBOSCO

Raccolta giornaliera oltre il consentito:

- bacche ginepro Kg. 0,2 - muschi Kg. 0,3 - fragole Kg. 0,5 - mirtilli e lamponi Kg. 1

Art. 20 comma 1 lettera c) L.R. 32/82

Art. 38 comma 1 lettera h) L.R. 32/82

Facoltativo ex art.13

L. 689/81 92

31

Raccolta dei prodotti del sottobosco non attenendosi

ai quantitativi deliberati dalla Giunta Regionale in

relazione a particolari situazioni locali o all'andamento stagionale.

Art. 20 comma 2 L.R. 32/82

Art. 38 comma 1

lettera i) L.R. 32/82

Facoltativo ex art.13

L. 689/81 102-1020

204

Raccolta dei prodotti del sottobosco con l'ausilio di

rastrelli, uncini od altri mezzi.

Art. 23 comma 2 L.R. 32/82

Art. 38 comma 1 lettera m) L.R. 32/82

Facoltativo ex art.13

L. 689/81 92

31

Estirpazione, taglio o comunque danneggiamento

di piante di fragole, lamponi, mirtilli o ginepro,

compromettendone il normale sviluppo.

Art. 23 comma 3 L.R. 32/82

Art. 38 comma 1 lettera m) L.R. 32/82

Facoltativo ex art.13

L. 689/81 92

31

Raccolta dei prodotti del sottobosco dal tramonto

alla levata del sole.

Art. 23 comma 5 L.R. 32/82

Art. 38 comma 1 lettera m) L.R. 32/82

Facoltativo ex art.13

L. 689/81 92

31

Raccolta dei prodotti di sottobosco in periodi vietati

dalla Giunta Regionale in relazione a grave pregiudizio dell'equilibrio

naturale.

Art. 25 L.R. 32/82

Art. 38 comma 1 lettera g) L.R. 32/82

Facoltativo ex art.13 L. 689/81

1020-

10200

2040

ϭϳ

PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283

PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283

PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283

PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283

PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283

PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283

DESCRIZIONE

DELL’ILLECITO ART. LEGGE VIOLATO

ART. CHE PREVEDE LA

SANZIONE SEQUESTRO SANZIONE (EURO) PAGAMENTO IN MISURA

RIDOTTA (EURO) AUTORITA’

COMPETENTE NOTE

8. FAUNA MINORE DIVIETI GENERICI

Alterazione, dispersione, distruzione di nidi, asportazione di uova, larve, bozzoli o adulti di formiche del gruppo Formica rufa. *

Art. 26 comma 1 L.R. 32/82

Art. 38 comma 1 lettera b) L.R. 32/82

41-245

82 *

Le specie protette sono: F. lugubris,

aquilonia polyctena . Commercio, vendita,

cessione e detenzione per la vendita di nidi, uova, larve, bozzoli o adulti di formiche del gruppo

Formica rufa.

Art. 26 comma 2 L.R. 32/82

Art. 38 comma 1 lettera b) L.R. 32/82

82

Dare atto nel processo verbale che gli esemplari eccedenti le quantità consentite, oppure oggetto di violazione, sono stati liberati, ove possibile sul luogo oppure in luogo idoneo.

Raccolta, distruzione di uova, cattura, uccisione di

ogni specie di anfibi, cattura, trasporto e commercio dei rospi.

Art. 27 comma 1 L.R. 32/82

Art. 38 comma 1 lettera n) L.R. 32/82

Facoltativo ex art.13

L. 689/81 92 +4

31+ 1

per ogni esemplare

Verificare se gli esemplari interessati rientrano tra le specie a “protezione rigorosa” elencate nelle note della riga sottostante.

Uccisione, cattura, detenzione di esemplari appartenenti ad una specie

animale selvatica protetta salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari

e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie

*

Art. 727bis comma 1

C.P.

Art. 727bis comma 1

C.P. Penale -

Notizia di reato

Procura

*

Le specie di anfibi: Bufo viridis [Rospo smeraldino], Pelobates fuscus [rospo dell’aglio], Rana dalmatina [rana agile], Rana latastei [rana di lataste], Rana lessonae [rana verde minore], Salamandra lanzai [salamandra di lanza], Triturus carnifex [tritone crestato italiano], sono a “protezione rigorosa”, essendo inserite nell’Allegato IV della Direttiva Habitat 92/43/CEE Cattura, trasporto,

commercio, detenzione per la vendita di gamberi

d'acqua dolce.

Art. 29 comma 1 L.R. 32/82

Art. 38 comma 1 lettera n) L.R. 32/82

Facoltativo ex art.13 L.

689/81 92+ 3

31 + 1

per ogni esemplare Catturare e detenere specie

di fauna minore, di particolare interesse

scientifico, tutelata temporaneamente dalla

Regione.

Art. 30 L.R.32/82

Art. 38 comma 1 lettera g) L.R. 32/82

Facoltativo ex art.13 L. 689/81

1.020 -

10.200

2040

ϭϴ

PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283

PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283

PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283

PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283

PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283

40550#04$0 '"6/".*/03&

41-245

(12)

DELL’ILLECITO VIOLATO SANZIONE (EURO) RIDOTTA (EURO) COMPETENTE Vendita di specie tutelate

non provenienti da colture, allevamenti, giardini o orti

botanici.

Art. 33 comma 1 L.R. 32/82

Art. 38 comma 1 lettera L) L.R. 32/82

Facoltativo ex art.13 L. 689/81

41-245

82

Vendita di specie tutelate senza certificato di provenienza indicante varietà, provenienza e peso

netto all'origine.

Art. 33 comma 2 L.R. 32/82

Art. 38 comma 1 lettera L) L.R. 32/82

Facoltativo ex art.13

L. 689/81

82

Vendita di specie tutelate raccolte senza regolare

autorizzazione.

Art. 33 comma 3 L.R. 32/82

Art. 38 comma 1 lettera L) L.R. 32/82

Facoltativo ex art.13

L. 689/81

82

RANE - QUANTITÀ

Cattura di rane oltre i 20 esemplari per persona al giorno (nelle zone di risaia

il limite è elevato a 100 esemplari).

Art. 27 comma 2 L.R. 32/82

Art. 38 comma 1 lettera h) L.R. 32/82

Facoltativo ex art.13

L. 689/81 92 + 4

31 + 1

per ogni esemplare eccedente la quantità consentita.

Cattura di rane in numero superiore a quello

consentito dall'autorizzazione in

deroga.

Art. 27 comma 3 L.R. 32/82

Art. 38 comma 1 lettera h) L.R. 32/82

Facoltativo ex art.13 L. 689/81

31 + 1

per ogni esemplare eccedente la quantità consentita.

RANE - PERIODO

Cattura di rane dal 1°

Dicembre al 30 giugno (periodo non consentito).

Art. 27 comma 2 L.R. 32/82

Art. 38 comma 1 lettera h) L.R. 32/82

Facoltativo ex art.13 L. 689/81

31 + 1

per ogni esemplare Cattura di rane con guade o

reti.

Art. 27 comma 4 L.R. 32/82

Art. 38 comma 1 lettera h) L.R. 32/82

Facoltativo ex art.13 L. 689/81

31 + 1

per ogni esemplare Cattura di rane dal tramonto

alla levata del sole, in qualunque periodo

dell'anno.

Art. 27 comma 5 L.R. 32/82

Art. 38 comma 1 lettera h) L.R. 32/82

Facoltativo ex art.13 L. 689/81

31 + 1

per ogni esemplare

ϭϵ

PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283

PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283

PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283

PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283

PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283

PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283 PROVINCIA DI

NOVARA C/C 12139283 PROVINCIA DI

NOVARA C/C 12139283

DESCRIZIONE

DELL’ILLECITO ART. LEGGE VIOLATO

ART. CHE PREVEDE LA

SANZIONE SEQUESTRO SANZIONE (EURO) PAGAMENTO IN MISURA

RIDOTTA (EURO) AUTORITA’

COMPETENTE NOTE

LUMACHE

Raccolta di lumache (lumache col guscio) oltre

la quantità consentita (24 esemplari al giorno a

persona).

Art. 28 comma 1 L.R. 32/82

Art. 38 comma 1 lettera h) L.R. 32/82

Facoltativo ex art.13 L. 689/81

31 + 1

per ogni esemplare eccedente la quantità consentita.

Raccolta di lumache dal 1°

Novembre 31 Agosto (periodo non consentito).

Art. 28 comma 1 L.R. 32/82

Art. 38 comma 1 lettera h) L.R. 32/82

Facoltativo ex art.13 L. 689/81

31 + 1

per ogni esemplare

Raccolta di lumache dal tramonto alla levata del

sole.

Art. 28 comma 4 L.R. 32/82

Art. 38 comma 1 lettera h) L.R. 32/82

Facoltativo ex art.13 L. 689/81

31 + 1

per ogni esemplare

9. TARTUFI

Ricerca e raccolta di tartufi senza tesserino o del permesso per la ricerca e la

raccolta.

Art. 9 L.R. 16/08;

Art. 5 L. 752/85

Art. 13 comma 8 lettera a) L.R. 16/08

Obbligatorio 516-2.582

860,66

Il sequestro è obbligatorio in quanto "

Cose confiscabili ai sensi dell'art. 18, comma 1, L. 752/85".

Ricerca e raccolta di tartufi in mancanza della sola attestazione del permesso di cui all'art. 10 L.R. 16/08.

Art. 10 L.R. 16/08

Art. 13 comma 8 lettera b) L.R. 16/08

Obbligatorio 52-516

104

Ricerca e raccolta di tartufi in periodo vietato. Art. 11

L.R. 16/08

Art. 13 comma 8 lettera a) L.R. 16/08

Obbligatorio 516-2.582

860,66

ϮϬ

PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283

PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283

PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283

PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283

PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283

PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283

5"356'*

41-245

41-245

92 + 4

92 + 4

92 + 4

92 + 4

92 + 4

92 + 4

92 + 4

(13)

DESCRIZIONE

DELL’ILLECITO ART. LEGGE VIOLATO

ART. CHE PREVEDE LA

SANZIONE SEQUESTRO SANZIONE (EURO) PAGAMENTO IN MISURA

RIDOTTA (EURO) AUTORITA’

COMPETENTE NOTE

Ricerca e raccolta di tartufi con modalità difformi da

quelle previste dal provvedimento della Giunta

Regionale.

Art. 16 L.R. 16/08

Art. 13 comma 8 lettera e) L.R. 16/08

Obbligatorio 52-2.582

104

Raccolta di tartufi oltre il limite di 2 Kg. al giorno.

Tale limite non si applica ai soggetti indicati dall'art. 6

comma 2 L.R. 16/08.

Art. 7 comma 4 L.R. 16/08

Art. 13 comma 8 lettera e) L.R. 16/08

Obbligatorio 52-2.582

104

Raccolta di tartufi non maturi o avariati.

Art. 7 comma 3 L.R. 16/08

Art. 13 comma 8 lettera d) L.R. 16/08

Obbligatorio 258-2.582

516

Ricerca e raccolta nelle aree rimboschite prima che sia trascorso un periodo di

15 anni dalla messa a dimora delle piante.

Art. 18 comma 2 lettera c) L. 752/85

Art. 13 comma 8 lettera c) L.R. 16/08

Obbligatorio 258-2.582

516

Ricerca e raccolta di tartufi nelle zone riservate.

Art. 6 comma 2 L.R. 16/08

Art. 13 comma 8

lettera f) L.R. 16/08

Obbligatorio 516-2.582

860,66

Apposizione o mantenimento di tabelle di

riserva nelle tartufaie non riconosciute come coltivate

o controllate.

Art. 5 e 6 comma 4 L.R. 16/08

Art. 13 comma 8 lettera g) L.R. 16/08

Obbligatorio 2..582-5170

1.032

Ϯϭ

PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283

PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283

PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283

PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283

PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283

PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283

DESCRIZIONE

DELL’ILLECITO ART. LEGGE VIOLATO

ART. CHE PREVEDE LA

SANZIONE SEQUESTRO SANZIONE (EURO) PAGAMENTO IN MISURA

RIDOTTA (EURO) AUTORITA’

COMPETENTE NOTE

TARTUFI - COMMERCIO

Commercio di tartufi freschi fuori periodo di raccolta.

Art. 6 comma 4 L. 752/85

Art. 13 comma 8 lettera h) L.R. 16/08;

Art 18 comma 2 lettera a) L. 752/85

Obbligatorio 2..582-5170

1.723,33

Il sequestro è obbligatorio in quanto

" Cose confiscabili ai sensi dell'art. 18, comma 1, L. 752/85".

Commercio di tartufi freschi che non siano ben maturi, sani, liberi da corpi estranei

o impurità o non siano distinti per specie e varietà.

Art. 7 comma 1 L. 752/85

Art. 13 comma 8 lettera h) L.R. 16/08;

Art 18 comma 2 lettera d) L. 752/85

Obbligatorio 2..582-5170

1.723,33

Commercio di "pezzi" e

"tritume" di tartufo che non siano venduti separatamente, senza terra

e materie estranee e siano distinti per specie e varietà.

Art. 7 comma 3 L. 752/85

Art. 13 comma 8 lettera h) L.R. 16/08;

Art 18 comma 2 lettera d) L. 752/85

Obbligatorio 2..582-5170

1.723,33

Tenere insieme i tartufi interi con quelli spezzati.

Art. 7 omma 2 L. 752/85

Art. 13 comma 8 lettera h) L.R. 16/08;

Art 18 comma 2 lettera d) L. 752/85

Obbligatorio 2..582-5170

1.723,33

ϮϮ

PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283

PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283

PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283

PROVINCIA DI NOVARA C/C 12139283

Riferimenti

Documenti correlati

• Obbligo di introdurre il procedimento di merito (non necessariamente dinanzi al foro che ha emesso l’OESC) entro 30 giorni dal deposito della domanda – salvo proroga decisa

L'opinione diversa, volta a riconoscere anche al creditore (46) la legittimazione alla presente azione, attesa la natura eclettica del sequestro liberatorio, che

(Fattispecie di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni, conferiti in trust, individuati come profitto di reati tributari, nella quale la Corte

m) assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di ERP senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto

Le questioni attinenti al regime di pignorabilità dei beni sottoposti a sequestro conservativo sono deducibili con la richiesta di riesame e devono essere decise dal tribunale

Nel caso di sequestro conservativo, misura cautelare a tutela della generica garanzia patrimoniale del debitore ex art 2740 c.c., esso va concesso fino

provinciale decide sull’istanza cautelare dell’Amministrazione, si deve ritenere che esso sia sottoposto dal legislatore medesimo ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze

I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente