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CONTRIBUTI COVID E QUADRI AIUTI DI STATO: COMPILAZIONE SEMPRE NECESSARIA?

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(1)

CONTRIBUTI COVID E QUADRI AIUTI DI STATO:

COMPILAZIONE SEMPRE NECESSARIA?

Mercoledì 22 settembre 2021

Relatore:

Emanuele MUGNAINI – Commercialista in Torino

1

(2)

La successione delle leggi nel tempo e il principio del favor rei

(cenni)

(3)

La successione delle leggi nel tempo

Codice Civile – Disposizioni sulla legge in generale – Capo II «Dell’applicazione della legge in generale»

Art.11 – Efficacia della legge nel tempo Comma 1

«La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo.»

Norma priva di rango costituzionale, pertanto derogabile a descrizione del legislatore (norme ad efficacia retroattiva, norme di interpretazione autentica ecc…)

(4)

La successione delle leggi nel tempo

Legge del 27/07/2000 n. 212 - Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente Art.1 – Principi generali

Comma 1

«Le disposizioni della presente legge, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e possono essere

derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali»

Comma 2

«L'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di

interpretazione autentica.»

(5)

La successione delle leggi nel tempo

Es: art.1, comma 1084, della legge n.145/2018, efficacia modifiche introdotte all’art.20 T.U.R. dall’art. 1, comma 87, lettera a), legge n. 205/2017 (Corte Cost. Sent. 39/2021).

Norma non espressamente qualificata ab origine quale norma di interpretazione autentica con tutte le conseguenze del caso.

(6)

Il principio del favor rei in ambito tributario

Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 472 - Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n.662.

Art.3 – Principio di legalità Comma 1

«Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.»

Comma 2

«Salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato.»

(7)

Il principio del favor rei in ambito tributario

Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 472 - Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n.662.

Art.3 – Principio di legalità Comma 3

«Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.»

(8)

Il principio del favor rei in ambito tributario

La revoca di agevolazioni quale sanzione impropria di natura sostanziale

Trattasi di “…quel coacervo di strumenti di reazione alla violazione del precetto, non qualificati né disciplinati dal legislatore come sanzioni, e purtuttavia aventi funzione

afflittiva-punitiva..”

(Del Federico)

Es: revoca di agevolazioni e/o contributi (R&S, Fondo perduto, ecc..)

(9)

Il divieto di richiesta di documenti e informazioni già in possesso della P.A.

Legge del 27/07/2000 n. 212 - Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente Art.6 – Conoscenza degli atti e semplificazione

Comma 4

«Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.»

(10)

Il divieto di richiesta di documenti e informazioni già in possesso della P.A.

Legge del 07/08/1990 n. 241 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art.18 – Autocertificazione Comma 2

«I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni.

L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.»

(11)

Il divieto di richiesta di documenti e informazioni già in possesso della P.A.

Legge del 07/08/1990 n. 241 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art.18 – Autocertificazione Comma 3

«Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.»

(12)

L’obbligo di compilazione del quadro aiuti di stato alla luce delle modifiche al D.L. 137/2020 (Decreto Ristori)

Art.10 bis – Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19

(versione in vigore fino al 24.07.2021) Comma 1

«I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché' ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»

(13)

L’obbligo di compilazione del quadro aiuti di stato alla luce delle modifiche al D.L. 137/2020 (Decreto Ristori)

Art.10 bis – Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19

(versione in vigore fino al 24.07.2021) Comma 2

«Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe.»

(14)

L’obbligo di compilazione del quadro aiuti di stato alla luce delle modifiche al D.L. 137/2020 (Decreto Ristori)

Art.10 bis – Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19

Abrogazione del Comma 2 a seguito della modifiche apportate in sede di conversione in legge del D.L. 73/2021 (Sostegni – bis),

in vigore dal 25.07.2021.

Gli aiuti covid cessano di essere rilevanti ai fini della normativa sugli aiuti di stato

(es: abolizione acconti irap, abolizione IMU, contributi a fondo perduto, credito d’imposta canoni di locazione, ecc..)

(15)

OCCORRE QUINDI DOMANDARSI SE I CONTRIBUTI, LE INDENNITA’

E LE AGEVOLAZIONI COVID SIANO DA INDICARE NEL QUADRO AIUTI DI STATO DEI MODELLI REDDITI E IRAP E NEL QUADRO RU A

PENA DI REVOCA DEGLI STESSI

LA MODIFICA NORMATIVA E’ ENTRATA IN VIGORE (25.07.2021), PRIMA DEL TERMINE DI INVIO DELLE DICHIARAZIONI

L’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E PIU’ IN GENERALE LA P.A., E’ GIA’ IN

POSSESSO DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE AVENDO EROGATO ESSA STESSA I CONTRIBUTI (F.DO PERDUTO E INPS) E POTENDO MONITORIZZARE GLI ALTRI

(ES: COMPENSAZIONI F24 PER BONUS LOCAZIONI)

LE NORME ISTITUTIVE DELLE AGEVOLAZIONI NON INDICANO L’OBBLIGO DI INSERIMENTO IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI A PENA DI NULLITA’, TANTO PER

QUANTO ATTIENE AI QUADRI AIUTI DI STATO CHE PER QUANTO RIGUARDA IL QUADRO RELATIVO AI CREDITI D’IMPOSTA.

(16)

L’ORDINAMENTO PREVEDE UNA QUALCHE SANZIONE?

CERTAMENTE

MA GRADUATA IN BASE ALLA GRAVITA’ DELLA VIOLAZIONE

(17)

VIOLAZIONE DI NATURA FORMALE CORRELATA AL DICHIARATIVO

Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471 - Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art.8 – Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni Comma 1

«Fuori dei casi previsti negli articoli 1, 2 e 5, se la dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive o dell'imposta sul valore aggiunto non è redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate ovvero in essa sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per l'individuazione del contribuente e, se diverso da persona fisica, del suo rappresentante, nonché' per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.

(18)

VIOLAZIONE DI NATURA FORMALE CORRELATA AL DICHIARATIVO

Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471 - Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art.8 – Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni Comma 1

«La medesima sanzione si applica alle violazioni relative al contenuto della dichiarazione prevista dagli articoli 70.1, comma 2, 74-quinquies, comma 6, e 74-sexies.1, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Si applica la sanzione in misura massima nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate.»

(19)

OPPURE

VIOLAZIONE DI NATURA MERAMENTE FORMALE (CORRELATA AL DICHIARATIVO)

NEL CASO IN CUI L’AMMINISTRAZIONE SIA GIA’ IN POSSESSO DEI DATI RICHIESTI

NESSUN OSTACOLO ALL’AZIONE DI CONTROLLO NON SANZIONABILE

AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DI CUI AGLI ARTT. 10 c.3,

L.212/2000 e dell’art.6 c.5-bis D.Lgs. 472/97

(20)

VIOLAZIONE DI NATURA MERAMENTE FORMALE CORRELATA AL DICHIARATIVO

Legge del 27/07/2000 n. 212 - Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente Art.10 - Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

Comma 3

«Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto..»

(21)

VIOLAZIONE DI NATURA MERAMENTE FORMALE CORRELATA AL DICHIARATIVO

Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 472 - Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n.662.

Art.6 - Cause di non punibilità.

Comma 5-bis

«Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.»

(22)

Le informazioni richieste per il contributo a fondo perduto c.d.

«Alternativo» o «Stagionale» di cui all’art.1 commi da 5 a 15 D.L.

73/2021 (Sostegni bis)

Criticità:

- Riduzione pari ad almeno al 30% tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo compreso tra il 1aprile 2020-31 marzo 2021 e lo stesso arco temporale a cavallo tra 2019 e 2020. La verifica che precede non è di immediata applicazione poiché a cavallo di più esercizi;

- Dall’importo determinato applicando le percentuali previste occorre poi scorporare quanto eventualmente percepito con il contributo sostegni-bis “automatico”, disciplinato ai commi da 1 a 3 del medesimo art.1. Informazione non necessariamente in possesso del professionista;

(23)

Le informazioni richieste per il contributo a fondo perduto c.d.

«Alternativo» o «Stagionale» di cui all’art.1 commi da 5 a 15 D.L.

73/2021 (Sostegni bis)

Criticità:

- Al contribuente è richiesto di rilasciare un’articolata dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’DPR 445/2000, dunque di rilevanza anche penale, circa l’eventuale superamento, o meno, delle soglie previste dal quadro temporaneo per le misure degli aiuti di Stato di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 e successivi aggiornamenti.

- Occorre altresì tenere conto, per la verifica dei limiti di cui sopra, dell’eventuale appartenenza del richiedente ad un gruppo (impresa unica).

(24)

Le informazioni richieste per il contributo a fondo perduto c.d.

«Alternativo» o «Stagionale» di cui all’art.1 commi da 5 a 15 D.L.

73/2021 (Sostegni bis)

Criticità:

-Riepilogo dettagliato di tutti i contributi e agevolazioni di cui il contribuente ha beneficiato.

Dal D.L. 34/2020 al D.L. 73/2021. (es: cfp riduzione degli oneri delle bollette elettriche e della tariffa speciale del Canone RAI, esonero versamenti IRAP e IMU, ecc..). Il tutto con separata indicazione se trattasi di “Aiuti di importo limitato” o di “Aiuti sotto forma di sostegni a costi fissi non coperti”, come declinati, rispettivamente, alle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework….. (previsto dal comma 13).

(25)

Le informazioni richieste per il contributo a fondo perduto c.d.

«Alternativo» o «Stagionale» di cui all’art.1 commi da 5 a 15 D.L.

73/2021 (Sostegni bis)

TUTTAVIA

L’abrogazione, successiva all’emanazione del Decreto Sostegni bis (25.05.2021), del c.2 dell’art. 10-bis del D.L. 137/2020 (23.07.2021), ha decretato, di fatto, l’uscita delle agevolazioni covid dal perimetro di quelle rilevanti ai fini del monitoraggio dei limiti per gli aiuti di Stato.

Modello di istanza definito con Provvedimento del 02.07.2021 (antecedente alla data di entrata in vigore della modifica all’art.10 bis del D.L. 137/2020)

Sembrerebbe, pertanto, che gran parte dell’istanza sia da considerarsi implicitamente superata o, comunque, non necessaria.

(26)

I profili sanzionatori Occorre distinguere tra:

1. Violazioni sostanziali;

2. Violazioni afferenti alla specifica disciplina sugli aiuti di stato.

(27)

I profili sanzionatori

1. Violazioni sostanziali

Comma 15 (art.1 D.L. 73/2021)

«Ai fini del contributo di cui ai commi da 5 a 13 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9 e da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41;»

Art.25 comma 12, D.L. 34/2020

«Per le successive attività di controllo dei dati dichiarati si applicano gli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l'Agenzia delle entrate recupera il contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.

471, e applicando gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ….

(28)

I profili sanzionatori

1. Violazioni sostanziali

Art.25 comma 12, D.L. 34/2020

«….in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché', per quanto compatibili, anche quelle di cui all'articolo 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Per le controversie relative all'atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.»

(29)

I profili sanzionatori

1. Violazioni sostanziali

Art.13 comma 5, D.Lgs. 471/97

«Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è applicata la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi. Per le sanzioni previste nel presente comma, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (definizione a 1/3). Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»

(30)

I profili sanzionatori

1. Violazioni sostanziali

Art.27 comma 16, D.L. 185/2008

«Salvi i più ampi termini previsti dalla legge in caso di violazione che comporta l'obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per il reato previsto dall'articolo 10-quater, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, l'atto di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, emesso a seguito del controllo degli importi a credito indicati nei modelli di pagamento unificato per la riscossione di crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo.»

(31)

I profili sanzionatori

2. Violazioni afferenti alla specifica disciplina sugli aiuti di stato

Legge 24.12.2012 n. 234 – Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea

Art. 52 - Registro nazionale degli aiuti di Stato Comma 1

«Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato".»

(32)

I profili sanzionatori

2. Violazioni afferenti alla specifica disciplina sugli aiuti di stato

Legge 24.12.2012 n. 234 – Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea

Art. 52 - Registro nazionale degli aiuti di Stato Comma 7

«A decorrere dal 1° luglio 2017, la trasmissione delle informazioni al Registro di cui al comma 1 e l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro medesimo costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti di cui al comma 2. I provvedimenti di concessione e di erogazione di detti aiuti indicano espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso.

(33)

I profili sanzionatori

2. Violazioni afferenti alla specifica disciplina sugli aiuti di stato

Legge 24.12.2012 n. 234 – Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea

Art. 52 - Registro nazionale degli aiuti di Stato Comma 6

«Con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è adottata la disciplina per il funzionamento del Registro di cui al comma 1 del presente articolo…»

(34)

I profili sanzionatori

2. Violazioni afferenti alla specifica disciplina sugli aiuti di stato

DECRETO 31 maggio 2017, n. 115 - Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni.

Art.10 - Registrazione degli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione

Comma1

«Ai fini dei controlli previsti dal presente decreto, gli aiuti individuali non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale aiuti nell'esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario. Gli aiuti fiscali aventi medesime caratteristiche si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale aiuti, ai fini del presente decreto, nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale…

(35)

I profili sanzionatori

2. Violazioni afferenti alla specifica disciplina sugli aiuti di stato

DECRETO 31 maggio 2017, n. 115 - Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni.

Art.10 - Registrazione degli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione

Comma1

…sono dichiarati. Con riferimento agli aiuti di cui al presente comma, per il calcolo del cumulo degli aiuti de minimis, il Registro nazionale aiuti utilizza quale data di concessione quella in cui è effettuata la registrazione dell'aiuto individuale.»

Comma 2

(36)

I profili sanzionatori

2. Violazioni afferenti alla specifica disciplina sugli aiuti di stato

DECRETO 31 maggio 2017, n. 115 - Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni.

Art.10 - Registrazione degli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione

Comma 2

«Agli adempimenti di cui al comma 1 provvedono l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'ente previdenziale o assistenziale di pertinenza, ovvero gli altri soggetti competenti preposti alla fase di fruizione degli aiuti di cui al medesimi…»

(37)

I profili sanzionatori

2. Violazioni afferenti alla specifica disciplina sugli aiuti di stato

DECRETO 31 maggio 2017, n. 115 - Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni.

Art.10 - Registrazione degli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione

Comma 7

«Il presente articolo si applica anche agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati.»

(38)

I profili sanzionatori

2. Violazioni afferenti alla specifica disciplina sugli aiuti di stato IN ALCUNA NORMA SI PARLA DI SANZIONI

Gli aiuti devono infatti essere recuperati, con i relativi interessi, ai sensi dell’articolo 14 del regolamento di procedura n.659/1999 della

Commissione Europea

(39)

I profili sanzionatori

2. Violazioni afferenti alla specifica disciplina sugli aiuti di stato

Legge del 27/07/2000 n. 212 - Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente Art.6 – Conoscenza degli atti e semplificazione

Comma 4

«Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.»

Es: Crediti d’imposta. Conoscibili dall’Amministrazione in quanto precisamente indicati con anno e codice tributo.

(40)

In caso di diniego

1) Autotutela (al ricorrerne dei presupposti);

+

2) Impugnazione del diniego nei 60 giorni;

- Fase di reclamo/mediazione (90gg + 30 per costituzione in giudizio);

- Non reclamabili: 30 gg per costituzione in giudizio;

- Eccessiva genericità della ricevuta di scarto.

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