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OGGETTO: Piano Regolatore Generale Norme di Attuazione di Argomento geologico

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Spett.le

Comune di Sant’Olcese

OGGETTO: Piano Regolatore Generale – Norme di Attuazione di Argomento geologico

Rif.: B 96/2

Genova, 26 luglio 1999

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________________________________________________________________________________________

SOMMARIO

CAP. I – INTRODUZIONE E NORME GENERALI

0. PREMESSE ... pag. 1 0.1 Inquadramento e indicazioni generali... pag. 1 0.2 Prescrizioni vincolanti generali... pag. 2 0.3 Strumenti urbanistici attuativi ... pag. 5

CAP. II – NORME PUNTUALI – ARTICOLATO

1. AREE CON AMPIA GAMMA DI SUSCETTIVITA' D'USO (A) ... pag. 7 1.1 (A1)... pag. 7 1.2 (A2)... pag. 9 2. AREE CON SUSCETTIVITA' D'USO CONDIZIONATE (B) ... pag. 13 2.1 (B1)... pag. 13 2.2 (B2)... pag. 15 2.3 (B3)... pag. 19 3. AREE SPECIALI (C) ... pag. 23 3.1 (C1)... pag. 23 3.2 (C2)... pag. 27

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COMUNE DI SANT'OLCESE

PIANO REGOLATORE GENERALE

NORME DI ATTUAZIONE DI ARGOMENTO GEOLOGICO

CAP. I - INTRODUZIONE E NORME GENERALI

0. PREMESSE

0.1. Inquadramento e indicazioni generali

Le "norme" che seguono hanno come riferimento cartografico le Tavv. 4/1-3 allegate e sono state redatte in ottemperanza alle specifiche disposizioni contenute nella

"nota circolare" R.L. 2077 del 24/4/1988.

Secondo tale documento regionale:

"Alle note illustrative dovranno essere aggiunte tutte le "prescrizioni" di carattere pratico e argomento geologico I.s., geomorfologico, idrogeologico e geologico-tecnico che le indagini hanno suggerito.

Tenuto conto che il lavoro geologico deve opportunamente inserirsi ed integrarsi con strumenti tecnici, e soprattutto normativi giuridicamente consolidati, appare del tutto opportuno che le indicazioni geologiche di carattere prescrittivo trovino collocazione nel corpo di norme e regolamenti e cioè nel contesto delle "Norme di attuazione dello Strumento Urbanistico Generale".

Dette norme potranno tra l'altro:

a) indicare le prescrizioni metodologiche geognostiche più adatte ad ogni problema geologico tipico individuato sul territorio comunale (zonizzazione geologico – tecnica);

b) specificare alcuni caratteri guida in ordine ai modi ed ai mezzi più idonei, dal punto di vista geologico, per ottimizzare l'impatto delle maggiori trasformazioni del suolo (grandi opere infrastrutturali, grandi opere idrauliche, strutture portuali, ecc.);

c) definire i "criteri guida" per le indagini geologiche e geognostiche da eseguirsi ai diversi e successivi livelli di pianificazione urbanistica, specificando i casi ed i limiti in cui possono non essere necessarie ulteriori indagini.

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Per concludere si ritiene utile ribadire che la finalità di cui all'art. 31 della L.R. 24/1987 è quella tendente a far sì che la progettazione urbanistica sia successiva od in ogni caso tenga specificatamente conto del contesto geologico su cui andrà ad inserirsi."

Le "norme" rappresentano, quindi, una traduzione, in termini di comune comprensione, delle valutazioni effettuate sulla fruibilità dei terreni del Comune di Sant'Olcese che sono sintetizzate dalla Tav. 4.

Inoltre sono state redatte in conformità alle norme tecniche di carattere geologico fornite dal D.M. 11/3/1988 Min. LL.PP.

Dopo la necessaria approvazione ad opera del Consiglio Comunale esse verranno pubblicate insieme agli altri elaborati costituenti gli atti del P.R.G., in conformità a quanto prescritto dalla legislazione ufficiale sopracitata.

Nulla osta, ovviamente, che in qualsiasi fase dell'iter realizzativo di ogni intervento sul suolo e nel sottosuolo, possano essere prodotte e sottoposte all'esame della Civica Amministrazione documentazioni ulteriori e integrative rispetto a quelle indicate in appresso.

E' appena il caso di ricordare che le determinazioni contenute nelle presenti norme e nei documenti di base sono rapportate alla scala "territoriale" propria di studi per un Piano Regolatore Generale, ciò significa una densità di informazioni ed una corrispondenza certamente non puntuale ma areale.

Ancora più chiaramente non può e non deve sorprendere se all'interno di una zona comunque classificata, a seguito di indagini puntuali, dettagliate e di livello esecutivo, si riscontrino una o più situazioni altrimenti classificabili.

0.2. Prescrizioni vincolanti generali (Art. 4)

Conseguentemente a quanto detto nel precedente paragrafo vengono di seguito elencate le prescrizioni vincolanti, di carattere geologico, per l'approvazione di ogni pratica di concessione, autorizzazione o approvazione.

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In termini generali e preliminari è necessario produrre, in ogni fase della pratica di approvazione urbanistica, o di autorizzazione, o di concessione edilizia, quanto specificato nelle presenti norme.

Inoltre, dopo essere passati alla fase esecutiva dell'opera, è obbligatorio mettere in atto tutte le indicazioni e prescrizioni di carattere geologico contenute nelle relazioni allegate alle istanze e, se del caso, integrate dalla Commissione Edilizia e dalla Civica Amministrazione.

Dovrà essere prodotta, prima o contestualmente all'istanza per il rilascio del decreto di abitabilità o di agibilità, o alla dichiarazione di fine lavori, una succinta relazione a firma di un geologo, regolarmente iscritto all'Albo, che attesti responsabilmente, in seguito a suo diretto controllo in corso d'opera, sia la completa osservanza delle prescrizioni di cui al D.M. 11/3/1988 - seppure nei termini specificati nelle seguenti

"norme" - sia la puntuale attuazione delle indicazioni e delle prescrizioni di carattere geologico di cui alla autorizzazione, o alla concessione edilizia, se del caso.

Inoltre, se in sede esecutiva fossero sorti problemi geologici non previsti, che avessero richiesto l'attuazione di accorgimenti tecnici diversi da quelli previsti, è necessario fornire in proposito un'ulteriore dettagliata relazione, che illustri le motivazioni della variazione e le sue modalità di esecuzione. E' evidente che i diversi accorgimenti adottati non devono configurarsi come varianti alle opere già approvate.

Da ultimo è obbligatorio allegare alla relazione geologica una adeguata documentazione di carattere geognostico (ove e in quanto non consegnata alla Civica Amministrazione in una precedente fase della pratica edilizia) consistente in:

I) - fotografie di scassi, prima del loro rivestimento o riempimento a copertura (scavi di fondazione, di drenaggio, scassi nel versante, splateamenti, pozzetti di saggio geognostico diretto, ecc...)

Il) - stratigrafie di sondaggi, pozzetti, trincee ed esiti di qualsiasi tipo di prospezione geognostica diretta o indiretta e di prova o analisi geotecnica.

Le indagini dovranno perseguire tassativamente gli "obiettivi" di carattere geologico - geognostico che verranno individuati ed illustrati nel corso della trattazione dei successivi capitoli.

(6)

Per "obiettivi" si intendono i problemi, le caratteristiche, le condizioni dell'ambiente, o contesto geologico nel quale si intende intervenire e dello specifico appezzamento di terreno interessato, analizzati e affrontati in quanto tali e, segnatamente, in rapporto agli interventi modificatori e/o alle opere che si intendono realizzare.

Per quanto concerne, viceversa, le indicazioni metodologiche, contenute nelle presenti norme, esse hanno principalmente valore orientativo, restando ovviamente salva, in merito, l'autorità e la responsabilità del professionista incaricato.

Salvo documentate e analitiche diverse scelte, adeguatamente motivate in relazione a specifiche diverse opportunità, o necessità geologiche, sono rigorosamente prescrittive, invece, le indicazioni in merito alla documentazione da allegare alla relazione geologica.

In assenza di diverse indicazioni, gli elaborati grafici, tassativamente richiesti in ogni caso, e le relative scale per la documentazione allegata alle relazioni geologiche riferite a progetti esecutivi di opere edilizie e di interventi sul suolo e nel sottosuolo (con esclusione, quindi, dei progetti riferiti a S.U.A.) sono le seguenti:

a) cartografie tematiche (carta geologica, carta geomorfologica, carta idrogeologica, carta geologico-tecnica, eventuali altre carte tematiche, carta delle prospezioni geognostiche e prove in sito, carta degli interventi) alla scala dei progetti, su base topografica a curve di livello, o adeguatamente quotate per punti. In ogni caso a scala con denominatore non superiore a 500. Scale di 1 :1.000 -1 :2.000 sono ammesse per cartografie di sintesi e di inquadramento generale;

b) sezioni (geologiche generali, geologico-tecniche, tematiche particolari, dello stato dei luoghi, delle modificazioni progettate) alla scala del o dei progetti. In ogni caso a scala con denominatore non superiore a 200.Scale di 1 :1.000 -1 :2.000 sono ammesse per sezioni tese a fornire utile inquadramento del terreno interessato nel contesto geologico, geomorfologico, idrogeologico e geologico-tecnico su di esso influente;

c) stratigrafie (di sondaggi meccanici, di saggi diretti, connesse a prospezioni geofisiche e a prove geotecniche, altre) alla scala di 1 :50 -1:100 e sempre a denominatore non superiore a 200.

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La relazione geologica, con gli allegati cartografici ed ogni altra documentazione prodotta (grafici, tabelle, fotografie) dovrà essere consegnata in originale e ...copie, a firma di un Geologo iscritto all'Albo, esecutore delle relative indagini.

0.3. Strumenti urbanistici attuativi

Quanto detto nei precedenti paragrafi non è sufficiente nel caso di aree sulle quali gli interventi modificatori siano soggetti a preventiva redazione di strumenti urbanistici attuativi. Le indagini geologiche della fase di progettazione urbanistica dovranno adeguarsi a quanto prescritto per le diverse aree nelle norme seguenti ed inoltre, in ottemperanza alle vigenti norme statali e regionali, il progetto da sottoporre all'esame degli Organi preposti, sia comunali che sovracomunali, dovrà essere corredato di tutto quanto prescritto dalla nota circolare Prot. n. 004551 del 12 Dicembre 1989 Regione Liguria.

In questo particolare caso si effettuerà una distinzione tra i vari livelli di approfondimento delle indagini a seconda del tipo di area su cui si agisce. In particolare, facendo riferimento alla carta di Tav. 4, possiamo distinguere due gradi di approfondimento delle indagini.

Nel primo caso, nell'area su cui si agisce con il S.U.A. sono presenti solo terreni classificati in A1, A2, B1, B2 e C3: il livello di approfondimento sarà quello tipico delle

"relazioni geologiche di massima" con progetto esecutivo delle prospezioni geognostiche, prove geotecniche in sito e prove e analisi di laboratorio; segnatamente, quindi, senza l'obbligo di esecuzione di prospezioni dirette o indirette, ancorchè le stesse siano comunque consigliabili, almeno in qualità e quantità preliminari ed essenziali. In questi casi, ovviamente, le prospezioni e la relazione esecutiva con tutti gli accertamenti e le documentazioni prescritte, secondo le norme dei precedenti articoli e paragrafi, dovranno essere prodotte nelle fasi attuative dello strumento in occasione del rilascio delle concessioni.

Nel secondo caso, nell'area in esame ricadono terreni classificati in B3, C1, C2, o presenti in vasta percentuale o addirittura come uniche classi: il livello di approfondimento dei dati geologici a corredo degli elaborati del progetto di S.U.A dovrà essere, allora, quello tipico delle relazioni geologiche esecutive con prospezioni geognostiche, prove ed analisi.

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Le prospezioni geognostiche, le prove e le analisi in sito e in laboratorio tuttavia - previa adeguata e documentata motivazione - possono essere a loro volta articolate in due fasi (fase preliminare essenziale finalizzata alla diagnosi geologica d'area; fase esecutiva finalizzata alle determinazioni puntuali e quantitative, esaustive) delle quali in occasione della fase progettuale urbanistica dello strumento, può essere eseguita la prima sola.

La seconda fase dovrà essere eseguita al momento della progettazione esecutiva e strutturale delle singole opere previste nell'ambito del S.U.A. Inoltre in occasione ed a corredo della dichiarazione di fine lavori si dovrà procedere alla presentazione della documentazione fotografica descrittiva delle caratteristiche geologiche riscontrate durante i lavori e dovrà essere redatta una relazione a firma del geologo iscritto all'Albo, incaricato, in merito agli interventi effettivamente eseguiti sul suolo e nel sottosuolo, per il ripristino e la tutela dell'equilibrio geomorfologico, dell'assetto idrogeologico e della migliore regimazione delle acque superficiali.

Per quanto concerne in particolare le zone classificate in C3 nella Tav. 4 si impone sempre e comunque - qualsiasi sia la destinazione d'uso stabilita dal P.R.G. - un preliminare studio di dettaglio esteso a tutto il comparto, del tutto simile agli studi organici d'assieme introdotti dalla normativa del P.T.C.P. della Regione Liguria (S.O.I.), finalizzato a:

q approfondire le determinazioni geologiche (Iitologiche, tettoniche, strutturali, idrogeologiche, geomorfologiche e geologico-tecniche) offerte dagli elaborati di piano, fino al punto di poter procedere ad una sub-zonizzazione di notevole dettaglio seppur secondo le stesse classificazioni e i tematismi degli studi di piano. Gli approfondimenti dovranno portare a carte in scala a denominatore non maggiore di 2.500 e dovranno essere estesi a tutto il "contesto geologico", intendendosi per "contesto", in questo caso, l'intera area come delimitata in Tav. 2;

q ricondurre quindi tutta l'area, assieme o per parti, alle classificazioni della Tav. 4.

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CAP. Il - NORME PUNTUALI - ARTICOLATO

1.Art.1. AREE CON AMPIA GAMMA DI SUSCETTIVITA’ D'USO (Rif. cart. co Tav.4: lettera A)

1.1 "Senza condizionamenti (d'ordine geologico, geomorfologico, idrogeologico, geotecnico, geomeccanico), se non per interventi di eccezionale incidenza sull'attuale assetto" (n. e lettera Tav.4:A1).

Nelle aree comprese in questa tipologia, le condizioni riscontrate alla scala dei documenti di P.R.G, non pongono limiti preventivi a qualsiasi forma di utilizzazione umana.

L'applicazione del D.M. 11/3/1988, deve essere tesa all'accertamento dei seguenti aspetti:

A - natura, giacitura, assetto strutturale, stato di conservazione (tettonizzazione e alterazione) del substrato roccioso, al duplice fine, 1°) di garantire la duratura stabilità del versante anche a seguito degli interventi previsti e, 2°) di accertare preventivamente, se o con quali accorgimenti, siano correttamente eseguibili i previsti interventi modificatori dell’attuale assetto geologico - geomorfologico e dei regimi idrologico e idrogeologico, con particolare riferimento agli eventuali scavi a mezza costa.

B - Presenza di particolari caratteristiche puntuali, non avvertibili alla scala della documentazione di P.R.G. e tuttavia incidenti ai fini dell'intervento in progetto.

Ferma restando la piena responsabilità del professionista incaricato, gli accertamenti geologici prescritti (estesi sull'area dell'intervento e su un suo congruo intorno), in questo caso debbono contenere, quanto meno:

1.1.a): documentazione cartografica di dettaglio - sezioni geologiche comprese - dell'assetto geologico (Iitostratigrafico, strutturale, tettonico, geologico-tecnico e idrogeologico), previo rilevamento geologico diretto; con relazione illustrativa;

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1.1.b): documentazione cartografica di dettaglio dell'assetto geomorfologico, previo rilevamento tematico diretto e aerofotointerpretativo; con relazione illustrativa e sezioni interpretative;

1.1.c): documentazione grafica (stratigrafie, sezioni geologico-tecniche di dettaglio) atta a illustrare l'assetto e il comportamento presumibile del substrato roccioso e i rapporti geometrici con gli interventi previsti, nonchè eventuali grafici, diagrammi, stereogrammi strutturali, di accertamenti spinti fino al substrato roccioso saldo e non alterato o quanto meno, fino a profondità non inferiore a m 5, in caso di spessori di substrato alterato particolarmente potenti, desunti anche soltanto da spaccati naturali o da trincee e pozzetti di saggio diretto; con relazioni illustrative;

1.1.d): limitatamente alle aree collinari, la documentata verifica di stabilità del versante per un congruo tratto, a monte e a valle dell'area di intervento desunta da calcoli ed elaborazioni specificatamente applicabili o da considerazioni ed argomentazioni geologico - strutturali, geomorfologiche e idrogeologiche documentate e pertinenti.

1.1.e): limitatamente alle aree di pianura, la documentata condizione del terreno in relazione alla "alluvionabilità" (esondabilità) e all'area di rispetto di corsi d'acqua e pozzi di emungimento.

Gli accertamenti e la documentazione di cui sopra possono essere prodotti – in termini esaustivi -attraverso un'unica relazione a carattere esecutivo, ovvero in due fasi:

I - Relazione di massima contenente la documentazione di cui ai precedenti punti 1.1.a e 1.1.b, accompagnata da puntuale verifica di compatibilità tra progetto e caratteristiche geologiche accertate, allegata alla domanda di concessione edilizia;

II - Relazione esecutiva, contenente la documentazione di cui ai precedenti punti 1.1.c, 1.1.d, 1.1.e, dei lavori di tipo geologico effettivamente eseguiti con illustrazione delle soluzioni tecniche adottate, allegata alla domanda per il rilascio del prescritto certificato di agibilità o di abitabilità, o dichiarazione di ulteriori lavori.

In ogni caso, con la dichiarazione di ultimazione dei lavori dovrà essere consegnata presso gli uffici tecnici del Comune quanto prescritto nel 6° Comma (e, se pertinente, nel 5° Comma) dell'Art. 4, paragr. 0.2. delle presenti "norme".

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1.2 "Con limitati condizionamenti (d'ordine geologico I.s.), per interventi mediamente o particolarmente incidenti sull'attuale assetto o per presumibili problemi geotecnici" (n. e lettera Tav. 4: A2)

Nelle aree comprese in questa tipologia le condizioni riscontrate alla scala dei documenti di P.R.G. non pongono limiti preventivi a qualsiasi forma di utilizzazione umana.

In questo ambito, tuttavia, si individuano due complessi problemi, solo presumibili, riconducibili ad aspetti geologici diversi ma unificati dalla comune impossibilità di accertamento preventivo alla scala dei documenti di P.R.G. Più esplicitamente:

1.2.a) per le zone che sulle carte delle Tavv. 1 e 2 sono state cartografate come "alluvioni antiche e recenti spesso terrazzate e alluvioni miste a detrito", la presenza di problemi d'ordine geotecnico è solo supposta e, se presente, ha carattere puntuale e può essere accertata solo attraverso indagini di dettaglio;

1.2.b) per le zone che sulle carte delle Tavv. 1 e 2 sono state cartografate come roccia affiorante o subaffiorante, tuttavia incluse o prossime a zone contraddistinte da presunta o accertata problematicità geologica, il ragionevole dubbio, al quale va data adeguata risposta preventiva, attiene solo alla possibilità che, localmente, il terreno possa essere coinvolto in qualche fenomeno geologicamente negativo in tempi adeguatamente brevi.

L'applicazione del D.M 11/3/1988, pertanto in prima istanza dev'essere tesa all'accertamento della effettiva presenza di problemi geotecnici o geologico-geomorfologici rispettivamente nell'uno o nell'altro caso. Segnatamente dovranno essere accertati, con ovvia differenziazione a seconda dell'assetto geomorfologico:

A - natura, giacitura, assetto strutturale, stato di conservazione (tettonizzazione e alterazione) del substrato roccioso, al duplice fine, 1°) di garantire la duratura stabilità del versante anche a seguito degli interventi previsti e, 2°) di accertare preventivamente, se o con quali accorgimenti, siano correttamente eseguibili i previsti interventi modificatori dell'attuale assetto geologico - geomorfologico e dei regimi idrologico e idrogeologico, con particolare riferimento agli eventuali scavi a mezza costa.

B - Presenza di particolari caratteristiche puntuali, non avvertibili alla scala della documentazione di P.R.G. e tuttavia incidenti ai fini dell'intervento in progetto.

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In merito dovrà esprimersi, in ogni caso e preliminarmente, la relazione geologica allegata alla domanda di concessione.

Inoltre ferma restando la piena responsabilità del professionista incaricato, gli accertamenti geologici prescritti, estesi sull'area dell'intervento e su un suo congruo intorno, debbono consistere, caso per caso, quanto meno nella seguente documentazione:

1.2.1. per le zone di cui al precedente punto 1.2.a, rispettivamente:

1.2.1.1. nel caso in cui non sia presente alcuna anomalia nelle caratteristiche geotecniche delle terre alluvionali:

1.2.1.1.a) documentazione cartografica di dettaglio -sezioni comprese - dell'assetto geologico (litostratigrafia con caratterizzazione geotecnica di campagna, idrogeologia) e dell'assetto morfologico, con particolare riferimento ai rapporti con forme e fenomeni geomorfologici importanti (orli di terrazzo, cigli di erosione regressiva, versanti in degrado;

incombenza di corpi franosi...); con relazione illustrativa;

1.2.1.1.b) adeguata e circostanziata relazione attestante la verificata compatibilità tra le caratteristiche e il comportamento geotecnico dei materiali alluvionali e detritico-alluvionali e l'intervento progettato, avendo particolare riguardo alla presenza o meno di acque sotterranee in falda o in filetti idrici;

1.2.1.1.c) adeguata e circostanziata relazione che illustri i rapporti esistenti tra coltre alluvionale o detritico-alluvionale e substrato roccioso sepolto, sia per attestare l'insussistenza di qualsiasi interferenza con la fattibilità dell'intervento sia, viceversa, per descrivere dettagliatamente gli accorgimenti adottati in caso di accertata interferenza.

1.2.1.1.d) documentata condizione del terreno in relazione alla "alluvionabilità"

(esondabilità) e all'area di rispetto di corsi d'acqua e pozzi di emungimento.

1.2.1.2. Nel caso in cui sia risultata presente qualche anomalia in senso verticale o orizzontale nelle caratteristiche o nel comportamento geotecnico delle terre alluvionali:

1.2.1.2.a) la documentazione di cui al punto 1.2.1.1.a precedente;

(13)

1.2.1.2.b) la documentazione grafica (stratigrafie, grafici, esiti di analisi e prove) desunta da una specifica campagna di prospezioni geognostiche, prove geotecniche in sito, prove e analisi di laboratorio, eseguita in base ad apposito progetto redatto in diretta connessione con gli esiti degli studi e rilevamenti di cui al punto 1.2.1.2.a) precedente e delle comparate esigenze dell'intervento in progetto.

1.2.1.2.c) la documentazione di cui al punto 1.2.1.1.c) precedente.

1.2.1.2.d) la documentazione di cui al punto 1.2.1.1.d) precedente.

1.2.2. Per le zone di cui al precedente punto 1.2.b. rispettivamente:

1.2.2.1. Nel caso in cui il terreno interessato dall'intervento in progetto, o un suo pertinente intorno, non risultino in alcun modo coinvolti o coinvolgibili nei fenomeni geologici che affliggono l'area circostante, o limitrofa:

1.2.2.1.a.) la stessa documentazione prevista al precedente punto a) del paragrafo 1.2.1.1..

1.2.2.1.b) documentazione cartografica di dettaglio dell'assetto geomorfologico, previo rilevamento tematico diretto e aerofotointerpretativo; con relazione illustrativa e sezioni geologico-geomorfologiche interpretative.

1.2.2.1.c) documentazione grafica (stratigrafie, sezioni geologico-tecniche di dettaglio) atta a illustrare l'assetto e il comportamento presumibile del substrato roccioso e i rapporti geometrici con gli interventi previsti, nonchè eventuali grafici, diagrammi, stereogrammi strutturali, di accertamenti spinti fino al substrato roccioso saldo e non alterato o quanto meno, fino a profondità non inferiore a m 5, in caso di spessori di substrato alterato particolarmente potenti, desunti anche soltanto da spaccati naturali o da trincee e pozzetti di saggio diretto; con relazioni illustrative;

1.2.2.1.d) la documentata verifica di stabilità del versante per un congruo tratto, a monte e a valle dell'area di intervento desunta da calcoli ed elaborazioni specificatamente applicabili o da considerazioni ed argomentazioni geologico - strutturali, geomorfologiche e idrogeologiche documentate e pertinenti.

(14)

1.2.2.2. Nel caso in cui il terreno interessato dall'intervento in progetto, o un suo pertinente intorno risultino coinvolti, o coinvolgibili nei fenomeni geologici che affliggono l'area circostante, o limitrofa:

1.2.2.2.a) la stessa documentazione (e con le stesse modalità) di volta in volta prescritte per l'area circostante o limitrofa significativa alle cui “norme" pertanto si rimanda.

Gli accertamenti e la documentazione di cui sopra possono essere prodotti - in termini esaustivi - attraverso un'unica relazione a carattere esecutivo, ovvero in due fasi:

I - Relazione di massima contenente la documentazione di cui ai precedenti punti 1.2.1.1.a), 1.2.1.1.b), accompagnata da puntuale verifica di compatibilità tra progetto e caratteristiche geologiche accertate, allegata la domanda di concessione edilizia;

II - Relazione esecutiva, contenente la documentazione di cui ai precedenti punti 1.2.1.1.c), 1.2.1.1.d), dei lavori di tipo geologico effettivamente eseguiti con illustrazione delle soluzioni tecniche adottate; allegata alla domanda per il rilascio del prescritto certificato di agibilità o di abitabilità, o la dichiarazione di ulteriori lavori.

In ogni caso, con la dichiarazione di ultimazione dei lavori dovrà essere consegnata presso gli uffici tecnici del Comune quanto prescritto nel 6° Comma (e, se pertinente, nel 5° Comma) dell'Art. 4, paragr. 0.2. delle presenti "norme".

(15)

2. Art. 2 AREE CON SUSCETTIVITA' D'USO CONDIZIONATE (Rif. cart.co Tav. 4:

lettera B)

2.1 "Con condizionamenti d'ordine geologico I.s. eliminabili con interventi di piccola e media difficoltà e onerosità" (n. e lette

ra Tav. 4: B1).

Nelle aree comprese in questa tipologia le condizioni riscontrate alla scala dei documenti di P.R.G. non pongono in evidenza fenomeni geologici negativi in atto, ma solo esiti di antichi o antichissimi dissesti, o problemi potenziali connessi ai rapporti esistenti tra coperture incoerenti e semicoerenti in pendio e substrato roccioso.

L'applicazione del D.M. 11/3/1988 dev'essere tesa all'accertamento dei seguenti aspetti:

A - natura, origine, potenza, caratteristiche geotecniche e idrogeologiche delle coperture coerenti o semicoerenti superficiali, al fine di accertarne le condizioni di equilibrio geomorfologico complessivo e puntuale, prima di qualsiasi intervento modificatorio e di prevederne il comportamento nel tempo a seguito degli interventi previsti;

B - natura, giacitura, assetto strutturale, stato di conservazione (di tettonizzazione e di alterazione) del substrato roccioso al duplice fine: B1) di garantire la duratura stabilità del versante anche a seguito degli interventi previsti e B2) di accertare preventivamente, se e con quali accorgimenti siano correttamente eseguibili i previsti interventi modificatori dell'attuale assetto geologico - geomorfologico e del regime idrologico e idrogeologico, con particolare riferimento agli eventuali scavi o riporti a mezza costa.

C - particolare attenzione ai problemi di equilibrio dei versanti in relazione a interventi di qualsiasi tipo (edilizia residenziale o meno, strutture e infrastrutture, modellamento morfologico...) caratterizzati da scavi significativamente estesi secondo le curve di livello (lunghezze> di 12 m), non solo ma anche soprattutto se di notevole sviluppo verticale (> 6 m), con o senza finale rinterro o ripristino delle condizioni morfologiche preesistenti.

Ferma restando la piena responsabilità del professionista incaricato, gli accertamenti geologici prescritti (estesi sull'area dell'intervento e su suo congruo intorno), in questo caso debbono comprendere, quanto meno:

(16)

2.1.a): la documentazione cartografica di dettaglio dell'assetto geologico (litostratigrafico, strutturale, tettonico, geologico-tecnico e idrogeologico), riferito essenzialmente al substrato roccioso e alle coltri incoerenti o semicoerenti di maggiore rilevanza; previo rilevamento geologico diretto, con azione illustrativa e una o più sezioni geologiche interpretative;

2.1.b): la documentazione cartografica di dettaglio dell'assetto geomorfologico complessivo e della caratterizzazione idrogeologica e geotecnica di tutte le coperture incoerenti o semicoerenti, previo rilevamento tematico multiplo diretto e aerofotointerpretativo, tassativamente comprensive di sezioni dettagliate, con relazione illustrativa contenente tutti i rilevamenti bibliografici e i dati tecnici raccolti a sostegno di diagnosi e valutazioni geologico-tecniche preliminari, senza ricorso a prospezioni geognostiche dirette o indirette;

2.1.c): la documentazione grafica (stratigrafie, sezioni geologico-tecniche di dettaglio atte a illustrare l'aspetto, il comportamento presumibile e le caratteristiche geotecniche o geomeccaniche della copertura incoerente o semicoerente e di un significativo spessore di substrato roccioso e i rapporti geometrici con gli interventi previsti, nonchè eventuali grafici, diagrammi o stereogrammi strutturali), di accertamenti spinti fino al substrato roccioso saldo e non alterato o, quanto meno, fino a profondità non inferiore a m 3 al di sotto della superficie di contatto tra coltre incoerente o semicoerente e substrato roccioso, desunti oltre che da eventuali spaccati naturali significativi, anche da prospezioni geognostiche dirette o indirette, con saggi diretti, o con sondaggi meccanici e/o con prospezioni geofisiche, con prove geotecniche e geomeccaniche in sito e/o in laboratorio, eseguite in base ad apposito progetto redatto in diretta connessione con gli esiti degli studi e dei rilevamenti di cui ai punti 2.1.a e 2.1.b precedenti e delle comparate esigenze dell'intervento in progetto; con relazione illustrativa e sezioni geologico - geomorfologiche di dettaglio;

2.1.d) la verifica di stabilità del versante, per un congruo tratto a monte e a valle dell'intervento, lungo una o più sezioni a seconda delle caratteristiche del progetto, desunta da calcoli ed elaborazioni specificatamente applicabili o - previa motivazione - da considerazioni ed argomentazioni geomorfologiche, geologico - strutturali, idrogeologiche documentate e pertinenti sostenute da rapporti sperimentali diretti e locali, con relazione illustrativa ed elaborati grafici.

(17)

Gli accertamenti e la documentazione di cui sopra, possono essere prodotti - in termini esaustivi - attraverso un'unica relazione a carattere esecutivo, consegnata assieme con la domanda di concessione edilizia o autorizzazione, ovvero in due fasi:

I - relazione di massima, contenente la documentazione di cui ai punti 2.1.a e 2.1.b precedenti, il progetto esecutivo delle prospezioni geognostiche, prove geotecniche in sito, prove e analisi di laboratorio, nonchè la puntuale verifica di compatibilità tra progetto dell'intervento e caratteristiche geologiche accertate, allegata alla domanda di concessione o di autorizzazione edilizia;

II - relazione esecutiva, contenente la documentazione di cui ai precedenti punti 2.1.c e 2.1.d dei lavori di tipo geologico effettivamente eseguiti, con illustrazione delle soluzioni tecniche adottate, allegata alla domanda per il rilascio del prescritto certificato di abitabilità o di agibilità, o alla dichiarazione di ultimazione lavori.

In ogni caso, con la dichiarazione di ultimazione dei lavori dovrà essere consegnata presso gli uffici tecnici del Comune quanto prescritto nel 6° Comma (e, se pertinente, nel 5° Comma) dell'Art. 4, paragr. 0.2. delle presenti "norme".

2.2. "Con condizionamenti d'ordine geologico in senso lato, superabili con interventi di medio-alta difficoltà e onerosità" (n. e lettera Tav. 4: B2).

Nelle aree comprese in questa tipologia, le condizioni riscontrate alla scala dei documenti di P.R.G. danno adito a residui dubbi interpretativi, ancorchè, di massima e complessivamente, non siano emersi motivi inibitori di qualsivoglia intervento. La fruibilità del suolo e del sottosuolo, in altre parole è subordinata ad una preliminare verifica di dettaglio, anche se sostanzialmente di superficie, e della effettiva assenza di fenomeni geologici negativi in atto, o appena quiescenti, di entità tale da inibire, o sconsigliare ogni intervento, che non sia destinato ovviamente alla sistemazione e difesa del suolo, a meno che non si ritenga di affrontare le difficoltà e gli oneri di sistemazioni speciali, complesse e gravose.

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Le difficoltà presumibili e soprattutto quelle affette dal residuo dubbio di cui sopra, dipendono in larga misura dalla presenza di substrato roccioso – sia subaffiorante che coperto - in facies di "Argilliti di Montoggio" e, subordinatamente, di "Argilloscisti di Montanesi" o, ancor più eccezionalmente, della "Formazione di Ronco" molto fratturata e scompaginata.

Le difficoltà accertate, viceversa, dipendono essenzialmente dalla presenza di coperture incoerenti o semicoerenti di spessore medio e medio-alto in condizioni di stabilità attuale e spesso precaria.

L'applicazione del D.M. 11/3/1988, dev'essere tesa all'accertamento dei seguenti aspetti:

A - effettiva assenza di manifestazioni, anche puntuali, o di condizioni che ricolleghino la zona dell'intervento e un suo congruo intorno alle aree caratterizzate dalle condizioni geologiche sintetizzate in "interi comparti interessati da fenomeni di Earth and Debris Flows estremamente articolati e zone fluidificate";

B - natura, origine, potenza, caratteristiche geotecniche e idrogeologiche delle coperture coerenti o semicoerenti superficiali, al fine di accertarne le condizioni di equilibrio geomorfologico complessivo e puntuale, prima di qualsiasi intervento modificatorio e di prevederne il comportamento nel tempo a seguito degli interventi previsti;

C - natura, giacitura, assetto strutturale, stato di conservazione (di tettonizzazione e di alterazione) del substrato roccioso al duplice fine: C1) di garantire la duratura stabilità del versante anche a seguito degli interventi previsti e C2) di accertare preventivamente, se e con quali accorgimenti siano correttamente eseguibili i previsti interventi modificatori dell'attuale assetto geologico - geomorfologico e del regime idrologico e idrogeologico, con particolare riferimento agli eventuali scavi o riporti a mezza costa.

D - particolare attenzione ai problemi di equilibrio dei versanti in relazione a interventi di qualsiasi tipo (edilizia residenziale o meno, strutture e infrastrutture, modellamento morfologico...) caratterizzati da scavi significativamente estesi secondo le curve di livello (lunghezze > di 8-10 m), non solo ma anche se di notevole sviluppo verticale (> 4-5 m), con o senza finale rinterro o ripristino delle condizioni morfologiche preesistenti.

Ferma restando la piena responsabilità del professionista incaricato, gli accertamenti geologici prescritti (estesi sull'area dell'intervento e su un suo congruo intorno), in questo caso debbono contenere, quanto meno:

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2.2.a): una adeguata documentazione illustrante le indagini preliminari eseguite e finalizzate agli accertamenti di cui al precedente punto A del presente articolo (è appena il caso di rimarcare come, nel caso in cui gli accertamenti consentissero di rilevare la presenza delle condizioni geologiche di che trattasi, cioè di "interi comparti interessati da fenomeni di Earth and Debris Flows estremamente articolate e zone fluidificate", debbano essere applicate le norme di cui ai successivi articoli 2.3 o 3);

2.2.b): la documentazione cartografica di dettaglio dell'assetto geologico (litostratigrafico, strutturale, tettonico, geologico-tecnico e idrogeologico), riferito essenzialmente al substrato roccioso e alle coltri incoerenti o semi-coerenti di maggiore rilevanza; previo rilevamento geologico diretto, con relazione illustrativa (e sezioni geologiche interpretative), nella quale, se del caso, si illustrino i particolari accertamenti effettuati per verificare l'affidabilità del substrato roccioso se in facies di Argilliti di Montoggio o subordinatamente di Argilloscisti di Montanesi o dalla Formazione di Ronco molto fratturata e scompaginata.

2.2.c): la documentazione cartografica di dettaglio dell'assetto geomorfologico complessivo e della caratterizzazione idrogeologica e geotecnica di tutte le coperture incoerenti o semicoerenti previo rilevamento tematico multiplo diretto e aerofotointerpretativo, tassativamente comprensiva di sezioni di dettaglio, con relazione illustrativa contenente tutti i riferimenti bibliografici e i dati tecnici raccolti a sostegno di diagnosi e valutazioni geologico-tecniche preliminari, senza ricorso a prospezioni geognostiche dirette o indirette;

2.2.d): la documentazione grafica (stratigrafie, sezioni geologico-tecniche di dettaglio atte a illustrare l'aspetto, il comportamento presumibile e le caratteristiche geotecniche o geomeccaniche della copertura incoerente o semicoerente e di un significativo spessore di substrato roccioso e i rapporti geometrici con gli interventi previsti, nonchè eventuali grafici, diagrammi o stereogrammi strutturali), di accertamenti spinti fino al substrato roccioso saldo e non alterato o, quanto meno, fino a profondità non inferiore a m 5 al di sotto della superficie di contatto tra coltre incoerente o semicoerente e substrato roccioso, desunti oltre che da eventuali spaccati naturali significativi anche da prospezioni geognostiche dirette o indirette con saggi diretti o con sondaggi meccanici e/o con prospezioni geofisiche, con prove geotecniche e geomeccaniche in sito e/o in laboratorio e da prove e misurazioni idrogeologiche, eseguite in base ad apposito progetto redatto in

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diretta connessione con gli esiti degli studi e dei rilevamenti di cui ai punti 2.2.a e 2.2.b precedenti e delle comparate esigenze dell'intervento in progetto; con relazione illustrativa;

2.2.e): la verifica di stabilità del versante, per un congruo tratto a monte e a valle dell'intervento, lungo una o più sezioni a seconda delle caratteristiche del progetto, desunta da calcoli ed elaborazioni specificatamente applicabili o - previa motivazione - da considerazioni ed argomentazioni geomorfologiche, geologico - strutturali, idrogeologiche documentate e pertinenti sostenute da raffronti sperimentali diretti e locali, con relazione illustrativa corredata da elaborati grafici.

2.2.f): apposita relazione (o specifico capitolo contenuto in più ampia relazione), in ordine agli assetti idrologico e idrogeologico, dalla quale si possano desumere le condizioni preesistenti, le interrelazioni tra le opere in progetto e gli assetti, le condizioni e le sistemazioni in merito, determinate a seguito e alla fine degli interventi di cui al progetto stesso.

Gli accertamenti e la documentazione di cui sopra, devono essere prodotti in termini esaustivi attraverso un’unica relazione a carattere esecutivo, consegnata con la stessa domanda di concessione edilizia o di autorizzazione. Eccezionalmente, a seguito di accertamenti preventivi ampiamente documentati, nei casi in cui le caratteristiche dell’area risultino oltremodo chiare e accertate sin dalle fasi iniziali di rilevamento tematico di superficie – fatta salva piena capacità dell’amministrazione comunale di chiedere esplicitamente e volta per volta diverse produzioni – è possibile segmentare la consegna degli esiti degli studi geologici in due fasi:

I – relazione di massima, contenente la documentazione di cui al precedente punto 2.2.a, sintesi previsionale in ordine agli argomenti di cui ai punti 2.2.f, relazione di massima, contenente la documentazione di cui ai punti 2.2.b e 2.2.c, progetto esecutivo delle prospezioni geognostiche, prove geotecniche in sito, prove e analisi di laboratorio, nonché puntuale verifica di compatibilità tra progetto dell’intervento e caratteristiche geologiche senso lato accertate, allegata alla domanda di concessione o di autorizzazione edilizia;

II – relazione esecutiva, contente la documentazione di cui ai precedenti punti 2.2.d, 2.2.e, 2.2.f e dei lavori di tipo geologico effettivamente eseguiti, con illustrazione delle soluzioni tecniche adottate, allegata alla domanda per il rilascio del prescritto certificato di abitabilità o di agibilità, o alla dichiarazione di ultimazione dei lavori.

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In ogni caso, con la dichiarazione di ultimazione dei lavori dovrà essere consegnata presso gli uffici tecnici del Comune quanto prescritto nel 6° Comma (e, se pertinente, nel 5° Comma) dell'Art. 4, paragr. 0.2. delle presenti "norme".

2.3. "Con condizionamenti d'ordine geologico significativi, recuperabili, talvolta non per usi qualsiasi, comunque con opere, con interventi sul terreno e con accorgimenti in sede di progettazione e di esecuzione, sempre di alta difficoltà ed onerosità" (n. e lettera Tav. 4: B3).

Nelle aree comprese in questa tipologia, le condizioni riscontrate alla scala dei documenti di P.R.G. non lasciano dubbi in ordine all'effettiva presenza di problemi geologici di diverso tipo, comportanti oggettive difficoltà nella fruizione del suolo e del sottosuolo, peraltro tanto varie da raggiungere, localmente e occasionalmente, il confine tra fruibilità e interdizione.

In questi casi possono essere presenti difficoltà connesse esclusivamente ad un’accertata precarietà nelle condizioni di stabilità del pendio, sia in roccia affiorante o subaffiorante (prevalentemente in facies di argilliti e argilloscisti), sia in roccia coperta da coltri incoerenti medie e potenti. Altrove le difficoltà sono connesse alla presenza di coltri medie e potenti in condizioni di equilibrio limite. Altrove si sommano problemi di diversa origine; tuttavia persiste un comune denominatore che giustifica l'unica attribuzione a questa tipologia di situazioni anche tanto diverse: i problemi sono fondamentalmente d'ordine geomorfologico e investono - salvo rare eccezioni - interi e vasti comparti.

L'applicazione del D.M. 3/11/88, pertanto deve essere tesa all'accertamento dei seguenti aspetti:

A - le dimensioni (soprattutto l'estensione a monte) del "comparto" caratterizzato da condizioni di precarietà geologica connesse con quelle dell'area specifica dell'intervento in progetto e che pertanto può essere coinvolta in qualsivoglia fenomeno innescabile a seguito dell'attuazione del progetto stesso e, ovviamente, delle condizioni progettuali e operative da introdurre e da adottare per evitare ogni conseguenza negativa;

B - la natura, l'origine, la potenza, le caratteristiche geotecniche e quelle idrogeologiche delle coperture coerenti o semicoerenti superficiali, al fine accertarne le condizioni di

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equilibrio geomorfologico complessivo e puntuale, prima di qualsiasi intervento modificatorio e di prevederne il comportamento nel tempo a seguito degli interventi previsti;

C - la natura, la giacitura, l'assetto strutturale e lo stato di conservazione (di tettonizzazione e di alterazione) del substrato roccioso, al duplice fine: C1) di garantire la duratura stabilità del versante anche a seguito degli interventi previsti e C2) di accertare preventivamente, se e con quali accorgimenti siano correttamente eseguibili i previsti interventi modificatori dell’attuale assetto geologico - geomorfologico e del regime idrologico e idrogeologico, con particolare riferimento agli eventuali scavi o riporti a mezza costa.

D - particolare attenzione ai problemi di equilibrio dei versanti in relazione a interventi di qualsiasi tipo (edilizia residenziale o meno, strutture e infrastrutture, modellamento morfologico...) caratterizzati da scavi significativamente estesi secondo le curve di livello (lunghezze> di 6-8 m), non solo ancorchè soprattutto se di notevole sviluppo verticale (> 4 m), con o senza finale reinterro o ripristino delle condizioni morfologiche preesistenti. A quest'ultimo proposito è assai probabile che le caratteristiche d'assieme del comparto accertate con gli studi preliminari specifici, conducano a diagnosi di "non fattibilità" o di impatto ambientale particolarmente negativo, proprio in relazione a interventi lungo le curve di livello, per cui sarà conveniente compiere una ulteriore verifica preliminare in fase di avanprogetto, quando sono maggiormente perseguibili soluzioni tecniche progettuali e scelte di tracciato o ubicazionali, alternative.

Nei casi in cui le condizioni non geologiche che presiedono alla scelta ubicazionale e tipologica dell'intervento non consentano alternative, si tenga presente che talune caratteristiche negative, soprattutto delle coltri fluidificate e dei substrati argillitici più deteriorati, sconsigliano ogni tentativo di "opporre" ai fenomeni evolutivi naturali strutture o accorgimenti tecnici rigidi. Interventi di questi tipi, oltre che costosissimi si rivelano, nel tempo inefficaci e talvolta deleteri. In questi casi, le indagini geologiche e la progettazione delle opere di sistemazione del terreno, dovranno essere finalizzate ad incidere positivamente e significativamente sulle "cause" dei fenomeni che penalizzano il comparto o che influenzano le caratteristiche fisiche e il comportamento dei terreni. Ove non sia possibile intervenire sulle "cause" delle tendenze evolutive dannose converrà studiare soluzioni largamente compatibili col perdurare dei fenomeni di squilibrio geomorfologico,

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intervenendo (essenzialmente sulla regimazione delle acque) con accorgimenti flessibili, atti a "rallentare" i fenomeni stessi.

Ferma restando la piena responsabilità del professionista incaricato, gli accertamenti geologici prescritti (estesi sull'area dell'intervento e su un suo congruo intorno), in questo caso debbono contenere, quanto meno:

2.3.a): Una adeguata documentazione illustrante le fasi di indagini preliminari finalizzate agli accertamenti di cui ai precedenti punti A e D del presente articolo;

2.3.b): la documentazione cartografica di dettaglio dell'assetto geologico (litostratigrafico, strutturale, tettonico, geologico-tecnico e idrogeologico), riferito essenzialmente al substrato roccioso e alle coltri incoerenti o semi-coerenti di maggiore rilevanza, previo rilevamento geologico diretto, con relazione illustrativa (e sezioni geologiche interpretative), nella quale, se del caso, si illustrino i particolari accertamenti effettuati per verificare l'affidabilità del substrato roccioso se in facies di Argilliti di Montoggio, di Argilliti di Montanesi, o della Formazione di Ronco; in quest'ultimo caso solo se particolarmente fratturata.

2.3.c): la documentazione cartografica di dettaglio dell'assetto geomorfolgico complessivo e della caratterizzazione idrogeologica e geotecnica di tutte le coperture incoerenti o semicoerenti, previo rilevamento tematico multiplo diretto e aerofotointerpretativo, tassativamente comprensiva di sezioni dettagliate, con relazione illustrativa contenente tutti i rilevamenti bibliografici e i dati tecnici raccolti a sostegno di diagnosi e valutazioni geologico-tecniche preliminari, senza ricorso a prospezioni geognostiche dirette o indirette;

2.3.d): la documentazione grafica (stratigrafie, sezioni geologico-tecniche di dettaglio atte ad illustrare l'aspetto, il comportamento presumibile e le caratteristiche geotecniche o geomeccaniche della copertura incoerente o semicoerente e di un significativo spessore di substrato roccioso e i rapporti geometrici con gli interventi previsti, nonchè eventuali grafici, diagrammi o stereogrammi strutturali), di accertamenti spinti fino al substrato roccioso saldo e non alterato o, quanto meno, fino a profondità non inferiore a m 5 al di sotto della superficie di contatto tra coltre incoerente o semicoerente e substrato roccioso, desunti oltre che da eventuali spaccati naturali significativi anche da prospezioni geognostiche dirette o indirette con saggi diretti, o con sondaggi meccanici e/o con

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prospezioni geofisiche, con prove geotecniche e geomeccaniche in sito e/o in laboratorio e da prove e misurazioni idrogeologiche, eseguite in base ad apposito progetto redatto in diretta connessione con gli esiti degli studi e dei rilevamenti di cui ai punti 2.3.a e 2.3.b precedenti e delle comparate esigenze dell'intervento in progetto, con relazione illustrativa;

2.3.e): la verifica di stabilità del versante, per un congruo tratto a monte e a valle dell'intervento, lungo una o più sezioni a seconda delle caratteristiche del progetto, desunta da calcoli ed elaborazioni specificatamente applicabili o - previa motivazione - da considerazioni ed argomentazioni geomorfologiche, geologico - strutturali, idrogeologiche documentate e pertinenti sostenute da raffronti sperimentali diretti e locali, con relazione illustrativa corredata di elaborati grafici.

2.3.f): apposita relazione (o specifico capitolo contenuto in più ampia relazione), in ordine agli assetti idrologico e idrogeologico, dalla quale si possano desumere le condizioni preesistenti, le interrelazioni tra le opere in progetto e gli assetti, le condizioni e le sistemazioni in merito, determinate, seguito e alla fine degli interventi di cui al progetto stesso.

Gli accertamenti e le documentazioni di cui sopra devono essere prodotti in termini esaustivi e senza eccezioni, a corredo della documentazione di progetto allegato all'istanza per il rilascio della concessione edilizia. Solo la documentazione fotografica sulle caratteristiche geologiche riscontrate durante i lavori potrà essere trasmessa, come previsto in altri casi, a corredo della dichiarazione di ultimazione lavori. In questa stessa occasione dovrà essere depositata apposita succinta relazione a firma del geologo, regolarmente abilitato, e incaricato degli accertamenti geologici e della assistenza geologica ai lavori, in ordine agli interventi effettivamente eseguiti sul suolo e nel sottosuolo per la tutela dell'equilibrio geomorfologico, dell'assetto idrogeologico e della migliore regimazione delle acque superficiali.

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3. Art.3 AREE SPECIALI (Rif. cart. co Tav. 4: lettera C)

3.1. "Aree allo stato interdette, o recuperabili, solo in alcuni casi e per zone puntuali e per usi particolari" (n. e lettera Tav. 4: C1 ).

Nelle aree comprese in questa tipologia le condizioni riscontrate alla scala dei documenti di P.R.G., pongono in evidenza problemi geologici in senso lato in atto o appena latenti, di significativa gravità, o per velocità di evoluzione, o per imprevedibilità di sviluppo, o per vastità delle aree coinvolte, o per lo spessore delle masse di terre, o di rocce coinvolte, per la profondità dei piani di discontinuità e di cedimento. In ogni caso la scelta immediata e più conveniente non può che essere quella di escludere tra le previsioni urbanistiche riferite a queste aree ogni intervento modificatorio che non sia finalizzato alla difesa del suolo al riassetto idrogeologico e al consolidamento di preesistenti strutture e infrastrutture su di esse insistenti.

Del resto proprio a questo responsabile criterio è stato ispirato, per quanto possibile, lo strumento urbanistico del quale queste "norme" formano parte integrante.

Resta tuttavia inevitabile la prospettiva di interventi di iniziativa pubblica o privata sia tesi a consolidamenti, restauri, ristrutturazioni, sia a inevitabili o importantissime opere di espansione, di completamento edilizio e, soprattutto, di integrazione e riorganizzazione di strutture e infrastrutture (strade, ponti, ferrovia Genova-Casella, acquedotti, fognature, reti di adduzione e distribuzione di energia...).

L'applicazione del D.M. 11/3/88, pertanto, dev'essere tesa all'accertamento dei seguenti aspetti:

A - effettiva e puntuale presenza di fenomeni geologicamente dannosi o pericolosi (di squilibrio geomorfologico, di attività erosiva, di esondazione, ed altro), in atto o appena quiescenti; tipologia, causa, meccanica, dimensioni e gravità dei fenomeni; e valutazione della fattibilità tecnica ed economica dei specifici progetti o programmi, con determinazione, anche solo di larga massima, di eventuali interventi preventivi di sistemazione;

B - successiva (o unica e preliminare) caratterizzazione pertinente e dettagliata del o dei fenomeni stessi, previa determinazione: B1) - delle dimensioni del "comparto"

caratterizzato da interconnessioni con l'area specifica dell'intervento; B2) - delle cause predisponenti e determinanti dei fenomeni; B3) - dei parametri geometrici dei corpi

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coinvolti nei fenomeni; B4) - dei parametri geologici, geomorfologici, idrogeologici, geotecnici e geomeccanici dei corpi stessi e dei più generali comparti; B5) - degli interventi sistematori effettivamente eseguibili e del loro grado di efficacia;

C - conseguentemente natura, origine, potenza, caratteristiche geotecniche e idrogeologiche delle coperture coerenti o semicoerenti superficiali, al fine di accertarne le condizioni di equilibrio geomorfologico complessivo e puntuale, prima di qualsiasi intervento modificatorio e di prevederne il comportamento nel tempo a seguito degli interventi previsti;

D - natura, giacitura, assetto strutturale, stato di conservazione (di tettonizzazione e di alterazione) del substrato roccioso al duplice fine: D1) di garantire il recupero e la duratura stabilità del versante anche a seguito degli interventi previsti e D2) di accertare preventivamente, se e con quali accorgimenti siano correttamente eseguibili i previsti interventi modificatori dell'attuale assetto geologico - geomorfologico e del regime idrologico e idrogeologico, con particolare riferimento agli eventuali scavi o riporti a mezza costa.

E - particolare attenzione ai problemi di equilibrio dei versanti in relazione a interventi di qualsiasi tipo (edilizia residenziale o meno, strutture e infrastrutture, modellamento morfologico...) caratterizzati da scavi significativamente estesi secondo le curve di livello (lunghezze> di 4-5 m), non solo ancorchè soprattutto se di notevole sviluppo verticale (> 3 m), con o senza finale reinterro o ripristino delle condizioni morfologiche preesistenti.

Anche in questo caso è assai probabile che le caratteristiche sia puntuali che d'assieme (di comparto) accertate, portino ad una valutazione di non fattibilità, o di impatto ambientale eccessivamente negativo, sia in relazione a interventi qualsivoglia, sia e soprattutto in relazione a interventi comportanti lo sviluppo di scavi e riporti e manufatti rigidi allungati parallelamente alle curve di livello. Come per altri casi precedenti, sarà conveniente compiere una ulteriore verifica preliminare in fase di avanprogetto, quando sono maggiormente perseguibili soluzioni tecniche - progettuali, e scelte di tracciato o ubicazionali, alternative. Nei casi in cui le condizioni non geologiche che presiedono alla scelta ubicazionale e tipologica dell'intervento non consentano alternative, si tenga presente che talune caratteristiche negative, soprattutto delle coltri fluidificate e dei substrati argillitici più deteriorati, sconsigliano ogni tentativo di "opporre" ai fenomeni evolutivi naturali strutture o accorgimenti tecnici rigidi. Interventi di questi tipi, oltre che

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costosissimi si rivelano, nel tempo inefficaci e talvolta deleteri. In questi casi, le indagini geologiche e la progettazione delle opere di sistemazione del terreno dovranno essere finalizzate ad incidere positivamente significativamente sulle "cause" dei fenomeni che penalizzano il comparto o che influenzano le caratteristiche fisiche e il comportamento di terreni. Ove non sia possibile intervenire sulle "cause" delle tendenze evolutive dannose converrà studiare soluzioni largamente compatibili col perdurare dei fenomeni di squilibrio geomorfologico, intervenendo (essenzialmente sulla regimazione delle acque) con accorgimenti flessibili, atti a "rallentare" i fenomeni stessi.

Ferma restando la piena responsabilità del professionista incaricato, gli accertamenti geologici prescritti (estesi sull'area dell'intervento e su un suo congruo intorno), in questo caso debbono contenere, quanto meno:

3.1.a): una adeguata documentazione (studio di fattibilità geologica e di impatto ambientale) illustrante le fasi di indagini preliminari finalizzate agli accertamenti selettivi di cui ai precedenti punti A, B, E del presente articolo;

3.1.b): la documentazione cartografica di dettaglio dell'assetto geologico (litostratigrafico, strutturale, tettonico, geologico-tecnico e idrogeologico), riferito essenzialmente al substrato roccioso e alle coltri incoerenti o semicoerenti di maggiore rilevanza; previo rilevamento geologico diretto, con relazione illustrativa, nella quale, se del caso, si illustrino i particolari accertamenti effettuati per verificare l'affidabilità conferibile al substrato roccioso se in facies di Argilliti di Montoggio, di Argilliti di Montanesi, o della Formazione di Ronco, in quest'ultimo caso solo se particolarmente fratturato.

3.1.c): la documentazione cartografica di dettaglio dell'assetto geomorfologico complessivo e della caratterizzazione idrogeologica e geotecnica di tutte le coperture incoerenti o semicoerenti previo rilevamento tematico multiplo diretto e aerofotointerpretativo, tassativamente comprensiva di sezioni dettagliate, con relazione illustrativa contenente tutti i rilevamenti bibliografici e i dati tecnici raccolti a sostegno di diagnosi e valutazioni geologico-tecniche preliminari, senza ricorso a prospezioni geognostiche dirette o indirette;

3.1.d): la documentazione grafica (stratigrafie, sezioni geologico-tecniche di dettaglio atte ad illustrare l’aspetto, il comportamento presumibile e le caratteristiche geotecniche o geomeccaniche della copertura incoerente o semicoerente e di un significativo spessore di

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substrato roccioso e i rapporti geometrici con gli interventi previsti, nonchè eventuali grafici, diagrammi o stereogrammi strutturali), di accertamenti spinti fino al substrato roccioso saldo e non alterato o, quanto meno, fino a profondità non inferiore a m 5 al di sotto della superficie di contatto tra coltre incoerente o semicoerente e substrato roccioso, desunti oltre che da eventuali spaccati naturali significativi anche da prospezioni geognostiche dirette o indirette con saggi diretti o con sondaggi meccanici e/o con prospezioni geofisiche, con prove geotecniche e geomeccaniche in sito e/o in laboratorio e da prove e misurazioni idrogeologiche, eseguite in base ad apposito progetto redatto in diretta connessione con gli esiti degli studi e dei rilevamenti di cui ai punti 3.1.a e 3.1.b precedenti e delle comparate esigenze dell'intervento in progetto, con relazione illustrativa;

3.1.e): la verifica di stabilità del versante, per un congruo tratto a monte e a valle dell'intervento, lungo una o più sezioni a seconda delle caratteristiche del progetto, desunta da calcoli ed elaborazioni specificatamente applicabili o - previa motivazione - da considerazioni ed argomentazioni geomorfologiche, geologico - strutturali, idrogeologiche documentate e pertinenti sostenute da raffronti sperimentali diretti e locali, con relazione illustrativa corredate di elaborati grafici; con specifico riferimento alle condizioni di equilibrio e stabilità acquisibili o acquisite con gli interventi di bonifica e consolidamento;

3.1.f): apposita relazione (o specifico capitolo contenuto in più ampia relazione), in ordine agli assetti idrologico e idrogeologico, dalla quale si possano desumere le condizioni preesistenti, le interrelazioni tra le opere in progetto e gli assetti, le condizioni e le sistemazioni in merito, determinate seguito e alla fine degli interventi di cui al progetto stesso.

Gli accertamenti e la documentazione di cui sopra dovranno sempre essere prodotti in tre fasi:

I - Fase pre-progettuale e di avamprogetto, o di fattibilità in grande, nella quale la eventuale decisione di procedere con la progettazione vera e propria, dovrà essere adeguatamente giustificata in base ad un organico studio di fattibilità tecnica ed economica di cui dovranno far parte gli elaborati di cui ai precedenti punti 3.1.a e 3.1.f. Lo studio di fattibilità dovrà essere approvato dalla C.E. integrata, pur non assumendo tale

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approvazione pregiudiziale alcuna in ordine all'esito della normale pratica di concessione edilizia;

Il - Fase progettuale nella quale dovranno essere predisposti e trasmessi al Comune a corredo della documentazione progettuale, allegata all'istanza per il rilascio della concessione edilizia, tutti gli studi, gli elaborati e le relazioni di cui ai punti 3.1.b,c,d,e precedenti.

III - Infine, la documentazione fotografica sulle caratteristiche geologiche riscontrate durante i lavori e una succinta ancorche' esauriente relazione, a firma del geologo incaricato degli accertamenti e della assistenza geologica ai lavori, in ordine agli interventi effettivamente eseguiti sul suolo e nel sottosuolo per il ripristino e la tutela dell'equilibrio geomorfologico, dell'assetto idrogeologico e della migliore regimazione delle acque superficiali e subsuperficiali, con documentazione fotografica, dovranno essere redatte e consegnate in occasione e a corredo della dichiarazione di fine lavori.

3.2. "Aree ad urbanizzazione compatta o altrimenti impegnate e/o interdette" (n. e lettera Tav. 4 C2).

Nelle aree comprese in questa tipologia, la caratterizzazione che accomuna le diverse situazioni geologiche accertate è d'ordine pratico- antropico: si tratta cioè di aree sulle quali è decisamente vietato operare (per esempio per leggi vigenti, come nel letto dei corsi d'acqua), o è estremamente sconsigliabile operare per evidenti inibizioni d'ogni tipo (zone esondabili, aree di ingombro o di rispetto di strutture e infrastrutture...), o è estremamente difficile che si progetti di intervenire per cause varie.

Di norma, quindi, si tratta di aree escluse, per un verso o per l'altro, da ogni ipotesi di modificazione geologica.

Tuttavia, nel caso in cui - durante il periodo di vigenza del presente P.R.G - venissero a determinarsi condizioni diverse tali da giustificare ipotesi di intervento, l'applicazione del D.M. 11/3/88, dev'essere tesa:

A - ad accertare preliminarmente a quale caratterizzazione di cui alla carta di Tav. 2 vada ricondotta la situazione geologica dell'area interessata e di un suo adeguato intorno, e conseguentemente a determinare la più acconcia tipologia, di cui alla Tav. 4;

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B - ad accertare, specificatamente, le possibili interferenze con le strutture e infrastrutture preesistenti circostanti, limitrofe e comunque geologicamente connesse.

Ferma restando la piena responsabilità del professionista incaricato, gli accertamenti geologici prescritti (estesi sull'area dell'intervento e su un suo congruo intorno), in questo caso debbono contenere, quanto prescritto in precedenza per le aree comprese nella tipologia di cui alla Tav. 4, secondo le determinazioni di cui al precedente punto A del presente paragrafo.

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