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Come vedere online se sei assunto

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Academic year: 2022

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Come vedere online se sei assunto

Autore: Noemi Secci | 14/09/2021

Quali sono i servizi di cui puoi fruire tramite pc o smartphone per sapere se il datore di lavoro ha inviato regolarmente l’assunzione.

Ci scrive un nostro lettore per chiedere chiarimenti in merito all’assunzione: «Il mio datore di lavoro riferisce di avermi assunto due settimane fa, mi ha fatto firmare il contratto a termine, ma non mi ha dato nessuna ricevuta di assunzione. Come posso sapere se ha effettivamente comunicato la mia assunzione?». Se il datore di

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lavoro non ti ha consegnato la comunicazione di assunzione (è suo obbligo farlo), come vedere online se sei assunto? Puoi utilizzare diversi servizi online, sia sul sito dell’Anpal, l’Agenzia nazionale delle politiche attive per il lavoro, che sul sito dell’Inps.

Vediamo che cosa si deve fare per utilizzare questi servizi e quali sono le modalità corrette per sapere con certezza se la comunicazione di assunzione è stata inviata dall’azienda.

Tieni presente che la verifica dell’invio della comunicazione di assunzione non è sufficiente per essere sicuri che il datore di lavoro abbia operato correttamente:

l’azienda, ad esempio, potrebbe aver effettivamente comunicato l’assunzione, ma esponendo condizioni diverse rispetto a quelle pattuite nel contratto. Capita spesso, ad esempio, che il datore di lavoro assuma il dipendente a tempo pieno ma faccia figurare, nella comunicazione di assunzione, un part-time, per pagare meno contributi e oneri.

Ad ogni modo, puoi accorgerti facilmente delle discordanze in quanto, secondo la legge [1], il datore è tenuto sia a consegnare il contratto di lavoro, che ad indicare al dipendente una lunga serie di informazioni specifiche, tra le quali vi sono la sede di lavoro, l’orario lavorativo e l’inquadramento. Se le informazioni obbligatoriamente previste per legge mancano, anche in parte, sono previste per l’azienda sanzioni molto salate. Se vi sono differenze tra contratto di lavoro e comunicazione di assunzione, puoi agire giudizialmente ed inviare una segnalazione all’Ispettorato del lavoro. Ma procediamo con ordine.

Verifica dell’assunzione dalla scheda anagrafica professionale

Attraverso il sito web My Anpal, al quale puoi accedere con Spid, puoi trovare la tua scheda anagrafica professionale, o Sap.

Puoi raggiungere la scheda attraverso il seguente percorso, come vedi nell’immagine seguente.

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Nel riquadro successivo, devi cliccare su visualizza scheda.

Entrato nella scheda, clicca su “Esperienze professionali”: se l’assunzione è stata comunicata regolarmente, apparirà tra le esperienze. Se il nuovo contratto

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non appare tra le esperienze professionali e il tuo rapporto è iniziato da pochi giorni, potrebbe trattarsi di un disguido informatico. Se, però, dopo un paio di settimane d’attesa, ancora non risulta nulla, è bene che tu avverta il centro per l’impiego, in modo che il personale verifichi se si tratta di un mancato aggiornamento del sistema, oppure se davvero non risulta alcuna assunzione.

Il rapporto di lavoro appare tra le esperienze professionali? Bene. Ti consiglio, però, di verificare se i dati descritti nella scheda (Dati generali esperienza) coincidono con quelli del contratto di lavoro:

codice fiscale datore di lavoro;

denominazione datore di lavoro;

indirizzo del datore di lavoro;

settore;

codice fiscale azienda utilizzatrice (solo in caso di somministrazione);

denominazione azienda utilizzatrice;

indirizzo azienda utilizzatrice;

settore;

data inizio;

data fine (solo se l’esperienza è cessata);

data fine periodo formativo;

qualifica professionale svolta (es. 2.5.4.2.0.3 – collaboratore di periodici);

principali mansioni o attività (es. magazziniere consegnatario di articoli all’ingrosso);

tipo contratto (es. lavoro a tempo indeterminato);

categoria di inquadramento;

assunzione effettuata ai sensi della l.68 (sì/no);

lavoratore in mobilita (sì/no);

lavoro stagionale (sì/no);

lavoro in agricoltura (sì/no);

modalità di lavoro (es. part time);

luogo di lavoro;

indirizzo;

sede di lavoro (Comune o Stato estero).

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Verifica dell’assunzione dall’estratto conto Inps

Puoi controllare se sei stato regolarmente assunto prendendo anche visione del tuo estratto conto previdenziale, al quale puoi accedere attraverso il portale web dell’Inps, tramite Spid (oppure tramite Pin Inps, Carta nazionale dei servizi o carta d’identità elettronica).

L’estratto conto Inps, o estratto conto contributivo, è il documento che elenca tutti i contributi accreditati presso l’Inps nella posizione previdenziale del lavoratore.

Il documento, per ogni gestione previdenziale, riporta i tuoi dati anagrafici e, riassunti in una tabella, i seguenti dati:

periodo di riferimento (dal- al): solitamente, il periodo di riferimento indicato in ogni riga non supera l’anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre), anche se la suddivisione dipende dall’eventuale discontinuità della carriera del lavoratore e dalla gestione di appartenenza;

tipologia di contributi (da lavoro dipendente, artigiano, commerciante, servizio militare, disoccupazione, maternità, etc.);

contributi utili espressi, a seconda della gestione previdenziale, in giorni (ad esempio, la contribuzione accreditata presso il fondo lavoratori dello spettacolo è espressa sempre in giorni), settimane (Fondo pensione lavoratori dipendenti) o mesi (gestione Separata Inps, gestione commercianti), o anni (dirigenti, gestione ex Inpdai), utili per il calcolo della misura della pensione o per il raggiungimento del diritto al trattamento; per la generalità delle gestioni, un anno equivale a 52 settimane, un mese a 4,333 settimane; se si devono trasferire dei contributi da Enpals a Inps, un anno equivale a 312 giornate, una settimana a 6 giornate; presso alcune particolari gestioni, come quella dei lavoratori agricoli, valgono coefficienti diversi e possono essere applicate maggiorazioni;

retribuzione o reddito: si tratta del reddito imponibile ai fini previdenziali, indicato in busta paga come imponibile Inps, sulla cui base sono stati calcolati i contributi dovuti; l’imponibile non coincide sempre con lo stipendio lordo, in quanto alcune voci della retribuzione possono

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risultare esenti da contribuzione; in alcuni casi, l’imponibile previdenziale può risultare più elevato del reddito reale, se è previsto un minimale di reddito o il calcolo dei contributi sulla base di retribuzioni convenzionali;

riferimenti del datore di lavoro (solitamente, è riportata la ragione sociale dell’azienda);

eventuali note, che servono ad indicare la presenza di una situazione particolare.

Non trovi il rapporto di lavoro nell’estratto conto? Se sono passati almeno 2 mesi, è molto probabile che l’assunzione non sia mai stata comunicata.

Verifica dell’assunzione dal servizio Cip Inps

Puoi infine controllare se sei stato regolarmente assunto accedendo al nuovo servizio Cip (consultazione info previdenziali) attraverso il portale web dell’Inps, tramite Spid (oppure tramite Pin Inps, Carta nazionale dei servizi o carta d’identità elettronica).

Al servizio si arriva tramite il seguente percorso: Prestazioni e Servizi / CIP Consultazione info previdenziali. In alternativa, basta digitare sulla barra di ricerca del sito web dell’Inps la parola “Cip” per reperire immediatamente il link diretto per l’accesso al servizio.

Il servizio Cip consente di visualizzare, all’interno del periodo selezionato, una serie di informazioni ulteriori rispetto a quelle presenti nell’estratto conto previdenziale del cittadino.

Accedendo con le tue credenziali all’apposita sezione del sito web o dell’app “Inps mobile”, puoi verificare, per ogni mese e per ogni datore di lavoro, i seguenti dati:

la denominazione del datore di lavoro;

la categoria di inquadramento contrattuale (dirigente, quadro, impiegato, operaio, etc.);

la tipologia del rapporto di lavoro (tempo indeterminato, tempo determinato, tempo pieno, tempo parziale, etc.);

la retribuzione imponibile ai fini previdenziali, con evidenza separata dell’eventuale imponibile eccedente il massimale (cioè dell’imponibile

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superiore a 103.055 per l’anno 2021, sul quale nella generalità dei casi non vanno applicati contributi);

la presenza e l’ammontare di conguagli effettuati per assegni al nucleo familiare, distinti in arretrati e correnti;

la presenza di conguagli effettuati per permessi e congedi a tutela della maternità e della paternità che danno titolo ad accrediti di contributi figurativi;

la presenza di conguagli effettuati per periodi di malattia che danno titolo ad accrediti di contributi figurativi.

La ricerca può essere effettuata per un periodo massimo di 18 mesi, ricompreso fra il periodo di paga gennaio 2010 e il secondo mese antecedente alla data della ricerca stessa.

Per approfondire e per sapere come tutelarti se l’azienda non ti ha assunto, leggi:

Come denunciare il datore di lavoro online.

Note

[1] D.lgs. 152/1997.

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