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FONDO AGGIUNTIVO PENSIONI PER IL PERSONALE DEL BANCO DI SARDEGNA FAPBDS

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Academic year: 2022

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Sede Legale e Amministrativa in Sassari, Via IV Novembre n. 27 07100 SASSARI Codice fiscale 92004450901 – Mail fap@fapbds.it - PEC direzione@pec.fapbds.it

Iscritto all’Albo dei Fondi Pensioni al n. 1255 della Sezione Speciale: ”Fondi Pensione Preesistenti con soggettività giuridica”

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FONDO AGGIUNTIVO PENSIONI PER IL PERSONALE DEL BANCO DI SARDEGNA

“FAPBDS”

Iscritto alla Sezione Speciale dell’Albo dei Fondi Pensione tenuto dalla COVIP con il n.

1255

Documento sulle Rendite e RITA

In vigore dal 25/02/2021

Ultima Revisione 20/01/2022

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Sede Legale e Amministrativa in Sassari, Via IV Novembre n. 27 07100 SASSARI Codice fiscale 92004450901 – Mail fap@fapbds.it - PEC direzione@pec.fapbds.it

Iscritto all’Albo dei Fondi Pensioni al n. 1255 della Sezione Speciale: ”Fondi Pensione Preesistenti con soggettività giuridica”

2 1. LA RENDITA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

Il diritto alla rendita pensionistica complementare matura al raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi previsti per l’erogazione della pensione nell’ambito del sistema di previdenza obbligatoria e dopo almeno cinque anni di iscrizione ad una forma di previdenza complementare.

La vigente normativa prevede che il 50% della posizione maturata sia convertito in rendita. Fanno eccezione i cosiddetti “vecchi iscritti” (è tale chi ha aderito prima del 29 aprile 1993 ad una forma di previdenza complementare già istituita al 15 novembre 1992, e non ha nel frattempo riscattato la sua posizione) ai quali è ancora concesso di richiedere l’erogazione dell’intera prestazione in capitale. Anche i “nuovi iscritti”, qualora la rendita annua ottenuta mediante conversione del 70%

della posizione individuale maturata risulti inferiore alla metà dell´assegno sociale INPS possono richiedere l´intera prestazione in capitale.

2. LE CARATTERISTICHE DELLE RENDITE FAPBDS

Il FAPBDS eroga direttamente rendite vitalizie e reversibili, il cui importo è determinato mediante conversione della posizione contributiva decurtata delle somme erogate a titolo di anticipazione.

L’importo annuo della rendita si ottiene moltiplicando i coefficienti per età e per sesso - determinati tenendo conto dell’andamento demografico della popolazione italiana – per la posizione contributiva maturata. Maggiori saranno il capitale accumulato e l’età al pensionamento, tanto maggiore sarà l’importo della rendita.

Il FAPBDS eroga la rendita in 13 rate mensili (la tredicesima mensilità è erogata nel mese di dicembre).

Ai fini della determinazione dell’anzianità di iscrizione necessaria per ottenere la prestazione, sono considerati tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente senza che lo stesso abbia esercitato il riscatto.

La rendita è reversibile alle stesse condizioni e in base alle stesse aliquote previste dall’INPS per le pensioni erogate nell’ambito del sistema di previdenza obbligatoria.

Il FAPBDS eroga anche rendite di invalidità (rendita al 100%) al realizzarsi dei presupposti previsti dall’art.18 dello Statuto.

Il Fondo eroga inoltre prestazioni pensionistiche indirette in caso di decesso del Partecipante in costanza di rapporto di lavoro con l’individuazione dei superstiti aventi diritto secondo la normativa INPS (artt.19-20 dello Statuto del FAP).

2.1 RICHIES TA DE LLA RE ND I TA

Le rendite dirette e indirette, nelle varie tipologie applicabili possono essere richieste al FAPBDS utilizzando gli appositi moduli disponibili per ogni casistica di rendita sul sito del Fondo www.fapbds.it.

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3 2.2 BASI TECNI CHE E DE MO GR AF ICHE DE LLE RE NDI TE DIRE TTE E IN DIR ETTE F AP BDS

Per la costruzione delle basi tecnico-demografiche del Fondo, sono utilizzate tavole di mortalità dinamiche, elaborate a partire da quozienti di mortalità rilevati dalle Tavole di mortalità ISTAT per gli anni che vanno dal 1974 al 2010 e proiettati fino all’anno 2080, adottando quale tavola di mortalità base quella stimata per l’anno 2022.

I coefficienti specifici per sesso ed età necessari per il calcolo dell’importo annuo delle pensioni dirette, di invalidità e indirette periodicamente determinati (art. 17, 18, e 20 dello Statuto), a seguito delle verifiche attuariali, sono riportati nell’allegato A al presente documento.

Ulteriori dettagli tecnici sulla formazione delle tavole demografiche per il calcolo dei coefficienti sono forniti nei bilanci attuariali disponibili nel sito del Fondo.

Il rendimento applicato in via anticipata (tasso tecnico) è attualmente fissato allo 0,50%. Le rendite in godimento possono essere rivalutate, previa verifica attuariale secondo quanto previsto dall’Art.

24 dello Statuto

2.3 REGIME FISC ALE

La rendita pensionistica complementare - al netto della parte corrispondente ai redditi e ai rendimenti già assoggettati ad imposta - è soggetta a ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Gli anni antecedenti al 2007 sono comunque computati sino ad un massimo di 15.

Le predette ritenute a titolo d’imposta si applicano limitatamente al montante maturato dal 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore del D.Lgs 252/2005.

Alla rendita maturata sino alla data del 31/12/2006 si applica il regime di tassazione vigente al momento della contribuzione.

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4 3. LA RENDITA INTEGRATI VA TEMPORANEA ANTICIPATA (RITA)

La rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) è riservata ai lavoratori che abbiano cessato l'attività lavorativa e maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi. Inoltre alla data di presentazione della domanda di accesso alla rendita integrativa il richiedente deve aver maturato il requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nel regimi obbligatorio di appartenenza.

Nel caso in cui il lavoratore cessi il rapporto di lavoro e si trasferisca in altro stato membro dell’Unione Europea il periodo di partecipazione minima per esercitare il diritto alla prestazione è ridotto a tre anni.

La RITA e' altresì riconosciuta ai lavoratori che risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e che maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi.

La RITA consiste nell’erogazione frazionata dell’intero montante accumulato o di una sua parte con decorrenza dal momento dell’accettazione della richiesta fino alla maturazione dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

3.1 RICHIES TA DE LLA RE NDI TA INTE GR ATIV A TE MP ORANE A AN TIC IP ATA

La RITA deve essere richiesta – utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito del FAPBDS www.fapbds.it - almeno 7 mesi prima della data di maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia. (Esempio, maturazione dei termini di pensionamento il 31.12.XXXX, il termine massimo di presentazione della domanda è il 31.05.XXXX)

La RITA è erogata dal FAPBDS in un minimo di due rate trimestrali. Non è possibile effettuare il pagamento della RITA in un'unica rata e l’erogazione non può oltrepassare la data di maturazione dei termini di pensionamento. Per questi motivi, tenuto conto dei tempi tecnici per la sua elaborazione, la richiesta deve essere presentata almeno 7 mesi prima della data limite di erogazione.

In caso di richiesta parziale di RITA, alla posizione residua continuano ad applicarsi le norme ordinarie in tema di contribuzione volontaria, riscatto, anticipazioni e prestazioni.

3.2 REGIME FISC ALE

Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1º gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1º gennaio 2007.

La parte imponibile e' assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare e' anteriore al 1º gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di quindici.

Il percettore della rendita anticipata ha facoltà' di non avvalersi della tassazione sostitutiva ed optare per l’applicazione della tassazione ordinaria in sede di dichiarazione dei redditi.

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5 3.3 REV OCA DE LLA RENDI TA I NTE GR ATIV A TEM P ORAN E A AN TIC IP ATA

La scelta della RITA è revocabile con valenza dal trimestre successivo al pagamento della rata in maturazione alla data della richiesta.

3.4 TR ASFE RIMENTI DE LLA P OSIZI ONE

L’eventuale richiesta di trasferimento della posizione presso altri Fondi determina la cessazione dell’erogazione della RITA.

3.5 ALTR I ASP ETTI - DEC ESSO, P IGNOR ABI LI TÀ E CEDIBI LI TÀ – P RESTAZI ONI SU CCESSI V E

In caso di decesso dell'iscritto durante l’erogazione della RITA, il montante residuo potrà essere riscattato dagli eredi o dai soggetti designati nei termini e alle condizioni previste dalla legislazione vigente.

Le rate in erogazione sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni erogate dal sistema di previdenza obbligatoria.

Nel caso non sia utilizzata l’intera posizione individuale per la RITA (es.RITA parziale), sulla parte di montante residuo l’iscritto potrà eventualmente richiedere anticipazioni e riscatti e fruire al momento della maturazione dei requisiti pensionistici ordinari, delle prestazioni in capitale e/o in rendita.

4. CARICAMENTI E COSTI

Il FAPBDS non applica sulle rendite vitalizie e sulla RITA alcun caricamento. Non sono previsti altri costi diretti o indiretti a carico dell’aderente.

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6 ALLEGATO A – COEFFICIENTI DI CONV ERSIONE

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