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REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DEL FONDO AGGIUNTIVO PENSIONI PER IL PERSONALE DEL BANCO DI SARDEGNA Aggiornamento 20/01/2022

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REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DEL

FONDO AGGIUNTIVO PENSIONI PER IL PERSONALE DEL BANCO DI SARDEGNA

Aggiornamento 20/01/2022

TITOLO I -

ANTICIPAZIONI (articolo 26 dello Statuto)

Art. 1 – Criteri direttivi della disciplina dell’Anticipazione prevista dall’Art. 26 dello Statuto

La disciplina regolamentare dell’anticipazione prevista dall’art. 11, commi 7, 8 e 9 del Decreto 252/2005 è assunta dal Consiglio di Amministrazione del Fondo in attuazione dell’art. 26 dello Statuto, in ossequio al principio della sana e prudente gestione del Fondo e nel rispetto della ineludibile esigenza di garantire alla generalità dei partecipanti, ed a ciascuno di essi, una rendita pensionistica adeguata secondo le finalità che ispirano la previdenza complementare.

Art. 2 – Presupposti soggettivi e oggettivi dell’anticipazione 1 – presupposti soggettivi

L’anticipazione è acquisibile dai Partecipanti al Fondo in possesso dei requisiti di anzianità di iscrizione, anche cumulativa, a Fondi Pensione soggetti alla disciplina del Decreto 252/2005 e successive modificazioni. Non sono considerati ai fini del calcolo dell’anzianità di iscrizione eventuali periodi di contribuzione a Fondi Pensione della specie richiamata per i quali sia stato esercitato il riscatto della posizione individuale.

Le anticipazioni possono essere conseguite anche durante il periodo di eventuale prosecuzione volontaria della contribuzione oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza. Tale diritto spetta anche al partecipante che ha perso i requisiti di partecipazione e ha optato per il mantenimento della posizione nel Fondo senza versamento di ulteriori contributi. Il partecipante può infatti sempre chiedere l’erogazione delle anticipazioni fino al momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche di previdenza complementare, purchè in possesso dei requisiti previsti per il conseguimento.

2 – Presupposti oggettivi

I Partecipanti possono richiedere una anticipazione per ciascuno dei casi previsti di seguito:

2.1 - in qualunque momento, senza prerequisiti di anzianità contributiva a forme pensionistiche complementari, per il sostenimento di spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge ed ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, per le quote direttamente gravanti sul reddito del partecipante e non coperte da polizze di assicurazione sanitaria, nei limiti del 75% della posizione previdenziale come definita al successivo art. 4.

Sono considerate di straordinaria rilevanza economica, ai fini dell’accesso all’anticipazione per il sostenimento di spese di cui al precedente capoverso, quelle a carico dell’iscritto superiori al 10%

degli emolumenti lordi annui percepiti dall’Azienda di appartenenza soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche, individuati con riferimento al 31 dicembre dell’anno precedente la data di inoltro al Fondo dell’istanza di anticipazione e attestati con presentazione di copia della dichiarazione fiscale rilasciata dall’Azienda di appartenenza con riferimento al periodo d’imposta relativo all’anno

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precedente la data di inoltro al Fondo dell’istanza o copia della busta paga del mese di dicembre dell’anno precedente la richiesta di anticipazione, dichiarata conforme all’originale dal partecipante.

2.2 - decorsi otto anni di anzianità contributiva a forme pensionistiche complementari, per esigenze particolari del partecipante nei limiti del 30% della posizione previdenziale come definita al successivo art. 4.

2.3 - decorsi otto anni di anzianità contributiva a forme pensionistiche complementari, nei limiti del 75% della posizione previdenziale come definita al successivo art. 4, per spese relative all’acquisto da soggetti diversi da parenti e affini in linea retta entro il secondo grado, documentato con atto notarile, della prima casa di abitazione del partecipante o dei figli (comprese le eventuali e contestuali spese di ristrutturazione). Rientrano in questa previsione anche la costruzione in proprio o l’acquisizione in cooperativa. Si considera prima casa di abitazione quella per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto.

Tenuto conto del sostanziale ampliamento dei benefici fiscali per l'acquisto della prima casa, introdotto con l'art.1, comma 55, della legge n. 208 del 2015 - Legge di Stabilità per il 2016 – che ha modificato la nota II-bis) allegata al D.P.R. 131/1986, dal 1° gennaio 2016 la proprietà di un immobile precedentemente acquistato con le agevolazioni prima casa non è ostativa di un nuovo acquisto fiscalmente agevolato, a condizione che l'alienazione del primo immobile avvenga entro 1 anno dal rogito. A tal fine è indispensabile che nell’atto notarile di acquisto sia espressamente indicato l’impegno dell’aderente riguardante l’alienazione dell’immobile “prima casa” già in suo possesso entro 12 mesi dal rogito.

Nel caso possesso di immobile ottenuto in successione o acquistato senza agevolazioni fiscali, non è possibile ottenere le agevolazioni prima casa e, quindi l’anticipazione della posizione previdenziale, se non alienando prima del nuovo acquisto l’altro immobile.

L’anticipazione per l’acquisto del 1° alloggio non compete al partecipante che sia coniuge separato – già proprietario o comproprietario – di un alloggio assegnato in godimento all’altro coniuge in regime di separazione.

2.4 - decorsi otto anni di anzianità contributiva a forme pensionistiche complementari, nei limiti del 75% della posizione previdenziale come definita al successivo art. 4, per spese relative alla realizzazione, sulla prima casa di abitazione propria o dei figli, degli interventi di cui alle lettere

a) interventi di manutenzione ordinaria

interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) interventi di manutenzione straordinaria

opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.

A titolo esemplificativo, sono ricompresi nella manutenzione straordinaria i seguenti interventi:

- sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, con modifica di materiale o tipologia di infisso;

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- realizzazione ed adeguamento di opere accessorie e pertinenziali che non comportino aumento di volumi o di superfici utili, realizzazione di volumi tecnici, quali centrali termiche, impianti di ascensori, scale di sicurezza, canne fumarie;

- realizzazione ed integrazione di servizi igienico-sanitari senza alterazione dei volumi e delle superfici;

- realizzazione di chiusure o aperture interne che non modifichino lo schema distributivo delle unita' immobiliari e dell'edificio;

- consolidamento delle strutture di fondazione e in elevazione;

- rifacimento vespai e scannafossi;

- sostituzione di solai interpiano senza modifica delle quote d'imposta;

- rifacimento di scale e rampe;

- realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate;

- sostituzione solai di copertura con materiali diversi dai preesistenti;

- sostituzione tramezzi interni, senza alterazione della tipologia dell'unita' immobiliare;

- realizzazione di elementi di sostegno di singole parti strutturali;

- interventi finalizzati al risparmio energetico.

c) interventi di restauro e risanamento conservativo

interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

d) interventi di ristrutturazione edilizia

interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'Ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica

del comma 1 dell’art. 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia recate dal D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 il cui testo è riportato a margine del modulo di richiesta dell’anticipazione. Le spese sostenute devono essere documentate nei modi previsti per il conseguimento del beneficio delle detrazioni fiscali ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997 n. 449.

Si precisa, in particolare che, a norma del su citato D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, NON sono ammessi ad anticipazione gli interventi a cui ai presenti capi del decreto:

e) «interventi di nuova costruzione», quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:

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e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);

e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;

e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;

e.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;

e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;

e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;

e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;

f) gli «interventi di ristrutturazione urbanistica», quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

Per i motivi di cui ai punti 2.2, 2.3 e 2.4, il Partecipante può conseguire - nel rispetto delle relative condizioni generali di concedibilità – in tempi successivi e con intervalli di almeno 1 anno tra l’una e l’altra, più anticipazioni, anche per la medesima causale.

L’ammontare minimo delle anticipazioni richiedibili al Fondo per i suddetti motivi è fissato in euro 3.000,00 al lordo della fiscalità.

Art. 3 – Limiti generali all’ammontare delle anticipazioni

Le anticipazioni sono concesse nel rispetto dei presupposti soggettivi ed oggettivi di cui al precedente articolo 2, e sono consentite entro il valore cumulativo globale annuo dei conti previdenziali personali (conto personale, conto personale aggiuntivo, conto generale e conto TFR) del Comparto Partecipanti, valore calcolato con riferimento all’ultima situazione patrimoniale approvata alla data di inoltro dell’istanza di anticipazione al Fondo, quale risulta prima del ribaltamento dei risultati della gestione dello stesso anno ai conti di competenza, e nelle seguenti misure:

 2,25% per i motivi di cui ai precedente art. 2, punti 3 e 4 – Edilizia.

 1,25% per i motivi di cui al precedente art. 2, punto 2 - Altre cause.

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Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle esigenze di equilibrio tecnico ed economico del Fondo, e tenuto conto della pregressa dinamica di utilizzo dei predetti massimali, può con motivata delibera elevare il massimale globale per le anticipazioni non oltre il 15% dell’ammontare dei contributi riferiti all’anno precedente. Le anticipazioni concesse per i motivi e con i requisiti di cui al precedente art. 2, punto 1 –esigenze sanitarie- non sono soggette a limiti di plafond e di reiterabilità.

Gli eventuali importi residui rispetto ai limiti globali prefissati per le anticipazioni, per i motivi di cui all’art. 2, punti 2.2, 2.3 e 2.4, possono essere reciprocamente utilizzati ad integrazione di eventuali reciproche incapienze di disponibilità rispetto alle istanze pervenute nello stesso esercizio economico di riferimento.

Art. 4 – Limiti soggettivi all’ammontare delle anticipazioni

Nel rispetto dei presupposti soggettivi ed oggettivi di cui al precedente art. 2, per la determinazione della posizione contributiva personale si fa riferimento alla consistenza dei conti di pertinenza del partecipante alla data della prima valorizzazione utile successiva al momento della verifica dei requisiti per ottenere l’anticipazione. In caso di precedenti anticipazioni, la posizione individuale di riferimento sarà comunque determinata al netto di quella accertata per la eventuale precedente anticipazione.

In particolare:

 l’accettazione di ciascuna richiesta di anticipazione è condizionata alla verifica da parte del Fondo che le somme complessivamente erogate al partecipante a detto titolo (a fronte anche di precedenti richieste di anticipazioni) non risultino superare il tetto del 75 per cento del totale della posizione individuale tempo per tempo maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate. In caso di eventuale superamento del predetto massimale, l’importo da erogarsi viene ridotto entro il limite consentito. In caso di reiterata richiesta di anticipazioni il Fondo procede alle verifiche di compatibilità dell’importo rispetto ai limiti percentuali complessivamente previsti dal legislatore.

 con specifico riguardo all’ipotesi di anticipazioni di cui all’articolo 11, comma 7 lettera c) del Decreto (punto 2.2 del presente Regolamento), al fine di evitare che tramite la reiterata richiesta di anticipazioni si possano eludere i vincoli percentuali previsti dalla normativa, il Fondo verifica che l’insieme delle anticipazioni richieste per tale causale non superi, nel totale, il 30 per cento della posizione complessiva del partecipante incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate. L’importo nuovamente erogabile per la predetta causale non può, quindi, risultare superiore al 30 per cento della posizione complessiva incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate e decurtata delle somme già corrisposte in precedenza per il medesimo titolo.

Il Partecipante ha la facoltà di reintegro della propria posizione previdenziale al lordo di imposta anche mediante contribuzioni annuali.

Le quote di eventuale reintegro della posizione individuale saranno riconosciute ai singoli conti nelle stesse proporzioni con le quali questi hanno contribuito a formare l’ammontare dell’anticipazione.

L'ammontare delle somme anticipabili, determinato al netto delle ritenute fiscali, non può comunque mai essere superiore all'onere preventivato ed effettivamente sostenuto, così come documentato con riferimento alle specifiche fattispecie. Eventuali differenze in eccedenza dovranno essere rimborsate dal partecipante in unica soluzione entro trenta giorni dalla data di presentazione della documentazione a consuntivo.

Nel caso di somme comunque indebitamente percepite, il Fondo adotterà le azioni cautelative e di recupero caso per caso ritenute più opportune, e al lordo delle ritenute fiscali. In tali casi resta a carico del Partecipante la procedura per ottenere dall’Agenzia delle Entrate quanto spettante a titolo di rimborso d’imposta.

Le somme indebitamente percepite e non rimborsate saranno in ogni caso considerate, anche ai fini delle ritenute fiscali dovute, come non anticipate ai fini della verifica delle condizioni prescritte

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dall’art. 11, punto 3, del D.Lgs. 252/2005 per l’ottenimento della prestazione pensionistica al 100%

in unica soluzione, condizioni richiamate all’art. 15, punto 2, dello Statuto.

Qualunque tipo di anticipazione ricevuta e non ancora perfezionata, in tutto o in parte, all’atto della richiesta di eventuali prestazioni, con la relativa documentazione di spesa, dovrà essere obbligatoriamente regolarizzata prima della richiesta stessa con la produzione della relativa documentazione.

In assenza di tale regolarizzazione, l’iscritto può optare o per la restituzione dell’importo al lordo d’imposta della parte di anticipazione non consuntivata, o per la permanenza in gestione al Fondo fino all’epoca in cui sarà in grado di regolarizzare la posizione.

Salvi gli obblighi di documentazione previsti dall’art. 9 e nei limiti di cui agli art. 2, 3 e 4 del presente Regolamento, sono ammesse eccezionalmente a beneficiare delle anticipazioni anche le spese già sostenute dal Partecipante per giustificato motivo, purché effettuate nei sei mesi antecedenti la data dell’istanza.

Art. 5 – Presentazione delle istanze di anticipazione e criteri di priorità

Le domande di anticipazione saranno considerate come validamente presentate ove redatte sui moduli previsti dal presente Regolamento, corredate dalla documentazione stabilita nella presente normativa ed inoltrate a mezzo raccomandata R.R. alla sede legale del Fondo.

Ai fini della determinazione della capienza globale delle anticipazioni di cui al precedente articolo 3, le istanze validamente presentate sono prese in esame nell’ordine cronologico di ricevimento da parte del Fondo, secondo la data risultante dalla raccomandata R.R..

Per le forme di anticipazione di cui al precedente art. 2, punti 3 e 4, nel caso di istanze concorrenti per data e nell’insieme non capienti rispetto al massimale finanziabile dal Fondo saranno privilegiate, entro il massimale previsto, le istanze afferenti alle motivazioni di cui all’art. 2, punto 3 con l’ulteriore sub-privilegio, riguardo all’acquisizione della proprietà della casa di abitazione, costituito da sentenza di sfratto esecutivo non dovuto a morosità.

L’ eventuale richiesta di documentazione integrativa da parte del Fondo, nonché le comunicazioni di accoglimento o di rigetto delle domande di anticipazione validamente presentate dovranno essere effettuate all’iscritto con raccomandata R.R. o mediante posta elettronica di norma entro 60 giorni dal ricevimento dell’istanza. La liquidazione dell’anticipazione sarà effettuata dal Fondo, nella forma richiesta dall’iscritto, entro il termine di 20 giorni dalla data di comunicazione dell’accoglimento.

Costituiscono causa di rigetto di una nuova istanza la mancata restituzione delle eventuali differenze in eccedenza di cui al precedente articolo 4, eventuali dichiarazioni risultate non veritiere relative a pregresse istanze, come pure la mancata presentazione nei termini dei consuntivi previsti a giustificazione di qualunque precedente anticipazione ricevuta.

È in facoltà del Consiglio di Amministrazione del Fondo, in presenza di richieste di anticipazione giustificate da particolare gravità e urgenza, adottare il provvedimento di concessione anche in eccedenza rispetto al plafond globale previsto, imputando i relativi ammontari alla copertura del plafond riferito all’anno successivo.

Art. 6 - Cessione del quinto

Qualora il richiedente abbia in atto contratti di “cessione del quinto” notificati al Fondo da parte di società finanziarie, anche mediante raccomandata, la richiesta di anticipazione, oltre alla

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documentazione prevista per ogni specifico caso, dovrà essere corredata dall’attestazione di estinzione del debito firmata dalla Società Finanziaria (E2I1). Nel caso in cui non venga allegata tale documentazione, la richiesta di anticipazione NON verrà accolta. Unica deroga si ha in caso di richiesta di anticipazione per spese sanitarie. In detto caso, il Fondo provvederà a concedere l’anticipazione all’iscritto, anche in presenza di contratti di finanziamento contro cessione di quote di stipendio e con il TFR a garanzia, trattenendo un quinto della prestazione a favore del cessionario (società finanziaria che ha concesso il finanziamento), che potrà o meno chiederne la corresponsione ed erogando all’iscritto, nel rispetto dei limiti previsti, una somma pari a 4/5 dell’importo concedibile richiesto.

Art. 7 – Spese accessorie altrimenti documentabili

Sino ad un importo pari al 5% della spesa documentata nei modi previsti al successivo art. 9, singole spese inerenti l’utilizzo dell’anticipazione privi di giustificativi andati smarriti, possono essere singolarmente giustificate mediante produzione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal Partecipante a pubblico ufficiale secondo la normativa prevista dal D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

Per le fattispecie previste dall’art. 2, punto 2.1, l’importo percentuale di cui al primo comma del presente articolo è maggiorato di un ulteriore 5%, della spesa documentata, per spese di trasferta e di soggiorno, anche di accompagnatore, eccedenti quelle coperte da polizze di assicurazione sanitaria.

Art. 8 – Norma transitoria

Le disposizioni innovative dell’art. 7 e dell’art. 9, se non più gravose, nonché ogni altra disposizione del presente Regolamento, si applicano anche ai Partecipanti che alla data di entrata in vigore hanno beneficiato di anticipazioni per le quali a tale data non hanno ancora prodotto la documentazione giustificativa di spesa.

Art. 9 – Documentazione a corredo delle istanze

Al fine di consentire al Fondo di valutare la fondatezza dei motivi che giustificano l’erogazione dell’anticipazione e successivamente di verificare il conforme, totale o parziale, utilizzo della somma erogata, il Partecipante deve produrre gli atti appresso indicati per ogni singola fattispecie.

Le istanze di anticipazione dovranno essere tassativamente inoltrate mediante i moduli sottodescritti e con allegata la documentazione sotto indicata per le diverse tipologie:

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Per le spese di cui all’articolo 2 punto 1 – Spese sanitarie

a) a corredo dell’istanza di anticipazione devono essere prodotti:

1-Modulo di richiesta “Anticipazione per Spese Sanitarie” debitamente compilato e firmato (Modulo S1A1).

2 - Attestazione rilasciata dalla struttura pubblica competente che certifichi la sussistenza di uno stato morboso che richieda una terapia o un intervento di straordinaria rilevanza sanitaria.

3 - Certificazione sanitaria attestante la prevedibile durata delle prestazioni sanitarie, con data prevista di conclusione della terapia, e l’ammontare della spesa presunta, ivi compresa quella relativa ad eventuale accompagnamento, viaggio e soggiorno

4 - Dichiarazione personale, rilasciata dal Partecipante secondo la normativa prevista dal D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, da cui risulti che l’importo dell’anticipazione richiesta, in relazione all’entità della spesa documentata, è congrua e non eccedentaria rispetto ad eventuali altri finanziamenti ottenuti per la medesima causa (Modulo S1B1).

5 - Copia della dichiarazione fiscale rilasciata dall’Azienda di appartenenza con riferimento al periodo d’imposta relativo all’anno precedente la data di inoltro al Fondo dell’istanza come prescritto nel precedente art. 2, o copia, della busta paga del mese di dicembre dell’anno precedente la richiesta di anticipazione, documenti dichiarati conformi all’originale dal Partecipante.

6 - Dichiarazione per la certificazione del proprio stato di famiglia e residenza, da produrre qualora l’anticipazione venga richiesta nell’interesse del proprio coniuge e/o del proprio figlio/a (Modulo S1C1).

7 - Fotocopia del documento di identità del Richiedente e del Partecipante.

8 - Autorizzazione ex art. 320 c.c. del Giudice Tutelare, nel caso in cui il richiedente sia un soggetto minore di età fiscalmente a carico dell’aderente principale.

Nel caso in cui l’aderente abbia stipulato contratti di “cessione del quinto dello stipendio”, notificati al Fondo, attestazione di estinzione del debito della società finanziaria (Modulo E2I1) o, nel caso in cui i contratti siano ancora in essere, l’autorizzazione da parte della società finanziaria creditrice all’erogazione dell’anticipazione. In assenza di detta autorizzazione il Fondo provvederà alla liquidazione alla società finanziaria di un importo pari ad un quinto di quanto dovuto all’iscritto richiedente.

b) a consuntivo devono essere prodotti:

1- Entro trenta giorni dalla data di ultimazione degli interventi sanitari, fatture o ricevute fiscali, debitamente quietanziate, o documenti fiscali equipollenti che diano conto delle spese effettivamente sostenute.

Per le spese di cui all’articolo 2, punto 2.3 - Acquisto della prima casa di abitazione per l'iscritto o per i figli (Edilizia - acquisto)

a) a corredo dell’istanza di anticipazione devono essere prodotti:

1 - Modulo di richiesta “Anticipazione Edilizia 1a Casa - Acquisto (partecipante o figli)”

debitamente compilato e firmato (Modulo E1A1).

2 - dichiarazione personale rilasciata dal Partecipante secondo la normativa prevista dal D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, dalla quale risulti che la domanda di anticipazione viene avanzata perché il destinatario (il partecipante o i figli) non è proprietario di altra prima casa di abitazione e richiede l’anticipazione stessa per l’acquisto di detta prima casa di abitazione, ovvero l'impegno all'alienazione dell'immobile “prima casa” già in suo possesso entro 12 mesi dall'acquisto dell'abitazione per cui si richiede l'anticipazione (Modulo E1B1);

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a) dichiarazione per la certificazione del proprio stato di famiglia e residenza contenente l’attestazione che l’immobile da acquistare è situato nel comune ove risiede il richiedente, ovvero, nel comune ove intende trasferire la propria residenza entro 18 mesi dall’acquisto.(Modulo E1F1);

3 - nel caso in cui destinatario dell’anticipazione sia il figlio del richiedente

a) una dichiarazione rilasciata dal figlio/a secondo la normativa prevista dal D.P.R. n.

445 del 28 dicembre 2000 attestante l’impegno ad eleggere domicilio presso l’immobile per il cui acquisto si chiede l’anticipazione (Modulo E1C1);

b) fotocopia del documento di identità dell’interessato;

c ) dichiarazione per la certificazione del proprio stato di famiglia e residenza contenente l’attestazione che l’immobile da acquistare è situato nel comune ove risiede il richiedente, ovvero, nel comune ove intende trasferire la propria residenza entro 18 mesi dall’acquisto.(Modulo E1F1);

4 - dichiarazione personale rilasciata dal Partecipante secondo la normativa prevista dal D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, da cui risulti che l’importo dell’anticipazione richiesta, in relazione all’entità della previsione di spesa documentata, è congrua e non eccedentaria rispetto ad eventuali altri finanziamenti ottenuti per la medesima causa (Modulo E1D1).

5) fotocopia del documento di identità del Richiedente e Partecipante.

Nel caso in cui il richiedente sia un soggetto minore di età fiscalmente a carico dell’aderente principale è richiesta l’autorizzazione ex art. 320 c.c. del Giudice Tutelare.

Nel caso in cui l’aderente abbia stipulato contratti di “cessione del quinto dello stipendio”, notificati al Fondo, attestazione di estinzione del debito della società finanziaria (Modulo E2I1) o, nel caso in cui i contratti siano ancora in essere, l’autorizzazione da parte della società finanziaria creditrice all’erogazione dell’anticipazione. In assenza di detta autorizzazione il Fondo provvederà alla liquidazione in via prioritaria alla società finanziaria di quanto alla stessa è dovuto secondo la normativa vigente; l’importo residuo, qualora esistente, verrà accreditato all’iscritto richiedente.

Inoltre, in relazione alle singole fattispecie, devono essere prodotti i seguenti documenti:

6 - per l’acquisto di un alloggio da terzi (comprese eventuali e contestuali ristrutturazioni) 6.1-Copia della promessa di compravendita;

6.2-Piano finanziario (vedasi Modulo E1E1).

7 - Per l’acquisto di alloggio in cooperativa:

7.1- estratto notarile del libro verbale di assegnazione dell’alloggio e copia del contratto di appalto

7.2- Piano finanziario (vedasi Modulo E1E1).

8 - per la costruzione di una casa in proprio

8.1-Copia dell’atto di proprietà (o titolo equipollente) o promessa di compravendita del terreno;

8 .2-Copia della licenza edilizia;

8 .3-Computo metrico dei lavori da eseguire;

8.4-Copia del contratto di appalto;

8.5-Piano finanziario (vedasi Modulo E1E1).

b) a consuntivo devono essere prodotti:

1- Per l’acquisto di un alloggio da terzi

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1.1-Entro 30 giorni dalla data della stipula, copia autenticata dell’atto notarile di compravendita dell’alloggio, eventualmente contenente l’impegno dell’aderente all’alienazione della prima casa già in suo possesso entro 12 mesi dall’acquisto dell’abitazione per cui si richiede l’anticipazione.

1.2- Entro 30 giorni dalla data concordata, quietanze concernenti le spese di cui al computo metrico relative ad eventuali costi di ristrutturazione.

1.3-Entro 18 mesi dalla data di erogazione, dichiarazione personale di elezione domicilio e residenza nel comune di pertinenza dell’immobile (Modulo E2N1) (o Certificato di residenza alla data).

2-Per la costruzione di una casa in proprio

2.1-Entro 30 giorni dalla data della stipula, di compravendita del terreno (qualora il terreno non fosse già di proprietà) e, entro 30 giorni dalla data concordata, le fatture o ricevute fiscali, debitamente quietanziate, relative alle spese di cui al computo metrico.

2.2-Entro 18 mesi dalla data di erogazione, dichiarazione personale di elezione domicilio e residenza nel comune di pertinenza dell’immobile (Modulo E2N1) (o Certificato di residenza alla data).

3 - Per l’acquisto di alloggio in cooperativa

3.1-Entro 30 giorni dalla data di assegnazione, copia autenticata dell’atto notarile di assegnazione dell’alloggio.

3.2-Entro 18 mesi dalla data di erogazione, dichiarazione personale di elezione domicilio e residenza nel comune di pertinenza dell’immobile (Modulo E1C1) (o Certificato di residenza alla data).

Per le spese di cui all’articolo 2, punto 2.4 -- Realizzazione degli interventi sulla prima casa di abitazione previsti dalle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

a) a corredo dell’istanza di anticipazione devono essere prodotti :

1- Modulo di richiesta E2A1 “Anticipazione Edilizia 1 °Casa - Ristrutturazione (partecipante o figli)” debitamente compilato e firmato;

2- Copia dell’autorizzazione edilizia del Comune, ove prescritta;

3- Copia della dichiarazione presentata al Comune ove è ubicato l’immobile per comunicare l’inizio previsto per i lavori;

4- Atto che dimostri il titolo di proprietà dell’immobile oggetto di ristrutturazione;

5- Computo metrico e preventivo di spesa;

6-Piano finanziario (vedasi modulo esemplificativo E2E1);

7-Dichiarazione personale rilasciata dal Partecipante secondo la normativa prevista dal D.P.R.

n. 445 del 28 dicembre 2000, da cui risulti che l’importo dell’anticipazione richiesta, in relazione all’entità della spesa documentata, è congrua e non eccedentaria rispetto ad eventuali altri finanziamenti ottenuti per la medesima causa (Modulo E2D1).

8- Dichiarazione per la certificazione del proprio stato di famiglia e elezione residenza da produrre qualora l’anticipazione venga richiesta nell’interesse del proprio figlio/a (Modulo E2F1).

(11)

9) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del Partecipante e/o Figlio/a sul possesso della documentazione relativa alla Legge 449/1997 art.1 comma 3 - detrazione delle imposte sui redditi - (Modulo E2L1);

10- Dichiarazione sostitutiva atto notorio in cui si attesta che i lavori rientrano tra quelli autorizzati dalla normativa (D.P.R.380/2001 art.3, comma1 lettera a, b, c, d - Modulo E2H1);

11- Copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese, nel caso in cui gli interventi siano effettuati su parti comuni dell’edificio;

12- Capitolato d’appalto da cui risultino gli interventi da realizzare sottoscritto da un professionista abilitato all’esecuzione degli stessi (per gli interventi di manutenzione straordinaria), ovvero dal responsabile della ditta appaltatrice (per gli interventi di manutenzione ordinaria); il professionista e/o il responsabile deve inoltre dichiarare che i lavori ricompresi nel capitolato rientrano tra quelli autorizzati dalla normativa D.P.R.380/2001 art.3, comma1 lettera a, b, c, d,;

13- Fotocopia del documento di identità del Richiedente e Partecipante.

14 - Autorizzazione ex art. 320 c.c. del Giudice Tutelare, nel caso in cui il richiedente sia un soggetto minore di età fiscalmente a carico dell’aderente principale.

Nel caso in cui l’aderente abbia stipulato contratti di “cessione del quinto dello stipendio”, notificati al Fondo, attestazione di estinzione del debito della società finanziaria (Modulo E2I1) o, nel caso in cui i contratti siano ancora in essere, l’autorizzazione da parte della società finanziaria creditrice all’erogazione dell’anticipazione. In assenza di detta autorizzazione il Fondo provvederà alla liquidazione in via prioritaria alla società finanziaria di quanto alla stessa è dovuto secondo la normativa vigente; l’importo residuo, qualora esistente, verrà accreditato all’iscritto richiedente.

b) a consuntivo devono essere prodotte:

1-Entro 30 giorni dalla data concordata:

 fatture o ricevute fiscali, debitamente quietanziate attestanti gli oneri effettivamente sostenuti dal richiedente (o comunque beneficiario dell’anticipazione) e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale;

 ricevute dei bonifici bancari attraverso i quali è stato disposto il pagamento. Dalla ricevuta deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario dell’agevolazione fiscale e il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

È in facoltà del Fondo richiedere a mezzo di raccomandata R.R. o a mezzo di posta elettronica, ulteriori documenti ritenuti necessari per la definizione della pratica.

Nel caso di mancata produzione in termini di tutta o parte della prescritta documentazione giustificativa, come anche, a seguito di successivo controllo da parte del Fondo tutta o parte della documentazione prodotta risulti inattendibile il Fondo, a sua tutela, agisce per il recupero delle somme anticipate.

L’azione di recupero è preceduta dalla messa in mora del Partecipante con lettera raccomandata R.R.

di diffida a provvedere a sanare le irregolarità contestate ovvero, sussistendo le stesse a versare quanto risulta dovuto ad integrazione della Posizione individuale entro il termine irrevocabile di sessanta giorni dal ricevimento dell’atto.

(12)

TITOLO I bis –

RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (articolo 15 comma 3 e comma 8.5 dello Statuto)

Art.1 Definizione

La rendita integrativa temporanea anticipata consiste nell’erogazione frazionata del montante accumulato richiesto (potendo riguardare la totalità della posizione accumulata o una sua parte) e sarà erogata dal momento dell’accettazione della richiesta da parte del fondo pensione fino alla maturazione dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza. Lo smobilizzo delle somme utili alla erogazione delle somme non potrà avvenire in un’unica soluzione. Le somme che andranno erogate periodicamente verranno investite nel comparto unico di investimento del FAPBDS e disinvestite di volta in volta in corrispondenza della erogazione della singola quota. Durante l’erogazione della RITA, qualora vengano determinati e creati ulteriori comparti di investimento, l’iscritto potrà eventualmente comunque cambiare il comparto di investimento del residuo montante secondo le modalità stabilite.

Art.2 Destinatari della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (Stralcio Art. 4 L.R. 252/2005)

Ai lavoratori che cessino l'attivita' lavorativa e maturino l'eta' anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi, e che abbiano maturato alla data di presentazione della domanda di accesso alla rendita integrativa di cui al presente comma un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza, la prestazione della forme pensionistiche complementare, può essere erogata, in tutto o in parte, su richiesta dell'aderente, in forma di rendita temporanea, denominata "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), decorrente dal momento dell'accettazione della richiesta fino al conseguimento dell'eta' anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia e consistente nell'erogazione frazionata di un capitale, per il periodo considerato, pari al montante accumulato richiesto. Ai fini della richiesta in rendita e in capitale del montante residuo non rileva la parte di prestazione richiesta a titolo di rendita integrativa temporanea anticipata.

Art.3. Estensione temporale per i lavoratori in inoccupazione superiore a 24 mesi (Stralcio 4-bis L.R. 252/2005)

La rendita anticipata di cui sopra e' riconosciuta altresi' ai lavoratori che risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e che maturino l'eta' anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi.

Art. 4 Imposte (Stralcio 4-ter L.R. 252/2005)

La parte imponibile della rendita anticipata di cui sopra, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, e' assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare e' anteriore al 1º gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di quindici. Il percettore della rendita anticipata ha facolta' di non avvalersi della tassazione sostitutiva di cui al presente comma facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata e' assoggettata a tassazione ordinaria.

Art. 5 Determinazione dell’imponibile (Stralcio 4-quater L.R. 252/2005)

Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1º gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1º gennaio 2007.

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Art. 6 Periodicità

La Rendita Integrativa Temporanea Anticipata è erogata con cadenza trimestrale in almeno due rate.

Art. 7 Costi

La fruizione della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata non comporta costi amministrativi per i richiedenti.

Art. 8 Richiesta della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata

La richiesta della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata dovrà avvenire (oltre che nell’ambito temporale dei 5 o 10 anni precedenti come da normativa) entro e non oltre 7 mesi dalla data di maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia. (Esempio, maturazione dei termini di pensionamento il 31.12.XXXX, il termine massimo di presentazione della domanda è il 31.05.XXXX) tale anticipo temporale è richiesto perché a termini della regolamentazione COVIP non è possibile effettuare il pagamento della RITA in un'unica rata (necessario il frazionamento) nonchè la medesima liquidazione delle rate non puo’ oltrepassare la data di maturazione dei termini sopracitati. Cio’ implica che stante la liquidazione trimestrale della RITA definita dal Fondo, e i termini tecnici di elaborazione della richiesta, occorre presentare la richiesta, come precedentemente descritto con un anticipo di almeno 7 mesi dalla data limite di maturazione dei termini, pena il respingimento della medesima richiesta.

La richiesta della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata dovrà avvenire attraverso la compilazione dell’apposito modulo disponibile agli Aderenti sul Sito del FAPBDS www.fapbds.it In caso di richiesta parziale di RITA, rispetto alla posizione residua operano le norme ordinarie (contribuzione volontaria, riscatti, anticipazioni e prestazioni).

Art. 9 Revoca della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata

La revoca della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata è richiedibile dall’Aderente con il Modulo apposito. Tale revoca avrà valenza dal trimestre successivo al pagamento della rata in elaborazione alla data della domanda.

Art.10 Trasferimenti della posizione

L’eventuale richiesta di trasferimento della posizione presso altri Fondi revoca la RITA in essere.

Art. 11 Casi Particolari - Decesso, pignorabilità e cedibilità

In quanto prestazione previdenziale, la RITA segue le disposizioni legislative valide in caso di decesso dell'iscritto nel corso dell’erogazione; il montante residuo potrà essere riscattato dagli eredi o dai beneficiari designati secondo la legislazione vigente.

Le rate in erogazione sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

Art. 12 Prestazioni successive a revoca della RITA

Potranno essere liquidate soltanto dopo l’erogazione dell’ultima rata ricalcolata in regime di RITA (Art.9), seguendo normativa e tempistiche già specificate per le prestazioni a regime ordinario.

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TITOLO II -

GESTIONE DELLE DISPONIBILITÀ DEL FONDO (articoli 6 e 45 dello Statuto)

Capo I – Gestione diretta Art. 8 – Gestione diretta

Nel caso di gestione diretta delle disponibilità del Fondo da parte del Consiglio di Amministrazione, le scelte di investimento, nel rispetto delle norme e dei limiti esplicitati nell’Art. 13 del presente Regolamento di Attuazione, sono effettuate, sia per il Comparto dei Partecipanti sia per quello dei Pensionati, seguendo il criterio della massima prudenza, sia per quanto attiene la scelta dei valori mobiliari di investimento, sia per quanto attiene l’area geografica di appartenenza dei soggetti pubblici o privati emittenti i titoli.

Con riferimento ai vincoli di liquidità di cui al comma dell’art. 13 Capo III, non costituiscono liquidità le somme rivenienti da operazioni di pronti contro termine effettuate a valere sul portafoglio titoli del Fondo.

Le delibere di investimento devono essere prese sulla base di apposite relazioni specialistiche di analisi dei mercati, con riferimento all’articolazione del portafoglio prevista nel sottostante Capo III.

Il Consiglio di Amministrazione, potrà autonomamente assumere la determinazione di gestire, in tutto od in parte, le attività di un comparto mediante la stipula di contratti assicurativi di cui ai rami vita I, III e V previsti dal decreto legislativo n. 209 del 2005.

Il Consiglio si riunisce con una frequenza atta ad assicurare che la gestione sia effettuata dinamicamente, a norma dell’art. 6, comma 9, dello Statuto. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo verifica periodicamente, con la stessa frequenza, la corrispondenza del portafoglio effettivo con l’articolazione del portafoglio stesso prevista dall’Art. 13 di questo Regolamento.

Capo II - Affidamento a Gestori esterni Art. 9 - Principi generali

Nel caso di affidamento delle disponibilità del Fondo a primari gestori esterni, fermi restando i vincoli ed i limiti disposti al Capo III del presente Regolamento, il processo di selezione dei gestori stessi è in linea generale ispirato alle “Istruzioni per il processo di selezione dei gestori delle risorse dei Fondi Pensione” emanate con Delibera COVIP del 9 dicembre 1999 o successive prescrizioni.

Il processo di selezione dei gestori è condotto in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori, e i criteri di scelta dei gestori.

Art. 10 - Deliberazioni preliminari

a) - Il Consiglio di Amministrazione del Fondo compie preliminarmente, in coerenza con le previsioni statutarie, le scelte generali riguardanti la gestione delle risorse del Fondo, avuto riguardo alle caratteristiche della popolazione di riferimento, nonché alla dimensione del patrimonio e alle sue prospettive di crescita. In tale ambito, nel quadro dei vincoli e dei limiti imposti dal successivo Art.

13, sono definite le politiche di investimento tramite l’individuazione dei profili di rischio e rendimento del Fondo e dei singoli comparti, e le scelte generali relative all’allocazione degli investimenti.

(15)

b) - Il Consiglio di Amministrazione del Fondo determina gli incarichi da assegnare ai gestori e, nel caso in cui intenda affidare le risorse a più gestori, le relative modalità di ripartizione: per quota, o per classe di attività, o per comparto.

Con riferimento ai singoli incarichi, il Consiglio di amministrazione del Fondo stabilisce gli obiettivi e le modalità gestionali in coerenza dei quali condurre la selezione dei gestori. Tali obiettivi e modalità fanno riferimento all’orizzonte temporale degli investimenti dei due comparti, e, nel rispetto dei vincoli e dei limiti imposti nel Capo III.

Art. 11 – Processo di selezione dei gestori

a) – Per il processo di selezione dei gestori il Consiglio di Amministrazione del Fondo determina i requisiti quantitativi e qualitativi che i candidati ad ottenere l’incarico di gestione devono possedere, anche tenendo conto delle indicazioni contenute nella Delibera COVIP del 9 dicembre 1999 o successive prescrizioni.

Sulla base di tali requisiti approva con apposita delibera un questionario informativo per la raccolta di elementi rilevanti ai fini della selezione.

Il Fondo, nel caso in cui abbia ammesso deleghe gestionali, richiede nel questionario stesso di specificare l’intenzione di avvalersi di tale facoltà, la denominazione dei soggetti da delegare, i rapporti con gli stessi, le motivazioni e l’oggetto della delega, nonché il possesso da parte dei soggetti delegati dei requisiti previsti dalla normativa vigente e degli ulteriori requisiti ritenuti necessari dal Fondo. Il Fondo richiede al Candidato che intenda avvalersi della facoltà di delega di compilare il questionario anche con riferimento ai soggetti delegati, avuto riguardo all’ambito della delega, ovvero di far compilare un questionario anche dai soggetti delegati.

Il Questionario verrà reso disponibile al momento della pubblicazione del bando.

Con la stessa delibera, il Consiglio di Amministrazione del Fondo determina il metodo comparativo di valutazione dei questionari, adottando una apposita griglia di valutazione, sulla base delle indicazioni contenute nella succitata Delibera COVIP.

Provvede, quindi, alla pubblicazione, su almeno due quotidiani tra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale, di una richiesta di offerte (manifestazioni di interesse) per la gestione delle risorse. Il testo del bando deve comunque contenere:

- la denominazione del fondo;

- l’ammontare delle risorse da affidare in gestione per singolo comparto;

- l’Incarico o gli Incarichi per i quali viene pubblicata la richiesta di offerta, definiti in relazione agli obiettivi e modalità di gestione determinati dal Fondo e sinteticamente riportati nel Bando;

- i requisiti che i Candidati devono possedere;

- il numero o numero massimo di gestori richiesti con riferimento a ciascuna tipologia di Incarico;

- la durata dell’Incarico o degli Incarichi;

- l’eventuale ammissibilità di deleghe gestionali;

- la sintesi degli elementi che sono contenuti nel questionario e che saranno presi in considerazione ai fini della valutazione delle candidature;

- I limiti di investimento previsti in conformità all’Art. 6 commi 5 bis e 5 ter e comma 13 del D.L. 252/2005, con eventuali integrazioni e modificazioni successive nonché dalle deliberazioni e circolari della COVIP al riguardo (es. Delib. 28.06.2006).

- le modalità di svolgimento del processo di selezione;

- le modalità e i termini per la presentazione del questionario.

b)- Effettuato l’esame dei questionari, sulla base della griglia di valutazione, il Consiglio di Amministrazione del Fondo, con apposita delibera, individua i candidati ritenuti maggiormente qualificati ai quali richiedere un’offerta contrattuale comprensiva del corrispettivo richiesto. Per ogni singola tipologia di incarico, il numero di candidati a cui richiedere le offerte è determinato in modo

(16)

tale da consentire il raffronto tra una pluralita’ di soggetti e comunque in misura congrua rispetto al numero dei gestori stabilito. Ai sensi degli artt. 6, comma 8 ed art. 7, comma 1 del D. Lgs. 252/2005 e successive modificazioni, tali candidati non devono appartenere ad identici gruppi societari e comunque non essere legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. In sede di valutazione delle candidature, i componenti dell’organo di amministrazione del Fondo dichiarano gli eventuali rapporti con i singoli candidati, i soggetti delegati e i rispettivi gruppi.

Art. 12 – Richiesta di offerta contrattuale

a) – La richiesta di offerta contrattuale, inviata ai candidati mediante lettera raccomandata AR, o P.E.C. dovrà essere strutturata in osservanza dei criteri stabiliti nella Delibera COVIP del 9 dicembre 1999 o successive prescrizioni e, nel rispetto dei limiti e vincoli di cui all’art. 13 del presente Regolamento.

b) - Le offerte contrattuali devono essere trasmesse, a mezzo lettera raccomandata RR o P.E.C., indirizzata al Fondo, entro il termine di decadenza di trenta giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata del Fondo.

Art. 12 bis– Aggiudicazione della gestione

a) – Il Consiglio di Amministrazione del Fondo valuterà le offerte sia sotto il profilo della qualità che dell’economicità del servizio, e identificherà i candidati maggiormente qualificati. I candidati prescelti secondo le modalità sopra descritte verranno ulteriormente valutati mediante incontri diretti. La valutazione ottenuta in questa seconda fase andrà a integrare quella formulata sulla base del questionario. Il Consiglio di Amministrazione delibera, quindi, l’aggiudicazione dell’incarico della gestione dell’attività finanziaria del Fondo al candidato (o ai candidati) ritenuti più idonei.

b) – il Fondo provvede a trasmettere alla COVIP, entro venti giorni dalla stipula delle convenzioni, la seguente documentazione:

- una relazione dell’organo di amministrazione nella quale è illustrata la politica di investimento deliberata per ciascun comparto e, coerentemente con questa, sono descritte le caratteristiche di ogni singola convenzione ed è indicata la data di conferimento delle risorse ai gestori;

- il testo di ciascuna convenzione, redatto in conformità ai criteri definiti dalla COVIP sentite le Autorità di vigilanza sui soggetti abilitati a gestire le risorse delle forme pensionistiche complementari

- la relazione illustrativa dello svolgimento del processo di selezione dei gestori ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera b), della delibera COVIP 9 dicembre 1999.

c) – In conformità alla previsione dell’art. 6 c. 9 dello Statuto, il Fondo può avvalersi di apposite consulenze tecniche specialistiche esterne, sia per le attività di deliberazioni preliminari sopra descritte, sia per quelle di selezione e assegnazione degli incarichi di gestione, sia per il successivo monitoraggio della gestione.

Capo III - Vincoli e limiti di Investimento

Art. 13 – Scelte di Investimento

1. Il Fondo viene gestito finanziariamente in due distinti comparti:

1. il Comparto Partecipanti;

2. il Comparto Pensionati.

(17)

2. Le disponibilità del Fondo possono essere esclusivamente investite nel rispetto dei vincoli imposti dalle norme vigenti in materia di Previdenza Complementare , ed in particolare nei limiti previsti in conformità all’Art. 6 commi 5 bis e 5 ter e comma 13 del D.L. 252/2005, con eventuali integrazioni e modificazioni successive nonché dalle deliberazioni e circolari della COVIP al riguardo (es. Delib.

28.06.2006).

3. In conformità e nel rispetto dei vincoli delle norme vigenti in materia di Previdenza Complementare e fermi i limiti sopracitati previsti dalla normativa , i limiti, i profili di rischio e le caratteristiche dei comparti e delle linee vengono definiti all’interno del Documento sulle Politiche di Investimento secondo le indicazioni e le prescrizioni definite dalla COVIP.

4. Nel caso di nuove convenzioni di gestione, previa delibera del CDA al termine delle procedure previste dalla normativa e dal presente Regolamento di Attuazione dello Statuto per l’aggiudicazione, il Fondo provvederà entro 20 giorni alla definizione del nuovo Documento sulle Politiche di Investimento contenente tutte le caratteristiche dei comparti e delle linee di investimento oggetto di aggiudicazione con relative caratteristiche, limiti, benchmark e profili di rischio cosi’ come previsto dalla normativa.

5. Gli iscritti attivi, inclusi i soggetti fiscalmente a carico, in sede di iscrizione destinano la contribuzione futura a una o più linee di investimento. In caso di mancato esercizio della facoltà di scelta, l’intera contribuzione è destinata alla linea di investimento con garanzia di restituzione del capitale. Decorso un anno dall’iscrizione o dalla precedente comunicazione le scelte di investimento possono essere modificate. Il Consiglio di Amministrazione determina le percentuali entro le quali può essere esercitata la scelta e stabilisce le modalità per la comunicazione e decorrenza delle modifiche.

6. Nel rispetto delle modalità fissate dal comma 5, è consentito di destinare a una o più linee diverse anche il montante accumulato sino alla data di effettuazione della nuova scelta.

7. Il Consiglio di Amministrazione può fissare soglie massime entro le quali il Partecipante esercita la facoltà di destinare il montante accumulato nella linea di investimento con garanzia di restituzione del capitale ad altre linee di investimento.

8. Il Consiglio di Amministrazione può fissare soglie massime entro le quali il Partecipante esercita la facoltà di destinare il montante accumulato in linee di investimento senza garanzia di restituzione del capitale alla linea di investimento con garanzia di restituzione del capitale.

9. Il trasferimento tra linee di investimento senza garanzia di restituzione del capitale è consentita per l’intero ammontare del montante accumulato sino alla data della richiesta.

10. Il TFR accantonato in azienda prima del 1° gennaio 2007, trasferito al Fondo su richiesta del Partecipante - salva diversa comunicazione a cura del Partecipante medesimo - è destinato alle linee d’investimento alle quali affluisce la contribuzione ordinaria, nelle stesse percentuali comunicate in sede di iscrizione o di ultima scelta.

11. I contributi pervenuti in regime di silenzio-assenso, salvo diverse indicazioni del Partecipante, sono destinati alla linea di investimento con garanzia di restituzione del capitale. E’ consentito al Partecipante di optare per destinare la contribuzione ad altre linee di investimento senza garanzia di restituzione del capitale anche prima del decorso del periodo minimo previsto dal comma 5.

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TITOLO III – NORME VARIE (articoli 9, 17, 18, 20 dello Statuto)

Art. 14– Calcoli attuariali: tasso tecnico di interesse

Il tasso tecnico di interesse a norma dell’art. 9, comma 11 dello Statuto, è deliberato dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle periodiche verifiche attuariali, viste anche le disposizioni impartite dall’ISVAP alle imprese di assicurazione del ramo vita. Ogni modifica del tasso tecnico sarà comunicata, con avviso circolare, ai Partecipanti.

Art. 15– Importo annuo della pensione diretta di vecchiaia o anzianità: coefficiente specifico per sesso ed età

I coefficienti specifici per sesso ed età necessari per il calcolo dell’importo annuo della pensione diretta di vecchiaia o anzianità, definiti secondo le modalità di cui all’art. 17 dello Statuto a seguito delle periodiche verifiche attuariali, sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione e riportati nelle tabelle allegate al presente Regolamento.

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Art. 16 - Importo annuo della pensione di invalidità: coefficiente specifico per sesso ed età

I coefficienti specifici per sesso ed età necessari per il calcolo dell’importo annuo della pensione diretta di invalidità, definiti secondo le modalità di cui all’art. 18, comma 4 dello Statuto a seguito delle periodiche verifiche attuariali, sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione e riportati nelle tabelle allegate al presente Regolamento.

Art. 17- Importo annuo della pensione indiretta: coefficienti attuariali

I coefficienti attuariali, specifici per sesso ed età, necessari per il calcolo dell’importo annuo della pensione indiretta, definiti secondo le modalità di cui all’art. 20, comma 3 dello Statuto a seguito delle periodiche verifiche attuariali, sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione e riportati nelle tabelle allegate al presente Regolamento.

Art. 18 – Rendimenti alla cessazione

In applicazione dell’art. 14, comma 4, punto 1, lettera b) dello Statuto, si precisa che gli eventuali differenziali di rendimento, positivi o negativi, liquidati al tasso tecnico rispetto a quelli calcolati con riferimento ai tassi di rendimento effettivamente realizzati sono regolati con movimentazione del Conto Integrazioni.

In ordine alla linea di gestione con garanzia di restituzione del capitale su base pluriennale, in applicazione dell’art. 14, comma 4, punto 1, lettera c) dello Statuto, le eventuali integrazioni di rendimento rispetto a quelli negativi cumulativamente realizzati, sono regolati con imputazione al Conto Integrazioni.

Art. 19 – Consiglio di amministrazione – criteri di costituzione e composizione (Art. 34 dello Statuto) Per “Personale non direttivo” si intendono i lavoratori appartenenti alle Aree professionali e i Quadri Direttivi di 1° e 2° livello;

Per “Personale direttivo” si intendono i Quadri Direttivi di 3° e 4° livello e i Dirigenti.

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TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20 – Pubblicità del Regolamento e della modulistica

Per gli adempimenti previsti dal presente Regolamento si utilizza la modulistica appositamente predisposta.

Il Regolamento e la modulistica prevista sono reperibili sul sito internet del Fondo www.fapbds.it.

Articolo 21 - Controversie

Eventuali controversie che insorgano fra Fondo e partecipanti o aderenti fiscalmente a carico sull’interpretazione del presente Regolamento sono deferibili alla decisione del Foro o della Camera Arbitrale di Sassari come previsto dall'art. 62 dello Statuto del Fondo.

Articolo 22 - Potere di modifica

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’articolo 36, comma 11, dello Statuto apporta al Regolamento le modifiche che ritiene necessarie.

In ogni caso, a seguito di variazioni di legge o di eventuali indicazioni o prescrizioni della Covip o di eventuali determinazioni delle fonti istitutive, procede alle conseguenti modifiche.

Articolo 23 - Decorrenza

Il presente Regolamento trova applicazione in seguito alla sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione e sostituisce integralmente il precedente Regolamento con effetto dalla data di aggiornamento indicata nel frontespizio.

(21)

FAPBDS

COEFFICIENTI TECNICI PER LA DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO ANNUO LORDO DELLE RENDITE

Dal gennaio 2020

N.B. Tali coefficienti sono estrapolati dal Bilancio Tecnico 2018 e sono quelli previsti in vigore a partire dal 01/01/2020.

N.B. Per le età non intere il coefficiente è determinato, con approssimazione mensile, per interpolazione lineare tra i coefficienti relativi alle età intere contigue all’età effettiva.

Sono attribuite al mese successivo le età inframensili superiori a 15 giorni, ed al mese precedente quelle fino a 15 giorni.

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