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1138/VV/2018 - Quesito in merito all'istituto dell'applicazione ad processum, previsto dall'art. 16 della Circolare n. 11315/2018 in materia di supplenze, assegnazioni, applicazioni e magistrati distrettuali.
(delibera 24 ottobre 2018)
Vista la nota del giorno 5 ottobre 2018, avente ad oggetto “Applicazione ad processum – art.16 Circolare n.11315/2018 quesito”, con la quale il Presidente della Corte d’Appello di XXX ha formulato un quesito in materia di applicazione ad processum a seguito di tramutamento interno ed, in particolare, ha chiesto di conoscere “se il procedimento di applicazione ad processum di cui all’art.16 della Circolare CSM del 20 giugno 2018 implichi il ricorso al procedimento di variazione tabellare e, comunque, se sia necessaria la formulazione del parere da parte del Consiglio giudiziario, ovvero, quantomeno, la trasmissione del provvedimento al Consiglio Superiore della Magistratura”.
Il quesito pone all’attenzione del Consiglio la questione relativa al procedimento da seguire nella cd applicazione ad processum a seguito di tramutamento interno.
Questa forma di applicazione, come anche ricordato nella nota del Capo di Corte, è stata disciplinata per la prima volta nella nuova circolare in materia di supplenze, assegnazioni, applicazioni e magistrati distrettuali, approvata con delibera plenaria del 20 giugno 2018.
L’art.16 della predetta circolare, sotto la rubrica “applicazioni all’interno del medesimo ufficio” stabilisce:
1 "Il magistrato trasferito ad altra posizione tabellare subentra nel nuovo ruolo lasciando quello precedente.
2 I dirigenti degli uffici, in previsione della decorrenza dell’efficacia del tramutamento del magistrato, individuano, ove necessario, con apposito provvedimento motivato, i procedimenti penali già incardinati innanzi al giudice dell’udienza preliminare o del dibattimento, in avanzato stato di istruttoria, che dovranno essere portati a termine, contemperando l’individuazione al carico di lavoro prevedibile nel posto in cui subentra”.
Il quesito muove dalla circostanza che, mentre l’art.17 della stessa circolare, nell’ipotesi di applicazione ad processum a seguito di trasferimento infradistrettuale, richiamando i successivi artt. 107 e 108, prevede che l’applicazione sia disposta con decreto motivato del Presidente della Corte d’Appello, su richiesta del dirigente dell’ufficio di provenienza del magistrato trasferito, da trasmettere senza ritardo al Consiglio Superiore della Magistratura per l’approvazione, nel caso di trasferimento interno prevede soltanto il provvedimento motivato del dirigente di individuazione dei procedimenti che dovranno essere portati a termine dal magistrato trasferito.
Non c’è dubbio, tuttavia, che il provvedimento integri pur sempre una variazione tabellare in quanto il dirigente, nell’assegnare i procedimenti al magistrato trasferito, opera un modificazione delle previsioni tabellari in quanto assegna al magistrato dei procedimenti che, a seguito del suo trasferimento ad altra posizione tabellare, non avrebbe potuto più trattare.
Ciò determina senz’altro la necessità di seguire il procedimento di variazione tabellare, sia pure nella forma semplificata prevista dagli artt.107 e 108 della circolare e cioè la
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trasmissione del provvedimento al solo Consiglio Superiore della Magistratura per l’approvazione.
Per tali ragioni
delibera di rispondere al quesito nei seguenti termini:
nel caso di trasferimento all’interno del medesimo ufficio, ai sensi dell’art.16 della circolare in materia di supplenze, assegnazioni, applicazioni e magistrati distrettuali, l’individuazione dei procedimenti che dovranno essere portati a termine dal magistrato trasferito, deve avvenire con decreto motivato del dirigente dell’ufficio da trasmettere, senza ritardo, al Consiglio Superiore della Magistratura per l’approvazione.