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OGGETTO: Pratica num. 40/VV/2020 - Quesito proposto dal Presidente della Corte di Appello di XXX in data 21 gennaio 2020. (delibera 19 febbraio 2020)

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OGGETTO: Pratica num. 40/VV/2020 - Quesito proposto dal Presidente della Corte di Appello di XXX in data 21 gennaio 2020.

(delibera 19 febbraio 2020)

Il Consiglio

letto il quesito proposto, in data 21 gennaio 2020, dal presidente della Corte d’appello di OMISSIS:

OSSERVA

Il presidente della Corte d’appello di OMISSIS ha rappresentato che la dott.ssa OMISSIS, magistrato distrettuale in servizio alla Corte d’appello di OMISSIS, è attualmente assegnata al Tribunale di OMISSIS, con scadenza dell’applicazione in data 28 gennaio 2020. Se ne deve dunque disporre la nuova assegnazione ad altro ufficio del distretto; assegnazione rispetto alla quale occorre chiedersi se siano di immediata applicazione le disposizioni di cui all’art. 1, comma 432, della legge n. 160/2019.

Tale norma ha infatti sostituito il capo II della legge n. 48 del 13 febbraio 2001, in particolare sostituendo la figura del magistrato distrettuale con quella del magistrato destinato alle piante organiche flessibili distrettuali, “da destinare alla sostituzione dei magistrati assenti ovvero all’assegnazione agli uffici giudiziari del distretto che versino in condizioni critiche di rendimento”. Sul piano procedurale, mentre sotto la vigenza del pregresso testo normativo l’assegnazione agli uffici del distretto competeva al presidente della Corte d’appello ovvero al procuratore generale (cfr. art. 6, comma 1 del previgente testo della legge n.

48/2001), la novella ha stabilito che l’assegnazione avvenga “con provvedimento motivato del Consiglio superiore della magistratura”, su proposta del presidente della Corte d’appello o del procuratore generale (cfr. art. 6, commi 1 e 2, dell’attuale testo della legge n. 48/2001).

Tuttavia, ai sensi del novellato art. 4 della legge n. 48/2001, “i criteri di individuazione dei magistrati da destinare in concreto alla sostituzione, con l’indicazione delle priorità, debbano essere resi mediante decreto del Ministro della Giustizia, da emanarsi sentito il parere di codesto Consiglio. Pertanto potrebbe opinarsi nel senso che l’operatività del sistema di individuazione dei magistrati da destinare agli uffici distrettuali debba ritenersi complessivamente posposta all’emanazione del suddetto decreto ministeriale”

(così nel quesito del presidente della Corte). Dunque, il presidente della Corte chiede di chiarire se: “nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale dianzi citato, e quindi a far data dal 1° gennaio 2020, il potere di designazione del magistrato distrettuale da assegnare in sostituzione presso gli uffici distrettuali sia radicato in capo a codesto consiglio, su proposta del Presidente della Corte, secondo il meccanismo delineato dalla legge n. 48/2001, come modificata dall’art. 1, co. 432, della l. n. 160/2019; ovvero se il suddetto potere di designazione, in attesa del decreto ministeriale che indichi i concreti criteri di individuazione dei magistrati da assegnare, competa ancora al Presidente della Corte, secondo il disposto di cui alla l. n. 48/2001, nella sua formulazione originaria, nonché della circolare CSM P 11313/2018”.

Ciò posto, ritiene in proposito il Consiglio che, pur in assenza di un’espressa e pertinente normativa transitoria1, la normativa introdotta dalla legge n. 160/2019 non sia di immediata applicazione. Infatti, relativamente ai magistrati presenti nella pianta flessibile, i criteri di assegnazione “agli uffici giudiziari del distretto che versino in condizioni critiche di rendimento” dovranno essere stabiliti “con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura” (art. 5, comma 3); inoltre, sebbene i criteri di destinazione in sostituzione di magistrati assenti siano direttamente stabiliti dalla legge (cfr. art. 5), dovrà essere il medesimo decreto ministeriale a definire “i criteri di priorità” per destinare i magistrati della pianta

1 Si segnala in proposito che la norma di cui all’art. 1, comma 434, della medesima legge n. 160/2019 contempla sì una normativa transitoria, ma legata unicamente ai benefici in tema di tramutamenti per i magistrati che siano rimasti più di sei anni in servizio presso la pianta flessibile distrettuale; benefici che per i magistrati già in servizio come magistrati distrettuali potranno essere fruiti “in caso di permanenza in servizio per un periodo pari a quattro anni, decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge”. Dunque si tratta di una normativa transitoria non pertinente rispetto al quesito qui proposto.

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organica flessibile alla sostituzione di magistrati assenti ovvero all’assegnazione in uffici in critiche condizioni di rendimento.

Consegue da ciò che, in difetto della normativa secondaria attuativa di competenza ministeriale, allo stato non ancora emanata, la normativa primaria voluta dal legislatore del 2019 non è suscettibile di immediata applicazione.

Dunque, nelle more dell’introduzione di tale normativa secondaria attuativa, sulla base dei principi di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, deve ritenersi tuttora applicabile la normativa secondaria di cui agli artt. 135 e seguenti della circolare consiliare in tema di applicazioni e supplenze (circolare in tema di applicazioni, supplenze ed assegnazioni di magistrati distrettuali, approvata dall’assemblea plenaria nella seduta del 20 giugno 2018), in virtù della quale il provvedimento di assegnazione del magistrato distrettuale (rectius: del magistrato ora addetto alla pianta flessibile distrettuale) compete al presidente della Corte d’appello o al procuratore generale, con successivo parere del Consiglio giudiziario e mera comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, per eventuali rilievi che però non possono direttamente condurre alla caducazione del provvedimento emesso.

Poiché il quesito si riferisce a tematica d’interesse nazionale, è opportuno disporne la trasmissione a tutti presidenti di Corte d’appello ed a tutti i procuratori generali presso le Corti d’appello.

Pertanto, il Consiglio

delibera

di rispondere al quesito di cui in premessa nei termini seguenti: in attesa del decreto ministeriale previsto dall’art. 5, comma 3, della legge n. 160\2019, l’assegnazione agli uffici del distretto del magistrato distrettuale compete, rispettivamente per i magistrati giudicanti e requirenti, al presidente della Corte d’appello o al procuratore generale presso la Corte d’appello, secondo le regole stabilite dagli artt. 135 e seguenti della circolare in tema di applicazioni, supplenze ed assegnazioni di magistrati distrettuali, approvata dall’assemblea plenaria nella seduta del 20 giugno 2018.".

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