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HELVETIA GESTIONE LIBERA Assicurazione Mista a premio unico con rivalutazione annua del capitale

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Academic year: 2022

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HELVETIA GESTIONE LIBERA

Assicurazione Mista a premio unico con rivalutazione annua del capitale

Il presente fascicolo Informativo, contenente Scheda Sintetica, Nota Informativa, Condizioni contrattuali, Regolamento della Gestione Separata, Glossario e Modulo di Proposta, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione, leggere attentamente la Scheda Sintetica e la Nota informativa

(2)

SCHEDA SINTETICA

Contratto di assicurazione mista a premio unico con rivalutazione annua del capitale

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda sintetica non sostituisce la Nota informativa. Essa mira a dare al contraente un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.

1. Informazioni generali 1.a) Impresa di assicurazione

L'impresa di assicurazione - denominata nel seguito "Compagnia" - è:

Helvetia Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita, Società appartenente al Gruppo Assicurativo Svizzero Helvetia (Helvetia Vita S.p.A).

1.b) Denominazione del contratto

Il prodotto è denominato HELVETIA GESTIONE LIBERA.

1.c) Tipologia del contratto

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dalla Compagnia e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione interna separata di attivi.

1.d) Durata

La durata di HELVETIA GESTIONE LIBERA varia - da un minimo di 3 anni ad un massimo di 3 anni e 1 mese - in funzione della data di sottoscrizione della proposta da parte del Contraente, fermo restando che la data di scadenza del contratto è fissa e coincide con il 30 Marzo 2013.

In particolare, la data da cui convenzionalmente viene misurata la durata di HELVETIA GESTIONE LIBERA – denominata data di decorrenza – viene fissata al giorno 30 del mese precedente la data di sottoscrizione della proposta da parte del Contraente. Nel caso il mese precedente la data di sottoscrizione della proposta sia Febbraio, la data di decorrenza coinciderà con l’ultimo giorno del mese di Febbraio. Ai fini della prima rivalutazione delle prestazioni assicurate, in luogo della data di decorrenza, si fa riferimento alla data di perfezionamento del contratto.

Trascorso almeno un anno dalla data di perfezionamento del contratto, il Contraente può esercitare il diritto di riscatto che comporta la liquidazione, da parte della Compagnia, di un importo pari al valore di riscatto.

1.e) Pagamento del premio

HELVETIA GESTIONE LIBERA prevede il pagamento da parte del Contraente di un premio unico.

L’ammontare del premio unico varia, a scelta del Contraente, tra un minimo di 2.500,00 euro ed un massimo di 250.000,00 euro.

2. Caratteristiche del contratto.

HELVETIA GESTIONE LIBERA è una soluzione di investimento assicurativo a premio unico dedicata a chi intende ottenere una crescita costante delle prestazioni assicurate senza esporsi ai rischi derivanti dall’andamento dei mercati finanziari.

Le prestazioni di HELVETIA GESTIONE LIBERA, infatti, si incrementano di anno in anno sulla base dell’andamento della gestione separata “HELVIREND”, una particolare forma di gestione assicurativa degli investimenti che ha l’obiettivo di minimizzare il rischio e di offrire stabilità di rendimenti nel medio - lungo periodo.

HELVETIA GESTIONE LIBERA prevede, inoltre, un garanzia di rendimento minimo delle prestazioni assicurate che opera nei termini e con le modalità indicate al successivo punto 3.

Si precisa che sul premio versato non gravano costi per la copertura dei rischi demografici.

La parte di premio trattenuta a fronte dei costi del contratto, dettagliatamente descritti al punto 7 della Nota Informativa, non concorre alla formazione delle prestazioni liquidabili sul contratto.

(3)

Si rinvia al Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto contenute nella sezione F della Nota informativa per la comprensione del meccanismo di rivalutazione.

La Compagnia è tenuta a consegnare il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

3. Prestazioni assicurative.

HELVETIA GESTIONE LIBERA prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

a) Prestazione in caso di vita

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, la Compagnia garantisce il pagamento ai Beneficiari designati dal Contraente:

 del capitale assicurato;

 di un bonus di fedeltà, pari all’1,00% del premio unico versato.

b) Prestazione in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, la Compagnia garantisce il pagamento del capitale assicurato ai Beneficiari designati dal Contraente.

I rendimenti annualmente attribuiti al contratto sotto forma di misura reale di rivalutazione (di cui al punto 5 B.3. della Nota Informativa) restano acquisiti in via definitiva.

Alla liquidazione delle prestazioni assicurate – intervenuta in caso di vita dell’Assicurato alla scadenza contrattuale, in caso di decesso dell’Assicurato o per riscatto – la Compagnia garantisce un rendimento minimo del capitale assicurato che opera, nella misura del 2,00% annuo composto, per il periodo intercorso tra la data di perfezionamento del contratto e la data di liquidazione delle prestazioni.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla sezione B. In ogni caso la prestazione ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli 1 e 3 delle Condizioni Contrattuali.

4. Costi

La Compagnia, al fine di svolgere l’attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla sezione D.

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla gestione interna separata riducono l’ammontare delle prestazioni.

Per fornire un’indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall’ISVAP, l’indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo”.

Il “Costo percentuale medio annuo" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.

A titolo di esempio, se per una durata del contratto pari a 15 anni il “Costo percentuale medio annuo” del 10° anno è pari all’ 1,00%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto in caso di riscatto al 10° anno riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell’1,00%

per ogni anno di durata del rapporto assicurativo. Il “Costo percentuale medio annuo” del 15° anno indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento in caso di mantenimento del contratto fino a scadenza.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio e durate, del contratto ed impiegando un’ipotesi di rendimento della gestione interna separata che è soggetta a discostarsi dai dati reali.

Il ”Costo percentuale medio annuo” è stato determinato sulla base di un’ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall’ISVAP nella misura del 4,00% annuo ed al lordo dell’imposizione fiscale.

(4)

Indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo”

Gestione Separata “HELVIREND”

Premio unico: Euro 5.000 Premio unico: Euro 15.000 Premio unico: Euro 30.000

Durata: 3 anni e 1 mese Durata: 3 anni e 1 mese Durata: 3 anni e 1 mese Anno

Costo percentuale medio annuo

Anno Costo percentuale

medio annuo Anno Costo percentuale medio annuo

1 2,80% 1 2,80% 1 2,80%

2 2,16% 2 2,16% 2 2,16%

3 1,95% 3 1,95% 3 1,95%

3 anni e 1

mese 1,64% 3 anni e 1

mese 1,64% 3 anni e

1 mese 1,64%

Il costo percentuale medio annuo riportato nelle tabelle è stato calcolato ipotizzando che la data di decorrenza del contratto coincida con il 28 Febbraio e che pertanto (considerato che HELVETIA GESTIONE LIBERA ha una scadenza fissa al 30 marzo 2013) detto contratto abbia a scadenza una durata di 3 anni e 1 mese.

5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione interna separata

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione interna separata

“HELVIREND” negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Anno

Rendimento realizzato dalla

gestione separata

Rendimento minimo riconosciuto agli

Assicurati (*)

Rendimento medio dei titoli di

Stato e delle obbligazioni

Inflazione

2005 5,07% 5,07% 3,16% 1,70%

2006 4,53% 4,53% 3,86% 2,00%

2007 4,14% 4,14% 4,41% 1,71%

2008 3,67% 3,67% 4,46% 3,23%

2009 4,00% 4,00% 3,54% 0,74%

(*) il rendimento rappresentato in tabella coincide con il rendimento della gestione separata in quanto il contratto non prevede un prelievo diretto (attraverso aliquota di partecipazione o minimo trattenuto) sul rendimento della gestione stessa. Per valutare il rendimento effettivamente attribuito al contratto (misura reale di rivalutazione), bisogna tenere conto delle spese di gestione, di cui al punto 7.1.3. della Nota Informativa, che diminuiscono il capitale assicurato, già incrementato per effetto del rendimento della gestione, nella misura dell’1,50% del capitale stesso.

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

6. Diritto di ripensamento

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione E della Nota informativa.

Helvetia Vita S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.

L’amministratore Delegato e Direttore Generale Fabio Bastia

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NOTA INFORMATIVA

Assicurazione mista a premio unico con rivalutazione annua del capitale

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.

La Nota informativa si articola in sei sezioni:

A. INFORMAZIONI SULL’ IMPRESA DI ASSICURAZIONE B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE SEPARATA

D. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI A. INFORMAZIONI SULLA IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali

L'impresa di assicurazione - denominata nel seguito "Compagnia" - è:

Helvetia Vita S.p.A., società per azioni di diritto italiano del Gruppo Assicurativo Svizzero Helvetia.

con Sede Legale, Sede Sociale e Direzione Generale in Via Giovan Battista Cassinis 21 – 20139 Milano (Italia).

Recapito telefonico: +39 02 5351.1 – Fax: +39 02 537289 / 5351352, Sito internet: www.helvetia.it

Posta elettronica: direzione.vita@helvetia.it

Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni sulla vita con decreto ministeriale n. 17266 del 2.11.1987, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10.11.1987.

Iscrizione Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00068 – Iscrizione Albo Gruppo di Assicurazione n.

031.

Alla data di redazione della presente Nota Informativa, la Società di revisione è:

KPMG S.p.A. - Via Vittor Pisani, 25 - 20124 (Milano).

2. Conflitto di interessi

Alla data di redazione della presente Nota Informativa non sono state rilevate situazioni di conflitto di interesse derivanti da rapporti di Gruppo o da rapporti di affari propri o di Compagnie del Gruppo. In ogni caso, qualora in futuro dovessero presentarsi situazioni di conflitto di interessi, la Compagnia si impegna ad operare in modo da non recare alcun pregiudizio ai Contraenti.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE 3. Prestazioni assicurative

3.1. Durata

La durata di HELVETIA GESTIONE LIBERA varia - da un minimo di 3 anni ad un massimo di 3 anni e 1 mese - in funzione della data di sottoscrizione della proposta da parte del Contraente, fermo restando che la data di scadenza del contratto è fissa e coincide con il 30 Marzo 2013.

In particolare, la data da cui convenzionalmente viene misurata la durata di HELVETIA GESTIONE LIBERA – denominata data di decorrenza – viene fissata al giorno 30 del mese precedente la data di sottoscrizione della proposta da parte del Contraente. Nel caso il mese precedente la data di sottoscrizione della proposta sia Febbraio, la data di decorrenza coinciderà con l’ultimo giorno del mese di Febbraio.

Ai fini della prima rivalutazione delle prestazioni assicurate, in luogo della data di decorrenza, si fa riferimento alla data di perfezionamento del contratto.

3.2. Prestazioni

HELVETIA GESTIONE LIBERA prevede una

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a) PRESTAZIONE IN CASO DI VITA DELL’ASSICURATO

Alla scadenza contrattuale, sempreché l’Assicurato sia in vita a tale data, la Compagnia si impegna a liquidare, ai Beneficiari designati, una prestazione risultante dalla somma:

 del capitale assicurato rivalutato, fino alla data di scadenza, ai sensi del successivo punto 5;

 di un bonus di fedeltà, pari all’1,00% del premio unico versato.

Alla scadenza contrattuale la Compagnia garantisce un rendimento minimo del capitale assicurato che opera - nella misura del 2,00% annuo composto - per il periodo intercorso tra la data di perfezionamento del contratto e la data di scadenza.

Il capitale minimo garantito a scadenza, indicato in polizza, è dato dalla somma tra:

 il capitale assicurato rivalutato in base al rendimento minimo garantito;

 un bonus di fedeltà pari all’1,00% del premio unico versato.

A scadenza, pertanto, la Compagnia liquiderà il maggiore tra:

 il capitale assicurato rivalutato ai sensi del successivo punto 5 ed aumentato del bonus di fedeltà;

 il capitale minimo garantito già comprensivo del bonus di fedeltà, come sopra determinato.

b) PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO

In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale la Compagnia si impegna a liquidare, ai Beneficiari designati, il capitale assicurato rivalutato sino alla data del decesso ai sensi del successivo punto 5.

In caso di decesso dell’Assicurato la Compagnia garantisce un rendimento minimo del capitale assicurato che opera - nella misura del 2,00% annuo composto - per il periodo intercorso tra la data di perfezionamento del contratto e la data del decesso.

L’ammontare del capitale assicurato iniziale è pari al premio versato diminuito delle spese iniziali di cui al successivo punto 7.1.1..

Si precisa che una parte dei premi versati viene trattenuta per far fronte ai costi del contratto - quali indicati al successivo punto 7 – e che tale parte non concorre alla formazione della prestazioni liquidabili sul contratto.

4. Premio

HELVETIA GESTIONE LIBERA prevede il pagamento da parte del Contraente di un premio unico.

L’ammontare del premio unico varia, a scelta del Contraente, tra un minimo di 2.500,00 euro ed un massimo di 250.000,00 euro.

HELVETIA GESTIONE LIBERA non consente il pagamento di premi aggiuntivi.

Il pagamento del premio unico avviene presso l’Intermediario a cui è assegnato il contratto, tramite:

 bonifico bancario;

 assegno non trasferibile;

intestati, a seconda dei casi, alla Compagnia, all’Agente, al Broker o alla Banca distributrice e fermo restando che le relative spese gravano direttamente sul Contraente.

5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

La rivalutazione delle prestazioni relative ad HELVETIA GESTIONE LIBERA avviene in base al rendimento della gestione separata denominata “Helvirend”. Tale gestione separata viene annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione contabile iscritta nell’albo speciale, che attesta la correttezza della gestione ed i risultati dalla stessa conseguiti.

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Si rinvia per i dettagli della gestione interna sparata Helvirend alla Sezione C della presente Nota informativa.

Ferme le prestazioni assicurate di cui al punto 3.2. della presente Nota Informativa, nel corso della durata contrattuale la Compagnia si riserva la facoltà di sostituire la gestione separata Helvirend con una gestione separata di nuova costituzione - derivante dalla fusione della predetta gestione Helvirend con altre gestioni della Compagnia - cui sarà correlata la rivalutazione delle prestazioni assicurate. In tale eventualità, la Compagnia invierà al Contraente una pronta comunicazione unitamente al regolamento della nuova gestione separata.

A) Tasso di rendimento Helvirend

Annualmente la Compagnia calcola il rendimento della gestione Helvirend – che viene maturato dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e certificato, dalla società di revisione sopra richiamata, entro l’1 Marzo successivo – attribuendo a ciascun contratto collegato alla gestione il rendimento della gestione stessa, qui denominato come “tasso di rendimento Helvirend”.

Alla scadenza contrattuale, nonché qualora si verifichi il decesso dell’Assicurato o il riscatto in una data in cui non sia stato ancora certificato il rendimento della gestione Helvirend applicabile per quell’anno (cioè nel caso il decesso o il riscatto avvenga tra l’1 Gennaio ed anteriormente all’1 Marzo), ai fini della determinazione del tasso di rendimento Helvirend applicabile si farà riferimento al tasso di rendimento Helvirend certificato l’anno precedente.

B) Rivalutazione del capitale assicurato

Ai fini della rivalutazione annuale del capitale assicurato, in coincidenza del 31 Dicembre di ogni anno (data di rivalutazione), il capitale stesso viene prima incrementato per effetto dell’applicazione del tasso di rendimento Helvirend e quindi diminuito delle spese di gestione indicate al successivo punto B.2..

Il rendimento effettivamente attribuito ad ogni contratto per effetto delle operazioni sopra richiamate viene denominato “misura reale di rivalutazione”, di cui al successivo punto B.3. .

Il capitale assicurato risultante dal suddetto incremento (per effetto dell’applicazione del tasso di rendimento Helvirend) e dalla successiva diminuzione (derivante dall’applicazione delle suddette spese di gestione) costituisce il nuovo capitale assicurato rivalutato.

B.1. Incremento del capitale assicurato per effetto del tasso di rendimento Helvirend

B.1.1. Alla data di rivalutazione di ogni anno il capitale assicurato viene incrementato nei termini seguenti:

alla prima data di rivalutazione

il capitale assicurato iniziale viene aumentato di un importo pari al prodotto del capitale stesso per l’ultimo tasso di rendimento Helvirend fissato a norma del punto A), riconosciuto pro-rata per il periodo di tempo compreso tra la data di perfezionamento del contratto e la data di rivalutazione immediatamente successiva;

a partire dalla seconda data di rivalutazione

il capitale assicurato alla data di rivalutazione precedente viene aumentato di un importo pari al prodotto del capitale stesso per l’ultimo tasso di rendimento Helvirend fissato a norma del punto A).

B.1.2. Alla scadenza del contratto il capitale assicurato viene incrementato nei termini seguenti:

il capitale assicurato alla data di rivalutazione precedente viene aumentato di un importo pari al prodotto del capitale stesso per l’80% dell’ultimo tasso di rendimento Helvirend fissato a norma del punto A), riconosciuto pro-rata per il periodo di tempo compreso tra la data di rivalutazione precedente e la data di scadenza.

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B.1.3. In caso di liquidazione - per decesso dell’Assicurato o per riscatto - sempreché il decesso o il riscatto si verifichi in una data diversa da una data di rivalutazione:

il capitale assicurato alla data di rivalutazione precedente viene aumentato di un importo pari al prodotto del capitale stesso per l’80% dell’ultimo tasso di rendimento Helvirend fissato a norma del punto A), riconosciuto pro-rata per il periodo di tempo compreso tra la data di rivalutazione precedente e la data del decesso o del riscatto.

Nel caso il decesso dell’Assicurato si verifichi anteriormente alla prima data di rivalutazione, ai fini dell’incremento del capitale assicurato si fa riferimento al periodo di tempo intercorso tra la data di conclusione del contratto e la data del decesso.

B.2. Spese di gestione applicate al capitale incrementato

Ad ogni data di rivalutazione ed all’epoca di ogni liquidazione sul contratto il capitale assicurato, incrementato per effetto del tasso di rendimento Helvirend, viene ridotto per l’applicazione delle spese di gestione gravanti sul contratto. Dette spese di gestione sono pari all’1,50% annuo del capitale assicurato incrementato.

L’ammontare prelevato a titolo di spese di gestione sarà commisurato alla frazione di anno intercorsa:

 tra la data del versamento del premio e la prima data di rivalutazione, ai fini del punto B.1.1.;

 tra la data di rivalutazione immediatamente precedente e la data di scadenza, ai fini del punto B.1.2.;

 tra la data di rivalutazione immediatamente precedente (o la data di conclusione del contratto nel caso il decesso si verifichi anteriormente alla prima data di rivalutazione) e la data del decesso o del riscatto, ai fini del punto B.1.3..

B.3. Misura reale di rivalutazione

La misura del rendimento effettivamente attribuito sul contratto, quale risultante a seguito del prelievo delle spese di gestione, viene denominata misura reale di rivalutazione e sarà comunicata dalla Compagnia all’interno dell’estratto conto annuale.

Detta misura reale di rivalutazione non può in ogni caso essere negativa.

I rendimenti annualmente attribuiti al contratto sotto forma di misura reale di rivalutazione (al netto, cioè, delle spese di gestione applicate al capitale incrementato) restano acquisiti in via definitiva.

Si rinvia per i dettagli della gestione interna separata alla Sezione C della presente Nota Informativa.

Allo scopo di illustrare gli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni, si rinvia alla Sezione F contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto.

La Compagnia si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi al momento in cui è informato che il contratto è concluso, il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA 6. Gestione interna separata

Le prestazioni del presente contratto si rivalutano in funzione del rendimento di una gestione interna separata. Le principali caratteristiche sono:

a) la denominazione della gestione è “Helvirend”;

b) la valuta di denominazione è l’euro;

c) le finalità della gestione sono volte alla conservazione del capitale investito, all’osservanza della garanzia dei rendimenti finanziari contrattualmente stabiliti, ed al consolidamento dei risultati ottenuti annualmente;

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d) il periodo di osservazione per la determinazione del rendimento è l’anno solare: decorre dal 1°

Gennaio sino al 31 Dicembre di ogni anno;

e) riportiamo la composizione della gestione separata al 31/12/2009:

a) Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso I. BTP (5,47%)

II. Altri titoli di Stato emessi in euro (34,42%) III. Obbligazioni quotate in euro (43,65%) IV. Obbligazioni non quotate in euro (4,48%) b) Altri attivi patrimoniali

V. Quote di OICR (7,90%) VI. Liquidità (2,27%) c) Altre tipologie di attivi

VII. Ratei (1,81%)

I limiti minimi o massimi di investimento in determinate categorie di attivi previsti dal Regolamento della Gestione sono quelli consentiti dalla Legge.

f) Lo stile gestionale ha origine dalla allocazione degli attivi, in funzione degli impegni assunti dalla Compagnia e punta a realizzare il migliore rendimento possibile per un basso livello di rischio. Rammentiamo che le gestioni separate sono identificabili sotto il profilo di rischio come una gestione prudente del risparmio.

Questa allocazione nasce dall’analisi di diversi scenari possibili che, attraverso apposite statistiche, delineano diverse alternative strategiche.

Alla data di redazione della presente Nota informativa la gestione Helvirend è sottoposta a certificazione da parte di KPMG S.p.A. - Via Vittor Pisani, 25 - 20124 (Milano).

Per maggiori informazioni, si rinvia al Regolamento della gestione Helvirend che forma parte integrante delle Condizioni Contrattuali.

D. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE 7. Costi

7.1 Costi gravanti direttamente sul contraente 7.1.1 Costi gravanti sul premio

A fronte delle spese di acquisizione e di gestione del contratto, al contratto stesso vengono applicate delle spese iniziali pari all’1,00% del premio versato. Le spese di emissione del contratto, già comprese nelle spese iniziali, sono quantificate in 25,00 euro.

7.1.2 Costi per riscatto

Si segnala che, qualora il riscatto si verifichi in una data diversa da una data di rivalutazione, ai fini dell’incremento del capitale assicurato per il periodo di tempo intercorso tra la data del riscatto e la data di rivalutazione precedente si applica il tasso di rendimento Helvirend nella misura dell’80%

(e non in misura piena), secondo quanto indicato al precedente punto 5 B.1.3..

7.1.3 Costi sul capitale incrementato (spese di gestione)

Al 31 Dicembre di ogni anno (data di rivalutazione) successivo alla data di decorrenza del contratto, la Compagnia trattiene, per la gestione del contratto stesso, una percentuale del capitale incrementato per effetto del tasso di rendimento Helvirend, secondo quanto indicato nella tabella seguente:

Spese di gestione annuali spese di gestione

sul capitale incrementato

1,50%

Alla prima data di rivalutazione l’entità delle spese di gestione applicabili è commisurata al periodo intercorso tra il versamento del premio e la data di rivalutazione successiva. Al pagamento della

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prestazione per riscatto, scadenza o decesso, tali spese sono commisurate al periodo intercorso tra la data di rivalutazione precedente la liquidazione e la data in cui avviene detta liquidazione.

7.2 Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione

Ai fini della determinazione del tasso di rendimento Helvirend, di cui al precedente punto 5 A), la Compagnia non trattiene alcun costo.

* * * *

Si segnala inoltre che, alla scadenza contrattuale e nel caso in cui il decesso dell’Assicurato si verifichi in una data diversa da una data di rivalutazione, ai fini dell’incremento del capitale assicurato per il periodo di tempo intercorso tra la data di scadenza o la data del decesso e la data di rivalutazione precedente si applica il tasso di rendimento Helvirend nella misura dell’80% (e non in misura piena), secondo quanto indicato al precedente punto 5 B.1.2. e 5 B.1.3..

8. Misure e modalità di eventuali sconti Questo prodotto non ammette sconti.

9. Regime fiscale.

Imposta sui premi

I premi del presente contratto sono esenti dall’imposta sulle assicurazioni.

Detrazione fiscale dei premi

Questo prodotto non dà diritto ad alcuna detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente.

Tassazione delle prestazioni assicurate

 Caso Vita

Le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto, quando conseguite da soggetti che non esercitano attività di impresa, costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra l’ammontare percepito e quello dei premi pagati e vengono assoggettate ad imposta a titolo di ritenuta definitiva nella misura del 12,50%.

Qualora conseguiti da soggetti che esercitano attività d’impresa, tali proventi, per effetto dell’articolo 45 comma 1 del TUIR, non costituiscono redditi di capitale bensì redditi d’impresa, e pertanto ad essi non sarà applicata la predetta imposta sostitutiva.

 Caso di Decesso

Le somme corrisposte in caso di morte sono esenti dall’IRPEF e dall’imposta sulle successioni.

E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 10. Modalità di perfezionamento del contratto

Il contratto si conclude quando il Contraente, dopo aver sottoscritto la proposta di assicurazione ed aver effettuato il pagamento del premio unico pattuito, riceve documento di polizza/conferma da parte della Compagnia.

La data di decorrenza viene convenzionalmente fissata al giorno 30 del mese precedente la data di sottoscrizione della proposta da parte del Contraente. Nel caso il mese precedente la data di sottoscrizione della proposta sia Febbraio, la data di decorrenza coinciderà con l’ultimo giorno del mese di Febbraio. Si segnala che ai fini della prima rivalutazione delle prestazioni assicurate, in luogo della data di decorrenza, si fa riferimento alla data di pagamento del premio alla Compagnia da parte del Contraente.

11. Riscatto e riduzione

Trascorso almeno un anno dalla data di perfezionamento del contratto, purché l’Assicurato sia in vita, il Contraente può chiedere la risoluzione anticipata del contratto e la liquidazione del valore di riscatto.

Il valore di riscatto liquidabile sul contratto è pari al maggiore tra:

 il capitale assicurato rivalutato ai sensi del precedente punto 5;

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 il capitale assicurato rivalutato in base al rendimento minimo garantito dalla Compagnia che opera - nella misura del 2,00% annuo composto - per il periodo intercorso tra la data di pagamento del premio da parte del Contraente e la data del riscatto.

Non sono ammessi riscatti parziali.

Il presente contratto non prevede un valore di riduzione.

Il Contraente può chiedere informazioni sul valore di riscatto presso l’Intermediario cui è assegnato il contratto.

L’ufficio della Compagnia cui chiedere informazioni sul valore di riscatto è:

Helvetia Vita S.p.A. – Operations - Via Giovan Battista Cassinis, 21 – 20139 Milano, n. di fax 02.5351352, oppure e-mail direzione.vita@helvetia.it.

Per motivi legati alla Privacy, le richieste alla Compagnia devono pervenire per iscritto.

Si rinvia al “Progetto esemplificativo delle prestazioni” di cui alla Sezione F per l’illustrazione della evoluzione dei valori di riscatto: si precisa che i valori puntuali saranno contenuti nel Progetto personalizzato.

12. Revoca della proposta

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta fino a quando il contratto non è concluso inviando comunicazione scritta alla Compagnia, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Helvetia Vita S.p.A, Via Giovan Battista Cassinis, 21 – 20139 Milano – Italia. Gli obblighi assunti dal Contraente e dalla Compagnia cessano dal ricevimento della comunicazione stessa da parte della Compagnia. La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di revoca della proposta, rimborserà al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto, senza trattenuta alcuna.

13. Diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso. Entro tale termine il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Compagnia, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Helvetia Vita S.p.A, Via Giovan Battista Cassinis, 21 – 20139 Milano – Italia.

La notifica di recesso libera le parti da qualunque obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la lettera raccomandata. La Compagnia entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborserà al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto, trattenendo le spese di emissione del contratto pari a 25,00 euro, già comprese nelle spese iniziali di cui al precedente punto 7.1.1..

14. Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni Per la liquidazione delle prestazioni assicurate previste dal contratto è necessario fornire alla Compagnia la documentazione indicata nell’apposito modulo “Richiesta di pagamento” allegato al presente Fascicolo informativo per ciascun caso ivi specificato.

La Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali, premesso che sia maturato il diritto alla prestazione oggetto della richiesta, entro 30 giorni dalla data in cui la prestazione è dovuta o, se successiva, dalla data di ricevimento della documentazione completa presso l’Intermediario cui è assegnato il contratto o presso la Compagnia.

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto.

Prescrizione

Si ricorda che il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si estinguono dopo due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (prescrizione).

(12)

15. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l’applicazione di una diversa legislazione, al verificarsi dell’esigenza la Compagnia proporrà quella da applicare fermo restando che su tale legislazione prevalgono comunque le norme imperative di diritto italiano.

16. Lingua in cui è redatto il contratto.

Il contratto e ogni documento ad esso allegato vengono redatti in lingua italiana, le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione, al verificarsi dell’esigenza la Compagnia proporrà quella da utilizzare.

17. Reclami.

Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, anche qualora riguardino soggetti coinvolti nel ciclo operativo della Compagnia, devono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia presso:

Helvetia Vita S.p.A.

Ufficio Reclami

Via G.B. Cassinis 21 - 20139 Milano (Italia) Fax 02 5351794

E-mail: reclami@helvetia.it.

Possono essere presentati all’ISVAP (Via del Quirinale 21 – 00187 Roma – Italia, oppure ai fax 06.42133745/ 06.42133353):

 i reclami per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 206/2005 Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle compagnie di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;

 i reclami già presentati direttamente alle compagnie di assicurazione e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte delle compagnie stesse o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente.

I reclami indirizzati all’ISVAP devono contenere:

 nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;

 individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;

 breve descrizione del motivo della lamentela;

 copia del reclamo eventualmente presentato alla compagnia di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;

 ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Nel caso in cui la legislazione scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all’Autorità di Vigilanza del Paese la cui legislazione è stata prescelta. In tal caso l’ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l’Autorità competente e il Contraente.

18. Ulteriore informativa disponibile

La Compagnia si impegna a consegnare in fase precontrattuale, su richiesta del Contraente, l’ultimo rendiconto annuale della gestione interna separata e l’ultimo prospetto riportante la composizione della gestione stessa. I suddetti documenti sono disponibili sul sito internet della Compagnia (www.helvetia.it).

19. Informativa in corso di contratto

La Compagnia si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute in Nota informativa o nel Regolamento della gestione interna separata, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

(13)

La Compagnia si impegna a trasmettere entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare per la rivalutazione delle prestazioni assicurate, l’estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni minimali:

a) premio versato;

b) valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell’estratto conto;

c) valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell’estratto conto;

d) tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione, aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuta, tasso annuo di rendimento retrocesso e tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

20. Non pignorabilità e non sequestrabilità dei capitali assicurati

Ai sensi dell'articolo 1923 del Codice Civile, le somme dovute dalla Compagnia in virtù dei contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni (art.1923, comma 2 del Codice Civile).

21. Diritto proprio del Beneficiario

Ai sensi dell'articolo 1920 del Codice Civile, i Beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti della Compagnia. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello sviluppo dei premi, delle prestazioni contrattuali e dei valori di riscatto previsti dal contratto. L’elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata, sesso e ed età dell’Assicurato.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente pari al 2,00%;

b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall’ISVAP e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4,00%. Ai fini dello sviluppo delle prestazioni, il capitale assicurato viene prima incrementato per effetto del predetto tasso di rendimento (4,00%) e quindi diminuito delle spese di gestione pari all’1,50%.

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che la Compagnia è tenuta a corrispondere in base alle Condizioni Contrattuali e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall’ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Compagnia. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegati.

SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN BASE A:

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO - Conclusione del contratto: 30 Marzo 2010 - Decorrenza del contratto: 28 Febbraio 2010 - Tasso di rendimento minimo garantito: 2,00%

- Età Assicurato: ininfluente - Durata: 3 anni e 1 mese

- Sesso dell’Assicurato: ininfluente - Premio unico versato: 10.000,00 euro

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Data di rivalutazione

(*)

Premio unico (euro)

Capitale assicurato in caso di vita (**)

Valore di riscatto

Capitale assicurato in caso di decesso

31/12/2010 10.000,00 9.900,00 10.048,50 10.048,50

31/12/2011 9.900,00 10.249,47 10.249,47

31/12/2012 9.900,00 10.454,46 10.454,46

Scadenza 10.606,73 10.506,73 10.506,73

(*) Il 30 Marzo 2013 è la data fissa di scadenza.

(**) La prestazione in caso di vita dell’Assicurato alla scadenza del contratto è comprensiva di un bonus pari all’1,00% del premio versato e viene rivalutata con un tasso pari all’80% dell’ultimo tasso di rendimento Helvirend, come riportato al punto 5 B.1.2..

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO - Conclusione del contratto: 30 Marzo 2010 - Decorrenza del contratto: 28 Febbraio 2010 - Tasso di rendimento finanziario: 4,00%

- Età Assicurato: ininfluente

- Tasso di rendimento retrocesso: 4,00%

- Spese di gestione sul capitale incrementato per effetto del rendimento del 4,00%: 1,50%

- Durata: 3 anni e 1 mese

- Sesso dell’Assicurato: ininfluente - Premio unico versato: 10.000,00 euro Data di

rivalutazione (*)

Premio unico (euro)

Capitale assicurato in caso di vita (**)

Valore di riscatto

Capitale assicurato in caso di decesso

31/12/2010 10.000,00 10.082,28 10.082,28 10.082,28

31/12/2011 10.328,29 10.328,29 10.328,29

31/12/2012 10.580,30 10.580,30 10.580,30

Scadenza 10.724,95 10.624,95 10.624,95

(*) Il 30 Marzo 2013 è la data fissa di scadenza.

(**) La prestazione in caso di vita dell’Assicurato alla scadenza del contratto è comprensiva di un bonus pari all’1,00% del premio versato e viene rivalutata con un tasso pari all’80% dell’ultimo tasso di rendimento Helvirend, come riportato al punto 5 B.1.2..

Nota Bene

 Annualmente vengono prelevate delle spese di gestione sul capitale incrementato per effetto del tasso di rivalutazione, quantificate in un’aliquota pari a 1,50%. Alla prima rivalutazione tale aliquota è commisurata al periodo intercorrente tra il versamento del premio e il successivo 31 Dicembre. Al pagamento della prestazione per riscatto, scadenza o decesso, tale aliquota è commisurata rispettivamente al periodo intercorrente tra il 31 Dicembre precedente la liquidazione e la data in cui avviene detta liquidazione.

 Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono espresse in euro e al lordo degli oneri fiscali.

Helvetia Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

L’amministratore Delegato e Direttore Generale Fabio Bastia

(15)

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Il presente contratto è disciplinato dalle Condizioni Contrattuali e dalle Norme di legge, per quanto non espressamente disciplinato.

Art. 1 – Prestazioni assicurate

In base al presente contratto la Compagnia garantisce, ai Beneficiari designati, il pagamento a) alla scadenza contrattuale, sempreché l’Assicurato sia in vita a tale data, di una prestazione

risultante dalla somma:

 del capitale assicurato rivalutato fino alla data di scadenza ai sensi del successivo articolo 3;

 di un bonus di fedeltà, pari all’1,0% del premio unico versato;

b) immediatamente, in caso di decesso dell’Assicurato prima della scadenza contrattuale, del capitale assicurato rivalutato, sino alla data del decesso, ai sensi del successivo articolo 3.

Alla scadenza contrattuale o in caso di decesso dell’Assicurato la Compagnia garantisce un rendimento minimo del capitale assicurato che opera - nella misura del 2,00% annuo composto - per il periodo intercorso tra la data di conclusione del contratto e, rispettivamente, la data di scadenza o del decesso.

Il capitale minimo garantito a scadenza, indicato in polizza, è dato dalla somma tra:

 il capitale assicurato rivalutato in base al rendimento minimo garantito;

 un bonus di fedeltà pari all’1,00% del premio unico versato.

A scadenza, pertanto, la Compagnia liquiderà il maggiore tra:

 il capitale assicurato rivalutato ai sensi del successivo articolo 3 ed aumentato del bonus di fedeltà;

 il capitale minimo garantito già ricompreso del bonus di fedeltà, come sopra determinato.

L’ammontare del capitale assicurato iniziale è pari al premio unico versato diminuito delle spese iniziali pari all’1,00% del premio stesso.

Art. 2 – Premio

Il presente contratto HELVETIA GESTIONE LIBERA prevede il pagamento da parte del Contraente di un premio unico.

L’ammontare del premio unico varia, a scelta del Contraente, tra un minimo di 2.500,00 euro ed un massimo di 250.000,00 euro.

Il pagamento del premio avviene presso l’Intermediario a cui è assegnato il contratto, tramite:

 bonifico bancario;

 assegno non trasferibile

intestati, a seconda dei casi, alla Compagnia, all’Agente, al Broker o alla Banca distributrice e fermo restando che le relative spese gravano direttamente sul Contraente.

Art. 3 - Clausola di rivalutazione del capitale assicurato

La rivalutazione delle prestazioni relative ad HELVETIA GESTIONE LIBERA avviene in base al rendimento della gestione separata denominata “Helvirend”.

Tale gestione separata viene annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione contabile iscritta nell’albo speciale, che attesta la correttezza della gestione ed i risultati dalla stessa conseguiti.

A) Tasso di rendimento Helvirend

Annualmente la Compagnia calcola il rendimento della gestione Helvirend – che viene maturato dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e certificato, dalla società di revisione sopra richiamata,

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entro l’1 Marzo successivo – attribuendo a ciascun contratto collegato alla gestione il rendimento della gestione stessa, qui denominato come “tasso di rendimento Helvirend”.

Alla scadenza contrattuale nonché laddove si verifichi il decesso dell’Assicurato o il riscatto in una data in cui non sia stato ancora certificato il rendimento della gestione Helvirend applicabile per quell’anno (cioè nel caso il decesso o il riscatto avvenga tra l’1 Gennaio ed anteriormente all’1 Marzo), ai fini della determinazione del tasso di rivalutazione si farà riferimento al rendimento della gestione Helvirend certificato l’anno precedente.

B) Rivalutazione del capitale assicurato

Ai fini della rivalutazione annuale del capitale assicurato, in coincidenza del 31 Dicembre di ogni anno (data di rivalutazione), il capitale stesso viene prima incrementato per effetto dell’applicazione del tasso di rendimento Helvirend e quindi diminuito delle spese di gestione.

Il rendimento effettivamente attribuito ad ogni contratto per effetto delle operazioni sopra richiamate viene denominato “misura reale di rivalutazione”, di cui al successivo punto B.3.

Il capitale assicurato risultante dal suddetto incremento (per effetto dell’applicazione del tasso di rendimento Helvirend) e dalla successiva diminuzione (derivante dall’applicazione delle suddette spese di gestione) costituisce il nuovo capitale assicurato rivalutato.

B.1. Incremento del capitale assicurato per effetto del tasso di rendimento Helvirend

B.1.1. Alla data di rivalutazione di ogni anno il capitale assicurato viene incrementato nei termini seguenti:

alla prima data di rivalutazione

il capitale assicurato iniziale viene aumentato di un importo pari al prodotto del capitale stesso per l’ultimo tasso di rendimento Helvirend fissato a norma del punto A), riconosciuto pro-rata per il periodo di tempo compreso tra la data di conclusione del contratto e la data di rivalutazione immediatamente successiva;

a partire dalla seconda data di rivalutazione

il capitale assicurato alla data di rivalutazione precedente viene aumentato di un importo pari al prodotto del capitale stesso per l’ultimo tasso di rendimento Helvirend fissato a norma del punto A).

B.1.2. Alla scadenza del contratto il capitale assicurato viene incrementato nei termini seguenti:

il capitale assicurato alla data di rivalutazione precedente viene aumentato di un importo pari al prodotto del capitale stesso per l’80% dell’ultimo tasso di rendimento Helvirend fissato a norma del punto A), riconosciuto pro-rata per il periodo di tempo compreso tra la data di rivalutazione precedente e la data di scadenza.

B.1.3. In caso di liquidazione - per decesso dell’Assicurato o per riscatto - sempreché il decesso o il riscatto si verifichi in una data diversa da una data di rivalutazione,

il capitale assicurato alla data di rivalutazione precedente viene aumentato di un importo pari al prodotto del capitale stesso per l’80% dell’ultimo tasso di rendimento Helvirend fissato a norma del punto A), riconosciuto pro-rata per il periodo di tempo compreso tra la data di rivalutazione precedente e la data del decesso o del riscatto.

Nel caso il decesso dell’Assicurato si verifichi anteriormente alla prima data di rivalutazione, ai fini dell’incremento del capitale assicurato si fa riferimento al periodo di tempo intercorso tra la data di conclusione del contratto e la data del decesso.

B.2. Spese di gestione applicate al capitale incrementato

Ad ogni data di rivalutazione ed alla scadenza del contratto il capitale assicurato, incrementato per effetto del tasso di rendimento Helvirend, viene ridotto per l’applicazione delle spese di gestione gravanti sul contratto. Dette spese di gestione sono pari all’1,50% annuo del capitale assicurato incrementato.

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L’ammontare prelevato a titolo di spese di gestione sarà commisurato alla frazione di anno intercorsa:

 tra la data del versamento del premio e la prima data di rivalutazione, ai fini del punto B.1.1.;

 tra la data di rivalutazione immediatamente precedente e la data di scadenza, ai fini del punto B.1.2.;

 tra la data di rivalutazione immediatamente precedente (o la data di conclusione del contratto nel caso il decesso si verifichi anteriormente alla prima data di rivalutazione) e la data del decesso o del riscatto, ai fini del punto B.1.3..

Il capitale risultante a seguito dell’applicazione delle suddette spese di gestione costituisce il nuovo capitale assicurato rivalutato.

B.3. Misura reale di rivalutazione

La misura del rendimento effettivamente attribuito sul contratto, quale risultante a seguito del prelievo delle spese di gestione, viene denominata misura reale di rivalutazione e sarà comunicata dalla Compagnia all’interno dell’estratto conto annuale.

Detta misura reale di rivalutazione non può in ogni caso essere negativa.

I rendimenti annualmente attribuiti al contratto sotto forma di misura reale di rivalutazione (al netto, cioè, delle spese di gestione applicate al capitale incrementato) restano acquisiti in via definitiva.

C) Sostituzione della gestione separata di riferimento

Ferme le prestazioni assicurate di cui al precedente articolo 1, nel corso della durata contrattuale la Compagnia si riserva la facoltà di sostituire la gestione separata Helvirend con una gestione separata di nuova costituzione - derivante dalla fusione della predetta gestione HELVIREND con altre gestioni della Compagnia - cui sarà correlata la rivalutazione del capitale assicurato. In tale eventualità, la Compagnia invierà al Contraente una pronta comunicazione unitamente al regolamento della nuova gestione separata.

Art. 4 – Riscatto

Trascorso almeno un anno dalla la data di conclusione del contratto, purché l’Assicurato sia in vita, il Contraente può chiedere la risoluzione anticipata del contratto e la liquidazione del valore di riscatto.

Il valore di riscatto liquidabile sul contratto è pari al maggiore tra:

 il capitale assicurato rivalutato ai sensi del precedente articolo 3;

 il capitale assicurato rivalutato in base al rendimento minimo garantito dalla Compagnia che opera - nella misura del 2,00% annuo composto - per il periodo intercorso tra la data di conclusione del contratto e la data del riscatto.

Non sono ammessi riscatti parziali.

Art. 5 – Conclusione del contratto

Il presente contratto si conclude quando il Contraente, dopo aver sottoscritto la proposta di assicurazione ed aver effettuato il pagamento del premio unico, riceve il documento di polizza/conferma da parte della Compagnia.

Art. 6 – Revoca della proposta

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta fino a quando il contratto non è concluso inviando comunicazione scritta alla Compagnia, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Helvetia Vita S.p.A, Via Giovan Battista Cassinis, 21 – 20139 Milano – Italia.

Gli obblighi assunti dal Contraente e dalla Compagnia cessano dal ricevimento della comunicazione stessa da parte della Compagnia.

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La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di revoca della proposta, rimborserà al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto, senza trattenere alcun importo.

Art. 7 – Diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso. Entro tale termine il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Compagnia, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Helvetia Vita S.p.A, Via Giovan Battista Cassinis, 21 – 20139 Milano – Italia.

La notifica di recesso libera le parti da qualunque obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la lettera raccomandata.

La Compagnia entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborserà al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto (previa restituzione dell’originale di polizza e delle eventuali appendici), al netto delle spese di emissione del contratto – già comprese nelle spese iniziali di cui all’articolo 1 – quantificate in 25,00 euro.

Art. 8 – Decorrenza e durata

La durata del contratto varia - da un minimo di 3 anni ad un massimo di 3 anni e 1 mese - in funzione della data di sottoscrizione della proposta da parte del Contraente, fermo restando che la data di scadenza del contratto è fissa e coincide con il 30 Marzo 2013.

In particolare, la data da cui convenzionalmente viene misurata la durata di HELVETIA GESTIONE LIBERA – denominata data di decorrenza – viene fissata con il giorno 30 del mese precedente la data di sottoscrizione della proposta da parte del Contraente. Nel caso il mese precedente la data di sottoscrizione della proposta sia Febbraio, la data di decorrenza coinciderà con l’ultimo giorno del mese di Febbraio.

Ai fini della prima rivalutazione delle prestazioni assicurate, in luogo della data di decorrenza, si fa riferimento alla data di conclusione del contratto.

Art. 9 - Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci solo quando la Compagnia ne faccia annotazione sull’originale di polizza o su appendice, che diviene parte integrante della polizza stessa.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto totale richiedono l’assenso scritto del creditore pignoratizio o vincolatario.

Art. 10 – Beneficiari

Il Contraente designa, al momento della sottoscrizione della proposta di assicurazione, i Beneficiari in caso di decesso dell’Assicurato e può, in qualsiasi momento, revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

 dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio;

 dopo il decesso del Contraente;

 dopo che, verificatosi il decesso dell’Assicurato, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.

Nei primi due casi, le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari. Sono comunque salve le previsioni di cui all’art. 1922 C.C.

La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere effettuate mediante comunicazione scritta, sottoscritta in originale dal Contraente, alla Compagnia o mediante testamento.

Art. 11 - Pagamenti della Compagnia

Ogni richiesta di liquidazione dovrà essere inviata alla Compagnia a mezzo raccomandata A.R.

corredata dai seguenti documenti:

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 In caso di scadenza:

 richiesta di liquidazione sottoscritta in originale dagli aventi diritto a scadenza;

 certificato di esistenza in vita dell’Assicurato (se l’Assicurato è diverso dal Contraente) o autocertificazione;

 originale di polizza ed eventuali appendici, (in caso di smarrimento denuncia presso le autorità competenti o dichiarazione autografa);

 codice fiscale e fotocopia leggibile di un valido documento di identità degli aventi diritto;

 coordinate bancarie degli aventi diritto per le operazioni di accredito (Banca e codice IBAN).

Le coordinate dovranno essere sottoscritte in originale dall’avente diritto stesso.

 In caso di riscatto

 richiesta di riscatto sottoscritta in originale dall’avente diritto;

 certificato di esistenza in vita dell’Assicurato (se l’Assicurato è diverso dal Contraente) o autocertificazione;

 originale di polizza ed eventuali appendici, (in caso di smarrimento denuncia presso le autorità competenti o dichiarazione autografa);

 codice fiscale e fotocopia leggibile di un valido documento di identità degli aventi diritto;

 coordinate bancarie degli aventi diritto per le operazioni di accredito (Banca e codice IBAN).

Le coordinate dovranno essere sottoscritte in originale dall’avente diritto stesso.

 In caso di decesso dell’Assicurato:

 consenso all’utilizzo dei dati personali sottoscritto dai Beneficiari in caso di decesso (legge 196/2003);

 originale di polizza ed eventuali appendici, (in caso di smarrimento denuncia presso le autorità competenti o dichiarazione autografa);

 codice fiscale e fotocopia leggibile di un valido documento di identità degli aventi diritto;

 certificato di morte dell’Assicurato (in originale);

 Denuncia, tramite lettera raccomandata, da inviare entro 60 giorni dalla data in cui si è verificato il decesso dell’Assicurato;

 Atto notarile (ovvero dichiarazione sostitutiva) per l’individuazione degli aventi diritto (da cui risulti che l’Assicurato è morto senza lasciare testamento) o testamento dell’Assicurato;

 copia autenticata del decreto del Giudice Tutelare che autorizzi la persona designata a riscuotere la prestazione in caso di Beneficiario minorenne o incapace;

 coordinate bancarie degli aventi diritto per le operazioni di accredito (Banca e codice IBAN).

Le coordinate dovranno essere sottoscritte in originale dall’avente diritto stesso;

Resta inteso che le spese relative all’acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.

Verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, la Società provvede alla liquidazione dell’importo dovuto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione sopra riportata presso la propria sede, ovvero alla data di ricevimento presso l’Intermediario interessato, se anteriore.

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto. Gli interessi sono calcolati nella misura degli interessi legali in vigore, a partire dal giorno in cui la Società è entrata in possesso della documentazione completa.

Art. 12 – Tasse ed imposte

Tasse ed imposte relative al presente contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Art. 13 – Foro competente

Per le controversie relative al contratto è competente l’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Consumatore (Contraente, Assicurato o Beneficiari).

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REGOLAMENTO HELVIREND

ART. 1 GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI

HELVETIA VITA attua una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome “Helvirend”.

ART. 2 ATTIVITÀ DEL FONDO SPECIALE

Nel Fondo Helvirend confluiranno le attività relative alle forme di assicurazione sulla vita che prevedono l’apposita “Clausola di Rivalutazione”, per un importo non inferiore alle corrispondenti riserve matematiche.

La gestione Helvirend è conforme alle norme stabilite dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con circolare nr. 71 del 26.03.1987, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

ART. 3 CERTIFICAZIONE DELLA GESTIONE DEL FONDO

La gestione del Fondo Helvirend è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione iscritta all’Albo speciale tenuto dalla CONSOB ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R.

31.03.1975, nr. 136, la quale attesta la rispondenza del Fondo al presente regolamento. In particolare, sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al Fondo, al rendimento annuo del Fondo descritto al successivo punto 4 e l’adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

ART. 4 DETERMINAZIONE DEL RENDIMENTO DEL FONDO

Il rendimento annuo del Fondo Helvirend, per l’esercizio relativo alla certificazione, si ottiene rapportando il risultato finanziario del Fondo, di competenza di quell’esercizio, al valore medio del Fondo stesso.

Il valore medio è dato dalla somma della giacenza media annua dei depositi in numerario, della consistenza media annua degli investimenti in titoli, nonché della consistenza media annua di ogni altra attività del Fondo, determinate in base al costo.

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel Fondo.

ART. 5 VALUTAZIONE DEL RENDIMENTO ANNUO

Ai fini della valutazione del rendimento annuo, di cui al punto precedente, l’esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di certificazione.

ART. 6 IL RISULTATO FINANZIARIO

Per risultato finanziario del Fondo si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell’esercizio, compresi gli utili e le perdite di realizzo, di competenza del Fondo, al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel Fondo, e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all’atto dell’iscrizione nel Fondo per i beni già di proprietà della Società.

Ai fini della determinazione del risultato finanziario, si precisa che le spese sostenute per l’attività di certificazione del Fondo sono a carico dello stesso.

ART. 7 EVENTUALI MODIFICHE

La Società si riserva di apportare al precedente articolo 6 quelle variazioni che si rendessero necessarie a seguito di modifiche della vigente legislazione fiscale.

(21)

GLOSSARIO (Fonte: ANIA – Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici).

Anno (annuo): periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di anno bisestile).

Annuale (durata): periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di anno bisestile).

Assicurato: in termini generali, l’assicurato è il soggetto esposto al rischio. Nelle assicurazioni sulla vita, è la persona dalla cui morte o sopravvivenza dipende l’obbligo per l’assicuratore di pagare un capitale o una rendita.

Bimestre (bimestrale): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 59 e 62 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.

Beneficiario: persona alla quale deve essere corrisposta la prestazione dell’assicuratore qualora si verifichi il rischio assicurato. Nelle assicurazioni sulla vita, la figura del beneficiario può non coincidere con quella del contraente e/o con quella dell’assicurato.

Capitale assicurato: nelle assicurazioni sulla vita è la somma dovuta al beneficiario in alternativa all’erogazione di una rendita vitalizia.

Carenza (periodo di): periodo che può intercorrere tra il momento della stipulazione di un contratto di assicurazione e quello a partire dal quale la garanzia offerta dall’assicuratore diviene concretamente efficace.

Caricamenti: rappresentano la parte del premio versato dal contraente che è destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Compagnia di assicurazione.

Condizioni Contrattuali: clausole di base previste da un contratto di assicurazione. Esse riguardano gli aspetti generali del contratto, quali il pagamento del premio, la decorrenza della garanzia, la durata del contratto, e possono essere integrate da condizioni speciali e aggiuntive.

Condizioni particolari: insieme di clausole contrattuali, negoziate dalle parti, con le quali si intende ampliare o diminuire la garanzia assicurativa di base prevista dalle condizioni generali.

Contraente: soggetto che stipula il contratto di assicurazione con l’assicuratore e si obbliga a pagare il premio. Il contraente può non coincidere con l’assicurato. Le due figure coincidono quando il contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà o la propria vita).

Contratto di assicurazione: contratto con il quale l’assicuratore, a fronte del pagamento del premio, si impegna a indennizzare l’assicurato dei danni prodotti da un sinistro oppure a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente la vita umana. Il contratto di assicurazione è dunque uno strumento con il quale l’assicurato trasferisce all’assicuratore un rischio al quale egli è esposto.

Controassicurazione: clausola che prevede una garanzia specifica a completamento della prestazione base del contratto. Tale clausola consente la restituzione dei premi pagati nel caso in cui l’Assicurato trasferisce all’assicuratore un rischio al quale egli è esposto.

Età assicurativa: età in anni interi, determinata trascurando le frazioni di anno inferiori o uguali a sei mesi e arrotondando a un anno intero le frazioni di anno superiori a sei mesi.

ISVAP: Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli.

Mese (mensile): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 28 e 31 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.

Nota informativa: documento che l’assicuratore deve consegnare al contraente prima della conclusione del contratto di assicurazione. La nota informativa contiene informazioni relative alla Compagnia di assicurazione e informazioni relative al contratto (garanzie ed opzioni, durata del contratto, modalità di versamento dei premi, regime fiscale, legislazione applicabile, reclami in merito al contratto, ecc.).

Riferimenti

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b) prestazioni in caso di vita (in forma di capitale): la Compagnia eroga alla scadenza della durata del contratto una prestazione assicurativa pari alla somma complessiva

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