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ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO ANNO SCOLASTICO CRITERI PER LA CONDUZIONE DEL NUOVO ESAME DI STATO_ 2021/2022

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1 ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO

ANNO SCOLASTICO 2021-2022

CRITERI PER LA

CONDUZIONE DEL NUOVO ESAME DI STATO_ 2021/2022

Documento predisposto con Delibera n. 101 del Collegio docenti del 18 maggio 2022.

Approvato nel corso della riunione plenaria d’esame di Stato in data --- giugno 2022.

PREMESSA

Il primo ciclo di istruzione, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, si conclude con un esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo di accesso alla scuola secondaria di secondo grado o al sistema dell'istruzione e formazione professionale regionale.

L'esame di Stato è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dalle studentesse e dagli studenti al termine del I Ciclo di Istruzione. L'Esame costituisce una tappa significativa nella carriera scolastica degli alunni e la correlata valutazione collegiale assume una rilevanza ancora più peculiare e delicata e, pertanto, deve essere improntata alla condivisione di tutte le decisioni, dalle proposte per la strutturazione delle prove scritte, alla definizione dei criteri di correzione e valutazione delle stesse e dei criteri di valutazione dei colloqui. La trasparenza e la condivisione collegiale delle scelte è il presupposto necessario sia per garantire la coerenza e l'attendibilità del processo valutativo sia per prevenire disomogeneità tra processi ed esiti.

Nell’A.S. 2021/2022 le indicazioni ministeriali introducono importanti novità nella conduzione del nuovo esame di Stato conclusivo del I Ciclo di studi, anche in riferimento alle modifiche delle modalità di espletamento delle prove d’esame resesi necessarie nei precedenti anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 a seguito dell’emergenza Covid-19.

Di seguito, in sintesi e rinviando alla lettura dei documenti ministeriali richiamati, le principali novità che integrano e modificano le previgenti disposizioni.

Sintesi degli aggiornamenti normativi legati all’Esame di Stato 2022

L’OM N. 64 del 14 marzo 2022 definisce le modalità di espletamento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 ai sensi dell’articolo 1, comma 956, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

 PERIODO DI SVOLGIMENTO: L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2022, salvo diversa disposizione connessa all’andamento della situazione epidemiologica.

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 RIFERIMENTI NORMATIVI /DEFINIZIONI:

a) Dlgs 62/2017: decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 - Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

b) DM 741/2017: decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 741 recante istruzioni per l’Esame di Stato conclusivo del I Ciclo di Istruzione.

c) DM 742/2017: decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742;

d) DPR 263/2012: decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263

e) Decreto Ministeriale n. 742 del 3 ottobre 2017 recante istruzioni per la certificazione delle competenz

f) Nota MIUR. AOODPIT. REGISTRO UFFICIALE (U).001865-10-10-2017 recante “Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione”

g) Nota MIUR n. 7885 del 9 maggio 2018 - Chiarimenti Esame di Stato primo ciclo di istruzione

h) Nota MIUR n. 312 del 9 gennaio 2018 - Modelli certificazione competenze primo ciclo, Linee guida e indicazioni operative;

i) Nota MIUR n. 5772 del 04.04.20109 “Esame di Stato I ciclo e certificazione delle competenze-2018-2019”

Lo scopo del presente documento è quello di aggiornare i criteri di conduzione dell’Esame di Stato conclusivo del I Ciclo in considerazione delle novità legislative sopra richiamate, assicurando un’efficace condivisione dei criteri necessari e degli strumenti utili, anche alla luce delle esperienze realizzate nella nostra scuola nel mese di maggio 2019, in occasione della somministrazione delle prove per classi parallele di Italiano, Matematica di simulazione delle prove scritte d’esame, predisposte in accordo alle nuove indicazioni ministeriali.

AMMISSIONE O NON AMMISSIONE DI UN ALUNNO ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO

 Ammissione all’esame: sono ammessi all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione gli alunni delle classi Terze in presenza dei seguenti requisiti:

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica;

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 – rif. art. 4 commi 6 e 9-bis - Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola Secondaria.

comma 6- Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.

comma 9 - L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.

In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.

comma 9-bis - Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

Ai fini dell’ammissione all’Esame di Stato del primo ciclo, si riportano di seguito le disposizioni richiamate nell’articolo 20, comma 7, del Regolamento d’Istituto:

Sulla base del decreto legislativo 19/2/2004, n. 59, richiamato dalla circolare n. 20 del 4/3/2011, ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

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3 Il limite massimo di assenze fissato dalla circolare ministeriale 4 marzo 2011, n. 20 in misura corrispondente ad un quarto del monte ore annuo delle lezioni personalizzato, in riferimento ai quadri sinottici dell’art. 5 del D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89, corrisponde ai valori riassunti nel seguente prospetto (rif. art. 20, pag. 13 Regolamento di Istituto)

Tab. 1 _ Limite massimo di assenze espresso come 25% del monte ore annuo di lezione personalizzato corso 30 ore /sett.

senza strumento mus.

corso 30 ore /sett.

con strumento mus.

corso 36 ore /sett.

senza strumento mus.

corso 30 ore /sett.

con strumento mus.

990 ore / tot. 1.203 ore / tot. 1.287 ore / tot. 1.320 ore / tot.

248 ore / assenze max. 256 ore / assenze max. 322 ore / assenze max. 330 ore / assenze max.

L’art. 14. del DPR 122/2009 statuisce inoltre che:

Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali (…) motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite.

Nel comma 10 dell’articolo 2 dello schema di regolamento concernente “coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 1° settembre 2008, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n.169” troviamo al riguardo la seguente integrazione:

[...] le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L’impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate.

Il Collegio docenti, attraverso l’approvazione del Regolamento d’Istituto nella riunione del 28.11.2014 ha stabilito le seguenti motivate e straordinarie deroghe, sempre e comunque in presenza di adeguati elementi che consentano al consiglio di classe di valutare l’ammissione dell’alunno alla classe successiva ovvero agli esami di stato:

 gravi motivi di salute;

 terapie e/o cure programmate;

 partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;

 adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che riconoscano il sabato come giorno di riposo.

Con l’approvazione del Regolamento di istituto per il triennio 2019/2022, il nostro Collegio docenti ha provveduto a deliberare all’unanimità le due ulteriori deroghe sotto richiamate, ricordando che in ogni caso è necessario documentare e verbalizzare l’adozione delle condizioni dispensative di seguito elencate e comunque in presenza di adeguati elementi che consentano al consiglio di classe di valutare l’ammissione dell’alunno alla classe successiva ovvero agli esami di stato:

• assenze di alunni BES riconducibili alla documentata situazione di disabilità e/o disagio, particolarmente quando precedenti ripetizioni di uno o più anni scolastici abbiano comportato il raggiungimento del sedicesimo anno di età nel corso della terza classe, conclusiva del primo ciclo;

• assenze non imputabili all’alunno, dovute a inserimento scolastico tardivo o certificazione BES intervenuta nel corso dell’anno scolastico, laddove il consiglio di classe valuti positivamente l’ammissione alla classe successiva in considerazione dell’età e delle potenzialità di recupero evidenziate dall’alunno.

Oltre che per il mancato raggiungimento del monte ore di frequenza obbligatoria, il Consiglio di Classe può non ammettere un/una alunno/a alla classe successiva o all’esame finale del ciclo anche per motivi legati al comportamento, in accordo a quanto previsto dall’art. 4, commi 6 e 9 bis. Del DPR n. 249/1998.

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4 Relativamente alle operazioni di scrutinio si ricorda inoltre che:

 allo scrutinio sono tenuti a partecipare tutti i docenti del Consiglio di classe;

 i docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni; qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti di sostegno, essi si esprimono con un unico voto;

 i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione solo per gli alunni che si sono avvalsi del loro insegnamento e la valutazione dell'insegnamento della religione cattolica è espressa senza l'attribuzione di un voto numerico;

 i docenti degli insegnamenti alternativi all’insegnamento di religione cattolica partecipano alla valutazione degli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento alternativo;

 i docenti incaricati dell’insegnamento di strumento musicale partecipano alla valutazione degli alunni che si avvalgono dell’insegnamento di quello specifico strumento;

 il docente di approfondimento di materie letterarie fa parte a pieno titolo del consiglio di classe e anche della Commissione d’Esame (se tale insegnamento è stato volto in una terza classe). Dal punto di vista dell’insegnamento impartito non esprimerà però una valutazione autonoma, ma il suo voto in decimi dovrà “confluire” nella votazione del docente di materie letterarie così come indicato nella nota n. 685/2010: “Approfondimento non è considerata come materia a sé stante e il docente incaricato di tale insegnamento non ha titolo ad esprimere una valutazione autonoma, bensì a fornire elementi di giudizio al docente di materie letterarie”.

Si chiarisce infine che:

l’insegnamento scolastico dell’Educazione Civica è trasversale e curricolare e diventa oggetto di valutazione delle competenze specifiche anche in sede di colloquio finale dell’Esame di Stato conclusivo del I Ciclo di Istruzione secondo quanto stabilito dalla Legge 20 agosto 2019, n. 92.

Per la non ammissione all'esame di Stato è opportuno ricordare che:

 il Consiglio di classe può deliberare all’unanimità o a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti, la non ammissione all’Esame di Stato conclusivo del I Ciclo nel caso di mancata o parziale acquisizione di adeguati livelli di apprendimento in una o più discipline, pur in presenza dei requisiti elencati nei precedenti punti a) e b);

 l’eventuale non ammissione deve essere votata all’unanimità/ maggioranza dal Consiglio di Classe che esprime un giudizio di non ammissione, senza attribuzione di voto (C.M. n.48 del 31.05.2012)

 nel verbale dello scrutinio vanno specificate adeguatamente le motivazioni della non ammissione;

 le famiglie degli alunni non ammessi all’esame finale a conclusione del ciclo devono venire informate dell’esito negativo degli scrutini prima della pubblicazione all’albo dei risultati di quest’ultimi (di ciò si farà carico il Coordinatore di classe).

DETERMINAZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE ART. 1 – COMMA 2 OM N. 64/2022

Il voto di ammissione è attribuito in base a quanto previsto dall’articolo 6, comma 5, del Dlgs 62/2017.

RIF. articolo 6, comma 5, del D.lgs. 62/2017 decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 6 - Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione

 Articolo 6 - Comma 5 D.lgs. 62/17 - Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.

ART. 1 COMMA 3 OM N. 64/2022

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo

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5 IL GIUDIZIO DI IDONEITA'

Il giudizio di idoneità è espresso in decimi considera il percorso scolastico complessivo compiuto dall’allievo nella scuola secondaria di primo grado.

Il “Giudizio di idoneità” triennale si esprime mediante un voto in decimi e tiene conto di una serie di rilevazioni afferenti a:

comportamento, impegno e partecipazione, attenzione e apprendimento, esperienze ed evoluzione. Di seguito la griglia di valutazione adottata negli scrutini di fine anno per formulare il giudizio di idoneità.

Griglia di valutazione del processo evolutivo triennale (idoneità)

VOTO GIUDIZIO IDONEITA’ DESCRITTORI

10 Ottimo Impegno serio, costante, accurato, responsabile; partecipazione attiva, costante, interessata e propositiva; metodo di lavoro efficace, autonomo, con personale orientamento di studio; apprendimento rapido, consolidato, sicuro, con conoscenze approfondite, bagaglio culturale articolato, anche rielaborato in modo critico e/o personale; partecipazione costruttiva ad esperienze opzionali laboratoriali e/o extrascolastiche; positiva e costante evoluzione degli atteggiamenti e degli apprendimenti e miglioramento costante e progressivo anche rispetto alla buona situazione di partenza; Comportamento sempre corretto e responsabile.

Comportamento

sempre sempre corretto, responsabile e collaborativo.

9 Distinto Impegno serio, accurato e costante; partecipazione attiva, costante, interessata;

metodo di lavoro produttivo ed efficace, emergenza di interessi personali;

apprendimento sicuro e criticamente appreso; partecipazione costruttiva e propositiva ad esperienze opzionali laboratoriali e/o extrascolastiche; evoluzione positiva degli atteggiamenti e degli apprendimenti, e della capacità di rielaborare esperienze e conoscenze, con miglioramento significativo della situazione di partenza.

Comportamento sempre corretto e responsabile.

8 Buono Impegno serio e adeguato; partecipazione attiva, costruttiva e coerente; attenzione costante; metodo di lavoro preciso, autonomo e ordinato; apprendimento sicuro e approfondito; partecipazione collaborativa e interessata a esperienze opzionali laboratoriali e/o extrascolastiche; capacità di evoluzione personale e di riutilizzo delle conoscenze anche in contesti nuovi, e raggiungimento degli obiettivi stabiliti.

Comportamento corretto.

7 Discreto Impegno accettabile (oppure) costante ma dispersivo; partecipazione interessata, ma non sempre collaborativa (oppure) selettiva o discontinua; metodo di lavoro non sempre preciso (oppure) a volte disordinato (oppure) non del tutto consolidato; apprendimento soddisfacente ma ripetitivo/ mnemonico/ poco approfondito; partecipazione discontinua/

non sempre positiva/ a esperienze opzionali o laboratoriali o extrascolastiche; evoluzione non sempre positiva rispetto alla situazione di partenza (oppure) raggiungimento degli obiettivi con risultati più positivi in alcune discipline. Comportamento esuberante, ma generalmente corretto (oppure) disponibile ma non sempre rispettoso delle regole (oppure) migliorato solo per alcuni aspetti.

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6 6 Sufficiente Impegno non sempre adeguato (oppure:) adeguato solo in alcune discipline (oppure:) poco

approfondito e non produttivo; partecipazione discontinua (oppure:) limitata/ da sollecitare/ esecutiva; attenzione discontinua, non sempre adeguata, non produttiva;

metodo di lavoro poco preciso, ma accettabile (oppure:) accettabile ma non autonomo;

apprendimento troppo ripetitivo / mnemonico/ a volte superficiale / con qualche lacuna; partecipazione discontinua/ passiva/ senza interesse a esperienze opzionali o laboratoriali o extrascolastiche; evoluzione minima rispetto alla situazione di partenza (oppure) sostanziale raggiungimento degli obiettivi per lui/lei stabiliti (oppure) raggiungimento parziale degli obiettivi stabiliti ma buoni miglioramenti rispetto alla situazione di partenza. Comportamento non sempre rispettoso delle regole e dei compagni (oppure) poco corretto.

5 Non sufficiente Impegno saltuario, discontinuo, non adeguato alle richieste; partecipazione discontinua (oppure:) limitata/ superficiale/ da sollecitare/ esecutiva; attenzione discontinua/ non sempre adeguata/ non produttiva/ mancante nella maggior parte delle discipline; metodo di lavoro disordinato/ poco preciso/ non autonomo/ meccanico/ bisognoso di guida costante; apprendimento difficoltoso/ frammentario/ con molte lacune; non ha partecipato a nessuna delle esperienze opzionali o laboratoriali. Comportamento non corretto.

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7 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

La valutazione sul comportamento degli studenti attribuita collegialmente dal Consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e viene espressa con un sintetico giudizio da correlare alle competenze sociali e civiche. Per i criteri si fa riferimento alla griglia approvata in Collegio docenti e allegata al PTOF 2019/2022 che è allegata al verbale degli scrutini quale motivazione delle valutazioni attribuite alle studentesse e agli studenti in sede collegiale.

ESPLETAMENTO DELL’ESAME DI STATO

L’Esame di Stato si svolge in presenza tranne nei casi indicati all’art. 8 (c.1 Nel caso in cui le condizioni epidemiologiche, le normative vigenti e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano, i lavori della commissione e delle sottocommissioni potranno svolgersi in videoconferenza. Nell’ambito della verbalizzazione delle operazioni, viene riportato l’eventuale svolgimento di una o più riunioni in modalità telematica. […]

ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI

Tutte le operazioni connesse all’organizzazione e allo svolgimento dell’esame di Stato restano disciplinate, per quanto compatibile, dall’articolo 5 del DM 741/2017

RIF. ARTICOLO 5 DM 741/2017

COMMA 1 L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni c il 30 giugno dell anno scolastico di riferimento.

COMMA 2. - Il dirigente scolastico o il coordinatore delle attività educative e didattiche definisce e comunica al collegio dei docenti il calendario delle operazioni d'esame e in particolare le date di svolgimento di: a) riunione preliminare della commissione; b) prove scritte, da svolgersi in tre diversi giorni, anche non consecutivi; c) colloquio; d) eventuali prove suppletive.

COMMA 3 - La commissione, dopo aver esaminato la documentazione presentata, assegna gli eventuali candidati privatisti alle singole sottocommissioni.

COMMA 4 Durante la riunione preliminare sono definiti gli aspetti organizzativi delle attività delle sottocommissioni, determinando, in particolare, la durata oraria di ciascuna delle prove scritte, che non deve superare le quattro ore, l'ordine di successione delle prove scritte e delle classi per i colloqui.

COMMA5. Nella predisposizione del calendario delle operazioni d'esame, la commissione tiene in debito conto le intese dello Stato con confessioni religiose che considerano il sabato come giorno di riposo.

COMMA 6. La commissione, nell'ambito della riunione preliminare, predispone le prove d'esame, di cui al successivo articolo 6, coerenti con i traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, e definisce i criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prove stesse.

COMMA 7. La commissione individua gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare nello svolgimento delle prove scritte, dandone preventiva comunicazione ai candidati.

COMMA 8. La commissione definisce le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove d'esame per le alunne e gli alunni con disabilità certificata, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbo specifico di apprendimento certificato ai sensi della legge 8 ottobre 20IO,n. 170, di cui al successivo articolo 14.

SEDI D’ESAME E COMMISSIONE D’ESAME

Presso ciascuna sede d’esame, coincidente con l’istituzione scolastica statale ovvero paritaria, è costituita una Commissione d’esame composta da tutti i docenti dei Consigli di classe, inclusi i docenti di sostegno, i docenti titolari di attività di approfondimento e/o potenziamento e i docenti di Religione Cattolica. Per questi ultimi si ricorda che, in sede di colloquio, non essendo l’insegnamento di Religione Cattolica compreso tra le materie d’esame, la loro presenza e il loro contributo dovrà essere espresso in relazione alle sole discipline incluse tra le materie d’esame.

La Commissione è presieduta dal dirigente scolastico assegnato alla scuola che ne assicura il coordinamento unitario nel rispetto della normativa vigente. Il Presidente di Commissione nomina in sede di riunione plenaria il

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8 Vicepresidente di Commissione che lo coadiuva nella condizione unitaria dell’esame di Stato e del segretario che cura gli atti di verbalizzazione dei lavori della Commissione. In sede di riunione plenaria la Commissione individua i docenti coordinatori delle sottocommissioni d’esame costituite dai singoli consigli di classe. I lavori della Commissione e della sottocommissione d’esame avvengono alla presenza di tutti i componenti, nel caso di docenti assenti giustificati il Presidente individua un loro sostituto tra i docenti in servizio nella scuola.

LE PROVE D’ESAME – PROVE SCRITTE - TRACCE, CRITERI E VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE Tutti i candidati sono chiamati a svolgere due prove scritte, ovvero:

a) prova relativa alle competenze di italiano - la prova dura 4 ore- il candidato è chiamato a scegliere fra tre terne di tracce predisposte dalla commissione in coerenza al profilo dello studente e ai traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni Nazionali, con particolare riferimento alle seguenti tipologie:

a. Testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l’argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;

b. Testo argomentativo, che consenta l’esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;

c. Comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.

ART. 1 COMMA 4 OM N. 64/2022

L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è costituito da: a) prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento, come disciplinata dall’articolo 7 del DM 741/2017;

RIF. DM 741/2017 Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

a) prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento, come disciplinata dall’articolo 7 del DM 741/2017; RIF. Articolo 7 (Prova scritta relativa alle competenze di italiano)

 COMMA 1-La prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento accerta la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni.

 COMMA 2- La commissione predispone almeno tre teme di tracce, formulate in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, con particolare riferimento alle seguenti tipologie:

a) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;

b) testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;

c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.

 COMMA 3 - La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie di cui al comma 2;

 COMMA 4 - Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la tema di tracce che viene proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.

b) prova relativa alle competenze logico- matematiche (- la prova dura 3 ore ed è riferita alle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni.

la commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle seguenti tipologie:

a. problemi articolati su una o più richieste;

b. quesiti a risposta aperta

è consentito l’uso delle tavole numeriche e degli strumenti per il disegno geometrico.

È consigliata l’articolazione di problemi e quesiti per livelli crescenti di competenze (iniziale; base; intermedio; avanzato) in modo da agevolare la valutazione dei livelli di competenza acquisiti dagli alunni.

ART. 1 COMMA 4 OM N. 64/2022

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9 L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è costituito da: b) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, come disciplinata dall’articolo 8 del DM 741/2017

RIF. DM 741/2017 Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione RIF. Art. 8 (Prova scritta relativa alle competenze logico matematiche)

 COMMA 1- La prova scritta relativa alle competenze logico matematiche accerta la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni.

 COMMA 2- La commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie:

a) problemi articolati su una o più richieste;

b) quesiti a risposta aperta.

 COMMA 3. Nella predisposizione delle tracce la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale.

 COMMA 4. Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.

 COMMA 5. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

Modalità diverse di svolgimento delle prove sono ammesse per gli alunni diversamente abili. La tipologia delle prove, le modalità di svolgimento, le griglie di correzione e i criteri di valutazione, per questi allievi, sono:

- definite nella relazione di fine anno scolastico e concordate dal consiglio di classe su proposta l’insegnante di sostegno;

- riportate nelle schede integrative dei singoli PEI e ratificate nel corso della prima riunione plenaria della Commissione d’esame.

Per gli alunni con DSA sono ammesse misure dispensative e compensative da stabilire in continuità con quanto già sperimentato dagli allievi nel corso dell’anno scolastico e indicato nel PDP

LE PROVE D’ESAME – PROVA ORALE - ORGANIZZAZIONE E CRITERI DI CONDUZIONE DEL COLLOQUIO - ART. 1 COMMA 4 OM N. 64/2022

L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è costituito da: c) colloquio, come disciplinato dall’articolo 10 del DM 741/2017

RIF. DM 741/2017 Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione RIF. Art. 10 (COLLOQUIO)

COMMA 1-Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze. abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione.

COMMA 2. Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio.

COMMA 3. Il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.

COMMA 4. Per i percorsi ad indirizzo musicale è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

L’O.M. N. 64/2022 PRECISA:

Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze relative all’insegnamento dell’educazione civica.

Per i percorsi a indirizzo musicale, nell’ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

Il colloquio, condotto collegialmente alla presenza dell’intera Sottocommissione esaminatrice, verte sulle discipline di insegnamento dell’ultimo anno.

(10)

10 Esso è finalizzato a valutare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite, in coerenza al profilo dello studente delle Indicazioni Nazionali, declinate nel Curricolo Verticale d’Istituto in relazione al traguardo conclusivo del I Ciclo.

Il Colloquio pone particolare attenzione alle capacità di esposizione e argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero riflessivo e critico, di valutazione personale, di collegamento tra le discipline oggetto di studio, anche in relazione all’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione. Nei corsi ad indirizzo musicale è previsto lo svolgimento di una prova pratica di strumento. Al colloquio interdisciplinare va attribuito un voto intero in decimi, coerente ai criteri della correlata griglia di valutazione.

Fasi di programmazione del colloquio pluridisciplinare

Fermo restando il principio che il colloquio pluridisciplinare si svolgerà in modo equilibrato tra le diverse discipline, esso avrà lo scopo di far emergere le qualità intellettuali e personali dell’alunno; valorizzerà le sue capacità di rielaborare in modo personale, argomentando e collegando tra loro argomenti di studio, esperienze personali maturate in ambito scolastico ed extrascolastico, esperienze progettuali che l’hanno visto protagonista nel triennio e di dimostrare il livello di consapevolezza acquisito. Ogni alunno dovrà essere posto nella condizione di compiere una panoramica degli argomenti svolti nei diversi ambiti disciplinari e parteciperà al colloquio pluridisciplinare predisponendo, quali strumenti di organizzazione del proprio intervento, mappe concettuali, documentazione raccolta in modo ragionato e produzioni personali (disegni, grafici, tabelle, brevi testi di riflessione, ecc.), esercitazioni pratiche, esperimenti e modelli che lo guideranno nell’esplorazione degli argomenti prescelti, supporteranno le sue argomentazioni, evidenzieranno la coerenza del percorso compiuto.

Criteri di valutazione del colloquio pluridisciplinare

La commissione imposterà il colloquio in modo da consentire una valutazione comprensiva del livello raggiunto dall’allievo nelle varie discipline, evitando ogni artificiosa connessione fra gli argomenti o la caduta in un repertorio di domande e di risposte su ciascuna disciplina, prive dei necessari organici collegamenti. Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze relative all’insegnamento dell’educazione civica E’ opportuno, inoltre, lasciare spazio, durante il colloquio, all’esposizione delle conoscenze relative a quelle discipline che non prevedono la prova scritta, oltre alle Lingue Straniere anche per le discipline eminentemente operative (, Musica, Tecnologia, Arte ed immagine e Scienze motorie e sportive) pur non trascendendo dal loro carattere espressivo-figurativo. Sarà compito della commissione affinché lo svolgimento del colloquio avvenga nel massimo rispetto di ciascun ambito espressivo, senza sbilanciamenti a favore o a discapito di alcuno. La prova si svilupperà in modo differenziato in base alla conoscenza che la commissione possiede relativamente al percorso e alla realtà d’apprendimento scolastico dell’allievo, al fine di creare un’atmosfera favorevole alla piena espressione delle abilità e delle capacità del candidato, e limitare gli effetti negativi dei condizionamenti emozionali che potrebbero influire sulla stessa esperienza d’esame. La durata massima del colloquio è fissata in trenta minuti.

Valutazione per il colloquio d’esame

La sottocommissione verbalizza la traccia del colloquio e formula un voto relativo ad esso. Il voto, anche per questo tipo di prova, non potrà prescindere dalla situazione di partenza del candidato. Facendo riferimento agli obiettivi di apprendimento si suggerisce di tener conto dei seguenti indicatori:

PADRONANZA DELLA LINGUA ITALIANA E CAPACITA’ ESPOSITIVA COMUNICAZIONE/ESPRESSIONE USO DEI CONTENUTI E DELLE CONOSCENZE ORGANIZZAZIONE - RIELABORAZIONE.

COMPETENZE LOGICO – MATEMATICHE

COMPETENZE NELLE LINGUE STRANIERE

COMPETENZE DI ED. CIVICA

CAPACITA’ DI ARGOMENTARE E DI ORIENTARSI IN UN’OTTICA INTERDISCIPLINARE

CAPACITA’ DI PENSIERO CRITICO E RIFLESSIVO

CAPACITA’ DI RISOLUZIONE DI PROBLEMI

Per i criteri di valutazione del colloquio d’esame si rinvia alla corrispondente griglia in Allegato 1.

CORREZIONE E VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE E DEL COLLOQUIO ORALE

Ciascuna sottocommissione procede alla correzione delle prove scritte d’esame mediante attribuzione di un voto in decimi espresso da un numero intero. La valutazione deve essere coerente con i criteri delle grigie di valutazione adottate con il

(11)

11 PTOF e ratificate con l’approvazione del presente documento al quale sono allegate e di cui costituiscono parte integrante. Anche il colloquio orale viene valutato su scala docimologica mediante un numero intero come da criteri e/o griglia adottata dalla Commissione d’esame

ALUNNI CON DISABILITA’ CERTIFICATA E CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI.

“Per gli alunni con disabilità sono predisposte prove di esame, specifiche per gli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

Le prove sono adattate, ove necessario, in relazione al piano educativo individualizzato, a cura dei docenti componenti la Commissione. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza. Le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico necessario “. (Circolare n.

48/2012).

La costruzione della prova è affidata alle sottocommissioni. La sottocommissione potrà assegnare un tempo differenziato per l’effettuazione delle prove da parte degli alunni con disabilità. La valutazione finale di studenti con disabilità riconosciuta viene operata sulla base del PEI. I docenti di sostegno partecipano a pieno titolo a tutte le operazioni d’esame. Nel caso di esito negativo dell’esame è possibile rilasciare un attestato di credito formativo.

L’attestato di credito formativo costituisce titolo per la iscrizione e la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi da valere anche per percorsi integrati. (OM 90/2001).

I candidati con disturbi specifici di apprendimento, di cui alla legge n. 170/2010, possono utilizzare per le prove scritte gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato (PDP) o da altra documentazione, redatta ai sensi dell’art. 5 del D.M. 12 luglio 2011.

È possibile prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento dell’esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio. I candidati possono usufruire di dispositivi per l’ascolto dei testi della prova registrati in formato “mp3”.

Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la commissione può prevedere, in conformità con quanto indicato dal citato decreto ministeriale, di individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico. In particolare, si segnala l’opportunità di prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento della prova scritte, con particolare riferimento all’accertamento delle competenze nella lingua straniera, di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma. Al candidato può essere consentita l utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti utili nello svolgimento dell’esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove” ( CM.

48 DEL 31.05.2012).

Il candidato con DSA deve sostenere tutte le prove d’esame scritte (tranne casi particolari per la lingua straniera).

Le previgenti disposizioni sopra richiamate devono essere armonizzate con le sopravvenute indicazioni dell’art. 11 del d.lgs. n. 62/2017, riprese dall’art. 14 del DM 741/2017.

RIFERIMENTI NORMATIVI

ESPLETAMENTO DELL’ESAME PER ALUNNI CON DISABILITA’- DSA-BES

Per i candidati con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, l’esame di Stato di cui ai commi 4, 5 e 6 (prove d’esame)si svolge con le modalità previste dall’articolo 14 del DM 741/2017.

RIF. Articolo 14 DM 741/2017 (Candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento)

 l. Per lo svolgimento dell'esame di Stato la sottocommissione predispone, se necessario, sulla base del piano educativo individualizzato relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali.

(12)

12

 2. Le alunne e gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sostengono le prove d'esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove.

 3. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma finale.

 4. L'esito finale dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dal precedente articolo 13.

 5. Ai candidati con disabilità che non si presentano all'esame di Stato viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

 6. Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, lo svolgimento dell'esame di Stato è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe.

 7. Per l'effettuazione delle prove scritte la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Può, altresì, consentire l'utilizzazione di strumenti compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano stati previsti dal piano didattico personalizzato, siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

 8. Nella valutazione delle prove scritte, la sottocommissione, adotta criteri valutativi che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del piano didattico personalizzato.

 9. Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto la dispensa dalla prova scritta di lingue straniere, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva di tale prova.

 IO. Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto l'esonero dali' insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma.

 Il. Per tutti i candidati con certificazione di disturbo specifico di apprendimento, l'esito dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 13.

 12. Nel diploma finale rilasciato al termine dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e nei tabelloni affissi all'albo dell'istituzione scolastica non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

ESPLETAMENTO DELL’ESAME PER ALUNNI CON DISABILITA’- DSA-BES

 Per i candidati con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuati dal consiglio di classe, che non rientrano nelle tutele della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico personalizzato.

 9. Per gli alunni in ospedale o in istruzione domiciliare, si applica, per quanto compatibile, quanto previsto dall’articolo 15 del DM 741/2017 –

RIF. ART. 15 (Candidati in ospedale e in istruzione domiciliare)

COMMA 1 - L'alunna o l'alunno, ricoverati presso ospedali o luoghi di cura nel periodo di svolgimento dell'esame di Stato, possono sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse.

COMMA 2 – […] E SUCC.

ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA

(13)

13 Per gli alunni con cittadinanza non italiana è inderogabile l’effettuazione di tutte le prove scritte e del colloquio pluridisciplinare previsti per l’esame di Stato, le sottocommissioni devono considerare la particolare situazione degli alunni e, ove necessario, utilizzare le misure di accompagnamento previste dalla CM 24/2006.

GIUDIZIO COMPLESSIVO D’ESAME

L’art. 13 del DM 741/2017 indica le modalità di attribuzione del voto finale ai candidati all’esame di Stato. Una prima valutazione si ottiene effettuando la media aritmetica dei voti conseguiti nelle singole prove d’esame. Il voto medio delle prove d’esame, espresso come numero decimale non arrotondato, dovrà essere poi mediato con il voto di ammissione all’esame. Il voto finale medio così ottenuto, espresso come voto decimale, dovrà essere poi arrotondato al numero intero successivo da 0,5 in poi. L’esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge un voto finale non inferiore ai sei decimi.

VALUTAZIONE FINALE

VALUTAZIONE FINALE – ARTICOLO 3 OM 64/2022 (Modalità per l’attribuzione della valutazione finale)

COMMA 1. La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, secondo quanto disposto dall’articolo 13 del DM 741/2017. L’esame di Stato si intende superato se il candidato consegue una valutazione finale di almeno sei decimi

RIF. ARTICOLO 13 DM 741/2017 (Voto finale e adempimenti conclusivi)

COMMA 1- Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, la sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio.

INTERPRETAZIONE PRATICA:

Il voto finale:

è proposto dalla sottocommissione (ossia il consiglio della classe terza interessata);

è deliberato dalla commissione (composta da tutti i docenti delle classi terze e dal presidente, ossia il dirigente scolastico ovvero un suo delegato);

scaturisce dalla media tra: voto di ammissione (espresso in decimi senza frazioni decimali, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe) e media dei voti delle prove scritte e del colloquio.

Ai fini della definizione del voto finale o meglio della proposta di voto, dunque, la sottocommissione procede, nell’ordine, nella maniera di seguito indicata:

1. calcolo della media delle singole prove scritte e del colloquio, media senza arrotondamenti all’unità superiore o inferiore;

2. calcolo della media tra: voto di ammissione e media dei voti delle prove scritte e del colloquio, con eventuale arrotondamento all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5.

L’esame è superato dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sei decimi.

Esempio 1:

alunno con 7 nella prova di italiano, 7 nella prova di matematica e 8 nel colloquio; voto

di ammissione 8;

media voti prove scritte e colloquio: 7+7+8=

22:3= 7,33

 media tra voto di

ammissione e media dei voti delle prove scritte e del colloquio: 8+7,33= 15,33:2= 7,66

voto finale= 8/10

Esempio 2:

alunno con 7 nella prova di italiano, 6 nella prova di matematica e 7 nel colloquio; voto

di ammissione 8;

media voti prove scritte e colloquio: 7+6+7=

20:3= 6,66

 media tra voto di

ammissione e media dei voti delle prove scritte e del colloquio: 8+6,66= 14,66:2= 7,33

voto finale= 7/10

(14)

14 COMMA 2. Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria.

COMMA 4. Per i candidati privatisti il voto finale viene determinato dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all'unità superiore.

COMMA 5. La commissione delibera il voto finale per ciascun candidato espresso in decimi.

COMMA 6. L'esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a sei decimi.

ATTRIBUZIONE DELLA LODE

La valutazione finale di dieci / decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione assunta all’unanimità dalla Commissione d’esame su proposta della sottomissione, con giudizio motivato riferito al percorso triennale e alle prove d’esame. La lode viene attribuita in presenza dei seguenti criteri minimi, agli alunni che raggiungono la valutazione finale di 10/10:

1) valutazione media di fine anno scolastico, nel triennio, non inferiore a 9/10;

2) voto medio delle TRE prove d’esame non inferiore a 9.75;

ATTRIBUZIONE DELLA LODE

ATTRIBUZIONE DELLA LODE ARTICOLO 3 OM 64/2022 COMMA 2

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d’esame.

Interpretazione:

Attribuzione della lode

Il voto finale può essere accompagnato dall’attribuzione della lode. A tal fine, si tiene conto di:

valutazioni conseguite dall’alunno nel percorso scolastico del triennio (controllo della media finale degli anni scolastici, almeno media del nove o media del dieci nel triennio);

esiti delle prove d’esame (10 senza arrotondamenti).

La lode è attribuita con deliberazione all’unanimità della commissione su proposta della sottocommissione.

ESITO DELL’ESAME

ESITO DELL’ESAME– ARTICOLO 3 OM 64/2022 – COMMA 3 – COMMA 4

1. L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni di cui al comma 1 tramite affissione di tabelloni presso l’istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura “Non diplomato” nel caso di mancato superamento dell’esame stesso.

2. Nel diploma finale rilasciato al termine dell’esame di Stato e nei tabelloni affissi all’albo di istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell’esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento.

CANDIDATI PRIVATISTI

CANDIDATI PRIVATISTI– ARTICOLO 4 OM 64/2022

1. I candidati privatisti sono ammessi all’esame di Stato, ai sensi dell’articolo 3 del DM 741/2017, per quanto compatibile, e sostengono l’esame di Stato con le modalità previste dall’articolo 2, commi 4, 5 e 6 della presente ordinanza.

(15)

15 RIF. ARTICOLO 3 DM 741/2017

Articolo 3 (Ammissione all'esame dei candidati privatistI)

1. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti coloro che compiono, entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito tale ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio.

2. I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale dei candidati privatisti, per i quali intendono chiedere l'iscrizione all'esame di Stato, presentano domanda al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, fornendo i necessari dati anagrafici dell'alunna o dell'alunno, gli elementi essenziali del suo curricolo scolastico e la dichiarazione di non frequenza di scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di avvenuto ritiro da essa entro il 15marzo.

3. Per accedere all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione i candidati privatisti devono presentare domanda ad una scuola statale o paritaria entro il 20 marzo dell'anno scolastico di riferimento.

4. Ai candidati privatisti che abbiano frequentato scuole non statali non paritarie è fatto divieto di sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione presso scuole paritarie che dipendono dallo stesso gestore o da altro avente comunanza di interessi.

5. Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato i candidati privatisti partecipano alle prove INVALSI di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, presso l'istituzione scolastica statale o paritaria ove sosterranno l'esame di Stato medesimo.

6. L'istituzione scolastica statale o paritaria, sulla base delle domande pervenute, comunica all'Invalsi i nominativi dei candidati privatisti all'esame di Stato in tempo utile per la somministrazione delle prove di cui al comma 5

2. La commissione d’esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale che viene determinata dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all'unità superiore.

3. L’esame di Stato si intende superato se il candidato privatista consegue una valutazione finale di almeno sei decimi.

PROVE INVALSI

PROVE INVALSI - ARTICOLO 5 OM 64/2022 COMMA 1

1. Gli alunni, ivi compresi i candidati privatisti, partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese previste dall’articolo 7 del Dlgs 62/2017 nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le determinazioni delle autorità competenti lo consentano. La mancata partecipazione non rileva in ogni caso per l’ammissione all’esame di Stato.

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE- ARTICOLO 5 OM 64/2022 COMMA 2

2. Ai sensi dell’articolo 2 del DM 742/2017, la certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l’esame di Stato, ad eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è prevista. Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione delle competenze è integrata ai sensi dell’articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017.

RIF. ARTICOLO 2 DM 742/2017 - Articolo 2 (Tempi e modalità di compilazione della certificazione)

1. La certificazione delle competenze è rilasciata al termine della classe quinta di scuola primaria e al termine del primo ciclo di istruzione alle alunne e agli alunni che superano l'esame di Stato, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

2. Il documento, redatto durante lo scrutinio finale dai docenti di classe per la scuola primaria e dal consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado, è consegnato alla famiglia dell'alunna e dell'alunno e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo.

RIF. ARTICOLO 4 DM 742/2017 – Articolo 4 (Modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione)

(16)

16 1. Tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017, è adottato il

modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione, di cui all' allegato B.

2. Il modello di cui al comma 1 è integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che descrive i livelli conseguiti dall'alunna e dall'alunno nelle prove nazionali di italiano c matematica.

3. 3. Il modello è, altresì, integrato da una ulteriore sezione, predisposta e redatta a cura di INV ALSI che certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della prova scritta nazionale, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017.

EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI E DELLE PROVE D’ESAME IN VIDEOCONFERENZA

OM 64/2022 ARTICOLO 8 (Effettuazione delle operazioni e delle prove d’esame in videoconferenza)

1. Nel caso in cui le condizioni epidemiologiche, le normative vigenti e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano, i lavori della commissione e delle sottocommissioni potranno svolgersi in videoconferenza. Nell’ambito della verbalizzazione delle operazioni, viene riportato l’eventuale svolgimento di una o più riunioni in modalità telematica.

2. Fermo restando quanto previsto per i candidati in ospedale o in istruzione domiciliare, di cui all’articolo 15 del DM 741/2017, i candidati impossibilitati a lasciare il proprio domicilio, presentano istanza, corredata di idonea documentazione, al presidente della commissione per poter svolgere il colloquio al di fuori della sede scolastica.

Il presidente della commissione dispone la modalità di svolgimento del colloquio in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona. In ogni caso le prove scritte devono essere svolte dai candidati in presenza.

3. Il colloquio in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona può essere utilizzato anche per i candidati afferenti alle sezioni carcerarie, qualora risulti impossibile svolgerlo in presenza.

4. Nei casi in cui uno o più componenti della commissione d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica, il presidente della commissione può disporre la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona.

5. Le disposizioni tecniche concernenti le misure di sicurezza per lo svolgimento delle prove d’esame di cui alla presente ordinanza sono diramate con successive indicazioni, sentite le autorità competenti e a seguito di condivisione con le organizzazioni sindacali.

CANDIDATI ASSENTI

OM 64/2022 ARTICOLO 9 (Candidati assenti e sessioni suppletive)

1. Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame che si conclude entro il 30 giugno e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell’anno scolastico, salvo diversa disposizione connessa all’andamento della situazione epidemiologica.

Allegati:

1. Allegato 1 – griglie di valutazione delle prove scritte e del colloquio orale

LA DIRIGENTE SCOLASTICA Dott.ssa Maria Pia D’Andrea

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)

(17)

17 ALLEGATO 1- GRIGLIE DI VALUTAZIONE

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI TORANO CASTELLO –SAN MARTINO DI F. – CERZETO ESAME DI STATO DI FINE I CICLO DI ISTRUZIONE – 2021/2022

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA COMPETENZE DI LINGUA ITALIANA ALUNNO: _________________________________

INDICATORI LIVELLO DI PRESTAZIONE PUNTEGGIO

PREVISTO

PUNTEGGIO ATTRIBUITO 1.Conoscenze (teoriche e/o pratiche) Coordinate e approfondite 4

Corrette e articolate 3

Essenziali e chiare 2

Superficiali, incomplete e incerte 1

Nessuna o del tutto errata 0

2. Abilità

(cognitive e/o operative)

Aderenza alla traccia, coerenza e organicità.

Correttezza e proprietà linguistica ed espositiva.

Applica in modo completamente corretto e completo le

procedure compositive e comunicative apprese. 3 Applica in misura soddisfacente le procedure compositive e

comunicative apprese in situazioni anche complesse riconducibili a fenomenologie o problematiche note.

2,5

Applica con sufficiente correttezza le procedure compositive e comunicative apprese in situazioni operative note e semplici

2

Applica le procedure compositive e comunicative apprese con errori e in misura limitata anche in semplici e noti contesti operativi

1,5

Non applica le procedure compositive e comunicative apprese, commette gravi errori e opera in misura estremamente limitata anche in semplici e noti contesti operativi

1

3. Competenze

(sintesi tra conoscenze e abilità valutate in termini di responsabilità e autonomia)

Competenza testuale: realizzazione di un testo come struttura coerente e coesa, adeguata per assetto formale e caratteri complessivi alla finalità comunicativa.

Competenza grammaticale: uso corretto delle strutture del sistema linguistico.

Competenza lessicale: ampiezza e uso semanticamente appropriato del patrimonio lessicale.

Competenza ideativa:

elaborazione personale di idee e argomenti.

Analizza e organizza le procedure compositive e comunicative della lingua scritta anche in situazioni nuove e complesse utilizzando in modo completamente autonomo ed efficace le proprie conoscenze e abilità

3 Livello Elevato

Analizza e organizza le procedure compositive e comunicative della lingua scritta anche in situazioni complesse riconducibili a fenomenologie e/o problematiche note, utilizzando in modo autonomo e adeguato le proprie conoscenze e abilità

2,5 Livello Intermedio

Analizza e organizza le procedure compositive e comunicative della lingua scritta in situazioni semplici e note, utilizzando in modo sufficientemente autonomo e coerente le proprie conoscenze e abilità

2 Livello base

Analizza e organizza in misura limitata e incerta le procedure compositive e comunicative della lingua scritta anche in situazioni semplici e note, utilizzando con scarsa autonomia e coerenza le proprie conoscenze e abilità

1,5

Livello Insufficiente Non sa analizzare e impostare le procedure compositive e

comunicative della lingua scritta anche in situazioni semplici e note, non utilizza e non coordina le proprie conoscenze e abilità.

1 Livello Insufficiente

(18)

18

VOTO LIVELLO DI COMPETENZA:

⎕ Non sufficiente (<6) ⎕ Base(6) ⎕ Intermedio (7/8) ⎕ Elevato (9/10) LA______ SOTTOCOMMISSIONE

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI TORANO CASTELLO –SAN MARTINO DI F. – CERZETO ESAME DI STATO DI FINE I CICLO DI ISTRUZIONE – 2021/2022

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA COMPETENZE LOGICO - MATEMATICHE ALUNNO: _________________________________

INDICATORI LIVELLO DI PRESTAZIONE PUNTEGGIO

PREVISTO

PUNTEGGIO ATTRIBUITO

1.Conoscenze (teoriche e/o pratiche)

Coordinate e approfondite 4

Corrette e articolate 3

Essenziali e chiare 2

Superficiali, incomplete e incerte 1

Nessuna o del tutto errata 0

2. Abilità (cognitive e/o operative)

Applica in modo completamente corretto e completo i principi e i procedimenti appresi, anche in situazioni nuove e/o complesse

3

Applica in misura soddisfacente i principi e i procedimenti appresi, in situazioni anche complesse riconducibili a fenomenologie o problematiche note

2,5

Applica con sufficiente correttezza e completezza i principi e i procedimenti appresi in situazioni operative note e semplici

2

Applica i principi e i procedimenti appresi con errori e in misura limitata anche in semplici e noti contesti operativi

1,5

Non applica i principi ed i procedimenti appresi, commette gravi errori e opera in misura estremamente limitata anche in semplici e noti contesti operativi

1

3. Competenze (sintesi tra conoscenze e abilità valutate in termini di responsabilità e autonomia)

Analizza e organizza i procedimenti risolutivi anche in situazioni nuove e complesse utilizzando in modo completamente autonomo ed efficace le proprie conoscenze e abilità

3 Livello Elevato

Analizza e organizza i procedimenti risolutivi anche in situazioni complesse riconducibili a fenomenologie e/o problematiche note, utilizzando in modo discretamente autonomo e coerente le proprie conoscenze e abilità

2,5 Livello Intermedio

Analizza e organizza i procedimenti risolutivi in situazioni semplici e note, utilizzando in modo sufficientemente autonomo e logico le proprie conoscenze e abilità

2 Livello base

Analizza e organizza in misura limitata e incerta i procedimenti risolutivi anche in situazioni semplici e note, utilizzando con scarsa autonomia e coerenza le proprie conoscenze e abilità

1,5 Livello Insufficiente

Non sa analizzare e impostare procedimenti risolutivi anche in situazioni semplici e note, non utilizza e non coordina le proprie conoscenze e abilità.

1 Livello Insufficiente

VOTO

LIVELLO DI COMPETENZA:

⎕ Non sufficiente (<6) ⎕ Base(6) ⎕ Intermedio (7/8) ⎕ Elevato (9/10) LA______ SOTTOCOMMISSIONE

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