IL REFERTO
Il referto è l'atto col quale l'esercente una professione sanitaria riferisce all'autorità giudiziaria di avere prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto perseguibile d'ufficio. La materia è regolata dall’articolo 365 c.p. (Omissione del referto) che " dispone: "chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d'ufficio, ometta o ritarda di riferirne all'Autorità indicata nell'art. 361 è punito con la multa fino € 516.".
Sono esclusi pertanto i casi nei quali si procede solo a querela della persona offesa.
Quando la trasmissione del referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale. Es. se dalla ferita emerge che l'assistito è stato partecipe ad una rissa. In questo caso non ricorre l'obbligo del referto, tuttavia il sanitario conserva la facoltà di presentarlo. Inoltre, se il sanitario che ha prestato l'assistenza è anche un pubblico ufficiale che è intervenuto nell'esercizio delle sue funzioni(es. il primario del pronto soccorso di un ospedale pubblico), è vero che questi non ha l'obbligo del referto, ma su di lui continua però a gravare l'obbligo di denuncia di cui agli artt. 331 e 332 c.p.p., per la rivestita qualità di pubblico ufficiale.
Occorre distinguere il referto dal rapporto. Quest’ultimo è l’atto col quale il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio denuncia all'autorità giudiziaria un reato (delitto o contravvenzione che sia) perseguibili d’ufficio, di cui abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o del servizio. Ad esso sono tenuti quindi tutti i sanitari con qualifica di pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio, è obbligatorio per tutti i reati, ed è un atto che fa fede sino a prova contraria
Riguarda specificamente il medico esercente attività da libero professionista (medici, psicologi, biologi, veterinari, ostetrica, infermiere, ecc.), ma anche il medico pubblico dipendente, nel momento in cui presta la sua assistenza privatamente, cioè quando
abbiano effettuato una prestazione personale nei confronti di terzi quale l'assistenza, attività diagnostico-terapeutica, ovvero attività di tipo certificatorio.
Nella tabella seguente sono riportate le differenze peculiari tra referto e rapporto:
Referto Rapporto
Esercente una professione sanitaria Pubblico ufficiale, Incaricato di un pubblico servizio
Delitto perseguibile d'ufficio, conosciuto in seguito a prestazione professionale
Delitti o contravvenzioni perseguibili d'ufficio di cui "abbia notizia"
Esimente: esposizione a procedura penale per l'assistito
Nessun esimente
E' una segnalazione E' un atto che fa fede fino a prova contraria 365 c.p. omissione di referto Artt. 361, 362 c.p. omissione denuncia reato,
art. 378 c.p. favoreggiamento Al pubblico ministero o ad ufficiale di polizia
giudiziaria
Al pubblico ministero o ad ufficiale di polizia giudiziaria
Secondo l’art. 334 del c.p.p., chi ha l'obbligo del referto deve farlo pervenire entro quarantotto ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza, all'ufficiale di polizia giudiziaria più vicino .
2. Il referto indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se è possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze dell'intervento; dà inoltre le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare.
3. Se più persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima occasione, sono tutte obbligate al referto, con facoltà di redigere e sottoscrivere un unico atto.
I consigli pratici che possono essere dati a proposito della compilazione, della tempestività e della trasmissione del referto, sono i seguenti:
a) il referto deve essere presentato entro 48 ore o, se vi è pericolo nel ritardo immediatamente;
b) va presentato al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo dove è avvenuta la prestazione del sanitario. Sono ufficiali di polizia
giudiziaria i funzionari di pubblica sicurezza, gli ufficiali e sottoufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza e degli agenti di pubblica sicurezza;
c) il medico può consegnare personalmente il referto o farlo pervenire in busta chiusa a mezzo di terzi assumendosi però la responsabilità in caso di ritardo o di mancato recapito;
d) il referto deve contenere il nome della persona alla quale è stata prestata assistenza, il luogo dove si trova attualmente, il luogo, il tempo e le altre circostanze dell'intervento, e ogni altra notizia atta a stabilire le circostanze, le cause del delitto, i mezzi con i quali fu commesso e gli effetti che ha causato o può causare;
e) qualora più sanitari abbiano prestato la loro opera o assistenza nella medesima occasione, sono tutti obbligati a presentare il referto, che può redigersi in atti separati o in uno solo sottoscritto da tutti.
Di seguito si indicano alcuni esempi di l'intervento professionale effettuato in casi nei quali l’evento che ha richiesto l’intervento rivesta, o possa rivestire, i caratteri di un delitto perseguibile d'ufficio:
1) Delitti contro la vita: l'omicidio volontario, colposo, preterintenzionale (art. 575, 584, 589 c.p.), l'omicidio del consenziente (art. 579 c.p.), la morte conseguente ad altro delitto (art. 586 c.p.), la istigazione o l'aiuto al suicidio (art. 580 c.p.) e l'infanticidio (art. 578 c.p.).
2) Delitti contro l'incolumità individuale: la lesione personale volontaria (art. 582) e che determini uno stato di malattia superiore a 20 giorni (sono dunque escluse le lesioni lievissime e la percossa); la lesione personale colposa grave o gravissima solo quando avvenga in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.
3) Delitti contro l'incolumità pubblica: tutte le attività pericolose per la salute pubblica che espongano al pericolo di epidemie, di intossicazioni e, in genere, di danni da alimenti, bevande o medicinali guasti.
4) Delitti sessuali: la congiunzione carnale abusiva di pubblico ufficiale, gli atti osceni e l'incesto sono sempre perseguibili d'ufficio; inoltre la violenza carnale, gli
atti di libidine violenti, il ratto, la seduzione e la corruzione di minorenni nei casi previsti dalla legge.
5) Delitti di aborto: l'aborto colposo, l'aborto conseguente a lesione personale dolosa, l'aborto di donna non consenziente, l'aborto di minore o di interdetta, l'aborto seguito da morte della donna, il tentativo di aborto, il parto prematuro colposo e l'acceleramento preterintenzionale del parto.
6) Delitti di manomissione di cadavere: vilipendio, distruzione, occultamento, uso illegittimo di cadavere.
7) Delitti contro la libertà individuale: il sequestro di persona. la violenza privata, la minaccia aggravata e l'incapacità procurata mediante violenza.
8) Delitti contro la famiglia: l'abuso dei mezzi di correzione o di disciplina e i maltrattamenti in famiglia.
Nel caso di morte sospetta , quando non sia possibile precisarne la causa è obbligo del medico informare l'autorità giudiziaria per i necessari accertamenti.
L'obbligo del referto decade, come detto, quando la sua presentazione esporrebbe la persona assistita a procedimento penale, tale esonero sussiste solo nei confronti della persona assistita ed il sanitario che non si avvale di questa disposizione, cagionando un danno ingiusto al proprio assistito, può essere responsabile di violazione di segreto professionale. Altra causa di esenzione si ha se il medico ha omesso il referto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà e nell'onore (art. 384 c.p.).
Come detto, il referto deve contenere tutto ciò che sia necessario per identificare la persona assistita ed individuare il luogo in cui essa si trovi; tutto ciò che sia necessario per ricostruire le modalità di svolgimento dei fatti storici, gli effetti che sono derivati da tali fatti e quelli che ne potrebbero derivare. Tuttavia è bene ricordare che la Cassazione ha precisato che la mancata indicazione di tutti gli elementi indicati nell'art. 334, comma 2, c.p.p., non integra il reato di omissione di referto di cui all'art. 365 c.p.. quando ciò non si traduce in un'omissione di denuncia ovvero in reticenza.