Città di Olgiate Comasco
Provincia di Como
Ufficio Tecnico
REGOLAMENTO REGOLAMENTO REGOLAMENTO REGOLAMENTO EDILIZIO
EDILIZIO EDILIZIO EDILIZIO
COMUNALE COMUNALE COMUNALE COMUNALE
IL SINDACO Prof. M. Rita Livio
IL SEGRETARIO Dott.ssa Antonella Petrocelli I TECNICI Dott. Urb. Bruno Megalizzi
Geom. Gualtiero Ambrosoli
ADOTTATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 69 DEL 20.12.2004 APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 15 DEL 29.04.2005
PUBBLICATO SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA SERIE INSERZIONI IN DATA 15.06.2005
R .E .C R .E .C R .E .C R .E .C
Titolo I
PRINCIPI ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO EDILIZIO
CAPO I L’iniziativa Sezione I - Soggetti
Art. 1 Pag. 1 Provvedimenti abilitativi e denuncia di inizio attività
Art. 2 Pag. 2 Autorizzazione paesaggistica
Art. 3 Pag. 2 Piani attuativi
Art. 4 Pag. 2 Certificato di agibilità Sezione II - Contenuti dell’istanza
Art. 5 Pag. 3 Domanda di permesso di costruire
Art. 6 Pag. 3 Domanda di voltura
Art. 7 Pag. 4 Denuncia di inizio Attività
Art. 8 Pag. 5 Domanda di autorizzazione paesaggistica
Art. 9 Pag. 5 Proposte di Piani Attuativi di iniziativa privata
Art. 10 Pag. 6 Richiesta di certificato di agibilità
Sezione III - Documenti ed elaborati da allegare alle istanze
Art. 11 Pag. 7 Documenti ed elaborati da allegare alle istanze
Art. 12 Pag. 7 Permesso di costruire
Art. 13 Pag. 8 Agibilità degli edifici
Art. 14 Pag. 9 Autorizzazione paesaggistica
Art. 15 Pag. 11 Piani attuativi
Sezione IV - Autocertificazione ed asseverazione
Art. 16 Pag. 12 Autocertificazione
Art. 17 Pag. 12 Asseverazione
Capo II
LE FASI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Sezione I - Fase di avvio
Art. 18 Pag. 13 Presentazione dell’ istanza
Art. 19 Pag. 13 Responsabilità del procedimento
Sezione II - Fase istruttoria
Art. 20 Pag. 14 Denuncia di Inizio Attività
Art. 21 Pag. 14 Permesso di costruire
Art. 22 Pag. 15 Autorizzazione paesaggistica
Art. 23 Pag. 15 Piani attuativi
Sezione III - Fase decisionale
Art. 24 Pag. 17 Permesso di costruire
Art. 25 Pag. 17 Autorizzazione paesaggistica
Art. 26 Pag. 18 Piani attuativi
Sezione IV - Provvedimento finale
Sezione V - Fase integrativa dell’efficacia
Art. 27 Pag. 19 Provvedimento di Permesso di costruire
Art. 28 Pag. 19 Termine di inizio e ultimazione dei lavori
Art. 29 Pag. 20 Rilascio del certificato di agibilità
Art. 30 Pag. 20 Libretto d’uso di manutenzione
Art. 31 Pag. 22 Comunicazione del provvedimento
Art. 32 Pag. 22 Pubblicazione del provvedimento
Art. 33 Pag. 22 Autorizzazione paesaggistica
Sezione I - Conferenza dei servizi
Sezione II - Sportello unico per le attività produttive
Art. 36 Pag. 25 Ambito di applicazione
Art. 37 Pag. 25 Definizione di impianti a struttura semplice
Art. 38 Pag. 25 Struttura organizzativa
Art. 39 Pag. 26 Procedimento mediante conferenza dei servizi
Art. 40 Pag. 27 Procedimento mediante autocertificazione
Art. 41 Pag. 28 Verifica
Art. 42 Pag. 29 Procedimento di collaudo
Sezione III - Sportello unico Edilizia
Art. 43 Pag. 30 Struttura organizzativa
Art. 44 Pag. 30 Ambito di applicazione
Art. 45 Pag. 31 Procedimento mediante conferenza dei servizi Sezione IV - Collaborazione tra privati e comune
Art. 46 Pag. 32 Indicazioni interpretative
CAPO III
SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Art. 34 Pag. 23 Conferenza dei servizi tra strutture interne al Comune
Art. 35 Pag. 23 Conferenza dei servizi tra amministrazioni diverse
Sezione I - Fonti normative
Sezione II - Procedimento di accesso
Sezione III - Richiesta di copie
CAPO IV
L’ACCESO AI DOCUMENTI
Art. 47 Pag. 33 Norme applicabili
Art. 48 Pag. 33 Casi di esclusione
Art. 49 Pag. 34 Differimento dell’accesso ai documenti
Art. 50 Pag. 35 Modalità di accesso ai documenti
Art. 51 Pag. 35 Richiesta di accesso
Art. 52 Pag. 35 Conclusione del procedimento
Art. 53 Pag. 36 Esame del documento
Art. 54 Pag. 36 Estrazione di copia del documento
Sezione I - Fonti normative
Sezione II - Attività di vigilanza
Sezione III - Fasi del procedimento sanzionatorio
Art. 59 Pag. 39 Avvio del procedimento
Art. 60 Pag. 39 Fase dell’istruttoria
Art. 61 Pag. 39 Fase decisionale
Art. 62 Pag. 40 Fase integrativa dell’efficacia
Art. 63 Pag. 40 Fase di esecuzione d’ufficio CAPO V
VIGILANZA E SANZIONI
Art. 55 Pag. 37 Sanzioni edilizie
Art. 56 Pag. 37 Sanzioni paesaggistiche
Art. 57 Pag. 38 Modalità di controllo
Art. 58 Pag. 38 Verifiche e visite tecniche di controllo
Titolo II
LA COMMISSIONE EDILIZIA
CAPO I
Composizione e nomina Sezione I - Composizione
Art. 64 Pag. 41 Composizione Sezione II - Nomina e durata
Art. 65 Pag. 42 Nomina e designazione
Art. 66 Pag. 42 Scadenza
Sezione III - Casi di incompatibilità
Art. 67 Pag. 42 Incompatibilità
Art. 68 Pag. 43 Conflitto d’interessi
Sezione IV - Casi di decadenza dei commissari
Art. 69 Pag. 43 Incompatibilità sopravvenuta
Art. 70 Pag. 43 Assenze ingiustificate
CAPO II Le attribuzioni Sezione I - Individuazione delle attribuzioni
Art. 71 Pag. 44 Attribuzioni della Commissione
Art. 72 Pag. 44 Pareri obbligatori ex lege
Art. 73 Pag. 44 Altri pareri obbligatori
Sezione II - Casi di esclusione del parere
Art. 74 Pag. 45 Casi di esclusione del parere
Sezione III - Ambito di valutazione
Art. 75 Pag. 45 Modalità di valutazione della Commissione Edilizia
Art. 76 Pag. 46 Modalità di valutazione ai fini della autorizzazione paesaggistica
CAPO III Funzionamento Sezione I - Modalità di convocazione
Art. 77 Pag. 47 Convocazione
Art. 78 Pag. 47 Ordine del giorno
Sezione II - Validità delle sedute e delle decisioni
Art. 79 Pag. 47 Validità delle sedute e delle decisioni
Art. 80 Pag. 48 Relazione degli esperti in materia di tutela paesistica-ambientale
Art. 81 Pag. 48 Pubblicità delle sedute
Art. 82 Pag. 48 Verbalizzazione
Art. 83 Pag. 49 Sopralluogo
Sezione III - Rapporto con le strutture organizzative Comunali
Art. 84 Pag. 49 Rapporto tra Commissione Edilizia e strutture organizzative Comunali
Titolo III
Disposizioni sull’attività edilizia
CAPO I
Tipologia degli interventi e Ambiente Urbano Sezione I - Tipologia
Art. 85 Pag. 50 Tipologia degli interventi edilizi
Art. 86 Pag. 50 Manutenzione ordinaria
Art. 87 Pag. 52 Manutenzione straordinaria
Art. 88 Pag. 53 Restauro e risanamento conservativo
Art. 89 Pag. 55 Ristrutturazione edilizia
Art. 90 Pag. 56 Sopralzo
Art. 91 Pag. 56 Ampliamento
Art. 92 Pag. 57 Demolizione
Art. 93 Pag. 57 Ricostruzione edilizia
Art. 94 Pag. 57 Nuova costruzione
Sezione II - Spazi pubblici o ad uso privato
Art. 95 Pag. 58 Disciplina del verde su aree pubbliche
Art. 96 Pag. 59 Decoro degli spazi pubblici o ad uso pubblico
Art 97 Pag. 59 Insegne e mezzi pubblicitari
Art 98 Pag. 60 Chioschi, cabine telefoniche, edicole
Art 99 Pag. 60 Passaggi pedonali
Art 100 Pag. 60 Percorsi ciclabili
Art 101 Pag. 61 Spazi porticati
Art 102 Pag. 61 Occupazione degli spazi pubblici
Art 103 Pag. 61 Disciplina d’uso del sottosuolo
Art 104 Pag. 62 Reti di servizio pubblici
Art 105 Pag. 63 Volumi tecnici ed impiantistici
Art 106 Pag. 63 Intercapedini e griglie di aerazione
Sezione III - Spazi privati
Art. 107 Pag. 63 Norme di comportamento degli operatori a tutela dell’ambiente urbano
Art. 108 Pag. 64 Accessi e passi carrabili e pedonali
Art. 109 Pag. 65 Strade private
Art. 110 Pag. 66 Allacciamenti alle reti fognarie
Art. 111 Pag. 66 Allacciamenti alle reti impiantistiche
Art. 112 Pag. 67 Recinzioni e opere di sostegno
Art. 113 Pag. 69 Spazi inedificati
Art. 114 Pag. 69 Sistemazione esterne ai fabbricati
Art. 115 Pag. 69 Toponomastica e segnaletica
Art. 116 Pag. 70 Numeri civici
Art. 117 Pag. 70 Cassette per la corrispondenza
CAPO II
Requisiti delle costruzioni in rapporto all’ambiente e allo spazio urbano Sezione I - Inserimento ambientale delle costruzioni
Art. 118 Pag. 71 Decoro delle costruzioni
Art. 119 Pag. 72 Allineamenti
Art. 120 Pag. 72 Spazi conseguenti ad arretramenti
Art. 121 Pag. 72 Prospetti su spazi pubblici
Art. 122 Pag. 73 Sporgenze e aggetti
Art. 123 Pag. 73 Tende aggettanti su suolo pubblico
Art. 124 Pag. 74 Portici e gallerie
Art. 125 Pag. 74 Disciplina del colore
Art. 126 Pag. 75 Disciplina dell’uso dei materiali di finitura
Art. 127 Pag. 75 Disciplina del verde su aree private
Sezione II - Manutenzioni ed interventi di adeguamento delle costruzioni
Art. 128 Pag. 76 Manutenzione e revisione periodica delle costruzioni
CAPO III
Realizzazione degli interventi Sezione I - Disciplina delle opere
Art. 129 Pag. 77 Requisiti delle costruzioni
Art. 130 Pag. 77 Richiesta e consegna dei punti fissi
Art. 131 Pag. 77 Inizio lavori
Art. 132 Pag. 78 Disciplina di cantiere
Art. 133 Pag. 79 Occupazione del suolo pubblico e recinzioni provvisorie
Art. 134 Pag. 80 Sicurezza del cantiere
Art. 135 Pag. 80 Scavi e demolizioni
Art. 136 Pag. 81 Conferimento dei materiali di risulta
Art. 137 Pag. 81 Rinvenimenti
Art. 138 Pag. 82 Ultimazione dei lavori
CAPO IV
Modalità di predisposizione dei progetti Sezione I - Unificazione grafica
Art. 139 Pag. 83 Modalità di rappresentazione grafica
Sezione II - Criteri di rappresentazione dell’inserimento ambientale
Art. 140 Pag. 83 Rappresentazione del contesto ambientale
Sezione III - Elenco degli elaborati grafici e degli elementi di dimensionamento soggetti a verifica tecnica
Art. 141 Pag. 85 Documentazione tecnica
Sezione IV - Indice dei capitoli della relazione illustrativa e degli allegati di calcolo
Art. 142 Pag. 87 Relazione illustrativa
Titolo IV
NORME FINALI E TRANSITORIE
CAPO I
Durata del Regolamento Edilizio
Art. 143 Pag. 89 Modifiche al Regolamento Edilizio
Art. 144 Pag. 89 Testi coordinati
CAPO II
Rapporti tra Regolamento Edilizio, NTA del PRUG, Regolamento di Igiene
Art. 145 Pag. 90 Correlazione tra Regolamento Edilizio e Regolamento di Igiene
Art. 146 Pag. 90 Prevalenza tra Regolamento Edilizio ed N.T.A. del P.R.U.G.
CAPO III Validità e deroghe
Art. 147 Pag. 91 Decorrenza della validità
Art. 148 Pag. 91 Casi in cui è applicabile la deroga
Titolo I
NORME PROCEDURALI
CAPO I
L’iniziativa Sezione I - Soggetti
Articolo 1
Provvedimenti abilitativi e denuncia di inizio attività
1. Sono legittimati a presentare domanda di provvedimento abilitativo (permesso di costruire), nonché a presentare la denuncia di inizio attività (D.I.A.), i seguenti soggetti:
a ) il proprietario; nel caso di comproprietà, pro quota indivisa, la domanda deve essere firmata da tutti i comproprietari;
b ) l’amministratore del condominio per quanto riguarda i beni comuni;
c ) il singolo condomino, previo consenso, dell'assemblea condominiale quando l’intervento avviene su parti comuni;
d ) il rappresentante volontario del proprietario, laddove nominato, con l’indicazione della procura;
e ) il rappresentante legale del proprietario;
f ) il titolare di diritto di superficie;
g ) l’usufruttuario, nei limiti di cui all’art.986 Codice Civile;
h ) l’enfiteuta;
i ) il titolare del diritto di servitù, sia volontaria che coattiva, limitatamente alle opere necessarie per l’esercizio della servitù;
l ) l’affittuario di fondo rustico, limitatamente alle opere consentite in base al titolo vantato, secondo quanto prevede la Legge 3 Maggio 1982, n.203;
m) il concessionario di terre incolte per il miglioramento dei fabbricati rurali e delle case di abitazione;
n ) il beneficiario di decreto di occupazione d'urgenza;
o ) il concessionario di miniere, limitatamente alle opere necessarie all’esercizio dell’attività;
p ) il conduttore o l’affittuario, nel caso in cui, in base al contratto, abbia la facoltà, espressamente conferitagli dal proprietario, di eseguire interventi edilizi;
q ) colui che abbia ottenuto dall’Autorità Giudiziaria provvedimento, di qualunque natura, che lo legittimi all’esecuzione di interventi edilizi su fondi altrui;
r ) colui che ha ottenuto il godimento di beni immobili appartenenti al demanio.
2. I soggetti legittimati a presentare istanze per i provvedimenti abilitativi, oppure a presentare denuncia di inizio attività, sono altresì legittimati a presentare domanda
per ottenere i pareri nei procedimenti o nei subprocedimenti relativi, fatto comunque salvo quanto previsto al successivo art.2.
Articolo 2
Autorizzazione paesaggistica.
Istituto previsto dal Decreto Legislativo n.42 del 22 gennaio 2004
1. Sono legittimati a presentare istanza di autorizzazione paesaggistica, secondo quanto prevede l’art.146 Decreto Legislativo n.42/2004, i soggetti di cui all’art.1, il proprietario, il possessore, o il detentore del bene che si intende trasformare.
2. In conformità a quanto disposto dall'art.25 del Regio Decreto 3 Giugno 1940, per gli interventi da eseguirsi su aree vincolate paesaggisticamente, in base al Decreto Legislativo 42/2004, il rilascio dell'autorizzazione di cui all’art.146 del Decreto stesso è, in ogni caso, preliminare alla titolo abilitativo a costruire
Articolo 3 Piani Attuativi
1. Sono legittimati a presentare proposta di piani attuativi di iniziativa privata i titolari del diritto di proprietà o del diritto di superficie di tutte le aree comprese nel piano.
2. La proposta di piano attuativo di cui al comma precedente può essere presentata anche dagli usufruttuari previo assenso dei proprietari.
3. La proposta di piano di recupero può essere presentata, ai sensi dell'art.12 comma 4 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n.12, dai proprietari degli immobili e delle aree facenti parte delle zone di recupero, rappresentanti, dalla maggioranza assoluta del valore di detti immobili in base all'imponibile catastale risultante al momento della presentazione del piano.
Articolo 4 Certificato di agibilità
1. Sono legittimati a chiedere il certificato di agibilità di cui all’art.24 del T.U. edilizia approvato con D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 e successive integrazioni, tutti i soggetti intestatari dei provvedimenti abilitativi di cui ai precedenti articoli o comunque legittimati alla realizzazione di opere per le quali sia richiesta tale certificazione di conformità alla normativa igienico-sanitaria.
Sezione II - Contenuti dell'istanza
Articolo 5
Domanda di permesso di costruire
1. La domanda di permesso di costruire, indirizzata alla struttura competente, redatta su modulo prestampato fornito dal Comune, in competente bollo e sottoscritta dal richiedente e dal progettista, deve contenere quanto segue:
a) generalità del richiedente; nel caso di soggetto collettivo (società, ente, condominio) è necessario anche indicare le generalità della persona fisica che rappresenta il soggetto collettivo o che, comunque, è legittimata a presentare la domanda in base allo statuto o a specifico atto deliberativo da indicare nella domanda;
b) numero del codice fiscale del richiedente;
c) generalità del progettista, con indicazione dell’Ordine o del Collegio professionale di appartenenza;
d) ubicazione ed estremi catastali dell’immobile oggetto dell’intervento con la specificazione:
- della zona urbanistica in cui l’immobile oggetto dell’intervento insiste;
- di eventuali vincoli ambientali, monumentali, o di altra natura (idrogeologico, sismico, ecc.), che gravano sull’immobile oggetto dell’intervento;
e) qualificazione dell’intervento stesso secondo la classificazione riportata al Titolo III, Capo I;
f) indirizzo esatto, ove non coincidente con la residenza, dove comunicare o notificare gli atti amministrativi inerenti il procedimento.
Articolo 6 Domanda di voltura
1. Nell’ipotesi di trasferimento del permesso di costruire o della D.I.A., i successori o gli eventuali aventi causa possono chiedere che il permesso di costruire o la D.I.A.
sia intestata agli stessi.
2. Il successore o l’avente causa, comunica alla struttura competente, la nuova intestazione (voltura) allegando l’atto con cui è stata trasferita la titolarità del diritto che ha costituito il presupposto per l’atto abilitativo, o in alternativa certificazione notarile che sostituisca la copia dell’atto di proprietà.
3. Gli obblighi nascenti dalla D.I.A. o dal permesso di costruire sono trasferiti a carico del soggetto subentrante, a partire dal giorno in cui viene notificato al subentrante l’atto di voltura.
4. Le variazioni d’intestazione della D.I.A. e del permesso di costruire non comportano revisione del relativo atto amministrativo.
Articolo 7
Denuncia di inizio attività.
art.41 della L.R. 12/2005
1. Il soggetto legittimato presenta alla struttura competente nei modi e nei tempi previsti dalla legislazione vigente, apposita dichiarazione, redatta in forma libera su modulo prestampato fornito dal Comune e sottoscritta dal soggetto legittimato e dal progettista, nella quale vanno descritte le opere edilizie che si intendono realizzare con la specificazione dei seguenti dati:
a) generalità del dichiarante; nel caso di soggetto collettivo (società, ente, condominio) è necessario anche indicare le generalità della persona fisica che rappresenta il soggetto collettivo o che, comunque, è legittimata a presentare la denuncia in base allo statuto o a specifico atto deliberativo da indicare nella denuncia stessa;
b) numero del codice fiscale del richiedente;
c) generalità del progettista, con indicazione dell’Ordine o del Collegio professionale di appartenenza;
d) ubicazione ed estremi catastali dell’immobile oggetto dell’intervento con la seguente specificazione;
- della zona urbanistica in cui l’immobile oggetto dell’intervento insiste;
- di eventuali vincoli ambientali, monumentali, o di altra natura (idrogeologico, sismico, ecc.), che gravano sull’immobile oggetto dell’intervento;
e) titolo che legittima il dichiarante a presentare la denuncia di inizio attività o in alternativa autocertificazione;
f) generalità del professionista al quale è affidata la direzione dei lavori, con indicazione dell’Ordine o del Collegio professionale di appartenenza;
g) indicazione dell’impresa alla quale si intende affidare i lavori;
h) indirizzo esatto, ove non coincidente con la residenza, dove comunicare o notificare gli atti amministrativi inerenti il procedimento.
i) Qualificazione dell’intervento
2. La D.I.A. deve riportare l’elenco dettagliato dei documenti e degli elaborati allegati.
3. Il professionista dovrà, nella relazione, descrivere in modo analitico le opere oggetto della Denuncia d’Inizio Attività, ed asseverare che tali opere siano conformi agli strumenti urbanistici vigenti, sia generali che particolari, e al vigente Regolamento Edilizio e non in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati, sia generali che particolari; dovrà altresì asseverare il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie vigenti.
4. Qualora la Denuncia d’Inizio Attività riguardi opere per le quali sia dovuto il contributo di costruzione, il relativo calcolo deve essere allegato alla Denuncia d’Inizio Attività stessa, ed il relativo pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data di presentazione della D.I.A., secondo le modalità
Articolo 8
Domanda di autorizzazione paesaggistica
1. I soggetti legittimati, ai sensi dell’art.146 del Decreto Legislativo 42/2004, a presentare istanza in bollo di autorizzazione paesaggistica devono indicare nell’istanza medesima i seguenti elementi:
a) generalità del richiedente; nel caso di soggetto collettivo (società, ente, condominio) è necessario anche indicare le generalità della persona fisica che rappresenta il soggetto collettivo o che, comunque, è legittimata a presentare la domanda in base allo statuto o a specifico atto deliberativo da indicare nella domanda;
b) numero del codice fiscale del richiedente;
c) estremi catastali e ubicazione dell’immobile oggetto dell’intervento;
d) generalità del progettista, con indicazione dell’Ordine o del Collegio professionale di appartenenza;
e) specificazione della natura del vincolo apposto, in base alle procedure previste dal Decreto Legislativo 42/2004;
f) segnalazione in ordine all’eventuale inserimento dell’immobile all’interno del perimetro del Parco Sovraccomunale o in altre zone oggetto di particolari vincoli;
g) indirizzo esatto, ove non coincidente con la residenza, dove comunicare o notificare gli atti amministrativi inerenti il procedimento.
2. La domanda deve riportare l’elenco dettagliato dei documenti e degli elaborati allegati e la qualificazione dell’intervento.
Articolo 9
Proposte di Piani Attuativi di iniziativa privata
1. La proposta di piani attuativi di iniziativa privata con relativa domanda in bollo, deve essere indirizzata all’Amministrazione Comunale e deve indicare:
a) generalità del proponente; nel caso di soggetto collettivo (società, ente, condominio) è necessario anche indicare le generalità della persona fisica che rappresenta il soggetto collettivo o che, comunque, è legittimata a presentare la proposta in base allo statuto o a specifico atto deliberativo da indicare nella domanda;
b) numero del codice fiscale del richiedente;
c) generalità del progettista, con indicazione dell’Ordine o del Collegio professionale di appartenenza;
d) ubicazione ed estremi catastali dell’immobile oggetto dell’intervento con la specificazione:
- della zona urbanistica in cui l’immobile oggetto dell’intervento insiste;
- di eventuali vincoli ambientali, monumentali, o di altra natura (idrogeologico, sismico, ecc.), che gravano sull’immobile oggetto dell’intervento;
e) indicazione del titolo che legittima il proponente ad avanzare la proposta di piano attuativo di iniziativa privata;
f) luogo e data di presentazione della domanda nonché sottoscrizione del richiedente e del progettista.
2. La domanda deve riportare l’elenco dettagliato dei documenti e degli elaborati allegati.
Articolo 10
Richiesta Certificato di agibilità
(art.24 del D.P.R. 380/2001)
1. La domanda di Certificato di agibilità, redatta in bollo deve indicare:
a) generalità del richiedente; nel caso di soggetto collettivo (società, ente, condominio) è necessario anche indicare le generalità della persona fisica che rappresenta il soggetto collettivo o che, comunque, è legittimata a presentare la domanda in base allo statuto o a specifico atto deliberativo da indicare nella domanda stessa;
b) numero del codice fiscale del richiedente;
c) estremi del titolo abilitativo in base al quale sono state realizzate le opere delle quali si chiede di certificare l’agibilità;
d) estremi della denuncia di ultimazione dei lavori presentata (riportando la relativa data);
e) luogo e data di presentazione della richiesta, nonché sottoscrizione del richiedente.
2. La domanda deve riportare l’elenco dettagliato dei documenti e degli elaborati allegati.
Sezione III - Documenti ed elaborati da allegare alle istanze Articolo 11
Documenti ed elaborati da allegare alle istanze
1. Alle istanze di permesso di costruire, alle dichiarazioni di inizio attività ed alle proposte di piani attuativi di iniziativa privata deve essere allegata la documentazione come indicato al successivo art.144 del presente Regolamento.
2. Il titolo legittimante l’istanza può essere oggetto di autocertificazione Articolo 12
Permesso di costruire
1. A corredo delle domande di permesso di costruire devono essere presentati gli elaborati di progetto redatti secondo quanto disposto dall’art.144 del presente Regolamento.
2. Deve altresì essere presentata la seguente documentazione:
a) titolo di proprietà e/o autocertificazione relativa al titolo che abilita alla richiesta;
b) modello debitamente compilato per la determinazione del costo di costruzione;
c) assunzione di impegno per la esecuzione delle opere di urbanizzazione eventualmente carenti;
d) dichiarazione impegnativa di assunzione di responsabilità in ordine al rispetto di tutte le norme igienico-sanitarie del Regolamento d'Igiene;
e) relazione geologica e/o geotecnica, ove prevista ai sensi del Decreto Ministeriale 11.03.1988;
f) se necessario, copia dell'autorizzazione della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici in caso di immobile assoggettato a vincolo storico, artistico, archeologico;
g) se necessario, copia dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art.146 Decreto Legislativo n.42/2004
h) parere di conformità del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, se necessario.
i) progetto degli impianti ai sensi della Legge 46/90 se necessario o dichiarazione di esonero;
l) dimostrazione grafica, con dichiarazione asseverata, del rispetto delle norme relative al superamento delle barriere architettoniche;
m) ulteriori dichiarazioni e/o elaborati previsti dal Regolamento d’Igiene o da altri regolamenti o norme speciali in materia di sicurezza.
n) Modello ISTAT, in caso di nuove costruzioni o ampliamenti debitamente compilato;
3. Qualora l’istanza non sia corredata dalla predetta documentazione, il responsabile del procedimento richiede, nel termine perentorio di 15 giorni di cui all’art.38
comma 5 della L.R. 12/2005, la documentazione mancante; sempre nel predetto termine, la competente struttura può richiedere, sulla base di specifica motivazione, integrazioni documentali anche non precedentemente elencate, purché le stesse si pongano in relazione con la documentazione elencata e non siano connesse con differenti procedure.
4. In tal caso i termini di conclusione del procedimento sono interrotti e decorrono nuovamente per intero dalla data di presentazione al protocollo generale dell’Ente di quanto richiesto. Qualora il soggetto proponente il permesso di costruire non presenti la necessaria documentazione entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione, la pratica è archiviata d’ufficio.
5. Qualora la richiesta di integrazione documentale sia successiva alla scadenza dei termini previsti dalla normativa vigente, la richiesta stessa, pur essendo valida, non produce interruzione dei termini fissati dalla legge per l’emanazione del provvedimento finale.
Articolo 13 Agibilità degli edifici (art.25 del D.P.R. 380/2001)
1. A corredo delle richieste di agibilità devono essere allegati i seguenti documenti:
a) denuncia di ultimazione dei lavori;
b) certificato di collaudo statico di cui all’art.67 del D.P.R. 380/2001;
c) certificato del competente ufficio tecnico della regione, di cui all’art.62 D.P.R.
380/2001;
d) dichiarazione congiunta, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità e dal Direttore Lavori, di conformità dell’opera rispetto al progetto approvato, ed in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e alla salubrità degli ambienti, nonché a tutte le altre norme in vigore in materia di igiene, di sicurezza, di prevenzione degli incendi, di contenimento dei consumi energetici, di tutela dall’inquinamento e delle specifiche normative per il tipo di intervento realizzato.;
e) copia della dichiarazione presentata per l’iscrizione in catasto dell’immobile, redatta in conformità alle norme vigenti in materia, nonché copia delle planimetrie delle nuove unità immobiliari e delle modifiche alle unità preesistenti;
f) dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli artt.113 e 127 del D.P.R. 380/2001, nonché all’art.1 della Legge 10/1991, ove previsto certificazione di conformità degli impianti prevista dagli artt. 111 e 126 del D.P.R. 380/2001;
g) autorizzazione all’allacciamento alla fognatura comunale;
h) certificati di collaudo degli impianti tecnologici resi dalle ditte installatrici, altre dichiarazioni e/o elaborati previsti dal Regolamento d’Igiene o da altri regolamenti o norme speciali in materia di igiene e sicurezza;
i) dichiarazione del direttore dei lavori di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle "barriere architettoniche" di cui agli artt.77 e 82 del D.P.R. 380/2001.
Articolo 14
Autorizzazione paesaggistica
1. Le domande di autorizzazione paesaggistica devono essere corredate dai documenti e dagli elaborati indicati nell’allegato “A” della Deliberazione di Giunta Regionale n.6/30194 del 25 Luglio 1997 che di seguito si riporta.
2. Elaborati per la rappresentazione dello stato di fatto:
a) planimetria quotata nelle scale 1:5.000, 1:2.000 o 1:1.000 in relazione alla dimensione e localizzazione dell’intervento, con individuazione degli elementi costitutivi e rappresentativi del paesaggio che si ritengano utili da considerare;
b) fotopiano se esistente;
c) documentazione fotografica che rappresenti da più punti di vista in modo panoramico, l’edificio o l’area oggetto dell’intervento;
d) rilievo dello stato di fatto dell’edificio o di altri manufatti (piante e coperture, prospetti e sezioni significative in scala 1:100) sui quali si intenda intervenire, descrittivo anche delle caratteristiche di finitura originali (quali, ad esempio, il tipo di intonaco, di pitturazione delle superfici, di trattamento delle opere metalliche e lignee, dei materiali di gronda e di copertura, ecc.);
e) piano quotato almeno in scala 1:200 comprendente le specie vegetali presenti relazionato alla più vicina sede stradale; nel caso di territorio in declivio il progetto sarà corredato da una o più sezioni quotate estese a tutto il territorio oggetto dell’intervento, sede stradale ed edifici circostanti; nello stesso elaborato saranno indicati i movimenti di terra previsti in scavo e riporto, nonché le opere di contenimento delle terre;
f) eventuali studi, indagini e rilievi specialistici in funzione del tipo di trasformazione:
I - indagini geologiche II - ricerche storiche
III - indagine sulla vegetazione.
3. Elaborati di progetto:
a) planimetria con l’inserimento ambientale del progetto (1:500, 1:5.000);
b) piante, prospetti e sezioni significative in scala 1:100 per gli edifici, o superiore per interventi di maggiore estensione territoriale;
c) particolari costruttivi significativi in scala 1:20;
d) indicazione dei materiali di impiego, dei relativi colori (campionati), dei sistemi costruttivi e delle essenze impiegate;
e) ripresa fotografica della simulazione in loco dell’opera progettata o fotomontaggio che ne evidenzi l’inserimento nel contesto paesistico;
f) rappresentazione prospettica o assonometrica dell’intervento;
g) sezioni ambientali schematiche (1:500, 1:1.000) rappresentative del rapporto percettivo e altimetrico fra l’intervento e il contesto territoriale assoggettato al vincolo;
h) relazione tecnica contenente tutti gli elementi descrittivi che consentono di valutare l’intervento proposto sul paesaggio.
4. In relazione ai diversi tipi di intervento occorre presentare la seguente documentazione:
a) per gli interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo gli elaborati indicati ai punti 2. a)- 2. c)- 2. d)- 2. f) II- 3. b) - 3. c)- 3. d)- 3. h).
b) per gli interventi di ristrutturazione e ampliamenti di edifici gli elaborati indicati ai punti 2. a)- 2. c)- 2. d)- 2. e)- 2. f) II- 3. b) - 3. c)- 3. d)- 3. e)- 3. f)- 3. h).
c) per gli interventi di nuova edificazione gli elaborati indicati ai punti 2. a)- 2. b)- 2. c)- 2. e)- 3. a)- 3. b)- 3. c)- 3. d)- 3. e)- 3. f)- 3. g)- 3. h).
d) per gli interventi di recinzione gli elaborati indicati ai punti 2. a)- 2. c)- 3. b)- 3.
d)- 3. h).
e) per l’installazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari gli elaborati indicati ai punti 2. a)- 2. c)- 3. b)- 3. d)- 3. e)- 3. h).
f) per la posa di condotte interrate gli elaborati indicati ai punti 2. a)- 2. b)- 2. c)- 3. a)- 3. b) - 3. d)- 3. h).
g) per la posa di linee aeree gli elaborati indicati ai punti 2. a)- 2. b)- 2. c)- 2. e)- 3. a)- 3. b)- 3. d)- 3. e)- 3. g)- 3. h).
h) per opere di viabilità puntuale o circoscritte gli elaborati indicati ai punti 2. a)- 2. c)- 2. d)- 2. f) I- 3. a)- 3. b)- 3. c)- 3. d)- 3. e)- 3. f), solo nel caso di particolare impatto visivo 3. h).
i) per opere di viabilità estese gli elaborati indicati ai punti 2. a)- 2. b)- 2. c)- 2.
e)- 2. f) I- 2. f) III- 3. a)- 3. b)- 3. c)- 3. d)- 3. e)- 3. g)- 3. h).
j) per opere idrauliche puntuali o circoscritte gli elaborati indicati ai punti 2. a)- 2.
c)- 2. f) I- 3. b)- 3. c)- 3. d)- 3. h).
k) per opere idrauliche estese gli elaborati indicati ai punti 2. a)- 2. b)- 2. c)- 2. e)- 2. f) I- 2. f) III- 3. a)- 3. b)- 3. c)- 3. d)- 3. e)- 3. g)- 3. h).
l) per opere di recupero ambientale gli elaborati indicati ai punti 2. a)- 2. b)- 2. c)- 2. e)- 2. f) I- 2. f) III- 3. a)- 3. b)- 3. c)- 3. d)- 3. e)- 3. g)- 3. h).
m) per gli interventi di manutenzione o integrazione del patrimonio arboreo gli elaborati indicati ai punti 2. a)- 2. b)- 2. c)- 2. e)- 2. f) I- 2. f) III- 3. b)- 3. d)- 3.
e)- 3. g)- 3. h).
Articolo 15 Piani Attuativi
1. I progetti dei piani attuativi in aree libere, in aree edificate, Piani di zona per l’edilizia economica e popolare ex legge 167/1962, devono essere corredati dai documenti e dagli elaborati indicati dalla Delibera di Giunta Regionale n.6/30267 del 25 Luglio 1997
- Nonchè la richiesta dei pareri ARPA/ASL (su apposito modulo fornito dall’Ufficio Tecnico), con attestazione di avvenuto pagamento dei diritti relativi
2. Nel caso di piani attuativi ricadenti in aree sottoposte a vincolo idrogeologico deve essere allegata anche la relazione geologica particolareggiata comprovante l’ammissibilità dell’intervento e contenente le eventuali condizioni alle quali l’intervento dovrà essere subordinato.
3. Nel caso di aree dichiarate sismiche, deve essere allegato anche il parere del competente ufficio tecnico regionale, a norma dell’art.83 del D.P.R. 380/2001.
Sezione IV - Autocertificazione ed asseverazione Articolo 16 Autocertificazione
Al fine di favorire lo snellimento delle procedure di cui al presente Regolamento ed in ottemperanza alle disposizioni del D.P.R. 445/2000 in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative, tutte le situazioni giuridiche relative alla materia oggetto del presente Regolamento, risultanti da atti pubblici, potranno essere autocertificate mediante l'attestazione delle stesse in una dichiarazione redatta e sottoscritta dall'interessato che contenga il richiamo esplicito alle norme sopra richiamate e l'indicazione espressa degli estremi dell'atto pubblico che sostituisce.
Articolo 17 Asseverazione
1. Nelle ipotesi in cui l'Amministrazione comunale debba verificare la sussistenza di dati di fatto o di requisiti di legittimità di atti riguardanti le procedure previste dal presente Regolamento, il progettista e/o l'interessato possono produrre una asseverazione, consistente secondo quanto disposto dal Decreto Giunta Regionale 25 Settembre 1998 n.6/38573, in una attestazione chiara ed esplicita sulla sussistenza dei dati di fatto o dei requisiti di legittimità dell'atto richiesti nelle distinte procedure.
2. Potranno sempre essere asseverate:
a) la conformità dei progetti agli strumenti urbanistici, alle disposizioni legislative ed ai regolamenti vigenti;
b) la superficie delle aree da edificare;
c) la volumetria di fabbricati esistenti;
d) le distanze di edifici esistenti dal confine;
e) i distanze tra edifici;
f) l'altezza dei fabbricati.
CAPO II
Le fasi del procedimento amministrativo Sezione I - Fase di avvio
Articolo 18
Presentazione dell’istanza
1. L’istanza di permesso di costruire, di autorizzazione paesaggistica, redatta in conformità con la vigente normativa sull’imposta di bollo, di Denuncia Inizio Attività , o di Piano Attuativo, deve essere presentata nei giorni e nelle ore previsti dal responsabile della struttura competente, corredata dei documenti di cui al Titolo I, Capo I, Sezione III del presente Regolamento, redatti secondo quanto disposto al successivo Titolo III, Capo IV.
2. Alla presentazione dell’istanza, utilizzando la modulistica fornita dal Comune, viene rilasciata ricevuta dell’avvenuto deposito dell’istanza con l’indicazione:
a) del protocollo d’ingresso;
b) delle indicazioni previste dal successivo art.19, comma 2;
3. Ogni istanza deve concernere un unico procedimento abilitativo.
Articolo 19
Responsabilità del procedimento
1. L’Amministrazione comunale provvede, secondo quanto disposto dall’art.7 della Legge 241/90, a comunicare all’interessato l’avvio del procedimento.
2. Nella comunicazione di avvio del procedimento devono essere comprese:
a) le generalità del responsabile del procedimento, il suo numero telefonico, i giorni e gli orari in cui è disponibile al pubblico;
b) l’unità organizzativa;
c) la persona legittimata ad assumere l’atto finale;
d) l’indicazione che le richieste di accesso agli atti e la presentazione di eventuali memorie devono essere inoltrate al responsabile del procedimento.
Sezione II - Fase istruttoria
Articolo 20
Denuncia di Inizio Attività
1. Nel termine di 30 giorni dalla presentazione della Denuncia di Inizio Attività di cui all’art.42 della Legge Regionale n.12/2005, il responsabile del procedimento verifica la sussistenza di tutte le condizioni previste dalla legge per la legittimità della Denuncia di Inizio Attività.
2. Qualora venga riscontrata l’assenza di una o più delle condizioni stabilite, il responsabile della struttura competente, con provvedimento motivato da notificare nello stesso termine di cui al comma 1, ordina all’interessato di non effettuare le previste trasformazioni.
Articolo 21 Permesso di costruire
1. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento completa l’esame dei documenti allegati alla pratica edilizia secondo quanto previsto all’art.12 del presente regolamento, cura l’istruttoria, acquisisce il prescritto parere della commissione edilizia, nonché il parere ASL (ove questo non venga sostituito da una autocertificazione di cui all’art.38 comma 1 della L.R.
12/2005) e valutata la conformità del progetto alla normativa vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico giuridica dell’intervento richiesto.
2. La relazione di cui al precedente comma 1 deve individuare:
a) il richiedente (legittimazione, titolo, elezione del domicilio nell’ambito del Comune ecc.) e il progettista (abilitazione professionale al tipo di intervento proposto);
b) l’area (individuazione catastale, disciplina urbanistica, vincoli, superficie reale, urbanizzazioni ecc.);
c) il progetto (descrizione dell’intervento, elaborati presentati ecc.);
d) le autorizzazioni, i nulla-osta, i permessi acquisiti;
e) la qualificazione dell’intervento;
f) la conformità del progetto alle norme urbanistico-edilizie, mettendo in rilievo con puntualità, in caso contrario, le difformità.
3. Il termine di cui al comma 1 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata; in tal caso il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
4. Qualora la Commissione Edilizia non si esprima nel termine di cui al precedente comma 1, il responsabile del procedimento prescinde dalla necessità del parere della Commissione stessa e predispone una relazione scritta diretta al soggetto competente per l’emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento indicando i motivi per cui il termine non è stato rispettato.
Articolo 22
Autorizzazione paesaggistica
1. Il termine per il rilascio della autorizzazione paesaggistica è di 60 giorni dalla presentazione dell’istanza. Tale termine può essere sospeso esclusivamente per richiedere l’integrazione della documentazione di cui al Titolo I, Capo I, Sezione III del presente Regolamento, ovvero per accertare gli elementi di cui al successivo comma 2; il termine riprende a decorrere, per la parte rimanente, dalla data di presentazione della documentazione richiesta.
2. Successivamente alla presentazione dell’istanza, il responsabile del procedimento:
- verifica la presenza del titolo legittimante la presentazione dell’istanza;
- verifica la completezza della documentazione e degli elaborati presentati;
- individua il tipo di vincolo in cui ricade l’intervento e l’eventuale motivazione esplicitata;
- chiede al Presidente di convocare la Commissione Edilizia, mettendo contestualmente a disposizione degli esperti in materia di tutela paesistico- ambientale tutta la documentazione necessaria per effettuare la valutazione di compatibilità paesistico-ambientale da esprimere nella relazione scritta da presentare alla Commissione medesima.
3. La relazione di cui sopra deve essere depositata o predisposta direttamente nella seduta della Commissione stessa.
4. La Commissione Edilizia può convocare il progettista e colui che ha presentato l’istanza al fine di dare indicazioni per il corretto inserimento nel contesto paesistico tutelato dal vincolo.
Articolo 23 Piani Attuativi
1. L’istruttoria della proposta di piano attuativo è condotta nel termine di 90 giorni decorrente dalla presentazione del relativo progetto all’Amministrazione Comunale per il tramite della competente struttura organizzativa, unitamente alla documentazione di cui all’art.17 del presente Regolamento.
2. Il termine di 90 giorni di cui al comma 1 può essere interrotto una sola volta qualora il responsabile del procedimento richieda, con provvedimento espresso da assumere nel termine di 30 giorni dalla data di presentazione della proposta di piano attuativo, le integrazioni documentali, ovvero le modifiche progettuali ritenute necessarie per l’adeguamento della stessa alle prescrizioni normative
vigenti. In questo caso il termine di cui al comma 1 decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa o delle modifiche progettuali richieste.
Della conclusione in senso negativo della fase istruttoria, che pone termine al procedimento dei piani attuativi e loro varianti ai sensi dell’art.14 comma 1 della L.R. 12/2005, viene data comunicazione al soggetto proponente.
4. Contestualmente alla comunicazione all’interessato della conclusione della fase istruttoria, il responsabile del procedimento trasmette alla Giunta Comunale, unitamente alla relazione istruttoria, la proposta di piano per l’iscrizione della stessa all’ordine del giorno del Consiglio Comunale.
Sezione III - Fase decisionale
Articolo 24 Permesso di costruire 1. Emanazione.
Determinato, sulla base della vigente normativa, il calcolo del contributo di costruzione, laddove previsto, il responsabile del procedimento predispone dettagliata relazione al responsabile della struttura. Ai sensi dell’art.38 comma 7 della Legge Regionale n.12/2005, dell’avvenuta emanazione del provvedimento di permesso di costruire si dà avviso agli interessati, nelle forme e nei modi di cui al successivo art. 31, invitandoli a versare al Comune entro 30 giorni l’importo relativo al contributo di costruzione. L’avviso deve inoltre indicare la data del provvedimento del permesso, le prescrizioni cui esso è eventualmente subordinato e l’ammontare del contributo richiesto.
2. Rilascio.
La consegna o la notifica del permesso di costruire deve avvenire dopo la l’esibizione della quietanza di pagamento del contributo richiesto.
3. In caso di diniego, contestualmente all’emanazione del provvedimento di reiezione dell’istanza di permesso di costruire, il responsabile preposto comunica il provvedimento negativo al soggetto richiedente.
4. Il provvedimento conclusivo del procedimento di permesso di costruire (emanazione) deve dar conto delle eventuali osservazioni pervenute dai controinteressati, ai sensi dell’art.10, comma 1, lett.b) della Legge n.241/1990 e deve altresì essere comunicato agli stessi controinteressati che hanno presentato osservazioni.
Articolo 25
Autorizzazione paesaggistica
1. Una volta acquisito il parere della Commissione Edilizia integrata dagli esperti in materia di tutela paesistico-ambientale, il responsabile della struttura assume il provvedimento finale di autorizzazione paesaggistica (o di diniego della stessa).
2. Copia del provvedimento autorizzatorio con allegati il parere della Commissione Edilizia integrata dagli esperti in materia di tutela paesistico-ambientale e la relativa documentazione tecnica del progetto, vengono trasmessi alla competente Soprintendenza ai Beni Architettonici e Ambientali per consentire l’esercizio del relativo controllo entro il termine di legge.
Articolo 26 Piani Attuativi
1. Il piano attuativo è adottato con deliberazione dell’organo comunale competente entro 90 giorni dalla presentazione al comune del piano attuativo.
2. Per i Piani Attuativi conformi allo strumento urbanistico la deliberazione di adozione è depositata, con i relativi allegati, nella segreteria comunale per 15 giorni consecutivi, decorrenti dal primo giorno dell’affissione all’albo pretorio del relativo avviso, affinché chiunque abbia interesse ne possa prendere visione; nei successivi 15 giorni, gli interessati possono presentare osservazioni ed opposizioni, secondo le disposizioni di legge.
3. Per i piani attuativi interessanti aree ed edifici compresi, in tutto o in parte, in parchi o riserve istituiti con legge statale o regionale, la deliberazione di adozione del piano attuativo, con i relativi allegati, è trasmessa, contestualmente al deposito degli atti nella segreteria comunale, rispettivamente all’ente gestore del parco, per l’espressione del relativo parere, da rendere nei termini di cui al comma 1 del precedente art. 23, decorso il quale si prescinde dal parere e si procede, comunque, ai sensi del successivo comma 4.
4. Scaduto il termine per la presentazione delle osservazioni o delle opposizioni, nonché quello previsto per l’acquisizione dei pareri di cui al comma precedente, la Giunta Comunale, nel termine di 30 giorni dalla scadenza sopra indicata (a pena di inefficacia degli atti assunti), decide sulle stesse ed approva, in via definitiva, il piano attuativo.
5. Qualora il Piano Attuativo introduca varianti agli atti di PGT dopo l’adozione della Giunta Comunale si applica quanto previsto dall’art.13, commi da 4 a 12, della L.R. 12/2005.
Sezione IV - Provvedimento finale
Articolo 27
Provvedimento di Permesso di costruire 1. Il provvedimento di permesso di costruire deve contenere:
a) la definizione tecnico-giuridica dell’intervento indipendentemente dalla qualificazione proposta dall’istante;
b) le generalità, il codice fiscale e gli estremi del documento attestante il titolo di legittimazione del soggetto che ha presentato istanza di permesso di costruire, ovvero, nel caso di soggetto collettivo, la persona fisica che ha presentato l’istanza in rappresentanza dello stesso;
c) la descrizione delle opere con l’elencazione degli elaborati tecnici di progetto, che si intendono parte integrante del permesso di costruire e l’indicazione delle destinazioni d’uso previste;
d) l’ubicazione e l’identificazione catastale dell’immobile oggetto dell’intervento;
e) gli estremi della richiesta di permesso di costruire, con indicazione dell’eventuale documentazione integrativa o modificativa depositata;
f) gli estremi e il contenuto di autorizzazioni, nulla osta, pareri assunti nei vari procedimenti connessi;
g) la data del parere della Commissione Edilizia;
h) l’ammontare del contributo di costruzione, se dovuto;
i) eventuali prescrizioni e/o condizioni;
l) la data e la sottoscrizione da parte del responsabile della struttura;
m) il termine per l’inizio e la fine dei lavori.
Articolo 28
Termine di inizio e ultimazione dei lavori
1. L’inizio dei lavori dovrà avvenire entro un anno dalla data di notifica dell’avviso di emanazione del permesso di costruire.
L’ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro tre anni dalla data di inizio lavori.
2. Il termine di ultimazione dei lavori può essere prorogato qualora fatti estranei alla volontà del concessionario siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione.
3. Il permesso di costruire deve comunque menzionare l’obbligo del titolare di non iniziare i lavori prima dell’avvenuta denuncia delle opere in cemento armato o a struttura metallica presso l’Ufficio Tecnico Comunale ai sensi dell’art.65 del D.P.R.
380/2001.
4. I lavori possono avere inizio a seguito di esito positivo, anche per infruttuoso decorso del termine di 60 giorni dalla comunicazione alla competente Soprintendenza ai Beni Architettonici e Ambientali, per il controllo di cui al Decreto Legislativo 42/2004 da parte della Soprintendenza stessa.
5. I lavori riguardanti opere soggette al procedimento di valutazione di impatto ambientale possono avere inizio solo dopo l’espressione del giudizio di compatibilità ambientale da parte dell’ente competente.
6. Il titolare del permesso di costruire deve presentare, all’apposita struttura comunale (ufficio protocollo), la denuncia di inizio lavori e la denuncia di ultimazione lavori entro tre giorni dall’inizio o dall’ultimazione dei lavori stessi al fine di consentire il necessario controllo.
Articolo 29
Rilascio del certificato di agibilità
1. Entro 30 giorni dal ricevimento degli atti di cui all’articolo 10 precedente, il responsabile della struttura, rilascia il certificato di agibilità richiesto, al quale viene allegato, qualora predisposto dal Direttore dei Lavori un documento tecnico predisposto dallo stesso dal quale devono risultare le caratteristiche del fabbricato e l’utilizzo che può esserne fatto, libretto d’uso e manutenzione del fabbricato di cui all’articolo seguente. Entro il suddetto termine lo stesso soggetto può altresì disporre, previa comunicazione al richiedente, un’ispezione che verifichi la rispondenza del fabbricato ai requisiti richiesti per l’agibilità.
2. Ai sensi dell’art. 25 comma 4 del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 in caso di silenzio del Comune, trascorsi 30 giorni dalla presentazione della domanda, l’agibilità si intende attestata, nel caso sia stato rilasciato il parere dell’ASL di cui all’art.5 comma 3 lettera a) del D.P.R. n.380/2001. In caso di autocertificazione, il termine per la formazione del silenzio assenso è di 60 (sessanta) giorni.
3. Il termine iniziale di 30 giorni può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, esclusivamente per la richiesta di ulteriori documenti che integrino la pratica e che non siano già in possesso dell’Amministrazione o che comunque non possano essere da essa acquisiti autonomamente. Il termine di 30 giorni di cui al precedente comma 1., comincia a decorrere nuovamente per intero dalla data di presentazione dei documenti richiesti.
Articolo 30
Libretto d’uso e di manutenzione
1. In riferimento all’art. 29, sul libretto d’uso e di manutenzione il direttore dei lavori deve annotare le informazioni di tipo identificativo, progettuale, strutturale, impiantistico relative all’edificio, in modo da rappresentare un quadro conoscitivo sulle caratteristiche tecniche della costruzione e sulle modificazioni apportate alla stessa rispetto alla sua configurazione originaria, con particolare riferimento alle componenti statiche, funzionali ed impiantistiche.
2. Il libretto d’uso e di manutenzione costituisce documentazione da produrre nel caso di richiesta di nuove autorizzazioni o certificazioni di competenza comunale,
relative all’intero fabbricato o a singole parti dello stesso, che potranno essere rilasciate solo dopo la verifica del regolare aggiornamento del libretto.
3. Il libretto d’uso e di manutenzione, qualora esistente, anche in assenza di interventi sul fabbricato o di richiesta di autorizzazioni e certificazioni, deve essere comunque aggiornato con cadenza decennale dall’ultima annotazione e deve indicare lo stato di conservazione del fabbricato.
4. Le attestazioni riportate sul libretto d’uso e manutenzione rappresentano la situazione di riferimento per l’uso del fabbricato e per gli interventi di manutenzione da programmare sullo stesso nonché per eventuali responsabilità connesse ad un uso improprio del fabbricato o a carenza di manutenzione.
Sezione V - Fase integrativa dell’efficacia Articolo 31
Comunicazione del provvedimento
1. Il responsabile della struttura comunica al richiedente, al domicilio da questi indicato e a mezzo messo notificatore o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l’avviso di emanazione del permesso di costruire o la determinazione negativa sulla domanda presentata, con le relative motivazioni.
2. Il richiedente, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda di permesso di costruire, è tenuto a provvedere al ritiro dell’atto, dopo aver provveduto al pagamento del contributo di costruzione.
3. Nel caso di ritardati pagamenti si applicano i disposti di cui all’art.42 del D.P.R.
380/2001.
4. Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo si applica l’art.38della Legge Regionale 12/2005.
Articolo 32
Pubblicazione del provvedimento
1. L’avviso di rilascio del provvedimento di permesso di costruire viene pubblicato all’albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi;
2. Il permesso acquista efficacia una volta corrisposto, se dovuto, il contributo di costruzione;
3. La pubblicazione di cui al comma 1, costituisce atto dovuto e deve essere effettuata contestualmente all’avviso di avvenuta emanazione del provvedimento.
Articolo 33
Autorizzazione paesaggistica
1. Secondo quanto previsto dai “Criteri per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni ambientali” di cui al Decreto Giunta Regionale n.6/30194 del 25 Luglio 1997 il provvedimento di autorizzazione paesaggistica, ovvero di diniego della stessa, viene comunicato direttamente ai soggetti che hanno proposto l’istanza, e pubblicato per non meno di 15 giorni consecutivi all’albo Pretorio del Comune nonché trasmesso alla Soprintendenza per il necessario controllo.
CAPO III
Semplificazione dei procedimenti amministrativi Sezione I - Conferenza dei servizi
Articolo 34
Conferenza dei servizi tra strutture interne al Comune
1. Qualora sia opportuno acquisire il parere o particolari prescrizioni da parte di distinte unità organizzative interne, il responsabile del procedimento (o dell’istruttoria) può indire una Conferenza dei servizi tra le strutture interne all’Amministrazione comunale, ai sensi dell’art 14, Legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni.
2. La convocazione da parte del responsabile del procedimento (o dell’istruttoria) deve essere inviata, per iscritto, ai responsabili delle strutture interessate almeno 15 giorni prima della data stabilita.
3. Nella convocazione viene indicato l’oggetto del procedimento ed ogni altro elemento che consenta alle unità organizzative interne convocate di conoscere preventivamente le ragioni della convocazione.
4 Le determinazioni assunte in sede di Conferenza di servizi vengono verbalizzate a cura del segretario, individuato dal responsabile del procedimento tra i funzionari dell’Amministrazione comunale, e assumono il carattere di provvedimento definitivo, conclusivo dell’istruttoria, ovvero del procedimento a seconda che la Conferenza dei servizi abbia natura istruttoria o decisoria rispettivamente ai sensi del comma 1 o del comma 2 dell’art 14 della legge 241/90.
5. Il verbale deve essere sottoscritto dal segretario e da tutti gli altri partecipanti ed assume valore provvedimentale nel caso di conferenza decisoria.
Articolo 35
Conferenza dei servizi tra amministrazioni diverse
4. Qualora siano coinvolti interessi pubblici riguardanti Amministrazioni diverse, la Conferenza dei servizi viene indetta dal soggetto competente, ai sensi degli artt.14 e seguenti della Legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni.
2. La Conferenza può essere indetta anche quando l’Amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre Amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella Conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nulla osta e tutti gli atti di assenso richiesti, comunque denominati. In tal caso il verbale della Conferenza ha valore di provvedimento definitivo.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche quando l’attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di Amministrazioni pubbliche diverse. In questo caso, la Conferenza è convocata, anche su richiesta dell’interessato, dal soggetto competente.
Sezione II - Sportello unico per le attività produttive Articolo 36 Ambito di applicazione
1. La disciplina di cui al paragrafo 1. della presente Sezione II per le attività produttive ha per oggetto la realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione di impianti produttivi di beni e servizi, la riattivazione e riconversione dell’attività produttiva, nonché l’esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso di impresa. Resta salvo quanto previsto dal Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n.114.
Articolo 37
Definizione di impianti a struttura semplice
1. Sono impianti a struttura semplice, come individuati dalla Regione con Decreto Giunta Regionale n.6/41318 del 5 Febbraio 1999, gli impianti che:
a) non risultano in contrasto con le previsioni urbanistiche comunali;
b) non sono sottoposti alle procedure di valutazione d’impatto ambientale nazionale o regionale;
c) non rientrano tra gli impianti soggetti alla disciplina in materia di qualità dell’aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotti dagli impianti industriali (D.P.R. 24 Maggio 1988, n.203; D.P.C.M. 21 Luglio 1989);
d) non sono soggetti alla disciplina sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (D.P.R. 17 Maggio 1988, n.175; Legge 19 Maggio 1997, n.137; artt.18 e 21 della Legge 24 Aprile 1998, n.128);
e) non rientrano negli elenchi delle industrie insalubri di prima e seconda classe (artt.216 e 217 del testo unico delle leggi sanitarie del 1934).
2. Per gli impianti a struttura semplice si applica il procedimento mediante autocertificazione di cui al successivo art.40.
Articolo 38 Struttura organizzativa
1. Per l’esercizio delle funzioni amministrative relative allo Sportello Unico è istituita una apposita struttura competente in forma associata, con sede in Olgiate Comasco, responsabile tra l’altro, del rilascio dei permessi di costruzione e/o autorizzazioni comunali, certificati di agibilità.
2. Alla struttura di cui al comma precedente gli interessati si rivolgono per tutti gli adempimenti di cui ai successivi articoli. Lo sportello deve garantire a chiunque l’accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari, all’elenco delle domande presentate, allo stato del proprio iter