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68 del 12/03/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” Vista la delibera n

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Academic year: 2022

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AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITA’

SETTORE SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 379/ES del 18.12.2015

Oggetto: Convenzione legge n. 68 del 12/03/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” art. 11 con l’azienda CMF spa – autorizzazione all’assunzione

IL DIRIGENTE

Visto l’art.1 della L. 59 del 16.03.1997 ed il D.Lgs. n. 469 del 23.12.1997 recanti il conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro;

Vista la Legge Regionale n. 20 del 05.12.2005 concernente la “Disciplina dei Servizi e delle Politiche del Lavoro”;

Vista la legge n. 68 del 12/03/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”

Vista la delibera n. 72 del 15/07/2008 della Giunta Provinciale con la quale sono stati approvati i Criteri di attuazione delle Convenzioni ex art 11 legge 68/99;

Richiamate

- la determinazione n. 371 del 26.09.2014 di approvazione della convenzione art. 11 L. 68/99 n. 16 del 25/09/2014 con l’azienda C.M.F. Spa, con sede legale in Cagliari, corso Vittorio Emanuele, 400 e sede operativa nella Provincia di Carbonia Iglesias;

- la determinazione n. 174 del 10.06.2015 di approvazione della convenzione di tirocinio n. 01 del 09.06.2015 e del nulla osta prot. n. 11599 del 12.06.2015 relativo all’attivazione dello stesso in favore del signor P.R.;

- la determinazione n. 283 del 09.09.2015 di approvazione della proroga alla convenzione n.

16 del 25.09.2014;

Dato atto che, con nota prot. n. 23716 del 15.12.2015 l’azienda CMF richiede la proroga della convenzione art. 11 L. 68/99 n. 16 del 25.09.2014 nonché il nulla osta per l’assunzione a tempo determinato della durata di 9 mesi in favore del tirocinante P.R.;

Visto che la convenzione art. 11 L. 68/99 n. 16 del 25.09.2014 è già stata prorogata con determinazione n. 283 del 09.09.2015 e che l’assunzione del signor P.R. può considerarsi migliorativa rispetto a quanto previsto dalla stessa convenzione, consentendo al lavoratore l’avviamento al lavoro per nove mesi;

Considerato che l’azienda dichiara difficoltà economiche tali da impedire allo stato attuale la trasformazione del contratto a tempo indeterminato e che non esistono motivi ostativi al rilascio del nulla osta all’assunzione in favore del signor P.R.;

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Considerato altresì che tale determinazione non comporta impegno di spesa per l’ente;

DETERMINA

Di dare atto che la convenzione n. 16 del 25.09.2014 è stata già prorogata;

di approvare il nulla osta all’assunzione per la durata di 9 mesi part time per 20 ore settimanali in favore del signor P.R. prot. N. 23969 del 18.12.2015, dando atto che la richiesta risulta essere migliorativa per il lavoratore rispetto a quanto stabilito nella convenzione art. 11 L. 68/99 citata;

Di dare mandato all’Ufficio per il Sostegno della Disabilità per l’adozione degli atti amministrativi necessari.

Il Responsabile del procedimento F.to Dott.ssa Donatella Rubiu

IL DIRIGENTE

F.to Dott.ssa Speranza Schirru

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