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L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO, COME E PERCHÉ
CAMBIARE LE REGOLE.
La necessità di regolare le modalità ed i tempi dello sciopero nei cd. servizi pubblici essenziali nasce da considerazioni giuridiche e da riflessioni sulla situazione di reale malessere che nel corso degli anni ’80 si era progressivamente estesa e quasi connaturata nei pubblici servizi.
I limiti che la giurisprudenza poneva al diritto di sciopero, sia in termini di identificazione dello stesso solo con determinate forme di lotta sindacale, sia come salvaguardia dell’attività produttiva che non si può compromettere in maniera completa e irreversibile si adattavano con difficoltà alla situazione delle aziende del settore, che pertanto rimanevano prive di risposte e costrette a subire le astensioni dal lavoro anche se proclamate da sigle del tutto minoritarie e senza nemmeno poter preavvertire l’utenza.
Quest’ultima rimaneva il vero obiettivo degli scioperi, spesso orientati a far pressione più sulla classe politica locale che sulla “governance” aziendale, quando non rappresentavano un episodio della concorrenza fra le organizzazioni sindacali, e pertanto finalizzata a rafforzare la “legittimazione” della sigla proclamante, quasi indipendentemente dalla valutazione dell’accoglibilità delle stesse rivendicazioni.
La mancanza di una legge che ponesse dei limiti soprattutto nel caso in cui fossero lesi diritti costituzionalmente garantiti rappresentava in tale contesto una seria carenza, per cui il sopraggiungere della legge 146 del 1990 fu avvertito come una vera svolta epocale, in grado di rimettere sui binari della normale contrapposizione fra parti sociali distinte il conflitto di interessi presente nell’ambito dei servizi pubblici locali.
Nel settore del trasporto locale non fu certo facile giungere alla definizione di regole condivise, così come richiesto dalla legge, in quanto per il sindacato si trattava di rinunciare ad una cultura del conflitto ormai affermata. Fu solo grazie al deciso intervento congiunto dei rappresentanti confederali che fu possibile declinare i cd.
“minimi di servizio” in fasce orarie garantite di servizio normale e giungere ad un accordo complessivo che è divenuto un punto di riferimento anche per le intese di altri settori.
Sono trascorsi ormai 25 anni da quella svolta significativa, ma rimanendo almeno in parte irrisolti alcuni nodi di fondo del settore, in particolare la certezza circa gli indirizzi normativi e le risorse, sembra riemergere nel mondo del lavoro la “nostalgia”
del tempo passato nel quale si poteva “mettere in ginocchio” le città.
Del resto il trasporto pubblico è un’attività complessa che richiede la fattiva collaborazione di diversi reparti produttivi ed anche la responsabilità dei diversi
“attori”. In tale contesto le improvvise “epidemie”; una esasperata attenzione ai regolamenti (cd. sciopero bianco); una deliberata “disattenzione” delle fragilità strutturali ovvero una gestione del servizio “intenzionalmente” poco avveduta sono ancora in grado di creare nell’utenza seri disagi ed una complessiva disaffezione verso il mezzo pubblico, senza che tali atteggiamenti siano in modo immediato riconducibili ad azioni di sciopero.
2 E’ in queste situazioni che si apprezza il lavoro della Commissione di garanzia, attenta da sempre a determinare con la sua azione ciò che la legge permette e quello che proibisce, al di là della “fantasia” posta in atto nelle singole azioni, senza per questo dover entrare nel merito delle diverse vertenze.
Ciò premesso, si ritiene utile cercare di elencare le principali criticità riscontrate in questi 25 anni di applicazione della legge sullo sciopero, anche al fine di fornire un orientamento sulla strada che ci si presenta dinanzi.
EFFETTO ANNUNCIO. Trattasi di scongiurare il ricorso alla pratica di proclamare uno sciopero per poi revocarlo, differirlo o addirittura non attuarlo pur avendolo confermato. A tal fine sembrano opportune alcune misure a sostegno di un’adeguata rappresentatività della organizzazione sindacale proclamante, l’ampliamento dei termini di preavviso per la revoca, uno specifico rafforzamento delle sanzioni per la violazione di tali obblighi, nonché la dichiarazione individuale preventiva di adesione.
ADEGUATA RAPPRESENTATIVITA’ SINDACALE. Oggi la titolarità alla proclamazione dello sciopero spetta a tutte le organizzazioni sindacali presenti nel settore. E’ necessario, anche al fine di scongiurare fenomeni di concorrenza di sigle sindacali scarsamente rappresentative, richiedere preventivamente la misurazione di un adeguato grado di rappresentatività. A tal fine si ritiene indispensabile che le OO.SS. proclamanti singolarmente o unitariamente, raggiungano un elevato grado di rappresentatività nazionale ovvero che raccolgano un adeguato consenso a livello di referendum preventivo da svolgersi tra tutti i dipendenti dell’azienda.
RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA SANZIONATORIO, estendendolo ai casi di scioperi anomali come quello dello straordinario, lo “sciopero bianco” (rispetto pedissequo dei regolamenti) ed agli scioperi “spontanei”. In tale ambito sarebbe opportuno procedere ad una più puntuale regolamentazione dello sciopero dello straordinario (procedure di raffreddamento e durata massima) che comunque da una parte salvaguardi le fasce di garanzia e dall’altra l’obbligo della rarefazione. A tale riguardo appare opportuno sia il potenziamento delle sanzioni ex lege 146/90 con aggiornamento dei valori economici delle sanzioni comminate dalla Commissione di garanzia, sia l’idea di trasformare le sanzioni disciplinari per i singoli lavoratori che partecipano a scioperi non legittimi, in illeciti amministrativi, con riscossione mediante ruolo, con estensione della competenza all’irrogazione delle sanzioni alla Commissione stessa.
Infatti è da sottolineare che l’attuale sistema che affida alla responsabilità aziendale l’adozione di gran parte delle sanzioni spesso perde di efficacia per la mancanza di immediatezza, sovente dovuta alle lungaggini dei procedimenti accertativi. Affidare direttamente alla Commissione di Garanzia l’adozione delle sanzioni è, quindi, necessario per rendere più immediata ed effettiva la reazione dell’ordinamento.
Comunque nel vietare forme di protesta o astensione spontanee o anomale lesive del diritto della mobilità, sarebbe il caso di includere lo sciopero “bianco” nonché di regolamentare lo sciopero dello straordinario. Si tratta di forme di protesta, particolarmente diffuse negli ultimi anni nel settore dei trasporti, che a livello locale, soprattutto quando poste in essere in prossimità di festività, hanno di fatto portato al blocco del servizio. Occorre per esempio rimarcare il principio per cui il rifiuto di svolgere la prestazione, ove motivato da presunte carenze nella dotazione del mezzo di trasporto, comunque non suscettibili di incidere effettivamente sulla sicurezza del
3 servizio, va parificato allo sciopero e sanzionato se non altro in quanto non preceduto né dalla preventiva proclamazione nè dall’esperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione. Anche in tali circostanze le relative sanzioni andrebbero affidate alla competenza della Commissione di Garanzia.
DICHIARAZIONE INDIVIDUALE PREVENTIVA DI ADESIONE. La tutela dei servizi minimi, pur avendo avuto una importante funzione di salvaguardia del diritto alla mobilità, ha spesso incontrato di fatto difficoltà organizzative dovute principalmente all’incertezza rispetto ai lavoratori partecipanti allo sciopero. La previsione pertanto di un obbligo di dichiarazione individuale preventiva di adesione in combinazione con i servizi minimi garantiti migliorerebbe sensibilmente la programmazione dei servizio nonché una più puntuale informazione all’utenza.
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI MINIMI. Occorre rendere effettivo, nell’ambito dei servizi assicurati durante le fasce orarie di garanzia, lo svolgimento del servizio stesso in modo completo mediante assicurazione delle “corse” normalmente offerte, senza limitazioni di sorta. Tale modalità, da recepire nei regolamenti attuativi, andrebbe posta come condizione dalla norma di legge.
COMMISSIONE DI GARANZIA Rafforzamento della Commissione con particolare riferimento all’estensione dei compiti relativi al sanzionamento dei comportamenti in violazione delle norme sullo sciopero, evitando l’impropria attribuzione di compiti di mediazione e/o arbitrato delle vertenze ad essa sottoposte.
Infatti sorgono perplessità sulla possibilità di attribuire alla Commissione di Garanzia un ruolo di mediazione della controversia (mediante formulazione di proposte di composizione della vertenza con efficacia vincolante in caso di adesione delle parti). In tal modo, la Commissione assumerebbe nello stesso tempo le funzioni di garante imparziale del rispetto delle norme di regolamentazione dello sciopero e arbitro delle controversie; tali funzioni devono piuttosto rimanere rigidamente separate al fine di evitare che la seconda condizioni l’ esercizio della prima. A ciò va soggiunto che nell’esperienza maturata a livello di scioperi locali, la maggioranza delle astensioni risulta motivata, quantomeno formalmente, da rivendicazioni economiche (richiesta di indennità o di altri emolumenti aggiuntivi), rispetto alle quali non è configurabile una possibilità di mediazione istituzionale.
In tale contesto non può affatto condividersi l’assunto in base al quale in caso di sciopero si realizzi sempre un indebito arricchimento delle aziende. A tale proposito giova ribadire che già oggi, in caso di sciopero è pacificamente prevista nei contratti di servizio la disposizione che stabilisce la riduzione dei contributi e/o dei corrispettivi in proporzione alla diminuzione del servizio. Per quanto concerne la previsione degli obblighi consistenti nel rimborso/facilitazioni degli abbonamenti vanno invece considerate da un lato la difficoltà oggettiva a verificare l’effettivo mancato utilizzo del servizio, pur in presenza delle fasce di garanzia, dall’altra, la circostanza che comunque il costo dell’abbonamento risulta già ampiamente scontato in funzione di un utilizzo medio dello stesso. Ad ulteriore rafforzamento della contrarietà all’introduzione di altre penalizzazioni a carico delle aziende, vanno ricordate sia l’immancabile riduzione dei ricavi da traffico per effetto dello sciopero, sia i costi comunque sostenuti dalle stesse per le riprese del servizio (spostamenti a vuoto per riposizionamento del
4 materiale rotabile non coperti da contribuzione) e per il presenziamento dell’infrastruttura in ragione della garanzia dei servizi minimi.
Sarebbe infine il caso di regolare, anche nell’ambito dei contratti collettivi e in alcuni casi anche per legge il cd. sciopero virtuale a tutela della continuità del servizio pubblico erogato, nonché prevedere nuove e più stringenti regole in ordine alla disciplina della revoca dello sciopero, degli scioperi concomitanti e degli intervalli minimi tra le astensioni.
In conclusione si auspica la revisione della normativa nel senso sopra indicato attraverso una adeguata integrazione dei disegni di legge presentati in Parlamento (Sacconi – Ichino –Di Biagio) opportunatamente disponendo un disegno unitario di delega al Governo.
Al fine di riflettere sull’impatto degli scioperi nel settore, incrociando i dati messi a disposizione dalla Commissione di Garanzia sul proprio sito con i riscontri pervenuti dalle aziende associate, si è, inoltre, cercato, di ricostruire l’andamento delle astensioni dal lavoro nelle aziende di trasporto pubblico locale negli ultimi tre anni (il dato del 2015 si limita al periodo gennaio-ottobre). A tale proposito sono state distinte le vertenze sia sotto l’aspetto della loro rilevanza, separando gli scioperi nazionali da quelli regionali e locali (territoriali, provinciali ed aziendali, con l’avvertenza che questi ultimi rappresentano oltre il 90% del numero complessivo) sia sotto il profilo dei soggetti proclamanti, differenziando opportunamente gli scioperi proclamati dalle OOSSLL firmatarie del CCNL degli autoferrotranvieri (FILT CGIIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL ed UGL FNA) dalle altre OOSSLL cd “minori”, in quanto la rappresentatività di queste ultime, secondo l’ultima indagine (anno 2014) che l’Associazione periodicamente svolge sulla consistenza (conteggio delle “deleghe”), delle sigle sindacali presenti nel settore, arriva complessivamente all’12% circa del totale dei dipendenti sindacalizzati.
E’ opportuno soffermarsi su quest’ultima indagine per disporre di un quadro più chiaro della rappresentatività sindacale nel settore.
In proposito occorre, innanzitutto, rilevare l’alto grado di “sindacalizzazione” presente in quanto i lavoratori che aderiscono ad associazioni rappresentative del personale sono circa il 70% del totale. Le cinque sigle firmatarie del ccnl raccolgono circa l’88%
di tali consensi, mentre le altre sigle (circa una decina) si spartiscono (con percentuali che singolarmente non superano il 3 %) il restante 12% delle adesioni.
Per tornare ai dati sugli scioperi si può rilevare che in questi ultimi anni gli scioperi nazionali, che rappresentano il 2% del totale, sono stati proclamati per il 24 % dalle sigle “maggiori” e per il 76% da quelle “minori”, i regionali invece, che rappresentano ca. l’11% del totale sono stati indetti per il 59% dalle sigle maggiori e per il 41% da quelle minori.
Analoga situazione ritroviamo per gli scioperi locali/aziendali, che da soli rappresentano ca. l’87% delle vertenze, i quali sono stati proclamati per il 63% dalle sigle maggiori e per il 37% da quelle minori.
Occorre comunque rilevare che nel caso di scioperi “misti” (proclamati cioè da una o più sigle “maggiori” insieme ad una o più sigle “minori”), il dato è stato attribuito solo alle sigle maggiori.
5 Da ultimo si può rilevare che sul totale degli scioperi proclamati, il 39% degli stessi è stato indetto dalle cd. sigle “minori”, che come sopra evidenziato, rappresentano appena, nel loro complesso, il 10% dei dipendenti “sindacalizzati”.
L’esercizio del diritto di sciopero, come e perché cambiare le regole
A cura del Servizio Sindacale ASSTRA
ANNO Proclamati EFFETTUATI
FIRMATARI NON FIRMATARI TOT FIRMATARI NON FIRMATARI TOT
2013 259 133 392 202 116 318
2014 201 148 349 144 111 255
2015 194 130 324 162 118 280
TOTALE 654 411 1065 508 345 853
PROSPETTO RIASSUNTIVO DEGLI SCIOPERI PROCLAMATI ED EFFETTUATI
A cura del Servizio Sindacale ASSTRA
1065
853 (80%)
0 200 400 600 800 1000 1200
Proclamati Effettuati
Proclamati Effettuati
COMPARAZIONE TRA SCIOPERI PROCLAMATI ED EFFETTUATI NEL TRIENNIO 2013-2015
A cura del Servizio Sindacale ASSTRA
21 (1,97%)
120 (11,30%)
924 (86,76%)
nazionali regionali aziendali
DISTRIBUZIONE DEGLI SCIOPERI PROCLAMATI-NAZIONALI, REGIONALI E LOCALI NEL TRIENNIO 2013-2015
A cura del Servizio Sindacale ASSTRA
24%
76%
Filt Cgil‐Fit Cisl‐Uilt‐Faisa Cisal‐Ugl FNA
altre sigle minori
SCIOPERI NAZIONALI: DISTRIBUZIONE TRA OOSSLL FIRMATARIE DEL CCNL E SIGLE MINORI
A cura del Servizio Sindacale ASSTRA
38%
62%
Sigle minori
Filt Cgil‐Fit Cisl‐Uilt‐Faisa Cisal‐Ugl FNA
SCIOPERI REGIONALI: DISTRIBUZIONE TRA OOSSLL FIRMATARIE DEL CCNL E SIGLE MINORI
Nota: Nel caso di scioperi proclamati congiuntamente da almeno una sigla firmataria del c.c.n.l. ed almeno una sigla «minore», il dato è stato convenzionalmente attribuito alla sigla firmataria.
A cura del Servizio Sindacale ASSTRA
60%
40%
Filt Cgil‐Fit Cisl‐Uilt‐Faisa Cisal‐Ugl FNA
Sigle minori
SCIOPERI AZIENDALI: DISTRIBUZIONE TRA OOSSLL FIRMATARIE DEL CCNL E SIGLE MINORI
Nota: Nel caso di scioperi proclamati congiuntamente da almeno una sigla firmataria del c.c.n.l. ed almeno una sigla «minore», il dato è stato convenzionalmente attribuito alla sigla firmataria.
A cura del Servizio Sindacale ASSTRA
60%
40%
Filt Cgil‐Fit Cisl‐Uilt‐Faisa Cisal‐Ugl FNA
Sigle minori
SCIOPERI PROCLAMATI NEL TRIENNIO 2013-2015: DISTRIBUZIONE IN BASE ALLA RAPPRESENTATIVITA’ SINDACALE
A cura del Servizio Sindacale ASSTRA
2013 3 1 0 3 6 1 0 6 9 2 0 9
2014 2 1 1 8 2 1 7 10 2 2 8
2015 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 2
TOTALI 5 1 1 4 16 3 1 15 21 4 2 19
% 23,81 21,05 76,19 78,95
2013 35 4 8 27 7 0 2 5 42 4 10 32
2014 24 1 10 14 30 1 12 18 54 2 22 32
2015 12 1 2 10 12 1 2 10 24 2 4 20
TOTALI 71 6 20 51 49 2 16 33 120 8 36 84
% 59,17 60,71 40,83 39,29
2013 221 30 49 172 120 16 15 105 341 46 64 277
2014 175 21 46 129 110 15 24 86 285 36 70 215
2015 182 23 30 152 116 6 10 106 298 29 40 258
TOTALI 578 74 125 453 346 37 49 297 924 111 174 750
% 62,55 60,40 37,45 39,60
ANNO
FIRMATARI NON FIRMATARI TOT FIRMATARI NON FIRMATARI TOT FIRMATARI NON FIRMATARI FIRMATARI NON FIRMATARI
2013 259 133 392 202 116 318 2013 66,07 33,93 63,52 36,48
2014 201 148 349 144 111 255 2014 57,59 42,41 56,47 43,53
2015 194 130 324 162 118 280 2015 59,88 40,12 57,86 42,14
TOTALE 654 411 1065 508 345 853 TOTALE 61,41 38,59 59,55 40,45
differiti revocati effettuati
TRIENNIO 2013‐2015: RIEPILOGO GENERALE SCIOPERI NAZIONALI
SCIOPERI NAZIONALI
OOSSLL FIRMATARIE DEL CCNL SIGLE MINORI NON FIRMATARIE TOTALE GENERALE
Proclamati effettuati
revocati effettuati
differiti revocati effettuati
SCIOPERI REGIONALI
OOSSLL FIRMATARIE DEL CCNL SIGLE MINORI NON FIRMATARIE TOTALE GENERALE
Proclamati differiti revocati
ANNO Proclamati
Proclamati
revocati effettuati
SCIOPERI AZIENDALI ‐ LOCALI
OOSSLL FIRMATARIE DEL CCNL SIGLE MINORI NON FIRMATARIE TOTALE GENERALE
Proclamati differiti revocati effettuati Proclamati differiti ANNO Proclamati differiti
ANNO Proclamati differiti revocati effettuati differiti revocati effettuati Proclamati differiti revocati effettuati
Proclamati EFFETTUATI % Proclamati % EFFETTUATI