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CSM- ONBAN VIII 2019-00029

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CSM- ONBAN VIII 2019-00029 Procedura di selezione per l’ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di un posto presso l’Ufficio del giudice di Pace di MANTOVA.

(Bando di concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale, 4 Serie Speciale, n. 13 del 13 febbraio 2018).

(delibera 11 marzo 2020

Il Consiglio,

- vista la procedura di selezione per l’ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di un posto presso l’Ufficio del Giudice di Pace di MANTOVA, di cui al bando di concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale, 4 Serie Speciale, n. 13 del 13 febbraio 2018;

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante «Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace»;

- visto il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante «Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57»;

- visto il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 e s.m.i., recante «Istituzione della Scuola Superiore della Magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150» e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, lettera c) in forza del quale la Scuola Superiore della Magistratura è preposta “alla formazione iniziale e permanente della magistratura onoraria”;

- visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

- visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

- vista la delibera consiliare in data 19 giugno 2019, concernente “Modalità di svolgimento del tirocinio presso gli Uffici giudiziari degli aspiranti giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari”;

- rilevato che l’aspirante ammesso al tirocinio dovrà svolgere, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 un periodo di tirocinio della durata di sei mesi così come disciplinato dalla citata delibera consiliare del 19 giugno 2019 ai fini della nomina a giudice onorario di pace;

- visti, in particolare, l’articolo 4 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, rubricato “Requisiti per il conferimento dell’incarico di magistrato onorario” e gli artt. 2 e 4 del citato bando di concorso rubricati, rispettivamente, “Requisiti per la nomina” e “Titoli di preferenza e criteri di valutazione”;

- vista la delibera consiliare in data 24 gennaio 2018 ove in risposta ad uno specifico quesito, con una interpretazione poi confermata da un successivo parere espresso dall’Ufficio Studi e Documentazione, si è disposto che i titoli di preferenza prodotti dai candidati debbano essere valutati, sulla base della gerarchia dei criteri di preferenza tracciata dalla disciplina positiva sopra richiamata, in un ordine rigidamente graduato, derivandone l’impossibilità di procedere al cumulo dei diversi titoli riferibili al medesimo aspirante, in guisa che solo a parità di singolo titolo di preferenza fra quelli indicati al comma 3 dell’art. 4 del decreto legislativo n. 116/2017 - e tenuto

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conto dei criteri suppletivi di cui al comma 4 del medesimo art. 4, ossia della maggiore anzianità professionale o di servizio nel limite massimo di dieci anni di anzianità, della minore età anagrafica ed infine del più elevato voto di laurea - possa essere preso in considerazione il titolo di preferenza successivo;

- considerato che, come previsto dall’art. 5, comma 2, del bando gli aspiranti possono presentare domanda di ammissione al tirocinio per non più di tre Uffici giudiziari in ordine di preferenza e che, pertanto, nel caso in cui la pubblicazione dei posti vacanti attenga a due o più Uffici giudiziari di un distretto di Corte d’Appello, ai fini dell’ammissione al tirocinio nelle sedi pubblicate debba tenersi conto congiuntamente del punteggio riportato e dell’eventuale pluralità di sedi indicate nonché del conseguente ordine di preferenza espresso da ciascun aspirante;

- considerato, altresì, che in forza di un’interpretazione logico-sistematica dell’art. 6, comma 7, del decreto legislativo 116/2017, a norma del quale deve essere ammesso al tirocinio “un numero di interessati pari, ove possibile, al numero dei posti oggetto di pubblicazione aumentato della metà ed eventualmente arrotondato all’unità superiore”, e dell’art. 7, comma 7, del medesimo decreto, che prescrive alla Sezione autonoma per i magistrati onorari di proporre al Consiglio Superiore della Magistratura, per ciascun ufficio oggetto di pubblicazione dei posti vacanti, una graduatoria degli idonei al conferimento dell’incarico che sia basata sulla graduatoria di ammissione al tirocinio, deve provvedersi alla ammissione al tirocinio dei candidati idonei in primo luogo in posizione utile ai fini del conferimento dell’incarico e, solo in subordine, nelle residuali posizioni utili;

- visti gli artt. 4, comma 2, lett. e) e 32, comma 6, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in forza dei quali l'incarico di giudice onorario di pace o di vice procuratore onorario non può essere conferito a coloro che hanno svolto per più di quattro anni, anche non consecutivi, le funzioni giudiziarie onorarie “disciplinate dal presente decreto” e che per il computo di tale limite temporale si considera anche lo svolgimento di funzioni giudiziarie onorarie in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del predetto decreto;

- ritenuto, pertanto, che la preclusione temporale di cui all’art. 4, comma 2, lett. e) del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, così come esplicitata agli artt. 2 e 4 del bando, possa operare, in ragione della ratio della legislazione istitutiva, dei requisiti di accesso alla carica e delle funzioni svolte, per le seguenti categorie disciplinate dal previgente ordinamento: giudice di pace, giudice onorario di tribunale, vice procuratore onorario e vice pretore onorario; di conseguenza, tutte le altre tipologie di funzioni giudiziarie onorarie diverse da quelle di cui sopra possono essere valutate anche nel caso in cui siano state svolte per un periodo eccedente il quadriennio, purché nel limite massimo di dieci anni ex art.4, comma 2, lett. a) del bando;

- vista la graduatoria provvisoria pubblicata sul sito del Consiglio Superiore della Magistratura in data 5 maggio 2018 e le motivate proposte di ammissione al tirocinio formulate, ai sensi dell’art. 5 del bando di concorso, dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Brescia nella seduta del 27 febbraio 2019;

- esaminate le domande degli aspiranti sottoposti a valutazione dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Brescia;

- rilevato che, sulla scorta dei criteri sopra enucleati per l’ammissione dei candidati nelle varie sedi disponibili, le domande delle aspiranti BRUNO Beatrice e MERANTE Rosa non possono essere prese in considerazione in quanto le stesse risultano destinatarie di delibera di ammissione al tirocinio in altra sede del medesimo distretto;

- preso atto della rinuncia del candidato PIROMALLI Francesco, inizialmente collocato nella graduatoria provvisoria di cui sopra in posizione utile all’ammissione al tirocinio per la sede in oggetto;

- accertato che in relazione al candidato FERRARA Nicola, a norma dell’art. 7 del bando, la domanda relativa all’ufficio in oggetto non è suscettibile di valutazione in quanto lo stesso, in data anteriore, ha presentato domanda – non revocata – anche per uffici di altro distretto di Corte di Appello;

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- considerato che, tenuto conto dei criteri di valutazione summenzionati, gli aspiranti DAU Giulia (in possesso del titolo preferenziale dell’esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di avvocato, con l’attribuzione del punteggio di 3650 con prevalenza per minore età anagrafica sui candidati aventi pari punteggio) e GEROLA Paola (in possesso del titolo preferenziale dell’esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di avvocato, con l’attribuzione del punteggio di 3650 con prevalenza per minore età anagrafica sui candidati aventi pari punteggio) possono essere ammessi, con precedenza sugli altri aspiranti, al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 e degli art. 2 e 4 del bando di concorso;

d e l i b e r a

a) di approvare la seguente graduatoria degli aspiranti ammessi al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace presso l’Ufficio del giudice di pace di MANTOVA:

1. DAU Giulia;

2. GEROLA Paola.

b) di disporre la pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale del Consiglio Superiore della Magistratura.

Riferimenti

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