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CSM- ONBAN VIII 2019-0000-76

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Academic year: 2022

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CSM- ONBAN VIII 2019-0000-76 Procedura di selezione per l’ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di sei posti presso l’Ufficio del Giudice di pace di VERONA.

(Bando di concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale, 4 Serie Speciale, n. 13 del 13 febbraio 2018).

(delibera 10 marzo 2021)

Il Consiglio,

- vista la procedura di selezione per l’ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di sei posti presso l’Ufficio del Giudice di pace di VERONA, di cui al bando di concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale, 4 Serie Speciale, n. 13 del 13 febbraio 2018;

- vista la delibera consiliare P/21678 del 19 dicembre 2019 con cui è stata approvata la graduatoria degli aspiranti ammessi al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di sei posti presso l’Ufficio del Giudice di pace di VERONA;

- preso atto della rinuncia alla frequenza del predetto tirocinio comunicata dagli aspiranti DODARO Francesco, SCALA Michele, CASTELLI Angela e CATTANEO Chiara;

- ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere alla sostituzione dei predetti aspiranti rinunciatari con altrettanti aspiranti idonei collocatisi nella graduatoria relativa alla sede in oggetto in posizione immediatamente successiva all’ultimo dei candidati già ammessi al tirocinio;

- considerato che, come previsto dall’art. 5, comma 2, del bando gli aspiranti possono presentare domanda di ammissione al tirocinio per non più di tre Uffici giudiziari in ordine di preferenza e che, pertanto, nel caso in cui la pubblicazione dei posti vacanti attenga a due o più Uffici giudiziari di un distretto di Corte d’Appello, ai fini dell’ammissione al tirocinio nelle sedi pubblicate debba tenersi conto congiuntamente del punteggio riportato e dell’eventuale pluralità di sedi indicate nonché del conseguente ordine di preferenza espresso da ciascun aspirante;

- ritenuto di dover disporre l’esclusione dell’aspirante KUSSTATSCHER Anna in ragione della carenza del requisito anagrafico di cui all’art. 4, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 116/2017, come esplicitato all’art. 2, comma 1, lett. e) del bando, che prevede che l’incarico non può essere conferito ai soggetti di età inferiore a ventisette anni e superiore a sessanta anni con riferimento alla data della delibera di nomina del Consiglio Superiore della Magistratura, requisito di cui gli aspiranti in sede di domanda hanno dichiarato di essere edotti;

- rilevato che, sulla scorta dei criteri sopra enucleati per l’ammissione dei candidati nelle varie sedi disponibili, la domanda degli aspiranti ZERBINI Simona, SCIACCA Gisella e GASPERINI Monica non può essere presa in considerazione in quanto gli stessi risultano destinatari di delibera di ammissione al tirocinio in altra sede del medesimo distretto;

- ritenuto di potere condividere il parere espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario sull’aspirante BEGHINI Alessia, in forza del quale è stata effettuata l’eliminazione del punteggio attribuito in fase di acquisizione della domanda al titolo di preferenza del pregresso svolgimento delle funzioni di “giudice federale sportivo” dichiarato ai sensi dell’art.

4, comma 1, lett. a) del bando, trattandosi di attività svolta al di fuori dell’ordine giudiziario;

- ritenuto di dover disporre l’esclusione dell’aspirante VERZOTTO Alessandra, stante la carenza del requisito anagrafico di cui all’art. 4, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 116/2017, come esplicitato all’art. 2, comma 1, lett. e) del bando, che prevede che l’incarico non può essere conferito ai soggetti di età inferiore a ventisette anni e superiore a sessanta anni con riferimento alla data della

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delibera di nomina del Consiglio Superiore della Magistratura, requisito di cui gli aspiranti in sede di domanda hanno dichiarato di essere edotti

- preso atto della rinuncia all’ammissione al tirocinio, comunicata in data 9 dicembre 2020 dall’aspirante SGOTTI Luciana;

- preso atto della revoca della domanda, comunicata dagli aspiranti SCALCO Anna Silvia e STELLA Paola, come risultante dal verbale del Comitato ristretto del Consiglio Giudiziario presso la Corte d’Appello di Venezia del 4 luglio 2018;

- ritenuto di disporre l’esclusione dell’aspirante CALDERONE Fabio ai sensi degli artt. 3 e 6 del bando, stante la mancata allegazione alla propria domanda di una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità nonché l’assenza della firma in calce alla medesima;

tali carenze rendono la domanda trasmessa atto inidoneo a spiegare gli effetti previsti dalla corrispondente fattispecie normativa, in quanto nullo per difetto di una forma essenziale stabilita dalla legge; tale allegazione non rappresenta un mero formalismo, quanto un onere fondamentale del sottoscrittore, configurandosi come l’elemento della fattispecie normativa teleologicamente diretto a comprovare non tanto le generalità del dichiarante, ma ancor prima l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica;

- ritenuto di non potere condividere la proposta di ammissione al tirocinio dell’aspirante LEVORATO Laura formulata dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario, in quanto in relazione al titolo preferenziale di cui all’art. 4, comma 1, lett. b) del bando (esercizio della professione forense) si è accertato che la stessa è iscritta all’albo degli avvocati a far data dal 07/01/2013 e che, quindi, per il periodo precedente, non può essere attribuito il punteggio di cui all’art. 4, comma 1, lett. b). Le attività di “praticante procuratore legale” o di “praticante avvocato”, infatti, come espressamente indicato dall’art. 4, comma 6 del bando di concorso non possono essere valutate quali titoli di preferenza per la formazione della graduatoria. Sulla scorta della conseguente decurtazione di punteggio, la candidata si colloca in posizione non utile all’ammissione al tirocinio;

- considerato che, tenuto conto dei criteri di valutazione previsti dal bando, gli aspiranti CALO’

Francesca (in possesso del titolo preferenziale dell’esercizio pregresso delle funzioni di vice procuratore onorario, con l’attribuzione del punteggio di 363), BORDON Raniero (in possesso del titolo preferenziale dell’esercizio pregresso delle funzioni di vice pretore onorario, con l’attribuzione del punteggio di 316), LOSETO Antonio (in possesso del titolo preferenziale dell’esercizio pregresso delle funzioni di giudice onorario di tribunale, con l’attribuzione del punteggio di 40) e COVOLO Silvia (in possesso del titolo preferenziale dell’esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di avvocato, con l’attribuzione del punteggio di 3650 con prevalenza per minore età anagrafica sui candidati aventi pari punteggio) possono essere ammessi, con precedenza sugli altri aspiranti, al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 e degli art. 2 e 4 del bando di concorso;

d e l i b e r a

a) l’ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace presso l’Ufficio del giudice di pace di VERONA - in sostituzione degli aspiranti rinunciatari di cui in premessa e ad integrazione della delibera consiliare P/21678 del 19 dicembre 2019 – dei seguenti aspiranti:

1. CALO’ Francesca;

2. BORDON Raniero;

3. LOSETO Antonio;

4. COVOLO Silvia;

b) di disporre la pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale del Consiglio Superiore della Magistratura.

Riferimenti

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