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pg. 1 Gara ecotomografi Microcitemico Allegato B - Schema di contratto

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Academic year: 2022

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SCHEMA DI CONTRATTO GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 2 ECOTOMOGRAFI, RELATIVI DISPOSITIVI E SERVIZI CONNESSI DA DESTINARE ALL’UNITA’ OPERATIVA DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA OPERANTE PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO MICROCITEMICO IN CAGLIARI. LOTTO N………

Il giorno ______ del mese di ________ dell'anno _____________, nella sede amministrativa dell'A- zienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari, nella Via Piero della Francesca n. 1, in Selargius (CA),

TRA

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 8 DI CAGLIARI (di seguito per brevità indicata anche e solo come “ASL 8 Cagliari”), con sede legale in Cagliari, nella Via Logudoro n. 17, e sede amministrativa in Selargius, nella Via Piero della Francesca n. 1. C.F. e P.I. 02261430926, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore Dottor Gino Gumirato, dotato dei necessari poteri rappresentativi;

E

_________________ con sede legale in _________, nella Via ___, capitale sociale Euro ________=, iscritta al Registro delle Imprese di _______________ al n. ____________, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, Via ___ (di seguito e per brevità indicata anche e solo come

“Fornitore”)_______________, in persona del legale rappresentante____________ nato a _____________ in data ____________, residente in _________, nella Via ______________, C.F.

_________________;

PREMESSO

- che la ASL 8 Cagliari ha ravvisato la necessità di procedere all’individuazione di idonei contraenti ai quali affidare in appalto l’esecuzione della fornitura di n. 2 ecotomografi, relativi dispositivi e servizi connessi, da destinare all’unità operativa di Ostetricia e Ginecologia operante presso il Presidio Ospedaliero Microcitemico in Cagliari ed, a tal fine, ha espletato una procedura aperta in ambito comunitario, suddivisa in n. 2 lotti ad aggiudicazione separata, indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta delle Comunità Europee n. _____________ del ________________, e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. _____________ in data_____________;

- che il Fornitore è risultato aggiudicatario del lotto ___ relativo alla procedura di gara di cui sopra e, di conseguenza, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire la fornitura ed i servizi oggetto del presente contratto ed ad eseguire, pertanto, l’ordine di esecuzione che gli verrà notificato in virtù del presente contratto, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e negli atti nello stesso allegati e/o richiamati;

- che il Fornitore dichiara che quanto espresso nel presente contratto, nei suoi allegati e negli atti nel contratto stesso richiamati, ivi compreso il Bando di gara, il Disciplinare di Gara ed il Capitolato Tecnico, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni comprese nella fornitura

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ed, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la corretta formulazione dell’offerta a suo tempo presentata in gara;

- che il Fornitore ha presentato tutta la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante, compresa garanzia fidejussoria per l’importo di Euro ________= (___________/00), a garanzia dell’

esatto e corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue,

Art. 1- Premesse ed Allegati.

1. Formano parte integrante del presente contratto le superiori premesse, gli atti e i documenti allo stesso allegati ed, inoltre, anche se solo richiamati e non materialmente allegati al presente atto, il Bando di gara ed il Disciplinare di gara;

2. Vengono allegati al presente atto per formarne parte integrante l’allegato A (Capitolato tecnico), l’allegato B (offerta tecnica del fornitore), l’allegato C (offerta economica del fornitore);

3. Quanto espresso negli atti e documenti allegati al presente atto e/o nello stesso richiamati ha il significato specificato negli allegati e/o negli atti e documenti richiamati, eccezion fatta per l’ipotesi in cui quanto pattuito tra le parti con la sottoscrizione del presente atto diversamente disponga.

Art. 2 – Norme e disciplina applicabile alla fornitura.

Il presente contratto è regolato:

1. da quanto previsto nel contratto stesso e dai documenti ivi richiamati e/o allegati. In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente atto e quanto contenuto negli atti e documenti richiamati e/o allegati, prevarranno le pattuizioni di cui al presente contratto. In ipotesi di contrasti interpretativi tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica del Fornitore, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, eccezion fatta per l’ipotesi in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio della ASL 8 Cagliari, condizioni migliorative rispetto a quelle descritte nel Capitolato Tecnico;

2. dalle disposizioni di cui alla Legge Regionale 7/8/2007 n. 5, promulgata in pari data dal Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, pubblicata sul Supplemento Ordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS) n. 26 del 11/8/2007, nonché dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 12/4/2006 n. 163;

3. dalle disposizioni, anche regolamentari, in vigore per la ASL 8 Cagliari e dalle norme in materia di contabilità in vigore per la predetta Amministrazione, che il Fornitore dichiara di ben conoscere ed accettare;

4. dalle norme del codice civile dalle altre disposizioni di legge applicabili.

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Art. 3 – Oggetto del contratto e corrispettivo contrattuale

1. Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore si obbliga, espressamente ed irrevocabilmente, in favore della ASL 8 Cagliari:

a) a fornire alla predetta ASL 8 Cagliari n. 1 ecotomografo mod. ……….., con le caratteristiche tecniche minime indicate nel Capitolato tecnico e/o con quelle migliorative offerte dal predetto fornitore nella propria offerta tecnica ed economica;

b) a fornire alla predetta ASL 8 Cagliari i dispositivi indicati nel Capitolato tecnico, nelle quantità ivi richieste e nel rispetto delle condizioni tecniche minime pure ivi descritte e/o a quelle migliori condizioni offerte dal fornitore nella propria offerta tecnica ed economica, unitamente ad una dotazione iniziale di materiale di consumo pari ad almeno 100 immagini in bianco e nero o a colori, secondo le indicazioni che verranno impartite dalla ASL 8 Cagliari con l’ordine di esecuzione del presente contratto;

c) a prestare, altresì, in favore della predetta ASL 8 Cagliari i servizi connessi all’esecuzione della fornitura meglio descritti nel Capitolato tecnico e, segnatamente:

1) prestazione dei servizi connessi di consegna ed installazione dell’apparecchiatura, compresi, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, imballo, trasporto, carico e scarico, facchinaggio, consegna al piano, posa in opera, ritiro di tutti gli imballi, verifiche tecniche post installazione, collaudo, messa in funzione, avviamento attività dell’apparecchiatura fornita, adeguata istruzione degli operatori sanitari destinati ad utilizzare l’apparecchiatura ed ogni altra prestazione accessoria alla consegna;

2) garanzia per 12 (dodici) mesi con decorrenza dalla data del collaudo esperito con esito positivo, sonde comprese; assistenza e manutenzione “full risk” per primi 12 (dodici) mesi, sempre con decorrenza dalla data del collaudo positivo, sonde comprese

2. Tutto quanto sopra dovrà essere prestato dal fornitore nel rispetto delle caratteristiche e delle specifiche minime, nonché con le modalità ed alle condizioni tutte stabilite nel presente contratto, nel Disciplinare che ha regolato la gara conclusasi con l’aggiudicazione ed il conseguente affidamento al fornitore della fornitura e dei servizi connessi sopra descritti, nel Capitolato tecnico e, se migliorative, alle condizioni e nei termini di cui all’Offerta tecnica del Fornitore.

Il Fornitore dichiara di ben conoscere gli atti dianzi indicati, tutti allegati e/o richiamati nel presente contratto, e di accettarne il relativo contenuto in ogni parte.

3. A titolo di corrispettivo per la fornitura dei beni e per la prestazione di tutti i servizi connessi sopra descritti, nulla escluso, la ASL 8 Cagliari corrisponderà al Fornitore la complessiva somma di euro………..( ………), intendendosi già compreso in siffatto importo globale l’I.V.A.

determinata nella misura di legge. Il pagamento della predetta somma verrà eseguito dalla ASL 8 Cagliari nei termini e con le modalità descritte nel successivo art. 6. Tale corrispettivo si riferisce, in ogni ipotesi, a fornitura e servizi prestati a regola d’arte e nel rispetto di quanto oggi pattuito.

4. Tutti le obbligazioni ed oneri gravanti sul Fornitore in relazione all’esecuzione della fornitura di cui al presente contratto si intendono compresi nel corrispettivo indicato al punto 3 che precede,

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integralmente remunerati da tale corrispettivo ed, inoltre, debbono ritenersi determinati a proprio rischio dal Fornitore in base a proprie valutazioni. Detto corrispettivo deve intendersi, pertanto, fisso ed invariabile, per modo che il Fornitore non potrà pretendere, ad alcun titolo, ulteriori compensi, maggiorazioni e/o revisioni di prezzo trattandosi, tra l’altro di contratto ad esecuzione istantanea.

Art. 4 - Obbligazioni generali del Fornitore

1. Sono a carico del Fornitore e debbono intendersi integralmente remunerati con il corrispettivo contrattuale sopra indicato, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione dei beni e dei servizi oggetto del presente contratto, nonché ad ogni altra attività che si dovesse rendere necessaria per l’

esecuzione di quanto pattuito con la sottoscrizione del presente atto a regola d’arte, nel rispetto della vigente normativa e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nel contratto, nei suoi allegati e negli atti ivi richiamati.

2. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad osservare, nell’esecuzione del contratto, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate, accollandosi gli eventuali maggiori oneri a tal fine necessari ed assumendo esclusivamente ed in proprio, pertanto, l’alea relativa a tali eventuali variazioni.

3. Il Fornitore si obbliga, inoltre, ad osservare, nell’esecuzione del contratto, tutte le indicazioni d’ordine ed operative che gli verranno impartite dagli incaricati della ASL 8 Cagliari al fine della buona e corretta esecuzione delle prestazioni di cui al contratto ed, inoltre, a non interferire con il normale lavoro delle unità operative della ASl 8 Cagliari durante l’esecuzione delle proprie prestazioni.

4. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali, di personale specializzato e di comprovata esperienza, che potrà accedere presso i locali dei Presidi della Stazione Appaltante nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso.

Art. 5 – termini di consegna dell’apparecchiatura e prestazione dei servizi connessi

1. La fornitura oggetto del presente contratto e dell’ordine di esecuzione che verrà emesso e comunicato dalla ASL 8 Cagliari in conseguenza di quanto oggi pattuito, dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità e nei termini stabiliti nel presente contratto e nei documenti ad esso allegati o in esso richiamati, presso l’unità operativa di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Microcitemico, sito in Cagliari.

2. Si ribadisce e resta ben inteso tra le parti che ogni onere e spesa relativo e conseguente alla fornitura, consegna ed installazione dell’apparecchiatura oggetto del contratto è ricompreso nella complessiva somma riconosciuta al fornitore, all’art. 3.3 che precede, quale prezzo allo stesso dovuto per l’esecuzione della fornitura. Con tale prezzo, inoltre, debbono intendersi totalmente remunerate anche tutte le prestazioni dei servizi accessori meglio descritti al superiore art. 3.1.

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3. In adempimento dell’ordine di esecuzione che verrà emesso e comunicato al Fornitore in forza di quanto oggi pattuito, il Fornitore stesso dovrà eseguire, pena l’applicazione delle penali di cui in appresso, la consegna e l’installazione dell’apparecchiatura, nonché l’istruzione del personale utilizzatore, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo al ricevimento dell’ordine di esecuzione della fornitura. Per quanto relativo al contenuto delle prestazioni di consegna, installazione ed istruzione del personale le parti dichiarano di fare pieno ed integrale rimando a quanto all’uopo previsto nel Capitolato tecnico allegato al presente atto.

L’apparecchiatura deve essere consegnata unitamente ai manuali ed a tutta la restante documentazione prevista nel Capitolato tecnico.

4. Nel termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo alla data del verbale di consegna, l’apparecchiatura ed i dispositivi forniti dal Fornitore dovranno essere sottoposti alle operazioni di collaudo, pena l’applicazione delle penali di cui in appresso. Il collaudo verrà eseguito con le modalità previste al paragrafo 3.2 del Capitolato tecnico, al quale si fa rinvio.

5. Il collaudo si intenderà superato solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui le verifiche previste sortiscano esito positivo e la fornitura risulti, pertanto, conforme alle specifiche ed alle condizioni di cui alla documentazione di gara ed a quelle eventuali migliorative offerte dal Fornitore; tutti gli oneri e le spese conseguenti al collaudo sono a carico del Fornitore. Di siffatte operazioni verrà redatto apposito verbale di collaudo, che sarà sottoscritto dalle parti.

6. Nel caso di esito positivo del collaudo, la data del relativo verbale verrà considerata quale data di presa in carico ed accettazione della fornitura da parte della ASL 8 Cagliari.

7. Per l’ipotesi in cui, invece, il collaudo dia esito negativo, anche solo parzialmente, il Fornitore, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna espressamente ed irrevocabilmente in favore della ASl 8 Cagliari a procedere alla sostituzione della apparecchiatura e/o dei dispositivi non conformi entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni lavorativi, decorrenti dalla data del verbale di collaudo negativo, pena l’ applicazione delle penali di cui in appresso.

8. Il Fornitore con la sottoscrizione del presente atto si obbliga espressamente ed irrevocabilmente a prestare, in relazione all’apparecchiatura ed ai dispositivi offerti, la garanzia per 12 (dodici) mesi con decorrenza dalla data del collaudo positivo, sonde comprese, nonché l’assistenza e la manutenzione

“full risk” per i primi 12 (dodici) mesi, sempre con decorrenza dalla data del collaudo positivo, sonde comprese.

Per quanto riguarda termini, condizioni e modalità delle prestazioni di garanzia, assistenza e manutenzione dedotte nel presente contratto, le parti dichiarano di fare pieno ed integrale riferimento a quanto all’uopo previsto nel paragrafo 3 del Capitolato Tecnico. Il Fornitore, per parte sua, dichiara di ben conoscere tali condizioni relative alla esecuzione di tali servizi e prestazioni, e si impegna ad osservarle in conformità a quanto prescritto nel Capitolato Tecnico ed, inoltre, a rispettare e garantire le eventuali condizioni migliorative dallo stesso Fornitore proposte con la propria Offerta tecnica.

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Si ribadisce e resta ben inteso tra le parti che il costo della garanzia e dei servizi di assistenza e manutenzione full risk per il primo periodo di 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla data del collaudo positivo dell’apparecchiatura, è incluso nel corrispettivo che la ASL 8 Cagliari pagherà al predetto fornitore per l’esecuzione della fornitura come indicato all’art. 3.3 che precede.

Art. 6 – Corrispettivo contrattuale: modalità di pagamento

1. Il corrispettivo dovuto al Fornitore dalla ASL 8 Cagliari per l’esecuzione delle fornitura e dei servizi connessi oggetto del presente contratto è indicato all’art. 3.3 che precede ed, al netto dell’IVA, nell’Offerta economica del Fornitore, allegata sub C) al presente atto.

2. Il predetto corrispettivo dovrà essere fatturato dal Fornitore in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa. Il Fornitore potrà emettere la fattura relativa alla esecuzione di quanto pattuito con il presente atto solo ed esclusivamente in seguito al positivo espletamento delle operazioni di collaudo e, pertanto, non prima della data di presa in carico ed accettazione fornitura di cui all’art. 5.6 che precede. Tale fattura dovrà riportare, seppur sinteticamente, l’intestazione della Stazione Appaltante, l’oggetto della fornitura, il numero e la data della delibera di aggiudicazione, nonché il numero di protocollo e la data dell’ordine di esecuzione della fornitura stessa. Ove tali modalità di fatturazione non vengano rispettate, il termine di pagamento di cui al successivo punto 3 rimarrà sospeso ed inizierà a decorrere dalla data di regolarizzazione della fattura nei termini dianzi indicati

3. Il predetto corrispettivo verrà corrisposto dalla ASL 8 Cagliari al Fornitore mediante mandato di pagamento di pari importo, che verrà emesso entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla data di ricezione della fattura, previo riscontro della sua regolarità nei termini dianzi indicati. La somma dovuta verrà fatta accreditare dalla ASl 8 Cagliari sul conto corrente, intestato al Fornitore, che il Fornitore stesso avrà cura di indicare nella fattura.

4. Le parti convengono espressamente ed irrevocabilmente che il corrispettivo di cui dianzi sarà fisso ed impegnativo per tutta la durata della fornitura e che, in ipotesi ritardato pagamento dello stesso, il Fornitore potrà pretendere, se eventualmente dovuti e dallo stesso richiesti, esclusivamente gli interessi maturati sulla somma capitale in misura pari al saggio legale, in deroga alla norma di cui all’art. 5, comma 1, D.Lgs. 231/2002. In tal caso, pertanto, saranno eventualmente corrisposti al Fornitore esclusivamente gli interessi maturati in tale percentuale.

Art. 7 - penali

1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo sui tempi di consegna dell’ecotomografo indicati al precedente art. 4, non imputabile alla ASl 8 Cagliari, a forza maggiore e/o a caso fortuito, la ASl 8 Cagliari potrà applicare al Fornitore una penale pari allo 0,2% del corrispettivo della fornitura, salvo il risarcimento del maggior danno.

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2. Per ogni giorno lavorativo di ritardo sui tempi di collaudo dell’apparecchiatura indicati nel Capitolato Tecnico, non imputabile alla ASl 8 Cagliari, a forza maggiore e/o a caso fortuito, la ASl 8 Cagliari potrà applicare al Fornitore una penale pari allo 0,2% del corrispettivo della fornitura, salvo il risarcimento del maggior danno.

3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo sui tempi di sostituzione, indicati nel Capitolato Tecnico, delle apparecchiature e/o dei dispositivi risultati non conformi al collaudo, non imputabile alla ASl 8 Cagliari, a forza maggiore e/o a caso fortuito, la ASl 8 Cagliari potrà applicare al Fornitore una penale pari allo 0,2% del corrispettivo della fornitura, salvo il risarcimento del maggior danno.

4. Per ogni ora lavorativa di ritardo sui tempi di intervento in manutenzione correttiva indicati nel Capitolato Tecnico ed, inoltre, per ogni giorno lavorativo di ritardo sui tempi di ripristino della funzionalità o di sostituzione dell’apparecchiatura guasta, compresi i dispositivi, non imputabile alla ASl 8 Cagliari, a forza maggiore e/o a caso fortuito, la ASl 8 Cagliari potrà applicare al Fornitore una penale pari allo 0,2% del corrispettivo della fornitura, salvo il risarcimento del maggior danno.

5. Ove il fornitore esegua gli interventi di manutenzione preventiva sull’apparecchiatura e sui dispositivi con rilevante ritardo rispetto alla tempistica dallo stesso indicata nell’Offerta Tecnica, non imputabile alla ASl 8 Cagliari, a forza maggiore e/o a caso fortuito, la ASl 8 Cagliari potrà applicare al Fornitore una penale pari ad euro 500,00, salvo il risarcimento del maggior danno.

Resta ben inteso tra le parti che verrà considerato ritardo e/o comunque, inesatto adempimento, con conseguente possibilità dell’applicazione delle penali di cui dianzi, anche la circostanza che il Fornitore esegua la fornitura e/o la prestazione dei servizi connessi con modalità anche solo parzialmente difformi dalle condizioni pattuite con la sottoscrizione del presente atto. Le penali sopra indicate verranno applicate sino alla data della cessazione dell’inadempimento, salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 8 - Inadempimento ed applicazione delle penali

1. Le ipotesi di ritardo, inadempimento e/o inesatto adempimento da parte del Fornitore delle obbligazioni dedotte nel presente contratto, sanzionabili con l’applicazione della penali di cui sopra, verranno contestate per iscritto dalla ASl 8 Cagliari al Fornitore.

A seguito di ciò il Fornitore è obbligato ad inviare all’Amministrazione, entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione, una relazione recante le proprie deduzioni in merito ai fatti oggetto di contestazione. Ove dette deduzioni non pervengano alla ASL 8 Cagliari nel predetto termine e/o, comunque, quanto dedotto con le stesse non venga reputato idoneo ad escludere l’inadempimento, potranno essere applicate al Fornitore le penali sopra indicate.

2. La ASL 8 Cagliari potrà, a sua discrezione, procedere a compensazione dei crediti corrispondenti alle penali di cui sopra con quanto dovuto dalla ASL 8 Cagliari al Fornitore a qualsiasi titolo od, in

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difetto, avvalersi della garanzia fidejussoria prevista dal Disciplinare di Gara, senza bisogno di ulteriori diffide o accertamenti.

3. La ASL 8 Cagliari, in ipotesi di reiterati adempimenti, potrà applicare al Fornitore penali sino alla concorrenza di una percentuale massima pari al 10% dell’importo del corrispettivo pattuito nel presente contratto, senza che ciò precluda alla ASL 8 Cagliari, nei modi di legge, il risarcimento del maggior danno.

4. Fermo quanto disposto dal presente atto in relazione alle penali contrattuali, è fatto salvo, in ogni caso, il diritto della ASL 8 Cagliari di tutelarsi nei confronti di eventuali inadempimenti e/o inesatti adempimenti imputabili al Fornitore anche con quelle altre azioni ed iniziative, consentite dalla vigente normativa, che riterrà più opportune per la tutela dei propri interessi. E’ fatto salvo, altresì ed in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.

Art. 9 - Risoluzione

1. In ipotesi di inadempimento del Fornitore anche ad una sola delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente contratto che perduri oltre il termine, non inferiore a 20 (venti) giorni, che gli verrà intimato a mezzo raccomandata a.r. dalla ASl 8 Cagliari al fine di porre fine all’inadempimento, la ASL 8 Cagliari, ai sensi dell’art. 1454 cod. civ., ha facoltà di intendere il contratto senz’altro risolto di diritto e di escutere definitivamente la garanzia fidejussoria, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

2. Si conviene, altresì, che la ASL 8 Cagliari, senza bisogno di intimare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il presente contratto di diritto, ai sensi dell’ art. 1456 cod. civ., previa conforme dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nelle seguenti ipotesi:

a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero sia cessato alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui in premessa, per la stipula del contrattola e/o per lo svolgimento delle attività nello stesso dedotte;

b) qualora gli accertamenti antimafia presso competente Prefettura risultino positivi;

c) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed, in generale, per la violazione di diritti esclusivi di terzi, promosse contro la ASl 8 Cagliari in relazione a quanto fornito e/o prestato dal Fornitore in esecuzione del presente contratto;

d) in ipotesi di violazione del divieto di cessione del contratto sancito al successivo art. 11.

3. In ipotesi di risoluzione del contratto per i fatti dianzi indicati, la ASl 8 Cagliari avrà diritto di far valere la garanzia fidejussoria di cui al successivo art. 12 e/o di applicare una penale di equivalente. E’ fatto salvo, in ogni caso, il diritto della ASL 8 di agire per il risarcimento del maggior danno.

4. Il presente contratto, inoltre, è sottoposto alla condizione risolutiva dell’irrogazione delle sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le

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Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionato risolutivamente all’eventuale esito negativo del controllo di veridicità in merito alle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall’ art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000 – il contratto si intenderà risolto e la ASL 8 Cagliari avrà diritto di escutere la garanzia di cui al successivo art. 12 e/o di applicare una penale equivalente, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.

Art 10 - Danni e responsabilità civile

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi infortunio o danno causato a persone o a beni, tanto del Fornitore stesso quanto della ASL 8 Cagliari, in conseguenza di eventi ad esso imputabili e verificatisi in occasione dell’esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, anche se eseguite da parte di terzi, e si impegna ed obbliga espressamente a tenere indenne e manlevare la ASl 8 Cagliari, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, da ogni responsabilità e/o conseguenza conseguenti ai fatti ed agli eventi dianzi descritti.

2. In ipotesi di subappalto di parte delle prestazioni contrattuali il Fornitore si obbliga, inoltre, a manlevare e tenere indenne la ASl 8 Cagliari da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

Art. 11 - Divieto di cessione del contratto

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. In caso di violazione del divieto di cessione pattuito nel presente articolo, la ASL 8 Cagliari, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto.

Art. 12 - garanzia fidejussoria

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula del presente contratto, il Fornitore stesso ha già prestato una garanzia fidejussoria, in favore della ASL 8 Cagliari, per l’importo di Euro ____________= (_________/00), secondo le modalità e condizioni stabilite nel Disciplinare di gara.

2. La predetta garanzia verrà svincolata dalla ASL 8 Cagliari nei termini e con le modalità previste dal Disciplinare di gara.

Art. 13 – Subappalto

1. Non essendo stato richiesto in gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente contratto..

(oppure)

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1. Il Fornitore, conformemente a quanto dallo stesso dichiarato con la propria offerta, conferma che affiderà in subappalto, nel rispetto dei limiti di legge, l’ esecuzione delle seguenti prestazioni:

__________________________, avvalendosi delle seguenti imprese:

_______________________________________.

2. Si fa rinvio al Disciplinare di gara per quanto attiene le modalità e le condizioni del subappalto delle prestazioni sopra indicate.

Art. 14 – evoluzione tecnologica

Il Fornitore si impegna espressamente ad informare la ASL 8 Cagliari in merito ad una eventuale evoluzione tecnologica intervenuta con riferimento alla fornitura oggetto del presente contratto, anche nelle more tra l’aggiudicazione e la stipula del presente contratto, e della conseguente possibilità di apportare modifiche migliorative alla fornitura stessa. Il Fornitore potrà formulare le sue proposte in merito a quanto sopra, che verranno valutate dalla ASL 8 Cagliari al fine di una eventuale sostituzione del prodotto offerto che dovrà, in ogni ipotesi, essere autorizzata dalla predetta Amministrazione.

Art. 15 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle disposizioni di legge o di regolamento vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. Il Fornitore si obbliga ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione del contratto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto, e risponderà, altresì della osservanza di tali condizioni da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito dei lavori ad essi affidati.

Art. 16 - Oneri e spese contrattuali

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e le spese, anche fiscali, conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto, ivi comprese quelle di bollo, con la sola esclusione dell’IVA di legge, senza diritto di rivalsa nei confronti della ASL 8 Cagliari, salvo diversa disposizione di legge. Poiché il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono effettuate nell’esercizio di attività di impresa e che trattasi, pertanto, di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72, al presente contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’ articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore, che provvederà a richiederne la registrazione con le predette modalità.

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Art. 17 - Foro Competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in merito alla stipulazione, interpretazione ed esecuzione del presente contratto, sarà competente solo ed esclusivamente il Foro di Cagliari.

Art. 18 – Clausola di chiusura

1.Il presente contratto e gli altri atti allo stesso allegati e/o nello stesso richiamati, anche se non materialmente allegati, costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale del Fornitore e della ASL 8 Cagliari, che all’uopo dichiarano e si danno reciprocamente atto di ben conoscere ed approvare il contenuto di tutti i predetti atti e di approvarne integralmente tutte le relative clausole, sia singolarmente che nel loro insieme.

2. qualunque modifica a quanto oggi pattuito potrà essere adottata solo ed esclusivamente in forma scritta.

Cagliari, lì ______________

ASL 8 Cagliari IL Fornitore

Il Direttore Generale Il legale rappresentante/Procuratore

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare il contenuto di tutti le clausole dianzi trascritte ed, in particolare dichiara di approvare specificamente gli articoli di seguito indicati ed il loro contenuto: artt. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16 e 17.

Cagliari, lì ______________

Il Fornitore

Il legale rappresentante/Procuratore

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