• Non ci sono risultati.

Ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore ***I

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore ***I"

Copied!
8
0
0

Testo completo

(1)

P5_TA(2003)0583

Ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 76/115/CEE del Consiglio per il

ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore (COM(2003) 362 – C5-0286/2003 – 2003/0136(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura) Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 362)1,

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0286/2003),

– visto l'articolo 67 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo (A5-0305/2003),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede che la proposta gli venga di nuovo presentata qualora la Commissione intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

1 Non ancora pubblicata in GU.

(2)
(3)

1 P5_TC1-COD(2003)0136

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 dicembre 2003 in vista dell'adozione della direttiva 2004/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 76/115/CEE del Consiglio per il per il ravvicinamento delle

legislazioni degli Stati Membri relative agli ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il Trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l’articolo 95, vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo2, visto il parere del Comitato delle regioni3,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato4, Considerando quanto segue:

(1) La ricerca ha dimostrato che l’uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta contribuisce a ridurre sensibilmente il numero di infortuni mortali e la gravità delle lesione in essi riportate, anche dovuti al cappottamento. Montare cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta su tutte le categorie di veicoli rappresenta certo un importante progresso nella sicurezza stradale e un risparmio di vite umane.

(2) La società otterrebbe benefici sostanziali se tutti i veicoli fossero muniti di cinture di sicurezza.

(3) Nella risoluzione del 18 febbraio 1986 su misure e azioni comuni volte a ridurre gli incidenti stradali nell’ambito dell’anno della sicurezza stradale nella Comunità5, il Parlamento europeo ha sottolineato la necessità di rendere obbligatorio per tutti i passeggeri, bambini compresi, l’uso delle cinture di sicurezza, tranne che sui veicoli dei trasporti pubblici. Riguardo all’installazione obbligatoria di cinture di sicurezza e/o di sistemi di ritenuta, occorre perciò distinguere tra autobus pubblici e altri veicoli.

1 GU C

2 GU C

3 GU C

4 Posizione del Parlamento europeo del 17.12.2003.

5 GU C 68 del 24.3.1986, pag. 35.

(4)

(4) Ai sensi della direttiva 70/156/CEE del Consiglio del 6 febbraio 1970 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi1, il sistema comunitario di omologazione è stato applicato a tutti i veicoli nuovi della categoria M1 a decorrere dall’1 gennaio 1998. Tali veicoli devono perciò essere muniti di ancoraggi destinati a cinture di sicurezza e/o a sistemi di ritenuta ai sensi della direttiva 76/115/CEE2.

(5) In attesa che il sistema di omologazione comunitario sia esteso a tutte le categorie di veicoli, andrebbero installati, nell’interesse della sicurezza dei veicoli di categorie diverse da M1, ancoraggi destinati a cinture di sicurezza e/o a sistemi di ritenuta.

(6) La direttiva 76/115/CEE indica già tutte le norme tecniche e amministrative per omologare veicoli di categorie diverse da M1. Non è pertanto necessario che gli Stati membri introducano ulteriori disposizioni.

(7) Dall’entrata in vigore della direttiva 96/38/CE, vari Stati membri hanno già reso obbligatorie norme da essa previste nei confronti di talune categorie di veicoli diverse da M1. I produttori e i loro fornitori hanno così potuto sviluppare adeguate tecnologie.

(8) La direttiva 76/115/CEE va perciò modificata di conseguenza.

(9) Poiché l’obiettivo dell’azione proposta, e cioé il miglioramento della sicurezza stradale rendendo obbligatorio il montaggio di cinture di sicurezza in certe categorie di veicoli, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri a causa del suo ordine di grandezza, e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato.

La presente direttiva si limita a quanto é necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

1 GU L 42, del 23.2.1970, p. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

2 GU L 24 del 30.1.1976, pag. 6. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/38/CE della Commissione (GU L 187 del 29.7.1996, pag. 95).

(5)

3 HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Emendamento della direttiva 76/115/CEE La direttiva 76/115/CEE è modificata come segue:

1. all’articlo 2 é aggiunto il seguente paragrafo:

“I veicoli delle categorie M2 e M3 si suddividono in classi definite nella sezione 2 dell’allegato I alla direttiva 2001/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*. ________________

* GU L 42, del 13.2.2002, p. 1”.

2. l'allegato I é modificato come segue:

a) Il punto 4.3.1. é modificato come segue:

“4.3.1. Ad eccezione dei sedili ribaltabili di cui al punto 1.9. dell’allegato I e dei sedili utilizzabili solo a veicolo fermo, i veicoli appartenenti alla categorie M1. M2 e M3, della classe III o B, o N devono essere muniti di ancoraggi per cinture di sicurezza conformi ai requisiti della presente direttiva.

I veicoli delle classi I, II o A appartenenti alle categorie M2 o M3 possono essere muniti di ancoraggi per cinture di sicurezza, purché siano conformi ai requisiti della presente direttiva.”

b) il punto 4.3.2. é modificato come segue:

“4.3.2. Il numero minimo di ancoraggi per ciascun posto a sedere è quello specificato nell'appendice 1”;

(6)

c) é aggiunto il seguente punto:

“4.3.11. Negli autobus della categoria M3, classi III e B, ogni posto a sedere disposto in senso longitudinale, il cui piano verticale formi con il piano mediano verticale del veicolo un angolo di 45°-135° deve essere dotato di una parete divisoria imbottita di almeno 100 mm di lunghezza e di almeno 100 mm di altezza. La lunghezza e l'altezza si misurano a partire dal punto H dopo che questo sia stato spostato orizzontalmente su ogni piano che passi verticalmente attraverso il punto più esterno del lato del posto a sedere che si trova più vicino alla parte anteriore del veicolo. La parete divisoria può essere eseguita in forma ribaltabile, per consentire un accesso agevole al posto a sedere.”

d) il titolo del punto 5.4.6 é sostituito dal seguente:

“5.4.6. Prova relativa ai sedili rivolti all'indietro e disposti in senso longitudinale”

e) la tabella di cui all'allegato I é sostituita dalla seguente:

"Categorie di veicoli

Posti a sedere rivolti in avanti Posti a sedere rivolti

all'indietro

Posti a sedere disposti in

senso longitudinale Posti laterali Posti centrali

Anteriori Altri Anteriori Altri

M1 3 3 o 2  3 o 2  2 2 -

M2 < 3,5 t 3 3 3 3 2 -

M2 > 3,5 t 3 ☼ 3 o 2  3 o 2  3 o 2  2 -

M3 3 ☼ 3 o 2  3 o 2  3 o 2  2 2 ∆

N1, N2 &

N3

3 2 o 0 # 3o 2  2 o 0 # - -"

f) alla legenda della tabella di cui all'allegato I è aggiunto il seguente simbolo:

“∆: Riferimento al punto 4.3.11. (apposita disposizione riguardante i posti a sedere disposti in senso longitudinale, il cui piano verticale forma un angolo di 45°-135° con il piano mediano verticale del veicolo)”.

(7)

5 Articolo 2 Attuazione

1. A decorrere dall’[1 gennaio 2004], per motivi riguardanti gli ancoraggi per cinture di sicurezza che soddisfano i requisiti della direttiva 76/115/CEE modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri non possono:

a) rifiutare il rilascio dell’omologazione CE, o di quella nazionale, a un tipo di veicolo;

b) proibire l’immatricolazione, la vendita o l’entrata in funzione di nuovi veicoli.

2. A decorrere dall’[1 luglio 2004], per motivi riguardanti gli ancoraggi per cinture di sicurezza che non soddisfano i requisiti della direttiva 76/115/CEE modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri non possono, per un nuovo tipo di veicolo:

a) non rilasciare più l’omologazione CE;

b) rifiutate il rilascio dell’omologazione nazionale.

3. A decorrere dall’[1 gennaio 2006], per motivi riguardanti gli ancoraggi per cinture di sicurezza che non soddisfano i requisiti della direttiva 76/115/CEE modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri devono:

a) considerare i certificati di idoneità che accompagnano i nuovi veicoli come non più validi ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1 della direttiva 70/156/CEE;

b) rifiutare l’immatricolazione, la vendita o l’entrata in funzione di nuovi veicoli, a meno che non si applichi l’articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 70/156/CEE.

Articolo 3 Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il .... Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Sei mesi dall'adozione della presente direttiva.

(8)

2. Essi applicheranno queste disposizioni entro il ....

3. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i testi delle disposizioni principali della legge nazionale che approvano nel campo coperto dalla presente direttiva.

Articolo 4 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 5 Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a , il [… ]

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

Sei mesi dall'adozione della presente direttiva.

Riferimenti

Documenti correlati

Effettuare interventi di riparazione e manutenzione su sistemi di motopropulsione, di trazione e di sicurezza dei veicoli industriali e delle macchine operatrici.. Realizzare

25.000 A RICHIESTA SI FORNISCONO TIRANTI DI ALTRE DIMENSIONI E PORTATE TP TIRANTI PIATTI DOPPIO STRATO.. Coefficiente di sicurezza 7:1 Colori norma CEN

Nel caso di trasporto di bambini bisogna adottare i sistemi di ritenuta idonei, ovvero seggiolini oppure adattatori (quest’ultimi sono dei piccoli sedili che, sollevando

La Lectio del Nobel Netta la Lectio Magistralis del Nobel per la Fisica, Giorgio Parisi: la scienza deve essere più umile «o.. assisteremo a fenomeni irrazionali» tra cui «quelli

La resistenza di progetto complessiva della singola unione a taglio è la minima resistenza tra quella a rottura a taglio del connettore e quella a rifollamento

OBBLIGO EX LEGE DELL'USO DELLE CINTURE DI SICUREZZA E LIBERTÀ PERSONALE-PROFILI DI COSTITUZIONALITÀ 1.. Disparità sanzionatoria - Cinture di sicurezza e

1. Ai sensi del loro ordinamento, gli Stati membri possono permettere di installare cinture di sicurezza o sistemi di ritenuta diversi da quelli coperti dalla presente

Alcune auto sono dotate solo di cinture diagonali, mentre il posto centrale posteriore è solitamente munito di cintura subaddominale (alcune automobili , tuttavia, prevedono