INFORMATIVA N. 343 – 15 DICEMBRE 2015
ADEMPIMENTI
GLI ATTI E LE COMUNICAZIONI DI FINE ANNO
• Artt. 5 e 116, TUIR
• Art. 25-bis, DPR n. 600/73
• CCMM 17.5.2000, n. 98/E e 19.5.2000, n. 101/E
• Circolari Agenzia Entrate 22.11.2004, n. 49/E e 30.12.2014, n.
31/E
Entro il prossimo 31.12.2015 è necessario porre attenzione ad alcuni adempimenti e, in particolare:
− valutare l’opportunità di procedere alla stipula di atti / scritture private autenticate riferite alle imprese familiari nonché alle società di persone ed srl trasparenti, al fine di attribuire agli stessi rilevanza fiscale già dal 2015 / 2016;
− provvedere, da parte degli intermediari, a presentare al committente / preponente / casa mandante la dichiarazione di avvalersi dell’opera di dipendenti o terzi, al fine dell’applicazione della ritenuta in misura ridotta, ossia sul 20% (anziché sul 50%) della base imponibile, se non già presentata lo scorso anno;
− effettuare la comunicazione al fondo pensione / istituto bancario / compagnia di assicurazione degli importi dei contributi versati nel 2014 e non dedotti, al fine di usufruire del beneficio del non assoggettamento a tassazione delle prestazioni pensionistiche ad essi riconducibili.
ATTI E SCRITTURE PRIVATE AUTENTICATE CON EFFETTO DAL 2015 / 2016
Il 31.12.2015 rappresenta il termine entro il quale, stipulando alcuni atti riferiti alle imprese familiari, società di persone e srl trasparenti, è possibile attribuire rilevanza fiscale, già dal 2015 ovvero dal 2016, alle operazioni in essi contenute. In particolare gli atti riguardano:
Imprese familiari
• costituzione di nuova impresa familiare
• enunciazione di impresa familiare per una ditta individuale già esistente
• ingresso nell’impresa familiare di un nuovo collaboratore Società di persone
Srl trasparenti
• modifica della compagine sociale
• variazione delle quote di partecipazione al capitale sociale e/o agli utili (stessa compagine sociale)
IMPRESA FAMILIARE
Come noto, ai sensi dell’art. 5, comma 4, TUIR, nell’impresa familiare il reddito prodotto è ripartito, tra ciascun collaboratore che ha “prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell’impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili”, per un importo complessivamente non superiore al 49% dell’ammontare risultante dal mod. UNICO del titolare.
In particolare si rammenta che:
• la qualifica di collaboratore può essere assunta:
− dal coniuge;
− da un parente entro il terzo grado (figlio, nipote, fratello, sorella, zio, nonno, genitore, ecc.);
− da un affine entro il secondo grado (parenti del coniuge: figlio e figlio del figlio, genitore e nonno, fratello e sorella; coniugi dei parenti: genero, nuora, cognato, ecc.);
• l’imputazione proporzionale del reddito ai collaboratori, da riferirsi solo agli utili e non alle perdite, va effettuata sulla base del principio di “trasparenza” (quindi indipendentemente dall’effettiva percezione) e richiede che:
− il collaboratore dell’impresa familiare risulti da atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulato anteriormente all’inizio del periodo d’imposta;
− nel mod. UNICO il titolare evidenzi la quota di partecipazione spettante al collaboratore, attestando che la stessa è proporzionata alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell’impresa in modo continuativo e prevalente nel periodo d’imposta;
− ciascun familiare attesti, tramite la sottoscrizione del proprio mod. UNICO, di aver prestato l’attività nell’impresa in modo continuativo e prevalente.
Si rammenta inoltre che nella Risoluzione 31.8.2015, n. 78/E l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la plusvalenza conseguita a seguito della cessione d’azienda in presenza di un’impresa familiare va imputata interamente al titolare della stessa (Informativa SEAC 7.9.2015, n. 242).
Non è necessario che nell’atto siano specificate le quote di partecipazione agli utili spettanti ai collaboratori, posto che le stesse sono individuate a consuntivo, in proporzione al lavoro prestato nell’impresa (in modo continuativo e prevalente), così come indicato nel quadro RS del mod.
UNICO del titolare (fermo restando che al titolare spetta almeno il 51%).
Non si ravvisa la necessità di costituire un’impresa familiare al fine di conseguire i vantaggi fiscali connessi con la ripartizione del reddito tra titolare e collaboratori qualora il titolare adotti il regime dei minimi ovvero il regime forfetario considerato che, anche in presenza di un’impresa familiare, il reddito è interamente imputato al titolare.
Come specificato dal Ministero delle Finanze nelle Circolari 17.5.2000, n. 98/E (quesito 1.5.3) e 19.5.2000, n. 101/E (quesito 4.3), gli effetti fiscali connessi con l’attribuzione di una parte del reddito ai collaboratori si producono con decorrenza differenziata a seconda che trattasi di:
1. impresa avviata ex novo sotto forma di impresa familiare;
2. impresa già esistente, per la quale sia enunciata la conduzione nella forma di impresa familiare;
3. ingresso nell’impresa familiare di un nuovo collaboratore.
1. Impresa avviata ex novo sotto forma di impresa familiare
Qualora l’impresa sia avviata ex novo sotto forma di impresa familiare gli effetti fiscali si producono a decorrere dallo stesso periodo d’imposta, a condizione che l’atto di enunciazione dell’impresa familiare sia registrato entro 20 giorni.
Esempio 1 Il sig. Gianni Rossi avvia un’attività di carrozziere il 15.12.2015, costituendo contestualmente un’impresa familiare con il fratello Mario.
Considerato che gli effetti fiscali dell’impresa familiare decorrono già dal 2015, in sede di mod. UNICO 2016 al fratello sarà attribuita una quota del reddito 2015 prodotto in relazione all’attività svolta.
2. Enunciazione di impresa familiare relativa ad impresa esistente
Gli effetti fiscali si producono a decorrere dal periodo d’imposta successivo alla data dell’atto, come chiarito nella citata CM n. 98/E, nel caso in cui:
• la ditta individuale sia già esistente;
• successivamente venga enunciata l’impresa familiare.
Di conseguenza:
• per garantire l’attribuzione al collaboratore del reddito già dal 2016 (mod. UNICO 2017), l’atto deve essere stipulato entro il 31.12.2015;
• se l’atto è stipulato successivamente al 31.12.2015 (ad esempio, il 7.1.2016), l’effetto fiscale di ripartizione del reddito al collaboratore si produrrà soltanto a decorrere dal 2017 (mod. UNICO 2018).
Esempio 2 La sig.ra Paola Verdi svolge dal 2009 l’attività di commercio di calzature.
Il 18.12.2015 stipula un atto costitutivo di impresa familiare con la sorella. Gli effetti fiscali dell’impresa familiare decorrono dal 2016. Pertanto:
− il reddito d’impresa 2015 è tassato in capo alla titolare;
− dal 2016 (mod. UNICO 2017) alla sorella sarà attribuita la quota di reddito proporzionale all’attività svolta.
3. Ingresso di un nuovo collaboratore
Qualora nell’impresa familiare già esistente entrino nuovi collaboratori, l'effetto fiscale è differito.
Infatti, la quota del reddito d’impresa spettante ai nuovi collaboratori potrà essere loro attribuita a partire dall’anno successivo a quello di modifica dell’atto.
Di conseguenza, al fine di garantire la ripartizione del reddito d’impresa anche al nuovo collaboratore già dal 2016 (mod. UNICO 2017) la modifica dell’atto va effettuata entro il 31.12.2015.
Enunciazione di impresa familiare relativamente ad
un’impresa già esistente
ATTO STIPULATO ENTRO IL 31.12.2015 effetti fiscali dal 2016 Costituzione di una nuova
impresa familiare ATTO STIPULATO ENTRO IL 31.12.2015 effetti fiscali dal 2015
Ingresso nell’impresa familiare
di un nuovo collaboratore ATTO STIPULATO ENTROIL31.12.2015 effetti fiscali dal 2016
Esempio 3 Il sig. Diego Bianchi gestisce un bar, in forma di impresa familiare, con il padre.
Il 21.12.2015, a seguito dell’ingresso di un nuovo collaboratore (fratello), l’atto dell’impresa familiare viene modificato.
Gli effetti fiscali della modifica decorrono dal 2016 (mod. UNICO 2017) e pertanto:
− il reddito d’impresa 2015 è ripartito tra il titolare e il padre;
− dal 2016 al fratello sarà attribuita la quota di reddito proporzionale all’attività svolta.
Uscita di un collaboratore
Qualora nel corso dell’anno un collaboratore cessi l’attività prestata nell’ambito dell’impresa familiare, allo stesso è attribuita una quota di reddito proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato durante l’anno.
I requisiti della continuità e prevalenza dell’attività svolta devono essere verificati con riferimento al periodo antecedente la cessazione.
Esempio 4 La sig.ra Martina Neri esercita l’attività di parrucchiera, in forma di impresa familiare, con la madre.
Nel mese di settembre 2015 la madre cessa l’attività nell’impresa familiare.
La quota di reddito 2015 spettante al collaboratore sarà commisurata all’attività svolta fino a settembre.
Secondo la disciplina civilistica, al collaboratore che esce dall’impresa familiare spetta una quota degli incrementi patrimoniali (plusvalenze latenti), compreso l’avviamento riferibile all’attività svolta dallo stesso nonché la quota di utili residui non ancora distribuiti. Tali somme non hanno rilevanza fiscale e pertanto non sono soggette a tassazione.
SOCIETÀ DI PERSONE
Nelle società di persone (società semplici, snc e sas), come disposto dall’art. 5, commi 1 e 2, TUIR, il reddito prodotto è imputato per trasparenza ai soci esistenti al 31.12 in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, che si presume proporzionata al valore del conferimento.
In sede di costituzione della società ovvero successivamente con uno specifico atto è comunque possibile prevedere una diversa ripartizione degli utili, non proporzionale al valore del conferimento.
In caso di cessione della quota societaria, gli effetti fiscali si producono con decorrenza differenziata a seconda che l’atto comporti una variazione:
1. della compagine sociale, ossia delle quote di partecipazione agli utili connessa all'uscita di vecchi soci (per cessione, recesso, decesso, ecc.) o all'entrata di nuovi soci;
2. delle quote di partecipazione agli utili intervenuta tra i soci esistenti.
1. Variazione della compagine sociale
La variazione delle quote di partecipazione agli utili conseguente all'uscita di vecchi soci o all'ingresso di nuovi soci, che determina una modifica della compagine sociale, produce effetto dallo stesso periodo d'imposta di stipula dell'atto pubblico / scrittura privata autenticata.
L’uscita / ingresso di nuovi soci a seguito di un atto stipulato entro il 31.12.2015 produce dunque effetto già nel 2015.
Esempio 5 Al 31.12.2014 il capitale sociale della Mari & Monti sas è detenuto dai soci Mari (40%), Monti (30%) e Colli (30%).
Il 16.12.2015 il socio Monti Cristiano cede la metà della propria quota al socio Mari e l'altra metà alla figlia Federica.
La situazione è laseguente:
Soci
Situazione al 31.12.2014 Situazione al 31.12.2015
% partecipazione
al capitale sociale % partecipazione
agli utili % partecipazione
al capitale sociale % partecipazione agli utili
Mari 40 40 55 55
Monti C. 30 30 --- ---
Colli 30 30 30 30
Monti F. --- --- 15 15
Il reddito 2015 (mod. UNICO 2016) è imputato ai soci Mari, Colli e Monti F., sulla base delle relative percentuali di partecipazione agli utili (55%, 30% e 15%).
2. Variazione delle quote di partecipazione (senza modifica della compagine sociale)
La variazione delle quote di partecipazione agli utili tra i soci esistenti, senza alcuna modifica della compagine sociale, si verifica, come desumibile dalle istruzioni alla compilazione del quadro RK del mod. UNICO SP, nelle seguenti 2 ipotesi:• cessione di quote;
• modifica della quota di partecipazione agli utili senza alcuna variazione della quota di partecipazione al capitale sociale.
Tali modifiche hanno effetto dal periodo d'imposta successivo a quello di stipula dell'atto pubblico / scrittura privata autenticata.
Di conseguenza, per poter assicurare la ripartizione ai soci del reddito d’impresa sulla base delle nuove quote già dal 2016 (mod. UNICO 2017) l’atto va stipulato entro il 31.12.2015.
Esempio 6 Al 31.12.2014 il capitale sociale della Adige & Arno snc è detenuto dai soci Adige (40%) e Arno (60%).
Il 10.12.2015 il socio Adige cede al socio Arno una quota corrispondente al 15% del capitale sociale.
Lasituazioneè la seguente:
Soci
Situazione al 31.12.2014 Situazione al 31.12.2015
% partecipazione
al capitale sociale % partecipazione
agli utili % partecipazione
al capitale sociale % partecipazione agli utili
Adige 40 40 25 25
Arno 60 60 75 75
Il reddito 2015 (mod. UNICO 2016) è imputato ai soci sulla base delle vecchie percentuali di partecipazione agli utili (40% e 60%). Le nuove percentuali (25% e 75%) avranno effetto dalla ripartizione del reddito 2016 (mod. UNICO 2017).
Esempio 7 Al 31.12.2014 il capitale sociale della Pini & Olmi sas è detenuto dai soci Pini (30%) e Olmi (70%).
Il 18.12.2015 i soci decidono di modificare le quote di partecipazione agli utili, precedentemente pari alle quote di partecipazione al capitale sociale.
La situazione è la seguente:
Soci
Situazione al 31.12.2014 Situazione al 31.12.2015
% partecipazione al capitale sociale
% partecipazione
agli utili % partecipazione
al capitale sociale % partecipazione agli utili
Pini 30 30 30 45
Olmi 70 70 70 55
Il reddito 2015 (mod. UNICO 2016) è imputato ai soci sulla base delle vecchie percentuali di partecipazione agli utili (30% e 70%).
Le nuove percentuali (45% e 55%) avranno effetto dalla ripartizione del reddito 2016 (mod. UNICO 2017).
SRL TRASPARENTE
Alle srl trasparenti ex art. 116, TUIR, sono applicabili le medesime regole sopra esaminate con riguardo alle società di persone.
In merito l'Agenzia delle Entrate nella Circolare 22.11.2004, n. 49/E ha precisato che:
“per omogeneità di trattamento fiscale con le società di persone … le modifiche nelle quote di partecipazione agli utili dei soci, non legate a variazioni della compagine sociale, hanno efficacia solo a partire dal periodo d'imposta successivo”.
Di conseguenza, anche per le srl trasparenti va valutata l’opportunità di stipulare atti di cessione delle quote entro il 31.12.2015 al fine di ottenere gli effetti fiscali:
• già dal 2015 se la cessione comporta un mutamento della compagine sociale;
• dal 2016 se la cessione non comporta il mutamento della compagine sociale.
Con riferimento all’esercizio dell’opzione per il regime di trasparenza, si rammenta che l’art. 16, D.Lgs. n. 175/2014, c.d. “Decreto Semplificazioni”, ha modificato la modalità di comunicazione di tale opzione disponendo che la stessa va manifestata nel mod.
UNICO SC.
A tal fine, quindi, non va più presentata l’apposita Comunicazione entro il 31.12.
In particolare, per il triennio 2015 – 2017 l’opzione deve risultare dal quadro OP del mod.
UNICO 2015 SC. Così anche per le società che in passato hanno optato per tale regime e, scaduto il triennio, intendono rinnovare l’opzione (Informativa SEAC 11.9.2015, n. 248).
Si rammenta inoltre che per le società costituite nel 2015 nonché per le società di persone trasformate in società di capitali nel 2015 che non presentano il mod. UNICO 2015 SC, l’opzione per la trasparenza per il triennio 2015 – 2017 andava effettuata inviando la “vecchia” Comunicazione entro il 30.9.2015 (termine di presentazione della dichiarazione) e non entro il 31.12 come in passato (Informativa SEAC 16.9.2015, n. 254).
ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI
Relativamente ad un’associazione tra professionisti, ai sensi del comma 3, lett. c) del citato art. 5:
• il reddito è imputato, per trasparenza, agli associati in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili;
• le quote di partecipazione agli utili sono individuate dall’atto pubblico o scrittura privata autenticata di costituzione ovvero da altro atto pubblico o scrittura privata autenticata redatto successivamente, fino alla data di presentazione del mod. UNICO.
Considerato che per tali soggetti è possibile determinare “a consuntivo” le quote di reddito da attribuire agli associati, in base alle prestazioni svolte da ciascuno nel periodo d’imposta, non si pone la necessità, sopra esaminata con riferimento alle società di persone, di provvedere alla modifica delle percentuali di ripartizione degli utili (senza modificare la compagine dell’associazione) entro il 31.12.2015 affinché la stessa abbia effetto dallo stesso anno.
MODIFICA COMPAGINE SOCIALE (ingresso nuovi soci e/o uscita
vecchi soci)
ATTO STIPULATO ENTRO IL 31.12.2015 effetti fiscali dal 2015
VARIAZIONE QUOTE PARTECIPAZIONE AL CAPITALE
SOCIALE (senza modifica della compagine sociale)
ATTO STIPULATO ENTRO IL 31.12.2015 effetti fiscali dal 2016
TABELLA RIEPILOGATIVA
Soggetto Tipologia atto stipulato entro il 31.12.2015 Effetti fiscali
Impresa individuale
Costituzione di una nuova impresa familiare dal 2015 Enunciazione di impresa familiare relativamente ad una
ditta individuale già esistente dal 2016
Ingresso nell’impresa familiare di un nuovo collaboratore Società di
persone Srl trasparente
Modifica compagine sociale (ingresso nuovi soci e/o
uscita vecchi soci) dal 2015
Variazione quote partecipazione al capitale sociale e/o
agli utili (senza modifica della compagine sociale) dal 2016
RITENUTA RIDOTTA AGENTI / RAPPRESENTANTI
Sulle provvigioni corrisposte per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari è operata, ai sensi dell’art. 25-bis, DPR n. 600/73, una ritenuta a titolo d'acconto del 23%.
BASE IMPONIBILE
La ritenuta d’acconto va applicata, come precisato nella CM 10.6.83, n. 24, sulle seguenti somme, al lordo della trattenuta ENASARCO:
• compensi spettanti al commissionario, agente, mediatore, rappresentante di commercio e procacciatore di affari per l’attività da essi prestata;
• eventuali sovrapprezzi derivanti dalla differenza tra il prezzo della merce fissato dal committente, preponente o mandante e quello di vendita ottenuto dall'agente, commissionario, rappresentante e procacciatore d'affari;
• somme percepite dall'agente o dal rappresentante nel caso in cui la casa mandante conclude affari direttamente nella zona di esclusiva dell'agente o rappresentante;
• corrispettivi o proventi in natura;
• ogni altro compenso relativo all'attività prestata, compresi i rimborsi spese ed escluse le somme ricevute quale rimborso spese anticipate per conto del committente, preponente o mandante.
MISURA DELLA RITENUTA La ritenuta del 23% si applica:
• sul 50% della base imponibile;
ovvero
• sul 20% della base imponibile se l’intermediario, con un’apposita dichiarazione, comunica al proprio committente, preponente o mandante di avvalersi, in via continuativa, dell’opera di dipendenti o di terzi.
Tali soggetti, come definiti dal DM 16.4.83, sono così individuati:
DIPENDENTI Coloro che prestano attività lavorativa, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione dell’intermediario.
TERZI
Coloro che, senza vincolo di subordinazione, collaborano con l’intermediario (agenti, subagenti, mediatori, procacciatori e figure similari).
Si considerano tali anche i collaboratori dell’impresa familiare direttamente impegnati nell’attività commerciale e gli associati in partecipazione il cui apporto è costituito esclusivamente da lavoro.
L’utilizzo in modo continuativo di dipendenti o terzi sussiste qualora, a prescindere dal loro numero, gli stessi effettuino prestazioni per la prevalente parte dell’anno (almeno 6 mesi).
Se l'intermediario si avvale esclusivamente di terzi, opera una presunzione di continuità qualora lo stesso abbia sostenuto, nel periodo d’imposta precedente, costi relativi alle prestazioni di tali soggetti in misura superiore al 30% delle provvigioni imputabili a tale periodo.
RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELLA RITENUTA RIDOTTA
Per poter usufruire dell’applicazione della ritenuta d’acconto sul 20% (anziché sul 50%) della base imponibile l'intermediario, come disposto dal citato DM 16.4.83, deve predisporre un’apposita dichiarazione in carta semplice nella quale riportare:
• i propri dati identificativi;
• l’attestazione di avvalersi in via continuativa di dipendenti o di terzi.
Tale dichiarazione, datata e sottoscritta:
• va inviata al committente, preponente o mandante entro il 31.12 tramite raccomandata A/R;
• ha effetto per l’anno successivo.
L’art. 27, D.Lgs. n. 175/2014, c.d. “Decreto Semplificazioni”, ha modificato il comma 7 del citato art. 25-bis, in base al quale la dichiarazione in esame ha validità fino a revoca della stessa o fino alla perdita dei requisiti che consentono l’applicazione dell’aliquota ridotta.
Si rammenta inoltre che, come confermato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 30.12.2014, n. 31/E:
− tale dichiarazione può essere inviata anche tramite PEC;
− in caso di dichiarazione non veritiera o di omessa dichiarazione delle variazioni delle condizioni richieste ai fini dell’agevolazione in esame è applicabile la sanzione ex art. 11, D.Lgs. n. 471/97 (da € 258 a € 2.065 fino al 31.12.2015, da € 250 a € 2.000 dall’1.1.2016).
Tale adempimento, come specificato nella CM 10.6.83, n. 24, “garantisce sia il percipiente delle provvigioni sia l'erogatore delle medesime circa la sussistenza … dei requisiti che consentono l'applicazione della minore ritenuta sull'ammontare delle provvigioni ...”.
Intermediario
Utilizzo continuativo di dipendenti o terzi
Comunicazione al preponente
/ committente / mandante Ritenuta Agente
Rappresentante di commercio Commissionario
Mediatore e procacciatore di
affari
NO --- 23% sul 50% della
base imponibile
SÌ
SÌ 23% sul 20% della base imponibile NO 23% sul 50% della
base imponibile
Variazione delle condizioni
Nel caso in cui, in corso d'anno, si verifichi una variazione delle condizioni che consentono l’applicazione della ritenuta ridotta ovvero che ne fanno venire meno l’applicazione, la stessa deve essere comunicata al committente, preponente o mandante entro 15 giorni dal verificarsi.
Applicazione ritenuta ridotta su
provvigioni da percepire nel 2016 ENTRO IL 31.12.2015 Dichiarazione al committente / preponente / mandante
SOLO SE non già presentata dall’agente / rappresentante
Inizio attività
L'intermediario che inizia l'attività in corso d’anno deve effettuare la richiesta di applicazione della ritenuta ridotta entro 15 giorni dalla stipula del contratto o accordo di commissione, agenzia, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari o dalla eseguita mediazione.
Provvigioni occasionali
Al sussistere delle condizioni, l'applicazione della ritenuta ridotta può essere richiesta dall'intermediario anche relativamente a prestazioni non continuative (ad esempio, nel caso di un agente immobiliare che ha effettuato occasionalmente un’intermediazione a favore di un’impresa edile).
In tale ipotesi si ritiene possibile inviare la dichiarazione in esame al cliente (sostituto d’imposta) contestualmente alla fattura emessa ovvero, come peraltro precisato nella citata CM n. 24, anche successivamente ma comunque prima del pagamento della stessa da parte del committente.
FAC-SIMILE DICHIARAZIONE
(Nome, cognome e indirizzo dell’intermediario)
………
Spett.le
………
………
Raccomandata A.R. / Comunicazione via PEC
OGGETTO: Applicazione della ritenuta ridotta alle provvigioni dall'anno 2016
Il sottoscritto …….………, nato a ……….…, il …………, residente a ………., in via/piazza ……….., codice fiscale ……… p.IVA ………....………;
RICHIEDE
ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2 e 3, DM 16.4.83 e dell’art. 25-bis, DPR n.
600/73, l’applicazione della ritenuta d’acconto sul 20% dell’imponibile delle provvigioni corrisposte dal 2016. A tal fine
DICHIARA
di avvalersi in via continuativa, nell'esercizio della propria attività, dell'opera di (un) dipendente/i e/o collaboratori familiari / esterni.
Data ….……… Firma ………
CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE NON DEDOTTI
I lavoratori dipendenti (pubblici e privati), i lavoratori autonomi, gli imprenditori e i soci lavoratori di cooperative, nonché, in generale, i soggetti privi di redditi di lavoro (ad esempio, titolari di redditi fondiari) ed i soggetti fiscalmente a carico di altri, possono aderire alla previdenza complementare ex D.Lgs. n. 252/2005, che ricomprende le seguenti forme di previdenza ad adesione volontaria: fondi pensione negoziali, fondi pensione aperti e forme pensionistiche individuali.
DEDUCIBILITÀ DEI CONTRIBUTI
I contributi versati dal lavoratore e/o dal datore di lavoro / committente alle forme di previdenza complementare (sia volontariamente che in base ad accordi collettivi, anche aziendali) sono deducibili, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. e-bis), TUIR, “alle condizioni e nei limiti” previsti dall'art. 8, D.Lgs. n. 252/2005, ossia nel limite di € 5.164,57.
TASSAZIONE DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE Le prestazioni erogate da un fondo pensione possono essere:
• in forma di capitale, fino ad un massimo del 50% del montante finale accumulato;
• in forma di rendita (periodica).
Le stesse sono assoggettate a tassazione per il loro ammontare complessivo, al netto della quota corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. Sulla quota imponibile è operata una ritenuta a titolo d’imposta pari al 15% (ridotta dello 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione al fondo, con una riduzione massima di 6 punti percentuali).
La quota di prestazione pensionistica corrispondente ai contributi versati e non dedotti in dichiarazione dei redditi non è assoggettata a tassazione al momento della corresponsione.
A tal fine il fondo pensione, la banca, la compagnia di assicurazione, ecc. devono essere
“informati” dal soggetto interessato.
COMUNICAZIONE DEI CONTRIBUTI NON DEDOTTI
Il contribuente, in presenza di contributi per i quali non ha potuto usufruire della deduzione, è tenuto, come previsto dal comma 4 del citato art. 8, ad effettuare una specifica comunicazione al fondo pensione / compagnia di assicurazione, entro il 31.12 dell’anno successivo a quello del versamento, affinché le prestazioni pensionistiche riconducibili ai contributi non dedotti non siano tassate all’atto della relativa corresponsione.
Soggetti iscritti a più fondi pensione
I soggetti iscritti a più fondi pensione, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 18.12.2007, n. 70/E, devono effettuare la comunicazione in esame solo con riferimento ai fondi ai quali sono stati versati contributi risultati indeducibili.
Contributi versati per i familiari a carico
La deduzione dei contributi versati al fondo pensione / assicurazione nell’interesse di un familiare a carico spetta:
• innanzitutto al familiare a carico, per la parte che trova capienza nel relativo reddito (che, essendo riferito ad un soggetto “a carico” non può superare € 2.840,51);
• per la parte eccedente, al soggetto cui lo stesso è a carico, fermo restando comunque che l’importo massimo deducibile è complessivamente pari a € 5.164,57.
Anche le prestazioni previdenziali connesse ai contributi versati nell’interesse di un familiare a carico possono beneficiare della non tassazione, qualora riconducibili ad importi non dedotti, a condizione che sia effettuata la predetta comunicazione.
In particolare, come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 70/E, per i familiari a carico la comunicazione deve:
• essere resa con riferimento al titolare della posizione previdenziale (familiare a carico);
• precisare che l’ammontare dei contributi non dedotti dal familiare non sono stati dedotti neppure dal soggetto cui questi è a carico.
Contributi versati al fondo pensione nel 2014 e non dedotti
nel mod. 730 / UNICO 2015 PF
ENTRO IL 31.12.2015 Comunicazione al
fondo pensione / banca / assicurazione
FAC-SIMILE COMUNICAZIONE (Nome, cognome e indirizzo dell’iscritto)
………
Spett.le
FONDO XY / (ASSICURAZIONE WZ)
………
OGGETTO: Comunicazione ai sensi dell’art. 8, comma 4, D.Lgs. n. 252/2005
Il sottoscritto …….………., nato a ………, il …..…..…, residente a ………, in via/piazza ………….……….., codice fiscale ………..……….……….
DICHIARA
che i contributi previdenziali versati nel corso del 2014 a Codesto/a Fondo/Assicurazione non sono stati dedotti ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. e-bis), TUIR, per l’importo di € ………… , ….. (Euro
……….). (*) (importo in lettere)
Data ….……… Firma ………
(*) Nel caso di soggetti a carico va specificato che la deduzione non è stata effettuata neppure dal familiare di cui sono a carico.
MANCATA COMUNICAZIONE DEI CONTRIBUTI VERSATI E NON DEDOTTI
Come accennato, la quota della prestazione pensionistica corrispondente ai contributi non dedotti non è assoggettata a tassazione, essendo prevista la tassazione esclusivamente con riferimento alle prestazioni relative a somme che hanno usufruito della deducibilità fiscale durante il periodo di costituzione della prestazione stessa.
Il fondo pensione, secondo quanto specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 23.7.2002, n. 245/E, non può autonomamente escludere da tassazione i contributi non dedotti, in mancanza di formale comunicazione del soggetto interessato.
Pertanto, in caso di mancata comunicazione al fondo pensione dei contributi non dedotti, all’atto dell’erogazione della prestazione sarà assoggettata a tassazione (ritenuta a titolo d’imposta del 15% eventualmente ridotta dello 0,30% per ogni anno di partecipazione al fondo successivo al quindicesimo) anche la quota riconducibile alle predette somme.
Comunicazione al fondo pensione / banca / assicurazione
entro il 31.12.2015
Tassazione delle prestazioni pensionistiche riconducibili
Contributi versati a fondi pensione (anche a favore di
familiari a carico) non dedotti
SÌ NO
NO
SÌ
(ritenuta a titolo d’imposta del 15%
ridotta dello 0,30% per ogni anno di partecipazione al fondo successivo al
15esimo)