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Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito

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Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Roma, 04-02-2016

Messaggio n. 494

OGGETTO: Compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con indennità di disoccupazione NASpI. Precisazioni.

Al fine di superare incertezze rappresentate sia delle strutture territoriali sia dall’utenza si precisa quanto segue.

Ai sensi dell’art. 48, comma 2 del decreto legislativo n. 81/2015 le indennità di disoccupazione NASpI e le prestazioni integrative del salario sono interamente cumulabili con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale di tipo accessorio nel limite complessivo di euro 3.000 per anno civile, rivalutabile annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Per i compensi che superano il predetto limite di 3.000 euro per anno civile, deve essere applicata la disciplina ordinaria sulla compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale della retribuzione con la prestazione di disoccupazione.

A detta ipotesi si riferisce la disposizione contenuta al punto 9.2, 5° capoverso della circolare INPS n. 142 del 2015 secondo la quale “Il beneficiario dell’indennità NASpI è tenuto a comunicare all’INPS entro un mese rispettivamente dall’inizio dell’attività di lavoro accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di NASpI, il compenso derivante dalla predetta attività.”

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Viceversa, la suddetta comunicazione andrà resa, prima che il compenso determini il superamento del predetto limite dei 3.000 euro anche se derivante da più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell’anno, pena la decadenza dalla indennità NASpI.

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