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COMUNE DI CANNOLE
Provincia di Lecce
Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
(P.T.P.C.T.)
2019 - 2021
Approvato in data 30-01-2019 con deliberazione della Giunta Comunale n. 6
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Premessa
La legge 6 novembre 2012 numero 190, nota come “legge anticorruzione”, reca le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione. La legge è in vigore dal 28 novembre 2012.
Il contesto nel quale le iniziative e le strategie di contrasto alla corruzione sono adottate è quello disegnato dalle norme nazionali ed internazionali in materia.
L’assetto normativo di riferimento per la redazione del Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) è il seguente:
a) Legge 6 novembre 2012, n. 190 concernente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
b) Decreto Legislativo 31 dicembre 2012 n. 235 “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti colposi, a norma dell’art. 1, comma 63, della Legge 6 dicembre 2012, n. 190”
c) Decreto Legislativo 14 marzo 20113 n. 33 recante “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
d) Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39 recante: “disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati di controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49, 50 della Legge 6 novembre 2012, n. 190”;
e) DPR 16 aprile 2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165”;
f) Decreto Legge n. 31 agosto 2013, n. 101 “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni” convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125;
g) Decreto Legge 4 giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari” convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114;
h) Delibera ANAC n. 146 del 18 novembre 2014 in materia di esercizio del potere di ordine nel caso di mancata adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dal piano triennale di prevenzione della corruzione nonché dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa o nel caso di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati (articolo 1, comma 3, della Legge 6 novembre 2012, n190);
i) Delibera ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 - Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione
j) D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
k) Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 - Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art.5, comma 2 del D.lgs.
33/2013 -. Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
l) Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 - Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016;
m) Delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 - Determinazione di approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione 2016;
n) Legge 30 novembre 2017, n. 179 - "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato";
o) Delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018 – Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione.
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Articolo 1
OGGETTO DEL PIANO
Obiettivo del Piano è quello di prevenire il rischio della corruzione nell’attività amministrativa dell’ente con azioni di prevenzione e di contrasto della illegalità da svolgersi nel triennio interessato.
La circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica DFP n. 1 del 25 gennaio 2013 evidenzia, tra l’altro, il nesso tra corruzione amministrativa e corruzione penale e precisa che il concetto di corruzione va inteso in senso lato, ricomprendo anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, un soggetto, nell’esercizio dell’attività amministrativa, abusi del potere che gli è stato affidato al fine di ottenere un vantaggio privato.
Secondo il Dipartimento della Funzione Pubblica, la legge 190/2012 estende la nozione di corruzione a:
tutti i delitti contro la pubblica amministrazione, sanzionati dal Titolo II Capo I del Codice penale;
ogni situazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.
Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato l’11 settembre 2013 (ANAC deliberazione n.
72/2013) ha ulteriormente specificato il concetto di corruzione da applicarsi in attuazione della legge 190/2012, ampliandone ulteriormente la portata rispetto all’interpretazione del Dipartimento della Funzione Pubblica. “Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, C.p., e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo”.
Obiettivo deve essere quindi anche quello di combattere la “cattiva amministrazione”, ovvero l’attività che non rispetta i parametri del “buon andamento” e “dell’imparzialità”.
La cattiva amministrazione si combatte anche tramite:
la trasparenza che costituisce oggetto di un’apposita sezione del presente P.T.P.C.T.;
l’informatizzazione dei processi che consente per tutte le attività dell’amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di “blocchi” non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase;
l’accesso telematico ai dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti che consente l’apertura dell’amministrazione verso l’esterno e, quindi, la diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sull’attività da parte dell’utenza;
il monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali attraverso il quale emergono eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.
Articolo 2
AGGIORNAMENTO DEL PIANO
Il Piano triennale di prevenzione della corruzione è stato redatto ed approvato per la prima volta con delibera G.C. n. 5 del 21.02.2014 ed aggiornato per il triennio 2015/2017, con delibera di Giunta Comunale n. 65 del 26.11.2015, per il triennio 2016/2018 con delibera di Giunta Comunale n. 9 del 29.01.2016, per il triennio 2017/2019 con delibera di Giunta Comunale n. 6 del 01.02.2017 e per il triennio 2018/2020 con delibera di Giunta Comunale n. 5 del 31.01.2018.
In coerenza con il PNA e con le prescrizioni di cui all’art. 1 c. 8 della legge n. 190/2012 si provvede alla redazione del presente aggiornamento.
Il Piano per il 2019-2021 è aggiornato con particolare riferimento alle indicazioni fornite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con la delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 e, sostanzialmente, ricorrendo le condizioni previste (assenza sia di fenomeni corruttivi, sia di modifiche organizzative rilevanti), riconferma il Piano 2018-2020.
All'interno della cornice giuridica e metodologica posta dalla normativa di settore e dal P.N.A., il
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presente Piano descrive la strategia di prevenzione e contrasto della corruzione elaborata dal Comune di Cannole.
Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) è un documento programmatico che, previa individuazione delle attività dell’Ente nell’ambito delle quali è più elevato il rischio che si verifichino fenomeni corruttivi e di illegalità in genere, definisce le azioni e gli interventi organizzativi volti a prevenire detto rischio o, quanto meno, a ridurne il livello. Tale obiettivo viene perseguito mediante l’attuazione delle misure generali e obbligatorie previste dalla normativa di riferimento e di quelle ulteriori ritenute utili in tal senso.
Dal punto di vista operativo il Piano può essere definito come lo strumento per porre in essere il processo di gestione del rischio nell'ambito dell'attività amministrativa svolta dal Comune di Cannole.
Il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 prevedeva l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di dotarsi di un Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (P.T.T.I.), di norma inserito come sezione nel Piano di prevenzione della corruzione.
Tale obbligo risulta di fatto superato dalla modifica introdotta all’art. 10 dal D. Lgs. 97/2016, che ha espressamente abrogato i commi che prevedevano l’obbligo di redigere un Piano per la Trasparenza, sostituendoli con l’obbligo, per l’Ente, di indicare, in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del decreto predetto.
All’interno del predetto Piano viene contestualmente previsto il Piano della formazione 2019/2021.
Per espressa previsione di Legge (art. 1, c. 7), negli enti locali il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione del Sindaco. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza di questo comune è il segretario comunale pro tempore, Dr. Davide Bisanti.
La relativa nomina è stata debitamente trasmessa all’ANAC sull’apposito modulo ed è pubblicata sul sito comunale nella sezione Amministrazione Trasparente.
Le sue funzioni sono state oggetto di significative modifiche introdotte dal legislatore nel decreto legislativo n. 97/2016, che, oltre ad aver riunito in un solo soggetto, l’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), ne ha rafforzato il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri idonei a garantire lo svolgimento dell’incarico con autonomia ed effettività.
Inoltre, l’articolo 6 comma 5 del DM 25 settembre 2015, di “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione”, secondo una condivisibile logica di continuità fra i presidi di anticorruzione e antiriciclaggio, prevede che nelle pubbliche amministrazioni il soggetto designato come “gestore” delle segnalazioni di operazioni sospette possa coincidere con il responsabile anticorruzione.
Il decreto legislativo 97/2016 ha attribuito al PTPCT “un valore programmatico ancora più incisivo”.
Il PTPCT, infatti, deve necessariamente elencare gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall’organo di indirizzo.
Tra gli obiettivi strategici, degno di menzione è certamente “la promozione di maggiori livelli di trasparenza” da tradursi nella definizione di “obiettivi organizzativi e individuali” (articolo 10 comma 3 del decreto legislativo 33/2013).
Pertanto, secondo l’ANAC (PNA 2016 pag. 44), gli obiettivi del PTPCT devono essere necessariamente coordinati con quelli fissati da altri documenti di programmazione dei comuni quali:
il piano della performance;
il documento unico di programmazione (DUP).
La predisposizione del piano è stata curata dal Responsabile della Prevenzione della corruzione con l’assistenza dei Responsabili dei servizi. La collaborazione con i Responsabili ha consentito la valutazione del rischio connesso ai vari processi e l’adozione di talune misure di mitigazione e contrasto dei fenomeni di corruzione.
Articolo 3
METODOLOGIA E SOGGETTI DEL P.T.P.C.T.
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Con la legge 190/2012, lo Stato italiano ha individuato gli organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare un’azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l'azione sinergica delle seguenti istituzioni:
- l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni, nonché del rispetto della normativa in materia di trasparenza (art. 1, commi 2 e 3, legge 190/2012);
- la Corte di conti, che partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso le sue funzioni di controllo;
- il Comitato interministeriale, istituito con il DPCM 16 gennaio 2013, che elabora linee di indirizzo e direttive (art. 1, comma 4, legge 190/2012);
- la Conferenza unificata Stato, Regioni e Autonomie Locali, chiamata ad individuare adempimenti e termini per l'attuazione della legge e dei decreti attuativi da parte di regioni, province autonome, enti locali, enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo (art. 1, commi 60 e 61, legge 190/2012);
- i Prefetti della Repubblica, che forniscono supporto tecnico e informativo, facoltativo, agli enti locali (art. 1 co. 6 legge 190/2012);
- la Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) che predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle amministrazioni statali (art. 1 co. 11 legge 190/2012);
- le pubbliche amministrazioni, che attuano ed implementano le misure previste dalla legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione (art. 1 legge 190/2012) anche attraverso l'azione del proprio Responsabile della prevenzione della corruzione;
- gli enti pubblici economici ed i soggetti di diritto privato in controllo pubblico, responsabili anch’essi dell'introduzione ed implementazione delle misure previste dalla legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione (art. 1 legge 190/2012).
Secondo l’impostazione iniziale della legge 190/2012, all’attività di prevenzione e contrasto alla corruzione partecipava anche il Dipartimento della Funzione Pubblica.
Il comma 5 dell’articolo 19 del D.L. n. 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014) ha trasferito all’Autorità nazionale tutte le competenze in materia di anticorruzione già assegnate dalla legge 190/2012 al Dipartimento della Funzione Pubblica.
Articolo 4
INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è stato individuato nel Segretario Comunale giusto provvedimenti del Sindaco n. 9 del 01.10.2013 e n. 1 del 21.02.2014.
Il titolare del potere di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione va individuato nel sindaco quale organo di indirizzo politico-amministrativo, salvo che il singolo comune, nell’esercizio della propria autonomia organizzativa, attribuisca detta funzione alla giunta o al consiglio (ANAC, FAQ anticorruzione, n. 3.4).
In caso di carenza di ruoli dirigenziali può essere designato un titolare di posizione organizzativa.
Ma la nomina di un dipendente privo della qualifica di dirigente deve essere adeguatamente motivata con riferimento alle caratteristiche dimensionali e organizzative dell’ente. Il responsabile, in ogni caso, deve essere una persona che abbia sempre mantenuto una condotta integerrima. Di conseguenza, sono esclusi dalla nomina coloro che siano stati destinatari di provvedimenti giudiziali di condanna o provvedimenti disciplinari.
Il PNA 2016 precisa che, poiché il legislatore ha ribadito che l’incarico di responsabile sia da attribuire ad un dirigente “di ruolo in servizio”, è da considerare come un’assoluta eccezione la nomina di un dirigente esterno.
Nel caso l’amministrazione dovrà provvedere con una congrua e analitica motivazione, dimostrando l’assenza in dotazione organica di soggetti con i requisiti necessari.
In ogni caso, secondo l’Autorità, “resta quindi ferma la sicura preferenza per il personale dipendente dell’amministrazione, che assicuri stabilità ai fini dello svolgimento dei compiti”.
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Il PNA 2016 evidenza l’esigenza che il responsabile abbia “adeguata conoscenza dell’organizzazione e del funzionamento dell’amministrazione”, e che sia:
1. dotato della necessaria “autonomia valutativa”;
2. in una posizione del tutto “priva di profili di conflitto di interessi” anche potenziali;
3. di norma, scelto tra i “dirigenti non assegnati ad uffici che svolgono attività di gestione e di amministrazione attiva”.
Pertanto, deve essere evitato, per quanto possibile, che il responsabile sia nominato tra i dirigenti assegnati ad uffici dei settori più esposti al rischio corruttivo, “come l’ufficio contratti o quello preposto alla gestione del patrimonio”.
Secondo l’ANAC (PNA 2016 pagina 20) è “altamente auspicabile” che:
1. il responsabile sia dotato d’una “struttura organizzativa di supporto adeguata”, per qualità del personale e per mezzi tecnici;
2. siano assicurati al responsabile poteri effettivi di interlocuzione nei confronti di tutta la struttura.
Quindi, a parere dell’Autorità, “appare necessaria la costituzione di un apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle funzioni poste in capo al responsabile”. Se ciò non fosse possibile, sarebbe opportuno assumere atti organizzativi che consentano al responsabile di avvalersi del personale di altri uffici.
La struttura di supporto al responsabile anticorruzione “potrebbe anche non essere esclusivamente dedicata a tale scopo”. Potrebbe, invero, essere a disposizione anche di chi si occupa delle misure di miglioramento della funzionalità dell’amministrazione quali, ad esempio: controlli interni, strutture di audit, strutture che curano la predisposizione del piano della performance.
La necessità di rafforzare il ruolo e la struttura di supporto del responsabile discende anche dalle ulteriori e rilevanti competenze in materia di “accesso civico” attribuite sempre al responsabile anticorruzione dal decreto Foia. Riguardo all’accesso civico”, il responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza:
1. ha facoltà di chiedere agli uffici informazioni sull’esito delle domande di accesso civico;
2. per espressa disposizione normativa, si occupa dei casi di “riesame” delle domande rigettate (articolo 5 comma 7 del decreto legislativo 33/2013).
Il D.Lgs. n. 97/2016, sempre per rafforzare le garanzie del responsabile, ha esteso i doveri di segnalazione all’ANAC di tutte le “eventuali misure discriminatorie” poste in essere nei confronti del responsabile anticorruzione e comunque collegate, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni, mentre in precedenza, era prevista la segnalazione della sola “revoca”.
Il comma 9, lettera c) dell’articolo 1 della legge 190/2012, impone, attraverso il PTPCT, la previsione di obblighi di informazione nei confronti del responsabile anticorruzione che vigila sul funzionamento e sull’osservanza del Piano.
Gli obblighi informativi ricadono su tutti i soggetti coinvolti, già nella fase di elaborazione del PTPCT e, poi, nelle fasi di verifica e attuazione delle misure adottate. È imprescindibile, dunque, un forte coinvolgimento dell’intera struttura in tutte le fasi di predisposizione e di attuazione delle misure anticorruzione.
Il PNA 2016 sottolinea che l’articolo 8 del DPR 62/2013 impone un “dovere di collaborazione”
dei dipendenti nei confronti del responsabile anticorruzione, la cui violazione è sanzionabile disciplinarmente.
Dalle modifiche apportate dal decreto legislativo 97/2016 emerge chiaramente che il responsabile deve avere la possibilità di incidere effettivamente all’interno dell’amministrazione e che alle sue responsabilità si affiancano quelle dei soggetti che, in base al PTPCT, sono responsabili dell’attuazione delle misure di prevenzione.
Articolo 5 I COMPITI DEL RPCT
Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza svolge i seguenti compiti:
1. elabora e propone all’organo di indirizzo politico, per l’approvazione, il Piano triennale di prevenzione della corruzione (articolo 1 comma 8 legge 190/2012);
2. verifica l'efficace attuazione e l’idoneità del piano anticorruzione (articolo 1 comma 10 lettera a) legge 190/2012);
3. comunica agli uffici le misure anticorruzione e per la trasparenza adottate (attraverso il
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PTPCT) e le relative modalità applicative e vigila sull'osservanza del piano (articolo 1 comma 14 legge 190/2012);
4. propone le necessarie modifiche del PTPCT, qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione, ovvero a seguito di significative violazioni delle prescrizioni del piano stesso (articolo 1 comma 10 lettera a) legge 190/2012);
5. definisce le procedure per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione (articolo 1 comma 8 legge 190/2012);
6. individua il personale da inserire nei programmi di formazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, la quale predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali sui temi dell'etica e della legalità (articolo 1 commi 10, lettera c), e 11 legge 190/2012);
7. d'intesa con il responsabile competente, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici che svolgono attività per le quali è più elevato il rischio di malaffare (articolo 1 comma 10 lettera b) della legge 190/2012), fermo il comma 221 della legge 208/2015 che prevede quanto segue: “(…) non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1 comma 5 della legge 190/2012, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale”;
8. procede con proprio atto (per le attività individuate dal presente piano, quali a più alto rischio di corruzione) all’individuazione delle azioni correttive per l'eliminazione delle criticità, anche in applicazione del regolamento sui controlli interni, sentiti i responsabili dei servizi;
9. Al fine di prevenire e controllare il rischio derivante da possibili atti di corruzione il Responsabile della prevenzione della corruzione, in qualsiasi momento, può richiedere ai dipendenti che hanno istruito e/o adottato il provvedimento finale di dare per iscritto adeguata motivazione circa le circostanze di fatto e le ragione giuridiche che sottendono all’adozione del provvedimento.
10. Il Responsabile della prevenzione della corruzione può, in ogni momento, verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente il rischio di corruzione e illegalità.
11. riferisce sull’attività svolta all’organo di indirizzo, nei casi in cui lo stesso organo di indirizzo politico lo richieda, o qualora sia il responsabile anticorruzione a ritenerlo opportuno (articolo 1 comma 14 legge 190/2012);
12. entro il 15 dicembre di ogni anno, trasmette all’OIV e all’organo di indirizzo una relazione recante i risultati dell’attività svolta, pubblicata nel sito web dell’amministrazione;
13. trasmette all’OIV informazioni e documenti quando richiesti dallo stesso organo di controllo (articolo 1 comma 8-bis legge 190/2012);
14. segnala all'organo di indirizzo e all'OIV le eventuali disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (articolo 1 comma 7 legge 190/2012);
15. indica agli uffici disciplinari i dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (articolo 1 comma 7 legge 190/2012);
16. segnala all’ANAC le eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, assunte nei suoi confronti “per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni”
(articolo 1 comma 7 legge 190/2012);
17. quando richiesto, riferisce all’ANAC in merito allo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PNA 2016, paragrafo 5.3, pagina 23);
18. quale responsabile per la trasparenza, svolge un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate (articolo 43 comma 1 del decreto legislativo 33/2013).
19. quale responsabile per la trasparenza, segnala all'organo di indirizzo politico, all'OIV, all'ANAC e, nei casi più gravi, all'ufficio disciplinare i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (articolo 43 commi 1 e 5 del decreto
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legislativo 33/2013);
20. al fine di assicurare l’effettivo inserimento dei dati nell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), il responsabile anticorruzione è tenuto a sollecitare l’individuazione del soggetto preposto all’iscrizione e all’aggiornamento dei dati e a indicarne il nome all’interno del PTPCT (PNA 2016 paragrafo 5.2 pagina 21);
21. può essere designato quale soggetto preposto all’iscrizione e all’aggiornamento dei dati nell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) (PNA 2016 paragrafo 5.2 pagina 22);
22. può essere designato quale “gestore” delle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette ai sensi del DM 25 settembre 2015 (PNA 2016 paragrafo 5.2 pagina 17).
Articolo 6 I REFERENTI
In considerazione della struttura organizzativa dell’Ente e della necessità di provvedere ad un numero eccessivo di adempimenti con penuria di personale a disposizione nonché al fine di evitare che il proliferare normativo causi una paralisi dell’azione amministrativa, ogni responsabile titolare di P.O. è designato quale referente per la prevenzione della corruzione per il Settore di cui ha la responsabilità, sia diretta che indiretta.
Ai sensi del comma precedente, ogni responsabile titolare di P.O., in aggiunta ai compiti attribuiti dalle norme di legge e regolamentari, e di quanto previsto nelle schede relative alle aree di rischio del presente Piano, esercita le seguenti attività:
• monitoraggio sul rispetto dei tempi procedimentali, con eliminazione tempestiva di eventuali anomalie dando comunicazione al RPC delle azioni poste in essere;
• promozione e divulgazione delle prescrizioni contenute nel piano anticorruzione nonché degli obblighi riguardanti la trasparenza amministrativa e il codice di comportamento vigente nell’ente;
• verifica dell’attuazione delle prescrizioni contenute nel presente piano e nel codice di comportamento;
• predisposizione di eventuali proposte d’integrazione delle prescrizioni contenute nei documenti richiamati nella lettera precedente;
• collaborazione con il RPC per la definizione del piano di formazione e l’individuazione dei dipendenti;
• verifica a campione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi degli artt. 46-49 del D.P.R. n. 445/2000;
• promozione di accordi con enti e autorità per l’accesso alle banche dati, anche ai fini del controllo di cui sopra;
• regolazione dell’istruttoria dei procedimenti amministrativi e dei processi mediante circolari e direttive interne;
• attivazione di controlli specifici, anche ex post, su processi lavorativi critici e maggiormente esposti a rischio corruzione;
• aggiornamento della mappa dei procedimenti con pubblicazione sul sito delle informazioni e della modulistica necessari;
• rispetto dell’ordine cronologico di protocollo delle istanze, dando disposizioni in merito;
• redazione degli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice;
• adozione delle soluzioni possibili per favorire l’accesso on line ai servizi.
Gli esiti delle attività e dei controlli di cui al comma precedente sono trasmessi al RPCT.
I processi e le attività previsti dal presente piano triennale integrano gli obiettivi del ciclo della performance.
Articolo 7
ANALISI DEL CONTESTO
L’Autorità nazionale anticorruzione ha decretato che la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche
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organizzative interne (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015).
Il PNA del 2013 conteneva un generico riferimento al contesto ai fini dell'analisi del rischio corruttivo, mentre attraverso questo tipo di analisi si favorisce la predisposizione di un PTPC contestualizzato e, quindi, potenzialmente più efficace.
7.1 – Contesto esterno
Negli enti locali, ai fini dell'analisi del contesto esterno, i responsabili anticorruzione possono avvalersi degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati.
Pertanto, secondo i dati contenuti nella “Relazione sull’attività delle forze di polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata” trasmessa dal Ministro dell’Interno alla Presidenza della Camera dei deputati il 15 gennaio 2018 con riferimento all’anno 2016 disponibile alla pagina web: http://www.camera.it/leg17/494?idLegislatura=17&categoria=038&, alle pagine da 478 a 482 della predetta Relazione viene descritta la situazione della Provincia di Lecce alle quali si rinvia.
Nello specifico, per quanto concerne il territorio dell’ente, non si segnalano avvenimenti criminosi legati alla criminalità organizzata, ovvero fenomeni di corruzione.
7.2 – Contesto interno
L’Amministrazione del Comune è articolata tra Organi di governo che hanno il potere di indirizzo e di programmazione e che sono preposti all’attività di controllo politico-amministrativo, e la struttura burocratica professionale, alla quale compete l’attività gestionale e che ha il compito di tradurre in azioni concrete gli indirizzi forniti e gli obiettivi assegnati dagli organi di governo.
Gli organi di governo sono: il Sindaco, la Giunta Comunale (composta dal Sindaco e da due Assessori) e il Consiglio Comunale (composto dal Sindaco e da dieci Consiglieri Comunali).
La struttura organizzativa del Comune di Cannole si articola nei seguenti quattro Settori:
1. Affari Generali, personale e vigilanza;
2. Bilancio e finanza;
3. Urbanistica;
4. Lavori Pubblici.
Ciascun Settore è organizzato in Uffici.
L’organico del Comune di Cannole è il seguente:
1. Per il Settore Affari Generali, personale e vigilanza:
Responsabile del servizio è, al momento, il Segretario Comunale che, espressamente incaricato dal Sindaco, coordina e sovrintende l’intero servizio.
N. 1 Esecutore Amministrativo (cat. B) addetto all’Ufficio Demografico – Anagrafe – Elettorale – Stato Civile.
N. 1 Operatore ausiliario (cat. A) a tempo parziale.
Per il servizio di polizia municipale ci si avvale di un istruttore di vigilanza del Comune di Bagnolo del Salento mediante l’istituto di cui all’art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004.
2. Per il Settore Bilancio e finanza:
Responsabile del servizio è, al momento, il Segretario Comunale che, espressamente incaricato dal Sindaco, coordina e sovrintende l’intero servizio;
N. 1 Esecutore Amministrativo (cat. B) a tempo parziale addetto all’Ufficio Personale, Segreteria, Ragioneria, Economato che si occupa operativamente di tutte le funzioni dell’Ufficio medesimo;
N. 1 Esecutore Amministrativo (cat. B) a tempo parziale addetto all’Ufficio Tributi, Protocollo che si occupa operativamente di tutte le funzioni dell’Ufficio medesimo;
3. Per il Settore Urbanistica:
N. 1 Istruttore direttivo tecnico (cat. D), dipendente del Comune di Bagnolo del Salento, mediante l’istituto di cui all’art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, titolare di Posizione Organizzativa che coordina l’intero servizio;
N. 1 esecutore amministrativo (cat. B) che coadiuva il Responsabile del Settore nei procedimenti, processi, atti e provvedimenti (oltre che, in parte, coadiuvare il Settore Lavori Pubblici);
N. 1 autista (cat. B) a tempo parziale, adibito al trasporto scolastico e ad attività
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manutentive.
4. Per il Settore Lavori Pubblici:
N. 1 Istruttore direttivo tecnico (cat. D) a tempo parziale, titolare di Posizione Organizzativa che coordina l’intero servizio;
N. 4 operai (cat. A) a tempo parziale adibiti al verde pubblico, a servizi manutentivi, ai sevizi cimiteriali ed ausiliari.
Al Segretario comunale, in convenzione di Segreteria con percentuale pari al 50%, sono affidati tutti i compiti previsti dalla Legge, oltre ad un insieme di attività gestionali che ne connotano un ruolo attivo nell’adozione degli atti e provvedimenti, della sovrintendenza e del controllo dell’attività dei Responsabili. È il Responsabile della prevenzione della corruzione secondo le disposizioni di cui alla legge 190/2012, è il responsabile della Trasparenza secondo le norme previste dal D.Lgs. 33/2013, modificato dal D.lgs. 97/2016.
Svolge inoltre le funzioni di Nucleo di valutazione in forma monocratica, Presidente dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari, Presidente della delegazione trattante.
Articolo 8
GESTIONE DEL RISCHIO
La parte più importante del documento è quella relativa alla “gestione del rischio”. Questo deve riportare:
- la mappatura delle attività per le quali è più elevato il rischio di corruzione;
- l’indicazione della metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio.
Per "gestione del rischio" si intende l'insieme delle "attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo l'amministrazione con riferimento al rischio". La gestione del rischio di corruzione è lo strumento per diminuire le probabilità che il rischio si concretizzi. La pianificazione, mediante il PTCP, è il mezzo per attuare la gestione del rischio.
Le fasi principali della “gestione del rischio” sono:
- la mappatura dei processi attuati;
- la valutazione del rischio per ciascun processo;
- il trattamento del rischio.
Come detto il Piano ha una valenza pluriennale e può essere di anno in anno modificato, ma soprattutto adeguato alla realtà ed alle esigenze eventualmente sopravvenute. Si ritiene opportuno partire da una base “minima” e comunque rispondente ai canoni previsti dal PNA per poi successivamente evolversi in base alle nuove disposizioni e situazioni eventualmente sopravvenute.
L’obiettivo ultimo è che tutta l’attività svolta venga analizzata, in particolare attraverso la mappatura dei processi, al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell’attività stessa, risultano potenzialmente esposte a rischi corruttivi.
L’art. 1 comma 16 della Legge 190/2012 ha individuato alcune aree di rischio ritenendole comuni a tutte le amministrazioni. Tali aree si riferiscono ai procedimenti di:
A. Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009;
B. Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al d.lgs. n. 50 del 2016;
C. Autorizzazione o concessione;
D. Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
La determinazione A.N.A.C. n. 12 del 28/10/2015 ha evidenziato che occorre andare oltre le suddette aree, definite quali “aree obbligatorie”, individuandone ulteriori denominate “Aree generali”, quali in particolare “gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; incarichi e nomine; affari legali e contenzioso”. Oltre a tutto ciò, l’A.N.A.C. raccomanda inoltre che ciascuna amministrazione includa nel P.T.P.C.T. ulteriori aree di rischio che rispecchino le specificità funzionali e di contesto, che la stessa autorità definisce
“Aree di rischio specifiche”. È importante chiarire che le “aree di rischio specifiche” non sono
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meno rilevanti o meno esposte al rischio di quelle “generali”, ma si differenziano da queste ultime unicamente per la loro presenza in relazione alle caratteristiche tipologiche delle amministrazioni e degli enti. Ad esempio per gli Enti locali costituiscono aree specifiche lo smaltimento dei rifiuti e la pianificazione urbanistica.
I processi sono stati separati in base alla organizzazione del Comune. Per ognuno di essi si sono individuati i processi più rilevanti ai fini del presente Piano.
L’allegato 2 del P.N.A. prevede l’articolazione delle “Aree obbligatorie” in sotto aree e, più precisamente:
A) Area acquisizione e progressione del personale 1. Reclutamento;
2. Progressioni di carriera;
3. Conferimento di incarichi di collaborazione;
B) Area affidamento di lavori, servizi e forniture 1. Definizione dell’oggetto dell’affidamento;
2. Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento;
3. Requisiti di qualificazione;
4. Requisiti di aggiudicazione;
5. Valutazione delle offerte;
6. Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte;
7. Procedure negoziate;
8. Affidamenti diretti;
9. Revoca del bando;
10. Redazione del cronoprogramma;
11. Varianti in corso di esecuzione del contratto per contratti sopra soglia;
12. Varianti in corso di esecuzione del contratto per contratti sotto soglia;
13. Subappalto;
14. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto;
15. convenzioni con le cooperative sociali ( cd di tipo B): applicazione nuova disciplina;
C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an;
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato;
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato;
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale;
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an;
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto;
D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an;
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato;
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato;
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale;
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an;
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto;
E) Area specifica - area provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa, permessi di costruire ordinari, in deroga e convenzionati, accertamento e controlli sugli abusi edilizi, gestione del processo di irrogazione delle sanzioni per violazione del CDS, gestione ordinaria delle entrate e delle spese di bilancio, accertamenti e verifiche dei tributi locali, accertamenti con adesione dei tributi locali, incentivi economici al personale, gestione della raccolta, dello smaltimento e del riciclo dei rifiuti.
1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an;
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato;
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato;
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale;
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5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an;
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto;
Articolo 9
LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO E METODOLOGIA UTILIZZATA
La valutazione del rischio deve essere svolta per ciascun processo o fase di processo mappato. La valutazione prevede l’identificazione, l'analisi e la ponderazione del rischio.
9.1 – L'identificazione del rischio
Consiste nel ricercare, individuare e descrivere i rischi di corruzione intesa nella più ampia accezione della legge 190/2012. Richiede che, per ciascuna attività, processo o fase, siano evidenziati i possibili rischi di corruzione. Questi sono fatti emergere considerando il contesto esterno ed interno all'amministrazione, anche con riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti all'interno dell'amministrazione.
I rischi sono identificati:
- attraverso la consultazione ed il confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità di ciascuna amministrazione, di ciascun processo e del livello organizzativo in cui il processo si colloca;
- valutando i passati procedimenti giudiziari e disciplinari che hanno interessato l'amministrazione;
- applicando i criteri di cui all’Allegato 5 del PNA (discrezionalità, rilevanza esterna, complessità del processo, valore economico, razionalità del processo, controlli, impatto economico, impatto organizzativo, economico e di immagine).
9.2 – L'analisi del rischio
In questa fase si stimano le probabilità che il rischio si concretizzi (probabilità) e si pesano le conseguenze che ciò produrrebbe (impatto). Al termine è calcolato il livello di rischio moltiplicando probabilità per impatto.
Per ciascun rischio catalogato occorre stimare il valore della probabilità e il valore dell'impatto.
Fermo restando quanto previsto nel PNA, è di sicura utilità considerare per l'analisi del rischio anche l'individuazione e la comprensione delle cause degli eventi rischiosi, cioè delle circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento.
Tali cause possono essere, per ogni rischio, molteplici e combinarsi tra loro.
Ad esempio, tenuto naturalmente conto che gli eventi si verificano in presenza di pressioni volte al condizionamento improprio della cura dell'interesse generale:
a) mancanza di controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti, ma soprattutto efficacemente attuati, strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
b) mancanza di trasparenza;
c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
e) scarsa responsabilizzazione interna;
f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;
h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.
9.3 – Stima del valore delle probabilità
Secondo l’Allegato 5 del PNA del 2013, criteri e valori (o pesi, o punteggi) per stimare la
"probabilità" che la corruzione si concretizzi sono i seguenti:
- discrezionalità: più è elevata, maggiore è la probabilità di rischio (valori da 0 a 5);
- rilevanza esterna: nessuna valore 2; se il risultato si rivolge a terzi valore 5;
- complessità del processo: se il processo coinvolge più amministrazioni il valore aumenta (da 1 a 5);
- valore economico: se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi, la probabilità aumenta (valore da 1 a 5);
- frazionabilità del processo: se il risultato finale può essere raggiunto anche attraverso una
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pluralità di operazioni di entità economica ridotta, la probabilità sale (valori da 1 a 5);
- controlli: (valori da 1 a 5) la stima della probabilità tiene conto del sistema dei controlli vigente.
Per controllo si intende qualunque strumento utilizzato che sia utile per ridurre la probabilità del rischio, quindi, sia il controllo preventivo che successivo di legittimità e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati.
La media finale rappresenta la “stima della probabilità”.
9.4 – Stima del valore dell’impatto
L'impatto si misura in termini di impatto economico, organizzativo, reputazionale e sull’immagine.
l’Allegato 5 del PNA, propone criteri e valori (punteggi o pesi) da utilizzare per stimare
“l’impatto”, quindi le conseguenze, di potenziali episodi di malaffare.
- Impatto organizzativo: tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato nel processo/attività esaminati, rispetto al personale complessivo dell’unità organizzativa, tanto maggiore sarà “l’impatto” (fino al 20% del personale=1; 100% del personale=5).
- Impatto economico: se negli ultimi cinque anni sono intervenute sentenze di condanna della Corte dei Conti o sentenze di risarcimento per danni alla PA a carico di dipendenti, punti 5. In caso contrario, punti 1.
- Impatto reputazionale: se negli ultimi cinque anni sono stati pubblicati su giornali (o sui media in genere) articoli aventi ad oggetto episodi di malaffare che hanno interessato la PA, fino ad un massimo di 5 punti per le pubblicazioni nazionali. Altrimenti punti 0.
- Impatto sull’immagine: dipende dalla posizione gerarchica ricoperta dal soggetto esposto al rischio. Tanto più è elevata, tanto maggiore è l’indice (da 1 a 5 punti).
Attribuiti i punteggi per ognuna della quattro voci di cui sopra, la media finale misura la “stima dell’impatto”.
L’analisi del rischio si conclude moltiplicando tra loro valore della probabilità e valore dell'impatto per ottenere il valore complessivo, che esprime il livello di rischio del processo.
A titolo esplicativo i sopra riportati criteri vengono esplicitati nelle seguenti tabelle 1 e 2:
Tabella 1
TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
INDICE DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA’ (1) INDICE DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO (2)
Discrezionalità
Il processo è discrezionale ?
- No, è del tutto vincolato
1
- E’ parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
(regolamenti, direttive, circolari) 2
- E’ parzialmente vincolato solo dalla legge 3
- E’ parzialmente vincolato solo da atti amministrativi
(regolamenti, direttive, circolari) 4
- E’ altamente discrezionale
5
Impatto organizzativo
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell’ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo ?
(se il processo coinvolge l’attività di più servizi nell’ambito della stessa p.a.
occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)
Fino a circa il 20% 1
Fino a circa il 40% 2
Fino a circa il 60% 3
Fino a circa l‘ 80% 4
Fino a circa il 100% 5
Rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione di riferimento? - No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2
Impatto economico
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di
14 - Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla
p.a. di riferimento 5
tipologie analoghe? NO 1
SI 5
Complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più ammini-strazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato ? - No, il processo coinvolge una sola p.a. 1
- Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3
- Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5
Impatto reputazionale Nel corso degli ultimi 5 anni son stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi ? - No 0
- Non ne abbiamo memoria 1
- Sì, sulla stampa locale 2
- Sì, sulla stampa nazionale 3
- Sì, sulla stampa locale e nazionale 4
- Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5
Valore economico Qual è l’impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna 1 - Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti) 3
- Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) 5 Impatto, organizzativo, economico e sull’immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell’evento (livello apicale, livello intermedio, o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l’eventuale soggetto riveste nell’organizzazione è elevata, media o bassa ? - A livello di addetto 1
- A livello di collaboratore o funzionario 2
- A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3
- A livello di dirigente di ufficio generale 4
- A livello di capo dipartimento/segretario generale 5
Frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti) ? NO 1
SI 5
Controlli (3) Anche sulla base dell’esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio ? - No, il rischio rimane indifferente 1
- Sì, ma in minima parte 2
- Sì, per una percentuale approssimativa del 50% 3
- Sì, è molto efficace 4
- Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 5 NOTE:
(1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro
(2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all’amministrazione.
(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzarti nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all’esito dei ricorsi giudiziali avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sulla adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell’esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.
Tabella 2
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA’
15 0 nessuna probabilità / 1 improbabile / 2 poco probabile / 3 probabile / 4 molto probabile / 5 altamente probabile
VALORI E IMPORTANZA DELL’IMPATTO
0 nessun impatto / 1 marginale / 2 minore / 3 soglia / 4 serio / 5 superiore
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
=
valore frequenza X valore impatto
9.5 – La ponderazione del rischio
Dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività si procede alla
“ponderazione”. In pratica si formula un sorta di graduatoria dei rischi sulla base del parametro numerico “livello di rischio”.
I singoli rischi ed i relativi processi sono inseriti in una “classifica del livello di rischio”. Le fasi di processo o i processi per i quali siano emersi i più elevati livelli di rischio identificano le aree di rischio, che rappresentano le attività più sensibili ai fini della prevenzione.
Articolo 10
LA MAPPATURA DEI PROCESSI
La mappatura dei processi è un modo "razionale" di individuare e rappresentare tutte le attività dell'ente per fini diversi. La mappatura ha carattere strumentale a fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi. Nel Piano occorre individuare le attività per le quali è maggiore il rischio di corruzione; questa consiste nell'individuazione di ciascun processo, delle sue fasi elementari e delle responsabilità per ciascuna fase. Per processo si intende “un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente)”. Il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo e ricomprende anche le procedure di natura privatistica. La mappatura assume carattere strumentale a fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi. L’ANAC con la determinazione n. 12 del 2015 ha previsto che il Piano triennale di prevenzione della corruzione dia atto dell’effettivo svolgimento della mappatura dei processi (pagina 18).
Come ammesso dalla stessa Autorità, “in condizioni di particolare difficoltà organizzativa, adeguatamente motivata la mappatura dei processi può essere realizzata al massimo entro il 2017”.
L’ANAC in ogni caso richiede una mappatura di tutti i macro processi svolti e delle relative aree di rischio, “generali” o “specifiche”, cui sono riconducibili.
La mappatura dei procedimenti è già avvenuta, pur in considerazione della circostanza della materiale impossibilità di provvedere alla completa stesura della mappatura di tutti i processi dell’ente, stante il sottodimensionamento dell’organico a fronte dei sempre più numerosi ed impegnativi adempimenti.
Nella tabella n. 3, riportata a pagina 24 del presente Piano, sono presi in esame i procedimenti a rischio, intesi come scomposizione dei processi, riconducibili alle aree e sottoaree individuate a rischio nel Piano Nazionale Anticorruzione, riportate nel presente piano; a ognuno vengono applicati gli indici di valutazione della tabella 1 sopra esposta e determinata la valutazione complessiva del rischio (dato numerico).
La mappatura potrà essere integrata laddove dovessero emergere nuovi processi a rischio di corruzione.
Articolo 11
IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO E MISURE DI PREVENZIONE
Nella tabella n. 4, riportata a pagina 26 del presente Piano, vengono individuati per ciascun procedimento i possibili rischi di corruzione, secondo l’allegato “A” al presente piano. Per tutti i procedimenti trovano applicazione le misure generali. Per alcuni procedimenti sono inoltre previste misure di prevenzione ulteriori.
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Nella identificazione del rischio si è tenuto conto del contesto interno ed esterno all'amministrazione, anche con riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti all'interno dell'amministrazione.
I rischi sono identificati:
- attraverso la consultazione ed il confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità dell’ente, di ciascun processo e del livello organizzativo in cui il processo si colloca;
- valutando i passati procedimenti giudiziari e disciplinari che hanno interessato l'amministrazione;
- applicando i criteri descritti nell’Allegato 5 del PNA: discrezionalità, rilevanza esterna, complessità del processo, valore economico, razionalità del processo, controlli, impatto economico, impatto organizzativo, economico e di immagine.
Ai sensi dell’art. 1, comma 9, della L. 190/2012, sono individuate le seguenti misure comuni e obbligatorie per tutti gli uffici:
a) nella trattazione e nell’istruttoria degli atti si prescrive di:
1. rispettare l’ordine cronologico di protocollo dell’istanza, salvo eccezioni specificamente motivate;
2. rispettare il divieto di aggravio del procedimento;
3. distinguere, laddove possibile, l’attività istruttoria e la relativa responsabilità dall’adozione dell’atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti, l’istruttore proponente ed il Responsabile di Settore;
b) nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo agli atti con cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, motivare adeguatamente l’atto; l’onere di motivazione è tanto più diffuso quanto più è ampio il margine di discrezionalità;
c) nella redazione degli atti attenersi ai principi di semplicità, chiarezza e comprensibilità;
d) nei rapporti con i cittadini, assicurare la pubblicazione di moduli per la presentazione di istanze, richieste e ogni altro atto di impulso del procedimento, con l’elenco degli atti da produrre e/o allegare all’istanza;
e) nel rispetto della normativa, occorre comunicare il nominativo del responsabile del procedimento, precisando l’indirizzo di posta elettronica a cui rivolgersi, nonché del titolare del potere sostitutivo;
f) nell’attività contrattuale:
1. rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell’importo contrattuale;
2. ridurre l’area degli affidamenti diretti anche nei casi ammessi dalla legge e/o dal regolamento comunale;
3. privilegiare l’utilizzo degli acquisti a mezzo CONSIP e/o MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione);
4. assicurare la rotazione tra i professionisti nell’affidamento di incarichi di importo inferiore alla soglia della procedura aperta;
5. assicurare il libero confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alle gare, anche ufficiose, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati;
6. validare i progetti definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche e sottoscrivere i verbali di cantierabilità;
7. acquisire preventivamente i piani di sicurezza e vigilare sulla loro applicazione;
8. con specifico riferimento alle procedure negoziate, affidamenti diretti, in economia o comunque sotto soglia comunitaria:
- obbligo di dettagliare nella determina a contrarre le motivazioni del ricorso a tali procedure;
- sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l’assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara;
- assicurare la rotazione tra le imprese dei contratti affidati in economia mediante l’attivazione dell’albo dei fornitori con applicazione del principio di rotazione;
- obbligo di comunicare al RPCT la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici nell’arco di un semestre;
g) negli atti di erogazione dei contributi, nell’ammissione ai servizi: predeterminare ed enunciare
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nell’atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione;
h) nel conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni: allegare la dichiarazione resa con la quale si attesta la carenza di professionalità interne;
i) nell’attribuzione di premi ed incarichi al personale dipendente operare mediante l’utilizzo di procedure selettive e trasparenti;
l) nell’individuazione dei componenti delle commissioni di concorso e di gara, acquisire, all’atto dell’insediamento, la dichiarazione di non trovarsi in rapporti di parentela o di lavoro o professionali con i partecipanti alla gara od al concorso;
m) obblighi di pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti.
Articolo 12
IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO
La fase di trattamento del rischio consiste nell’individuazione e valutazione delle misure che debbono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio e nella decisione sulle priorità di trattamento.
Per misura si intende ogni intervento organizzativo, iniziativa, azione, o strumento di carattere preventivo ritenuto idoneo a neutralizzare o ridurre il livello di rischio.
Le misure sono classificate in obbligatorie o ulteriori. Le prime sono definite tali in quanto sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative.
Le misure obbligatorie sono riassunte nelle schede allegate al P.N.A. alle quali si rinvia per i riferimenti normativi e descrittivi e che sono sintetizzate nella seguente tabella:
N. Misura obbligatoria Tavola
allegata PNA
1 Adempimenti relativi alla trasparenza 3
2 Codici di comportamento 4
3 Rotazione del personale 5
4 Monitoraggio dei comportamenti in caso di conflitto di interessi 6
5 Conferimento e autorizzazione incarichi 7
6 Inconferibilità di incarichi dirigenziali 8
7 Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali 9
8 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage – revolving
doors) 10
9 Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici 11
10 Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti (Whistleblowing) 12
11 Formazione del personale 13
12 Patti di integrità 14
13 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile 15
14 Monitoraggio termini procedimentali 16
15 Monitoraggio sui modelli di prevenzione della corruzione in enti pubblici vigilati dal Comune ed enti di diritto privato in controllo pubblico partecipati dal
Comune
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Alcune di queste misure hanno carattere trasversale (es. trasparenza, formazione, monitoraggio dei termini procedimentali) in quanto sono applicabili alla struttura organizzativa dell’Ente nel suo insieme.
Per misure ulteriori si intendono eventuali misure aggiuntive individuate autonomamente da ciascuna amministrazione. Giova peraltro ricordare che le stesse diventano obbligatorie una volta inserite nel P.T.P.C.T. L’adozione di queste misure è valutata anche in base all'impatto organizzativo e finanziario connesso alla loro implementazione.
Anche in questo caso alcune misure possono essere a carattere trasversale, ad esempio l’informatizzazione dei processi ovvero l’accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo degli stessi.
L’indicazione delle misure di trattamento dei rischi sono indicate nella Tavola Allegato 3 “Misure