• Non ci sono risultati.

LA COLPA DELL AVVOCATO NELL ATTIVITA STRAGIUDIZIALE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "LA COLPA DELL AVVOCATO NELL ATTIVITA STRAGIUDIZIALE"

Copied!
11
0
0

Testo completo

(1)

LA COLPA DELL’AVVOCATO NELL’ATTIVITA’

STRAGIUDIZIALE

Tagete 3-2007

Avv. Prof. ac Marco Bona

Università LUIC-Castellanza Università Bocconi (MI)

Università del Piemonte Orientale

Studio legale Ambrosio e Commodo (TO)

(2)

Abstract

Il generale ampliamento delle categorie dei danni risarcibili e l’importante ruolo svolto dalla figura dell’avvocato nella società moderna, hanno contribuito a sviluppare ed ampliare con contorni sempre più specifici le ipotesi di

responsabilità dell’avvocato. Le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività

professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato ma non a conseguirlo. Nell’intervento in

commento, l’Autore, Prof. Avv. Marco Bona, dopo aver enunciato i doveri che gravano sul professionista [dover di: informazione, sollecitazione, dissuasione]

esamina, alla luce di recenti interventi giurisprudenziali, alcuni casi di

responsabilità professionale derivanti da: omesso accertamento da parte del professionista della prescrizione del diritto del cliente fatto valere in giudizio, mancata informativa dell’assistito in ordine agli oneri economici ed alle difficoltà di instaurazione e prosecuzione di una controversia.

(3)

I DOVERI DELL

I DOVERI DELL AVVOCATO AVVOCATO NELLA FASE STRAGIUDIZIALE NELLA FASE STRAGIUDIZIALE

Cass. civ.,

Cass. civ., Sez Sez . II, 14/11/2002, n.16023 . II, 14/11/2002, n.16023 Sul professionista gravano:

Sul professionista gravano:

¾¾

doveri di doveri di informazione informazione

¾¾

doveri di doveri di sollecitazione sollecitazione

¾¾

doveri di doveri di dissuasione dissuasione

(4)

I DOVERI DELL

I DOVERI DELL AVVOCATO AVVOCATO NELLA FASE STRAGIUDIZIALE NELLA FASE STRAGIUDIZIALE

Cass. civ.,

Cass. civ., Sez Sez . II, 14/11/2002, n.16023 . II, 14/11/2002, n.16023 l l avvocato avvocato deve deve prospettare prospettare

“ “ al cliente le questioni di fatto e/o di diritto, rilevabili al cliente le questioni di fatto e/o di diritto, rilevabili ab origine od insorte successivamente, riscontrate ab origine od insorte successivamente, riscontrate

ostative al raggiungimento del risultato e/o ostative al raggiungimento del risultato e/o

comunque produttive d'un rischio di conseguenze comunque produttive d'un rischio di conseguenze

negative o dannose, invitandolo, quindi, a negative o dannose, invitandolo, quindi, a comunicargli od a fornirgli gli elementi utili alla comunicargli od a fornirgli gli elementi utili alla

soluzione positiva delle questioni stesse, soluzione positiva delle questioni stesse, sconsigliandolo, infine, dall'intraprendere o sconsigliandolo, infine, dall'intraprendere o proseguire la lite ove appaia improbabile tale proseguire la lite ove appaia improbabile tale positiva soluzione e, di conseguenza, probabile un positiva soluzione e, di conseguenza, probabile un

esito sfavorevole e dannoso

esito sfavorevole e dannoso ”

(5)

UN BUON INIZIO!!!

UN BUON INIZIO!!!

PRESUPPOSTO PRESUPPOSTO COMPETENZA DELL

COMPETENZA DELL AVVOCATO AVVOCATO

(6)

LA CONDOTTA: UNA NORMA LA CONDOTTA: UNA NORMA DEONTOLOGICA ESSENZIALE DEONTOLOGICA ESSENZIALE

IL DOVERE DI COMPETENZA IL DOVERE DI COMPETENZA ART. 12 COD. DEONTOLOGIA ART. 12 COD. DEONTOLOGIA Dovere di competenza

Dovere di competenza. . –– L’L’avvocato avvocato non non deve accettare deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con

incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata adeguata competenza

competenza..

I. LI. L’’avvocato deve comunicare allavvocato deve comunicare all’assistito le ’assistito le circostanze impeditive alla prestazione dell

circostanze impeditive alla prestazione dell’’attivitattività à richiesta, valutando, per il caso di controversie di richiesta, valutando, per il caso di controversie di particolare impegno e complessit

particolare impegno e complessitàà, l, l’’opportunitopportunitàà della della integrazione della difesa con altro collega.

integrazione della difesa con altro collega.

II. LII. L’’accettazione di un determinato incarico accettazione di un determinato incarico

professionale fa presumere la competenza a svolgere professionale fa presumere la competenza a svolgere

quell

quell’’incarico.incarico.

(7)

CASISTICA: PRESCRIZIONE CASISTICA: PRESCRIZIONE

Cass. civ.,

Cass. civ., Sez Sez . II, 14/11/2002, . II, 14/11/2002, n.16023

n.16023

L L ’ ’ avvocato, nella formulazione di un parere avvocato, nella formulazione di un parere stragiudiziale, aveva

stragiudiziale, aveva omesso di indicare omesso di indicare al cliente che il diritto che questi

al cliente che il diritto che questi intendeva far valere in giudizio era intendeva far valere in giudizio era

prescritto

prescritto , omettendo altres , omettendo altres ì ì di di

approfondire l'eventuale sussistenza di approfondire l'eventuale sussistenza di

elementi e circostanze in grado di elementi e circostanze in grado di contrastare l'eventuale eccezione di contrastare l'eventuale eccezione di

prescrizione

prescrizione

(8)

CASISTICA: PRESCRIZIONE CASISTICA: PRESCRIZIONE

Cass. Cass. civciv., ., SezSez. II, 14/11/2002, n.16023. II, 14/11/2002, n.16023 l'accertamento d'una eventuale prescrizione

l'accertamento d'una eventuale prescrizione è è da considerare da considerare dall'esercente la professione legale adempimento

dall'esercente la professione legale adempimento rutinariorutinario preliminare gi

preliminare già à all'iniziale sommaria disamina degli elementi all'iniziale sommaria disamina degli elementi essenziali della questione affidatagli e, pertanto, avendo ad essenziali della questione affidatagli e, pertanto, avendo ad oggetto l'applicazione d'un istituto generale del diritto civile oggetto l'applicazione d'un istituto generale del diritto civile e e

non comportando soluzione d'opinabili questioni di diritto od non comportando soluzione d'opinabili questioni di diritto od

interpretazione particolarmente impegnativa di normative interpretazione particolarmente impegnativa di normative complesse, l'omissione o la malaccorta esecuzione di esso complesse, l'omissione o la malaccorta esecuzione di esso ridonda in responsabilit

ridonda in responsabilità à del professionista anche per semplice del professionista anche per semplice negligenza, secondo i principi in precedenza richiamati, dacch negligenza, secondo i principi in precedenza richiamati, dacchéé

la mancata percezione d'una situazione di prescrizione la mancata percezione d'una situazione di prescrizione costituisce una ipotesi d'ignoranza d'istituti elementari ovvero costituisce una ipotesi d'ignoranza d'istituti elementari ovvero

d'incuria o d'imperizia

d'incuria o d'imperizia insuscettibili insuscettibili di giustificazionedi giustificazione

(9)

CASISTICA: PRESCRIZIONE CASISTICA: PRESCRIZIONE

Cass.

Cass. civciv., ., Sez. Sez. II, 18/07/2002, nII, 18/07/2002, n.10454.10454 Le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attivit

Le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attivitàà professionale sono, di regola, professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professio

obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo nista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiunge

l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato re il risultato desiderato ma non a conseguirlo. Pertanto, ai fini del giudizio

desiderato ma non a conseguirlo. Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilitdi responsabilitàà nei nei confronti del professionista, rilevano le modalit

confronti del professionista, rilevano le modalitàà dello svolgimento della sua attivitdello svolgimento della sua attivitàà in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176

in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176, comma 2, c.c., che è, comma 2, c.c., che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e

quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione. Sotto preparazione. Sotto tale profilo,

tale profilo, rientra nella ordinaria diligenza dell'avvocato il compimento di rientra nella ordinaria diligenza dell'avvocato il compimento di atti interruttivi della prescrizione del diritto del suo cliente

atti interruttivi della prescrizione del diritto del suo cliente, i quali, di regola, , i quali, di regola, non richiedono speciale capacit

non richiedono speciale capacità tecnica, salvo che, in relazione alla particolare à tecnica, salvo che, in relazione alla particolare situazione di fatto, che va liberamente apprezzata dal giudice d

situazione di fatto, che va liberamente apprezzata dal giudice di merito, si presenti i merito, si presenti incerto il calcolo del termine. Non ricorre tale ipotesi, con la

incerto il calcolo del termine. Non ricorre tale ipotesi, con la conseguenza che il conseguenza che il professionista può essere chiamato a rispondere anche per sempli

professionista può essere chiamato a rispondere anche per semplice negligenza e ce negligenza e non solo per dolo o colpa grave ai sensi dell'art. 2236 c.c.,

non solo per dolo o colpa grave ai sensi dell'art. 2236 c.c., allorchallorchèè l'incertezza l'incertezza riguardi non gi

riguardi non giàà gli elementi di fatto in base ai quali va calcolato il termine,gli elementi di fatto in base ai quali va calcolato il termine, ma il ma il termine stesso, a causa dell'incertezza della norma giuridica da

termine stesso, a causa dell'incertezza della norma giuridica da applicare al caso applicare al caso concreto. Parimenti, l'esistenza di un contrasto giurisprudenzia

concreto. Parimenti, l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale in ordine alla le in ordine alla questione relativa all'applicabilit

questione relativa all'applicabilitàà del termine di prescrizione in caso di mancata del termine di prescrizione in caso di mancata proposizione della querela non esime il professionista dall'obbl

proposizione della querela non esime il professionista dall'obbligo di diligenza igo di diligenza richiesto dall'art. 1176 c.c.

richiesto dall'art. 1176 c.c.

(10)

CASISTICA: PRESCRIZIONE CASISTICA: PRESCRIZIONE

N.B. N.B.

La prescrizione

La prescrizione estintiva estintiva non non è è rilevabile d'ufficio, ma rilevabile d'ufficio, ma opera soltanto per effetto di eccezione di parte opera soltanto per effetto di eccezione di parte

PROBLEMA:

PROBLEMA:

IL DANNEGGIATO DEVE FARSI DICHIARARE LA IL DANNEGGIATO DEVE FARSI DICHIARARE LA

CAUSA PRESCRITTA PRIMA DI AGIRE NEI CAUSA PRESCRITTA PRIMA DI AGIRE NEI

CONFRONTI DELL

CONFRONTI DELL AVVOCATO? AVVOCATO?

. .

(11)

CASISTICA: CAUSA GRAVOSA CASISTICA: CAUSA GRAVOSA

Trib.

Trib. Bologna, Bologna, Sez.Sez. II, 07/04/2006II, 07/04/2006 L'avvocato

L'avvocato èè responsabile nei confronti del proprio cliente in caso responsabile nei confronti del proprio cliente in caso di violazione dell'obbligo di diligenza ai sensi dell'art. 1176,

di violazione dell'obbligo di diligenza ai sensi dell'art. 1176, co.co.

2, c.c. che impone all'avvocato di assolvere durante il corso di 2, c.c. che impone all'avvocato di assolvere durante il corso di

svolgimento del rapporto, ai doveri di sollecitazione, svolgimento del rapporto, ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi, risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi,

di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;

di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso; a a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole. (Nel caso di specie, si dall'esito probabilmente sfavorevole. (Nel caso di specie, si è è

affermata la responsabilit

affermata la responsabilitàà professionale degli avvocati professionale degli avvocati convenuti in giudizio, per

convenuti in giudizio, per non avere informato il proprio non avere informato il proprio assistito in ordine agli oneri economici ed alle difficolt

assistito in ordine agli oneri economici ed alle difficoltàà di di instaurazione e prosecuzione di una controversia con 214 instaurazione e prosecuzione di una controversia con 214

convenuti convenuti).).

Riferimenti

Documenti correlati

Art. Il presente Regolamento è emanato in attuazione dell’art. 240, che ha ridefinito lo stato giuridico dei professori e dei ricercatori universitari. Esso disciplina i criteri e

Restano tuttavia in vigore le norme Covid-19, disposte dall’Autorità sanitaria e dalla FIR: chiunque presenti febbre superiore a 37,5 o sintomi da Covid-19 non potrà fare

Il Promotore intende svolgere la sollecitazione delle deleghe di voto con riferimento al seguente punto all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria convocata presso lo

• Retribuire i dipendenti: la sospensione dell’attività lavorativa decisa unilateralmente dall’azienda, ec- cetto il caso di disposizione da parte della Autorità pubblica,

Il cittadino malato, quando accede ad una struttura sanitaria dell'ULSS n.4, è invitato ad avere un comportamento responsabile in ogni momento, nel rispetto e

La discussione che segue la domanda proposta a questo punto della lezione fa però perdere un poco di vista la “punta” del problema, anche se tutte le tematiche sollevate

Al momento di una collisione alla parte posteriore del veicolo (modello), abbiamo in- nanzitutto una deformazione dello stesso e, in seguito, l'accelerazione del veicolo stesso.. La

svolgimento del rapporto, ai doveri di sollecitazione, svolgimento del rapporto, ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a dissuasione