DOVERI DEL SANITARIO
• Collaborare ai fini di giustizia (dovere senza finalità sanitarie)
• Operare per la salute
• Mantenere il segreto e assicurare la riservatezza
• Informativa professionale
PUBBLICO UFFICIALE:
agli effetti della legge penale sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
Agli stessi effetti e' pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volonta' della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi. (art. 357 CP)
INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO
Agli effetti della legge penale sono incaricati di pubblico servizio coloro i quali a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.
Per pubblico servizio deve intendersi una attivita' disciplinata nelle stesse forme della Pubblica Amministrazione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale. (art 358, CP)
ESERCENTE UN SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITA’
Agli effetti della legge penale sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:
1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando della loro opera il pubblico sia per legge obbligato a valersi
2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, ne' prestando un pubblico servizio adempiono un
servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della Pubblica Amministrazione (art 359 CP)
PUBBLICA FUNZIONE
Una attivita' alla quale sono collegati i poteri di autorita' e di rappresentanza dello Stato o di altro Ente Pubblico esercitata da determinate persone e compresa nella sfera legislativa, amministrativa o giudiziaria.
Lo Stato esercita a mezzo dei pubblici poteri una azione di imperio diretta a realizzare un proprio fine di carattere legislativo, amministrativo e giudiziario.
PUBBLICO SERVIZIO
Attività che lo Stato o altro Ente Pubblico autorizzato esplica a mezzo di persone incaricate, allo scopo di soddisfare bisogni utili alla collettivita'.
Lo Stato conferisce alla collettivita' il diritto di valersi di prestazioni socialmente utili.
E' incaricato di pubblico servizio colui che svolge la sua attività per soddisfare bisogni utili alla società dei quali lo Stato ha assunto la tutela o la cura.
ESERCENTE UN SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITA’
Agli effetti della legge penale sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:
1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando della loro opera il pubblico sia per legge obbligato a valersi
2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, ne' prestando un pubblico servizio adempiono un
servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della Pubblica Amministrazione (art 359 CP)
Differenza tra pubblico servizio e servizio di pubblica necessità:
entrambi hanno fine di utilità sociale: il primo viene espletato dallo Stato o da altro Ente
Pubblico, il secondo viene svolto facoltativamente da privati che abbiano ottenuto l’abilitazione.
Attività di informativa del medico
• Atti coi quali il sanitario informa una pubblica autorità relativamente a persone, fatti o notizie
conosciuti nell’esercizio della professione di cui è obbligato per legge a riferire
Clemente Puccini
Dovere di informare
• A quali destinatari?
• Con quali finalità?
• Con quali formalità?
Dovere di informare
• Denuncia
• Certificato
• Documento (legge 194/78)
• Scheda
Attività di informativa del medico
• Obbligatorietà deriva da una disposizione di legge
• Iniziativa spetta al medico
• Professionalità proviene dalla qualifica del medico e
dalla natura propria del fatto segnalato
Attività di informativa del medico
• Oggetto notizie e fatti di interesse pubblico a differenza di molti certificati che hanno solo interesse privato
• Il fine realizzare la tutela di un bene collettivo
• I destinatari individuati dalla legge nelle pubbliche
Autorità interessate
Attività di informativa del medico
• Le modalità di compilazione generalmente apposti moduli o schede prestabilite
• I termini di presentazione sono indicati dalla legge
stessa
Attività di informativa del medico
• Denunce amministrative (nascita e morte)
• Denunce sanitarie
• Denunce giudiziarie
• Denunce assicurative (assicurazione obbligatoria infortuni malattie professionali dell’industria e
dell’agricoltura)
REFERTO
Art 365 cp: Omissione di referto
Chiunque, avendo nell’esercizio di una professione sanitaria prestata la propria assistenza od opera in casi che possono
presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d’ufficio, omette o ritarda di riferirne all’Autorità indicata
nell’art. 361, è punito con la multa fino a lire duecentomila.
Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.
DESTINATARIO: Autorità Giudiziaria nella veste di titolare dell’azione penale FINALITA’: portare a conoscenza dell’
AG tutti i fatti lesivi dell’integrità psico- fisica che configurano un delitto
perseguibile d’ufficio
INFORMATIVA
L’obbligo riguarda gli esercenti le professioni sanitarie ed in prevalenza i medici a cui compete quell’attività assistenziale dalla quale deriva l’obbligo
Medici esercenti la professione sanitaria:
liberi professionisti
Nel ruolo sanitario rientrano anche il veterinario (Es: analisi della carne---frode pericolo per la sanità pubblica; chimico---analisi delle acque)
L’obbligo del referto nasce quando si sia fatto qualcosa = una prestazione personale
ASSISTENZA OD OPERA
Assistenza = finalità diagnostico terapeutica anche per prestazioni uniche ed isolate
Opera: attività sanitaria che ha lo scopo di accertamento indipendentemente dallo scopo terapeutico (visita fiscale, accertamento della morte ecc.)
POSSONO PRESENTARE:
nel dubbio ragionevole basato su elementi concreti deve essere presentato
DELITTI PERSEGUIBILI D’UFFICIO ( sono i più gravi, danno per la collettività ed i suoi beni)
Omicidio nelle varie specie: doloso, colposo, preterintenzionale
Omicidio del consenziente Infanticidio, feticidio
Lesioni personali dolose lievi, gravi, gravissime
Colpose solo se avvenute con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro
Lesioni dolose aggravate
Aborto colposo ( si fa perché oggi è scorporato dalle lesioni personali)
Aborto doloso
Interruzione illegale della gravidanza
Delitti contro l’incolumità pubblica (epidemia)
Delitti contro la libertà individuale (violenza privata ecc)
Delitti contro la famiglia (abuso di mezzi di correzione, maltrattamenti in famiglia)
Morte improvvisa nei casi in cui non è possibile escludere ipotesi delittuose
Anche nei casi di suicidio e di tentato suicidio (evento non previsto come reato dal codice) perché potrebbe trattarsi di un fatto collegato a istigazione o aiuto al suicidio
L’omissione di referto è un reato doloso
Esimente speciale:
quando il referto esporrebbe la persona assistita a
procedimento penale ( rissa, infanticidio, interruzione illegale della gravidanza se autoprovocata ecc)
Ratio: tutela della salute
Riguarda solo l’assistenza non l’opera
CP art. 384
…non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé stesso
o un prossimo congiunto da un grave ed inevitabile nocumento nella libertà e nell’onore….
(quando il sanitario cura una persona
ferita da lui stesso o da un prossimo congiunto)
Problema:
se si ha l’obbligo di non fare il referto o se non si ha l’obbligo di fare il referto
Non è una facoltà--- la tutela dei cittadini non può essere rimessa al sanitario
“faccio il referto quando non conflittuo con nessuna altra norma del cp” Violazione del segreto professionale
“Giuste cause” il sanitario può non sentirsi di avvalersi della esimente. Sono casi eccezionali (impressione
fondata che il soggetto commetta altri delitti)
Quindi la regola è non fare il referto, però temperata.
Condizioni per la presentazione del referto (cpp art 334):
Deve essere fatto pervenire entro 48 ore o, se vi è pericolo nel ritardo immediatamente
(è stigmatizzata sia l’omissione che il ritardo) cosa deve indicare ( la persona o le persone alla
quale è prestata assistenza, il luogo dove si trova, il luogo, tempo, altre circostanze dell’intervento;
notizie per stabilire le circostanza del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha
causato o può causare)
Destinatari del referto:
Pubblico Ministero o Ufficiali di polizia Giudiziaria Sono Ufficiali di polizia Giudiziaria:
Dirigenti, Commissari, Ispettori, Sovrintendenti e gli appartenenti alla Polizia di Stato
Gli ufficiali Superiori ed inferiori ed i sottufficiali dei Carabinieri, della Guardia di finanza, degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato
Il sindaco dei Comuni in cui non vi sia un ufficio della Polizia di Stato ovvero un Comando dell’Arma dei
Carabinieri o della Guardia di Finanza
a chi deve essere presentato in pratica:
nei paesi caserma dei carabinieri,
nelle città commissariati di quartiere, negli ospedali posti di polizia, sindaco
Tutti quelli che hanno partecipato hanno l’obbligo di fare il referto o con un atto unico sottoscritto
o con più atti (per evitare operazioni scarica-barile
DENUNCIA DI REATO Art. 331 cpp
1…..i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di un
Pubblico servizio, che nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile d’ufficio, devono farne
denuncia per iscritto anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.
2 la denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al Pubblico Ministero o a un ufficiale di Polizia
Giudiziaria……
E’ stato pensato per il pubblico ufficiale e l’incaricato di pubblico servizio
Non è basato sul rapporto di fiducia e quindi non prevede l’esimente
Obbligatorio per tutti i reati
perseguibili d’ufficio
“avere notizia nell’esercizio o a causa del servizio”
Questione controversa: sanitari incaricati di
pubblico servizio che prestano assistenza—referto o denuncia?
La Magistratura tende a privilegiare la figura giuridica
I medici del pronto soccorso sono pubblici ufficiali o quantomeno incaricati d pubblico servizio
Disparità di trattamento tra sanitari pubblici e
privati
Questa disparità colpisce tutti i cittadini che
possono ricorrere fiduciosamente al libero
professionista o alla casa di cura, mentre
rischiano l’incriminazione se ricorrono
all’Ospedale Pubblico
• Persone
–Referto: liberi professionisti
–Rapporto: pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio
denuncia vs referto
denuncia vs referto
• Oggetto
–Referto: delitti perseguibili di ufficio
–Rapporto: reati (delitti e contravvenzioni)
perseguibili di ufficio
Denuncia vs referto
• Contenuto
– Referto: giudizio tecnico di natura diagnostica e
prognostica (es: natura delle lesioni, cause, mezzi e conseguenze
– Rapporto: pura notitia criminis indicando il reo, la vittima, i testimoni, ecc.
• Esimente
LE DENUNCIE OBBLIGATORIE
Le denunce sono atti informativi obbligatori con i quali il sanitario dà notizia di fatti da lui
constatati nell’esercizio della propria attività professionale
Finalità: sociale, tutela della collettività
Spetta al medico sia l’iniziativa che l’inoltro alla autorità competente
L’obbligo deriva da una legge
Omissione di denuncia: illecito
Requisiti formali in genere prefigurati dalla disponibilità di moduli speciali
Requisiti sostanziali
Ad ogni denuncia è sotteso uno scopo, un fine
Sono previsti:
il termine di presentazione, la titolarità di indirizzo,
la modalità di redazione
Sono stabilite sanzioni in caso di omissione,
ritardo,
incompletezza
Giusta causa di rivelazione del segreto professionale
Denuncia delle cause di morte (T.U.L.S. art.103)
FINALITA’: SANITARIE, EPIDEMIOLOGICHE E STATISTICHE
Entro 24 ore dal decesso
Compete al curante, e nel caso di decesso senza assistenza al medico necroscopo
Ai medici incaricati di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria
Assistenza non significa essere stato presente al decesso,
ma conoscere la storia clinica e poter individuare la causa della morte
La denuncia è fatta su apposite schede di morte
Schede ISTAT:
2 modelli :
oltre il primo anno di vita; nel primo anno di vita
Deve essere riportata la sequenza di condizioni morbose, lesioni o avvelenamenti che ha condotto a morte
Informazioni aggiuntive nel caso di traumatismo/avvelenamento
Se non si è in grado di stabilire la causa del decesso:
riscontro diagnostico Nell’ipotesi di reato
referto Autorità Giudiziaria autopsia Giudiziaria
Denuncia dei casi di lesioni invalidanti anche parziale di carattere permanente (art.103 T.U.L.S.)
Al Sindaco o alla ASL competente
Entro due giorni dall’accertamento
Riguarda i casi che non siano oggetti
di tutela assicurativa sociale
Denuncia delle malattie infettive e diffusive (art. 253, art 254 T.U.L.S.
modificato dal DM 15 dicembre 1990 che usa il termine notifica)
L’obbligo spetta al sanitario
che nell’esercizio della sua professione sia venuto a conoscenza di un caso
di malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, pericolosa per la salute pubblica
5 classi di malattie infettive
Classe 1°: entro 12 ore per telefono o telegramma ,
segnalazione immediata o soggette al Regolamento sanitario Internazionale (es colera, febbre gialla, peste, poliomielite, botulismo, difterite ecc)
Classe 2° per vie ordinarie entro 2 giorni (malattie a elevata frequenza e/o passabili di controllo: epatiti virali, meningiti meningococciche, morbillo, parotite, pertosse ecc)
Classe 3° modalità specifiche (AIDS, lebbra, malaria, tbc) Classe 4° entro 24 ore segnalazione dell’USL
solo se esistono focolai epidemici (scabbia, pediculosi ecc.)
Classe 5° malattie di competenza veterinaria
AIDS
Notifica mediante una scheda speciale in tre copie (una per Regione di afferenza, una al Centro Operativo AIDS, presso l’Istituto Superiore di sanità, la terza rimane al medico
notificatore) Due parti collegate da un codice, una parte informazioni anagrafiche, l’altra informazioni generali. Le due parti spedite in buste separate
AIDS e HIV
• Il Ministero della Salute, con il DM del 31 marzo 2008
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28/07/08), ha istituito il sistema di sorveglianza nazionale delle nuove diagnosi di infezione da HIV, provvedendo ad aggiungere l’infezione da HIV all’elenco della Classe III delle malattie infettive sottoposte a notifica obbligatoria. Fino ad oggi, infatti, solo l’AIDS era sottoposto a notifica obbligatoria, mentre l’infezione da HIV (in fase pre-AIDS) non lo era.
Segnalazione degli interventi interruttivi della gravidanza (legge 194/1978 art.11)
Dichiarazione (spetta al medico che effettuato l’interruzione,
al Dipartimento sicurezza Sociale della Regione, anonima, art.11)
Comunicazione nel caso di interruzione per l’imminente pericolo per la vita della donna che ha impedito lo svolgimento delle
procedure previste dalla legge (art. 7)
Non sussiste più l’obbligo di denuncia dei casi di aborto
Cartella clinica
Sentenza Cass. Pen. N. 37314, 2013
• In primo luogo non può dubitarsi della natura di atto pubblico della cartella clinica redatta dal medico di una
struttura sanitaria pubblica, in ogni parte di essa, (Sez. U, n.
7958 del 27/03/1992, Delogu, Rv. 191175; Sez. 4, n. 37925 del 07/07/2010, Marchetti, Rv. 248448 n. 31858/09); più in
particolare essa ha natura di atto pubblico munito di fede privilegiata, con riferimento alla sua provenienza dal
pubblico ufficiale e ai fatti da questi attestati come avvenuti in sua presenza (Sez. 5, n. 31858 del 16/04/2009, P., Rv.
244907), sicché l'atto adempie alla funzione di diario della malattia e di altri fatti clinici rilevanti.