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STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E' costituita nel rispetto del codice civile l'associazione denominata Clanis.

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STATUTO

Art. 1 DENOMINAZIONE

E' costituita nel rispetto del codice civile l'associazione denominata Clanis.

Art. 2 SEDE

Clanis ha sede legale in Località Gargonza a Monte San Savino 52048 (AR) e sede operativa in Piazza Garibaldi, 3 a Foiano della Chiana 53045 (AR) il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

Art. 3 CARATTERE DELL’ASSOCIAZIONE

L’associazione è di carattere culturale e non ha scopo di lucro, gli eventuali utili non possono essere ripartiti ma impiegati per attività istituzionali e per quelle ad esse direttamente connesse.

Art.4 DURATA

La sua durata è illimitata

Art. 5 SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE

Scopo dell'associazione è la creazione di un sistema turistico Valdichiana da operarsi attraverso attività di cooperazione, autoregolamentazione e promozione, le cui modalità sono specificate nel regolamento interno.

Art. 6 PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote di iscrizione versate annualmente dagli associati e da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Art. 7 I SOCI

Sono ammesse a far parte dell'associazione le imprese, persone fisiche, enti privati e pubblici che rispondono ai requisiti stabiliti nel regolamento interno, l'ammissione all'associazione è deliberata dal comitato direttivo su domanda scritta dell'impresa richiedente.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal comitato direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Ci sono tre categorie di soci:

1. Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno

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diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità ed è comunque soggetta al pagamento della quota sociale.

2. Soci effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Comitato direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale.

3. Soci onorari: coloro che per particolari meriti vengono dal Consiglio Direttivo riconosciuti degni di tale qualifica. Essi godono di tutti i requisiti e diritti dei soci ordinari e sono inoltre esonerati dal pagamento della quota sociale.

Il numero dei soci effettivi è illimitato.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci.

L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio. La quota associativa è intrasmissibile (eccetto il trasferimento a causa di morte) e non rivalutabile.

L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 8 DIRITTI DEI SOCI

I soci aderenti all'associazione hanno diritto a partecipare alle assemblee, ad eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente statuto. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione. Tutti i soci hanno diritto di voto.

Art. 9 DOVERI DEI SOCI

E' fatto obbligo per i soci, rispettare le norme contenute nel regolamento interno e nel presente statuto, il loro comportamento deve quindi essere mosso da spirito di cooperazione, serietà e rigore morale. E’ un ulteriore dovere del socio pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato all'interno dell’assemblea.

Art. 10 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al comitato direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art.

9 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa. L'esclusione del socio è deliberata dal comitato direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea dei soci nella prima riunione utile.

Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, non hanno diritto alcuno sul patrimonio

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dell'associazione ed inoltre non potranno usufruire in alcun modo dei frutti del loro e dell’altrui operato all’interno dell’associazione.

Art. 11 QUOTA ANNUALE D'ISCRIZIONE

Tutti i soci, ad eccezione di quelli onorari, sono tenuti al versamento della quota annuale, da versare in unica soluzione nell'ammontare fissato dall'assemblea dei soci.

Il pagamento di quanto sopra da diritto a fruire di tutti i servizi sociali previsti.

Art. 12 GLI ORGANI SOCIALI Gli organi dell'associazione sono:

1. L'Assemblea dei Soci;

2. Il Comitato Direttivo;

3. Il Presidente

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Art. 13 L'ASSEMBLEA

L'assemblea è organo sovrano dell’associazione ed è costituita da tutti i soci. L'assemblea dei soci è presieduta dal presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del direttivo.

Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 8 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta, via fax e/o email e/o sms. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità stabilite, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega. Ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

L'assemblea ha i seguenti compiti:

1. eleggere i membri del comitato;

2. eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti;

3. approvare il programma di attività proposto dal comitato;

4. approvare il bilancio preventivo;

5. approvare il bilancio consuntivo;

6. approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto;

7. stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci.

L'assemblea ordinaria

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1. elegge il presidente; 

2. elegge il comitato direttivo; 

3. propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;

4. approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal comitato

Direttivo

1. fissa annualmente l'importo della quota sociale e adesione;  2. ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal comitato direttivo;  3. approva il programma annuale dell'associazione.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal presidente e dall'estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del presidente nella sede dell'associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

L'assemblea straordinaria

1. Approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza, in prima convocazione di 2/3 dei soci, in seconda, con i 2/3 dei soci fondatori ed il 40% dei soci effettivi, e, in ogni caso, con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;

2. Scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci. Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Art. 14 IL COMITATO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un comitato direttivo eletto dall'assemblea può essere composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri. L'assemblea ha la facoltà di decidere il numero effettivo dei membri. Esso può cooptare altri sei membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.

Il comitato si riunisce almeno una volta ogni mese. La convocazione del comitato direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del comitato direttivo stesso.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il comitato direttivo:

1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

2. redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;

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3. redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico;

4. ammette i nuovi soci;

5. esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea.

Le riunioni del comitato direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Nell'ambito del comitato direttivo sono previste le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale), il vice presidente, il tesoriere ed il segretario (eletti nell'ambito del comitato direttivo stesso).

Art. 15 IL PRESIDENTE

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il comitato direttivo e l'assemblea. Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.

Convoca l'assemblea dei soci e il comitato direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.

In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal componente del comitato più anziano di età.

Art. 16 DURATA DELLE CARICHE

Tutte le cariche sociali hanno la durata di due anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del biennio decadono allo scadere del biennio medesimo.

Art. 17 I MEZZI FINANZIARI

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono:

1. dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal comitato direttivo e ratificata dall'assemblea;

2. dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;

3. da iniziative promozionali

Il comitato direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il regolamento Interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio.

Art. 18 ESERCIZI SOCIALI

L’esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

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Art. 19 BILANCIO O RENDICONTO

I bilanci (rendiconti) sono predisposti dal comitato direttivo e approvati dall'assemblea.

Il bilancio (rendiconto) consuntivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo statuto. L'assemblea di approvazione del bilancio (rendiconto) consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio (rendiconto) consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il bilancio (rendiconto) preventivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto. Il bilancio (rendiconto) preventivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Art. 20 SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che deve essere devoluto con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.

Art. 21 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

Riferimenti

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