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STATUTO Associazione Laboratorio Forma Mentis - Associazione di Promozione Sociale (APS)

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Academic year: 2022

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(1)

STATUTO

“Associazione Laboratorio Forma Mentis” - Associazione di Promozione Sociale (APS)

ART. 1

(Costituzione e durata)

E’ costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, una asso- ciazione avente la seguente denominazione:

“ Associazione Laboratorio Forma Mentis APS”, da ora in avanti denominata “Associazio- ne”.

I contenuti e la struttura dell’Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di traspa- renza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associati- va alla vita dell'Associazione stessa.

La durata dell’Associazione è illimitata.

ART. 2 (Sede) L'associazione ha sede legale in Firenze.

Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferirne la sede nell'ambito dello stes- so Comune in quanto il trasferimento della sede non comporta modifica statutaria.

Il Consiglio Direttivo può istituire sedi secondarie ART. 2 (Finalità e attività)

L’Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, so- lidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di atti- vità di interesse generale a favore di associati, loro familiari o terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Tutte le attività sono svolte dall’Associazione che si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato svolta dai propri associati.

L’Associazione è apartitica.

L’Associazione, in considerazione del patto di costituzione, intende perseguire le seguenti finalità:

Promuovere la cultura della mediazione e trasformazione dei conflitti, quale strumento per lo sviluppo di pace, di coesione sociale, nonché di integrazione tra le diverse culture, in conflitti di vicinato, in quartieri e comunità, gruppi e organizzazioni, e in ambito interna- zionale;

Promuovere attività atte a diffondere una cultura della pace e della nonviolenza;

Praticare la mediazione e trasformazione dei conflitti, la gestione creativa di conflitti, atti- vità di consulenza e prevenzione dei conflitti anche in collaborazione con Enti pubblici e organizzazioni private;

(2)

Promuovere la sensibilizzazione, l’educazione, la formazione, lo studio e la ricerca nell’ambito della mediazione e trasformazione dei conflitti e comunque di strumenti e ri- sorse di gestione costruttiva dei conflitti;

Promuovere e partecipare al coordinamento delle relazioni tra i soggetti/enti operanti nell’ambito della mediazione e trasformazione dei conflitti e delle ADR in generale in Italia e in Europa;

Promuovere e praticare la facilitazione dei processi decisionali, la progettazione partecipa- ta e comunque ogni forma di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza attiva;

Promuovere e praticare attività per una società e un’economia sostenibile e per la transi- zione a una società ecocompatibile e rispettosa dei limiti del Pianeta

Promuovere e praticare attività volte al benessere di lavoratrici, lavoratori e utenti e allo sviluppo organizzativo in associazioni, enti pubblici e privati, aziende e reti associative:

promuovere iniziative di contrasto ai discorsi di odio e ad ogni forma di discriminazione su base etnica, culturale, religiosa, di genere e sociale;

L’Associazione si propone di raggiungere le finalità sancite in Statuto mediante le seguenti attività di interesse generale:

Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della di- fesa non armata. – art. 5 c. 1 lett. v) D.Lgs. 117/17;

Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, in- cluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 D.Lgs. 117/17 – art. 5 c. 1 lett.

i) D.Lgs. 117/17;

L’Associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’ambito delle at- tività di interessa generale: a. Praticare la mediazione e trasformazione dei conflitti, la faci- litazione e la gestione costruttiva dei conflitti mediante l’opera dei mediatori aderenti all’associazione; b. Progettare e/o organizzare e/o gestire iniziative e corsi di sensibilizza- zione, educazione, formazione per mediatori e/o formatori in gestione costruttiva e creati- va dei conflitti, nonché attività di studio e ricerca nell’ambito della mediazione, delle ADR e di tutte le forme di gestione, trasformazione e prevenzione dei conflitti;

Progettare e/o organizzare e/o gestire conferenze, dibattiti, incontri sulla mediazione dei conflitti e su tutte le forme ed attività di gestione e prevenzione dei conflitti, facilitazione e partecipazione;

Favorire ed utilizzare interventi ed opere di volontariato sociale per il raggiungimento del- le finalità statutarie;

Promuovere la raccolta di fondi, elargizioni, donazioni in denaro o beni mobili e/o immo- bili, prestiti o sovvenzioni da destinarsi ai fini dell’associazione;

Chiedere eventuali riconoscimenti statali, regionali e comunale utili al perseguimento del- le finalità statutarie;

Collaborare, anche tramite convenzioni e/o altre forme di partenariato locali, nazionali, internazionali con altri enti privati e pubblici;

Realizzare pubblicazioni periodiche, nonché pubblicare atti di convegni, seminari e lavori di ricerca, anche avvalendosi di esperti e/o studiosi e/o ricercatori esterni;

Promuovere la costituzione di associazioni e cooperative, i cui scopi siano simili a quelli della Associazione, nonché di società commerciali i cui utili siano destinati al finanziamen- to della Associazione;

(3)

Promuovere ogni altra attività volta al finanziamento delle finalità della Associazione.

L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e di- scriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diver- se da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secon- do criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. La loro individuazione sarà successiva- mente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pub- blico.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Le attività della Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di democraticità, uguaglianza e di pari opportunità tra uomini e donne, e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

ART. 3 (Socie e Soci)

Il numero delle persone associate è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che:

accettano gli articoli dello Statuto e del Regolamento interno, condividono le finalità della Associazione.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

(4)

Il Consiglio Direttivo può accogliere l’adesione di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del nu- mero delle associazioni di promozione sociale.

Il Consiglio Direttivo si esprime sulla domanda dell’aspirante socio, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura. Il rigetto della domanda di ammissione deve essere motivato. L’aspirante socio non ammesso può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea in occasione della successiva comunicazione.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna:

al versamento della quota associativa di autofinanziamento annuale, nella misura fissata dal Consiglio Direttivo e stabilita in sede di approvazione del bilancio dall'Assemblea ordina- ria;

al rispetto dello Statuto e degli eventuali regolamenti emanati.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo. E’ annuale, non frazionabile e non è ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato. Non è collegata alla titola- rità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Ci sono due categorie di soci:

I Soci fondatori sono coloro che intervenuti alla costituzione della Associazione, hanno di- ritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere perma- nente, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.

I Soci effettivi sono coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Consiglio Direttivo, hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione ed al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci. Il numero dei soci effettivi è illimitato.

Il Consiglio Direttivo può conferire a propria discrezione la qualifica di Benemerito. I Be- nemeriti sono coloro che si sono distinti per particolari meriti personali e professionali nell'ambito delle finalità ed attività proprie della Associazione. I Benemeriti non sono soci dell’associazione, non sono iscritti nel libro dei soci e sono esonerati dal pagamento della quota sociale, la loro qualità di Benemerito ha carattere di perpetuità e non conferisce l’eleggibilità alle cariche sociali, fatta salva la loro eleggibilità nel Comitato Scientifico.

L’associato non in regola con il pagamento della quota sociale non può partecipare alle riu- nioni dell’Assemblea dei Soci e non può essere eletto alle cariche sociali.

ART. 4

(Diritti degli associati) Gli associati hanno il diritto di:

eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

esaminare i libri sociali;

essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;

frequentare i locali dell’associazione;

usufruire dei servizi dell’Associazione e partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;

concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;

essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;

(5)

prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consul- tare i libri associativi;

ART. 5

(Doveri degli associati) Gli associati hanno l’obbligo di:

rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini an- nualmente stabiliti dall’Assemblea.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve es- sere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà nel ri- spetto del presente Statuto e delle linee programmatiche della Associazione

In caso di eventuali dissidi interni, i soci si impegnano a ricorrere agli strumenti della ge- stione costruttiva dei conflitti e della mediazione, anche richiedendo l’intervento di me- diatori professionisti non facenti parte dell’Associazione.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato) La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere da Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consi- glio Direttivo. Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all’Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita delibe- razione da comunicare adeguatamente all’associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta al- meno 3 mesi prima

Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

Il socio può essere escluso dall'Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art.4, nel caso in cui la mediazione non abbia avuto esito positivo o per altri gravi mo- tivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere comunicata a mez- zo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e rati- ficata dall'Assemblea dei soci nella prima riunione utile.

I Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione delle quote versate, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione

I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.

ART. 6

(6)

(Organi sociali) Sono organi dell’associazione:

• l’Assemblea dei Soci;

• Il consiglio direttivo;

• il Presidente;

• Il Tesoriere;

• Il Comitato Scientifico;

• L’Organo di Controllo, al verificarsi del superamento delle soglie di cui all’art. 30 D.Lgs. 117/17;

• Il Revisore dei conti, al verificarsi del superamento delle soglie di cui all’art. 31 D.Lgs. 117/17.

Tutte le cariche sociali sono assunte ed assolte a totale titolo gratuito, ad eccezione dell’Organo di Controllo e del Revisore, laddove previsti.

Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 7 (Assemblea) L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea dei Soci è costituita dai soci fondatori ed effettivi, è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante de- lega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Le convocazioni avvengono mediante posta elettronica da inviare agli associati all’indiriz- zo risultante dal libro degli associati, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adu- nanza. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede, il giorno e l'ora di prima e seconda convocazione.

Tutte le riunioni degli organi dell’Associazione possono tenersi anche in modalità di video- conferenza.

L’assemblea deve inoltre essere convocata:

quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;

quando è richiesta da almeno un decimo dei soci. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione, con le modalità di cui al precedente comma, entro 15 giorni dalla richie- sta e l’adunanza deve avvenire entro 30 giorni dalla convocazione.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 dei soci ed in seconda convocazione con la maggioranza degli aventi diritto al voto.

All'Assemblea straordinaria compete:

l'approvazione di eventuali modifiche allo Statuto ed il trasferimento della sede legale, con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;

(7)

lo scioglimento dell'Associazione e ne devolve il patrimonio, col voto favorevole di 3/4 dei soci.

E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

All'Assemblea ordinaria compete:

nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

approva il bilancio di esercizio;

approvare il Regolamento interno dell’Associazione; proporre iniziative indicandone mo- dalità e supporti organizzativi;

approvare il bilancio consuntivo e preventivo annuale, predisposti dal Consiglio Direttivo;

approvare il bilancio sociale, laddove previsto ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 117/17;

ratificare le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo;

deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti.

approvare il programma annuale delle attività dell'Associazione;

delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

delibera sulla esclusione degli associati;

delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;

approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

delibera lo scioglimento;

delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione;

delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

nominare l’Organo di Controllo e il Revisore legale dei conti, al verificarsi delle condizioni previste dagli articoli 30 e 31 D.Lgs. 117/17;

deliberare su altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese di regola con la metodologia del consenso e la decisione all’unanimità. Quando ciò non risulta possibile, le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei soci presenti o rappresentati per delega. In quest’ultimo caso le deliberazioni sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può rappresentare non più di altri tre soci mediante delega scritta.

Ai componenti del Consiglio Direttivo non possono essere conferite deleghe per rappre- sentare altri soci.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o da un componente dell'Assemblea apposita- mente nominato.

Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è trascritto su apposito registro e conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione.

(8)

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

Hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale ed iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Per modificare l’Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno metà degli as- sociati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno metà degli associati.

ART. 8

(Consiglio Direttivo)

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea e composto da cinque membri per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.

La maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo è scelta tra gli associati ovvero in- dicata dagli enti giuridici associati.

Nella sua prima riunione, il Consiglio Direttivo nomina il Tesoriere, il Segretario e, qualora non siano già stati nominati dall’Assemblea dei Soci, anche il Presidente ed il Vice Presi- dente.

La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automatica- mente convocata da tre membri del Consiglio Direttivo stesso

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei com- ponenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Pre- sidente.

Al Consiglio Direttivo compete:

compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione in coerenza con le deci- sioni di indirizzo dell’Assemblea;

determinare l’ammontare delle quote associative annuali;

redigere e presentare all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;

redigere e presentare all'Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo;

redigere e presentare all’Assemblea il bilancio sociale, laddove previsto ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. 117/17;

deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;

escludere i soci, salva successiva ratifica dell'Assemblea ai sensi dell'art.--- del presente Sta- tuto;

istituire il Comitato Scientifico e nominarne i componenti;

nominare il Tesoriere;

assumere il personale;

conferire incarichi di lavoro autonomo;

determinare il programma delle attività in base alle linee di indirizzo contenute nel pro- gramma generale approvato dall’Assemblea, promuovendone e coordinandone gli inter- venti ed autorizzandone la spesa;

predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;

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deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;

ratificare, nella prima riunione utile, gli eventuali provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

In caso venisse a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo, i rimanenti han- no facoltà di cooptare, in loro sostituzione, altri soci che rimangono in carica fino alla suc- cessiva Assemblea dei Soci.

Qualora venisse a mancare o fosse dimissionaria la maggioranza dei componenti del Con- siglio Direttivo, il Consiglio stesso si intende decaduto.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la mag- gioranza dei suoi componenti e possono tenersi online in modalità di videoconferenza.

Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero in- dicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggi- bilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazio- ni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazio- nale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

(Presidente e VicePresidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione - nei rapporti interni ed in quelli ester- ni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria am- ministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta. Dispone dei fondi sociali previa autorizzazione del Tesoriere.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

(10)

Il Presidente può delegare, in via permanente o transitoria, parte dei propri compiti e po- teri al Vice-Presidente.

Solo in caso di necessità e di urgenza, il Presidente adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte dell’organo competente.

ART. 9 (Tesoriere)

Il Tesoriere è nominato tra i soci eleggibili alle cariche sociali dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente della associazione, dura in carica tre anni, è rieleggibile ed ha fa- coltà di recedere dalla carica in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta indi- rizzata al Presidente della Associazione.

Le funzioni del Tesoriere sono: a. Curare la gestione della cassa dell’Associazione, tenerne la contabilità e la conservazione della relativa documentazione; b. Tenere i libri contabili ed il libro inventario delle risorse economiche e strumentali; c. Predisporre, da un punto di vista contabile, il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo; d.

Riscuotere le entrate e pagare le spese, previa autorizzazione del Presidente.

Il Tesoriere potrà inoltre avvalersi delle modalità telematiche ammesse per il disbrigo delle pratiche contabili con le banche e le pubbliche amministrazioni.

ART. 9

(Comitato Scientifico)

Il Comitato Scientifico può essere istituito dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presi- dente. Esso è costituito da tre a nove membri, scelti anche tra i non soci aderenti, tra gli esperti e studiosi competenti nei campi e nelle metodologie di intervento oggetto dell’atti- vità della Associazione, che accettano di offrire a titolo gratuito pareri e consulenze.

I componenti durano in carica cinque anni, sono rieleggibili ed hanno facoltà di recedere dalla carica in qualsiasi momento e senza condizione, mediante comunicazione scritta in- dirizzata al Presidente della Associazione.

L’incarico di membro del Comitato Scientifico è incompatibile con qualsiasi altra carica all’interno dell’Associazione, mentre possono esserne componenti i Benemeriti.

Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive in ordine alla programmazione delle attività della Associazione, come indicate nel presente Statuto, mediante rapporti e raccomanda- zioni al Consiglio Direttivo ed all’Assemblea dei Soci nell’ambito delle materia di loro competenza.

Il Comitato Scientifico si riunisce su convocazione del Presidente della Associazione in ra- gione della necessità di programmazione e di organizzazione della vita associativa, o su ri- chiesta di almeno 1/3 dei suoi membri.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, via telefax, o e-mail, con un preavviso di quindici giorni. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata con un preavviso di almeno 48 ore.

La convocazione deve contenere l’indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Comitato Scientifico che, in caso di suo im- pedimento, può conferire delega al altro componente del Comitato medesimo.

Le riunioni si svolgono presso la sede dell’Associazione o in altra sede individuata nell’atto di convocazione, e/o in conferenza telematica.

(11)

Le riunioni si intendono validamente costituite con la presenza di almeno 2/3 dei compo- nenti il Comitato, che delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 10

(Organo di controllo)

L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, de- vono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzati- vo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inol- tre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, so- lidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitorag- gio svolto dai sindaci.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche in- dividualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli ammi- nistratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di re- visione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

(12)

Ai fini di cui al precedente art. —-, l’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri asso- ciati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

(Risorse economiche)

L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pub- blici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Associazione provengono da: a) quote e contri- buti degli associati; b) eredità, donazioni e legati; c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e docu- mentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari; d) contributi dell’Unione Euro- pea e di organismi internazionali; e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzio- nati; f) proventi delle cessioni di beni e servizi degli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; h) entrate derivanti da iniziati- ve promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi; i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione ed arricchirne il patrimonio.

L’Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate ai fondatori, associati, lavoratori e collabora- tori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L’Associazione ha l’obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L’Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgi- mento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il nu- mero dei lavoratori impiegati non può superare i limiti imposti dall’art. 36 del D.Lgs. 3 Lu- glio 2017 n.117. A

ART. 15

(Bilancio di esercizio)

(13)

La formazione del bilancio è obbligatoria.

I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea dei soci nelle forme previste dall’art. 13 D.Lgs. 117/17.

Il bilancio consuntivo è annuale e riflette l’esercizio sociale che si chiude al 31 Dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea generale ordinaria dei Soci, che lo approva a maggioranza con voto palese, entro e non oltre il 30 Aprile dell’anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio preventivo è approvato con le stesse modalità di cui al precedente comma, entro e non oltre il 30 Aprile dell’anno a cui si riferisce.

Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo sono depositati presso la sede dell'Associa- zione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni associato.

La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente.

ART. 17 (Libri) L’associazione deve tenere i seguenti libri:

libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti an- che i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

ART. 18 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lu- cro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni pre- ventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

(14)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordi- nato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

ART. 19 (Lavoratori)

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro au- tonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statu- tarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 19

(Modifiche statutarie)

Questo Statuto è modificabile dall’Assemblea straordinaria dei Soci.

Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con lo statuto e il Regolamento interno e con la normativa vigente in materia.

ART. 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

l patrimonio residuo, dopo la fase di liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell’Organismo competente ai sensi del D.Lgs. 117/17, a uno o più Enti del Terzo settore.

In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea stessa nomina uno o più Liquidatori con il compito di pagare eventuali debiti residui, dopo di che il Liquidatore donerà, in nome e per conto dell’Associazione, quanto rimane di beni e/o di denaro e/o di crediti ad altro Ente, come specificato al comma precedente. Ultimate tutte le procedure, il Liquida- tore convoca per un ultima volta l’Assemblea per l’approvazione del bilancio finale di liqui- dazione, che reca il piano di devoluzione del risultato della liquidazione. Questa ultima As- semblea è valida qualsiasi sia il numero dei soci presenti, con un minimo di due.

ART. 21

(Disposizioni finali)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quan- to compatibile, dal Codice civile.

Riferimenti

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g) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza dell’Organo di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

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