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INDICE. Art. 1- Definizioni Art. 2- Ambiti di applicazione PARTE PRIMA - NORME COMUNI A TUTTI I CORSI DI STUDIO

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INDICE

Art. 1- Definizioni

Art. 2- Ambiti di applicazione

PARTE PRIMA - NORME COMUNI A TUTTI I CORSI DI STUDIO Titolo I - Aspetti generali

Art. 3 - Corsi di studio

Art. 4 - Caratteristiche e struttura dei corsi Art. 5 - Organi dei corsi di studio

Art. 6 - Requisiti di ammissione

Art. 7 - Iscrizione ad anni successivi al primo Art. 8 - Iscrizioni ai corsi di insegnamento singoli Art. 9 - Modalità organizzative delle attività formative Art. 10 - Decadenza

Art. 11 - Piani di studio

Art. 12 - Passaggi tra corsi di studio e iscrizioni con abbreviazioni di corso Art. 13 - Tutorato e orientamento

Titolo II - Attività formative

Art. 14 -Tipologie delle forme didattiche Art. 15 - Programmi dei corsi

Art. 16 - Corsi sdoppiati o triplicati Art. 17 - Mutuazioni

Titolo III - Prove di valutazione del profitto Art. 18 - Ammissione e frequenza

Art. 19 - Sessioni d'esame

Art. 20 - Modalità di svolgimento degli esami Art. 21 - Verifica della conoscenza linguistica Art. 22 - Propedeuticità e vincoli

Titolo IV - Periodi di studio all'estero e Tirocinio Art. 23 - Periodi di studio all'estero

Art. 24 - Esami sostenuti all'estero e riconoscimento dei crediti Art. 25 - Tirocinio formativo/stage

Titolo V - Prova finale

Art. 26 - Esame finale dei corsi di laurea

Art. 27 - Esame finale dei corsi di laurea magistrale Titolo VI - Organizzazione

Art. 28 - Piano didattico di Facoltà/Dipartimento

Art. 29 - Valutazione dell'attività didattica e dei servizi della Facoltà/Dipartimento Titolo VII - Norme finali

Art. 30 - Approvazione del Regolamento Art. 31 - Modifiche al Regolamento

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PARTE SECONDA - NORME RELATIVE AI SINGOLI CORSI DI STUDIO TITOLO VIII - Corso di laurea in Economia Aziendale

(ORDINAMENTO 2019 - Codice corso ET05) Art. 32 - Premesse e finalità

Art. 33 - Modalità di ammissione

Art. 34 - Organizzazione didattica del corso

Art. 35 - Percorso formativo e articolazione didattica Art. 36 - Obblighi di frequenza

Art. 37 - Propedeuticità

Art. 38 - Modalità di svolgimento della prova finale

PARTE SECONDA - NORME RELATIVE AI SINGOLI CORSI DI STUDIO TITOLO VIII - Corso di laurea in Economia e Commercio

(ORDINAMENTO 2017 - Codice corso ET06) Art. 32 - Premesse e finalità

Art. 33 - Modalità di ammissione

Art. 34 - Organizzazione didattica del corso

Art. 35 - Percorso formativo e articolazione didattica Art. 36 - Obblighi di frequenza

Art. 37 - Propedeuticità

Art. 38 - Modalità di svolgimento della prova finale

PARTE SECONDA - NORME RELATIVE AI SINGOLI CORSI DI STUDIO TITOLO VIII - Corso di laurea magistrale in Economia e Management

(ORDINAMENTO 2020 - Codice corso EM03) Art. 32 - Premesse e finalità

Art. 33 - Modalità di ammissione

Art. 34 - Organizzazione didattica del corso

Art. 35 - Percorso formativo e articolazione didattica Art. 36 - Obblighi di frequenza

Art. 37 - Propedeuticità

Art. 38 - Modalità di svolgimento della prova finale

PARTE SECONDA - NORME RELATIVE AI SINGOLI CORSI DI STUDIO TITOLO VIII - Corso di laurea magistrale in International Economics and Commerce (ORDINAMENTO 2016 - Codice corso EM07)

Art. 32 - Premesse e finalità Art. 33 - Modalità di ammissione

Art. 34 - Organizzazione didattica del corso

Art. 35 - Percorso formativo e articolazione didattica Art. 36 - Obblighi di frequenza

Art. 37 - Propedeuticità

Art. 38 - Modalità di svolgimento della prova finale

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PARTE SECONDA - NORME RELATIVE AI SINGOLI CORSI DI STUDIO

TITOLO VIII - Corso di laurea magistrale in Management Pubblico e dei Sistemi Socio-Sanitari (ORDINAMENTO 2016 - Codice corso EM09)

Art. 32 - Premesse e finalità Art. 33 - Modalità di ammissione

Art. 34 - Organizzazione didattica del corso

Art. 35 - Percorso formativo e articolazione didattica Art. 36 - Obblighi di frequenza

Art. 37 - Propedeuticità

Art. 38 - Modalità di svolgimento della prova finale

PARTE SECONDA - NORME RELATIVE AI SINGOLI CORSI DI STUDIO TITOLO VIII - Corso di laurea magistrale in Scienze Economiche e Finanziarie (ORDINAMENTO 2019 - Codice corso EM01)

Art. 32 - Premesse e finalità Art. 33 - Modalità di ammissione

Art. 34 - Organizzazione didattica del corso

Art. 35 - Percorso formativo e articolazione didattica Art. 36 - Obblighi di frequenza

Art. 37 - Propedeuticità

Art. 38 - Modalità di svolgimento della prova finale

PARTE SECONDA - NORME RELATIVE AI SINGOLI CORSI DI STUDIO

TITOLO VIII - Corso di laurea magistrale interclasse in Data Science per l’Economia e le Imprese (ORDINAMENTO 2020 - Codice corso EM11)

Art. 32 - Premesse e finalità Art. 33 - Modalità di ammissione

Art. 34 - Organizzazione didattica del corso

Art. 35 - Percorso formativo e articolazione didattica Art. 36 - Obblighi di frequenza

Art. 37 - Propedeuticità

Art. 38 - Modalità di svolgimento della prova finale

PARTE SECONDA - NORME RELATIVE AI SINGOLI CORSI DI STUDIO

TITOLO VIII - Corso di laurea magistrale in Management della Sostenibilità ed Economia Circolare (ORDINAMENTO 2020 - Codice corso EM12)

Art. 32 - Premesse e finalità Art. 33 - Modalità di ammissione

Art. 34 - Organizzazione didattica del corso

Art. 35 - Percorso formativo e articolazione didattica Art. 36 - Obblighi di frequenza

Art. 37 - Propedeuticità

Art. 38 - Modalità di svolgimento della prova finale

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PARTE SECONDA - NORME RELATIVE AI SINGOLI CORSI DI STUDIO TITOLO VIII - Corso di laurea interclasse in Digital Economics and Business (ORDINAMENTO 2022 - Codice corso ET07)

Art. 32 - Premesse e finalità Art. 33 - Modalità di ammissione

Art. 34 - Organizzazione didattica del corso

Art. 35 - Percorso formativo e articolazione didattica Art. 36 - Obblighi di frequenza

Art. 37 - Propedeuticità

Art. 38 - Modalità di svolgimento della prova finale

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Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini delle disposizioni del presente Regolamento e salva espressa diversa previsione, si intendono:

a) per Università o Ateneo: l’Università Politecnica delle Marche;

b) per corsi di studio, i corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione, come individuati nell'articolo 3 del decreto 22 ottobre 2004, n. 270;

c) per regolamenti didattici di ateneo, i regolamenti di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341;

d) per regolamenti didattici dei corsi di studio, i regolamenti di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;

e) per titoli di studio, la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio, come individuati nell'articolo 3 del decreto 22 ottobre 2004, n. 270;

f) per credito formativo universitario, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;

g) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio é finalizzato;

h) per ordinamento didattico di un corso di studio, l'insieme delle norme che regolano i curricula del corso di studio, come specificato nell'articolo 11del decreto 22 ottobre 2004, n. 270;

i) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;

j) per docente: titolare dell'incarico o responsabile;

k) per studente: iscritto ad uno dei Corsi di Studio della Facoltà a meno di specifiche diverse

l) per Facoltà di Economia si intende la Facoltà di Economia “Giorgio Fuà” dell’Università Politecnica delle Marche;

m) per Consigli di Corso di Studio si intendono i Consigli di Corso di Studio della Facoltà di Economia

“Giorgio Fuà”;

n) per Presidente del Corso di Studio si intende il coordinatore di un Corso di Studio della Facoltà di Economia “Giorgio Fuà”;

o) per Gruppo di Riesame si intende il Gruppo di Riesame di ciascun Corso di Studio della Facoltà di Economia “Giorgio Fuà”;

p) per Consiglio di Facoltà si intende Consiglio di Facoltà della Facoltà di Economia “Giorgio Fuà”;

q) per Preside della Facoltà si intende il Preside della Facoltà di Economia “Giorgio Fuà”;

r) per Commissione Paritetica Docenti – Studenti si intende la Commissione Paritetica della Facoltà di Economia “Giorgio Fuà”;

s) per Dipartimenti si intendono i Dipartimenti della Facoltà di Economia “Giorgio Fuà”: Dipartimento di Management e Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali.

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Art. 2 - Ambiti di applicazione

1. Il presente Regolamento definisce le regole comuni ai corsi di studio afferenti al Dipartimento di Management e al Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali coordinati dalla Facoltà di Economia

“Giorgio Fuà” nonchè gli aspetti organizzativi e didattici del singolo corso di studio, ai sensi di quanto previsto dall’art. 12, comma primo, del D.M. n. 270/2004 ed in conformità a quanto stabilito dal Regolamento didattico di ateneo.

2. Tale Regolamento è formato nel rispetto della libertà di insegnamento e dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti.

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PARTE I - NORME COMUNI A TUTTI I CORSI DI STUDIO

TITOLO I – ASPETTI GENERALI Art. 3 – Corsi di studio

1. I corsi di studio afferenti al Dipartimento di Management e al Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali coordinati dalla Facoltà di Economia “Giorgio Fuà” sono elencati nell’allegato A, il cui aggiornamento, così come risultante dalla banca dati ministeriale dell’Offerta formativa – sezione RAD, costituisce modifica del presente Regolamento.

2. Tali corsi sono istituiti ed attivati nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.

3. Il Consiglio di Facoltà definisce i criteri quantitativi per la disattivazione o la rimodulazione di insegnamenti e di curricula frequentati da pochi studenti e per la fissazione del numero massimo di insegnamenti per Corso di Studio. Tali criteri che regolano l’offerta formativa dei Corsi di Studio resteranno validi fino ad eventuale nuova delibera del Consiglio di Facoltà.

Art. 4 – Caratteristiche e struttura dei corsi

1. Le caratteristiche e la struttura dei corsi di studio per il conseguimento della laurea e della laurea magistrale sono riportate nella Parte Seconda: "Norme relative ai singoli corsi di studio" del presente regolamento.

2. Per i Master e i Dottorati di ricerca si invia ai singoli Regolamenti di Ateneo.

Art. 5 - Organi dei corsi di studio

1. Sono organi del Corso di studio: il Presidente, il Consiglio di Corso, la Commissione esecutiva. Per tutti quegli aspetti connessi alla Qualità gli organi si avvalgono del Gruppo di Riesame individuato dal Consiglio di corso di Studio.

Art. 6 – Requisiti di ammissione

1. Per essere ammessi al Corso di Laurea occorre il possesso di Diploma di scuola media superiore di durata quinquennale o altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo, oppure di Diploma di scuola media superiore di durata quadriennale e del relativo anno integrativo oppure, ove non più attivo, del debito formativo assegnato dal Consiglio di Corso di Studio dopo la valutazione individuale del caso. Il Consiglio di Facoltà definisce una prova preliminare non selettiva da svolgersi sotto forma di test volta a valutare la preparazione iniziale degli studenti i cui contenuti e le modalità di svolgimento sono riportati nel Regolamento del singolo corso di studio. L’eventuale mancato superamento della prova non pregiudica l’immatricolazione. Durante il I anno di corso verranno previste diverse verifiche a cui lo studente che non avesse superato/partecipato al test iniziale potrà partecipare. Gli studenti che non riescono a superare la verifica entro il I anno di corso possono iscriversi nell’a.a. successivo come ripetenti al I anno fino a superamento della prova.

2. Per essere ammessi al Corso di laurea magistrale non a ciclo unico occorre il possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. E' altresì previsto il possesso di requisiti curriculari e dell'adeguatezza della personale preparazione la cui definizione e le cui modalità di verifica vengono stabiliti nel Regolamento del singolo corso di studio.

A valere per tutti i Corsi di Studio Magistrali:

- possono presentare domanda di ammissione ad un corso di Laurea Magistrale attivato presso la Facoltà, i cittadini italiani e equiparati che siano in possesso di una laurea appartenente alle classi determinate dal decreto ministeriale 16 marzo 2007. I regolamenti didattici dei singoli corsi di laurea magistrale stabiliscono i requisiti curriculari per l’accesso;

- possono altresì presentare domanda di ammissione i laureandi che dichiarino di conseguire il titolo triennale entro l’appello di laurea di dicembre o febbraio. L’iscrizione sarà in ogni caso subordinata alla

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condizione che il candidato ottenga il diploma di laurea.

Alla domanda deve essere allegata dichiarazione relativa al curriculum universitario con l’indicazione del voto di laurea (se già conseguita), voti riportati nei singoli esami, data esame, crediti, SSD, eventuali esami ancora da sostenere. Possono essere allegati altri titoli (tra quelli previsti dall’Ateneo) al fine del riconoscimento dei crediti formativi.

Le domande sono esaminate, per ciascun Corso di laurea magistrale, da Commissioni nominate dalla Facoltà su proposta dei Consigli di Corso di Studio che procederanno, sulla base di criteri definiti nel Regolamento Didattico del Corso di Studio, alla verifica dei requisiti curriculari richiesti. Le Commissioni procedono inoltre alla verifica dell’adeguatezza della personale preparazione dei candidati risultati in possesso dei requisiti curriculari, ai sensi dell’art.6, comma 2 (possesso della Laurea) e dell’art.11, comma 7, lettera f) (preparazione iniziale dello studente) del decreto ministeriale 22.10.2004, n. 270. Le predette Commissioni possono eventualmente richiedere ai candidati un supplemento di documentazione.

3. Il Consiglio di Facoltà in sede di programmazione delle attività didattiche, nei termini stabiliti dall'Ateneo, fissa il numero massimo degli studenti non comunitari residenti all'estero che, in possesso dei requisiti di accesso, possono iscriversi al primo anno dei corsi di studio.

4. Il Consiglio di Facoltà si riserva di istituire il numero programmato a livello locale per singoli Corsi di laurea e/o di laurea magistrale in relazione alla disponibilità delle strutture e delle risorse o alla presenza nei relativi ordinamenti didattici di specifiche attività formative da svolgere all'esterno delle strutture dell'Università. In tal caso Il Consiglio di Facoltà indica anche i criteri che verranno utilizzati per la formazione delle graduatorie.

Art. 7 - Iscrizione ad anni successivi al primo

1. Di norma per l’iscrizione ad anni successivi al primo del Corso di studio degli iscritti al medesimo Corso non è richiesta, allo studente già iscritto presso la Facoltà, l’acquisizione di un numero minimo di CFU.

Art. 8 - Iscrizione ai corsi di insegnamento singoli

1. L’iscrizione ai corsi singoli è possibile nei termini ed in base ai requisiti stabiliti dal Senato Accademico ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.

I crediti relativi a singoli insegnamenti attivati al primo anno delle lauree magistrali, conseguiti e certificati, potranno essere riconosciuti, come previsto al precedente art. 6 comma 2, in caso di ammissione alla laurea magistrale nel successivo anno accademico.

Art. 9 - Modalità organizzative delle attività formative

1. La Facoltà offre la modalità part-time secondo quanto disposto dal Senato Accademico. La durata normale dei corsi di Laurea triennale in regime di tempo parziale è di sei anni. Ogni anno prevede l’acquisizione di 30 crediti. La durata normale dei corsi di Laurea Magistrale in regime di tempo parziale è di quattro anni con acquisizione di 30 crediti per anno.

2. Gli studenti con particolari esigenze connesse alle loro condizioni di salute segnalano all'atto dell'immatricolazione/iscrizione il loro stato, producendo idonea documentazione. L'attività didattica viene organizzata in modo da garantire anche a tali soggetti un'efficace fruizione dell'offerta formativa. A tal fine i docenti e i responsabili dei servizi di supporto per la didattica adattano le modalità previste per la generalità degli studenti alle specifiche necessità degli studenti diversamente abili.

3. Allo scopo di agevolare gli studenti nei successivi studi universitari la Facoltà può istituire una settimana di preparazione agli studi per gli studenti che intendano iscriversi al primo anno. La settimana si svolgerà prima dell’inizio dei corsi, secondo quanto stabilito nel calendario delle attività didattiche di cui all’art. 28.

Art. 10 – Decadenza

1. Lo studente decade decorsi otto anni dall'acquisizione dell'ultimo credito.

2. A far data dall'entrata in vigore delle norme regolamentari dell'Ateneo, attuative della riforma degli ordinamenti didattici di cui al DM 509/99 e al DM 270/2004, e solo con riferimento agli iscritti ai nuovi corsi di studio, lo studente dichiarato decaduto o che abbia rinunciato agli studi può all'atto della reimmatricolazione chiedere il riconoscimento dei crediti acquisiti nella precedente carriera.

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3. In tal caso, il Consiglio di Facoltà determinerà lo svolgimento della carriera dello studente, preliminarmente esaminata dai Presidenti di Corsi di Studio o loro delegati, alla luce della preventiva verifica di quali crediti relativi ad attività formative pregresse non siano stati dichiarati obsoleti ai sensi dell'art. 9, comma 14, del Regolamento Didattico di Ateneo.

4. La convalida degli esami, deliberata dal Consiglio di Facoltà, a seguito di passaggio di corso, equivale ad acquisizione crediti e pertanto il passaggio di corso interrompe la decadenza.

Art. 11 - Piani di Studio

1. Gli studenti devono seguire il manifesto degli studi definito dalla Facoltà per ciascuna coorte in termini di insegnamenti ed altre attività didattiche.

2. Il Consiglio di Corso di Studio si riserva di verificare la progressione effettiva della carriera dello studente e il monitoraggio del rispetto dei tempi di laurea previsti dall’ordinamento.

3. E’ prevista la possibilità di presentare Piani di studio nell’ambito delle opzioni di scelta indicate nel Manifesto degli Studi, approvato annualmente dalla Facoltà (art. 13, comma 1 del Regolamento Didattico di Ateneo), ovvero inserendo attività formative autonome (D.M. 270/04, art. 10, comma 5, lettera a). Gli studenti che vogliano effettuare attività formative autonome (D.M. 270/04, art. 10, comma 5) diverse da quelle esplicitamente ammesse dal Regolamento Didattico del loro Corso di Studio devono presentare motivata richiesta entro i termini stabiliti dal calendario delle attività didattiche di cui all’art. 28. L’attività verrà riconosciuta quando presente nel piano di studi.

4. Allo studente che non presenti, nei termini stabiliti dall'Ateneo, piano di studi verrà assegnato il piano di studi statutario.

Art. 12 – Passaggi tra corsi di studio e iscrizione con abbreviazioni di corso

1. È consentito il passaggio tra corsi di studio. Le modalità di riconoscimento dei crediti per i passaggi tra corsi di studio istituiti presso la Facoltà sono indicate nel Regolamento Didattico di ciascun corso di studio.

2. Per i trasferimenti da altre sedi o Facoltà le domande di riconoscimento vengono preliminarmente esaminate dai Presidenti dei Corsi di Studio o loro delegati e le proposte sottoposte all’approvazione della Facoltà (art. 9, comma 12 del Regolamento Didattico di Ateneo).

Lo studente in ogni caso non potrà sostenere gli esami prima che la procedura di trasferimento e/o passaggio sia ultimata.

3. Per soggetti già in possesso di titolo di studio universitario (laurea o diploma) e per trasferimenti provenienti da altre sedi, di norma possono essere riconosciute attività fino ad un massimo di 140 crediti per l’iscrizione a corsi di laurea triennali, e fino ad un massimo di 60 crediti (D.M. 270/04) per l’iscrizione a corsi di laurea magistrale.

4. In caso di passaggio/trasferimento/nuova iscrizione lo studente può ottenere l’ammissione all’anno di corso successivo, di norma, se ha acquisito almeno la metà dei crediti previsti per gli anni precedenti.

Art. 13 - Tutorato e orientamento

1. Il tutorato è volto a sostenere gli studenti nella loro formazione e a facilitare una più adeguata fruizione del diritto allo studio e dei servizi allo scopo di diminuire il tasso di abbandoni e ridurre il divario tra la durata legale e quella reale del corso di studio; il servizio di tutorato provvede, inoltre, ad orientare gli studenti in relazione alla scelta del percorso di studio.

2. I dipartimenti presenti nella Facoltà deliberano in ordine ai loro fabbisogni di tutorato; tali richieste vengono poi trasmesse alla Presidenza.

3. Nello svolgimento del tutorato si tiene conto di quanto previsto dalla legge 19 ottobre 1999, n. 370, sull’incentivazione della didattica.

4. La Facoltà, per lo svolgimento delle attività di tutorato, si avvale anche degli studenti sulla base di appositi bandi redatti dall'Amministrazione con le modalità ed i limiti stabiliti all'articolo 13 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 e il successivo Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 art. 11.

5. L’attività di tutorato è organizzata dalla Facoltà che ne sorveglia l’andamento mediante l’individuazione dei docenti di riferimento e ne definisce le modalità di svolgimento sulla base dell’affluenza degli studenti e della eventuale contemporanea attivazione del supporto alla didattica.

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6. Oltre alle attività di tutorato, possono essere attivate forme di orientamento pre-iscrizione e post-laurea.

7. Le attività di orientamento delle pre-iscrizioni sono svolte, di concerto con i Provveditorati agli Studi, a partire dal penultimo anno di scuola secondaria.

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TITOLO II – ATTIVITÀ FORMATIVE

Art. 14 - Tipologie delle forme didattiche

1. I corsi ufficiali di insegnamento impartiti presso la Facoltà sono monodisciplinari. Ad un corso di insegnamento monodisciplinare corrispondono un unico docente ed un unico settore scientifico disciplinare.

Il corso monodisciplinare, pur facendo capo ad un unico modulo didattico, può essere suddiviso ulteriormente, nell’ambito dello stesso settore scientifico disciplinare e della stessa tipologia di attività formativa.

2. Il titolare del corso di insegnamento è nominato dalla Facoltà su proposta del Dipartimento ed è tenuto a svolgere le lezioni stabilite nell'orario ufficiale.

3. La Facoltà stabilisce i criteri e le modalità di controllo dell'effettivo svolgimento delle lezioni da parte del titolare.

Ai corsi ufficiali di insegnamento sono assegnati da un minimo di 3 crediti ad un massimo di 12 crediti.

L'attività didattica frontale di norma per ciascun credito è pari a 7.333 ore.

I corsi ufficiali di insegnamento prevedono le seguenti ore di didattica frontale:

a) 3 crediti - 22 ore;

b) 6 crediti - 44 ore;

c) 9 crediti - 66 ore;

d) 12 crediti - 88 ore.

4. Le ore di didattica frontale devono essere svolte nelle modalità e nell’arco di tempo indicati dalla Facoltà in sede di programmazione didattica.

5. Possono essere previsti corsi integrativi tenuti dai titolari dei contratti integrativi ed hanno durata e collocazione nel calendario accademico stabiliti dal Consiglio di Facoltà. Sono di norma collegati ad un corso ufficiale.

6. Sono esercitazioni le attività applicative collegate ad un insegnamento, impartite anche da titolari di incarico di supporto alla didattica, in orario diverso da quelle delle lezioni. Esse sono volte a colmare lacune formative di singoli o gruppi di studenti e a risolvere quesiti analoghi a quelli proposti agli studenti nelle prove scritte di esame. Se non esplicitamente indicato nei regolamenti di corsi di studio, le esercitazioni non danno luogo a crediti formativi

Art. 15 - Programmi dei corsi

I programmi dei corsi sono disponibili nel sito di Facoltà.

Art. 16 - Corsi sdoppiati o triplicati

1. Se il numero degli studenti iscritti ad un insegnamento supera determinati limiti stabiliti dal Senato Accademico, l’insegnamento viene suddiviso in due o più corsi paralleli con stessi programmi, stesse modalità di svolgimento del corso e dell’esame e stessi orari. Gli studenti sono assegnati ai singoli corsi in base alla lettera iniziale del cognome (corsi A-L e M-Z in caso di sdoppiamento, corsi A-E, F-O e P-Z nel caso di triplicazione).

Art. 17 - Mutuazioni

1. Il Consiglio di Facoltà su proposta del Dipartimento determina i corsi di insegnamento che possono essere mutuati.

2. La mutuazione è possibile solo nel caso in cui l’insegnamento risulti scoperto e non sia possibile o conveniente provvedere alla sua copertura per supplenza o affidamento. Nel caso di mutuazione da altra struttura (Facoltà/Dipartimento), la Facoltà concorda con l’altra struttura presso la quale si tiene il corso da mutuare le modalità di accesso alla didattica in modo da rendere la frequenza degli studenti compatibile con gli altri impegni didattici. Tali modalità dovranno essere comunicate agli studenti interessati prima dell’inizio dei corsi.

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TITOLO III – PROVE DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO

Art. 18- Ammissione e frequenza

1. L'obbligatorietà della frequenza alle attività formative e le relative modalità di verifica possono essere stabilite dalla Facoltà su proposta del Consiglio del Corso di Studio e sono riportate nel Regolamento del singolo corso.

2. Lo studente in corso non può sostenere nessun esame dell'anno al quale è iscritto, prima che l'attività didattica dell'insegnamento sia terminata.

3. La domanda di immatricolazione o di iscrizione va considerata anche come domanda di ammissione agli esami di profitto ed è valida per l'intero anno accademico.

4. Il libretto universitario è l'unico documento che lo studente è tenuto a presentare alla commissione d'esame ed esso deve essere esibito per l'annotazione del risultato e, in caso di prova scritta o pratica, anche per l’identificazione.

5. In caso di obbligo di frequenza, per lo studente frequentante possono essere previsti particolari programmi e modalità di svolgimento degli esami. L’eventuale obbligatorietà della frequenza ai corsi e le relative modalità sono stabilite dalla Facoltà. Per acquisire la qualifica di frequentante lo studente deve ottenere l’attestazione di frequenza di almeno due terzi delle ore complessivamente impartite nel corso (incluse lezioni, esercitazioni, visite guidate, ecc.). La frequenza viene registrata con firma su appositi registri o mediante altri strumenti informatici indicati dalla Facoltà prima dell’inizio dei corsi. In caso di non acquisizione della frequenza non potrà essere sostenuto l’esame.

Art. 19- Sessioni d'esame

1. Il numero di appelli per sessione è stabilito dal Consiglio di Facoltà su proposta della Commissione Paritetica nel calendario delle attività didattiche di cui all’art. 28. Possono essere inserite nel calendario delle attività didattiche anche eventuali ulteriori sessioni di esame, riservate esclusivamente agli studenti che hanno superato la durata legale del corso di studio.

2. Gli esami di profitto si svolgono nelle seguenti sessioni:

• invernale, per gli insegnamenti impartiti nel primo semestre o negli anni accademici precedenti. I laureandi possono acceder solo al primo appello (sessione straordinaria) senza obbligo di rinnovo di iscrizione;

• estiva, per tutti gli insegnamenti impartiti;

• autunnale, per tutti gli insegnamenti impartiti.

3. Per gli insegnamenti, già inseriti nel piano di studio, e non più attivati, è conservata allo studente la possibilità di sostenere il relativo esame entro l’anno accademico successivo a quello di ultima attivazione.

Dopo tale termine l’esame potrà essere sostenuto secondo le modalità stabilite dalla Facoltà e consultabili nel sito internet della Facoltà.

4. Lo studente che sostenga l'esame nell’anno accademico successivo a quello di ultima attivazione, può mantenere il programma dell’anno di frequenza. Trascorso il termine perde tale diritto e dovrà concordare con il docente eventuali modifiche e integrazioni del programma.

Art. 20 - Modalità di svolgimento degli esami

1. Il docente stabilisce nel proprio programma le modalità di svolgimento degli esami (modalità di valutazione dell'apprendimento, criteri di valutazione dell'apprendimento, criteri di misurazione dell'apprendimento, criteri di attribuzione del voto finale).

2. La distanza tra due appelli consecutivi dello stesso insegnamento, di norma, deve essere pari ad almeno 10 giorni.

3. Nel corso delle prove d'esame lo studente è chiamato a rispondere su argomenti e con modalità indicate dal docente nel proprio programma.

4. Eventuali variazioni delle modalità degli esami, per essere valide, devono essere comunicate in Presidenza ed approvate per essere pubblicizzate.

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5. Inoltre nel programma pubblicizzato all’inizio del corso possono essere illustrati i prerequisiti che lo studente deve aver acquisito per poter superare l'esame, le modalità di svolgimento del corso, i risultati di apprendimento attesi (Conoscenze e comprensione, Capacità di applicare conoscenze e comprensione, Competenze trasversali).

Lo studente che sostenga l'esame nell’anno di corso successivo a quello in cui ha frequentato il corso, può mantenere il programma dell’anno di frequenza. Trascorso il termine perde tale diritto e deve adottare il programma in vigore, salvo concordare con il docente eventuali modifiche.

6. Lo studente è tenuto a conoscere le norme dell'ordinamento didattico del proprio corso di studio ed è il solo responsabile dell'annullamento degli esami che siano sostenuti in violazione delle suddette norme. In aggiunta alle altre disposizioni previste nel presente regolamento e dalla normativa vigente, si stabilisce che:

• non si può ripetere un esame già verbalizzato con esito favorevole;

• gli esami sostenuti in violazione delle norme che regolano le propedeuticità (ove previste) saranno annullati.

7. L'esame annullato va sostenuto di nuovo.

8. Gli studenti possono sostenere gli esami di profitto in ogni appello previsto nelle sessioni di esame contemplate dal calendario accademico (art. 20 Regolamento Didattico di Ateneo).

9. Gli esami di profitto delle singole discipline possono prevedere:

• solo colloqui orali;

• solo prove scritte:

• prove scritte e colloqui orali.

La prova scritta, se preliminare all'ammissione ad un'ulteriore prova (scritta o orale), resta valida, di norma, al massimo nella sessione.

Ogni studente, qualora ritenga che le modalità di svolgimento di un esame non corrispondano a quanto indicato nel presente regolamento e nel programma pubblicizzato dal docente all’inizio del corso, può chiederne il rispetto rivolgendosi al Preside, ovvero al Presidente del Corso di Studio.

In presenza di appositi laboratori la prova scritta può essere sostituita da una prova pratica.

10. Per ogni appello e per ogni insegnamento sono predisposte liste informatizzate nelle quali gli studenti debbono iscriversi. Solo coloro che sono iscritti possono sostenere l'esame.

Le liste informatizzate saranno attive almeno 15 giorni prima del giorno in cui inizia l'arco temporale di ciascun appello e saranno disattivate 3 giorni prima della data prevista per l’esame.

Gli studenti iscritti in una lista che decidano di non sostenere l'esame sono tenuti a cancellare il proprio nominativo dalla lista. Ciascun docente comunicherà all’inizio della sessione d’esame l’eventuale penalizzazione per la mancata cancellazione.

11. Modalità e strumenti che lo studente può utilizzare per l'iscrizione alle liste d'esame debbono essere adeguatamente pubblicizzati.

L’appello deve avere inizio alla data fissata e, nel caso di prova orale, deve essere portato a compimento con continuità. Eventuali deroghe devono essere motivate e autorizzate dal Preside di Facoltà. La data di inizio di un appello non può in alcun caso essere anticipata.

Nel caso di prova scritta il termine e le modalità di notifica degli esiti devono essere comunicati il giorno stesso della prova secondo quanto stabilito dal Senato Accademico.

Le operazioni d'esame iniziano alla data e all'ora indicati nella lista di prenotazione, con l'appello nominale degli studenti presenti.

Sulla base delle presenze effettive, il docente formula un programma di lavori distribuendo gli studenti in una, due o più mezze giornate. Chi non risponde all'appello viene depennato dalla lista. Ritardi giustificati di coloro che non hanno risposto all'appello nominativo vanno notificati al docente, che provvede all'inclusione del nominativo in calce alla lista.

Lo studente impedito a partecipare alle operazioni d’esame per causa di forza maggiore (malattia documentata, ad esempio) può chiedere una proroga straordinaria dell’appello da concedersi compatibilmente con le esigenze organizzative della Facoltà e con la disponibilità dei docenti.

Le prove di esame di norma sono pubbliche.

12. Le commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal Preside insieme al Direttore del Dipartimento di riferimento.

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La commissione deve essere presieduta dal titolare dell'insegnamento. In caso di motivato impedimento il presidente della commissione viene sostituito da altro docente nominato dal Preside. La Commissione è formata e nominata secondo quanto disposto dall’articolo 19 e dall’articolo 20 comma 11 del Regolamento di Ateneo.

13. Gli esami di profitto devono accertare la preparazione del candidato nella materia oggetto dell'insegnamento. La Facoltà coadiuvata dal Consiglio di Corso di Studio esercita il controllo sulle modalità di valutazione degli esami.

Il risultato degli esami è espresso in trentesimi con possibile assegnazione di lode. L'esame si intende superato con una votazione minima di 18/30.

Superato l’esame, lo studente acquisisce i crediti previsti per il relativo insegnamento.

Art. 21 - Verifica della conoscenza linguistica

1. Per le Lauree Magistrali è prevista una verifica della conoscenza linguistica in ingresso. Le modalità di verifica della conoscenza linguistica sono definite nel Regolamento del singolo Corso di Studio.

2. Per le lauree triennali non è prevista una verifica della conoscenza linguistica in ingresso. E’ altresì prevista l’acquisizione di almeno 9 crediti di una lingua comunitaria diversa dalla lingua italiana (francese, inglese, spagnolo, tedesco). E’ previsto anche il riconoscimento di crediti per le certificazioni linguistiche riconosciute dalla Facoltà (come da Tabella riconoscimento crediti pubblicata nel sito di Facoltà) nei limiti consentiti per le attività extracurriculari previste dal DM 16/03/2007 Art. 4 Nota 1063 del 29/04/2011.

Art. 22 – Propedeuticità e vincoli

1. Eventuali propedeuticità sono definite nel Regolamento del singolo corso di studio.

2. I docenti possono inserire all’interno dei programmi dei propri corsi d’insegnamento le conoscenze che ritengono indispensabili per poter seguire il corso e sostenere l’esame.

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TITOLO IV - PERIODI DI STUDIO ALL’ESTERO E TIROCINIO

Art. 23 - Periodi di studio all’estero

1. La Facoltà attiva programmi di interscambio con altre università straniere e nomina a tal fine un Responsabile dei programmi.

2. I singoli programmi prevedono, di norma, la permanenza all’estero degli studenti per uno o due semestri didattici.

3. Il bando di partecipazione viene pubblicato ogni anno dall’Ateneo. Sulla base dei criteri stabiliti nel bando viene formulata una graduatoria di merito.

4. Gli studenti usufruiscono, per il periodo trascorso all’estero, di una borsa di studio il cui importo viene fissato annualmente.

Art. 24 - Esami sostenuti all’estero e riconoscimento dei crediti

1. Lo studente che compie un periodo di studi universitari all’estero può chiedere:

a) nel caso di 2 semestri la convalida degli esami concordati con il Responsabile del programma per un totale non superiore a 60 crediti;

b) nel caso di un semestre la convalida di non più di 30 crediti.

2. Lo studente non può sostenere alcun esame presso questa Facoltà durante il periodo di studio all’estero.

3. Le materie il cui esame può essere convalidato sono indicate, così come ogni altra modifica successivamente concordata, in una scheda individuale (“proposta didattica”) firmata dallo studente e dal Responsabile del programma e approvata dalla Facoltà.

4. Non possono essere riconosciuti esami al di fuori di quelli indicati nella “proposta didattica”. Gli esami sostenuti all’estero e certificati dal “TOR” (Transcript of Records) corrispondenti alla “proposta didattica”

vanno verbalizzati dal Responsabile del programma in apposito registro, controfirmato dal Preside, e nel libretto dello studente

5. Gli studenti stranieri che frequentano uno o due semestri presso questa Facoltà possono inserire nel proprio curriculum qualsiasi disciplina attivata nella Facoltà, compatibilmente con la normativa dell’Università di provenienza.

Art. 25 – Tirocinio formativo/stage

1. I tirocini/stage sono regolati dal Decreto n. 142 del 25 marzo 1998 che contiene il regolamento recante le norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’Art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento.

2. L’attività di tirocinio/stage viene svolta presso enti pubblici o privati, aziende e studi professionali o presso le strutture didattico-scientifiche dell’Università.

3. Il tirocinio/stage può essere effettuato anche in più di una sede, questa può essere anche all’estero.

4. I rapporti con le sedi extrauniversitarie sono regolati da convenzioni di cui all’art.5 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento.

5. La Facoltà si riserva di stabilire le modalità specifiche di svolgimento del tirocinio/stage indicate nel Regolamento Stage.

6. Al tirocinio/stage vengono di norma attribuiti da un minimo di 5 crediti ad un massimo di 10 crediti. Ad ogni credito corrispondono 25 ore di attività formativa.

7. Il tutor accademico approva il progetto di tirocinio ed è di supporto allo studente durante lo stesso.

8. Nello svolgimento dell’attività di tirocinio/stage, il tirocinante opera in stretto coordinamento con un responsabile del progetto di tirocinio espressamente indicato dall’ente ospitante ed appartenente all’organizzazione dell’ente stesso (responsabile aziendale). Tale figura segue in loco il tirocinante verificandone la presenza e l’attività nella sede del tirocinio.

9. Al termine del periodo di tirocinio/stage il responsabile aziendale rilascia allo studente la dichiarazione di stage. La suddetta dichiarazione, successivamente al controllo dell’effettivo svolgimento dello stage nei termini previsti, verrà vistata dall’ufficio preposto al fine di procedere con la registrazione dell’esame

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secondo quanto indicato nel regolamento specifico. Il tirocinante e l’ente ospitante valuteranno l’attività attraverso dei questionari previsti nella procedura stage online.

10. La domanda di tirocinio/stage va presentata dallo studente secondo le modalità indicate nel Regolamento Stage. Nel medesimo regolamento è illustrata la procedura operativa.

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TITOLO V - PROVA FINALE

Art. 26- Esame finale dei Corsi di Laurea – modalità di svolgimento e criteri

1. L’esame finale per i Corsi di Laurea consiste nella valutazione di un Rapporto finale che viene redatto in forma scritta. Il relatore del Rapporto finale può essere un professore ufficiale della Facoltà (ordinario, associato, supplente o a contratto), un ricercatore della Facoltà (anche senza affidamento di un corso), un professore o un ricercatore di altre Facoltà dell’Ateneo.

L’impegno richiesto allo studente per l’elaborazione del rapporto è di 75 ore di lavoro complessivo pari a 3 crediti (D.M. 270/04) e di 50 ore di lavoro complessivo pari a 2 crediti (D.M. 509/99).

2. Lo studente che non ottiene direttamente da un docente del corso di laurea l’assegnazione del Rapporto finale presenta una domanda al Presidente del Corso di Studio a cui è iscritto. La domanda viene esaminata dal Presidente del Corso di Studio che indica il docente del corso di laurea al quale lo studente dovrà rivolgersi, tenendo conto delle preferenze espresse dallo studente e delle esigenze organizzative (carico didattico dei docenti, differenziazione degli argomenti, ecc.).

3. Lo studente può formulare la domanda di assegnazione del rapporto finale quando ha acquisito almeno 126 crediti. La domanda di assegnazione del Rapporto finale si compila on-line con apposita procedura disponibile presso il sito di Facoltà www.econ.univpm.it. L’elenco dei Rapporti Finali assegnati è pubblico.

4. Lo studente è tenuto a svolgere il Rapporto finale con impegno costante.

5. Il Rapporto finale, di norma, non dovrà superare 30 pagine (D.M. 509/99) e 40 pagine (D.M. 270/04).

Per ulteriori informazioni in merito al formato pagina consultare i consigli nel sito di Facoltà.

6. I termini e le procedure per la consegna del Rapporto finale, nonché le regole per sostenere l’esame finale sono stabiliti dagli organi accademici e sono pubblicati nel sito della Segreteria Studenti. La procedura per sostenere l’esame di laurea è informatizzata.

7. La commissione dell’esame finale di laurea è composta da almeno sette membri ed è presieduta dal Preside o da un suo delegato.

8. La votazione dell’esame finale è espressa in centodecimi con possibile assegnazione di lode, ed è assegnata dalla Commissione sulla base del curriculum dello studente, dell’elaborato scritto e di eventuali altre indicazioni stabilite dalla Facoltà.

9. La Facoltà può approvare criteri guida per l’assegnazione dei punteggi ai quali le Commissioni devono adeguarsi. Tali criteri sono illustrati nel Regolamento del singolo Corso di Studio art. 38.

Art. 27 - Esame finale dei Corsi di Laurea Magistrale - modalità di svolgimento e criteri

1. L’esame finale per i Corsi di Laurea Magistrale consiste nella discussione di una Tesi scritta, elaborata in modo originale dallo studente, sotto la guida di un relatore ed eventualmente anche di un correlatore.

L’impegno richiesto allo studente è commisurato al numero dei crediti previsti nei singoli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale attivati presso la Facoltà.

2. Il relatore di una Tesi può essere un professore ufficiale della Facoltà (ordinario, associato, supplente o a contratto), un ricercatore della Facoltà (anche senza affidamento di un corso), un professore o un ricercatore di altre Facoltà dell’Ateneo.

3. Correlatore è colui che ha seguito direttamente lo studente, anche se solo per una parte specifica della tesi. Può essere una delle figure indicate al comma precedente o altre figure indicate dal Senato Accademico (art. 30 del Regolamento studenti).

4. Il correlatore è tenuto a firmare il frontespizio della Tesi.

5. Lo studente che non ottiene direttamente da un docente di cui al comma 2 l’assegnazione della Tesi presenta una domanda al Presidente del Corso di Laurea Magistrale a cui è iscritto. La domanda viene esaminata dal Presidente del Corso di Laurea Magistrale che indica il docente al quale lo studente dovrà rivolgersi, tenendo conto delle preferenze espresse dallo studente e delle esigenze organizzative della Facoltà (carico didattico dei docenti che possono essere relatori, differenziazione degli argomenti, ecc.).

6. Lo studente può formulare la domanda di assegnazione tesi quando ha acquisito almeno 60 crediti (D.M.

270/04) e 240 crediti (D.M. 509/99). La domanda di assegnazione della Tesi si compila on-line con apposita procedura disponibile presso il sito di Facoltà www.econ.univpm.it. L’elenco delle Tesi assegnate è pubblico.

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7. Lo studente è tenuto a svolgere la Tesi con impegno costante.

8. La tesi non dovrà, di norma, andare oltre le 150 pagine. Per ulteriori informazioni in merito al formato pagina consultare i consigli nel sito di Facoltà.

9. I termini e le procedure per la consegna della Tesi, nonché le regole per sostenere l’esame finale sono stabiliti dagli organi accademici e sono pubblicati nel sito della Segreteria Studenti. La procedura per sostenere l’esame di laurea è informatizzata.

10. La commissione dell’esame di laurea magistrale è composta da nove membri ed è presieduta dal Preside o da un suo delegato.

11. La votazione dell’esame finale è espressa in centodecimi con possibile assegnazione di lode, ed è assegnata dalla Commissione sulla base del curriculum dello studente, dell’esame finale, dell’elaborato scritto e di eventuali altre indicazioni stabilite dalla Facoltà.

12. La Facoltà può approvare criteri guida per l’assegnazione dei punteggi ai quali le Commissioni devono adeguarsi. Tali criteri sono illustrati nel Regolamento del singolo Corso di Studio art. 38

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TITOLO VI - ORGANIZZAZIONE

Art. 28 - Piano didattico di Facoltà

1. La Facoltà approva, entro la data stabilita dal Senato Accademico per ogni anno, il piano didattico relativo all’attività che intende svolgere nel successivo anno accademico. Questo contiene:

a) l’elenco dei Corsi di Studio offerti;

b) il manifesto degli studi, per ogni Corso di Studio, con indicazione per ciascun anno di corso degli insegnamenti impartiti nell’ambito dei singoli settori scientifico disciplinari, dei relativi docenti, del numero di crediti riconosciuti;

c) le disposizioni sugli obblighi di frequenza e sul numero minimo di crediti da acquisire per l’iscrizione agli anni successivi al primo;

d) le norme che regolano il riconoscimento dei crediti per le attività a scelta libera dello studente, per la valutazione della prova finale;

e) il calendario delle attività didattiche relativo agli esami, alle lezioni, alle sedute di laurea e agli altri servizi didattici offerti.

Art. 29 - Valutazione dell’attività didattica e dei servizi della Facoltà

1. La Facoltà procede con cadenza annuale alla valutazione dell’attività didattica secondo quanto disposto dall’art. 29 del Regolamento Didattico di Ateneo. Questa riguarda:

a) i singoli insegnamenti;

b) i servizi offerti agli studenti dalle strutture di supporto alla didattica.

2. Per quanto riguarda le lettere a) e b) la valutazione viene effettuata attraverso questionari on line che gli studenti compilano prima del termine delle lezioni o al momento della prima iscrizione ad un esame previsto nel piano, analisi statistiche sul numero e sull’esito degli esami, giudizi e relazioni dei titolari dei corsi, informazioni sistematiche sul rispetto dei tempi di laurea e in generale sulla corrispondenza tra previsione dell’ordinamento didattico e situazione effettiva.

3. Il Consiglio di Corso di Studio con la Facoltà analizzano periodicamente l’inserimento dei propri laureati nel mondo del lavoro.

4. La Facoltà si impegna ad omogeneizzare la raccolta di informazioni e l’elaborazione sia con le altre Facoltà e con il Nucleo di Valutazione dell’Ateneo sia con analoghe indagini di carattere nazionale ed internazionale. Per svolgere l’attività di valutazione sopra indicata è possibile ricorrere, oltre che a personale tecnico amministrativo interno all’Ateneo, a docenti della Facoltà ed anche a studenti (150 ore).

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TITOLO VII – NORME FINALI

Art. 30 - Approvazione del Regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato in attuazione del Decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n° 270, dello Statuto dell'Università (art. 48) nonchè in esecuzione del regolamento Didattico d'Ateneo (art. 8).

2. Il presente Regolamento è emanato dal Rettore ad avvenuta approvazione da parte del Senato Accademico secondo le procedure previste dall'art. 8 del Regolamento Didattico di Ateneo, e viene pubblicato nei modi e nelle forme previsti dalla normativa vigente.

3. Il presente Regolamento viene annualmente adeguato all’offerta formativa; per la sua applicazione, con riguardo a ciascun studente, e per tutta la rispettiva carriera, il testo di riferimento è quello in vigore nell’anno accademico di prima iscrizione.

4. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione.

5. Il presente regolamento si applica a tutti gli studenti iscritti alla Facoltà, salvo quanto previsto nelle norme transitorie.

6. Per i corsi di studio disattivati e regolamentati dal Regolamento Corsi di studio già approvato negli anni accademici precedenti la Facoltà assicura la conclusione dei corsi ed il rilascio dei relativi titoli, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

7. Per gli insegnamenti previsti nei piani di studio dei Corsi di Laurea Triennale e Specialistica istituiti secondo il DM 509/99, ormai disattivati, resta comunque garantita la possibilità di sostenere il relativo esame con le modalità indicate nell’art. 18.

Art. 31 - Modifiche al Regolamento 1. Il presente regolamento è modificato:

− Limitatamente alla "PARTE PRIMA: NORME COMUNI A TUTTI I CORSI DI STUDIO" con Decreto Rettorale, previa deliberazione del Senato Accademico, su proposta del Consiglio di Facoltà.

Tale proposta è avanzata ad avvenuta deliberazione del Dipartimento di riferimento sulla base della proposta del Consiglio del Corso di studio.

− Limitatamente alla " PARTE SECONDA: NORME RELATIVE AI SINGOLI CORSI DI STUDIO", annualmente in adeguamento all'Offerta Formativa, con delibera del Consiglio di Facoltà. Tale proposta è avanzata ad avvenuta deliberazione del Dipartimento di riferimento sulla base della proposta del Consiglio del Corso di studio.

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