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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) SENTENZA

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Pubblicato il 13/09/2021

N. 01178/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01031/2021 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1031 del 2021, proposto da

Mario Chiavetta, Roberto Carini, Angelo Cino, rappresentati e difesi dall'avvocato Duccio Maria Traina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Grosseto, Sottocommissione Elettorale Circondariale Orbetello, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato,

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domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

Commissione Elettorale Circondariale Grosseto, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento di cui al verbale n. 72 della riunione del 4.09.2021 della Sottocommissione Elettorale Circondariale Orbetello recante la ricusazione della lista elettorale “Mario Chiavetta Sindaco”;

- del provvedimento di conferma di cui al verbale n. 84 della riunione del 7.09.2021 della Sottocommissione Elettorale Circondariale Orbetello con cui si delibera che la documentazione prodotta lo stesso 7.09.2021 non consente di modificare i “contenuti della decisione di cui al verbale n. 72 del 4.09.2021”;

- di ogni altro atto preliminare, presupposto, connesso e/o conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell’U.T.G. - Prefettura di Grosseto e della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Orbetello;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza speciale elettorale del giorno 13 settembre 2021 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1) Con il verbale n. 72 del 4/9/2021 la Sottocommissione elettorale circondariale di Orbetello ha ricusato la lista dei candidati presentata per l’elezione del Consiglio comunale di Orbetello denominata “Mario Chiavetta Sindaco” (elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021). Questa la motivazione del provvedimento: “la raccolta

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delle sottoscrizioni della predetta lista è stata effettuata utilizzando fogli separati che non consentono, singolarmente presi, la conoscenza della lista presentata, nonché la piena e indubitabile consapevolezza circa l’esatta identità dei candidati in essa inclusi…

I fogli non sono tra loro né spillati, né su di essi vi è alcun timbro di congiunzione che possa in qualche maniera ricondurli alla lista presentata. Stessa cosa vale anche per l’autentica apposta alle sottoscrizioni”.

Con il verbale n. 84 del 7/9/2021 la medesima Sottocommissione elettorale, vista la documentazione presentata in quel medesimo giorno dai sottoscrittori della lista in questione per confermare la propria consapevole sottoscrizione dei moduli di presentazione delle candidature, ha ritenuto di non poter modificare la decisione già assunta giudicando la documentazione prodotta “non… idonea a sanare i vizi di presentazione della lista… in quanto presentata oltre la scadenza del termine fissato dalla legge per la presentazione e l’ammissione delle candidature”; e a tal fine ha fatto riferimento alla sentenza di questo Tribunale n. 724/2011 che ha escluso la rilevanza delle dichiarazioni successivamente formalizzate dagli interessati “ostandovi, sul piano sostanziale, la funzione di integrazione documentale che esse assumerebbero, in contrasto con la tassatività delle ipotesi e dei termini allo scopo stabiliti dall’art. 30 del D.P.R. 570/1960”.

2) Tali determinazioni sono state impugnate davanti a questo TAR con il ricorso in epigrafe, proposto ai sensi dell’art. 129 c.p.a. dai sigg. Mario Chiavetta (candidato sindaco), Roberto Carini (delegato di lista) e Angelo Cino (sottoscrittore della lista medesima).

Per resistere al ricorso si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno, la Prefettura di Grosseto e la Sottocommissione elettorale circondariale di Orbetello, che hanno concluso per il rigetto dell’impugnativa.

All’udienza speciale elettorale del 13 settembre 2021, sentiti i difensori delle parti, la causa è passata in decisione.

3) Queste, in sintesi, le censure formulate nel ricorso.

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3.1) Irregolare costituzione della Sottocommissione elettorale. Violazione dell’art. 27 d.P.R. 20.03.1967 n. 223 (il procedimento che ha portato all’adozione dei verbali impugnati è viziato dall’irregolare costituzione della Sottocommissione elettorale in quanto: alla seduta del 4/9/2021 non sono stati convocati due dei cinque componenti; alla seduta successiva hanno partecipato soltanto il Presidente e uno dei componenti, in violazione dell’art. 27 del D.P.R. n. 223/1967).

3.2) Violazione o falsa applicazione degli artt. 28, 30 e 33 d.P.R. 16.05.1960 n. 570. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, violazione del principio del favor partecipationis in materia elettorale, del legittimo affidamento, del soccorso istruttorio e per ingiustizia manifesta (i provvedimenti impugnati sono illegittimi perché è certo, sulla base di molteplici elementi, che le 43 sottoscrizioni di cui si discute sono riferibili alla lista “Mario Chiavetta Sindaco”; la circostanza che i fogli recanti le sottoscrizioni non siano stati spillati o uniti con timbri di congiunzione non integra la violazione di forme sostanziali, né rientra tra le cause tassative di esclusione; in ogni caso l’atto integrativo depositato il 7/9/2021 era sufficiente per confermare la validità delle sottoscrizioni; dovevano prevalere, da un lato, il principio della più ampia partecipazione alla competizione elettorale, dall’altro quelli del legittimo affidamento e del soccorso istruttorio).

3.3) Violazione o falsa applicazione art. 33 d.P.R. 16.05.1960 n. 570 e del principio del soccorso istruttorio (il verbale del 7/9/2021, nel ritenere irricevibile la documentazione integrativa depositata in quella data, è illegittimo per violazione dell’art. 33 comma 3 del T.U. n. 570/1960, a norma del quale la Commissione elettorale “entro il ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione”, ossia, nel caso di specie, il 7/9/2021, “si riunisce per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti e deliberare sulle modificazioni eseguite”.

4.1) La prima censura, che investe profili procedimentali, va superata perché il ricorso è infondato sul piano sostanziale.

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La materia elettorale rientra nella giurisdizione di merito del giudice amministrativo (art. 134 lett. b) del c.p.a.) che quindi può sostituirsi all’amministrazione nell’esercizio del potere.

Potere che nel caso in esame (per le ragioni di seguito illustrate) è stato esercitato correttamente dalla Sottocommissione elettorale, le cui determinazioni vanno dunque confermate nel merito da questo Tribunale, senza che possano assumere rilievo profili formali.

D’altra parte, un eventuale accoglimento del ricorso per vizio procedimentale (che comporterebbe l’assorbimento delle altre censure) determinerebbe, quale conseguenza, la necessità di riattivare il procedimento riconvocando la Sottocommissione, la quale dovrebbe adottare una nuova determinazione che, se ancora negativa per la lista, sarebbe suscettibile di essere impugnata davanti al TAR, dando avvio a un nuovo processo elettorale; il tutto risulta evidentemente non compatibile, in termini di tempo, con lo svolgimento del procedimento elettorale, caratterizzato da pressanti esigenze di celerità in relazione ai numerosi e complessi adempimenti propri della fase preparatoria delle elezioni amministrative.

4.2) Nel merito, le censure sintetizzate ai precedenti punti 3.2) e 3.3) sono infondate.

Non è in discussione il fatto che le sottoscrizioni dei presentatori siano state raccolte “utilizzando fogli separati”

che “non sono tra loro né spillati, né su di essi vi è alcun timbro di congiunzione che possa in qualche maniera ricondurli alla lista presentata”.

L’art. 28 del T.U. n. 570/1960 dispone al comma 4 che la firma dei sottoscrittori “deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53”. La disposizione evidenzia la necessità di stretto collegamento tra la firma dei sottoscrittori e i dati identificativi della lista e dei candidati.

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La giurisprudenza amministrativa ha ripetutamente avuto occasione di affrontare la questione oggetto della presente causa, da ultimo recentissimamente con la sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia n. 249 del 6 settembre 2021, pienamente confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. II, n. 6251 del 10 settembre 2021. In quella vicenda la lista ricorrente era stata ricusata perché i moduli contenenti le sottoscrizioni dei presentatori erano “costituiti da fogli separati A4, non collegati fisicamente se non da un semplice punto metallico, privi di ulteriori elementi in grado di comprovare – inequivocabilmente – l’unitarietà del modello e quindi la riconducibilità di tutte le sottoscrizioni presenti alla lista in esame”.

È evidente l’analogia con il caso qui in esame e le conclusioni raggiunte nelle sentenze citate possono essere integralmente richiamate nel presente giudizio, senza che assuma rilievo determinante la circostanza che in quella controversia le norme del procedimento elettorale applicate erano quelle della legge regionale FVG n.

19/2013, peraltro analoghe alle disposizioni nazionali del T.U. citato.

Nella sentenza n. 6251/2021 il Consiglio di Stato, esclusa innanzitutto l’esistenza di un obbligo di soccorso istruttorio a carico dell’Ufficio elettorale del Comune interessato, ha esaminato specificamente la questione relativa “all’unicità del documento ed agli elementi che devono sussistere affinché, in caso di utilizzo di più moduli, sussista quel collegamento che consenta di affermarne la predetta unicità sul piano sostanziale” e ha precisato sul punto:

“L’onere formale imposto per la presentazione delle sottoscrizioni, come rilevato dal giudice di primo grado, non è fine a se stesso, ma assolve alla duplice funzione, da un lato, di assicurare che i sottoscrittori abbiano una piena consapevolezza della lista che contribuiscono a presentare al momento in cui appongono la propria sottoscrizione e, dall’altro lato, di consentire alla Commissione elettorale di verificare (celermente, ma inequivocabilmente, sulla base del mero dato documentale) che i sottoscrittori siano stati consapevoli di dare, nel lasso temporale consentito ad ogni lista per tale operazione in condizioni di assoluta parità, il proprio appoggio a quella e solo a quella determinata lista e conoscendo i nomi dei candidati.

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La giurisprudenza amministrativa, infatti, ha statuito che l’adempimento in questione non rappresenta un dato meramente formale o procedurale, ma sostanziale, di tutela di un diritto fondamentale dei cittadini, quale quello elettorale, espressamente garantito dalla Costituzione, in quanto strettamente funzionale non soltanto alla garanzia dell'intervenuta formazione della lista dei candidati in epoca antecedente all'inizio della raccolta delle firme di presentazione della lista stessa, ma anche e soprattutto ad assicurare la certa direzione delle manifestazioni di volontà espresse dagli elettori sottoscrittori e il controllo “estrinseco” delle medesime da parte della Commissione (Cons. Stato, sezione IIII, 5368 del 4.09.2020 e Consiglio di Stato sez. V - 23/09/2005, n. 5011)”.

Facendo espresso riferimento al disposto dell’art. 28 del T.U. n. 570/1960 il Consiglio di Stato ha inoltre evidenziato come la propria giurisprudenza “ha rilevato che non possono supportare la presentazione di una lista i fogli separati o uniti con mera "spillatura", in assenza di collegamenti sostanziali che possano oggettivamente rendere l'idea di un documento sostanzialmente unico (Consiglio di Stato sez. III - 23/05/2016, n. 2170 Consiglio di Stato sez. V - 28/11/2008, n. 5911, Consiglio di Stato sez. V - 07/11/2006, n. 6544) e, merita aggiungersi, tale sin da prima della apposizione delle sottoscrizioni dei presentatori”.

Quanto poi alla possibilità di attribuire valenza sanante a successive dichiarazioni, nella sentenza citata si legge che solo la presentazione di un documento completo di tutti gli elementi richiesti dalle disposizioni in materia (nel nostro caso l’art. 28 del T.U. n. 570/1960) “consente alla Commissione elettorale un controllo immediato della volontà dei sottoscrittori, mentre tale finalità verrebbe del tutto vanificata dall’apertura a qualsivoglia eterointegrazione (peraltro priva di base normativa) in favore di elementi ulteriori e successivi.

E’ per queste ragioni che deve affermarsi che il requisito formale non possa ammettere equipollenti o sanatorie postume, né integrazioni processuali che lederebbero quantomeno l’essenziale necessità di una rapida verifica da parte degli organi preposti a garantire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali”.

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In questo quadro non sono ravvisabili, a fronte delle stringenti e prevalenti esigenze di certezza e celerità che caratterizzano il procedimento elettorale, le dedotte violazioni dei principi del favor partecipationis, del legittimo affidamento e del soccorso istruttorio.

Quanto alla pretesa violazione dell’art. 33 comma 3 del T.U. n. 570/1960, anche a ritenere che fosse tempestiva (rispetto a tale norma) la presentazione della documentazione in data 7/9/2021, la stessa non poteva essere considerata ammissibile perché non meramente integrativa, ma sostanzialmente sostitutiva della documentazione originaria (palesemente irregolare) e dunque tardiva rispetto alla scadenza del termine di presentazione delle liste e contrastante con il principio della parità di condizioni tra liste concorrenti.

5) In conclusione, il ricorso deve essere respinto perché infondato.

La particolarità della vicenda giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Testori, Presidente, Estensore Riccardo Giani, Consigliere

Alessandro Cacciari, Consigliere

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Carlo Testori

IL SEGRETARIO

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