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Acquisto smartphone usato: quali rischi?

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Acquisto smartphone usato: quali rischi?

Autore: Redazione | 26/06/2019

Consigli per chi vuole comprare cellulari al mercatino dell’usato: la buona fede dell’acquirente non esclude la possibilità di essere processati per ricettazione.

Immagina di incappare in un sito che vende solo smartphone usati, conservati però

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in ottimo stato: “come nuovi”, dice l’inserzione. Il prezzo è chiaramente allettante:

quasi il 40% in meno rispetto a quello ufficiale di listino. Oppure immagina di trovare un annuncio online di un privato che intende vendere un telefonino appena ricevuto in regalo – almeno così dice – perché identico a quello che già ha. Te lo cede con tutta la confezione e – afferma – anche la garanzia.

A questo punto, se sei una persona diffidente e non ami essere preso in giro, potresti chiederti quali rischi si nascondono dietro l’acquisto di uno smartphone usato.

La risposta te la diamo noi: corri un rischio serio. Anche se sei in perfetta buona fede, la possibilità di incappare in una condanna penale per ricettazione è molto alta. Difatti, se mai dovesse risultare che il cellulare non è di provenienza lecita (perché è stato rubato), ad andarci di mezzo saresti tu, ovviamente insieme a chi te lo ha venduto. Sai perché?

Aspetta, abbi un attimo di pazienza. Te lo diremo qui di seguito. Ti spiegheremo quali rischi corri per l’acquisto di uno smartphone usato; lo faremo tenendo conto di una sentenza che ha depositato la Cassazione proprio ieri [1] e dalla quale trarrai interessanti spunti di riflessione, che dovresti di certo conoscere prima di pagare.

In questa pronuncia la Corte ha fornito una serie di suggerimenti per chi è in cerca di affari sulla rete e intende comprare cellulari usati. Attento quindi a ciò che leggerai nelle parole della Corte perché potrebbero salvarti dal rischio di una noiosa (anzi, pericolosa) indagine penale.

Ma procediamo con ordine.

Smartphone usato: che succede se è rubato?

Se acquisti uno smartphone usato e poi si scopre che è stato rubato sarai inquisito per il reato di ricettazione. La ricettazione è quell’illecito penale [2] che scatta tutte le volte in cui qualcuno compra cose provenienti da un delitto come appunto il furto o la rapina. Ecco perché se colui che vuol venderti il cellulare lo ha in realtà ottenuto in modo illecito, ad andarci di mezzo sarai anche tu.

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Secondo la Cassazione, non conta il fatto che tu sia in buona fede e che, quindi, non eri a conoscenza della provenienza del telefonino. Le circostanze dovrebbero suggerirti un comportamento più prudente. Se potevi prefigurarti la possibilità che lo smartphone fosse rubato e, ciò nonostante, hai accettato il rischio al solo scopo di fare il tuo piccolo guadagno (derivante dallo sconto sul prezzo ufficiale), sei responsabile.

Acquisto smartphone rubato: è ricettazione

Può costare carissimo l’acquisto di uno smartphone ricorrendo al mercato dell’usato. Se da un lato si cerca l’affarone, dall’altro si rischia la condanna per

“ricettazione”, come ha sperimentato sulla propria pelle un uomo, inchiodato dall’uso continuo con la propria scheda del cellulare appena comprato e risultato essere rubato.

I giudici hanno respinto la tesi difensiva secondo cui «la mera indifferenza» del compratore rispetto alla «possibile natura illecita del bene» dovrebbe far venire meno i presupposti per parlare di «ricettazione».

È altresì irrilevante il fatto che l’acquirente abbia comprato una scheda telefonica a sé intestata: è vero che è possibile risalire attraverso i codici ‘Imei’

agli estremi della scheda utilizzata in qualsivoglia cellulare, ma – secondo i Giudici – «questa circostanza» non può essere sintomatica di «buonafede», poiché «la normativa nazionale vigente non consente il rilascio di ‘sim card’ anonime, rendendo così necessario il ricorso a schede intestate».

Non si può quindi parlare di una mancanza di diligenza nel verificare la provenienza del telefonino; per la ricettazione è sufficiente che l’acquirente abbia consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza.

Possesso di smartphone senza ricordare dove lo si è trovato

Come già aveva fatto in un precedente di due anni fa [3] e in una più remota

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sentenza a Sezioni Unite del 2009 [4], la Cassazione ha ricordato che risponde di ricettazione colui che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, e quindi anche di telefoni cellulari, non fornisce una spiegazione attendibile del modo in cui l’abbia ottenuta.

Note

[1] Cass. sent. n. 27927/19 del 25.06.2019. [2] Art. 648 cod. pen. [3] Cass. sent.

n. 20193/2017: «ricorre il dolo di ricettazione nella forma del “dolo eventuale”

quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di

diligenza nel verificare la provenienza della cosa, comportamento che invece attiene alla figura contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta

provenienza». [4] Cass. S.U. sent. n. 12433/2009.

Sentenza

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 12 aprile – 25 giugno 2019, n. 27927 Presidente Gallo – Relatore Di Paola Ritenuto in fatto 1. La Corte

d'appello di Ancona, con sentenza in data 20 giugno 2016, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata con la sentenza dal Tribunale

di Ancona in data 6/5/2014, nei confronti di Fa. D’An., in relazione al delitto di ricettazione di un telefono cellulare. 2. Propone ricorso per cassazione la difesa dell'imputato, deducendo con il primo motivo di ricorso la violazione della legge penale, in riferimento agli artt. 43 e 648 cod. pen., sensi dell'art. 606, lett. B) cod.

proc. pen., in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione, in assenza degli indici necessari per ravvisare il dolo eventuale nell'acquisto di un telefono cellulare effettuato con atteggiamento di

mera indifferenza circa la possibile natura illecita del bene. 3. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce il vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. E) cod. proc. pen., in relazione all'accertamento dell'elemento soggettivo del delitto di

ricettazione desunto dall'uso di una scheda telefonica intestata all'imputato, trattandosi di condotta indicativa dell'assoluta buona fede del ricorrente attesa alla

notoria facilità di risalire, attraverso i codici IMEI, agli estremi della scheda utilizzata in qualsivoglia telefono cellulare. 4. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione della legge penale, in riferimento all'art. 62 bis cod. pen., e il vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. B) e E) cod. proc. pen., in relazione

al diniego delle circostanze attenuanti generiche motivato unicamente con il richiamo all'assenza di segnali di resipiscenza (per la mancata formulazione di offerte risarcitorie e per l'omessa restituzione del bene ricettato). Considerato in

diritto 1.1. Il primo ed il secondo motivo, che possono essere esaminati

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congiuntamente poiché involgono il tema della prova dell'elemento psicologico del delitto di ricettazione, nella forma del dolo eventuale, risultano entrambi, oltre che

generici nella formulazione, manifestamente infondati. Le prospettazioni che il ricorrente formula, infatti, si pongono in totale contrasto con gli orientamenti assolutamente accreditati e consolidati della giurisprudenza di legittimità in punto

di ricettazione, anche con specifico riguardo alle fattispecie in cui ad essere ricettati siano apparecchi telefonici cellulari. Con un recente arresto di questa

sezione (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120) sono stati

analiticamente affrontati i temi della prova del delitto di ricettazione, in relazione al profilo dell'elemento psicologico del delitto, affermando che: 1) l'imputato trovato

nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, e quindi anche di telefoni cellulari, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto e ove non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso, risponde del delitto di ricettazione, poiché la mancanza di

giustificazione costituisce prova della conoscenza dell'illecita provenienza della res, in quanto sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente

spiegabile con un acquisto in mala fede (come già affermato da Sez. 1, n. 13599 del 13/03/2012, Pomelia, Rv. 252285; Sez. 2, n. 50952 del 26/11/2013, Telli, Rv.

257983; Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013, dep. 2014, Scarchini, Rv. 258624; Sez. 2, n. 37775 del 1/06/2016, Bertolini, Rv. 268085; Sez. 2, n. 43427 del 7/09/2016, Ancona, Rv. 267969; Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643; Sez.

2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713)-; 2) tale conclusione non costituisce deroga ai principi in tema di onere della prova, né incide sulle prerogative difensive, poiché è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita

della res, il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa (richiedendo all'imputato esclusivamente un onere di allegazione di elementi, che

potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento: Sez. Unite, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914, in motivazione); 3) il dolo di ricettazione si

atteggia nella forma del dolo eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza,

non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la

provenienza della cosa (ciò che caratterizza l'ipotesi contravvenzionale ex art. 712 cod. pen.), situazione ravvisabile quando l'agente, rappresentandosi l'eventualità della provenienza delittuosa della cosa, non avrebbe agito diversamente anche se

di tale provenienza avesse avuto la certezza (Sez. Unite n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324); 4) la fattispecie della ricettazione di telefoni cellulari concerne beni che, «pur se di uso comune, costituiscono comunque una

res potenzialmente di apprezzabile valore, non necessariamente acquistabile

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ricorrendo ai canali ufficiali (essendone florido il mercato dell'usato), ma che nulla induce a ritenere poter essere scambiata con disinteresse tale da non consentire all'avente causa di ricordare le modalità dell'acquisto e l'identità del dante causa»;

5) ove la disponibilità del telefono cellulare da parte dell'imputato sia indubbia, emergendo inequivocabilmente dalle (non sporadiche, ma) reiterate telefonate effettuate con esso utilizzando una SIM card intestata all'imputato, tale circostanza

non è sintomatica della buona fede dell'imputato, considerato che la normativa nazionale vigente non consente il rilascio di schede SIM anonime, rendendo per così dire necessitato il ricorso a schede intestate, pur se a soggetti diversi da colui

che le utilizza, né può dirsi nozione di comune esperienza quella secondo la quale coloro che consapevolmente ricevono telefoni cellulari di illecita provenienza siano

a conoscenza delle tecniche che permettono di tracciare e individuare l'utilizzo di apparecchi telefonici. 1.2. Anche il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché

confuso nella formulazione e, comunque, manifestamente infondato. La Corte d'appello ha adeguatamente motivato, secondo il costante insegnamento della Corte, il diniego delle circostanze generiche evidenziando il dato negativo ritenuto

ostativo, ossia la mancanza di effettiva resipiscenza. Si tratta di argomentazione adeguata, priva di vizi logici, non potendosi evidentemente accedere alla tesi difensiva che confonde la mancanza di atteggiamenti resipiscenti con l'esercizio di facoltà difensive, che attengono semmai al diritto al silenzio o alla negazione della

sussidenza del fatto («la mancanza di resipiscenza, ancorché rilevata dal comportamento processuale, può giustificare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in quanto confermativa di una personalità negativa, e non in

quanto espressione di scelte difensive di per sé non valutabili, siccome riconducibili all'esercizio del diritto di difesa»: Sez. 1, n. 11302 del 14/10/1993, Contino, Rv. 195606). 2. All' inammissibilità del ricorso consegue la condanna del

ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di Euro duemila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle

ammende.

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