Legge di Stabilità 2015: le principali novità fiscali - parte 1
Numero :
2/2015
Gruppo : FINANZIARIA
Oggetto :
N
OVITÀ FISCALIL
EGGE DIS
TABILITÀ2015
Norme e prassi : LEGGE DI STABILITÀ 2015 (LEGGE N. 190 DEL 23.12.2014, PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 300 DEL 29.12.2014, SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 99), IN VIGORE DAL 1°
GENNAIO 2015
Sintesi
La Legge di Stabilità 2015 è stata approvata in via definitiva dalla Camera il 22 dicembre 2014 ed è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29.12.2014 come Legge n. 190 del 23.12.2014, in vigore dal 1° gennaio 2015.
Si tratta di una manovra piuttosto corposa, che contiene diverse novità fiscali. In particolare, tra le principali misure fiscali vi sono:
la conferma a regime del bonus 80 euro; la possibilità di richiedere il TFR in busta paga; la proroga della detrazione del 65% per gli interventi volti al risparmio energetico e della detrazione del 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia;
importanti sgravi contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato.
In questa circolare tratteremo alcune delle novità fiscali più importanti contenute nel testo di legge, rimandando ad una circolare di prossima pubblicazione il resto della trattazione.
Gli
argomenti
1. P2. LE NOVITÀ FISCALI PREVISTE DALLA REMESSA LEGGE DI STABILITÀ 2015Premessa Nella tarda serata del 22 dicembre 2014, con 307 voti favorevoli, 116 "no" e un notevole caos in Aula alla Camera a causa della contestazione provocata dal Movimento 5 Stelle, il Parlamento ha approvato definitivamente il testo della Legge di Stabilità 2015 (il cui Ddl era stato varato dal Governo il 15.10.2014). La legge è stata poi pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29.12.2014 come Legge n. 190 del 23.12.2014, in vigore dal 1° gennaio 2015.
I punti cardine restano quelli voluti dal Governo, che su alcune misure non ha accettato compromessi. In particolare, il testo riprende la versione approvata dalla Camera in prima lettura a fine novembre e la integra con le modifiche apportate dal Governo in base al lavoro svolto dalle Commissioni al Senato.
Il testo si compone di un unico articolo costituito da 735 commi. In questa circolare si inizia la trattazione, in sintesi, delle novità fiscali più importanti contenute nel testo di legge (rimandando ad una circolare di prossima pubblicazione la continuazione della trattazione).
Le novità fiscali previste dalla Legge di Stabilità
2015
AGEVOLAZIONI PER ATI E RTI
(comma 6)
Il fondo di 5 milioni di euro previsto per l'anno 2014 dalla Legge di Stabilità 2014 (art. 1, commi 56-59, Legge n. 147/2013) a sostegno delle imprese che si uniscono in associazione temporanea di imprese (ATI) o in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) per operare su manifattura sostenibile e artigianato digitale, promozione, ricerca e sviluppo di software e hardware e all'ideazione di modelli di attività di vendita non convenzionali e forme di collaborazione tra tali realtà produttive, viene raddoppiato a 10 milioni di euro per il 2015 e le imprese dovranno essere composte da almeno 15 individui.
Il fondo è, inoltre, esteso alle reti di impresa aventi nel programma comune di rete lo sviluppo di attività innovative.
Le risorse del fondo sono erogate ai soggetti di cui sopra, ammessi attraverso procedure selettive indette dal Ministero dello sviluppo economico tenute a valorizzare le collaborazioni con istituti di ricerca pubblici, università e istituzioni scolastiche autonome, sulla base di progetti della durata di almeno 2 anni, volti a sviluppare i seguenti princìpi e contenuti:
creazione di centri di sviluppo di software e hardware a codice sorgente aperto per la crescita e il trasferimento di conoscenze alle scuole, alla cittadinanza, agli artigiani e alle microimprese;
creazione di centri per l'incubazione di realtà innovative nel mondo dell'artigianato digitale;
creazione di centri per servizi di fabbricazione digitale rivolti ad artigiani e a microimprese;
messa a disposizione di tecnologie di fabbricazione digitale;
creazione di nuove realtà artigianali o reti manifatturiere incentrate sulle tecnologie di fabbricazione digitale.
BONUS IRPEF € 80 (commi 12, 13
e 15)
Viene confermato "a regime", e quindi diventa
"strutturale", il c.d. "bonus Irpef" di € 80, che l'art. 1 del D.L. n. 66/2014 (decreto Renzi) aveva inizialmente riconosciuto solo per il 2014 ai lavoratori dipendenti e assimilati con determinati requisiti. In particolare, il credito sarà riconosciuto nelle seguenti misure:
Reddito ≤ € 8.000
€ 0
(incapienza d'imposta, in quanto le detrazioni per lavoro dipendente in tal caso sono superiori o pari all'Irpef lorda
dovuta) Reddito € 8.000
ma ≤ € 24.000
€ 960 (€ 80 euro mensili) Reddito € 24.000
ma € 26.000 (€ 26.000 - Reddito compl.) x € 960
€ 2.000
Reddito ≥ € 26.000 € 0
Restano confermate anche le modalità di fruizione del bonus previste finora.
Rispetto al testo che era stato varato dal Governo il 15 ottobre, alla Camera è stata introdotta l'incumulabilità del credito d'imposta con le agevolazioni concesse ai ricercatori che tornano in Italia (art. 44, D.L. n. 78/2010).
INCENTIVI RICERCATORI CHE
RIENTRANO DALL'ESTERO
(comma 14)
In sede parlamentare, è stata modificata la norma di cui all'art. 44, D.L. n. 78/2010 (Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero), estendendo il periodo di osservazione. In particolare, ai fini delle imposte sui redditi, si esclude dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero per almeno 2 anni continuativi e che dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 78/2010 (31.07.2010) ed entro i 7 anni solari successivi (anziché 5) vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato. Lo stesso vale per la formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP.
Gli incentivi si applicano ora nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei 3 (anziché 2) periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.
BUONI PASTI ELETTRONICI NON
TASSABILI FINO A € 7
(commi 16 e 17)
In sede di esame parlamentare, è stata inserita una norma che prevede, dal 1° luglio 2015, che la quota non sottoposta a tassazione dei “buoni pasto” passi da 5,29 euro a 7 euro, nel caso in cui, però, tali buoni siano in formato elettronico. Il buono pasto elettronico consiste in una carta elettronica leggibile da dispositivi POS abilitati ed il valore utilizzabile tramite la suddetta carta è definito a monte dal datore di lavoro con la società emittente. Attualmente, l’art. 51, comma 2 lett. c) del TUIR prevede l’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente imponibile delle prestazioni sostitutive di mensa sotto forma di buoni pasto fino all’importo di 5,29 euro. L'importo dei buoni pasto che supera detto limite concorre, invece, a formare reddito di lavoro dipendente.
Con la nuova norma, la soglia di esenzione del buono pasto, se in formato elettronico, si amplia a 7 euro.
CERTIFICAZIONE CREDITI VS P.A.
(comma 18)
Relativamente alla possibilità di cessione dei crediti certificati mediante piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni (art. 37, D.L. n. 66/2014), viene stabilito che la regolarità contributiva del cedente è definitivamente attestata dal DURC (Documento Unico di regolarità Contributiva) in corso di validità, il quale va allegato all'atto di cessione o comunque esibito alla P.A. ceduta.
COMPENSAZIONE CARTELLE CON CREDITI VS P.A.
(comma 19)
La possibilità, prevista per il 2014 dall'art. 12, comma 7-bis, del D.L. n. 145/2013 (decreto Destinazione Italia) di compensare le somme riferite a cartelle esattoriali con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione (a condizione che la somma iscritta a ruolo sia pari o inferiore al credito vantato) è estesa anche all'anno 2015 con le medesime modalità. Il decreto attuativo sarà emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità 2015.
DEDUZIONE IRAP COSTO DEL LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
(commi 20, 24 e 25)
Viene confermata l'introduzione del nuovo comma 4-octies all'art. 11 del D. Lgs. n. 446/1997, che riconosce di fatto la deduzione integrale dalla base imponibile IRAP del costo del lavoro a tempo indeterminato.
La novità si applica dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (2015 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) e vale per i soggetti che determinano la base imponibile IRAP ai sensi degli artt. 5, 5-bis, 6, 7, 8 e a 9 del D. Lgs. n. 446/1997, quindi dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dagli agricoltori, a prescindere dal metodo adottato (che può essere fiscale o da bilancio).
In sede parlamentare, è stato inserito un ulteriore periodo al suddetto comma 4-octies che stabilisce che, previa autorizzazione della Commissione europea, per i produttori agricoli e le società agricole, la deduzione in parola è ammessa anche
per ogni lavoratore agricolo dipendente aventi i requisiti di cui al comma 1.1 dell'art. 11 del D.Lgs. n.
446/1997 (assunto a tempo determinato purché abbia lavorato almeno 150 giornate e il contratto abbia almeno una durata triennale).
Sono esclusi gli enti non commerciali che esercitano esclusivamente attività istituzionale, la cui base imponibile IRAP è calcolata con il metodo retributivo.
CREDITO IRAP 10%
PER SOGGETTI SENZA DIPENDENTI
(comma 21)
In sede parlamentare, è stata aggiunta una norma che prevede, per i soggetti IRAP che non si avvalgono di lavoratori dipendenti e, dunque, senza costo del lavoro, un credito d'imposta pari al 10% dell'IRAP lorda a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (e, quindi, dal 2015 in caso di esercizio coincidente con l'anno solare). Il credito d'imposta va utilizzato esclusivamente in compensazione a decorrere dall'anno di presentazione della corrispondente dichiarazione.
BLOCCO ALIQUOTE IRAP (commi 22 e 23)
A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013 (2014 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), sono soppresse le norme del Decreto Renzi (art. 2, commi 1 e 4, D.L. n. 66/2014) che stabilivano la riduzione delle aliquote IRAP proprio a far data da allora.
Pertanto, le aliquote IRAP restano confermate nelle misure attualmente vigenti (nella generalità dei casi, 3,9% anziché 3,5%).
Tuttavia, il legislatore tiene conto del fatto che alla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità 2015 i contribuenti possano aver già versato l’acconto IRAP 2014 secondo il metodo previsionale avvalendosi delle aliquote indicate dall'art. 2 del Decreto Renzi (3,75% nella generalità dei casi). In tal caso, vengono fatti salvi gli effetti prodotti dalla norma del Decreto Renzi e, in sede di versamento del saldo 2014, avverrà il recupero della minore imposta versata a titolo di acconto IRAP 2014 sulla
base delle minori aliquote.
TFR IN BUSTA PAGA
(commi 26-34)
Viene previsto in via sperimentale, per i periodi di paga tra il 1° marzo 2015 ed il 30 giugno 2018, che i lavoratori dipendenti del settore privato (esclusi i lavoratori domestici ed i lavoratori del settore agricolo), che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno 6 mesi presso il medesimo datore di lavoro, possano richiedere di percepire in busta paga, come parte integrativa della retribuzione, le quote maturande del trattamento di fine rapporto (TFR) di cui all’articolo 2120 del codice civile.
L'opzione, qualora esercitata, è irrevocabile fino al 30.06.2018.
L'opzione può essere esercitata anche per le quote destinate dal lavoratore a forme di previdenza complementare.
La parte integrativa della retribuzione costituita dalla quota di Tfr corrisposta è assoggetta a tassazione ordinaria (non, quindi, a tassazione sostituiva come accadrebbe in caso di corresponsione del TFR al termine del percorso lavorativo).
Tuttavia:
non è imponibile ai fini previdenziali;
non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini della verifica della spettanza del bonus "80 euro".
Il regime sperimentale non si applica ai datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali e per le aziende dichiarate in crisi (art. 4, Legge n.
297/1982).
Per i datori di lavoro con meno di 50 addetti che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota del TFR in busta paga ai lavoratori che la richiedono, è possibile accedere ad un finanziamento, assistito da garanzia rilasciata dal Fondo istituito presso l'Inps e da garanzia dello Stato di ultima istanza.
Sarà un apposito D.pc.m. a definire le modalità attuative della misura in parola.
CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO
(commi 35 e 36)
Viene confermata, in sede parlamentare, la modifica alla disciplina relativa al credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 3, D.L.
n. 145/2013 (Decreto Destinazione Italia).
Sulla base delle modifiche apportate, ora il credito d'imposta è riconosciuto, per gli anni 2015-2019 (anziché 2014-2016), a favore di tutte le imprese (non più solo quelle con un fatturato annuo inferiore a € 500 milioni) che investono in attività di ricerca e sviluppo.
Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 25% (e non più del 50%) degli incrementi annuali di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo rispetto alla media dei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015, sempreché siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo pari ad almeno € 30.000 (anziché € 50.000) in ciascuno dei periodi d'imposta.
Il comma 6 dell'articolo elenca le spese ammissibili all'agevolazione, tra cui ora rientrano anche quelle sostenute per competenze tecniche e privative industriali relative ad invenzioni industriali e biotecnologiche (lett. d).
Il credito spetta nella misura più elevata del 50%
anziché 25%, per gli investimenti in ricerca e sviluppo indicati alle lett. a) e c) del comma 6 dell'art. 7, cioè:
assunzione di personale altamente qualificato;
costi della ricerca "extra muros", cioè svolta in collaborazione con Università ed enti o organismi di ricerca e con altre imprese, come le start-up innovative.
Il credito spetta fino ad un importo massimo annuale di 5 milioni di euro (anziché 2,5 milioni di euro) per ciascun beneficiario.
Le imprese avevano chiesto, senza esito, di calcolare il bonus sul totale degli investimenti e non sugli incrementi.
PATENT BOX (commi 37-45)
E' confermata l'introduzione nel nostro ordinamento del c.d. "patent box", un regime fiscale agevolato per le imprese (società ed enti, compresi i trust)
residenti in Paesi esteri (con i quali vige un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni è effettivo), il cui reddito derivi da utilizzo di beni immateriali (marchi, brevetti e know how).
La norma è finalizzata a:
incentivare la collocazione in Italia dei beni immateriali attualmente detenuti all’estero da imprese italiane o estere;
incentivare il mantenimento dei beni immateriali in Italia (o meglio, evitarne la rilocalizzazione all’estero);
favorire l’investimento in attività di ricerca e sviluppo.
Il regime è opzionale. L'opzione dura 5 esercizi sociali ed è irrevocabile. L'esercizio dell'opzione rileva ai fini IRAP.
L’agevolazione consiste nell'esclusione dal reddito complessivo del 50% dei redditi derivanti dall’utilizzazione dei seguenti beni immateriali:
opere dell’ingegno, brevetti industriali, marchi d’impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti;
processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico, giuridicamente tutelabili.
La percentuale di beneficio sarà poi pari al 30% per il 2015 e al 40% per il 2016.
L’utilizzo del regime opzionale è possibile, oltre che per i redditi derivanti dalla concessione in uso a terzi dei beni immateriali, anche nell’ipotesi di utilizzo diretto degli stessi. In quest'ultimo caso, il contributo economico di tali beni alla produzione del reddito deve essere determinato in base ad un apposito accordo ex art. 8, D.L. n. 269/2003.
Le plusvalenze derivanti dall'eventuale cessione dei beni immateriali non formano, inoltre, reddito imponibile, se almeno il 90% del corrispettivo è reinvestito entro due anni nella manutenzione o sviluppo di altri beni immateriali.
Le disposizioni si applicano a condizione che i soggetti che esercitano l’opzione svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con Università o enti di ricerca ed organismi equiparati, finalizzate alla produzione dei beni.
Sarà un successivo Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico a definire le modalità attuative del regime del "patent box".
DETRAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA
(comma 47, lett. a)
E' confermata la proroga per un altro anno (fino al 31.12.2015) della detrazione fiscale nella misura del 65% delle spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, misura che altrimenti sarebbe scesa al 50% per le spese sostenute dal 01.01.2015 al 31.12.2015.
Per gli interventi su parti comuni condominiali, l'ecobonus resta nella misura del 65% fino al 31.12.2015 (anziché fino al 30.06.2015).
La detrazione è al 65% ora anche per le spese di acquisto e posa in opera:
delle schermature solari di cui all'allegato M al D. Lgs.
n. 311/2006 sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro.
di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.
DETRAZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE
EDILIZIA, BONUS ARREDO e
MISURE ANTISISMICHE
(comma 47, lett. b)
Viene prevista la proroga per un altro anno (fino al 31.12.2015) della detrazione fiscale nella misura del 50% delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, misura che altrimenti sarebbe scesa al 50% per le spese sostenute dal 01.01.2015 al 31.12.2015.
Analogamente, viene prorogato di un altro anno (dal 31.12.2014 al 31.12.2015) il c.d. "bonus arredo", la detrazione fiscale del 50% per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile di ristrutturazione, nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni). L'agevolazione spetta su un importo non superiore a € 10.000.
Viene ora specificato che la fruizione del bonus arredo prescinde dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione.
In sede parlamentare, è stato previsto l'innalzamento al 65 (anziché 50%) della detrazione
delle spese per lavori di prevenzione antisismica sostenute sino al 31.12.2015.
SGRAVI CONTRIBUTIVI
ASSUNZIONI LAVORATORI IN
MOBILITA'
(comma 114)
In sede di approvazione definitiva, è stata inserita un'agevolazione per i datori di lavoro che hanno assunto fino al 31 dicembre 2012 lavoratori iscritti nelle liste di mobilità e licenziati da imprese anche con meno di 15 dipendenti. In particolare, ad essi si applicano gli sgravi contributivi di cui agli artt. 8, comma 2, e 25, comma 9, della Legge n. 223/1991, nel limite massimo di risorse di € 35.550.000.
L’agevolazione consiste nel versamento dell'aliquota contributiva pari al 10% per un periodo di 18 mesi per i lavoratori a tempo indeterminato ovvero 12 mesi per quelli a tempo determinato.
SGRAVI CONTRIBUTIVI PER
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
(commi 118-121)
Per favorire forme di occupazione stabile, viene introdotto uno sgravio contributivo ai datori di lavoro privati che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato (con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico) nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. E' escluso il settore agricolo.
Lo sgravio è concesso per un periodo massimo di 36 mesi e relativamente ai contributi previdenziali (non i contributi INAIL) a carico dei datori di lavoro fino ad un importo massimo pari a € 8.060 annui.
L’esonero non spetta:
per i lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;
per i lavoratori per i quali il beneficio sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato;
per i lavoratori già assunti con un contratto a tempo indeterminato nei 3 mesi antecedenti al 1° gennaio 2015.
Lo sgravio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
Sono soppressi i benefici contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro
o cassintegrati di cui all’articolo 8, comma 9, della Legge n. 407/1990.
Inoltre, in sede di approvazione parlamentare, l'agevolazione in esame è stata estesa anche ai datori di lavoro agricolo che assumono con contratto a tempo indeterminato (no apprendistato) con decorrenza dal 1° gennaio 2015, con riferimento ai contratti stipulati non oltre il 31.12.2015, con esclusione dei lavoratori che nell'anno 2014 siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate con riferimento all'anno solare 2014.
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