Torino, 22 novembre 2013
CONVEGNO BNL / ODCEC TORINO
Problematiche inerenti l’utilizzo di prodotti a copertura dei rischi
INTEREST RATE SWAP
Gli strumenti finanziari che vengono utilizzati a copertura dei rischi sono principalmente i contratti derivati, che, come definiti dallo IAS n. 39, sono individuati da 3 caratteristiche:
- Sono strumenti finanziari il cui valore cambia in relazione al cambiamento di una sottostante variabile finanziaria
- Non richiedono un investimento netto iniziale o richiedono un investimento minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a cambiamenti di fattori di mercato
- Vengono regolati in data futura.
Il valore di questi strumenti è, appunto, derivato da quello di un’altra variabile sottostante, detta underlying, che, variando, determina le variazioni del derivato.
I contratti derivati possono essere sottoscritti per finalità diverse: speculazione, o, appunto copertura, in cui ci si aspetta che le variazioni del valore dello strumento compensino le variazioni di senso opposto dell’elemento coperto, o assicurato.
I requisiti di uno strumento di copertura sono (da IAS 39):
• Sussistenza documento formale;
• Efficacia delle coperture fra 80% e 125% dello strumento coperto.
Fra le tantissime underlyings possibili, (tassi di cambio, prezzi di merci varie, indici di borsa, eccetera), oggi ci occupiamo dei tassi di interesse.
Gli strumenti a copertura dei rischi da fluttuazione dei tassi di interesse di gran lunga più diffusi sui mercati OTC ovvero over the counter, ossia mercati non regolamentati, sono gli interest rate swap (IRS), contratti con i quali due parti si accordano per scambiarsi reciprocamente, per un periodo di tempo predefinito, pagamenti calcolati sulla base di tassi di interesse differenti e predefiniti, applicati ad un certo capitale.
Ad esempio, un’impresa che ha preso un finanziamento a tasso variabile per un certo importo, per un certo numero di anni, parallelamente stipula un contratto con una banca, magari la stessa che le ha concesso il finanziamento, per cui l’impresa corrisponderà alla banca un interesse a tasso fisso, sullo stesso capitale del mutuo, e per la stessa durata, e la banca corrisponderà all’impresa, sempre sullo stesso capitale e sulla stessa durata, un tasso indicizzato agli stessi parametri a cui è indicizzato il tasso del mutuo, più uno spread.
In questo modo, se sale il tasso di riferimento, l’aumento che l’impresa dovrà pagare alla banca sarà compensato dall’aumento del tasso che ne riceverà in forza del derivato, neutralizzando così il rischio.
a) Aspetti contabili e rappresentazione in bilancio
La normativa di riferimento è contenuta nello IAS39, per la valutazione, nell’art 2427 bis del codice civile per la redazione della Nota Integrativa;
nell’art 2428, c.2, n. 6 bis, per la Relazione sulla gestione.
Nel caso che esaminiamo oggi, ossia l’interest rate swap, non c’è un valore patrimoniale da rilevare contabilmente, ma i due flussi contrapposti di interessi.
La rilevazione può essere fatta in due modi: o si rilevano fra i proventi finanziari gli interessi attivi, e fra gli oneri finanziari gli interessi passivi, oppure,
dovuto dall’impresa alla banca e quanto dovuto dalla banca all’impresa, si può considerare corretto contabilizzare soltanto il flusso netto, fra gli oneri, o fra i proventi finanziari.
Questo secondo metodo era previsto per banche e società finanziarie dal DLGS 87/1992, che ne disciplinava i bilanci prima dell’introduzione degli IAS.
Per la nota integrativa dobbiamo rifarci all’articolo 2427 Bis del codice civile, che si intitola appunto:
“Informazioni relative al valore equo "fair value" degli strumenti finanziari”
Per quanto riguarda gli interest rate swap, a mio parere è applicabile la prima parte dell’articolo, che dice:
Nella nota integrativa sono indicati:
1) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:
a) il loro fair value;
b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;
informazioni che sono almeno, nel caso degli IRS:
- Tipologia del contratto - Finalità
- Rischio finanziario sottostante - Attività o passività coperta.
Per maggiore chiarezza aiuta l’OIC n. 3, prevedendo che le informazioni, per i derivati di copertura, debbano riguardare anche le attività o passività sottostanti e la verifica dell'efficacia delle coperture.
Per quanto riguarda la relazione sulla gestione, l’art 2428, c.2, n. 6 bis, stabilisce che
“Dalla relazione devono in ogni caso risultare: in relazione all'uso da parte della società di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio:
a) gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;
b) l'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari.
b) Aspetti fiscali:
Art. 112 del TUIR intitolato “operazioni fuori bilancio”, nella fattispecie interessano i commi 2, 5 e 6:
2. Alla formazione del reddito concorrono i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle operazioni «fuori bilancio» in corso alla data di chiusura dell'esercizio.
5. Se le operazioni di cui al comma 2 sono poste in essere con finalità di copertura dei rischi relativi ad attività e passività produttive di interessi, i relativi componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito, secondo lo stesso criterio di imputazione degli interessi, se le operazioni hanno finalità di copertura di rischi connessi a specifiche attività e passività, ovvero secondo la durata del contratto, se le operazioni hanno finalità di copertura di rischi connessi ad insiemi di attività e passività.
6. Salvo quanto previsto dai principi contabili internazionali, ai fini del presente articolo l'operazione si considera con finalità di copertura quando ha lo scopo di proteggere dal rischio di avverse variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato il valore di singole attività o passività in bilancio o
"fuori bilancio" o di insiemi di attività o passività in bilancio o "fuori bilancio".
Quindi il differenziale di interesse che rimane a carico dell’impresa, a seguito della reciproca regolazione, è deducibile, e lo è con i limiti di cui all’art. 96 del TUIR, ossia
. “Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 110, sono deducibili in
assimilati. L'eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica.
Per risultato operativo lordo si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui al numero 10), lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio;”
Lo stesso criterio di deducibilità vale per le stabili organizzazioni in Italia di società estere, di cui all’art. 151 del TUIR.
Vale altresì per gli oneri da IRS il limite alla deducibilità di cui all’art. 110 del TUIR
10. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis. Tale deduzione è ammessa per le operazioni intercorse con imprese residenti o localizzate in Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al citato decreto. (14)
11. Le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva.
Andrea Barabino - Torino