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Direttiva Uova Coop Naturafarm

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Academic year: 2022

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Uova Coop Naturafarm

Classificazione della direttiva Sottocategoria della direttiva Gruppo merceologico Numero di classificazione Marche proprie Brand Management / Label /

Label di qualità Food 020.01.015

Responsabile della direttiva Funzione

CP 11 Latticini/Uova Category manager

1. Obiettivo della direttiva

La presente direttiva definisce i requisiti specifici posti da Coop ai partner commerciali in riferimento alla marca Uova Coop Naturafarm.

2. Ambito di applicazione

La direttiva vale per tutti i partner commerciali che forniscono prodotti alimentari di marca propria Coop ai canali Coop Retail, Ristoranti Coop, Edile+Hobby, coop.ch, Coop Pronto e ai Grandi Magazzini Coop.

3. Requisiti generali

3.1 Principi della produzione convenzionata

A L’intermediario che aderisce al programma Uova Coop Naturafarm è autorizzato a stipulare soltanto contratti con produttori di uova Coop Naturafarm che operano nel ramo produttivo

«Galline ovaiole per la produzione di uova» e detengono esclusivamente galline ovaiole ai sensi della presente direttiva. Questo regolamento si applica a tutti i siti produttivi che rientrano nell’ambito di competenza del produttore e/o sono a quest’ultimo collegati dal punto di vista economico.

B Al programma Uova Coop Naturafarm sono ammesse soltanto aziende con sede in Svizzera. Ove tale condizione non sia soddisfatta, le uova non devono essere commercializzate nel canale Coop Naturafarm.

C I produttori devono fornire all’organismo di controllo previsto al punto 8.1.1 A la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER) ai sensi della vigente Ordinanza concernente i pagamenti diretti all’agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD; RS 910.13).

D I produttori devono dimostrare che, ai sensi della vigente Ordinanza concernente i pagamenti diretti all’agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD; RS 910.13), hanno notificato la categoria di animali Gallina ovaiola per i contributi per il benessere degli animali Sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali (SSRA) e Uscita regolare all’aperto (URA).

E In quanto interlocutore riconosciuto, la Comunità di produttori Coop Naturafarm (CPN) rappresenta gli interessi dei produttori nei rapporti con Coop e con l’intermediario.

L’adesione alla CPN è raccomandata a tutti i produttori.

F Contestualmente al programma Uova Coop Naturafarm, gli intermediari possono anche stipulare contratti con produttori che non soddisfino determinati requisiti formali per l’ottenimento di pagamenti diretti da parte della Confederazione. In tal caso, la stipula del contratto dovrà essere concordata con Coop e l’organismo di controllo. I produttori interessati devono fornire all’organismo di controllo previsto al punto 8.1.1 A la prova che le esigenze ecologiche vengono rispettate (PER) come da OPD e che ciò avviene sotto il controllo degli enti di controllo cantonali.

G I produttori che aderiscono al programma Uova Coop Naturafarm partecipano regolarmente a corsi di perfezionamento per produttori di uova e a convegni per i produttori di uova Naturafarm.

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3.2 Requisiti per la produzione

A A qualsiasi livello della produzione è vietato il ricorso all’ingegneria genetica. Quest’ultima non deve trovare applicazione né durante il processo di allevamento né contestualmente alla riproduzione degli animali. Negli alimenti per animali non si devono utilizzare componenti OGM soggetti a dichiarazione obbligatoria come da Ordinanza concernente la produzione e la messa in commercio di alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAIA;

RS 916.307).

B In relazione al programma Uova Coop Naturafarm sono ammesse unicamente galline ovaiole nate in Svizzera. L’incubazione e la produzione di pulcini hanno luogo in stabilimenti di moltiplicazione e incubatoi svizzeri. Nel quadro del programma Uova Coop Naturafarm non è ammessa l’importazione di uova fecondate e di pulcini di un giorno di vita. Dietro accordo scritto con Coop, in casi eccezionali è possibile – a scopo sperimentale (p.es. ai fini dell’ottimizzazione della razza) o in caso di difficoltà di approvvigionamento del partner di produzione – procedere all’importazione di uova da cova o di pulcini.

C Gli animali devono essere tenuti in gruppi. Gli esemplari deboli, malati o feriti devono essere tenuti in un’apposita sezione della stalla oppure eliminati.

D Tutte le aree della stalla ed esterne nonché i dispositivi di foraggiamento e abbeveraggio devono essere mantenuti puliti.

E Gli animali devono avere sempre a disposizione acqua potabile fresca.

F Gli animali devono avere costantemente a disposizione materiali adatti con cui tenersi occupati.

G Per quanto concerne la consegna e la qualità delle uova Coop Naturafarm, si applicano le condizioni stabilite dal rispettivo intermediario.

H L’intermediario provvede a ritirare le uova 2-3 volte la settimana.

4. Requisiti per la detenzione degli animali 4.1 Requisiti generali

4.1.1 Stalla

A La stalla deve disporre di vari piani e posatoi e offrire così agli animali sufficienti possibilità di riparo e ritiro. Nel senso della profondità deve in ogni caso disporre di un’adeguata quantità di aree di riposo nelle quali possa trascorrere la notte la totalità degli animali. Tutti i piani e i posatoi devono poter essere agevolmente utilizzati dagli animali grazie all’adattamento delle distanze e degli angoli di avvicinamento o, se necessario, tramite rampe volte a facilitare la salita.

B Fatta eccezione per i pulcini durante un periodo di max. 28 giorni a partire dal loro collocamento nella stalla, gli animali devono avere costante accesso a tutte le zone di quest’ultima.

C Il sistema di stabulazione deve constare di max. quattro piani e la sua altezza non deve eccedere i 2,8 m da terra. Viene considerata come punto più alto la superficie calpestabile più elevata. Per piano si intende qualsiasi superficie calpestabile considerata come superficie utile, come pure il pavimento della stalla (senza posatoi o mangiatoie con posatoio). Tale requisito si applica per le aziende che intendono aderire al programma e per l’installazione di nuove voliere in aziende di produzione di uova CNf esistenti.

D La distanza tra il posatoio più esterno di una voliera e la parete della stalla deve essere di almeno 1,5 m. Laddove la distanza sia inferiore a 1,5 m, tra tutti i piani del lato considerato dovranno essere presenti degli ausili alla salita e alla discesa.

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E Sono da considerarsi superfici utili quelle superfici le cui caratteristiche soddisfano i requisiti in materia di superfici di lettiera o superfici grigliate e che presentano un’altezza libera di almeno 50 cm e una larghezza di almeno 30 cm (a meno che l’autorizzazione USAV del sistema non ammetta dimensioni inferiori). La pendenza del pavimento non deve superare il 12%. I piani devono essere disposti in maniera tale che nell’area dedicata agli animali non possano accumularsi escrementi.

F I posatoi devono avere una lunghezza complessiva tale da permettere a tutti gli animali di sedervisi contemporaneamente. A tal proposito vanno previsti almeno 14 cm per ciascuna gallina ovaiola e almeno 11 cm per ciascun pollo d’allevamento.

G Non si considerano posatoi le barre ubicate sopra la lettiera, le barre per il raggiungimento del nido e le barre con una larghezza > 5 cm. I posatoi devono essere disposti a diverse altezze. Una parte dei posatoi deve avere una distanza minima di 50 cm dal suolo. I posatoi devono essere realizzati con materiale antiscivolo e fatti in maniera tale da non compromettere la salute della pianta delle zampe.

H La superficie afferrabile del posatoio deve essere di almeno 3 cm. I posatoi integrati sul piano della voliera devono presentare un’altezza di almeno 2 cm. Non vengono calcolati i posatoi coperti da griglie.

I Nel caso delle galline ovaiole, la distanza orizzontale tra due posatoi ubicati su uno stesso piano deve essere di almeno 30 cm. La distanza dalla parete (o da altre delimitazioni) deve ammontare ad almeno 15 cm, mentre la distanza verticale deve essere di almeno 50 cm (a meno che l’autorizzazione USAV del sistema non ammetta dimensioni inferiori).

J Nel caso delle pollastrelle, tra i posatoi ubicati su uno stesso piano deve esservi una distanza orizzontale di almeno 25 cm, mentre la distanza dalla parete (o da altre delimitazioni) deve essere di almeno 10 cm. La distanza verticale deve essere di almeno 50 cm (a meno che l’autorizzazione USAV del sistema non ammetta dimensioni inferiori).

K L’area di attività all’interno della stalla deve godere di una luce diurna da almeno 15 lux.

Nelle aree della stalla in cui, data la presenza di attrezzature o la distanza dalle finestre, l’intensità della luce diurna risulti fortemente ridotta ma comunque pari ad almeno 5 lux, occorre raggiungere un’intensità luminosa di 15 lux installando delle luci artificiali. Nelle aree di riposo e di ritiro (nidi inclusi) è ammessa un’intensità luminosa inferiore ai 5 lux. Allo stesso modo, dietro accordo con l’organismo di controllo, è ammessa una provvisoria riduzione dell’intensità luminosa a titolo di misura di emergenza volta a contrastare il fenomeno del beccaggio delle piume. Questo tipo di misura va riportato nel registro dei trattamenti indicando la data e la durata dell’intervento.

L Laddove vengano posti in atto dei programmi di illuminazione, la fase di luce può essere ridotta. Non è tuttavia ammesso dare luogo a più di una fase di oscurità ogni 24 ore. La fase di luce non deve essere estesa per via artificiale a più di 16 ore al giorno. È consigliata una fase di luce crepuscolare della durata di 15-30 minuti.

M Ai fini dell’illuminazione artificiale vanno impiegate fonti luminose ad alta frequenza con una frequenza di almeno 2000 Hz (p.es. tubi fluorescenti ad alta frequenza).

N Lo spazio adibito al razzolamento all’interno della stalla ha una superficie pari ad almeno il 20% della superficie calpestabile da parte degli animali ed è ricoperto da strame per intero nonché in misura sufficiente. Non sono ammesse superfici per il razzolamento sopraelevate (p.es. i cosiddetti box per il razzolamento). Lo strame deve essere prevalentemente secco e cedevole, in modo che gli animali possano becchettare, razzolare e fare bagni di polvere.

Deve inoltre essere costituito soltanto da materiali adatti allo scopo, che non risultano problematici per la salute degli animali o per l’ambiente e che non presentano rischi per la qualità degli alimenti (p.es. trucioli, cubetti di paglia, paglia triturata). Problematici rispetto alla salute degli animali sono considerati soprattutto i materiali da strame come la carta di giornale e i materiali che generano eccessive quantità di polvere. Dati i problemi legati alle micotossine, è vietato ricorrere all’eulalia. Tra i materiali che presentano rischi per l’ambiente si annovera soprattutto la torba.

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O Il numero di animali per azienda deve essere limitato a un massimo di 12 000 esemplari, ciascun branco non deve contare più di 12 000 animali nel caso delle pollastrelle e non più di 6000 animali nel caso delle galline ovaiole.

P Per quel che riguarda la densità di occupazione, la base di calcolo è costituita dalla vigente Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1) tenendo conto dei requisiti previsti dalla presente direttiva. In occasione del collocamento nel pollaio, gli effettivi massimi possono essere superati al massimo del 2%, nel caso delle pollastrelle al massimo del 4%. Tale possibilità sussiste solo laddove il numero massimo di animali sia il fattore limitante come da punto 4.1.1 O. Tutti i requisiti (spazio, lunghezza dei trogoli, lunghezza dei posatoi ecc.) devono essere rispettati per tutti gli animali stabulati.

Q All’interno della stalla deve essere garantita una buona qualità dell’aria. La concentrazione media di ammoniaca non deve superare le 20 ppm.

4.1.2 Area con clima esterno (ACE)

Lo stabilimento deve essere dotato di un’area con clima esterno (uscita in caso di brutto tempo, zona con clima esterno, giardino d’inverno).

A L’area con clima esterno è una superficie interamente coperta, aperta verso l’esterno in misura equivalente a quella di una parete longitudinale oppure delimitata da una rete di metallo o di materiale sintetico. Ove necessario, dispone inoltre di una rete di protezione dal vento. Qualora la delimitazione esterna comprenda anche uno zoccolo (p.es. un muretto in calcestruzzo), l’altezza media di quest’ultimo non deve superare i 50 cm. L’altezza della superficie laterale aperta deve corrispondere ad almeno 1,5 m. Le prescrizioni relative all’altezza massima dello zoccolo e all’altezza minima della superficie laterale aperta hanno validità a partire dall’1.1.2019 per le stalle di nuova costruzione e per le ACE ristrutturate.

B La superficie è interamente ricoperta di strame nonché dotata di attrezzature adeguate – p.es. balle di paglia, pagliai, posatoi ecc. – che consentono di sfruttare la profondità dell’ambiente. La lunghezza del posatoio che deve essere presente ogni 100 animali è di 1 m nel caso delle galline ovaiole e di 0,5 m nel caso delle pollastrelle. Durante il periodo di vegetazione, tuttavia entro e non oltre l’1.5 e fino al 30.9, devono essere in funzione dei dispositivi di abbeveraggio. Gli animali devono avere sempre la possibilità di fare un bagno di polvere. Lo strame deve essere costituito soltanto da materiali adatti allo scopo (cfr. punto 4.1.1 N).

C La larghezza delle aperture presenti tra stalla e area con clima esterno nonché tra area con clima esterno e pascolo è di almeno 1,5 m ogni 1000 animali. Le aperture hanno una larghezza di almeno 0,7 m ciascuna e devono essere distribuite in modo omogeneo.

4.2 Requisiti specifici in materia di allevamento di pollastrelle 4.2.1 Principio

L’allevamento delle pollastrelle Coop Naturafarm deve garantire un’ottimale preparazione degli animali alla successiva permanenza presso lo stabilimento Coop Naturafarm in qualità di galline ovaiole. Le pollastrelle devono in particolare apprendere i comportamenti naturali che in un secondo momento potranno tenere presso l’allevamento di deposizione. Si mira così a prevenire il successivo manifestarsi di disturbi comportamentali. Nell’allevamento, le pollastrelle devono inoltre sviluppare e potenziare la loro resistenza e un’immunizzazione naturale.

A L’azienda di allevamento provvede con un mese di anticipo a segnalare all’organismo di controllo il collocamento in stalla per il programma Uova Coop Naturafarm. Non sono ammessi trasferimenti di pulcini da una stalla all’altra durante l’allevamento (periodo compreso tra la prima entrata in stalla e la consegna all’allevamento di galline ovaiole).

B Nuove stalle e adattamenti edilizi devono essere segnalati per tempo, prima del collocamento in stalla, all’organismo di controllo, in maniera tale che quest’ultimo possa, se necessario, effettuare controlli supplementari.

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4.2.2 Stalla

A Il sistema di detenzione deve corrispondere a quello del successivo allevamento di deposizione. Vanno in particolare utilizzati, per quanto possibile, i medesimi dispositivi di foraggiamento e abbeveraggio.

B La fase di luce non deve essere estesa per via artificiale a più di 16 ore al giorno. Fanno eccezione i primi tre giorni di vita dei pulcini, durante i quali la fase di luce può essere estesa a 24 ore.

C I dispositivi volti a tenere insieme i pulcini in presenza di acqua, mangime e calore (p.es. cerchi per pulcini) possono essere impiegati soltanto nelle prime quattro settimane.

D Durante le prime quattro settimane, nell’area occupata dai pulcini viene distribuito dello strame composto da materiale adatto. La quantità di strame va definita in maniera tale che quest’ultimo non vada a ricoprire i dispositivi di foraggiamento e abbeveraggio.

4.2.3 Area con clima esterno (ACE)

A La superficie minima ammonta a 0,032 m² per animale. Fino al 42° giorno di vita degli animali, l’area con clima esterno può rimanere chiusa. A partire dal 43° giorno di vita, l’area con clima esterno deve essere calpestabile per tutta la giornata, e comunque almeno dalle 10:00 alle 17:00.

B A partire dal 43° giorno di vita, l’accesso all’area con clima esterno può essere limitato per i seguenti motivi:

 Malattia, forte vento, presenza di neve nella zona circostante, attivazione di un programma di luce

 A partire dalla 6ª settimana di vita: in presenza di temperature sotto i 16 °C

 A partire dalla 10ª-15ª settimana di vita: in presenza di temperature sotto i 10 °C C Ove non venga concesso l’accesso all’area con clima esterno, durante il giorno il produttore

ha il dovere di verificare se sussistono ancora le condizioni che hanno determinato la limitazione dell’accesso. Qualora dette condizioni siano venute meno, occorre consentire l’accesso all’area con clima esterno.

D Qualsiasi limitazione dell’accesso all’area con clima esterno deve essere documentata e motivata man mano nel registro delle uscite.

4.3 Requisiti specifici in materia di detenzione di galline ovaiole 4.3.1 Provenienza delle pollastrelle

Le pollastrelle provengono da allevamenti che soddisfano le condizioni illustrate al punto 4.2 e vengono controllati dall’organismo di controllo competente.

4.3.2 Area con clima esterno (ACE)

A La superficie minima dell’area con clima esterno ammonta a 0,05 m² per animale.

B Le galline ovaiole devono poter accedere all’area con clima esterno in qualsiasi momento della giornata. Va rispettato l’orario minimo di apertura dalle 10:00 fino almeno alle 17:00.

C L’accesso all’area con clima esterno può essere limitato in presenza delle seguenti condizioni:

 Per max. sette giorni dal momento del collocamento in stalla

 In presenza di vento molto forte

 In presenza di temperature esterne inferiori ai -5 °C

 Ove gli animali siano feriti o malati

 Ai fini dell’induzione della muta

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D Ove non venga concesso l’accesso all’area con clima esterno, durante il giorno il produttore ha il dovere di verificare se sussistono ancora le condizioni che hanno determinato la limitazione dell’accesso. Qualora dette condizioni siano venute meno, occorre consentire l’accesso all’area con clima esterno.

E Qualsiasi limitazione dell’accesso all’area con clima esterno deve essere documentata e motivata man mano nel registro delle uscite.

4.3.3 Pascolo

Il pascolo rappresenta un valore aggiunto fondamentale del programma label Naturafarm. Il programma mira a far sì che gli animali possano uscire quotidianamente all’aperto e abbiano accesso al pascolo il più spesso possibile.

A Ciascuna gallina ovaiola ha a disposizione una superficie di pascolo di almeno 2,5 m².

B Sul 50% della superficie di pascolo disponibile devono crescere erbe ed erbe aromatiche.

C Ai fini della conservazione e della cura del pascolo è ammesso delimitare temporaneamente porzioni dello stesso. In tal caso deve comunque essere garantita la costante accessibilità di una superficie di 1,25 m² per animale.

D Sulla superficie di pascolo devono crescere cespugli e alberi in grado di fornire ombra e riparo, oppure devono essere presenti dispositivi atti a garantire un’equilibrata ripartizione degli animali su tutta la superficie di pascolo. A partire dall’1.1.2023, almeno il 50% delle fonti di ombra e di riparo dovrà essere costituito da vegetazione naturale (alberi, cespugli ecc.). La distanza massima tra apertura della stalla ed elementi protettivi come pure tra i singoli elementi protettivi corrisponde a 20 m. Gli elementi di riparo all’interno dell’area di pascolo accessibile devono indicativamente ombreggiare in verticale una superficie di almeno 20 m² ogni 1000 animali.

E In via di principio, per gli animali il pascolo è costantemente accessibile nei seguenti intervalli di tempo:

F Al fine di tutelare la salute degli animali è ammesso limitare l’accesso al pascolo, tuttavia soltanto in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

 Max. sette giorni dopo il collocamento nella stalla

 In caso di problemi di avvio quali insufficiente assunzione di mangime, rischio di malattie e apatia o nervosismo degli animali è consentito limitare l’accesso al pascolo al massimo fino alla fine della 23ª settimana di vita degli animali.

 Vento molto forte, ambiente circostante ricoperto di neve

 Durante e poco dopo forti precipitazioni

 In presenza di temperature esterne inferiori ai -5 °C

 In presenza di animali malati o feriti

 Accesso limitato per max. 21 giorni ai fini dell’induzione della muta

 Ove durante il riposo vegetativo (al massimo dall’1.11 al 30.4) venga offerta in via alternativa l’uscita in un’area non coperta ai sensi del punto 4.3.4.

G Qualsiasi limitazione dell’accesso al pascolo, come pure ogni delimitazione temporanea finalizzata alla conservazione e alla cura del pascolo, deve essere documentata e motivata man mano nel registro delle uscite.

Apertura entro le

Chiusura non prima delle

Durata minima dell’apertura

Variante 1 12:00 17:00 5 ore

Variante 2 11:00 16:00 5 ore

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4.3.4 Cortile non coperto

A I requisiti in materia di cortili non coperti valgono soltanto laddove durante il riposo vegetativo il produttore limiti l’accesso al pascolo. Detti requisiti non valgono per quei produttori che durante il riposo vegetativo lasciano gli animali al pascolo.

B Il cortile è un’area non coperta, ubicata all’aperto e sul cui suolo vi è materiale a sufficienza per consentire agli animali di razzolare. Vanno utilizzati materiali che consentono agli animali di razzolare e becchettare agevolmente e che non risultano problematici rispetto alla loro salute (p.es. cippato di legno, ghiaia, pietrisco, sabbia). In media le dimensioni della ghiaia non devono superare i 30 mm. È vietato il ricorso a cippato di legno trattato.

C La grandezza minima del cortile è di 43 m² ogni 1000 animali, ossia di 0,043 m² per animale.

La superficie del cortile può essere computata alla superficie di pascolo complessiva.

D Laddove occorra aprire il cortile, questo dovrà essere accessibile almeno durante gli intervalli indicati al punto 4.3.3 E. Sono fatte salve le eccezioni illustrate al punto 4.3.3 F.

5. Mangimi e alimentazione

A L’alimentazione deve garantire uno sviluppo armonioso degli animali, un buono stato di salute degli stessi nonché la produttività ovaiola. Gli animali devono ricevere regolarmente sufficienti quantità di mangime adeguato e di acqua. La composizione dell’alimentazione è studiata in maniera tale che gli escrementi degli animali abbiano un impatto ridotto sul suolo e sulle acque ed è in linea con le più moderne conoscenze in fatto di ecologia.

B Gli alimenti per animali devono essere acquistati soltanto presso produttori che operano in linea con la Direttiva Coop per la nutrizione degli animali da reddito, dichiarano sull’etichetta e nel bollettino di consegna la conformità di detti alimenti per animali ai requisiti Naturafarm e gestiscono un efficace sistema di assicurazione della qualità conformemente a una linea direttiva ufficialmente approvata per una buona prassi procedurale nell’ambito della produzione di alimenti per animali. A tal proposito, il produttore fa sottoscrivere al proprio fornitore di alimenti per animali un documento che conferma quanto sopra e archivia quest’ultimo nel classificatore dei produttori Coop Naturafarm.

C Gli animali vengono alimentati in funzione delle loro esigenze. Soprattutto sali minerali e vitamine vanno somministrati solo in quantità tali da coprire il fabbisogno degli animali.

D Per ogni consegna di alimenti per animali occorre controllare la dichiarazione relativa all’alimento per animali riportata nel bollettino di consegna o sull’etichetta del sacco contenente l’alimento stesso. In mancanza della dicitura «CNf» l’alimento per animali va immediatamente respinto e non deve essere somministrato agli animali. Tutti i bollettini di consegna vanno archiviati nel classificatore dei produttori.

E All’interno della stalla e dell’area con clima esterno vanno sparsi quotidianamente chicchi di frumento o di mais per le galline ovaiole. Nel caso degli allevamenti di pollastrelle, ciò vale a partire dalla 7ª settimana di vita.

F È ammesso utilizzare chicchi di grano o di mais provenienti dall’azienda stessa. Laddove i chicchi di grano o di mais vengano acquistati esternamente, occorre garantire che siano privi di OGM. A tal fine vanno richiesti al fornitore i certificati d’analisi comprovanti il rispetto dei valori soglia di dichiarazione degli OGM.

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G Per le aziende che provvedono a miscelare alimenti per animali valgono i seguenti requisiti:

 Alle aziende che miscelano alimenti per animali spetta garantire che tutti i componenti per alimenti per animali da loro impiegati rispondono ai requisiti stabiliti dalla Direttiva Coop per la nutrizione degli animali da reddito.

 Dette aziende sono in particolar modo tenute a escludere contaminazioni accidentali con alimenti per animali geneticamente modificati adottando adeguate misure di assicurazione della qualità.

 Se nel becchime viene impiegata la soia, deve trattarsi di soia certificata Europa Soja.

Vige un obbligo di dichiarazione sia sul contenitore di consegna (sacco di becchime ecc.) che sul bollettino di consegna e sulla fattura. La corretta dichiarazione dev’essere verificata dal produttore al momento della consegna; in caso di merce non conforme o di dichiarazione mancante, la merce dev’essere rifiutata.

 Deve inoltre essere comprovato che i singoli componenti sono privi di OGM. In relazione a tutte le materie prime potenzialmente a rischio di contaminazione da OGM (p.es.

componenti importati a base di mais e frumento) occorre richiedere al fornitore i certificati d’analisi comprovanti il rispetto dei valori soglia di dichiarazione degli OGM.

 La produzione del mangime per animali deve essere documentata nel classificatore dei produttori Coop Naturafarm. A tal proposito devono essere riconoscibili la composizione, tutti gli additivi impiegati e i relativi dosaggi. Ciò vale anche per gli alimenti per animali provenienti dall’azienda stessa e trasformati.

6. Salute degli animali e terapie

La salute degli animali va garantita, incentivata e salvaguardata mediante condizioni d’allevamento ottimali e un’assistenza professionale. Ogniqualvolta ciò sia possibile, occorre impedire che gli animali si ammalino. I gruppi di animali malati devono essere curati a regola d’arte. A tal proposito, i medicamenti per animali vanno usati con parsimonia seguendo le istruzioni del veterinario dell’effettivo.

6.1 Trattamento veterinario

A Ogni produttore nomina un veterinario dell’effettivo. Nome e indirizzo di quest’ultimo devono essere riportati nel classificatore dei produttori.

B Il veterinario dell’effettivo si occupa di prestare consulenza al produttore in relazione a questioni riguardanti la salute degli animali, coadiuva il produttore nel quadro dell’ottimizzazione delle condizioni di detenzione degli animali volta a prevenire malattie di questi ultimi e si accerta che l’azienda utilizzi correttamente i medicamenti a uso veterinario.

Il veterinario deve poter accedere a tutte le informazioni circa la salute degli animali.

C Tutti i trattamenti con medicamenti a uso veterinario o foraggi medicinali e i trattamenti di routine quali vaccinazioni o sverminazioni si svolgono sotto la supervisione del veterinario dell’effettivo. Le ricette del veterinario e i bollettini di consegna del caso vanno archiviati con la lista d’inventario.

D Agli animali possono essere somministrati soltanto medicamenti registrati da Swissmedic per l’utilizzo sul pollame, oppure medicamenti ammessi temporaneamente in forza di una speciale autorizzazione e prescritti dal veterinario dell’effettivo.

E Medicamenti a uso veterinario e miscele medicinali possono essere acquistati soltanto tramite il veterinario dell’effettivo.

F Tutti i trattamenti che prevedono l’utilizzo di medicamenti devono essere oggetto di una documentazione completa associata a un progressivo aggiornamento nel registro dei trattamenti del raccoglitore dei produttori Coop Naturafarm. È ammesso esclusivamente il registro dei trattamenti agridea.

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G Tutti i medicamenti a uso veterinario e le miscele medicinali presenti in azienda e destinati al trattamento di pollastrelle e galline ovaiole vanno riportati in una lista d’inventario al momento dell’acquisto. È ammessa la lista d’inventario agridea, la quale deve essere archiviata nel raccoglitore dei produttori.

H Nel corso dell’allevamento, le pollastrelle possono essere sottoposte alle vaccinazioni normalmente somministrate in Svizzera.

I È ammesso ricorrere ai coccidiostatici soltanto in casi eccezionali e di concerto con il veterinario dell’effettivo entro e non oltre la 10ª settimana di vita degli animali.

J Tutti i medicamenti a uso veterinario destinati al trattamento di pollastrelle e galline ovaiole devono essere conservati nel medesimo luogo (armadio o frigorifero) all’interno dell’azienda.

I medicamenti devono essere conservati in un luogo fresco, asciutto, pulito nonché al riparo dalla luce del sole. I medicamenti scaduti o non più utilizzabili vanno resi al veterinario dell’effettivo affinché costui provveda a smaltirli.

K Dopo l’impiego di sostanze per le quali è previsto l’obbligo di prescrizione o autorizzazione, vanno rigorosamente rispettati i termini di sospensione previsti dalla legge. Questi ultimi devono essere messi per iscritto dal veterinario dell’effettivo. Il ricorso alle sostanze di cui sopra va tempestivamente notificato all’intermediario e all’organismo di controllo.

6.2 Misure terapeutiche e interventi sull’animale

A È vietata la spuntatura del becco a scopo di profilassi. Ove sussista un problema acuto di beccaggio, la situazione dovrà essere valutata dal veterinario dell’effettivo e dall’organismo di controllo. Se le misure adottate al fine di combattere le cause del problema risultano inefficaci, nel caso di gruppi non più correggibili è possibile predisporre una lieve spuntatura del becco da parte di uno specialista, in modo da proteggere gli animali. La decisione di adottare questo tipo di misura viene presa dal veterinario dell’effettivo previo accordo con l’organismo di controllo. Dopo la ripetuta spuntatura dei becchi all’interno di una stessa azienda occorre analizzare, di concerto con l’organismo di controllo e il veterinario dell’effettivo, le cause del problema e adottare delle misure che concorrano a prevenire un’ulteriore spuntatura dei becchi (p.es. modifiche all’interno della stalla, relative alla scelta delle razze o agli alimenti somministrati ecc.).

B Nell’allevamento come pure nel caso delle galline ovaiole è vietato ricorrere a occhiali per polli.

6.3 Controllo delle salmonelle e igiene

A Le galline d’allevamento devono essere comprovatamente prive di salmonelle soggette a obbligo di notifica.

B Laddove degli animali risultino positivi alle salmonelle, non potranno essere fornite pollastrelle ai produttori di uova Coop Naturafarm fino a quando ogni sospetto a tal riguardo non venga escluso.

C Le uova devono essere prive di qualsiasi germe rilevante dal punto di vista della legislazione in materia di derrate alimentari. Va osservato quanto disposto dall’Ordinanza svizzera sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (RS 817.02; ODerr). Le uova non devono essere lavate. Le uova sporche vanno eliminate. Prima del trasporto, le uova devono essere stoccate in luogo fresco a una temperatura non superiore ai 18 °C. A tal fine, nel magazzino deve essere collocato un termometro.

D Ogni volta che vengono collocati nuovi animali nella stalla, il detentore di galline ovaiole deve essere in possesso di tutti i giustificativi relativi agli esami svolti (allevamento incluso).

Questi documenti vengono archiviati nel raccoglitore dei produttori Coop Naturafarm e devono essere conservati per almeno tre anni.

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E I referti degli esami svolti vengono immediatamente trasmessi all’organismo di controllo.

F In caso di referti positivi occorre informare tempestivamente l’organismo di controllo e l’intermediario. Si applica quanto disposto dalla vigente Ordinanza sulle epizoozie (RS 916.401; OFE).

G Laddove i Cantoni eseguano dei controlli, si applicano le disposizioni dell’Ufficio veterinario cantonale di riferimento.

H Il requisito minimo per l’esame e il controllo delle galline ovaiole è costituito dalla seguente regolamentazione:

Periodo di prelievo dei campioni

(settimana di vita)

Prelievo di campioni da parte del detentore

Prelievo ufficiale di campioni

Osservazione/motivazione

Allevamento di deposizione prima del collocamento

in stalla di pollastrelle

Controllo a stalla vuota (tampone)

Controllo facoltativo: la buona prassi di fabbricazione e la sicurezza delle derrate alimentari vengono garantite dall’esame ufficiale che precede la macellazione e dall’esame successivo.

Settimana 24 2 tamponi da stivale Settimana 39 Campioni di

uova dello 0,5%

degli animali, minimo 20 campioni

Saggio per la ricerca di anticorpi, invio per sierologia

Settimana 54 Campioni di uova dello 0,5%

degli animali, minimo 20 campioni

Saggio per la ricerca di anticorpi, invio per sierologia

Continuativamente, ogni 15 settimane (solo per gruppi di animali la cui produ-

zione va oltre la rotazione annuale)

2 tamponi da stivale risp.

campioni di uova dello 0,5%

degli animali, minimo 20 campioni

Nel caso di gruppi di animali la cui produzione va oltre la rotazione annuale, dopo la 55ª settimana gli esami vengono svolti in maniera alternata (tampone da stivale/anticorpi) a distanza di 15 settimane.

Settimana 62-66 (non prima delle 9 settimane precedenti

la fine del periodo di produzione di uova)

1 campione di polvere e 2 tamponi da stivale per branco, minimo 1 volta l’anno;

il referto deve essere disponibile prima del trasporto.

(11)

6.4 Controllo vermi

A Nel corso di ciascuna rotazione, i branchi di animali vengono sottoposti a due controlli volti a identificare la presenza di vermi. Ove si riscontri la presenza di ascaridi o di capillaria, in accordo con il veterinario dell’effettivo viene effettuata una sverminazione. Trascorsi 5-7 giorni dalla sverminazione, occorre sostituire lo strame nella stalla e nell’area con clima esterno.

B Durante e dopo una sverminazione, l’accesso al pascolo può essere ristretto per un periodo massimo di 14 giorni. Durante tale periodo, l’area con clima esterno deve essere normalmente accessibile. Qualsiasi limitazione dell’accesso al pascolo deve essere documentata e motivata man mano nel registro delle uscite.

7. Trasporto di pollastrelle e galline ovaiole

A Tutti i documenti e i bollettini di consegna necessari ai fini del trasporto devono essere compilati e approntati prima di quest’ultimo.

B I preparativi per il trasporto e il carico degli animali devono svolgersi con tranquillità. La cattura degli animali è affidata a personale accuratamente istruito; vanno evitati rumori eccessivi e situazioni concitate.

C La cattura, il trasferimento nei contenitori per il trasporto e la chiusura di questi ultimi devono essere eseguiti con delicatezza. Occorre perciò estrarre gli animali dalle voliere con prudenza e trasferirli nei contenitori per il trasporto nel più breve tempo possibile, preferibilmente tenendoli per entrambe le zampe.

D La cattura deve aver luogo durante una fase di oscurità, oppure in presenza di luce fioca.

La procedura di oscuramento deve svolgersi lentamente affinché gli animali abbiano modo di riposare in luoghi sopraelevati. Il ricorso a luce blu può aiutare a prevenire situazioni di panico tra gli animali e favorirne la cattura.

E Durante le operazioni di cattura e chiusura nei contenitori occorre adoperarsi per contenere l’impatto che il clima della stalla ha sugli animali (lasciare acceso l’impianto di ventilazione, consentire l’apporto di aria fresca).

F Fino all’inizio delle operazioni di carico, gli animali devono avere a disposizione dell’acqua e andrebbero tenuti a digiuno secondo le direttive dei mattatoi. Il digiuno non deve tuttavia protrarsi oltre l’inizio delle operazioni di carico.

G È vietato somministrare sostanze narcotiche prima di procedere alle operazioni di carico.

H Una volta chiusi gli animali nei contenitori di trasporto, questi ultimi vanno caricati sul veicolo entro il più breve tempo possibile. I contenitori debitamente chiusi vanno sollevati con cautela. Va inoltre evitato di deporli in maniera brusca causando scossoni.

I La fase di carico ha inizio con la chiusura del primo animale nel contenitore di trasporto, termina con la collocazione dell’ultimo contenitore di trasporto sul veicolo e deve durare al massimo quattro ore.

J Contestualmente al trasporto vanno rispettati i requisiti in materia di spazio minimo per il trasporto di pollame fissati dall’Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1).

Gli animali non devono in nessun caso essere sistemati gli uni sopra gli altri all’interno di un contenitore di trasporto.

K Il trasferimento delle pollastrelle e delle galline ovaiole nell’azienda di destinazione (allevamento di galline ovaiole nel caso delle pollastrelle e, solitamente, azienda di macellazione nel caso delle galline ovaiole) avviene immediatamente dopo il carico dei contenitori di trasporto sul veicolo e per via il più possibile diretta. Per un animale, il tempo di trasporto complessivo massimo dal primo punto di partenza al luogo di destinazione è di otto ore. Il trasporto deve svolgersi senza inutili ritardi e con delicatezza.

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L In presenza di temperature elevate occorre garantire l’afflusso di aria fresca all’interno del mezzo di trasporto. In caso di condizioni meteorologiche avverse va garantita una protezione da umidità e freddo.

M Il mezzo di trasporto impiegato deve soddisfare tutti i requisiti di legge in materia di trasporti di animali.

N Il trasporto degli animali può essere effettuato soltanto da autisti che abbiano completato con successo una formazione per autisti ai sensi dell’Ordinanza del DFI concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali (Ordinanza sulla formazione in protezione degli animali, OFPAn; RS 455.109.1). Durante il trasporto i conducenti devono avere con sé l’attestato di competenza risp. l’attestato d’iscrizione provvisorio.

O Una volta raggiunto il luogo di destinazione, gli animali devono essere estratti dai contenitori con delicatezza. Le pollastrelle devono essere lasciate entrare nelle voliere con prudenza.

8. Controllo e vigilanza

8.1 Organizzazione e svolgimento 8.1.1 Principi generali

A In quanto titolare del label, Coop incarica un organismo indipendente da qualsiasi produttore e distributore di verificare che i produttori e i partner contrattuali di Coop si attengano alla presente direttiva. L’organismo di controllo designato dev’essere accreditato secondo la norma ISO/IEC 17020.

B Ogni allevamento o azienda di allevamento di galline ovaiole Coop Naturafarm deve sottoporsi a un controllo finalizzato all’autorizzazione ed eseguito dall’organismo di controllo.

Deve inoltre essere riconosciuto da Coop come azienda Coop Naturafarm. I controlli finalizzati all’autorizzazione hanno luogo in caso di adesione di una nuova azienda al programma Uova Coop Naturafarm, in caso di ampliamento di un’azienda come pure in caso di qualsiasi modifica edilizia di aziende preesistenti che detengono pollastrelle e galline ovaiole.

C Eventuali cambi a livello di direzione aziendale vanno notificati all’organismo di controllo.

Spetta a Coop e all’organismo di controllo decidere circa la necessità di un controllo supplementare e l’entità di quest’ultimo.

D In linea di principio, al momento del controllo finalizzato all’autorizzazione le stalle non sono occupate da animali. Si intende così garantire che vengano commercializzate soltanto galline e uova conformi ai requisiti Coop Naturafarm.

E Al momento del controllo finalizzato all’autorizzazione, tutte le riserve di alimenti per animali degli allevamenti di galline ovaiole devono essere conformi ai requisiti Coop Naturafarm.

F In considerazione delle misure precauzionali sanitarie e di polizia epizootica, all’organismo di controllo e ai rappresentanti Coop va garantito in qualsiasi momento l’accesso a tutte le parti dell’azienda. Valgono a tal proposito le disposizioni dell’Ordinanza sulle epizoozie (OFE; RS 916.401).

G Qualora a causa di circostanze straordinarie i requisiti fissati dalla presente direttiva non possano essere rispettati, il produttore deve informare tempestivamente l’organismo di controllo e l’intermediario.

H Dopo ciascun controllo legato al programma PER, SSRA o URA per allevamenti di galline ovaiole, il produttore deve archiviare nel raccoglitore dei produttori un attestato di avvenuto controllo.

I In via di principio, i controlli hanno luogo senza preavviso e sono effettuati dall’organismo di controllo competente. I costi di successivi controlli e/o di controlli supplementari eventualmente necessari sono a carico della rispettiva azienda.

(13)

8.1.2 Regolamentazione specifica per gli allevamenti di pollastrelle

A Ciascun nuovo branco da allevamento deve essere notificato all’organismo di controllo mediante un apposito modulo un mese prima della collocazione nella stalla.

B Negli allevamenti di pollastrelle Naturafarm, ogni anno l’organismo di controllo effettua almeno un controllo senza preavviso.

C Per ogni carenza grave riscontrata viene effettuato un controllo successivo del medesimo branco o un controllo del successivo branco Naturafarm.

8.1.3 Regolamentazione specifica per allevamenti di galline ovaiole

A Negli allevamenti di galline ovaiole, ogni anno l’organismo di controllo effettua almeno due controlli. In via di principio, detti controlli hanno luogo senza preavviso.

B Per ogni carenza grave riscontrata viene effettuato un controllo successivo. Laddove vengano più volte riscontrate delle carenze lievi vengono condotti dei controlli supplementari.

8.2 Raccoglitore dei produttori Coop Naturafarm

A Ciascun produttore è tenuto a gestire un raccoglitore dei produttori Coop Naturafarm messo a disposizione dall’organismo di controllo.

B Il raccoglitore dei produttori Coop Naturafarm deve essere custodito presso l’azienda del produttore. A Coop e all’organismo di controllo va garantita in qualsiasi momento la possibilità di prendere visione di tutti i documenti.

C Per ciascuna categoria di animali, la documentazione indicata nel registro del raccoglitore dei produttori deve essere compilata in maniera esaustiva e aggiornata.

Tale documentazione va conservata in loco per un periodo di almeno tre anni.

D Il raccoglitore dei produttori comprende un registro stalla. Nel caso dell’allevamento di pollastrelle e della detenzione di galline ovaiole occorre compilare un registro stalla per ogni branco.

E Nel registro stalla il produttore deve riportare in maniera continuativa le seguenti informazioni:

 Data del collocamento del branco nella stalla

 Numero degli animali ed età del branco (settimanalmente)

 Intervalli di uscita (orari aggiornati, con motivazione)

 Decessi (a cadenza giornaliera)

 Disturbi della salute e comportamentali

 Malattie e misure terapeutiche (trattamento con medicamenti)

 Tutte le irregolarità rispetto alle norme e ai requisiti (p.es. durata limitata delle uscite, misure adottate in relazione al fenomeno del beccaggio delle piume ecc.) accompagnate dalle motivazioni del caso

 Gli allevamenti di galline ovaiole registrano inoltre la produttività ovaiola degli animali e le uova Coop Naturafarm consegnate.

F Il registro stalla viene inviato mensilmente all’organismo di controllo entro e non oltre il 10° giorno del mese successivo.

G All’atto della vendita e/o del collocamento in stalla di un branco di pollastrelle, all’acquirente degli animali vanno consegnati una copia del registro stalla e tutti gli attestati degli esami veterinari svolti (in particolare test della salmonella). Tali documenti vanno archiviati nel raccoglitore dei produttori.

(14)

8.3 Sanzioni

A La mancata osservanza delle Direttive Uova Coop Naturafarm sull’allevamento delle pollastrelle e sulla produzione di uova da allevamento all’aperto comporta per il produttore una serie di sanzioni definite da Coop. A seconda della gravità del caso, può essere comminata una penale oppure possono essere predisposti un temporaneo blocco delle consegne di animali e uova per il programma Uova Coop Naturafarm, un blocco per la rotazione in corso oppure l’esclusione dal programma Uova Coop Naturafarm (scioglimento del contratto).

B Per l’annullamento del blocco relativamente alla rotazione in corso, occorre che al suo termine l’intermediario provveda a notificare l’azienda a Coop, cosicché possa esservi una ripresa dell’attività. Spetta a Coop stabilire se e in che misura debba avere luogo un controllo per la ripresa dell’attività.

C L’esclusione di un produttore ha luogo di comune accordo con l’intermediario e l’organismo di controllo nonché in consultazione con il produttore in questione.

D In caso di gravi mancanze implicanti un danno d’immagine per il label Naturafarm e/o per Coop, quest’ultima si riserva di ricorrere alle vie legali.

9. Modifiche delle direttive

La presente direttiva per l’allevamento di pollastrelle Coop Naturafarm, per la detenzione di galline ovaiole e per la produzione di uova viene sottoposta ad adeguamenti in funzione delle nuove conoscenze maturate in fatto di allevamento rispettoso della specie, dei progressi tecnico-produttivi compiuti in merito all’allevamento di pollastrelle e galline ovaiole, delle conoscenze in campo ecologico e degli sviluppi in atto nel settore della sicurezza delle derrate alimentari. L’adeguamento avviene con il coinvolgimento dei partner interessati quali l’organismo di controllo, l’intermediario e i rappresentanti dei produttori e viene comunicato ai produttori per iscritto. Una nuova direttiva entrerà in vigore dopo un appropriato termine di transizione.

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