Fiscal News
La circolare di aggiornamento professionale
N. 341 21.11.2014
Il nuovo ISEE tassa la casa
L’abbattimento di 1/3 non compensa l’abolizione della franchigia
Categoria: Contribuenti Sottocategoria: Varie
Dal 2015, la casa di proprietà inciderà nell’Isee in base al suo valore ai fini IMU e non più ai fini ICI, aumentando il valore fiscale degli immobili del 60%. Un problema non da poco quello che si presenta visto che nella vecchia Ici esisteva la franchigia da 51.646 euro che, invece ora con l’Imu è stata abolita.
Questo comporterà un innalzamento del valore degli immobili ai fini Isee in maggior misura per le case di valore fiscale inferiore. Chi però ha ancora il mutuo da estinguere, potrà ottenere un vantaggio: infatti nel nuovo Isee, il debito residuo con la banca va sottratto dai calcoli.
Tuttavia, in generale, chi possiede una casa di proprietà sarà considerato più ricco rispetto al passato e non potrà accedere ad una serie di servizi sociali agevolati quali asili nido e borse di studio di cui in precedenza usufruiva.
Premessa
Il nuovo Isee costituirà dal 2015 una nuova tassazione sulla casa, a danno soprattutto dei piccoli proprietari. Infatti a prova di ciò è stato più volte riportato il caso di un immobile di 60 mila euro che, con l’Ici, valeva 1.671 euro nel vecchio Isee e con l’Imu varrà invece ben 5.800 euro.Ai fini Ici infatti il valore era dato dal 20% di 8.354 euro, risultato della sottrazione fra 60mila e la franchigia da 51.646 euro. Ora, dal 1° gennaio 2015 l’Isee per quell’immobile si alzerà di 5.800 euro, con un aumento del 247,1%
rispetto a prima.
Se da un lato con le nuove norme il valore dell’immobile va ridotto di un terzo prima di farlo rientrare nel patrimonio del contribuente, dall’altro non riesce a pareggiarne l’incremento apportato nel calcolo della ricchezza che ne
consegue dall’Imu. E più aumenta il valore dell’immobile, meno impatto se ne ottiene nell’Isee.
Unica consolazione rimane per chi ha ancora un mutuo sulla casa aperto: nel nuovo Isee si potrà sottrarre il debito residuo con la banca dai calcoli.
Le nuove regole sulla Dichiarazione Sostitutiva Unica seppur introducendo un abbattimento automatico di un terzo, ovvero una riduzione pari al 33% prima di inserirlo tra i dati del patrimonio e quindi assoggettarlo al 20% per la determinazione dell’indicatore, introducono una condizione di sfavore per gli immobili di valore fiscale minore. Questo è quanto anche evidenziato dalla Confedilizia in un Comunicato stampa del 13 novembre scorso.
Un alto numero di proprietari di casa pertanto, pur trovandosi in una situazione economicamente peggiore, si troveranno a vedersi negare agevolazioni sulle prestazioni di natura sociale e assistenziale, quali la riduzione delle rette degli asili nido, riduzione del costo delle mense scolastiche, assegni familiari, assegni di maternità, agevolazioni per utenze gas, telefono, elettricità o l’esenzione per le prestazioni sanitarie.
Il calcolo dell’ISEE
La situazione economica è valutata tenendo conto del reddito di tutti i componenti, del loro patrimonio (valorizzato al 20%) e, attraverso una scala di equivalenza, della composizione del nucleo familiare (numero dei componenti e loro caratteristiche).
ISEE = Reddito + 20% x Patrimonio Scala di equivalenza
La scala di equivalenza consente di tenere conto delle “economie di scala”
nella spesa familiare, derivanti dalla convivenza: è un parametro basato sul numero dei componenti il nucleo familiare, ma anche di alcune caratteristiche di quest’ultimo, rilevanti ai fini della valutazione della condizione economica, come la presenza nel nucleo familiare di più di due figli a carico, di genitori lavoratori e figli minorenni (in particolare se con meno di tre anni), o di nuclei mono-genitoriali.
CONDIZIONE DI SFAVORE PER GLI IMMOBILI DI VALORE FISCALE MINORE NUOVO ISEE
Ad esempio, la famiglia Rossi, composta da genitori e da due figli minori con:
- coefficiente di equivalenza pari a 2,46;
- reddito da lavoro (al netto di eventuali franchigie) pari a € 26.000;
- patrimonio (al netto di eventuali franchigie) pari a € 10.000.
Avrà un ISEE, calcolato nel seguente modo:
26.000 + (20% di 10.000) 2,46
cioè pari a € 11.382,11.
COME SI CALCOLA L’ISEE
La situazione economica viene misurata in funzione di tre fattori:
- il reddito di tutti i componenti il nucleo familiare;
- il loro patrimonio (valorizzato al 20%);
- una scala di equivalenza che tiene conto della composizione del nucleo familiare e delle sue caratteristiche.
Le componenti dell’ISEE
L’ISEE è basato su due componenti:
- REDDITO;
- e PATRIMONIO;
che vengono poi rapportati al numero dei soggetti che fanno parte dello stesso nucleo familiare.
I CALCOLI
Per calcolare l’ISEE si procede in questo modo:
1) si calcola l’ISE, dato dal reddito complessivo del nucleo familiare più il 20% del patrimonio mobiliare e immobiliare
2) si divide l’ISE per il parametro della scala di equivalenza.
La formula per il calcolo dell’ISEE è quindi la seguente:
ISE = R + [(PM + PI) × 0,20]
ISEE = ISE / p In cui:
R = Reddito complessivo del nucleo familiare PM = Patrimonio Mobiliare
PI = Patrimonio Immobiliare
p = parametro della scala di equivalenza
La scala di equivalenza stabilisce i parametri necessari per i calcoli, legati al numero di componenti il nucleo familiare e le relative maggiorazioni applicabili in alcuni casi specifici.
LA SCALA DI EQUIVALENZA
I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare, previsti dal decreto di riforma dell’ISEE sono i seguenti:
N. componenti Parametro
1 1,00 2 1,57 3 2,04 4 2,46 5 2,85 Il parametro è incrementato di 0,35 punti per ogni ulteriore componente.
LE MAGGIORAZIONI
Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:
- 0,2 punti in caso di nuclei familiari con tre figli;
- 0,35 punti in caso di quattro figli;
- 0,5 punti in caso di almeno cinque figli;
- 0,2 punti per nuclei familiari con figli minorenni;
- 0,3 punti in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l’unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell’anno di riferimento dei redditi dichiarati, oppure in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni (ai soli fini della verifica del requisito fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l’altro
TRE FATTORI:
- il reddito di tutti i componenti il nucleo familiare;
- il loro patrimonio (valorizzato al 20%);
- una scala di equivalenza che tiene conto della composizione del nucleo familiare e delle sue caratteristiche.
ISEE
=
Reddito + 20% x Patrimonio Scala di equivalenza COME SI CALCOLA L’ISEE
In sostanza, vengono modificati i parametri aggiuntivi per favorire maggiormente le famiglie numerose e con bambini piccoli, viene eliminato invece il parametro dello 0,5 in più attualmente previsto “per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%“.
In sostituzione è stata introdotta una franchigia di 3500 e 5000 euro rispettivamente per le “disabilità medie” e per le “disabilità gravi” o “non autosufficienze” che porteranno ad una riduzione delle detrazioni per i nuclei familiari per le spese sanitarie per il disabile, per l’acquisto del cane guida, di interpretariato per i sordi, e spese di assistenza specifica, fino a un massimo di 5.000 euro.
La valutazione del patrimonio immobiliare
Dovranno venir indicati nel modello della Dichiarazione Sostitutiva Unica i dati relativi al patrimonio immobiliare posseduto:
in Italia;
all’estero.
Andranno in particolare indicati i valori dei singoli cespiti posseduti dal soggetto alla data del 31 dicembre dell’anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva, indipendentemente dal periodo di possesso del bene.
Si considereranno nel patrimonio immobiliare i diritti reali di godimento posseduti su beni immobili (usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie, enfiteusi), escludendo solo la “nuda proprietà”.
Con riferimento agli immobili, si considera patrimonio:
- esclusivamente il valore della casa che eccede il valore del mutuo ancora in essere, mentre per tenere conto dei costi dell’abitare viene riservato un trattamento particolare alla prima casa;
- il valore IMU è esente dalla franchigia di 52.500 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo, che invece era presente nel modello Isee attualmente in vigore.
AL 31 DICEMBRE DELL’ANNO PRECEDENTE DEVONO ESSERE DICHIARATI
IMMOBILI IN ITALIA E ALL’ESTERO
Il valore dell’immobile subisce un abbattimento automatico di un terzo, ovvero una riduzione pari al 33% prima di inserirlo tra i dati del patrimonio.
VALORIZZAZIONE PATRIMONIO
Il peso della componente patrimoniale aumenta perché:
- si considera il valore degli immobili rivalutato ai fini IMU (invece che ICI) per cui considerando la rivalutazione del 5%;
- viene ridotta la franchigia sulla componente mobiliare, poiché ora è in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare;
- si considera il patrimonio all’estero.
Nel nuovo ISEE quindi il patrimonio familiare dato dalla casa, viene considerato sul valore dell'immobile che supera il mutuo ancora in essere e sulla franchigia prima abitazione da calcolare in detrazione al reddito complessivo per le famiglie:
franchigia ISEE prima casa fino a 7.000 euro per chi vive in un’abitazione in affitto;
franchigia ISEE prima casa fino a 5.000 euro per chi vive in un’abitazione di proprietà, con incrementi di 500 euro per ciascun membro del nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di 7.000 euro;
franchigia prima casa di 6.500 euro per ogni persona del nucleo familiare non autosufficiente.
ll Sole 24 ore ha pubblicato delle simulazioni di calcolo considerando i nuovi criteri e scoprendo che, per una casa senza mutuo abitata da una famiglia di 4 persone, l’effetto è regressivo: meno vale l’immobile, più peggiora il risultato rispetto al vecchio Isee.
ABITAZIONE PROPRIETÀ 100%
VECCHIO ISEE NUOVO ISEE
DIFFERENZA VALORE ICI INDICATORE
ISEE VALORE IMU INDICATORE ISEE
40.000 0 64.000 1.533 0
50.000 0 80.000 3.667 0
60.000 1.671 96.000 5.800 57.1 70.000 3.671 112.000 7.933 116.1 80.000 5.671 128000 10.067 77.5
90.000 7.671 144.000 12.200 59.0
100.000 9.671 160.000 14.833 48.2
130.000 15.671 208.000 20.733 32.3 140.000 17.671 224.000 22.867 29.4 150.000 19.671 240.000 25.000 27.1 200.000 29.671 320.000 35.667 20.2 250.000 39.671 400.000 46.333 16.8 300.000 49.671 480.000 57.000 14.8 350.000 59.671 560.000 67.667 13.4 400.000 69.671 640.000 78.333 12.4 450.000 79.671 720.000 89.000 11.7 500.000 89.671 800.000 99.667 11.1 Con le vecchie regole il valore ai fini Ici, abbattuto da una franchigia di 51.646 euro o pari al mutuo residuo, veniva considerato per un quinto. Ad esempio, partendo da un valore ai fini Ici di 100.000 euro, scontato della franchigia da 51.646, e calcolando il 20%, si otteneva un valore di 9.671.
Nel nuovo, invece, il valore Imu viene diminuito di un terzo e considerato per un quinto, sottraendo una franchigia proporzionale al numero dei familiari o l'eventuale mutuo residuo.
Infatti, partendo da una base di 160.000 euro quale valore Imu, la franchigia di 6.500 euro data da 4 componenti del nucleo familiare, si sottrae al valore che si ottiene calcolando il 20% dei due terzi della base (106.667), ottenendo così un valore di 14.883.
Tutto è diverso se invece c’è un mutuo: le nuove regole, in questo caso sono più favorevoli, ma solo se il valore Imu della casa non supera i 240.000 euro.
ABITAZIONE CON MUTUO RESIDUO PARI AL 40% DEL VALORE CATASTALE AI FINI ICI
VECCHIO ISEE NUOVO ISEE
DIFFERENZA VALORE ICI INDICATORE
ISEE VALORE IMU INDICATORE ISEE
40.000 0 64.000 0 0
50.000 0 80.000 1.000 0
60.000 1.671 96.000 2.600 55.6 70.000 3.671 112.000 4.200 14.4 80.000 5.671 128000 5.800 2.3 90.000 7.671 144.000 7.400 -3.5 100.000 9.671 160.000 9.000 -6.9 110.000 11.671 176.000 10.600 -9.2 120.000 13.671 192.000 12.200 -10.8 130.000 15.600 208.000 13.800 -11.5 140.000 16.800 224.000 15.400 -8.3
150.000 18.000 240.000 17.000 -5.6
200.000 24.000 320.000 25.000 4.2
250.000 30.000 400.000 33.000 10.00 300.000 36.000 480.000 41.000 13.9 350.000 42.000 560.000 49.000 16.7 400.000 48.000 640.000 57.000 18.8 450.000 54.000 720.000 65.000 20.4 500.000 60.000 800.000 73.000 21.7
L’Isee per i tributi locali
Poiché con la Dichiarazione Sostitutiva Unica si ottengono le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare, la normativa prevede che per il 2015 i Comuni potranno attraverso tale documento concedere riduzioni, detrazioni o esenzioni Tari e Tasi come era stato previsto nella Legge di Stabilità 2014 (147/2013).
In generale, le riduzioni della tassa per il servizio di smaltimento possono essere riconosciute in determinate situazioni in cui si presume che vi sia una più bassa capacità di produzione di rifiuti.
Partendo dal presupposto che agevolazioni sono riservate a:
abitazioni con unico occupante;
abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;
locali e aree scoperte adibiti a uso stagionale;
abitazioni occupate da soggetti che risiedono o hanno la dimora, per più di 6 mesi all'anno, all'estero;
fabbricati rurali a uso abitativo;
si possono aggiungere agevolazioni per coloro che vengono definiti “meno abbienti”, ovvero che hanno una ridotta capacità contributiva, misurata attraverso l'Isee.
Pertanto, tra i beneficiari un'attenzione particolare deve essere rivolta alle famiglie a basso reddito.
I COMUNI POTRANNO ATTRAVERSO L’ISEE, CONCEDERE RIDUZIONI, DETRAZIONI O ESENZIONI TARI E TASI
LEGGE DI STABILITÀ 2014