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Con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 19 febbraio 2013 è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell imposta municipale propria.

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Città di Minerbio

Provincia di Bologna

IMU Imposta municipale propria – anno 2013

Con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 19 febbraio 2013 è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria.

Con deliberazione consiliare n. 64 del 17/12/2012 integrata e modificata con deliberazioni n. 10 del 5 marzo 2013 e n. 25 del 24 aprile 2013 sono state approvate le aliquote e detrazioni ai fini IMU per l’anno 2013.

ALIQUOTE FATTISPECIE IMPONIBILE DETRAZIONI

aliquota ordinaria 0,98 per cento

per tutti gli immobili, comprese le pertinenze, che rientrano nelle fattispecie di seguito indicate. A titolo esemplificativo e non esaustivo, oltre a quelli non espressamente richiamati:

 aree fabbricabili

 immobili locati a canone libero

 immobili in comodato gratuito

 immobili tenuti a disposizione e/o sfitti

 altri fabbricati

 fabbricati inagibili/inabitabili con previsione abbattimento 50% base imponibile

 fabbricati di interesse storico od artistico con abbattimento del 50%

base imponibile

nessuna

aliquota 0,20 per cento

per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del D.L. 557/1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994, accatastati in categoria D o sia presente apposita annotazione sulla certificazione catastale che attesti il requisito di ruralità (gettito interamente allo Stato)

nessuna

aliquota ridotta 0,48 per cento

a) per le unità immobiliari ad uso abitativo adibite ad abitazione principale del soggetto passivo residente e relative pertinenze, nella

detrazione di Euro 200,00 maggiorata di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non

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misura massima di una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C2, C6 e C7 (imposta dovuta limitatamente alle categorie A1, A8, A9)

b) per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, unitamente alle pertinenze, con le stesse condizioni di cui al precedente punto a);

c) per l'unità immobiliare ad uso abitativo del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulti assegnatario della casa coniugale, a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale assegnata, unitamente alle pertinenze alle stesse condizioni di cui al precedente punto a) d) per l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani residenti all’estero, a condizione che l’abitazione e le eventuali pertinenze non risultino locate e) Fabbricati di soggetti obbligati per servizio a risiedere altrove (Forze armate) Per l’anno 2013 la disposizione si applica a decorrere dal 1° luglio (art. 2 comma 5 L.

124/2013)*

superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente

anagraficamente nell'unità

immobiliare adibita ad abitazione principale (fino ad un massimo di 400,00 Euro).

Entrambe le detrazioni sono rapportate al periodo durante il quale si

manifesta la

condizione per cui spetta la detrazione stessa.

Aliquota ridotta 0,48 per cento

e) abitazione principale di soggetti passivi che appartengono a famiglie al cui interno è presente un portatore di

Ulteriore detrazione di € 50,00 per

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Handicap al 100% al 1° gennaio dell’anno di imposta

nucleo famigliare.

aliquota ridotta 0,48 per cento

a) per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze come in premessa individuate, appartenenti alle Cooperative edilizie a proprietà indivisa, direttamente adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari

b) per gli alloggi regolarmente assegnati dagli ex IACP ad uso abitativo e relative pertinenze, direttamente adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari*

detrazione di Euro 200,00

aliquota ridotta 0,76 per cento

per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze come in premessa individuate, interamente concesse, dai soggetti passivi di imposta, in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quella dei conduttori di cui all’articolo 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, i cosiddetti

“canoni concordati”

nessuna

aliquota ridotta 0,76 per cento

per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze, come in premessa individuate, concesse in uso gratuito, ai parenti di 1° grado in linea retta (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale ( non è previsto il requisito di unicità del possesso)

nessuna

Aliquota ridotta 0,76 per cento

Terreni agricoli

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Novità 2013

A decorrere dall'anno 2013 è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard del 7,6 per mille, (art. 1 c. 380 L. 228/2012), mentre la differenza dell’imposta pari all’2,2 per mille va versata al Comune.

Il gettito IMU relativo ai fabbricati rurali strumentali classificati nel gruppo catastale D o con apposita annotazione sulla certificazione catastale che attesti il requisito di ruralità è riservato allo Stato ad aliquota 2 per mille. (RM 6/df del 28/03/2013).

Il Consiglio dei Ministri in data 17 maggio 2013 ha disposto la sospensione del versamento IMU dovuta in acconto, fino al 16 settembre, per le abitazioni principali (escluso quelle accatastate in categoria A1 A8 A9 e relative pertinenze), per gli immobili delle Cooperative a proprietà indivisa, IACP, per i terreni e per i fabbricati rurali. Vedasi a tal proposito Legge 28 ottobre 2013 n.

124 che ha disposto l’abolizione della prima rata IMU 2013 per gli immobili come sopra dettagliati.

L’art. 2 della L. 124/2013 ha disposto inoltre l’esenzione per la seconda rata dell’IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

(Per il medesimo anno resta dovuta l’imposta municipale propria fino al 30 giugno). La stessa Legge ha disposto inoltre che a decorrere dall’anno 2014 sono esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art. 2 comma 2 lett. a)).*

L’art. 2 comma 3 prevede l’esenzione dal tributo, a decorrere dall’anno di imposta 2014, anche per gli immobili destinati alla ricerca scientifica.*

L’art. 1 comma 1 lettera d) del D.L. 133/2013 prevede l’abolizione della seconda rata dell’IMU 2013 per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all’art.

13 comma 5 del D.L. 201/2011: l'esenzione vale solo per i terreni posseduti e condotti dagli agricoltori cioè coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola e i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13 comma 8 del D.L. 201/2011 e s.m.i.

Le esenzioni di cui all’art. 1 comma 1 lettera d) del D.L. 133/2013 non riguardano né i terreni agricoli né i fabbricati rurali che non rientrano nelle definizioni di cui sopra.

* Per usufruire delle agevolazioni di cui sopra il contribuente deve presentare apposita dichiarazione utilizzando il modello ministeriale entro il 30 giugno dell’anno successivo.

Modalità di pagamento

Il versamento dell’I.M.U. può essere effettuato unicamente mediante il modello F24, utilizzando gli appositi codici tributo.

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Il gettito IMU, per l’anno 2013, è interamente destinato al Comune salvo il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D” calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento, e quello derivante dai fabbricati rurali ad uso strumentale accatastati in categoria “D” o con apposita annotazione sulla certificazione catastale che attesti il requisito di ruralità calcolato ad aliquota dello 0,20 per cento, che deve essere interamente versato allo Stato.

Con il Decreto Legge n. 133/2013, modificato e integrato con legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Finanziaria 2014), è stato stabilito che le abitazioni principali e relative pertinenze, con esclusione di quelle appartenenti alle categorie A/1 A/8 A/9, entro il 24 gennaio 2014 dovranno versare il 40 % del differenziale rispetto all'IMU ad aliquota base;

Aliquota base stabilita dallo Stato 4 per mille;

Aliquota deliberata dal Comune di Minerbio 4,8 per mille;

Pertanto si dovrà procedere al versamento del 40% del differenziale pari allo 0,8 per mille. E’ già a disposizione nel sito del Comune il programma per il calcolo on line della quota eventualmente dovuta (vedi sezione IMU Calcolo on line).

Con Risoluzione n. 33/E/2013, del 22 maggio 2013 l’Agenzia delle Entrate ha istituito nuovi codici tributo da utilizzare con il Modello F24

Codici

F24 Denominazione

F219 Codice catastale Comune di Minerbio

3912

IMU abitazione principale e relative pertinenze (art. 13 c. 7 D.L.

201/2011) SOLO immobili in Cat. A1 A8 A9 e relative pertinenze

COMUNE

3914 IMU terreni COMUNE

3916 IMU aree fabbricabili COMUNE

3918 IMU altri fabbricati COMUNE

3930 IMU – immobili ad uso produttivo classificati in cat. D (per la sola differenza di imposta dell’ 2,2 per mille)

COMUNE

3925

IMU altri fabbricati

questo codice si utilizza esclusivamente per:

 l'imposta relativa agli immobili cat. D calcolata al 7,6 per mille la differenza di imposta tra l'aliquota deliberata dal

STATO

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comune ed il 7,6 per mille va versata utilizzando il codice 3930;

 l'imposta relativa ai fabbricati rurali strumentali in cat. D calcolata al 2 per mille.

3923 IMU interessi da Accertamento COMUNE

3924 IMU sanzioni da Accertamento COMUNE

N.B.: Si precisa che in caso di RAVVEDIMENTO le sanzioni e gli interessi vanno versati unitamente all'imposta dovuta.

Quando pagare l’I.M.U. (salvo diverse disposizioni di legge):

Acconto pari al 50% o unico versamento Entro il 17 giugno 2013

Saldo pari al 50% Entro il 16 dicembre 2013

Si richiama l’art. 8 del citato Regolamento IMU vigente, che stabilisce che il versamento dell’imposta non è dovuto qualora l’importo sia uguale o inferiore a 12,00 Euro, riferendosi all’importo complessivamente dovuto per l’anno e non alle singola rate di acconto e/o saldo.

DICHIARAZIONE/AUTOCERTIFICAZIONE

I soggetti passivi, ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata e delle maggiori detrazioni previste, pena l’esclusione dal diritto, hanno l’obbligo di presentare al Servizio tributi, entro il 31 dicembre dell’anno d’imposta dovuta, apposita autocertificazione/istanza su modelli appositamente predisposti, stante altresì che il termine fissato per la presentazione della Dichiarazione IMU, ovvero il 30 giugno dell’anno successivo all’imposta di cui trattasi, è stato stabilito con D.L. 8 aprile 2013, n. 35.

Come eseguire il calcolo IMU

Per semplificare l’attività di calcolo a cui il contribuente deve adempiere si forniscono di seguito indicazioni utili, premettendo che anche per l’IMU, così come per l’ICI, il metodo di calcolo è sempre lo stesso; cambiano i coefficienti di rivalutazione da applicare alle diverse categorie di appartenenza degli immobili, come indicato nella seguente tabella:

CATEGORIA DESCRIZIONE (a titolo esemplificativo) COEFFICIENTE DI

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RIVALUTAZIONE AI FINI IMU A (da A1 ad

A9)

Abitazioni 160

A10 Uffici e studi privati 80

B (da B1 a B8)

Ospizi, case di cura, prigioni, uffici pubblici, scuole, biblioteche, cappelle, magazzini sotterranei , ecc.

140

C1 Negozi e botteghe 55

C2 Magazzini, locali di deposito, cantine 160

C3, C4, C5 Laboratori per arti e mestieri, locali sportivi, stabilimenti balneari

140

C6, C7 Autorimesse, tettoie 160

D –

dall’1.1.2013 (escluso D5)

Opifici, alberghi, teatri, cinema, fabbricati produttivi, artigianali e commerciali

65

D5 Banche e assicurazioni 80

TERRENI AGR.

Non coltivati da imprenditore agricolo 135 TERRENI

AGR.

Coltivati da imprenditore agricolo 110

E’ a disposizione dei contribuenti, sul sito del Comune di Minerbio, una procedura semplificata e da utilizzare autonomamente, per il calcolo dell’imposta dovuta e la stampa del modello F24 risultante, nonché la possibilità di compilare la Dichiarazione IMU sul modello ministeriale.

VISURE CATASTALI

Si ricorda ai cittadini che il Servizio Tributi non fornisce il servizio di rilascio delle visure catastali, pertanto chi avesse necessità di ottenere delle visure catastali deve rivolgersi all'Agenzia del Territorio. Di seguito riportiamo i link dei siti internet dove trovare gli indirizzi ed i recapiti di riferimento: Agenzia del Territorio

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta municipale propria dovuta per l'anno 2013, per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, (immobili di categoria catastale D non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati con valore determinato sulla base dei costi di acquisizione e di incremento aggiornati da appositi coefficienti stabiliti annualmente dal Ministero dell'Economia) i coefficienti di aggiornamento sono stabiliti nelle seguenti misure:

per l'anno 2013 = 1,03;

per l'anno 2012 = 1,05; per l'anno 2011 = 1,09;

per l'anno 2010 = 1,11; per l'anno 2009 = 1,12;

per l'anno 2008 = 1,16; per l'anno 2007 = 1,20;

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per l'anno 2006 = 1,23; per l'anno 2005 = 1,27;

per l'anno 2004 = 1,34; per l'anno 2003 = 1,39;

per l'anno 2002 = 1,44; per l'anno 2001 = 1,47;

per l'anno 2000 = 1,52; per l'anno 1999 = 1,54;

per l'anno 1998 = 1,57; per l'anno 1997 = 1,61;

per l'anno 1996 = 1,66; per l'anno 1995 = 1,71;

per l'anno 1994 = 1,76; per l'anno 1993 = 1,79;

per l'anno 1992 = 1,81; per l'anno 1991 = 1,85;

per l'anno 1990 = 1,94; per l'anno 1989 = 2,02;

per l'anno 1988 = 2,11; per l'anno 1987 = 2,29;

per l'anno 1986 = 2,46; per l'anno 1985 = 2,64;

per l'anno 1984 = 2,81; per l'anno 1983 = 2,99;

per l'anno 1982 e anni precedenti = 3,17 Decreto 18 aprile 2013 (G.U. n. 97 26 4 2013)

Le indicazioni rese saranno aggiornate in caso di diverse disposizioni normative.

PER INFORMAZIONI PRESSO IL COMUNE DI MINERBIO

I contribuenti potranno contattare l’Ufficio Tributi – Via Garibaldi 44 – al n. 051.6611784.

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