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1 SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI Ufficio Personale. DETERMINAZIONE n.273 del

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(1)

COMUNE DI TURI

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione N. 870/2017 è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 26/09/2017 e vi rimarrà fino al 11/10/2017.

Lì 26/09/2017

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Antonia Valentini

In data 25 settembre 2017 nella Residenza Municipale

IL CAPO SETTORE Graziana Tampoia

Città Metropolitana di Bari

1° SETTORE – AFFARI ISTITUZIONALI Ufficio Personale

DETERMINAZIONE n.273 del 25.09.2017

RACCOLTA GENERALE n. 870 del 25/09/2017

OGGETTO: Personale Dipendente a tempo indeterminato. Presa d'atto verbale di riconoscimento, ai soli fini pensionistici, del beneficio previsto dall'art. 80, comma 3, della Legge 23/12/2000, n. 388.

(2)

VISTO il decreto Sindacale n. 48 del 30/06/2017, di affidamento dell’incarico di posizione organizzativa del Settore AA.II fino al 30 novembre 2017;

VISTE le seguenti deliberazioni di C.C., esecutive:

• n. 17 del 23/03/2017, di approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2017-2019;

• n. 18 del 23/03/2017, di approvazione del bilancio di previsione 2017-2019;

• n. 25 del 6/7/2017, di salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio 2017;

VISTE le seguenti delibere di G.C.:

• n. 48 del 07/04/2017, di approvazione delle schede finanziarie del PEG 2017-2019;

n. 54 del 21/04/2017, ad oggetto: “Riaccertamento ordinario dei Residui ex art.3, co.4, del D.Lgs.

n.118/2011 – Variazione al vigente bilancio pluriennale, necessaria alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni non esigibili al 31/12/2016-variazione alle dotazioni di cassa dell’annualità 2017”;

• n.102 del 21/07/2017, di “Aggiornamento delle schede finanziarie del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2017-2019 e approvazione delle nuove dotazioni di cassa, ai sensi dell’art.175, co.5-bis, del D.Lgs. N. 267/2000”;

PREMESSO che l’art.80, comma 3, della legge 388/2000 riconosce in favore dei lavoratori dipendenti con invalidità civile superiore al 74% due mesi di contribuzione figurativa, per un massimo di cinque anni utili ai fini del conseguimento del diritto a pensione e dell’anzianità contributiva ;

VISTA l’istanza, assunta al protocollo generale col n° 10696 del 03 luglio 2017, con la quale la dipendente di ruolo a tempo pieno …. dati omessi a tutela della privacy …., inquadrata nella categoria giuridica “C”, posizione economica “C5”, profilo professionale di istruttore amministrativo, ha chiesto il riconoscimento, dalla data di presentazione della domanda (17/02/2015), dei benefici previsti dal citato art.80, comma 3, della Legge 23.12.2000 n.388;

PRESO atto che in data 04 marzo 2015 la …. dati omessi a tutela della privacy …, a seguito di accertamenti sanitari presso la Commissione Sanitaria Invalidi Civili, è stata riconosciuta invalido civile al 100%, giusta verbali del 04/03/2015, del 04/12/2015 e del 28/12/2016 di riconferma fino al mese di gennaio 2018, tutti in atti;

VISTA, altresì, la nota operativa n.36 dell’8.6.2006 con cui l’INPDAP ha chiarito che i benefici di cui alla legge n. 388/2000 dovranno decorrere dalla data di presentazione della relativa istanza alla Commissione Sanitaria competente all’accertamento;

VISTA la circolare Inps n. 29 del 30/01/2002 e la nota informativa Inpdap n. 75 del 27/12/2001, che forniscono istruzioni operative ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000 e in particolare:

• il riconoscimento del beneficio non si configura come un accreditamento di contributi sulla posizione assicurativa, ma determina una maggiorazione di anzianità che assume rilevanza solo in funzione del riconoscimento e della liquidazione del trattamento pensionistico;

• l’anzianità contributiva del lavoratore è maggiorata di 2 mesi per ogni anno di servizio prestato come invalido con grado di invalidità superiore al 74%, anche anteriormente all'anno 2002, per i periodi di lavoro inferiori all’anno la maggiorazione deve essere operata in misura proporzionale aumentando di un sesto il numero delle settimane di lavoro svolto;

• il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di 5 anni e, comunque, entro l’anzianità contributiva massima valutabile nel Fondo a carico del quale viene liquidata la pensione;

• la maggiorazione non è riconoscibile ai fini del raggiungimento dei requisiti contributivi connessi con l’acquisizione di un diritto diverso da quello a pensione, quale il diritto alla prosecuzione volontaria;

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• l’attribuzione del beneficio in argomento è subordinata alla presentazione di apposita istanza degli interessati o dei loro superstiti, corredata di idonea documentazione, che, nel caso di invalidi di guerra, civili di guerra e per causa di servizio nel rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni statali o gli enti locali, consisterà nella copia del provvedimento amministrativo di concessione dal quale risulti che le lesioni di infermità riscontrate rientrino nelle prime quattro categorie di cui al D.P.R. n. 834/1981;

VISTA, altresì, la nota operativa n.36 dell’8.6.2006 con cui l’INPDAP ha chiarito che i benefici di cui alla legge 388/00 dovranno decorrere dalla data di presentazione della relativa istanza alla Commissione Sanitaria competente all’accertamento;

RITENUTO, pertanto, di poter accogliere favorevolmente la richiesta della dipendente di ruolo a tempo pieno …. dati omessi a tutela della privacy …, riconoscendo alla stessa il beneficio di cui all’art.80,

comma 3, della legge n. 388/2000 a far data dal

17/02/2015;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

Per quanto esposto in narrativa e che nel presente dispositivo si intende integralmente riportato:

1. Di prendere atto:

- a) del Verbale, in data 04/03/2015, della Commissione del Centro Medico Legale INPS di Bari per l'accertamento dell’invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità, con il quale la Dipendente di ruolo …. dati omessi a tutela della privacy …è stata riconosciuta “INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura SUPERIORE al 74% (L. n. 509/88) ….” e precisamente in misura del 100%, con revisione a febbraio 2016;

- b) del Verbale, in data 04/12/2015, della Commissione del Centro Medico Legale INPS di Bari per l'accertamento dell’ invalidità civile delle condizioni visive e della sordità, con il quale la Dipendente di ruolo …. dati omessi a tutela della privacy …, è stata riconosciuta “INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura SUPERIORE al 74% (L. n. 509/88) ….” e precisamente in misura del 100%, con revisione a dicembre 2016;

- c) del Verbale, in data 28/12/2016, della Commissione del Centro Medico Legale INPS di Bari per l'accertamento dell’ invalidità civile delle condizioni visive e della sordità, con il quale la Dipendente ….

dati omessi a tutela della privacy …è stata riconosciuta “INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura SUPERIORE al 74% (L. n. 509/88) ….” e precisamente in misura del 100%, con revisione a gennaio 2018.

2. Di dare atto che sussistono i requisiti in capo alla dipendente a tempo indeterminato e a tempo pieno

…. dati omessi a tutela della privacy …per il riconoscimento del beneficio previsto dall'art. 80, comma 3, della Legge n. 388/2000.

3. Di accogliere la richiesta presentata dalla suddetta Dipendente dando atto che la compilazione dei prospetti riepilogativi da trasmettere all'Ente previdenziale avverrà al momento della cessazione dal servizio dell'interessata.

4. Di specificare che:

(4)

• il beneficio di 2 mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio svolto, o frazione di questo, è utile solo ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva;

• il beneficio verrà calcolato, per un massimo di 5 anni, sul servizio effettuato a decorrere dal 17/02/2015 (data di presentazione della domanda alla competente Commissione sanitaria);

• la maggiorazione spettante sarà riconosciuta valutando solo i periodi di servizio effettivamente prestato, escludendo quindi, quelli coperti da contribuzione volontaria, figurativa o derivante da

riscatto non correlato ad attività

lavorativa. 5. Il beneficiario del riconoscimento dovrà comunicare tempestivamente l'eventuale variazione delle notizie o delle situazioni dichiarate o certificate all'atto della presentazione dell'istanza e che hanno determinato la concessione del beneficio, la mancata comunicazione (ferma restando l'eventuale responsabilità in sede civile e penale) potrà dare luogo, a seconda della gravità, a sanzioni disciplinari.

5. Di trasmettere il presente atto alla Dipendente …. dati omessi a tutela della privacy ….

6. Di dare atto che, ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003, nella pubblicazione del presente atto dovranno essere omessi i dati anagrafici della dipendente, a tutela della riservatezza dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute della stessa.

7.Di disporre che copia del presente sia pubblicato all’albo pretorio informatico dell’Ente.

8. Di disporre, altresì, che copia del presente atto sia pubblicato in modo permanente, ai fini della massima trasparenza e dell'accessibilità totale, sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione

“Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione 1° livello “Affari Generali “ – sotto-sezione 2° livello “ Determinazioni Dirigenziali “.

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VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitmente richiamati.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa ne accertamento di entrate. In modo diretto o indiretto. Pertanto non viene trasmesso al responsabile servizio Finanziario per il preventivo controllo di regolarità contabile e per il successivo visto di regolarità contabile di cui al combinato disposto degli artt.

147 bis e 151 comma 4 del d. Lgs 267/2000 e s.m.i

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 d.lgs. n. 82/2005 (codice dell'amm.ne digitale), del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di questo Comune.

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