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BOZZA REGOLAMENTO DI CACCIA AL CINGHIALE ATC CS3

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Academic year: 2022

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BOZZA REGOLAMENTO DI CACCIA AL CINGHIALE ATC CS3

Art. 1 (Caratteri generali)

1. Il presente, disciplina la gestione faunistico-venatoria del cinghiale nella Provincia di Cosenza, nel rispetto della normativa di riferimento.

Art. 2

(Territorio vocato per il cinghiale)

1. Nelle aree vocate, la caccia al cinghiale è esercitata solo con il metodo della battuta e con l’ausilio dei cani (braccata) e viene esercitata dalle squadre regolarmente autorizzate ed assegnate ai distretti di gestione di cui agli articoli successivi.

2. Nell’area vocata viene perseguito l’obiettivo della conservazione della specie, anche mediante azioni di reintroduzione della stessa, tramite la cattura e l’immissione di esemplari in soprannumero nelle aree protette della Regione o attraverso ripopolamenti effettuati dagli AA.TT.CC..

3. Tali azioni di riequilibrio devono risultare, comunque compatibili con la tutela dell’ habitat e con le attività produttive presenti sul territorio.

Art. 3

(Territorio non vocato per il cinghiale)

1. Il territorio non vocato per il cinghiale rappresenta l’area nella quale, il cinghiale è ritenuto incompatibile con la salvaguardia delle colture agricole e delle altre specie selvatiche.

Art. 4

(Distretti di gestione)

1. I Comitati di gestione degli AA.TT.CC. suddividono il territorio in distretti e zone di battute, tenendo conto preferibilmente delle abitudini dei cacciatori e degli spostamenti degli stessi sul territorio, dandone successiva comunicazione alla Provincia.

2. Il distretto di gestione è costituito da un’area omogenea, delimitata da confini naturali o amministrativi.

3. Per la gestione del distretto, l’A.T.C. costituisce la Commissione di Distretto formata da tutti i capisquadra per l’attività venatoria al cinghiale, appartenenti allo stesso.

4. Il Comitato di Gestione degli A.T.C., sentita la commissione di distretto, definisce ed attua il piano di gestione del distretto ed in particolare:

a) definisce le azioni utili al controllo della presenza e della localizzazione della specie;

b) definisce la perimetrazione delle zone di battuta;

c) definisce il piano di assestamento e di prelievo, comprese le eventuali azioni volte alla conservazione ed al riequilibrio della densità della specie sul territorio;

d) individua le azioni tese al contenimento dei danni in agricoltura.

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Art. 5 (Zone di battuta)

1. I distretti di gestione sono suddivisi dal Comitato di Gestione dell’A.T.C. in zone di battuta che, in prima attuazione, sono porzioni di territorio non inferiori a 400 ettari, aventi confini ben individuabili e dimensioni tali da garantire l’effettivo svolgimento di una battuta di caccia in braccata.

2. Tra due o più zone di battuta possono essere inserite delle “zone bianche” di rispetto di almeno 250 m di larghezza e per tutta la lunghezza del confine considerato.

3. Le “zone bianche” di rispetto sono considerate aree di divieto di caccia al cinghiale ed in tali zone l’esercizio della caccia al cinghiale comporta l’applicazione della sanzione di cui all’art. 31 co. 1 let. e della Legge 157/92, oltre a quella accessoria prevista e normata dal presente regolamento.

4. L’assegnazione di un’area alle diverse squadre per la caccia al cinghiale non preclude l’esercizio di altre forme di caccia da parte di altri cacciatori e non vieta la frequentazione dell’area ad altre persone.

5. Le zone di battuta sono individuate, in prima istanza, sulla base dei seguenti parametri:

a) area vocata;

b) presenza accertata dei cinghiali nell’ultimo biennio, mediante anche l’utilizzo dei dati relativi ai danni rilevati;

c) abbattimenti registrati nell’ultimo biennio.

6. Il Comitato di Gestione, su richiesta delle squadre costituite per come agli articoli successivi, assegnerà le zone di battuta richieste. In caso pervengano più domande per la stessa zona e per l’assegnazione delle zone non richieste, il Comitato di Gestione, sentita la Commissione di Distretto individua il criterio da adottare.

Art. 6

(Metodi di prelievo venatorio)

1. E’ consentita la caccia al cinghiale nel rispetto e nei giorni autorizzati dal Calendario Venatorio Regionale, alle squadre formate da un minimo di 20 ad un massimo di 35 cacciatori.

2. In caso di assenza di alcuni componenti, la battuta è comunque consentita con la presenza di almeno 12 cacciatori.

3. E’ facoltà del Comitato di Gestione dell’A.T.C. consentire, l’associazione di non più di due squadre in una stessa zona di territorio, purché il numero dei partecipanti alla battuta non superi il numero massimo dei 35 cacciatori, per l’incolumità e la salvaguardia degli stessi.

4. In questo caso le squadre così associate, potranno effettuare la battuta solo in una delle due zone eventualmente assegnate per l’intera giornata di caccia.

5. I cacciatori iscritti alla squadra, nelle giornate stabilite dal Calendario Venatorio Regionale, che abbiano sottoscritto il registro delle presenze giornaliere, non potranno praticare altro tipo di caccia.

Art. 7

(Iscrizione delle squadre al registro degli A.T.C.)

1. Presso ciascun A.T.C. sarà istituito il registro dei cacciatori praticanti la caccia al cinghiale nonché quello delle squadre ammesse a praticare questo tipo di caccia, questi elenchi saranno trasmessi alla Provincia, dal Comitato di Gestione.

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2. La Provincia, anche tramite gli AA.TT.CC., provvederà a realizzare corsi di formazione specifici, in collaborazione con le Associazioni Venatorie, prioritariamente per i cacciatori neo abilitati che intendono praticare questo tipo di caccia, nonché per tutti i capisquadra.

3. L’iscrizione delle squadre deve essere richiesta dal capo-squadra designato, al Comitato di Gestione dell’A.T.C. competente per territorio, su apposito fac-simile prodotto dallo stesso Comitato di Gestione, entro e non oltre il 30 agosto di ogni anno, indicando la denominazione assunta, il distintivo eventualmente adottato dalla squadra stessa e i vice- capo-squadra.

4. L’elenco dei componenti dovrà essere corredato dalla seguente documentazione:

copia porto d’armi (in corso di validità);

copia della ricevuta della tassa di concessione governativa;

copia della ricevuta della tassa di concessione regionale;

copia del versamento della quota di ammissione all’A.T.C.;

copia della polizza assicurativa;

indicazione dell’area di caccia richiesta;

indicazione del punto di ritrovo della squadra.

5. In sostituzione della precedente documentazione potrà essere inoltrata autocertificazione, per come alla normativa vigente, su fac-simile prodotto dal Comitato di gestione di competenza.

6. il Comitato di Gestione, verificata la documentazione assegna la zona di caccia.

Art. 8

(Struttura della squadra)

1. Ogni squadra può iscrivere il 10% del numero complessivo della squadra stessa, di cacciatori residenti in altri A.T.C. rispetto a quella di appartenenza.

2. Ogni squadra ha facoltà di ospitare, per ogni giornata di caccia, un 20% dei cacciatori partecipanti alla battuta, definiti ospiti e residenti in altri ATC di quello di competenza.

3. I cacciatori provenienti da altri ATC hanno l’obbligo di versare le quote definite dai Comitati di Gestione.

4. Ogni cacciatore può iscriversi ad una sola squadra.

5. Ogni squadra designa il proprio caposquadra che potrà essere sostituito anche durante il corso della stagione venatoria.

Art. 9

(Compiti del capo-squadra)

1. Il capo-squadra organizza e dirige la battuta e risponde della corretta esecuzione della stessa, ha inoltre il compito, di comunicare al Comitato direttivo dell’A.T.C., entro il termine di trenta giorni successivi alla chiusura della caccia alla specie, il numero di capi, il sesso e la zona di abbattimento e ogni informazione richiesta dal Comitato di Gestione.

2. Il capo-squadra o il suo delegato dovrà compilare, prima dell’inizio della battuta, la modulistica relativa alle presenze giornaliere dei cacciatori, ed a fine giornata e prima di allontanarsi dalla zona di caccia, quella relativa al numero dei capi abbattuti.

3. Il numero minimo dei componenti previsti per la battuta, deve essere presente obbligatoriamente prima dell’inizio della battuta di caccia.

4. Il capo-squadra dovrà munirsi e custodire il registro di presenza dei cacciatori, fornito dal Comitato di Gestione dell’A.T.C. di appartenenza.

5. Il cacciatore, prima dell’inizio della battuta di caccia, firma il registro delle presenze.

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6. In caso di controllo ispettivo, il capo squadra, entro un’ora è tenuto a riunire tutti i componenti della squadra, annotati come presenti sul registro, nel luogo del controllo stesso.

7. Almeno un’ora prima dell’inizio della battuta, devono essere apposti i cartelli di avviso ben visibili lungo le vie di accesso alle zone di battuta interessate indicanti anche la denominazione della squadra; gli stessi devono essere rimossi al termine della battuta.

8. Ciascun partecipante alla battuta deve indossare idoneo abbigliamento ad alta visibilità, oltre all’eventuale distintivo della squadra.

Art. 10

(Mezzi di caccia consentiti)

1. La caccia al cinghiale è consentita con i mezzi previsti dall’art. 13 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 .

2. E’ vietato, durante lo svolgimento delle battute di caccia al cinghiale, l’uso e la detenzione di cartucce con munizione spezzata, sono altresì vietati l’uso di sostanze repellenti o altri materiali comunque inquinanti.

3. Al fine di garantire la sicurezza e tempestività di comunicazione, è consentito durante la caccia al cinghiale, l’uso di telefoni cellulari ed apparati ricetrasmittenti nel rispetto della normativa vigente in materia. È consentito durante la battuta al cinghiale l’utilizzo di munizione a salve.

Art. 11 (Penalizzazioni)

1. Oltre alle sanzioni penali e amministrative, per come alla normativa vigente, comportano la sospensione della squadra dalle attività di prelievo al cinghiale per tre giornate di caccia, le seguenti infrazioni:

svolgimento della caccia al di fuori della zona assegnata;

svolgimento della battuta al di fuori dell’orario consentito dal calendario venatorio;

partecipazione alla battuta di cacciatori non autorizzati;

abbattimento del cinghiale con munizioni non consentite;

abbattimento di un numero superiore di capi consentiti;

mancata o errata compilazione del registro della squadra;

mancata comunicazione all’A.T.C. dei capi abbattuti;

abbattimento, durante la caccia al cinghiale di specie diverse dal cinghiale e dalla volpe.

2. Nel caso di recidività, la sospensione riguarderà da un minimo di 10 giornate di caccia a tutta la stagione venatoria.

3. Nel caso in cui un componente di una squadra eserciti la caccia a specie diverse in giornate consentite per la caccia al cinghiale, lo stesso viene dichiarato decaduto dalla squadra da parte del Comitato di Gestione.

4. Se per effetto della decadenza di alcuni componenti la squadra non dovesse più raggiungere il numero minimo dei componenti, il Comitato di Gestione provvederà al ritiro immediato dell’autorizzazione alla squadra.

Art. 12 (Sanzioni)

1. Per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

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a. Sanzione amministrativa di € 102,00 per mancato invio entro 15 giorni dal termine della caccia, a cura del responsabile della battuta al cinghiale delle schede delle presenze e delle schede d’abbattimento all’ATC per come all’art. 8 comma 1;

b. Sanzione amministrativa di € 102,00 per mancata o parziale compilazione della scheda, da parte del responsabile della battuta, delle presenze prima dell’inizio di ogni giornata di caccia con tutti i dati richiesti e a fine battuta delle schede di abbattimento, per come all’art. 8 comma 2;

c. Sanzione amministrativa di € 206,00 e sequestro della fauna abbattuta per aver effettuato la battuta di caccia al cinghiale con un numero di partecipanti inferiore a 12, per come all’art. 6 comma 2; se la violazione è nuovamente commessa, sanzione di € 412,00; se la violazione è commessa per la terza volta il Comitato di gestione sospende la squadra per un anno;

d. Sanzione amministrativa di € 206,00 per l’iscrizione a più di una squadra di caccia al cinghiale, per come all’art. 8 comma 4; se la violazione è nuovamente commessa, sanzione di € 412,00; se la violazione è commessa per la terza volta il Comitato di gestione sospende il cacciatore per un anno per la caccia al cinghiale;

e. Sanzione amministrativa di € 206,00 e sequestro della fauna abbattuta per cacciare in area di battuta al cinghiale da parte di squadra non assegnataria, per come all’art. 5 comma 6;

se la violazione è nuovamente commessa, sanzione di € 412,00; se la violazione è commessa per la terza volta il Comitato di gestione sospende il cacciatore per un anno per la caccia al cinghiale;

f. Sanzione amministrativa di € 102,00 per il porto di cartucce a munizione spezzata da parte del cacciatore partecipante alla caccia al cinghiale, per come all’art. 10 comma 2.

Art. 13 (Vigilanza)

La vigilanza sull’applicazione del presente Regolamento e della normativa nazionale e regionale in materia venatoria, è affidata ai soggetti di cui all’art. 27 Legge 157/92 e successive modifiche ed integrazioni.

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