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Il Funzionario Responsabile T.A.S.I.

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Academic year: 2022

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(1)

Il Funzionario Responsabile T.A.S.I.

Visti:

la L. n. 147/2013;

il D.L. n. 16/2014 convertito nella L. n. 68/2014;

la L. n. 208/2015

informa che

a decorrere dal 01/01/2014 la Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) ha istituito l’Imposta Unica Comunale (Iuc) che si compone dell’imposta municipale propria (Imu) di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (Tasi) e nella tassa sui rifiuti (Tari).

1. PRESUPPOSTO IMPOSITIVO E SOGGETTI PASSIVI

In seguito alle modifiche disposte dalla Legge di stabilità 2016 il presupposto della Tasi è il solo possesso o la detenzione di fabbricati e di aree edificabili, esclusi i terreni agricoli e l’abitazione principale come definita ai fini dell’Imu di cui all’art. 13 comma 2 del D.L. n. 201/2011, sia per il possessore sia per l’utilizzatore (inquilino), ad eccezione delle sole abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Il Comune già dagli anni precedenti aveva ritenuto di non applicare la Tasi ai fabbricati e alle aree edificabili già soggetti ad Imu, ma di applicarla ai soli proprietari delle abitazioni principali esonerando dal pagamento l’occupante (inquilino) in modo da garantire la contribuzione di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune.

Per l’anno 2016 la Tasi è dovuta pertanto dai soli proprietari delle abitazioni principali (quelle di residenza anagrafica del proprietario e del suo nucleo famigliare) ed equiparate dall’art. 13, comma 2 del D.L. n. 201 del 2011 e dal Regolamento comunale, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO Codice Identificativo SGIOVPTO

Corso Italia 70 – 40017 San Giovanni in Persiceto (BO) C.F. 00874410375 – P.IVA: 00525661203

Fax sede: 051/825024

e-mail generale: urp@comunepersiceto.it P.E.C.: comune..persiceto@cert..provincia.bo.it

sito: www.comunepersiceto.it

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2. ALIQUOTE E DETRAZIONI

Per l’anno 2016 è stata confermata l’aliquota del 3,3 per mille per le sole abitazioni principali nonché per quelle equiparate dall’art. 13, comma 2 del D.L. n. 201 del 2011 e dal Regolamento comunale Imu, quali:

- le abitazioni appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonché quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari anche in deroga al requisito della residenza;

- le abitazioni destinate ad alloggi sociali ai sensi del Decreto del Ministro delle infrastrutture del 22/04/2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24/06/2008;

- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- le abitazioni possedute e non locate dal personale in servizio permanente nelle forze armate o di polizia o nei vigili del fuoco o in quello appartenente alla carriera prefettizia per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- le abitazioni possedute da anziani e disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente purché non locate;

- l’abitazione posseduta dai cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso; per tali abitazioni è prevista l’applicazione della Tasi in misura ridotta di 2/3;

classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, con le relative pertinenze. (Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria anche se iscritte in catasto unitamente all'abitazione. Pertanto rientra nel limite delle tre pertinenze anche quella che risulta iscritta in catasto unitamente all’abitazione principale);

e con le seguenti detrazioni:

- una detrazione variabile differenziata in funzione della rendita catastale dell’abitazione principale a cui si sommano le rendite catastali delle eventuali pertinenze, in base ai seguenti scaglioni:

Scaglione di rendita catastale (euro) abitazione principale + pertinenze

Detrazione

Fino a € 300,00 € 134,00

Superiore a € 300,00 e fino a € 350,00 € 124,00

Superiore a € 350,00 e fino a € 400,00 € 112,00

Superiore a € 400,00 e fino a € 450,00 € 100,00

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Superiore a € 450,00 e fino a € 500,00 € 90,00

Superiore a € 500,00 e fino a € 550,00 € 80,00

Superiore a € 550,00e fino a € 600,00 € 75,00

Superiore a € 600,00 e fino a € 650,00 € 70,00

Superiore a € 650,00 e fino a € 700,00 € 65,00

Superiore a € 700,00 e fino a € 750,00 € 60,00

Superiore a € 750,00 e fino a € 800,00 € 55,00

Superiore a € 800,00 € 0,00

- un’ulteriore detrazione di euro 70,00 qualora il soggetto passivo abbia un I.S.E.E inferiore ad euro 15.000,00. Per usufruire di tale detrazione il soggetto passivo dovrà presentare al Servizio Entrate e Tributi entro il 16 dicembre 2016 un’autocertificazione attestante tale requisito (valido per tutto l’anno 2016);

- un’ulteriore detrazione di euro 20,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale o assimilata;

- un’ulteriore detrazione di euro 20,00 per i soggetti passivi che hanno all’interno del proprio nucleo familiare un componente con invalidità al 100%. Per fruire di tale detrazione il soggetto passivo dovrà presentare Servizio Entrate e Tributi apposita dichiarazione entro il 16/12/2016; non sono tenuti a presentare tale dichiarazione i contribuenti che l’hanno già presentata negli anni 2014 e 2015.

In presenza di più comproprietari che utilizzano la medesima abitazione, la detrazione va rapportata alla quota di destinazione, similmente a quanto previsto per l’Imu.

Si specifica inoltre che:

- nel caso di soggetti passivi persone giuridiche (cooperative edilizie a proprietà indivisa e proprietari delle abitazioni destinate ad alloggi sociali, che effettuano per intero il versamento della Tasi) le detrazioni di cui sopra si applicano con riferimento alle condizioni reddituali e famigliari del nucleo occupante;

- per la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Ministero dell’Economia e delle Finanze il 04/06/2014 ha pubblicato le risposte ad alcuni quesiti in merito alla corretta applicazione della Tasi, scrivendo a riguardo che il coniuge assegnatario è titolare di un diritto di abitazione, similmente alla disciplina dell’Imu, per cui è il solo che è tenuto ad effettuare il versamento della Tasi, indipendentemente dalla quota di possesso, e con applicazione delle detrazioni spettanti. Il coniuge non assegnatario anche se proprietario dell’abitazione

(4)

Per tutti gli altri immobili è stata deliberata aliquota Tasi pari a zero.

3. VERSAMENTI

La Tasi si versa in due rate:

a) la prima rata entro il 16 giugno 2016 pari all’importo dovuto per il primo semestre;

b) la seconda rata entro il 16 dicembre 2016 a saldo dell’importo dovuto per l’intero anno.

La Tasi è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso; il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. In caso di pluralità di proprietari ognuno effettua il versamento in base alla propria percentuale di possesso. Per i fabbricati soggetti a tassazione (solo le abitazioni principali ed equiparate classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e le relative pertinenze classificate in categoria C2, C6 e C7) la base imponibile su cui applicare l’aliquota del 3,3 per mille si ottiene applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1°

gennaio 2014, rivalutate del 5 per cento, il moltiplicatore pari a 160. Dall’importo risultante deve essere sottratta la detrazione spettante in base alla quota di destinazione.

Per effettuare il versamento occorre utilizzare il modello F24 reperibile presso le banche e gli uffici postali, e in formato elettronico sul sito www.agenziaentrate.gov.it, oppure tramite il programma di calcolo on line. E’ possibile anche utilizzare l’apposito bollettino postale disponibile presso gli uffici postali.

L’imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e saldo.

Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Nel modello F24 dove essere compilata la “Sezione IMU e altri tributi locali” e nello spazio “codice ente/codice comune” deve essere inserito il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili. Per il versamento della prima rata va barrata la casella "Acc" (acconto), per il versamento della seconda rata andrà barrata la casella “Saldo”.

Il codice tributo da utilizzare é 3958 - TASI abitazione principale e relative pertinenze Il codice catastale del Comune di San Giovanni in Persiceto è “G467”.

Il Comune ha reso disponibile un programma di calcolo on line che permette la stampa del modello F24.

In alternativa è possibile richiedere il calcolo al Servizio Entrate e Tributi. I contribuenti interessati possono presentarsi direttamente allo sportello aperto presso l’Ufficio Tributi in Piazza Cavour, 2 il lunedì e il mercoledì mattina dalle 8.30 alle 12.30 oppure prendere un appuntamento il giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00 al numero telefonico 051.6812940.

Il personale dello sportello effettuerà il calcolo dell’importo dovuto consegnando il modello F24 per il pagamento. E’ possibile richiedere il calcolo anche per conto di altri contribuenti presentando una delega a firma del delegante con allegato un documento di identità.

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4. ESENZIONI

Oltre alle abitazioni principali (escluse quelle classificate in Ai, A8 e A9 e ai terreni agricoli, sono esenti dalla Tasi i seguenti immobili:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1a E/9;

c) i fabbricati con destinazione a usi culturali;

d)

i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati (artt. 13, 14, 15 e16 del Trattato lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n.810);

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. Il D.L. n.

16/2014 prevede che ai fini dell’applicazione dell’esenzione si applicano le disposizioni di cui al D.L. n. 1/2012 convertito nella L. n. 27/2012 previste ai fini dell’Imu.

5.

DICHIARAZIONE TASI

Il Regolamento comunale prevede la presentazione di una dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati assoggettati al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze nella Circolare n. 2/DF del 03/06/2015 ha scritto che per la dichiarazione Tasi è valido il modello già previsto per la presentazione della dichiarazione Imu approvato con D.M. del 30/10/2012.

Tuttavia poiché ai fini della dichiarazione Tasi si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della Dichiarazione Imu, non sussiste l’obbligo dichiarativo ai fini della Tasi per le abitazioni principali.

Per le abitazioni equiparate alle abitazioni principali la presentazione dalla dichiarazione Imu vale anche ai fini della Tasi (es. per gli alloggi sociali e per gli immobili posseduti dai soggetti appartenenti alle forze armate).

Per le abitazioni assegnate al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la dichiarazione è da presentare nei soli casi previsti per la presentazione della dichiarazione Imu.

Per le abitazioni possedute da anziani e disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente purché non locate la dichiarazione non è dovuta.

Per gli immobili posseduti da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato è prevista invece la presentazione della dichiarazione.

Si ricorda tuttavia che le dichiarazioni già presentate ai fini dell’Ici e dell’Imu, in quanto compatibili, si considerano valide anche con riferimento alla Tasi.

(6)

ESEMPI DI CALCOLO PER IL VERSAMENTO DELLA TASI 2016

1) Un contribuente possiede al 100% un’abitazione principale in categoria A8 con rendita catastale di 1.000,00 euro. Il medesimo ha un figlio residente di età inferiore a 26 anni.

Base imponibile

1.000,00 X 1,05 = 1.050,00 (rendita rivaluta) X 160 (moltiplicatore) = 168.000,00;

Imposta per la prima e la seconda rata:

168.000,00 X 3,3/1000 = 554,40 (totale imposta lorda annua)/2 = 277,20 imposta lorda per la prima rata

detrazione annua totale euro 20,00

detrazione per la prima e la seconda rata: 20,00/2= 10,00 Versamento per la prima e la seconda rata

277,20 – 10,00 = 267,20 imposta netta per la prima rata da versare con arrotondamento ad euro 267,00 utilizzando il codice tributo n. 3958.

L’imposta netta per la seconda rata sarà di pari importo da versare con arrotondamento ad euro 267,00 utilizzando il codice tributo n. 3958.

2) Un contribuente possiede al 50% un’abitazione principale in categoria A8 in comproprietà con il coniuge residente, con rendita catastale di euro 1.000,00 e una pertinenza con rendita catastale di euro 80,00. Il medesimo ha anche due figli residenti di età inferiore a 26 anni.

Base imponibile:

abitazione 1.000,00X 1,05 = 1.050,00 (rendita rivaluta) X 160 (moltiplicatore) = 168.000,00;

pertinenza 80,00 X 1,05 = 84,00 (rendita rivaluta) X 160 (moltiplicatore) = 13.440,00;

Imposta per la prima e la seconda rata:

1. abitazione: 168.000,00 X 3,3/1000 = 554,40 X 50% =277,20 (totale imposta lorda annua)/2=

138,60 imposta lorda per la prima rata

detrazione annua totale euro 20,00 così composta:

detrazione per la prima rata: 20,00/2 = 10,00

2. pertinenza: 13.440,00 X 3,3/1000 = 44,35 X 50% = 22,18 (totale imposta lorda annua)/2= 11,09 imposta lorda per la prima rata

(7)

Versamento per la prima e la seconda rata

138,60 – 10,00 + 11,09 = 139,69 imposta netta per la prima rata da versare con arrotondamento ad euro 140,00 utilizzando il codice tributo n. 3958.

L’imposta netta per la seconda rata sarà di pari importo da versare con arrotondamento ad euro 140,00 utilizzando il codice tributo n. 3958.

Per qualsiasi informazione o chiarimento è possibile rivolgersi telefonicamente al Servizio Entrate e Tributi tel. 051/6812940 nei seguenti giorni ed orari: il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 8,30 alle 13,30, il martedì e il giovedì dalle 8,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 18,00.

L’orario di apertura al pubblico del Servizio Entrate e Tributi è il seguente:

- il lunedì e il mercoledì dalle 8.30 alle 12.30;

- il giovedì dalle 15.00 alle 18.00 previo appuntamento al numero 051.6812940

.

E’ anche possibile inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica:

tributi@comunepersiceto.it.

Il Funzionario Responsabile T.A.S.I.

Dott.ssa Biagini Alessandra

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