DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 19 del 23/04/2013
COPIA
Adunanza ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - seduta pubblica
OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF E DETERMINAZIONE ALIQUOTA PER L'ANNO 2013
L’anno duemilatredici e questo giorno ventitre del mese di Aprile alle ore 18:30 nella sede Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.
All’appello risultano :
PIERINI GIULIO P
MINARELLI ISACCO A
BRINI GIANFRANCO P
BADIALI DEBORA P
SERRA SONIA P
ROSSI SIMONA P
BONAGA FERRUCCIO P
DAVALLI ANGELO P
BERSANI CARLO P
ORLANDINI VALERIO P
GOVONI EUGENIO P
GIACON ANTONIO P
GHERARDI LUCA P
CARLOTTI GABRIELE P
MAZZANTI MAURIZIO P
CARISI LEDA P
GIANFRANCESCO PASQUALE A
Presenti n. : 15 Assenti n. : 2
Sono presenti gli Assessori: Luisa Cigognetti, Stefano Pezzi, Giovanni Montanari.
Assiste il Segretario Generale D.SSA RITA PETRUCCI che provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GIANFRANCO BRINI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.
[ ] trasmessa al Co.Re.Co.
[X] pubblicata all’Albo Pretorio in data 29/04/2013
COMUNE DI BUDRIO
Provincia di Bologna
OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF E DETERMINAZIONE ALIQUOTA PER L’ANNO 2013.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, che consentiva ai Comuni, a partire dal 2012, di variare l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, la quale, in particolare, dal 2012 poteva essere aumentata o istituita dai Comuni senza alcun limite entro il valore massimo della legge istitutiva dello 0,8%;
DATO ATTO che la predetta disposizione, al fine di assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è uniformato, prevede che i Comuni possono stabilire aliquote dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale; resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3 bis dell’art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 2008, n. 360, può essere stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e che, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;
VISTO, altresì, l’art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 2008, n. 360 ai sensi del quale i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 possono disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze del 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002; l’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. Con il medesimo regolamento può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;
VISTO il vigente Regolamento di disciplina dell’applicazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche approvato con delibera consiliare n. 6 del 14 gennaio 2008;
RITENUTO, in relazione alle esigenze di bilancio connesse alle politiche sociali ed economiche programmate, di fissare per il 2013, al fine di assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, di determinate aliquote differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito per l'anno 2013 corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale, come di seguito riportato;
scaglione 0 – 15.000 aliquota 0,649 punti percentuali scaglione 15.001 – 28.000 aliquota 0,650 punti percentuali scaglione 28.001 – 55.000 aliquota 0,790 punti percentuali scaglione 55.001 – 75.000 aliquota 0,795 punti percentuali scaglione oltre 75.000 aliquota 0,800 punti percentuali
stabilendo una soglia di esenzione per i redditi fino ad euro 15.000, quest’ultima da intendersi come limite di reddito al di sotto del quale l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e che, nel caso di superamento del suddetto limite, verranno applicate le specifiche aliquote progressive come sopra evidenziate;
RITENUTO di modificare il vigente Regolamento di applicazione comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, relativamente all’art. 2 bis – Esenzioni;
DATO ATTO che il Responsabile del Settore Servizi Economico Finanziari ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
ESCONO i Consiglieri: Maurizio Mazzanti, Leda Carisi (Noi per Budrio); Antonio Giacon, Luca Gherardi, Gabriele Carlotti (Movimento 5 Stelle).
PRESENTI: n. 10.
A SEGUITO di votazione unanime favorevole resa per alzata di mano dai 10 Consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1. di determinare, per l’anno 2013, al fine di assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, aliquote differenziate per l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito per l'anno 2013 corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale, come di seguito riportato;
scaglione 0 – 15.000 aliquota 0,649 punti percentuali scaglione 15.001 – 28.000 aliquota 0,650 punti percentuali scaglione 28.001 – 55.000 aliquota 0,790 punti percentuali scaglione 55.001 – 75.000 aliquota 0,795 punti percentuali scaglione oltre 75.000 aliquota 0,800 punti percentuali
stabilendo una soglia di esenzione per i redditi fino ad euro 15.000, quest’ultima da intendersi come limite di reddito al di sotto del quale l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e che, nel caso di superamento del suddetto limite, verranno applicate le specifiche aliquote progressive come sopra evidenziato;
2. di sostituire il testo dell’art. 2-bis del vigente Regolamento di applicazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, con il seguente:
“art. 2 bis - Esenzione
L’addizionale di cui al precedente art. 1 non è dovuta se il reddito imponibile complessivo, determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, non supera l’importo di Euro 15.000,00.
Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di Euro 15.000,00 l’addizionale è dovuta ed è determinata applicando le aliquote progressive, stabilite annualmente dal consiglio comunale, al reddito complessivo.”
3. di allegare al presente atto il nuovo testo del regolamento di applicazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, comprensivo delle modifiche apportate all’art. 2 bis (allegato A)
Infine,
IL CONSIGLIO COMUNALE VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
A SEGUITO di votazione unanime favorevole resa per alzata di mano dai 10 Consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Rientrano i Consiglieri: Maurizio Mazzanti, Leda Carisi (Noi per Budrio); Antonio Giacon, Luca Gherardi, Gabriele Carlotti (Movimento 5 Stelle).
Presenti: n. 15.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
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F.to GIANFRANCO BRINI F.to D.SSA RITA PETRUCCI
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Si certifica che la presente deliberazione:
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - comma 4 - del Dec.
Leg.vo 267/2000;
[ ] è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell’articolo 134 - comma 3 - del Dec. Leg.vo 267/2000.
Budrio, 29/04/2013 IL SEGRETARIO GENERALE
F.to D.SSA RITA PETRUCCI
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