NUOVA DISCIPLINA DEI REATI DI RICICLAGGIO
I nuovi reati di riciclaggio autoriciclaggio e frode nei pagamenti diversi dai contanti
quadro sanzionatorio e riflessi antiriciclaggio
Valerio Vallefuoco Vice Presidente AssoAML,
Managing Partner Studio Legale Vallefuoco & Associati s.t.p v.vallefuoco@studiovallefuoco.it
Lotta al riciclaggio per il tramite del sistema sanzionatorio penale l’Italia recepisce la Direttiva UE 1673/2018
Il punto focale della riforma prevista dal D.lgs 195/2021 riguarda l’ampliamento
della sfera dei reati presupposto dei delitti di ricettazione , riciclaggio, utilizzo di
somme di provenienza illecita ed autoriciclaggio di cui agli artt. 648, 648 bis,
648 ter e 648 ter.1 c.p. L’ampliamento previsto dal Decreto fa rientrare
nell’elenco dei reati presupposto anche quelli di natura contravvenzionale –
entro certi limiti edittali di pena - e i delitti di natura colposa.
Come sopra anticipato, il DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 195 Attuazione della direttiva (UE)
2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale entrato in vigore il 15/12/2021 ha implementato enormemente il perimetro dei reati presupposti ai reati di riciclaggio ed autoriciclaggio.
Il D.Lgs. n. 90/2017, aveva introdotto l’obbligo di segnalare come sospetti anche i fondi provenienti da attività criminosa, per tale intendendosi “la realizzazione o il coinvolgimento nella realizzazione di un delitto non colposo” (art.1, comma 2, lett. b, D.Lgs. 231/2007 e ss.mm.ii).
Tale previsione amplia il perimetro della base segnaletica antiriciclaggio includendovi non solo le operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ma anche le operazioni sospette relative ai reati presupposto del riciclaggio e, quindi, a tutti i delitti colposi e le contravvenzioni gravi ricompresi nel dlgs.195/2021.
Rammento che purtroppo ormai come già evidenziato più volte la mancata consapevole segnalazione di operazione sospetta può essere considerata dagli inquirenti come una ipotesi di concorso in riciclaggio ed autoriciclaggio.
Le frodi nei pagamenti diversi dai contanti recepimento Dir.UE 213/19
Il Dlgs.184/2021 definisce lo strumento di pagamento diverso dai contanti come un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali.
Per “mezzo di scambio digitale” dovrà, invece, intendersi qualsiasi moneta elettronica e la valuta digitale. Quest'ultima è una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio. Il nuovo decreto modifica il codice penale, intervenendo sulle fattispecie penali di cui agli articoli 493- ter e 640-ter e inserendo il nuovo art. 493-quater. In particolare, la lett. a) modifica la fattispecie di indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento, di cui all'art. 493-ter c.p., per estenderne il campo d'applicazione a tutti gli strumenti di pagamento diversi dai contanti.
Superbonus e obblighi antiriciclaggio i nuovi controlli dell’amministrazione finanziaria ed i nuovi obblighi e responsabilità professionisti ed intermediari
il comma 4 dell’art 2 del DL 157/2021, DL antifrode interviene in maniera espressa per quanto concerne la materia dell’antiriciclaggio, introducendo , per i soggetti obbligati di cui all'articolo 3 del D.Lgs. n. 231 del 2007 che intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi degli articoli 121 e 122, il divieto espresso di procedere all'acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti per l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette (cfr. art. 35) e l’obbligo di astensione (cfr. art. 42).
Il DL sostegni ter inibisce tutte le cessioni dei crediti fiscali da superbonus successive alla prima. Tutte le ulteriori cessioni sono nulle.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito espressamente che laddove ricorrano i presupposti per la segnalazione di operazioni sospette, a prescindere dall’effettivo assolvimento del relativo obbligo da parte dei soggetti obbligati di cui al citato articolo 3 del d.lgs. n. 231 del 2007, e ciononostante detti soggetti obbligati procedano all’acquisto del credito, tale condotta è valutata anche ai fini del concorso nelle violazioni relative all’utilizzo dei crediti in argomento.
1) Ampliamento reati presupposto al reato di riciclaggio e autoriciclaggio
2) Introduzione del reato di Frode nei pagamenti diversi dai contanti moneta digitale e valuta virtuale
3) Superbonus obblighi antiriciclaggio rafforzati attenzione al concorso in frode
4) Ampliamento della base del perimetro dei reati ai fini delle segnalazioni operazioni sospette
Componente Commissione Antiriciclaggio Ordine Avvocati di Milano e di Roma.
Membro esterno Commissione
Antiriciclaggio Ordine Commercialisti di Roma.
Socio fondatore e Vice presidente di Associazione AssoAml.
Giornalista pubblicista esperto sole24ore.
Prof. Avv. Valerio VALLEFUOCO
Studio Legale Vallefuoco & Associati S.r.l.
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