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(1)

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

DECISIONE N. 895/2006/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 giugno 2006

che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne, basato sul riconoscimento unilaterale di determinati documenti, da parte di Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia, come equipollenti ai loro visti

nazionali ai fini del transito nel loro territorio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 62, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (1),

considerando quanto segue:

(1) A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2003, gli Stati membri che hanno aderito all’Unione il 1omaggio 2004 sono tenuti da questa data ad assog- gettare all’obbligo del visto i cittadini dei paesi terzi elen- cati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (2).

(2) A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003, le disposizioni dell’acquis di Schengen riguar- danti le condizioni ed i criteri per il rilascio di visti uniformi per soggiorno di breve durata e le disposizioni riguardanti il riconoscimento reciproco dei visti e l’equi- pollenza tra i documenti di soggiorno ed i visti, si ap- plicano nei nuovi Stati membri soltanto dopo che il Consiglio ha adottato una decisione in tal senso. Nondi-

meno, per i nuovi Stati membri tali disposizioni sono vincolanti con decorrenza dalla data d’adesione.

(3) Si chiede quindi ai nuovi Stati membri di rilasciare visti nazionali, per l’ingresso o il transito nel loro territorio, ai cittadini di paesi terzi in possesso di un visto uniforme o di un visto per soggiorno di lunga durata o di un docu- mento di soggiorno rilasciato da uno Stato membro che attua integralmente l’acquis di Schengen, oppure in pos- sesso di un documento rilasciato dagli altri nuovi Stati membri.

(4) I titolari di documenti rilasciati dagli Stati membri che attuano integralmente l’acquis di Schengen e dai nuovi Stati membri non costituiscono un rischio per questi nuovi Stati membri, poiché le persone in questione sono state sottoposte dagli altri Stati membri a tutti i controlli necessari. Per evitare d’imporre ai nuovi Stati membri altri oneri amministrativi ingiustificati, si dovreb- bero adottare norme comuni per autorizzare questi Stati a riconoscere unilateralmente tali documenti come equi- pollenti al loro visto nazionale e ad introdurre un regime semplificato, basato su tale equipollenza unilaterale, per il controllo delle persone alle frontiere esterne.

(5) Le norme comuni dovrebbero applicarsi per un periodo di transizione, sino alla data che il Consiglio stabilirà nella decisione prevista all’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, dell’atto di adesione del 2003.

(6) Il riconoscimento di un documento dovrebbe essere li- mitato ai fini del transito nel territorio di uno o più nuovi Stati membri e non dovrebbe incidere sulla possi- bilità dei nuovi Stati membri di rilasciare visti nazionali per soggiorni di breve durata. La partecipazione al si- stema comune dovrebbe essere facoltativa e non do- vrebbe imporre ai nuovi Stati membri obblighi supple- mentari rispetto a quelli definiti nell’atto di adesione del 2003.

(1) Parere del Parlamento europeo del 6 aprile 2006 (non ancora pub- blicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 1ogiugno 2006.

(2) GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 851/2005 (GU L 141 del 4.6.2005, pag. 3).

(2)

(7) Le norme comuni dovrebbero applicarsi ai visti uniformi per soggiorno di breve durata, ai visti per soggiorno di lunga durata e ai documenti di soggiorno rilasciati dagli Stati membri che attuano integralmente l’acquis di Schen- gen, ed anche ai visti per soggiorno di breve o di lunga durata e ai documenti di soggiorno rilasciati dagli altri nuovi Stati membri.

(8) Le condizioni da rispettare in materia d’ingresso sono quelle stabilite all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consi- glio, del 15 marzo 2006, che stabilisce un codice comu- nitario sulle norme che disciplinano il movimento delle persone attraverso le frontiere (codice Frontiere Schen- gen) (1) ad eccezione del disposto dell’articolo 5, para- grafo 1, lettera b), nella misura in cui la presente deci- sione istituisce un regime di riconoscimento unilaterale da parte dei nuovi Stati membri di determinati docu- menti rilasciati dagli Stati membri che attuano integral- mente l’acquis di Schengen e altri documenti analoghi rilasciati dagli altri nuovi Stati membri ai fini del transito.

(9) Poiché l’obiettivo della presente direttiva, ossia l’introdu- zione di un regime di riconoscimento unilaterale da parte dei nuovi Stati membri di determinati documenti emessi da altri Stati membri ai fini del transito, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può quindi, per l’entità e gli effetti della presente decisione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comu- nità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(10) La presente decisione non rappresenta uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea e dalla Re- pubblica di Islanda e dal Regno di Norvegia per quanto concerne l’associazione di questi due paesi all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, in quanto riguarda solo gli Stati membri che non attuano ancora integralmente l’acquis di Schengen. Tuttavia, a fini di coerenza e di un adeguato funzionamento del sistema Schengen, la presente decisione concerne anche i visti e i documenti di soggiorno rilasciati da paesi terzi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen e che attuano integralmente l’acquis di Schengen quali l’Islanda e la Norvegia.

(11) Conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trat- tato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, detti Stati membri non partecipano all’adozione della presente decisione.

(12) Conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne in base al quale Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia (di seguito i «nuovi Stati membri») possono riconoscere unilateralmente come equipol- lenti ai loro visti nazionali ai fini del transito, i documenti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, e quelli di cui all’articolo 3 rila- sciati da altri nuovi Stati membri ai cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo del visto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001.

L’applicazione della presente decisione non riguarda i controlli da eseguire sulle persone alle frontiere esterne, in conformità del combinato disposto degli articoli da 5 a 13 e da 18 a 19 del regolamento (CE) n. 562/2006.

Articolo 2

1. Un nuovo Stato membro può considerare equipollenti al proprio visto nazionale, ai fini del transito e indipendentemente dalla cittadinanza dei titolari, i seguenti documenti:

i) il «visto uniforme» di cui alle disposizioni dell’articolo 10 della convenzione Schengen;

ii) il «visto per soggiorno di lunga durata» di cui alle disposi- zioni dell’articolo 18 della convenzione Schengen;

iii) un «documento di soggiorno» figurante nell’allegato IV del- l’Istruzione consolare comune.

2. Il nuovo Stato membro che decide di applicare la presente decisione riconosce tutti i documenti indicati al paragrafo 1, indipendentemente da quale Stato li abbia rilasciati.

(1) GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.

(3)

Articolo 3

Il nuovo Stato membro che applica l’articolo 2 può inoltre riconoscere come equipollenti al proprio visto nazionale, ai fini del transito, i visti per soggiorno di breve o di lunga durata ed i documenti di soggiorno rilasciati da un altro o altri nuovi Stati membri.

I documenti rilasciati dai nuovi Stati membri, che possono essere riconosciuti in attuazione della presente decisione, sono elencati nell’allegato.

Articolo 4

I nuovi Stati membri possono riconoscere i suddetti documenti come equipollenti al loro visto nazionale, ai fini del transito, soltanto se i cittadini di paesi terzi transitano nel territorio del nuovo o dei nuovi Stati membri per un periodo non superiore a cinque giorni per transito.

Il periodo di validità dei documenti di cui agli articoli 2 e 3 è pari alla durata del transito.

Articolo 5

I nuovi Stati membri notificano alla Commissione la loro vo- lontà di attuare la decisione entro il 1oagosto 2006.

La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il testo trasmessole dai nuovi Stati membri.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno suc- cessivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa è applicabile sino alla data stabilita dalla decisione del Consiglio adottata a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003.

Articolo 7

La Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Strasburgo, addì 14 giugno 2006.

Per il Parlamento europeo Il presidente J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio Il presidente H. WINKLER

(4)

ALLEGATO

Elenco dei documenti rilasciati dai nuovi Stati membri

REPUBBLICA CECA

V i s t i

— Vízum k pobytu do 90 dnů — (visto per soggiorno di breve periodo)

— Vízum k pobytu nad 90 dnů — (visto per soggiorno di lungo periodo)

— Diplomatické vízum — (visto diplomatico)

— Zvláštní vízum — (visto speciale)

D o c u m e n t i d i s o g g i o r n o

— Průkaz o povolení k přechodnému pobytu (carta di soggiorno temporaneo) (1)

— Průkaz o povolení k trvalému pobytu (carta di soggiorno permanente)

CIPRO

Θ ε ω ρ ή σ ε ι ς ( V i s t i )

— Θεώρηση διέλευσης — Κατηγορία Β (visto di transito — tipo B)

— Θεώρηση για παραμονή βραχείας διάρκειας — Κατηγορία Γ (visto per soggiorno di breve periodo — tipo C)

— Ομαδική θεώρηση — Κατηγορίες Β και Γ (visto di gruppo — tipi B e C)

Ά δ ε ι ε ς π α ρ α μ ο ν ή ς ( D o c u m e n t i d i s o g g i o r n o )

— Προσωρινή άδεια παραμονής (απασχόληση, επισκέπτης, φοιτητής) [documento di soggiorno temporaneo (per lavoro, visita o studio)]

— Άδεια εισόδου (απασχόληση, φοιτητής) [permesso d'ingresso (per lavoro o studio)]

— Άδεια μετανάστευσης (μόνιμη άδεια) [permesso d’immigrazione (permesso permanente)]

ESTONIA

V i s t i

— Transiitviisa, liik B (visto di transito — tipo B)

— Lühiajaline viisa, liik C (visto per soggiorno di breve periodo — tipo C)

— Pikaajaline viisa, liik D (visto per soggiorno di lungo periodo — tipo D)

D o c u m e n t i d i s o g g i o r n o

— Tähtajaline elamisluba (documento di soggiorno temporaneo, valido fino a 5 anni)

— Alaline elamisluba (documento di soggiorno permanente)

(1) Documento del medesimo tipo per tutte le varianti: il periodo di validità è indicato sulla vignetta.

(5)

LETTONIA

V i s t i

— Latvijas vīza — Kategorija B (visto di transito)

— Latvijas vīza — Kategorija C (visto per soggiorno di breve periodo)

— Latvijas vīza — Kategorija D (visto per soggiorno di lungo periodo)

D o c u m e n t i d i s o g g i o r n o

— Pastāvīgās uzturēšanās atļauja (rilasciato prima del 1omaggio 2004; documento di soggiorno permanente)

— Uzturēšanās atļauja (rilasciato prima del 1omaggio 2004; documento di soggiorno temporaneo o permanente)

— Nepilsoņa pase (passaporto dello straniero)

LITUANIA

V i s t i

— Tranzitinė viza (B) [visto di transito (B)]

— Trumpalaikė viza (visto per soggiorno di breve periodo)

— Ilgalaikė viza (visto per soggiorno di lungo periodo)

D o c u m e n t i d i s o g g i o r n o

— Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimas gyventi (documento di soggiorno per un cittadino di uno Stato membro della CE)

— Leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje (documento di soggiorno permanente nella Repubblica di Lituania)

— Leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (documento di soggiorno temporaneo nella Repubblica di Lituania, valido da uno a cinque anni)

UNGHERIA

V i s t i

— Rövid időtartamú beutazóvízum (visto per soggiorno di breve periodo)

— Tartózkodási vízum (visto per soggiorno di lungo periodo)

D o c u m e n t i d i s o g g i o r n o

— Humanitárius tartózkodási engedély [permesso di soggiorno umanitario (sotto forma di tessera) accompagnato da un passaporto nazionale]

— Tartózkodási engedély [documento di soggiorno (sotto forma di tessera) accompagnato da un passaporto nazionale su cui è riportata l’autorità competente che autorizza il titolare a un ingresso e a un soggiorno multiplo, valido per un massimo di quattro anni]

— Tartózkodási engedély [documento di soggiorno (sotto forma di adesivo) apposto su un passaporto nazionale, valido per un massimo di quattro anni]

— Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány (carta di identità rilasciata agli immigranti accompagnata da un passaporto nazionale che indichi il rilascio della carta di identità)

— Letelepedési engedély [documento di soggiorno permanente (sotto forma di tessera) accompagnato da un passaporto nazionale che indichi il diritto di risiedere in modo permanente e sia stato rilasciato per un periodo indeterminato; il documento è valido per 5 anni]

— Letelepedettek részére kiadott tartózkodási engedély [documento di soggiorno rilasciato a persone residenti in modo permanente (sotto forma di adesivo) apposto sul passaporto nazionale e valido per un periodo massimo di cinque anni]

(6)

D o c u m e n t i r i l a s c i a t i a l p e r s o n a l e d e l l e m i s s i o n i d i p l o m a t i c h e e d e i p o s t i c o n s o l a r i , e q u i p o l l e n t i a d o c u m e n t i d i s o g g i o r n o

— Igazolvány diplomáciai képviselők és családtagjaik részére [certificato speciale per i diplomatici e i loro familiari (carta di identità diplomatica)]

— Igazolvány konzuli képviselet tagjai és családtagjaik részére [certificato speciale per il personale dei posti consolari e i loro familiari (carta di identità consolare)]

— Igazolvány diplomáciai képviselet igazgatási és műszaki személyzete és családtagjaik részére (certificato speciale per il personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche e i loro familiari)

— Igazolvány diplomáciai képviselet kisegítő személyzete, háztartási alkalmazottak és családtagjaik részére (certificato speciale per il personale di servizio delle missioni diplomatiche, i dipendenti privati e i loro familiari)

MALTA

V i s t i

— Viżi ta' tranżitu Visto di transito (valido per un periodo massimo di cinque giorni)

— Viżi għal perjodu qasir jew viżi ta' l-ivvjaġġar Visto di soggiorno di breve durata o visto di viaggio (visto d’ingresso, singolo o multiplo)

— Viżi għal perjodu twil (valido per un periodo massimo di 90 giorni, rilasciato agli stranieri che entrano nel territorio nazionale per motivi diversi dall’immigrazione)

— Viżi ta' Grupp (per un soggiorno fino a 30 giorni)

POLONIA

V i s t i

— Wiza wjazdowa W (visto d’ingresso valido per un periodo massimo di un anno)

— Wiza pobytowa krótkoterminowa C (visto per soggiorno di breve periodo, per un soggiorno massimo di tre mesi, valido per un periodo massimo di cinque anni, ma di norma per un anno)

— Wiza pobytowa długoterminowa D (visto per soggiorno di lungo periodo, per un soggiorno massimo di un anno, valido per un periodo massimo di cinque anni, ma di norma per un anno)

— Wiza dyplomatyczna D/8 (visto diplomatico, per un soggiorno massimo di tre mesi nell’arco di sei mesi, valido per un periodo massimo di cinque anni, ma di norma per sei mesi)

— Wiza służbowa D/9 (visto di servizio, per un soggiorno massimo di tre mesi nell’arco di sei mesi, valido per un periodo massimo di cinque anni, ma di norma per sei mesi)

— Wiza kurierska D/10 (visto di corriere diplomatico per un soggiorno massimo di dieci giorni, a meno che non sia diversamente previsto da accordi internazionali, valido per un periodo massimo di sei mesi)

D o c u m e n t i d i s o g g i o r n o

— Karta pobytu (carta di residenza, serie «CR» rilasciata dal 1oluglio 2001 al 30 aprile 2004 e serie «PL» rilasciata dal 1o maggio 2004, valida per un periodo massimo di dieci anni, rilasciata agli stranieri che hanno ottenuto il documento di soggiorno per un periodo determinato, il permesso di residenza, lo statuto di rifugiato o il permesso di soggiorno tollerato; la serie «PL» è rilasciata anche agli stranieri che hanno ottenuto un permesso di soggiorno di lungo periodo)

— Karta stałego pobytu (permesso di residenza, serie «XS» rilasciata prima del 30 giugno 2001; valido per un periodo massimo di dieci anni, rilasciato agli stranieri che hanno ottenuto un permesso di residenza; le ultime carte di questo tipo scadono il 29 giugno 2011)

(7)

SLOVENIA

V i s t i

— Vizum za vstop (visto d’ingresso)

— Vizum za kratkoročno bivanje C (visto per soggiorno di breve periodo)

— Vizum za daljše bivanje D (visto per soggiorno di lungo periodo)

D o c u m e n t i d i s o g g i o r n o

— Dovoljenje za stalno prebivanje (documento di soggiorno permanente)

— Dovoljenje za začasno prebivanje (documento di soggiorno temporaneo, valido per un periodo massimo di un anno, tranne se sia disposto altrimenti nella legge slovena riguardante i cittadini stranieri)

— Diplomatska izkaznica (carta di identità diplomatica)

— Konzularna izkaznica (carta di identità consolare)

— Konzularna izkaznica za častne konzularne funkcionarje (carta di identità consolare per consoli onorari)

— Službena izkaznica (carta di servizio)

SLOVACCHIA

V i s t i

— Krátkodobé vízum (visto per soggiorno di breve periodo)

— Dlhodobé vízum (visto per soggiorno di lungo periodo)

— Diplomatické vízum (visto diplomatico)

— Osobitné vízum (visto speciale)

D o c u m e n t i d i s o g g i o r n o

— Povolenie na prechodný pobyt (documento di soggiorno temporaneo)

— Povolenie na trvalý pobyt (documento di soggiorno permanente)

C e s t o v n é d o k l a d y — D o c u m e n t i d i v i a g g i o

— Cudzinecký pas (passaporto dello straniero)

— Cestovný doklad podľa Dohovoru z 28 luglio 1951 (convenzione sui documenti di viaggio del 28 luglio 1951)

— Cestovný doklad podľa Dohovoru z 28 settembre 1954 (convenzione sui documenti di viaggio del 28 settembre 1954)

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