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3) Imposizione diretta del trasferimento in Italia della sede di una società estera

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Novità fiscali del 13 gennaio 2009: dividendi e partecipazioni:

percentuali di imponibilità dal 2009; trasferimento in Italia della sede di una società estera; diritto di interpello – monitoraggio delle decisioni assunte in sede locale; abuso del diritto: dibattito in corso

Pubblicato il 13 gennaio 2009

dividendi e partecipazioni: percentuali di imponibilità dal 2009; trasferimento in Italia della sede di una società estera; diritto di interpello – monitoraggio delle decisioni assunte in sede locale; abuso del diritto: dibattito in corso…

indice fisco:

1) Dividendi e partecipazioni: Percentuali di imponibilità dal 2009

2) Abuso del diritto: Dibattito in corso

3) Imposizione diretta del trasferimento in Italia della sede di una società estera

4) Autotrasporto: Contributi recuperabili sugli straordinari esclusi dal reddito

5) “Statuto del contribuente”: Diritto di interpello – Monitoraggio delle decisioni assunte in sede locale dalle Dogane

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1) Dividendi e partecipazioni: Percentuali di imponibilità dal 2009

Con il nuovo anno 2009 decorrono anche le nuove percentuali di imponibilità dei dividendi e partecipazioni.

Il D.M. del 2.4.2008, pubblicato sulla G.U. del 16.4.2008, ha rideterminato le percentuali di concorso al reddito dei dividendi, delle plusvalenze e delle minusvalenze, come previsto dalla Legge Finanziaria 2008 (art. 1, commi 38 e

39, della legge n. 244/2007) che derivano da:

– Partecipazioni qualificate, se possedute da persone fisiche residenti non imprenditori;

– tutte le partecipazioni (qualificate e non) se possedute nell’esercizio di impresa da parte dei soggetti Irpef.

La decorrenza

Le nuove percentuali si applicano:

Agli atti di realizzo posti in essere a decorrere dal 1.1.2009, per quanto riguarda le plusvalenze e le minusvalenze. Analoga decorrenza è prevista per la misura di esenzione del 50,28% in relazione alla cessione di partecipazioni (nonché strumenti finanziari e contratti assimilati) detenute nell’esercizio d’impresa in società ed enti.

Nella certificazione degli utili consegnata al percettore ai sensi dall’art. 4, commi 6-ter e 6- quater, del D.P.R. 22.7.1998, n. 322 dovrà essere data separata indicazione:

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– degli utili che concorrono a formare il reddito imponibile nella misura del 49,72%.

Tuttavia, in caso di utili e proventi equiparati nonché di remunerazioni erogate da società o enti non residenti, i suddetti dati e gli elementi vanno forniti dal soggetto partecipante residente, previa attestazione da parte della società o dell’ente estero, all’intermediario che interviene nella distribuzione degli utili e dei proventi” (art. 1, comma 5, del D.M. 2 aprile 2008).

A tal fine, in un documento di dicembre 2008, Antonio Gigliotti ha redatto la seguente tabella riepilogativa che effettua il confronto della tassazione dei proventi prima e dopo l’introduzione del citato D.M..

SOGLIA DI IMPONIBILITA’ DEI DIVIDENDI, PLUSVALENZE E MINUSVALENZE

Tipologia di

reddito DIVIDENDI TASSATI PLUSVALENZE TASSATEMINUSVALENZE DEDUCIBILI

Periodo di realizzo

Esercizio in corso al 31/12/2007

Esercizio successivo al 31/12/2007

Esercizio in corso al 31/12/2007

Esercizio successivo al 31/12/2007

Esercizio in corso al 31/12/2007

Esercizio successivo al 31/12/2007

Partecipazione qualificata NON detenuta in esercizio di impresa

40%

49,72%

DECORRENZA Utili prodotti dall’esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2007

40%

49,72%

DECORRENZA Atti di realizzo posti in

essere a decorrere dal 01/01/2009*

40%

49,72%

DECORRENZA Atti di realizzo posti in

essere a decorrere dal 01/01/2009*

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Partecipazione qualificata detenuta in esercizio di impresa

40%

49,72%

DECORRENZA Utili prodotti dall’esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2007

40%

49,72%

DECORRENZA Atti di realizzo posti in

essere a decorrere dal 01/01/2009*

40%

49,72%

DECORRENZA Atti di realizzo posti in

essere a decorrere dal 01/01/2009*

Partecipazione NON

qualificata detenuta in esercizio di impresa

40%

49,72%

DECORRENZA Utili prodotti dall’esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2007

40%

49,72%

DECORRENZA Atti di realizzo posti in

essere a decorrere dal 01/01/2009*

40%

49,72%

DECORRENZA Atti di realizzo posti in

essere a decorrere dal 01/01/2009*

Partecipazione NON

qualificata NON detenuta in esercizio di impresa

Per le partecipazioni NON qualificate non detenute in esercizio d’impresa non ci sono state modifiche, pertanto, si continua ad applicare la: ritenuta del 12,50%

su utile (dividendo) imposta sostitutiva del 12,50% su plusvalenza /minusvalenza

*Per le plusvalenze/minusvalenze derivanti da atti di realizzo posti in essere prima del 1°

gennaio 2009 ma i cui corrispettivi sono percepiti interamente o in parte a decorrere dalla stessa data, la base imponibile rimane pari al 40%.

2) Abuso del diritto: Dibattito in corso

(5)

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con tre recenti sentenze del 23 dicembre 2008 (nn.

30055 – 30056 e 30057) ha stabilito dei principi in tema di elusione fiscale ed abuso del diritto.

Ha, quindi, ribadito il principio del divieto assoluto dell’abuso del diritto, evidenziato anche in sede comunitaria, a meno che il contribuente non dimostri che sussistono valide ragioni economiche, alternative o concorrenti, di carattere non meramente marginale o teorico.

Tale principio ha valore retroattivo, potendo essere applicato anche per operazioni economiche fatte negli anni scorsi quando mancavano le suddette certezze giuridiche.

Per cui la diatriba viene rimessa alla discrezionalità degli uffici fiscali e dei giudici tributari.

Così come la medesima Corte di cassazione, con la sentenza n. 27646 del 21.11.2008, ha dato ragione all’Agenzia delle Entrate, stabilendo che il pagamento di “rilevanti” somme in favore dell’amministratore di una società, per fini pubblicitari e promozionali, mancando una idonea prova documentale, viene posto in essere al solo fine di ottenere un risparmio d’imposta.

In particolare, per l’assenza di prova sulle ragioni economiche alternative a quella “essenziale”

dell’ottenimento di un vantaggio fiscale, la Corte ha ritenuto legittimo il disconoscimento degli effetti fiscali degli atti posti in essere dal contribuente e ha considerato l’importo percepito dal ricorrente come “compenso aggiuntivo” a titolo di fringe benefit.

Di parere opposto era stata, invece, la Commissione Tributaria regionale che aveva accolto il ricorso del contribuente.

3) Imposizione diretta del trasferimento in Italia della sede di una società estera

Il Consiglio Nazionale del Notariato, ha ritenuto opportuno pubblicare sul proprio sito il nuovo

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documento di studio n. 152-2008/T, che costituisce l’aggiornamento di un precedente (n.

51/2001/T del 9.1.2002) in tema di trasferimento in Italia della sede di una società estera, pur in presenza di un quadro normativo sostanzialmente immutato, ma che tiene conto di alcuni interessanti interventi sull’argomento della dottrina e della stessa amministrazione finanziaria.

Alcune considerazioni sulla possibilità in base ai principi contabili di una valutazione ai valori correnti dei beni aziendali

Su tale problematica, in Consiglio Notarile, ha, inoltre, rilevato che la necessità di assumere il valore corrente quale valutazione dei beni aziendali “in entrata” nel circuito fiscale italiano, non può prescindere dalla applicazione di corretti principi contabili.

Anche prima dell’entrata in vigore della L. 244/2007, ci si domandava se fosse possibile, in occasione del trasferimento, una rivalutazione, oltre che fiscale, anche contabile dei beni aziendali.

Adesso, invece, l’opzione normativa espressa nella legge finanziaria 2008, in favore della tendenziale coincidenza di valori fiscali e contabili, impone di corredare la tesi volta ad assegnare rilevanza fiscale ai valori correnti dei beni appartenenti alla società trasferita, con l’adeguato conforto sul piano contabile.

In proposito, secondo l’opinione di dottrina maggioritaria il trasferimento, non comportando alcuna soluzione di continuità nella vita dell’ente, non giustificherebbe alcuna discontinuità tra i valori contabili attribuiti ad uno stesso cespite prima e dopo la sua effettuazione: l’assenza di qualsivoglia fenomeno realizzativo impedirebbe, infatti, l’abbandono dei precedenti valori storici.

Solo laddove non fosse rintracciabile un semplice trasferimento della sede sociale, bensì una vera e propria estinzione del soggetto, seguita dalla sua “ricostituzione” in territorio italiano, sarebbe ammessa l’assunzione, anche ai fini contabili, del valore corrente dei beni.

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necessaria redazione di una perizia di stima dei valori attuali dei beni aziendali finalizzata alla determinazione del capitale sociale.

In tale ipotesi, viene ritenuto necessario adeguare i valori contabili a quelli di perizia (“attuali”), operando apposite “rettifiche di trasformazione”, volte ad adeguare il valore dei beni aziendali a quelli della perizia che accompagna l’operazione.

Per le forti analogie che intercorrono tra la trasformazione ed il trasferimento di sede, ed in considerazione dei risultati fiscali così ottenibili, è apparso opportuno seguire, anche in questo ambito, la prassi contabile, con la necessità di redigere una perizia per la valutazione del valore corrente dei beni aziendali da accogliere nella contabilità del soggetto italiano.

Inoltre, secondo lo studio n. 152/2008 la questione può essere risolta nelle ipotesi in cui la società trasferita adotti i principi contabili internazionali.

Ciò poiché, la possibilità di effettuare una rivalutazione adeguando il valore contabile degli assets aziendali al valore corrente, in applicazione del principio del fair value, conduce alla eliminazione di qualsiasi ostacolo al problema fiscale di assunzione del valore corrente per la determinazione di ammortamenti e plusvalenze derivanti dai beni “in entrata”.

4) Autotrasporto: Contributi recuperabili sugli straordinari esclusi dal reddito

Il Notiziario Ipsoa del 12.01.2009 ha informato che: “Ci sarà tempo fino al prossimo 16 aprile per recuperare la contribuzione versata all’INPS nel 2008 sulla quota di compensi per lavoro straordinario erogato agli autisti delle imprese di autotrasporto che, per effetto della legge n.

133/2008 è, invece, esclusa dal reddito di lavoro subordinato.

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Lo dispone l’INPS con il messaggio n. 288/2009 ricordando che, per il 2008, detta quota è stabilita dal DM 26.11.2008, nella misura del 28% dell’importo corrisposto.

Detta quota è esclusa, oltre che da contributi, anche da imposte”.

5) “Statuto del contribuente”: Diritto di interpello – Monitoraggio delle decisioni assunte in sede locale dalle Dogane

Le direzioni regionali dovranno trasmettere all’Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti – Ufficio per i servizi all’utente e per i traffici di confine, con la massima tempestività, le istanze di interpello proposte dagli operatori, onde permettere l’assunzione in carico delle medesime ai fini del monitoraggio del loro “iter”.

I “files” dovranno essere trasmessi, via e-mail, in formato Microsoft Office Word.

Lo ha precisato una circolare dell’Agenzia delle Dogane del 12 gennaio 2009.

Con analoga tempestività e con lo stesso mezzo dovranno operare le direzioni regionali nell’inviare al predetto Ufficio le decisioni adottate, nell’ambito della propria competenza, in merito agli interpelli proposti.

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L’Area Gestione Tributi – Ufficio per i servizi all’utente e per i traffici di confine-, ricevuta tutta la documentazione, controllerà che la richiesta sia stata correttamente inquadrata tra le istanze di interpello e, in caso di pronuncia di inammissibilità, ne verificherà l’esistenza dei presupposti.

In ogni caso, l’Ufficio curerà la trasmissione di copia dell’istanza e della decisione assunta dalla direzione regionale all’ufficio dell’Area Gestione Tributi o ad altra Area Centrale, competente nel merito della questione trattata, perché esamini il carteggio e faccia conoscere il proprio avviso sulla decisione assunta.

Poi, l’Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti – Ufficio per i servizi all’utente e per i traffici di confine – , con la massima tempestività e comunque non oltre 120 giorni dalla ricezione della decisione, comunicherà alla direzione regionale interessata l’eventuale diverso avviso espresso dagli uffici centrali sulla pronuncia resa in sede di interpello.

(Agenzia delle Dogane, circolare n. 1/D del 12.01.2009)

A cura di Vincenzo D’Andò

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