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Partita IVA stabile organizzazione, non cambia con il trasferimento della sede legale in Italia

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Academic year: 2022

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Divisione Contribuenti ________________

Direzione Centrale Piccole e medie imprese

Risposta n. 800/2021

OGGETTO: Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - utilizzo partita IVA attribuita alla stabile organizzazione a seguito di nazionalizzazione della società estera

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

[ALFA], di seguito istante, fa presente quanto qui di seguito sinteticamente riportato.

L'istante, società di somministrazione del personale, con sede legale in [...], autorizzata dal [...] alla collocazione temporanea dei lavoratori, dichiara di aver chiesto ed ottenuto nel 2018 il riconoscimento a somministrare il personale anche sul territorio italiano; per adempiere agli obblighi fiscali e contributivi correlati alla citata attività ha, dunque, costituito una stabile organizzazione in Italia.

Per motivi di strategia aziendale, l'istante intende ora trasferire la propria sede legale in Italia e, a tal fine, chiede di sapere se sia necessario sostituire la partita IVA italiana attualmente in uso (già attribuita alla stabile organizzazione), oppure se possa continuare ad utilizzarla.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

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In sintesi, l'istante è dell'avviso di poter continuare ad utilizzare la partita IVA italiana attribuita alla stabile organizzazione, anche a seguito del trasferimento della propria sede legale in Italia. Tale soluzione consentirebbe - come auspicato anche dall'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) - un passaggio all'interno dell'albo nazionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, da semplice "riconoscimento a somministrare il personale" ad "autorizzazione a somministrare il personale".

Secondo l'istante non vi sono motivi ostativi all'interno della disciplina civilistica italiana e [...] per consentire il passaggio in continuità giuridica della società dal [...]

all'Italia e, quindi, non ravvisa impedimenti ad un analogo passaggio in continuità anche dal punto di vista fiscale.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Come già detto altre volte, nell'ambito dell'ordinamento nazionale non esiste una norma che disciplini espressamente il trasferimento della sede legale di una società all'estero e viceversa. Tuttavia, in ossequio al principio di reciprocità previsto dall'articolo 16 delle preleggi del Codice Civile - a mente del quale alle società straniere sono riconosciuti gli stessi diritti previsti per le società italiane se il loro paese d'origine riconosce tali diritti anche in favore delle società italiane - nonché di quanto disposto dall'articolo 25, comma 3 della legge 31 maggio 1995, n. 218 - secondo cui «I trasferimenti della sede statutaria in altro Stato e le fusioni di enti con sede in Stati diversi hanno efficacia soltanto se posti in essere conformemente alle leggi di detti Stati interessati» - da un punto di vista civilistico, il trasferimento della sede legale in Italia di un soggetto estero può avvenire in continuità giuridica, senza generare alcuna estinzione o liquidazione, purché tale continuità sia riconosciuta anche nello Stato estero di provenienza, ovvero è necessario che il trasferimento della sede

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legale all'estero non costituisca in detto Paese un evento estintivo (cfr la risoluzione n.

9 del 17 gennaio 2006).

Pertanto, una volta appurata la possibilità di nazionalizzare la società estera, con sede legale in [...], in regime di continuità (previa verifica, non eseguibile in sede d'interpello, dell'esistenza di una disciplina conforme in [...]), e fatti salvi gli effetti ai fini dell'imposizione diretta e indiretta di tale operazione di riorganizzazione aziendale transfrontaliera (in merito alla quale l'istante non pone alcun quesito e che, pertanto non sarà oggetto di approfondimento in sede d'interpello), non si ravvisano specifici impedimenti all'utilizzo da parte della società trasferita della partita IVA già attribuita alla sua stabile organizzazione in Italia, previa la comunicazione delle eventuali modifiche da eseguire ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Tale soluzione è, peraltro, in linea con quanto già detto con le risposte ad interpello n. 73 e n. 336, pubblicate rispettivamente il 20 novembre 2018 e il 10 s e t t e m b r e 2 0 2 0 n e l l ' a p p o s i t a s e z i o n e d e l s i t o d e l l a s c r i v e n t e (www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/normativa-e-prassi/risposte-agli- interpelli/interpelli), ove, specularmente, è stata ammessa la possibilità per una stabile organizzazione di una società italiana trasferitasi all'estero, di continuare ad operare in continuità in Italia con il codice fiscale e la partita IVA già appartenuti alla società.

Resta, in ogni caso, impregiudicato ogni potere di controllo dell'amministrazione finanziaria volto a verificare se lo scenario delle operazioni descritte nell'istanza di interpello, per effetto anche di eventuali altri atti, fatti o negozi ad esso collegati e non rappresentati, possa integrare un situazione diversa da quella descritta.

Firma su delega della Direttrice centrale Danila D' Eramo

IL CAPO SETTORE (firmato digitalmente)

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