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IL RESPONSABILE DI AREA III

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(1)

IL RESPONSABILE DI AREA III

PREMESSO:

- che con delibera di G.C. n. 07/2018 del 11.01.2018 veniva approvata la programmazione triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2018/2019/2020;

- che detta deliberazione prevede l’attivazione della procedura di selezione pubblica per una mobilità volontaria nel Corpo di Polizia Locale del Comune di Castellabate secondo la seguente tipologia:

- Contratto A TEMPO INDETERMINATO E FULL TIME;

- categoria giuridica D1;

- Area funzionale: AREA VI – VIGILANZA E POLIZIA LOCALE;

- Profilo professionale: ISTRUTTORE DIRETTIVO DELLA VIGILANZA;

RICHIAMATA:

- la determina nr. 602/2018 del 14.05.2018 ad oggetto “Attivazione procedura selettiva per la copertura di nr.1 posto in mobilità volontaria nel profilo professionale di istruttore direttivo di vigilanza Area Polizia Locale cat.D1 a tempo indeterminato e full time-mediante selezione pubblica per titoli e colloquio.”;

- la determina nr. 713/2018 del 01.06.2018 ad oggetto “Procedura selettiva pubblica per la copertura di nr.1 (uno) posto di mobilità volontaria nel profilo professionale di istruttore direttivo della vigilanza-Area Polizia Locale-categoria giuridica ed economica D1 a tempo indeterminato e full time-mediante selezione pubblica per titoli e colloquio” con approvazione del relativo avviso di mobilità e schema di domanda;

- l’avviso di mobilità volontaria e lo schema di domanda relativo alla procedura di che trattasi avente prot. nr. 0013428/2018 del 01.06.2018 pubblicati all’Albo Pretorio on line di questo ente;

- l’avviso di mobilità pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale 4° Serie Speciale - Concorsi ed Esami nr. 43 del 1 giugno 2018;

- la nota prot. nr. 20771 del 31.08.2018 con cui il Segretario Comunale, a seguito di attivazione del potere sostitutivo a causa dell’inerzia del responsabile di area competente, assegnava, al responsabile di area III lo svolgimento dell’istruttoria per la valutazione dell’ammissibilità o meno dei candidati partecipanti;

DATO ATTO, altresì,:

- che il sottoscritto responsabile di area III, a seguito di nota prot. nr. 20771 del 31.08.2018 avviava la procedura per l’esame delle domande di partecipazione pervenute al fini della valutazione dell’ammissibilità;

Firmato da NICOLETTA ADELIO 08/11/2018 16:54:44

(2)

- che con verbale nr. 1 (unico) del 11.10.2018 prot. nr. 23683 del 11.10.2018 si procedeva all’istruttoria delle domande di partecipazione ai fini della relativa ammissibilità;

ATTESO che, a seguito della pubblicazione dell’estratto avviso di mobilità sulla Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 43 del 1 giugno 2018, hanno presentato domanda di ammissione alla procedura selettiva pubblica in oggetto nr. 2 (due) candidati cosi come riportato sia nel verbale nr. 1 (unico) del 11.10.2018 prot. nr. 23683 del 11.10.2018, che allegato alla presente determina ne costituisce parte integrante e sostanziale, e sia, in sintesi, nella sottoelencata Tabella:

Tabella

Nr. Cognome Nome Luogo di

nascita Data di

nascita Protocollo Data 1. 1. MALZONE Giuseppe Agropoli (SA) 08.08.1975 14104/2018 11.06.2018

1. 2. D’AMATO Manola Roma 10.01.1964 15717/2018 28.06.2018

CONSIDERATO:

- che il sottoscritto responsabile di area III ha espletato l’istruttoria delle domande pervenute, accertando che tutti i candidati sopra indicati hanno presentato la domanda di partecipazione entro i termini fissati;

- che all’esito dell’istruttoria, esaminata la documentazione pervenuta e tenuto conto delle cause di esclusione previste dal bando e dei requisiti di partecipazione, risultano ammessi e non ammessi i seguenti candidati come da sottoelencata Tabella:

Tabella

Nr. Cognome Nome Protocollo Data Termini di

presentazione 1. 1. MALZONE Giuseppe 14104/2018 11.06.2018 Non ammesso

1. 2. D’AMATO Manola 15717/2018 28.06.2018 Ammessa

RILEVATO che l’inammissibilità del sig. MALZONE Giuseppe, sopra generalizzato, tenuto conto delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.e.i. e della documentazione allegata, sono state determinate in regione del mancato possesso dei requisiti richiesti dal bando a pena di esclusione e da documentazione non conforme, come riportato sinteticamente nella tabella sottostante ed ampiamente istruito nel verbale nr. 1 (unico) del 11.10.2018 prot. nr. 23683 del 11.10.2018:

Tabella

(3)

Tabella

candidato MALZONE

Giuseppe Protocollo/data 14104/2018 Dichiarazione, a pena di

esclusione, del

possesso del requisito di cui all’art. 1 lett. d)

dell’avviso

Il candidato non ha il possesso del requisito, previsto a pena di esclusione, dall’art. 1 lett. d) dell’avviso. Infatti, preliminarmente, il candidato non possiede il requisito del “Profilo Professionale

“istruttore direttivo di vigilanza”” in quanto lo stesso ha

dichiarato ai sensi del DPR 445/2000 di avere il seguente profilo professionale “Docente di scuola secondaria di II grado”. Poi lo stesso candidato, pur essendo inquadrato, in ragione della tabella di equiparazione di cui all’art. 29-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.

165, nella categoria D, dall’esame della documentazione allegata all’istanza non ha il possesso della stretta attinenza al contenuto professionale da ricoprire. Vale a dire le funzioni in essere nel profilo di provenienza e/o l’esperienza pregressa, come risulta dalla documentazione allegata alla domanda di partecipazione, non dimostrano lo svolgere o l’aver svolto, e dunque il possesso, di funzioni proprie del profilo di istruttore direttivo di vigilanza di categoria D nell’ambito di un contratto di lavoro. In ultimo, il candidato, pur appartenendo ad un comparto diverso da quello degli enti locali ma di equiparata categoria contrattuale, vale a dire D, lo stesso non ha il possesso del requisito, in relazione al profilo di provenienza, della stretta attinenza al contenuto

professionale come prescritto dall’art. 76 comma 7 del Regolamento comunale delle procedure concorsuali.

Dichiarazione, a pena di esclusione, del

possesso del requisito di cui all’art. 1 lett. h)

dell’avviso

Il candidato, anche se ha dichiarato, ai sensi del DPR 445/2000, alla lett. b) della domanda di partecipazione “di essere

dipendente da almeno 5 anni di una delle pubbliche

amministrazioni di cui all’art. 1 c.2 del D.Lgs 165/2001, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno con collocazione nella medesima categoria contrattuale del posto da ricoprire e di avere maturato, pertanto, un’anzianità

complessiva di anni 13 (tredici)”, dalla documentazione allegata alla domanda di partecipazione (attestati ed atti di nomina) ed in particolare dal curriculum vitae non emerge né i tipi di contratto di lavoro stipulati in ogni periodo lavorativo (come richiesto dall’art.

3 punto 1) dell’avviso) e né è riportato il tipo di prestazione lavorativa ed il relativo contratto di lavoro stipulato dal 2013 ad oggi. Quindi non vi è corrispondenza tra quanto dichiarato e

quanto prodotto con i documenti allegati non essendo comprovato il possesso, benché dichiarato, di essere dipendente da almeno 5 anni di una delle pubbliche amministrazioni con contratto di

lavoro a tempo indeterminato come previsto specificatamente nell’avviso di mobilità.

Dichiarazione, a pena di esclusione, del

possesso del requisito di cui all’art. 1 lett. i)

dell’avviso

Il candidato non ha il possesso del requisito, previsto a pena di esclusione, dall’art. 1 lett. i) dell’avviso in quanto lo stesso ha dichiarato, ai sensi del D.P.R. 445/2000 di “avere un contenuto professionale pregresso strettamente attinente al profilo

professionale di istruttore direttivo della vigilanza…omissis”

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mentre il bando richiede, a pena di esclusione, la dichiarazione di avere un contenuto professionale nel profilo di provenienza, nel caso di mobilità intercompartimentale, (dunque un profilo in essere e posseduto alla data di partecipazione al bando di

mobilità) strettamente attinente al ruolo professionale oggetto del bando di mobilità non rilevando la dichiarazione di avere un contenuto professionale “pregresso”. Il candidato non ha,

pertanto, il possesso di quanto richiesto a pena di esclusione in quanto il contenuto professionale nel profilo di provenienza dichiarato ai sensi del DPR 445/2000 è quello di “Docente di scuola secondaria di II grado” non rilevando la dichiarazione di avere un contenuto professionale “pregresso”. Ed inoltre, per quanto riguarda il requisito “strettamente attinente”, il candidato pur essendo inquadrato, in ragione della tabella di equiparazione di cui all’art. 29-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nella

categoria D, dall’esame della documentazione allegata all’istanza non ha il possesso del requisito “strettamente attinente” al

contenuto professionale da ricoprire. Vale a dire le funzioni in essere nel profilo di provenienza e/o l’esperienza pregressa, come risulta dalla documentazione allegata alla domanda di partecipazione, non dimostrano lo svolgere o l’aver svolto, e dunque il possesso, di funzioni proprie del profilo di istruttore direttivo di vigilanza di categoria D nell’ambito di un contratto di lavoro.

Ogni altro elemento presente ai punti 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 dell’art. 2 dell’avviso

- in ordine al punto 4 dell’art. 2 dell’avviso non vi è il

possesso della stretta attinenza del contenuto professionale di provenienza con quello che si andrà a ricoprire nel Comune di Castellabate in quanto il candidato ha dichiarato, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di essere docente presso scuola secondaria di II grado, mentre il bando richiede, a pena di esclusione, come profilo professionale quello di istruttore direttivo della vigilanza. Si ribadisce che lo stesso candidato, pur essendo inquadrato, in ragione della tabella di equiparazione di cui all’art. 29-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nella categoria D, dall’esame della documentazione allegata all’istanza non ha il possesso della stretta attinenza al contenuto professionale da ricoprire. Vale a dire le funzioni in essere nel profilo di provenienza e/o

l’esperienza pregressa, come risulta dalla documentazione allegata alla domanda di partecipazione, non dimostrano lo svolgere o l’aver svolto, e dunque il possesso, di funzioni proprie del profilo di istruttore direttivo di vigilanza di categoria D nell’ambito di un contratto di lavoro.

- in ordine al punto 6 dell’art. 2 dell’avviso il candidato, anche se ha dichiarato ai sensi del DPR 445/2000 alla lett. b) della domanda di partecipazione, “di essere dipendente da almeno 5 anni di una delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 c.2 del D.Lgs 165/2001, con rapporto di lavoro a

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tempo indeterminato a tempo pieno con collocazione nella medesima categoria contrattuale del posto da ricoprire e di avere maturato, pertanto, un’anzianità complessiva di anni 13 (tredici)” dalla documentazione allegata alla domanda di

partecipazione (attestati ed atti di nomina) ed in particolare dal curriculum vitae non emerge né i tipi di contratto di lavoro stipulati in ogni periodo lavorativo (come richiesto dall’art. 3 punto 1) dell’avviso) e né è riportato il tipo di prestazione lavorativa ed il relativo contratto di lavoro stipulato dal 2013 ad oggi. Quindi non vi è corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto prodotto con i documenti allegati non essendo comprovato il possesso di un’esperienza acquisita di almeno 5 anni nella pubblica

amministrazione con contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time o full-time come previsto specificatamente nell’avviso di mobilità. Nello specifico, dall’esame della documentazione

prodotta dal candidato (tra cui attestati ed atti di nomina), si evince che tale documentazione non è idonea e sufficiente a comprovare non solo il possesso di un’esperienza acquisita di almeno 5 anni nella pubblica amministrazione con contratto di lavoro a tempo indeterminato ma non è idonea neanche a comprovare la stretta attinenza del contenuto professionale di provenienza con il posto messo a bando dal comune di Castellabate a mezzo di mobilità in quanto tali attestati ed atti di nomina, non sono da ricondurre allo svolgimento di funzioni proprie del profilo di istruttore direttivo di vigilanza di categoria D nell’ambito di un contratto di lavoro.

Presenza, a pena di esclusione come previsto dall’avviso, degli allegati indicati all’art. 3 punti 1), 2), 3) e 4) dell’avviso

Il curriculum professionale di cui al punto 1) dell’art. 3 dell’avviso non reca l’indicazione de “la categoria di inquadramento” e “il tipo di contratto stipulato”. Inoltre nel curriculum vitae non è riportato il tipo di prestazione lavorativa, il relativo contratto, la categoria di inquadramento in possesso e quant’altro richiesto dal 2013 ad oggi. Il curriculum vitae allegato, pertanto, non è

conforme, in ordine al contenuto, a quando richiesto dall’avviso di mobilità essendo carente delle informazioni richieste.

RILEVATO, altresì, che l’ammissibilità della sig.ra D’Amato Manola, sopra generalizzata, tenuto conto delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.e.i. e della documentazione allegata, sono state determinate in regione del possesso dei requisiti richiesti dal bando a pena di esclusione, come riportato sinteticamente, tra l’altro, nella tabella sottostante con particolare riferimento al requisito di cui all’art. 1 lett. d) dell’avviso ed ampiamente istruito nel verbale nr. 1 (unico) del 11.10.2018 prot. nr. 23683 del 11.10.2018:

Tabella

candidato D’AMATO Manola

Protocollo/data 15717/2018 Dichiarazione , a pena di esclusione, del possesso del requisito di cui all’art. 1 lett. d) dell’avviso

Il candidato, pur essendo inquadrato nella categoria economica D2, possiede il requisito previsto ai fini della

partecipazione in quanto il parere ARAN

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EPNE 187 del 03.08.2012 afferma che la copertura del posto vacante tramite mobilità esterna può avvenire tramite personale inquadrato nella medesima area, anche se inquadrato in diverso livello economico poiché l’inquadramento

giuridico è unico e i diversi livelli previsti all’interno dell’area hanno solo una valenza esclusivamente economica. Il possesso di una posizione economica superiore a quella propria del posto messo a concorso, nell’ambito della stessa area di inquadramento, non può essere ritenuto elemento che rende la qualifica del

dipendente, che abbia fatto domanda di trasferimento, una qualifica “non

corrispondente” a quella oggetto del bando. Inoltre l’avviso pubblico non contempla l’espressa esclusione dalla procedura di coloro che pur appartenendo alla categoria D siano in possesso di posizioni economiche superiori alla D1.

DATO ATTO, inoltre, in relazione all’ammissibilità del candidato, sig.ra D’AMATO Manola, come già indicato nel verbale nr. 1 (unico) del 11.10.2018 prot. nr. 23683 del 11.10.2018:

- che l’attuale strutturazione del sistema di classificazione del personale degli enti locali prevede che, nell’ambito di ciascuna delle aree di inquadramento dei dipendenti, le uniche posizioni di inquadramento giuridico sono quelle corrispondenti alle posizioni economiche iniziali di ciascuna di tali aree (A1, B1 ecc…) mentre le altre posizioni hanno una valenza

esclusivamente economica, rappresentando forme di sviluppo economico all’interno di ciascuna area correlate al maggior grado di capacità professionale progressivamente acquisito dai

dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell’area e del profilo di appartenenza;

- che il possesso di una posizione economica superiore a quella propria del posto messo a concorso, nell’ambito della stessa area di inquadramento, non può essere ritenuto elemento che rende la qualifica del dipendente che abbia fatto domanda di trasferimento una qualifica “non corrispondente” a quella oggetto del bando dovendo, invece, la valutazione dell’amministrazione soffermarsi sul diverso aspetto del profilo professionale (cioè del bagaglio professionale) del lavoratore che viene trasferito, onde evitare che al trasferimento consegua la necessità di una riconversione con la radicale e profonda modifica di detto profilo;

- che l’avviso pubblico non contempla l’espressa esclusione dalla procedura di coloro che, pur appartenendo alla categoria D, siano in possesso di posizioni economiche superiori alla D1;

- che il parere ARAN EPNE 187 del 03.08.2012 afferma che la copertura del posto vacante tramite mobilità esterna può avvenire tramite personale inquadrato nella medesima area, anche se inquadrato in diverso livello economico poiché l’inquadramento giuridico è unico e i diversi

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livelli previsti all’interno dell’area hanno solo una valenza esclusivamente economica;

DATO ATTO, altresì, in relazione all’inammissibilità del candidato, sig. MALZONE Giuseppe, come già indicato nel verbale nr. 1 (unico) del 11.10.2018 prot. nr. 23683 del 11.10.2018:

- che la disposizione di cui all’art. 30 comma 1 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.e.i. prevede che

“Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente i

requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono

ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere….omissis” ed il cui contenuto è stato trasfuso, tra l’altro, nell’art. 1 lett. d) dell’avviso di mobilità al fine di determinare il possesso del requisito previsto a pena di

esclusione;

- che, anche in ragione del disposto di cui all’art. 30 comma 1 del D.Lgs. 165/2001, nella procedura di ammissione è necessario attenersi ai requisiti previsti e richiesti, a pena di

esclusione, dall’avviso pubblico, tra i quali è previsto, tra l’altro, espressamente all’art. 1 lett. d) di

“Essere in servizio in una pubblica amministrazione con rapporto di lavoro di lavoro a tempo indeterminato e con periodo do prova già superato alla data di inizio della pubblicazione del bando di mobilità sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana serie speciale esami e concorsi, con inquadramento con rapporto di lavoro a tempo indeterminato pieno o part-time 50%, nella categoria giuridica D1, profilo professionale Istruttore direttivo della vigilanza. Per il

personale appartenente a comparti diversi da quello degli Enti Locali si fa riferimento alla tabella di equiparazione di cui all’art. 29-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed alla stretta attinenza al contenuto professionale come prescritto nell’art. 76 co 7 del Regolamento comunale delle

procedure concorsuali;” ragion per cui non è ammissibile un profilo professionale completamente diverso da quello richiesto espressamente dall’avviso pubblico al fine di non incorrere nella violazione dell’art. 30 comma 1 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.e.i. oltre che dello stesso avviso e della programmazione triennale del fabbisogno del personale;

- che l’avviso pubblico della mobilità, nel prevedere, tra l’altro, a pena di esclusione, il possesso del requisito di cui all’art. 1 lett. d) sopra riportato e il successivo possesso del

requisito di cui all’art. 1 lett. i) “la dichiarazione di aver un contenuto professionale nel profilo di provenienza, nel caso di mobilità intercompartimentale, strettamente attinente al ruolo

professionale oggetto del presente bando di mobilità come indicato dall’art. 76 co. 7 del

regolamento delle procedure concorsuali ed assunzioni del comune di Castellabate, a pena di esclusione” lascia chiaramente intendere, ai fini della corretta applicazione della norma, che l’esperienza professionale pregressa non rileva ai fini dell’ammissibilità in quanto il requisito che giustifica l’ammissione è l’avere un contenuto professionale nel profilo di provenienza nel caso di mobilità intercompartimentale, strettamente attinente al ruolo professionale oggetto del bando e dunque l’aver maturato funzioni proprie del profilo di istruttore direttivo di vigilanza di categoria D nell’ambito di un contratto di lavoro;

- che il richiamato parere ARAN EPNE 187 del 03.08.2012 dispone che “…non si ritiene possibile una forma di mobilità intercompartimentale che comporti la necessità di una radicale e profonda modifica dello specifico profilo professionale (e quindi del bagaglio professionale) già

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posseduto dal dipendente che viene trasferito….”;

- che è necessario sia dare perfetta e puntuale esecuzione alla delibera di G.C. n. 07/2018 del 11.01.2018 con cui veniva approvata la programmazione triennale del fabbisogno di

personale per gli anni 2018/2019/2020 che prevede espressamente la copertura di un posto vacante nel profilo professionale di istruttore direttivo della vigilanza da assegnare all’area di vigilanza – Polizia Municipale e sia dare corretta esecuzione al bando di mobilità, che richiede il possesso di specifici requisiti a pena di esclusione, ivi compreso tra l’altro l’essere in servizio con profilo professionale di “istruttore direttivo della vigilanza”;

- che l’art. 76 comma 4 del vigente regolamento delle procedure concorsuali e delle modalità di assunzione prevede che l’ente fissa preventivamente i criteri di scelta sulla base di quali procede alla selezione degli istanti;

VISTO:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.e.i.;

- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.e.i.;

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.e.i.;

- il “Regolamento per la disciplina delle procedure concorsuali e modalità di assunzione”

approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 18.03.2011 e s.m.e.i.;

- il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

- i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie locali;

- l’allegato verbale nr. 1 (unico) del 11.10.2018 prot. nr. 23683 del 11.10.2018;

D E T E R M I N A

1. 1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. 2. di prendere atto ed approvare l’allegato verbale nr. 1 (unico) del 11.10.2018 prot. nr.

23683 del 11.10.2018 ad oggetto “Procedura selettiva pubblica per la copertura di nr.1 (uno) posto di mobilità volontaria nel profilo professionale di istruttore direttivo della vigilanza - Area Polizia Locale categoria giuridica ed economica D1 a tempo

indeterminato e full time-mediante selezione pubblica per titoli e colloquio.

Attivazione potere sostitutivo per inerzia del responsabile competente. Verbale nr. 1 (unico) del 11.10.2018.”;

3. 3. di procedere, per quanto di competenza, all’ammissione alla “Procedura selettiva pubblica per la copertura di nr.1 (uno) posto di mobilità volontaria nel profilo professionale di istruttore direttivo della vigilanza - Area Polizia Locale categoria giuridica ed economica D1 a tempo indeterminato e full time-mediante selezione pubblica per titoli e colloquio.”, per le ragioni addotte in premessa e riportate per intero nell’allegato verbale nr. 1 (unico) del 11.10.2018 prot. nr. 23683 del 11.10.2018, del seguente candidato:

Cognome Nome Luogo di Data di Protocollo Data Giudizio

(9)

nascita nascita

D’AMATO Manola Roma 10.01.1964 15717/2018 28.06.2018AMMESSA

1. 4. di procedere, per quanto di competenza, alla non ammissione alla “Procedura selettiva pubblica per la copertura di nr.1 (uno) posto di mobilità volontaria nel profilo professionale di istruttore direttivo della vigilanza - Area Polizia Locale categoria giuridica ed economica D1 a tempo indeterminato e full time -mediante selezione pubblica per titoli e colloquio.”, per le ragioni addotte in premessa e riportate per intero nell’allegato verbale nr. 1 (unico) del 11.10.2018 prot. nr. 23683 del 11.10.2018, del seguente candidato:

Cognome Nome Luogo di nascita

Data di nascita

Protocollo Data Giudizio

MALZONE Giuseppe Agropoli (SA) 08.08.1975 14104/2018 11.06.2018NON

AMMESSO

1. 5. di trasmettere il presente atto al Segretario Comunale, unitamente ad originale del

richiamato verbale, al fine di porre in essere ogni adempimento gestionale consequenziale e al Comando Polizia Municipale per quanto di competenza;

2. 6. di dare atto, infine, che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio informatico sul sito istituzionale dell’Ente per la durata di 15 giorni, inserito nella raccolta generale degli atti amministrativi dell’Ente e trasmesso all’Ufficio Finanziario per

l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’art.

183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

3. 7. di comunicare il presente atto, altresì, al Segretario Generale per i successivi controlli interni.

4. 8. a norma dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento:

- in applicazione della legge 6 Dicembre 1971, n.1034, potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale competente – Tar Campania – sezione Salerno;

ovvero

- in applicazione del D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.

IL RESPONSABILE DI AREA III (Arch. Adelio Nicoletta)

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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

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