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UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO
Raccolta mensile delle ordinanze interlocutorie della Corte di cassazione
A cura di:
Milena d’Oriano – settore civile Gennaro Sessa – settore penale
FEB BRAI O 202 2
Settore Civile
(a cura di Milena d’Oriano)
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RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA
Sezione Prima, ordinanza interlocutoria n. 5860 del 22 febbraio 2022, Pres. P.
Campanile, Rel. M. Marulli.
COMUNITA’ EUROPEA. Benefici previsti dal Reg. CE 30 giugno 1992, n. 2080 a favore della conversione boschiva dei terreni adibiti a colture agricole - Rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE alla Corte UE.
La Prima Sezione civile, in tema di diritto alla fruizione dei benefici previsti dal Reg. CE 30 giugno 1992, n. 2080 a favore della conversione boschiva dei terreni adibiti a colture agricole, ha disposto il rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE, alla Corte UE formulando i seguenti quesiti:
1) "se le disposizioni contenute dal Regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo, senza tuttavia prevedere un regime decadenziale e sanzionatorio, ostino, pur tenendo conto delle disposizioni contenute nel Regolamento (CE, Euratom) n.
2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, all'applicazione di una disposizione di diritto interno che nel dare attuazione alle disposizioni del Reg. 2080/92 preveda nel caso di accertata irregolarità nella concessione degli aiuti la decadenza dai medesimi e la restituzione delle somme a tale titolo ricevute";
2) “se in caso di risposta negativa al quesito sub a) le disposizioni contenute dal
“Regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo ostino, pur tenendo conto delle disposizioni contenute nel Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995 e dei principi di equità e di proporzionalità previsti dall’8°
considerando di quest’ultimo, all’applicazione di una disposizione di diritto interno che, nel dare attuazione alle disposizioni recate dal Reg. 2080/92, preveda nel caso di accertata irregolarità nella concessione degli aiuti la decadenza dai medesimi e la restituzione delle somme a tale titolo ricevute allorché la superficie rimboschita o migliorata sia inferiore del 20% rispetto a quelli ammessi all'aiuto e liquidati”
3) "se in caso di risposta negativa al quesito sub a) le disposizioni contenute dal
“Regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo ostino, pur tenendo conto delle disposizioni contenute nel Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995, all'applicazione retroattiva di una disposizione di diritto interno che nel dare attuazione alle disposizioni recate dal Reg. 2080/92 preveda nel caso
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di accertata irregolarità nella concessione degli aiuti la decadenza dai medesimi e la restituzione delle somme a tale titolo ricevute;
4) "se in caso di risposta negativa al quesito sub a) le disposizioni contenute dal
“Regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo ostino, pur tenendo conto delle disposizioni contenute nel Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995, ad un'interpretazione di una disposizione di diritto interno che, nel dare attuazione alle disposizioni recate dal Reg. 2080/92, preveda nel caso di accertata irregolarità nella concessione degli aiuti la decadenza dai medesimi e la restituzione dell'intero ammontare delle somme a tale titolo ricevute e non piuttosto a restituire le sole somme relative all'annualità per cui è stata accertata l'irregolarità nella concessione degli aiuti".
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TRASMISSIONE AL PRIMO PRESIDENTE PER EVENTUALE ASSEGNAZIONE ALLE SEZIONI UNITE
Sezione Seconda, ordinanza interlocutoria, n. 3946 del 8 febbraio 2022, Pres. A.
Cosentino, Rel. A. Carrato.
DANNI CIVILI. Occupazione di immobile sine titulo - Danno patrimoniale in re ipsa derivante dalla “perdita” della facoltà di godimento diretto del bene - Configurabilità - Risarcibilità ex artt. 1223 e 2056 c.c. - Questione di massima di particolare importanza.
La Seconda Sezione civile ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, della questione di massima di particolare importanza relativa alla configurabilità di un danno patrimoniale, derivante dall’occupazione sine titulo di un immobile, inteso come danno in re ipsa da perdita della facoltà di godimento diretto di esso, distinto concettualmente dal danno patrimoniale (sul cui atteggiarsi dal punto di vista processuale e probatorio vi è stata già ordinanza di rimessione della Terza sezione civile, n. 1162 del 2022), inteso come “mancato guadagno” derivante dalla compressione della possibilità, da parte del danneggiato, di mettere “a frutto” l’immobile sul mercato.
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Sezione Quinta, ordinanza interlocutoria, n. 3984 del 8 febbraio 2022, Pres. D.
Chindemi, Rel. M. Balsamo.
TRIBUTI. Processo tributario - Notifica dell’atto processuale a mani proprie - Modalità - Contrasto - Rimessione alle SU.
La Sezione Quinta civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, delle seguenti questioni di contrasto e di massima di particolare importanza relative al processo tributario: a) se sia valida la notifica dell’atto processuale (ed, in particolare, della sentenza di primo grado) effettuata “in mani proprie”
ex artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 546 del 1992 nonostante l’elezione di domicilio, ovvero disposta tramite l’interposizione dell’agente postale; b) se sia valida la notifica disposta presso un ufficio periferico dell’ente locale, che non sia la sede principale dell’ente indicata dallo stesso negli atti difensivi; c) se, infine, possa ritenersi validamente disposta la notifica, ex art. 16, comma 3, cit., mediante consegna all’addetto dell’ufficio dell’ente locale ovvero sia, invece, necessaria la consegna al legale rappresentante dell’ente locale ovvero dell’Agenzia.
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Sezione Prima, ordinanza interlocutoria n. 4117 del 9 febbraio 2022, Pres. M. Cristiano, Rel. A. Ceniccola
CONTRATTI BANCARI. Mutuo fondiario - Superamento della soglia di finanziabilità di cui all’art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (t.u.b.) - Conseguenze - Rimessione alle S.U.
La Sezione Prima Civile, ha rimesso gli atti al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, della questione ritenuta di massima di particolare importanza se, in tema di credito fondiario, in caso di superamento del limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, il contratto debba considerarsi nullo, con possibilità, tuttavia, di conversione in ordinario finanziamento ipotecario ove ne sussistano i relativi presupposti, oppure se tale conseguenza non sia configurabile in assenza del carattere imperativo della norma violata.
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Sezione Quinta, ordinanza interlocutoria n. 4526 del 11 febbraio 2022, Pres. E. Cirillo, Rel. L D’Orazio
TRIBUTI. Atti impugnabili - Atti impositivi conosciuti dal contribuente solo attraverso un estratto di ruolo - Autonoma impugnabilità - “Ius superveniens” - Art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. dalla l. n. n. 215 del 2021 - Natura - Limiti - Rimessione alle SU.
La Sezione Quinta civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, della questione di massima di particolare importanza relativa alla portata applicativa dell’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. dalla l. n. 215 del 2021, avente ad oggetto la “non impugnabilità dell’estratto di ruolo e limiti all’impugnabilità del ruolo”, ed in particolare se tale norma abbia natura sostanziale (con efficacia ex nunc), attenendo al presupposto impositivo, o processuale, e se, ed entro quali limiti, possa ritenersi ancora valido il principio affermato da S.U. n. 19704 del 2015, secondo cui il contribuente - che assuma di non aver ricevuto la rituale notifica di provvedimenti impositivi e che scopra “occasionalmente” la sussistenza di iscrizioni a ruolo - può impugnare “in via diretta” tali atti tributari, con tutela “anticipata”, quindi prima della loro rituale notificazione nei suoi confronti mediante l’impugnazione degli estratti di ruolo.
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Sezione Seconda, ordinanza interlocutoria n. 4932 del 15 febbraio 2022, Pres. A.
Cosentino, Rel. S. Oliva
PROCESSO CIVILE. Procura alle liti - Assenza in atti - Giudizi iniziati dopo l’entrata in vigore dell’art. 182 c.p.c., come novellato dalla l. n. 69 del 2009 - Termine perentorio per il rilascio - Concedibilità.
La Seconda Sezione Civile ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, della questione di massima di particolare importanza, se, ai sensi del comma 2 dell’art. 182 c.p.c., come novellato dalla l. n. 69 del 2009, il giudice debba assegnare un termine per il rilascio della procura ad litem, o per la rinnovazione della stessa, solo nel caso in cui la procura rilasciata al difensore di una parte sia materialmente presente in atti ma, tuttavia, risulti affetta da un vizio che ne determini la nullità, o anche nel caso in cui un avvocato abbia agito in rappresentanza di una parte senza che in atti esista alcuna procura da quest'ultima rilasciata in suo favore.
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RIMESSIONE DALLA SEZIONE SESTA LAVORO ALLA SEZIONE QUARTA
Sezione Sesta Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 3158 del 2 febbraio 2022, Pres. L.
Esposito, Rel. N. De Marinis
PREVIDENZA - Artigiani - Contributi - Base imponibile - Individuazione - Reddito del socio accomandante - Inclusione o meno.
La Sesta Sezione lavoro - in relazione a controversia avente ad oggetto la determinazione dei contributi dovuti dagli artigiani - ha rimesso alla Quarta Sezione Civile la questione, su cui è stato registrato un contrasto nella giurisprudenza di legittimità, concernente l’inclusione o meno, nella base imponibile, del reddito prodotto dal capitale investito in una società in accomandita
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Sezione Sesta Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 3566 del 4 febbraio 2022, n. 3566, Pres. L. Esposito, Rel. C. Ponterio
IMPUGNAZIONI CIVILI - Condanna dell’Inps al pagamento di somme in favore dell’assistito - Riforma o cassazione della sentenza - Conseguenze - Ritenute fiscali operate sulla quota indebita - Ripetibilità da parte dell’Inps - Esclusione o meno.
La Sesta Sezione lavoro ha rimesso alla Quarta Sezione Civile la questione se - nell’ipotesi di riforma o cassazione della sentenza di condanna dell’Inps al pagamento di somme in favore dell’assistito - l’Istituto possa o meno pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale dell’assistito.
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Sezione Sesta Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 3570 del 4 febbraio 2022, Pres. M. M.
Leone, Rel. F. Buffa
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - Invalidità civile - Accertamento dell’esenzione dal “ticket” sanitario - Condanna dell’Inps alle spese di lite e di ctu - Legittimità o meno.
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La Sesta Sezione lavoro ha trasmesso gli atti alla Quarta Sezione Civile per l’esame della questione concernente la legittimità o meno della declaratoria di condanna alle spese dell’INPS in esito ad una controversia assistenziale in cui è stato accertato il diritto dell’assistito all’esenzione al “ticket” sanitario in presenza del 67% di invalidità.
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Sezione Sesta Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 5351 del 18 febbraio 2022, Pres. M.M.
Leone, Rel. D. Calafiore.
PREVIDENZA - Gestione separata Inps - Contributi sul reddito prodotto - Omissione - Regime sanzionatorio applicabile.
La Sesta Sezione Lavoro ha rimesso alla Quarta Sezione Civile, la questione, ritenuta di valenza nomofilattica, in ordine al regime sanzionatorio da applicare, se di omissione contributiva o di evasione, ai sensi dell’art. 116 della l. n. 388 del 2000, nel caso in cui l’avvocato, non tenuto a versare il contributo soggettivo alla Cassa forense, abbia omesso il versamento dei contributi alla Gestione Inps in relazione al reddito prodotto.
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Sezione Sesta Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 5354 del 18 febbraio 2022, Pres. L.
Esposito, Rel. N. De Marinis
PROCESSO CIVILE - Opposizione a decreto ingiuntivo - Domanda riconvenzionale - Ambito e Limiti.
La Sesta Sezione Lavoro ha rimesso alla Quarta Sezione Civile, la questione, ritenuta di valenza nomofilattica, in ordine all’ambito e ai limiti della proponibilità della domanda riconvenzionale in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
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Sezione Sesta Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 5355 del 18 febbraio 2022, Pres. L.
Esposito, Rel. N. De Marinis
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DANNI CIVILI - Invalidità permanente - Danno biologico - Nozione - Aspettativa di vita - Rilevanza ai fini risarcitori - Situazione di fatto legittimante il risarcimento - Individuazione.
La Sesta Sezione Lavoro ha rimesso alla Quarta Sezione Civile, le questioni, ritenute di valenza nomofilattica, relative: 1) alla nozione di danno biologico da invalidità permanente, quale stato menomativo stabile e non remissibile, che si consolida solo in esito alla malattia e non sussiste prima della sua cessazione, o quale mera stabilizzazione dei postumi, pur nel permanere della malattia evolutiva ed ingravescente; 2) alla rilevanza, ai fini risarcitori, dell’aspettativa di vita, in termini accrescitivi, in ragione del pregiudizio subito dal danneggiato in conseguenza della probabilità di un più rapido sopravvenire dell’evento morte o, al contrario, in termini riduttivi, a cagione dell’incidenza che lo stato patologico esercita decrementandone il valore; 3) alla esatta individuazione della situazione di fatto legittimante il risarcimento e, nel dettaglio, se essa possa essere ravvisata nel mero dato clinico dell’insorgenza della malattia o nella ricorrenza delle limitazioni delle condizioni vitali.
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Sezione Sesta Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 6026 del 23 febbraio 2022, Pres. A.
Doronzo, Rel. I. Fedele
PREVIDENZA - Gestione separata Inps - Contributi - Prescrizione - Termine di decorrenza - Rilevabilità d’ufficio.
La Sesta Sezione Lavoro ha rimesso alla Quarta Sezione Civile, la questione, ritenuta di valenza nomofilattica, in ordine alla rilevabilità d’ufficio della corretta individuazione del termine di decorrenza della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti alla Gestione separata Inps, nella specie con riferimento ad una ipotesi di differimento dei termini di scadenza per il versamento.
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RIMESSIONE DALLA SEZIONE SESTA TRIBUTARIA ALLA SEZIONE QUINTA
Sezione Sesta tributaria, ordinanza interlocutoria n. 4271 del 10 febbraio 2022, Pres. A.
Greco, Rel. C. Crolla
TRIBUTI. Registro - Operazioni di credito a medio e lungo termine ex art. 15 del d.P.R. n. 601 del 1973 - Disciplina agevolativa - Ambito applicativo.
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La Sesta Sezione tributaria ha rimesso alla Quinta Sezione Civile la questione afferente all’ambito applicativo dell'art. 15 del d.P.R. n. 601 del 1973 e, in particolare, se il contratto di leasing e la cessione di credito rientrino nella nozione di finanziamento previsto dall’indicata disposizione ai fini del riconoscimento della relativa disciplina agevolativa
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Sezione Sesta tributaria, ordinanza interlocutoria n. 4272 del 10 febbraio 2022, Pres. L.
Luciotti, Rel. L. Delli Priscoli
TRIBUTI. ICI - Casa coniugale concessa in comodato - Separazione dei coniugi - Assegnazione della casa al comodatario - Conseguenze - Soggetto passivo - Individuazione - Detrazione per l'abitazione principale ex art. 8 del d.lgs.
n. 504 del 1992 - Spettanza.
La Sesta Sezione tributaria ha rimesso alla Quinta Sezione Civile la questione se,nel caso di comodato di un immobile adibito dal comodatario ad abitazione coniugale, a seguito dell’assegnazione di tale abitazione allo stesso in sede di separazione legale, il soggetto passivo ai fini IMU debba individuarsi nel comodatario assegnatario, con conseguente applicazione in misura ridotta dell’IMU per abitazione principale, o nel comodante proprietario.
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Settore Penale
(a cura di Gennaro Sessa)
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QUESTIONI RIMESSE ALLE SEZIONI UNITE
Sezione Seconda, udienza dell’11/01/2022 (dep. 04/02/2022), ord. n. 3947, Pres. G.
Diotallevi, Rel. P. Messini D’Agostini.
IMPUGNAZIONI – APPELLO – SENTENZA – PRONUNCE SULL’AZIONE CIVILE – Declaratoria di prescrizione del reato, da parte del giudice di appello, per effetto dell’esclusione della recidiva qualificata, dell’eliminazione di una circostanza aggravante o della formulazione di un diverso giudizio di comparazione tra le circostanze del reato – Conferma, ex art. 578 cod.
proc. pen., delle statuizioni civili – Possibilità – Contrasto di giurisprudenza.
La Seconda Sezione penale ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione:
“se il giudice di appello, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione maturata prima della pronuncia della sentenza impugnata per effetto di una valutazione “discrezionale”
difforme rispetto a quella operata dal giudice di primo grado, come nei casi di esclusione della recidiva qualificata o di eliminazione di una circostanza aggravante o di formulazione di un diverso giudizio di comparazione tra le circostanze del reato, possa ugualmente decidere sull’impugnazione, ai sensi dell’art. 578 cod. proc. pen., ai soli effetti delle disposizioni e dei capi concernenti gli interessi civili, ovvero debba revocare le statuizioni civili di cui alla sentenza di primo grado”.
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Sezione Quinta, udienza del 22/11/2022 (dep. 07/02/2022), ord. n. 4292, Pres. E. De Gregorio, Rel. R. Sessa.
SICUREZZA PUBBLICA – MISURE DI PREVENZIONE – REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE – Confisca di prevenzione – Revoca – Prova nuova – Nozione – Contrasto di giurisprudenza.
La Quinta Sezione penale ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione:
“se, ai fini della revocazione della confisca ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. n. 159 del 2011, nella nozione di «prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento»
debbano includersi, o meno, anche le prove preesistenti alla definizione del giudizio che, sebbene astrattamente deducibili in tale sede, non siano però state dedotte, e perciò valutate, in conformità alla nozione di prova nuova come elaborata ai fini della revisione nel procedimento penale”.
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Sezione Seconda, udienza del 14/12/2021 (dep. 08/02/2022), ord. n. 4439, Pres. G.
Rago, Rel. S. Recchione.
REATO – ESTINZIONE (CAUSE DI) – PRESCRIZIONE – Termine minimo – Recidiva specifica – Aumento di pena – Limite massimo previsto dall’art. 99, comma sesto, cod. pen. – Rilevanza ai fini della qualificazione della recidiva quale circostanza ad effetto speciale – Incidenza sulla determinazione del termine di prescrizione – Contrasto di giurisprudenza.
La Seconda Sezione penale ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione:
“se il limite all’aumento di pena di cui alla previsione dell’art. 99, comma sesto, cod.
pen., rilevi in ordine alla qualificazione della recidiva, come prevista dai commi secondo e quarto del predetto articolo, quale circostanza ad effetto speciale e/o influisca sulla determinazione del termine di prescrizione”.
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Sezione Prima, udienza del 19/01/2022 (dep. 18/02/2022), ord. n. 5813, Pres. S.
Mogini, Rel. S. Aprile.
PENA – SOSPENSIONE CONDIZIONALE – Beneficio subordinato al pagamento di una somma liquidata a titolo di provvisionale a favore della parte civile – Termine di adempimento in assenza di espressa disposizione del giudice di cognizione – Contrasto di giurisprudenza.
La Prima Sezione penale ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione:
“se, in caso di sospensione condizionale della pena subordinata all’adempimento di un obbligo, il termine entro il quale l’imputato deve provvedere all’adempimento, qualora non sia stato fissato in sentenza, coincida con quello del passaggio in giudicato della stessa o con quello previsto dall’art. 163 cod. pen.”.
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Sezione Terza, udienza dell’08/10/2021 (dep. 08/02/2022), ord. n. 4332, Pres. L.
Ramacci, Rel. A. Aceto.
IMPUGNAZIONI – PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI – SENTENZA IN GENERE – Giudizio abbreviato – Sentenza che abbia omesso di statuire in ordine alla misura di sicurezza dell’espulsione – Appello del pubblico ministero dinanzi al Tribunale di sorveglianza – Qualificazione come ricorso per cassazione o come
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appello di fronte al Tribunale di sorveglianza ex art. 579, comma 2, cod. proc. pen.
– Contrasto di giurisprudenza.
IMPUGNAZIONI – CASSAZIONE – SENTENZA – ANNULLAMENTO – CON RINVIO – IN GENERE – Sentenza di condanna emessa a seguito di giudizio abbreviato – Omessa applicazione della misura di sicurezza della espulsione dello straniero dal territorio dello Stato – Annullamento con rinvio – Individuazione del giudice di rinvio – Tribunale di sorveglianza – Giudice che ha emesso la sentenza impugnata – Contrasto di giurisprudenza.
La Terza Sezione penale ha rimesso alle Sezioni Unite le seguenti questioni:
“se, l’impugnazione, da parte del pubblico ministero, della sentenza, emessa a seguito di giudizio abbreviato, che abbia omesso di disporre, ai sensi dell’art. 86, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, la misura di sicurezza dell’espulsione dell’imputato straniero dal territorio dello Stato, debba essere presentata e trattata nelle forme del ricorso per cassazione ovvero in quelle dell’appello di fronte al tribunale di sorveglianza ai sensi dell’art. 579, comma 2, cod. proc. pen.”;
“se, nel caso di ritenuta ricorribilità per cassazione, il rinvio a seguito di annullamento della sentenza impugnata debba essere disposto in favore del giudice che ha emesso la sentenza stessa ovvero in favore del tribunale di sorveglianza competente ai sensi dell’art.
680, comma 2, cod. proc. pen.”.
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QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE
Sezione Prima, udienza del 16/06/2021 (dep. 09/02/2022), ord. n. 4506, Pres. C. Zaza, Rel. R. Magi.
MISURE DI SICUREZZA – PATRIMONIALI – Confisca – Tutela del credito ipotecario inciso da confisca – Art. 37 l. n. 161 del 2017 – Questione di legittimità costituzionale.
La Prima Sezione penale ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 37 della legge n. 161 del 2017 per contrasto con gli artt. 3 e 24, comma 1, Cost., nella parte in cui prevede che «le disposizioni di cui all’art.
1, commi da 194 a 206, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si interpretano nel senso che si applicano anche con riferimento ai beni confiscati, ai sensi dell’art. 12 sexies del decreto legge 8 giugno 1992 n. 356, e successive modificazioni, all’esito di procedimenti iscritti nel registro di cui all’art. 335 del codice di procedura penale prima del 13 ottobre 2011», derivandone l’applicazione non già alla data di vigenza della norma di interpretazione autentica (19/11/2017), ma a quella di vigenza della disciplina richiamata (01/01/2013).