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LE NOVITA DELLA LEGGE 231 CON L INTRODUZIONE DEI REATI. Responsabilità delle imprese per reati ambientali

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LE NOVITA’ DELLA LEGGE “231” CON L’INTRODUZIONE DEI REATI

“AMBIENTALI”

“AMBIENTALI”

Responsabilità delle imprese per

reati ambientali

(2)

REATI AMBIENTALI NELLA DISCIPLINA

“231”

• In data 7 aprile 2011 il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di decreto legislativo recante il recepimento delle direttive 2008/99 e 2009/123 della Comunita’

Europea.

Europea.

• Ciò comporta l’estensione della responsabilità

amministrativa delle imprese, come prevista

dal decreto legislativo 8/6/2001 n. 231, agli

illeciti commessi in violazione delle norme a

protezione dell’ambiente.

(3)

IN PARTICOLARE

• Il provvedimento recepisce quindi la Direttiva 2008/99/CE, sulla tutela penale dell’ambiente

• nonché

• nonché

• La Direttiva 2009/123/CE, che modifica la

Direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento

provocato dalle navi.

(4)

IL DECRETO IN PARTICOLARE:

• Sanziona penalmente condotte illecite individuate dalla direttiva comunitaria, e fino ad oggi non previste come reati, le nuove fattispecie incriminatrici nel codice penale, inserendo:

• l’art. 727-bis : uccisione , distruzione, cattura, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (ossia sanziona la condotta di chi uccide, distrugge, preleva o possiede, fuori dei casi consentiti , esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

• e

• l‘art. 733-bis : danneggiamento di habitat (ossia chi distrugge o comunque deteriora in modo significativo un habitat all’interno di un sito protetto

(5)

MA SOPRATTUTTO:

• INTRODUCE LA RESPONSABILITA’ DELLE PERSONE GIURIDICHE, ATTUALMENTE NON PREVISTE PER I REATI “AMBIENTALI”, PREVISTE PER I REATI “AMBIENTALI”, INSERENDO NEL “CORPUS” DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, n. 231,

• L’ART. 25-DECIES (REATI AMBIENTALI)

(6)

IN ALTRI TERMINI :

• VIENE ESTESO IL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL DECRETO 231/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche),

• che ha introdotto nel nostro ordinamento il concetto di

responsabilità dell’impresa per reati commessi dai

responsabilità dell’impresa per reati commessi dai

propri dipendenti e collaboratori, che era inizialmente

circoscritto agli illeciti commessi nei rapporti tra

aziende ed amministrazione pubblica, e poi esteso ai

reati societari, finanziari e di sicurezza sul lavoro, fino a

ricomprendere ora, appunto, i “reati ambientali”

(7)

CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO

• Il provvedimento conferma il sistema sanzionatorio articolato in misure pecuniarie per

• “QUOTE MODULARI”

• “QUOTE MODULARI”

• lasciando quindi al giudice la possibilità di valutare la reale gravità della condotta.

• Ogni “quota” va da un minimo di 258 euro ad

un massimo di 1549 euro

(8)

APPLICAZIONI PRATICHE

• In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all’ente le

seguenti sanzioni pecuniarie:

• Art. 727-bis , sanzione pecuniaria fino a 250

• Art. 727-bis , sanzione pecuniaria fino a 250

“quote”

• Art. 733-bis, sanzione pecuniaria da 150 a 250

“quote”

• inoltre, per quanto riguarda direttamente le

ipotesi di reato del “Codice dell’Ambiente”

(9)

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152

• Per quanto riguarda il D.L. 152/2006, è opportuno segnalare che vengono sanzionati pecuniariamente:

• A) la commissione dei reati di cui all’art. 29-

quattuordieces (sanzioni pecuniarie sino a 250 quote)

• B) la commissione dei reati di cui all’art. 137:

• B) la commissione dei reati di cui all’art. 137:

• 1) violazione dei commi 1,7, prima ipotesi , 9 , 12, e 14 (sanzioni pecuniarie fino a 250 “quote”);

• 2) violazione dei commi 3, 4, 5, primo periodo, 7,

seconda ipotesi, 8 e 13 (sanzione pecuniaria da 150 a 250 “quote”);

• 3) violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11

(sanzione pecuniaria da 250 a trecento “quote”)

(10)

ALTRE IPOTESI DEL

“CODICE DELL’AMBIENTE”

• Per quanto riguarda in particolare la Parte IV del decreto legislativo 3/4/2006, n.152, si applicano all’ente le sanzioni pecuniarie (sempre per “quote”) per i reati di cui agli:

• -art. 256 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata)

• - art. 257 (Bonifica dei siti)

• -art. 258 (Violazione degli obblighi di comunicazione , di

• -art. 258 (Violazione degli obblighi di comunicazione , di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

• -art. 259 ( Traffico illecito di rifiuti)

• -art. 260 (Attivita’ organizzate per il traffico illecito di rifiuti)

• -art.260-bis (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti-Sistri)

• In queste ipotesi di reato…..

(11)

• ….il giudice può applicare sanzioni pecuniarie che vanno da un minimo di 150 “quote” (es.

violazione art. 256), o di 250, o di 500, sino ad 800 “quote” (cfr. comma 2 art.260).

800 “quote” (cfr. comma 2 art.260).

(12)

ALTRE IPOTESI DI REATO PREVISTE DA VIGENTI LEGGI STATALI

• Oltre ai reati previsti dal Decreto Legislativo n.152/2006, vengono altresì in considerazione i reati previsti da altre Leggi (sempre sanzionati con il sistema delle “quote”), e più precisamente:

con il sistema delle “quote”), e più precisamente:

• Legge 7/2/1992, n.150 (art. 1, comma 1,2, commi 1 e 2, e 6 comma 4)

• Legge 28/12/1993, n. 549 (art. 3, comma 6)

• Decreto Legislativo 6/11/2007, n.202 (art.8,

comma 1 e 2, art. 9, comma 1 e 2).

(13)

ALTRE SANZIONI PREVISTE IN CASO DI REATI “AMBIENTALI”

• A completare l’intero panorama ci sono poi le sanzioni “INTERDITTIVE”, che vengono ad affiancarsi al sistema delle “QUOTE”, stabilendo misure possibili, in via preventiva, che possono arrivare al:

arrivare al:

• - COMMISSARIAMENTO DELL’ENTE

• -SOSPENSIONE DELLA SUA ATTIVITA’

• -DIVIETO DI PUBBLICITA’ ED ALLA REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI O LICENZE

• ma ancora……

(14)

INTERDIZIONE DEFINITIVA

• ….. L’INTERDIZIONE può essere disposta in via DEFINITIVA se l’ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzate allo SCOPO UNICO O PREVALENTE di

• -CONSENTIRE

• o

• -AGEVOLARE

• la commissione dei reati di cui all’art. 260 del

decreto legislativo 3/4/2006, n.152.

(15)

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

• L’introduzione della responsabilità da reato delle persone giuridiche anche per i reati “ambientali”

porrà alle imprese (ossia a quelle che valuteranno

il “RISCHIO” rappresentato dalla possibile

realizzazione, durante la propria attività

imprenditoriale, di uno, o più, dei reati introdotti

realizzazione, durante la propria attività

imprenditoriale, di uno, o più, dei reati introdotti

dal decreto legislativo) l’onere di implementare

(ove dette imprese ne siano già dotate) il proprio

MODELLO ORGANIZZATIVO, che dovrà quindi

essere IDONEO alla PREVENZIONE dell’evento

vietato dalla Legge.

(16)

SIGNIFICATO DEL “MODELLO DI ORGANIZZAZIONE”

• Il modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs n.231/2001, può, ed è comunemente inteso, come il “complesso” delle regole interne dell’ente previste per lo svolgimento delle attività c.d.

“sensibili” (ossia quelle nelle quali sia astrattamente e secondo una valutazione “ex ante” ravvisabile un secondo una valutazione “ex ante” ravvisabile un RISCHIO-REATO) e per le funzioni di organizzazione e controllo specificatamente previste da quest’ultima normativa (costituzione e reale funzionamento dell’

Organismo di Vigilanza, e quanto altro previsto

specificamente dagli artt. 6 e 7 del citato D.Lgs

n.231/2001.

(17)

CONCRETEZZA ED EFFICACIA DEL

“MODELLO ORGANIZZATIVO”

• Merita, in conclusione, sottolineare due aspetti centrali e fondamentali, e cioè:

• A) sul piano normativo, è la qualità del modello che viene concretamente ad assumere un aspetto decisivo e rilevante: ed infatti l’esonero di responsabilità per le persone giuridiche è espressamente collegato alla previa persone giuridiche è espressamente collegato alla previa

“adozione ed efficace attuazione” di Modelli organizzativi idonei ad evitare reati della specie di quello concretamente verificatosi.

• B) sul piano contenutistico, è assolutamente prioritaria ed essenziale, in ordine razionale, l’esigenza di individuare i profili di rischio-reato attraverso un’attività di “risk assessment”

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