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Schema di disegno di legge contenente *Norme per la repressione dei reati previsti dalle leggi relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto*.

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Schema di disegno di legge contenente *Norme per la repressione dei reati previsti dalle leggi relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto*.

(Parere della Commissione Speciale Referente per la Riforma Giudiziaria e l'Am- ministrazione della Giustizia, approvato dal Consiglio nella seduta del 19 luglio 1978).

1. — Lo schema di disegno di legge su cui it C.S.M. a chiamato ad esprimere it parere, nella sua piu recente stesura consta di tredici articoli nei quali viene re- golamentata, con principi profondamente innovativi in materia, la disciplina del- la repressione dei reati previsti dalle leggi sulle imposte dirette e sul valore ag- giunto.

La relazione the accompagna lo schema di disegno di legge, premessa la ne- cessity di predisporre norme adeguate al contenimento del grave fenomeno del- l'evasione fiscale (anche in vista di un recupero degli evasori come effetto della

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maggiore efficacia repressiva), identifica nella lentezza del procedimento tributa- rio e nelle limitazioni probatorie previste da quel contenzioso le cause fondamen- tali attraverso cui viene facilitato l'occultamento al fisco di talune categorie di redditi e viene praticamente vanificata una sanzione penale che giunge, per it reo di evasione, con grave ritardo a causa della necessity di attendere — per l'eserci- zio dell'azione penale — che l'accertamento dell'imponibile e della relativa impo- sta sia divenuto definitivo mediante it previo esperimento dei diversi gradi della giurisdizione tributaria.

Sulla base di questo presupposto, lo schema di disegno di legge sottoposto all'esame del C.S.M. abroga la normativa vigente in tema di pregiudizialita tribu- taria; e, in conseguenza della profonda innovazione con ciO apportata ai principi finora vigenti, istituisce nuove regole dei rapporti fra giurisdizione penale e con- tenzioso tributario, fissa nuove norme procedurali e innova nella organizzazione degli uffici giudiziari prevedendo anche una specializzazione dei magistrati in materia tributaria.

2. — L'art. 1 dello schema di disegno di Legge, dopo avere proceduto all'abro- gazione delle singole disposizioni che oggi prevedono it detto principio di pregiu- dizialita (art. 1 dello schema di disegno di legge), condiziona l'esercizio dell'azio- ne penale alla preventiva notificazione al contribuente di un avviso di accerta- mento a cura dell'ufficio finanziario (art. 2). Con do, in pratica, l'abrogazione della pregiudizialita tributaria si traduce nella possibility che viene riconosciuta all'autorita giudiziaria di procedere all'istruzione del procedimento penale prima di dover attendere la definitivita del tributo; e ciO perche alla definizione dell'im- ponibile e del tributo a previsto che vi proceda lo stesso giudice penale (art. 3).

Non vi e dubbio, peraltro, che l'avviso di accertamento, cosi come preveduto nello schema di disegno di legge, costituisce una condizione di procedibilita la cui mancanza, quindi, non consente l'esercizio dell'azione penale. Ci si e percio chie- sto se, in presenza di una denuncia di evasione proveniente aliunde*, it Pubblico Ministero non possa ugualmente attivarsi: e, in proposito, sono emersi due orien- tamenti. Secondo l'uno, la denuncia dovrebbe essere trasmessa all'ufficio finan- ziario perche provveda agli opportuni accertamenti e alla conseguente notifica- zione dell'avviso di accertamento, del quale non potrebbe comunque farsi a meno per la riconosciuta facolta di impugnativa dell'accertamento stesso da parte del contribuente alla competente commissione tributaria; secondo l'altro orienta- mento, invece, la condizione di procedibilita non dovrebbe poter vincolare it giu- dice, sicche la mancata notificazione dell'avviso di accertamento non dovrebbe pregiudicare l'inizio e l'esperimento dell'azione penale.

Appare evidente che la scelta del secondo opinamento comporta una radicale modifica dell'art. 2 dello schema di disegno di legge in esame. A parte che ne ver- rebbe innovato it sistema vigente del contenzioso tributario, occorre anche for- mulare l'ipotesi che l'espletamento di indagini da parte del procuratore della Re- pubblica si concluda negativamente; nel qual caso l'esclusione del reato non equi- varrebbe necessariamente ad esclusione della pretesa tributaria, per la quale l'av- viso di accertamento da parte dell'ufficio finanziario sarebbe poi sempre presupposto per la tutela delle ragioni del contribuente avanti le commissioni tri- butarie.

In ogni caso e necessario domandarsi quale valore si debba dare alla even- tuale accettazione, da parte del contribuente, cAell'accertamento compiuto dall'uf- ficio finanziario e notificatogli anche ai fini dell'inizio dell'azione penale. Si e con- cordemente convenuto nel ritenere che tale accettazione non debba limitare ne gli accertamenti ne la decisione dell'autorita giudiziaria che, nel caso di evasione maggiore di quella accertata dall'ufficio finanziario e accettata dall'evasore, do- vra applicare non soltanto la relativa sanzione penale, ma dovra anche statuire sulle maggiori somme dovute dall'imputato a titolo di imposta evasa e altro.

pur vero che l'art. 3 prevede che it giudice penale definisca a la controver- sia concernente l'obbligo di imposta*, sicche se vi e accettazione dell'accertamen- to non vi e tecnicamente controversia*; peraltro, ove tale accettazione dovesse 23

3 — Cons. Sup. Mag. - Notiziario n. 13.

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vincolare l'autorita giudiziaria, ne conseguirebbe che un accertamento, errato per difetto dell'ufficio finanziario e accettato ovviamente dal contribuente, si tradur- rebbe in un vantaggio per l'evasore quando, emerso dall'indagine penale un impo- nibile maggiore e quindi una maggiore imposta, alla sentenza fosse precluso — dall'avvenuta accettazione — di sanzionare l'obbligo del contribuente alle mag- giori imposte scaturenti dalle indagini giudiziarie.

Su quest'ultimo punto e emersa, peraltro, una posizione di dissenso sul rilie- vo che in tat modo si finirebbe con l'attribuire al giudice penale una sorta di ge- stione d'ufficio dell'azione tributaria, anche oltre l'interesse dell'amministra- zione.

In ogni caso, per consentire all'amministrazione di incassare tempestivamen- te almeno in parte le somme dovute dal contribuente, dovrebbe essere prevista la possibility per it giudice di condannare con la sentenza di primo grado al paga- mento quanto meno di una provvisionale.

3. — A proposito del termine di prescrizione previsto dal secondo comma dell'art. 2 e stato osservato che, ove si accedesse al suggerimento di non far di- pendere dalla notificazione dell'avviso di accertamento l'esperimento dell'azione penale, it termine di prescrizione dovrebbe decorrere dalla scadenza del termine previsto per l'accertamento.

4. — L'art. 3 dello schema di disegno di legge disciplina i rapporti fra giudi- zio penale e contenzioso tributario e stabilisce la nuova regola secondo cui la pro- posizione del ricorso alla commissione tributaria da parte del contribuente con- tro l'avviso di accertamento non sospende it procedimento penale; tale disposi- zione a la logica conseguenza della abrogazione della pregiudizialita tributaria. La norma dispone anche che l'esercizio dell'azione penale determina invece la so- spensione del procedimento eventualmente in corso avanti le commissioni tribu- tarie o avanti ii giudice civile: cio perche I'art. 3 dello schema di disegno di legge demanda al giudice penale che conosce del reato anche la definizione della con- troversia tributaria con tutte le connesse conseguenze. In armonia con tali nuovi principi, e disposto che la sentenza del giudice penale, passata che sia in giudica- to, estingue it giudizio avanti le commissioni tributarie o al giudice civile; a meno che non si tratti di sentenza di improcedibilitä per estinzione del reato o per altra causa.

La devoluzione al giudice penale della cognizione e della definizione della controversia tributaria ha raccolto una arnpia maggioranza perche la concentra- zione dei giudizi 6 apprezzabile in quanto permettera it massimo di snellimento e di rapidity nel conseguimento del risultato che nel caso in esame e costituito dalla lotta all'evasione fiscale.

Inoltre ove si escludesse, anche se per limitata ipotesi, una competenza del giudice penale a definire la questione concernente l'obbligo dell'imposta, it volu- me d'affari e l'ammontare del reddito o dell'imposta (art. 3, 2* comma), sarebbe travolto lo spirito stesso della riforma che vuole realizzare una piu efficace lotta all'evasione demandando appunto al giudice penale una competenza in materia di accertamento del volume degli affari o dell'ammontare dei redditi; risulterebbe poi del tutto carente, su un piano strettamente giuridico — penale, e forse anche costituzionale, una pronuncia di condanna necessariamente ancorata, per quanto riguarda la pena, all'entita della evasione accertata, la quale in sede di procedi- mento tributario potrebbe essere ritenuta di entity minore o venire addirittura esciusa. Vi e stata perO una minoranza che ha auspicato una modifica dello sche- ma nel punto, lasciando al giudice penale esclusivamente la statuizione sul reato e non anche quells sulla pretesa tributaria; secondo tale modifica it procedimen- to contenzioso tributario dovrebbe continuare it proprio corso parallelamente al processo penale per l'accertamento del reato finanziario e, nell'ipotesi in cui passaggio in giudicato della sentenza penale intervenga prima della conclusione

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del procedimento tributario, dovrebbe trovare applicazione it disposto del- l'art. 28 del codice di procedura penale.

La preoccupazione sottesa a tale modifica e quella che la difficolta della ma- teria, l'ampiezza del thema decidendi, la presenza di numerose e agguerrite parti processuali, finiscono con t'appesantire it lavoro dei giudici penali, con conse- guente squilibrio dell'intero sistema di giustizia ordinaria.

Sempre per la finality, perseguita dab° schema di legge, di una efficace re- pressione dell'illecito fiscale, e stata anche auspicata una piu ampia incriminazio- ne di quelle condotte "anticipate» che, secondo la comune esperienza, vengono poste in essere per occultare it reddito imponibile (delit obstacle) e, quindi, non collegate al previo accertamento del reddito da parte degli uffici fiinanziari e per- seguibili senza doovere attendere la notificazione dell'avviso di accertamento.

5. — La devoluzione al giudice penale della cognizione della controversia tri- butaria e della sua definizione a prevista anche in caso di assoluzione dal reato di natura tributaria; it che ha suggerito alcuni spunti su problemi di ordine costitu- zionale che, se ad alcuni sono apparsi inconsistenti, alla maggioranza non sono invece sembrati tali da doversi sottacere, pur senza esprimere valutazioni in me- rito alla loro fondatezza o meno.

Si legge nella relazione che accompagna to schema di disegno di legge che, pur nell'ipotesi di assoluzione, e apparso preferibile che it giudice penale defini- sca anche i rapporti fra contribuenti e fisco, at fine di evitare ritardi in tat senso quando invece l'indagine del giudice penale a decisiva anche per la determinazio- ne dell'imponibile e quindi della imposta. Proprio questa situazione potrebbe — in ipotesi — presentare disparity di trattamento fra cittadini (e, quindi, violazio- ne del principio di uguaglianza) nel senso che, trattandosi di imputati assolti e quindi di contribuenti suscettibili di un accertamento di imponibile senza che cie sia anche reato, l'indagine compiuta dal giudice penale li fa sottostare a quella la- titudine probatoria che e tipica del procedimento penale; e 66 in contrapposizio- ne con la situazione di colui la cui evasion sia stata accertata net procedimento contenzioso tributario per non essere stato accertato, fin dall'inizio, un reddito suscettibile di valutazione del giudice penale. In questi casi, di natura identica, Fun contribuente vedrebbe it suo imponibile accertato con l'indagine amplissima del giudice penale, mentre l'altro to vedrebbe accertato con le limitazioni proba- boric del contenzioso tributario. Tali considerazioni hanno indotto alcuno a sug- gerire che la definizione della controversia tributaria sia devoluta at giudice pe- nate net solo caso di condanna per it reato e non anche net caso di assoluzione sotto il profilo di una possibile disparity di trattamento.

Sempre nella tematica dei problemi di costituzionalitá vi e quello di una pos- sibile, teorica, scelta del giudice rimessa, sia pure involontariamente, all'ammini- strazione finanziaria con conseguente violazione del principio costituzionale.

Poiche l'evasione fiscale costituisce reato at di la di una certa fascia di viola- zioni finanziarie, l'avviso di accertamento notificato dall'amministrazione finan- ziaria si pu6 tradurre — in pratica — nella scelta del giudice della controversia fiscale poiche, a seconda che si superi o meno un certo ammontare nella determi- nazione dell'accertamento, si sposta la cognizione della controversia dalla corn- missione tributaria at giudice penale: con l'ulteriore conseguenza di sviluppare una indagine con o senza limitazioni probatorie. E non e necessario ipotiz2are la malafede dall'Amministrazione finanziaria, per quel dovere di imparzialita e quindi di correttezza che la Costituzione pone a carico della Pubblica Ammini- strazione, e sufficiente a devterminare tali conseguenze anche un errore di buona fede nell'accertamento preliminare compiuto a cura dell'ufficio finanziario.

6. — Nessuna osservazione vi e da fare circa la norma (art. 4) attributiva della competenza a giudicare e a esercitare l'azione penale, anche se da alcuno si e proposto di mantenere la competenza attuale di ciascun Tribunate (senza la concentrazione che la norma ha istituito).

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Sull'art. 5 dello schema si deve invece osservare che I'obbligo della citazione dell'Amministrazione finanziaria per il, dibattimento a perfettamente in armonia con la posizione di a parte offesa» che questa viene ad assumere a causa della vio- lazione tributaria per cui si procede. Sembra tuttavia incomprensibile la ragione della esclusione di tale Amministrazione dalla facolta di impugnazione che it se- condo comma dell'art. 5 prevede per it Pubblico Ministero e per l'imputato. E pur vero che tale facolta. compete «alle parti» e l'Amministrazione, se costituita parte civile, potrebbe avvalersi della norma dell'art. 195 del cod. proc. penale;

non appare inopportuno che la norma venga, per°, integrata con una esplicita previsione, onde evitare che it silenzio possa essere interpretato come volontA di esclusione. A tat fine, it secondo comma dell'art. 5 potrebbe essere modificato net senso: II pubblico ministero, l'imputato e l'Amministrazione finanziaria, se costituita parte civile possono» ecc.

Del tutto superfluo appare it terzo comma, aggiunto nell'ultima stesura della norma di cui si ha notizia: e ovvio che, se la Amministrazione finanziaria e « parte offesa», possa costituirsi parte civile come le riconosce it codice di procedura. Si deve perO osservare che, se non si costituisce parte civile, non e dato all'Ammini- strazione finanziaria di rivolgersi per la pretesa tributaria at giudice civile o alla commissione tributaria, a causa della rigida regola fissata net secondo comma dell'art. 3 dello schema.

Per una tale situazione, che pub verificarsi anche per ragioni non dipendenti da una scelta volontaria dell'Amministrazione (si pensi ad una tardiva notificazio- ne all'Amministrazione della citazione per it dibattimento the renda material- mente impossibile all'Avvocatura dello Stato la costituzione di parte civile al- l'udienza), non si e preveduto alcun meccanismo. Si suggerisce che la citazione dell'Amministrazione per il dibattimento sia fatta non soltanto presso l'Ufficio delle imposte, ma anche presso l'Avvocatura distrettuale.

7. — La norma che regola la concessione di reati e i rapporti fra procedi- menti (art. 6) e da condividere nell'impostazione the dimostra di voter snellire at massimo it procedimento penale, del resto in armonia con le recenti novelle in te- ma di connessione.

La rigidity del meccanismo (senz'altro condividibile in via generale) andreb- be, tuttavia, mitigata (secondo la maggioranza del Consiglio) in quei casi in cui l'accertamento della violazione di natura fiscale dipenda dall'accertamento di al- tro reato (si pensi, ad esempio, ad un reato di falso in bilanci come logico presup- posto dell'evasione fiscale): in questo caso i1 rapporto teleologico fra i due reati dovrebbe — in deroga alla regola generale — favorire anche la riunione dei pro- cedimenti. Per tale ragione, it secondo comma dell'art. 6 dello schema dovrebbe far luogo ad una disposizione che si suggerisce con la seguente formulazione: se dall'accertamento dell'altro reato dipenda l'accertamento dei reati previsti dalle leggi relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, e competente a cono- scere del procedimento it giudice competente per questi ultimi reati, e si procede alla riunione dei procedimenti».

8. — La norma dell'art. 9 dello schema prevede l'annuale designazione di una sezione del Tribunale e della Corte di Appello incaricate «esclusivamente»

della trattazione dei reati in materia tributaria e valutaria. La relazione the ac- compagna to schema, mentre da un lato caldeggia la specializzazione dei giudici a causa della asserita tecnicita.della materia», dall'altro si preoccupa di precisare che ci° non esclude la possibility di utilizzare i giudici delle sezioni stesse anche per altri compiti».

Sembra invece che l'uso dell'avverbio «esclusivamente» non abbia altro effet- to che quello di inibire che quells sezione possa essere utilizzata per altro che non sia la materia tributaria e valutaria. E 6° non pu° essere apprezzato in un momento — come quello attuale — in cui si richiede la piu razionale ed efficiente utilizzazione dei giudici.

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Se si vuole garantire l'individuazione del giudice naturale (che poi sara — in pratica anche it giudice specializzato) a sufficiente eliminare dall'art. 9 dello schema l'avverbio *esclusivamente. e mutare l'articolo indeterminativo 4( un a net determinativo (... e designata annualmente la sezione incaricata ...). Ove la quantity degli affari lo richieda, di fatto quella sezione si occuperA esclusiva- mente dei reati in questione; ma, viceversa, nel caso in cui ii numero di tali pro- cedimenti fosse modesto, non sembra opportuno precludere la possibility di uti- lizzare una sezione giudicante anche per affari di altra natura.

9. — II Consiglio approva, in ogni caso, l'avvenuta soppressione del secondo comma che Fart. 9 dello schema recava nella sua originate stesura. L'annuale de- signazione dei magistrati del pubblico ministero incaricati della trattazione dei reati in materia tributaria e valutaria avrebbe comportato un problema di forma- zione di tabelle anche per gli appartenenti agli uffici di procura; con una innova- zione radicale rispetto all'attuale ordinamento che prevede la formazione delle tabelle soltanto per gli uffici giudicanti. Per di piu, la norma in questione avreb- be costituito una palese deroga at disposto dell'art. 70 dell'Ordinamento giudizia- rio che regola i rapporti fra procuratore generale e procuratore della Repubblica da un lato e sostituti procuratori dall'altro: la conseguenza sarebbe stata che un sostituto annualmente designato per la materia tributaria

non

poteva esserne di- stolto, costituendo in tat modo un non giustificato stato di privilegio per quel ma- gistrato rispetto agli altri magistrati dell'ufficio incaricati della trattazione di procedimenti non meno importati, delicati o*tecnici..

II problema della *specializzazione. del magistrato inquirente, d'altro canto, non si pone per via del principio di fungibilita nell'ambito interno del pubblico ministero. Nella pratica si verifichera — di fatto specializzazione.: ma la sua regolamentazione normativa non era auspicabile per i problemi che ne sareb- bero conseguiti.

10. — Per quanto concerne l'inserimento del diritto tributario fra le materie oggetto della prova orate del concorso per la nomina ad uditore giudiziario, sem- bra it caso di rilevare che una tale proposta dovrebbe essere esaminata in sede di revisione generale delle materie oggetto del concorso, mentre piu utili risultati, al fine di favorire la formazione professionale dei magistrati incaricati di trattare la materia fiscale, potranno ottenersi con appositi torsi seminariali.

In ogni caso si deve osservare come, qualora avvenisse ii proposto inserimen- to, le materie o i gruppi di materie delle prove orali diverrebbero nove e la corn- missione esaminatrice verrebbe a disporre di novanta punti, contro i sessanta punti delle prove scritte; vi sarebbe dunque una inopportuna eccessiva sperequa- zione tra punteggi delle prove scritte e punteggio delle prove orali, che potrebbe essere invece attenuata raggruppando it diritto tributario con alcuna delle altre materie orali, ovvero elevando a 75 it punteggio massimo per le tre prove scritte, da attribuire in venticinquesimi.

11. — La precedente formulazione dell'art. 11 dello schema prevedeva it di- stacco, per it primo quadriermio di applicazione della legge, di funzionari e impie- gati dell'Amministrazione finanziaria presso le Procure della Repubblica con it compito di *coadiuvarex i magistrati inquirenti nella trattazione degli affari in materia tributaria e valutaria. Il Consiglio prende atto della eliminazione di tale disposizione sottolineando l'inopportunita che a a coadiuvare* i magistrati inqui- renti fossero dei dipendenti di quell'Amministrazione di cui e prevista (art. 3) la citazione per it dibattimento e che, in sostanza, essendo parte offesa pue costi- tuirsi parte civile. Non puet, tuttavia, it Consiglio non rilevare come lo schema ab- bia omesso di prevedere it potenziamento di uomini e di mezzi dei nuclei di Poli- zia Tributaria della Guardia di Finanza, yeti e propri reparti di polizia giudiziaria (come tali alla esclusiva dipendenza dell'Avutorita Giudiziaria), attraverso i quali

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rendere concreta, efficace e tempestiva la repressione del grave fenomeno del- l'evasione fiscale.

12. — La nuova formulazione dell'art. 11 dello schema prevede l'aumento di 300 units del ruolo organico della magistratura. Stando alla relazione che accom- pagna lo schema di disegno di legge la modificazione delle regole relative alla pregiudizialita tributaria non si traduce nell'attribuzione ai Tribunali di nuovi compiti, bensi soltanto di una anticipazione del moment() di inizio dell'azione pe- nale ». Inoltre, si aggiunge che .controlli, verifiche ed accertamenti tributari do- vranno necessariamente essere contenuti entro i limiti della capacitor operativa degli uffici finanziari e della Guardia di Finanza»; cosicche a l'afflusso di procedi- menti alle Procure e ai Tribunali sara cosi contenuto entro limiti relativamente modes ti

Se cosi e, si deve allora rilevare che it proposto aumento degli organici della magistratura sarebbe del tutto privo di giustificazione. Ma l'opinione espressa nella relazione e discutibile dal momento che non considera come it giudice che sara investito della cognizione del reato dovra conoscere anche della controversia tributaria, materia, questa, che finora a rimessa alla competenza delle commis- sioni tributarie. E quindi inaccettabile l'affermazione secondo cui i Tribunali non si vedranno attribuiti nuovi compiti.

In questa prospettiva e orientamento della maggioranza del Consiglio di esprimersi favorevolmente in ordine al progettato aumento (300 posti), anche se non vengono offerti elementi per valutarne la congruity. Va segnalata anche la posizione di coloro che, auspicando la modifica dello schema, hanno suggerito di consentire la celebrazione simultanea e parallela dei procedimenti penale e tribu- tario (v. sopra al n. 4); chi ha proposto tale soluzione, si e espresso conseguente- mente in senso contrario all'aumento degli organici.

Il Consiglio ritiene, infine, doveroso richiamare l'attenzione dei Ministri pro- ponenti sulla necessity di evitare che la riforma legislativa in esame possa non raggiungere it suo importante obiettivo a causa della non adeguata disponibilita di personale ausiliario e di mezzi materiali, risolvendosi, invece, in un aggravio ulteriore, difficilmente sopportabile dall'apparato giudiziario che, come e noto, non riesce ad affrontare, per la cronica e grave insufficienza delle sue strutture, tutti gli innumerevoli e delicatissimi compiti ad esso affidati.

Si sottolinea ancora una volta, a questo proposito, che la riforma riversera sugli uffici giudiziari la parte piu impegnativa del contenzioso tributario oggi as- segnata a commissioni speciali.

E

certo che la magistratura, pur nella situazione di crisi in cui versa l'amministrazione della giustizia, si impegnera responsabili- mente anche nel nuovo settore di attivita proposto, nella piena consapevolezza dell'esigenza di porre fine al vasto fenomeno dell'evasione fiscale.

Essa, tuttavia, potra adempiere i nuovi importanti compiti, che it legislatore si accinge ad affidarle, solo se sara messa nelle condizioni di assolverli con l'ausi- lio di valida collaborazione e di idonei strumenti di lavoro. Si richiama, pertanto, l'esigenza inderogabile, gia accennata in precedenza, di assegnare, alle singole procure della Repubblica e agli uffici di istruzione penale interessati, nuclei di polizia tributaria rispondenti alle necessity per it numero e per it livello di specia- lizzazione, nonche it personale ausiliario, i mezzi materiali e i locali realmente oc- correnti. E, se e pur vero che Fart. 12, nell'ultima stesura, prevede it reperimen- to, a cura dei comuni, dei locali destinati alla celebrazione dei nuovi procedimen- ti, nello schema del disegno di Legge manca ogni ulteriore previsione in ordine al personale ausiliario e alla dotazione dei locali stessi.

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