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Scadenze fiscali per le società di capitali

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Scadenze fiscali per le società di capitali

di Vincenzo D'Andò

Pubblicato il 20 aprile 2010

il Modello Unico SC 2010 e le novità, le scadenze di presentazione e di versamento previste per i soggetti IRES

Scadenze fiscali per le società di capitali: Il Modello Unico SC 2010 e le novità

Il Modello “UNICO – Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati” deve essere utilizzato dai seguenti soggetti all’imposta sul reddito delle società (Ires):

1) società per azioni (S.p.A.) e in accomandita per azioni (S.A.p.A.), società a responsabilità limitata (S.r.l.), società cooperative, comprese società cooperative che abbiano acquisito la qualifica di ONLUS e cooperative sociali, società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003, residenti nel territorio dello Stato;

2) enti commerciali (enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali), residenti nel territorio dello Stato;

3) società di ogni tipo (tranne società semplici, società e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 del TUIR) nonché enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato, compresi i trust, che hanno esercitato l’attività nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione.

Modello Unico Società di Capitali 2010 in scadenza

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Per i soggetti Ires il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, compresa quella unificata (redditi, IVA), scade l’ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Ai fini dell’adempimento della presentazione, non assume quindi rilevanza la data di approvazione del bilancio o del rendiconto, ma solo la data di chiusura del periodo d’imposta.

Per le società di capitali che hanno un esercizio che coincide con l’anno solare (maggioranza dei casi), il termine di presentazione del Modello Unico SC 2010 è, quindi, fissato al 30 settembre 2010.

Viceversa, gli enti non commerciali, per l’eventuale attività commerciale esercitata non presentano detto modello, poiché sono tenuti a presentare il Modello Unico ENC 2010.

In virtù del D.P.R. n. 322/1998, tutti i soggetti IRES devono presentare la dichiarazione esclusivamente per via telematica.

Devono, inoltre, fare presentare esclusivamente per via telematica le dichiarazioni predisposte dagli intermediari abilitati, dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori.

L’obbligo della trasmissione telematica si applica per tutti i modelli di dichiarazione (redditi, IVA, e sostituti d’imposta).

Per cui, per le eventuali dichiarazioni presentate, in formato cartaceo, tramite un ufficio postale, sono valide ma si applica la sanzione da 258,00 a 2.065,00 euro.

Versamenti

I versamenti dell’Ires (saldo e primo acconto) devono essere eseguiti entro il giorno 16 del 6°

mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

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Quindi, nella maggior parte dei casi, il versamento andrà effettuato entro il 16 giugno 2010.

Inoltre, i soggetti che approvano il bilancio o il rendiconto oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, versano quanto dovuto sulla base della dichiarazione relativa all’Ires, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o rendiconto.

Se il bilancio o il rendiconto non è approvato entro il 6° mese dalla chiusura dell’esercizio, il versamento deve, comunque, essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello sopra indicato (ad esempio: in caso di approvazione del bilancio in data 30 giugno 2010, la società deve effettuare i versamenti entro il 16 luglio 2010.

Parimenti, in caso di mancata approvazione del bilancio entro il 30 giugno 2010, la società deve effettuare i versamenti entro il 16 luglio 2010).

Si ricorda che i predetti versamenti possono anche essere effettuati entro il 30° giorno dopo la scadenza di tali termini, maggiorando le somme da versare (saldo e prima rata di acconto) dello 0,40% a titolo di interesse.

Acconti

I versamenti di acconto dell’IRES vanno effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103. La percentuale dell’acconto dell’IRES, è rimasta fissata nella misura del 100%.

Il versamento va effettuato, rispettivamente:

a) per la prima rata, in misura del 40%, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla presente dichiarazione. Tale prima rata può essere versata entro il trentesimo giorno successivo ai termini ordinari di scadenza, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse;

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b) per la seconda rata, in misura del 60%, entro l’ultimo giorno del 11° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Alcune novità:

Per le altre novità, che hanno interessato il Modello Unico SC 2010, si veda nella parte seguente (tabelle).

Tra le prime novità emergono le spese di rappresentanza per le imprese di nuova costituzione:

Nel rigo RS140 vanno indicate le spese di rappresentanza di cui all’art. 108, comma 2, del TUIR sostenute dalle imprese di nuova costituzione non deducibili dal reddito d’impresa per assenza di ricavi e che (ai sensi dell’art. 1, comma 3, Decreto del 19.11.2008) possono essere portate in deduzione dal reddito d’impresa del periodo d’imposta in cui sono conseguiti i primi ricavi e di quello successivo se, e nella misura in cui, le spese sostenute in tali periodi siano inferiori all’importo deducibile.

In tale rigo, pertanto, qualora nel periodo d’imposta da dichiarare (per la maggior parte dei casi il 2009) non siano stati ancora conseguiti i primi ricavi, vanno indicate le spese indeducibili sostenute nel medesimo periodo d’imposta sommate alle spese non dedotte sostenute nei periodi d’imposta precedenti.

Da tenere presente che le spese per prestazioni alberghiere e per somministrazioni di alimenti e bevande qualificate come spese di rappresentanza vanno ivi indicate per il 75% del loro ammontare.

Qualora, invece, nel periodo d’imposta siano stati sostenuti i primi ricavi vanno riportate le spese non dedotte sostenute nei periodi d’imposta precedenti al netto di quelle eventualmente deducibili nella presente dichiarazione, da indicare nella colonna 4 del rigo RF43 (da evidenziare anche in colonna 2 del predetto rigo).

Incentivo fiscale, c.d. Tremonti-ter

Nella colonna 1 del rigo RS141 deve essere indicato l’ammontare complessivo degli investimenti

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in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature effettuati dal 1° luglio 2009 fino alla chiusura del periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione e, comunque, non oltre il 30 giugno 2010 oggetto dell’agevolazione.

Nella colonna 2 va poi indicato il 50% dell’ammontare di cui a colonna 1.

Infine, l’ammontare di cui a colonna 2 deve essere riportato nell’apposito rigo dei quadri di determinazione del reddito d’impresa riguardante la detassazione del reddito d’impresa (quadro RF e/o RT).

L’art. 5, comma 1, del D.L. n. 78 del 1° luglio 2009 ha riproposto l’agevolazione, per i titolari di reddito d’impresa, riguardante la detassazione degli investimenti effettuati.

In particolare, é escluso dall’imposizione sul reddito di impresa il 50% del valore degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto (1° luglio 2009) e fino al 30 giugno 2010.

Il costo del bene agevolabile è assunto al netto di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione, con l’eccezione di quelli non rilevanti ai fini delle imposte sui redditi.

L’agevolazione può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti.

I soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro possono usufruire degli incentivi solo se è documentato l’adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.

L’incentivo fiscale è revocato se il contribuente cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all’esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all’acquisto.

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L’incentivo fiscale viene revocato se i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo, entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento agevolato.

La sezione va pertanto compilata al fine di evidenziare la quota dell’incentivo fiscale da portare in deduzione dal reddito d’impresa.

Bonus capitalizzazione

Nel rigo RS143, colonna 1, va indicato l’ammontare agevolabile pari all’aumento di capitale perfezionato dal 5 agosto 2009 ed entro il termine del periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione (e, comunque, non oltre il 5 febbraio 2010), che costituisce un permanente incremento di patrimonio netto rispetto all’ammontare esistente al 4 agosto 2009 (giorno antecedente alla data di entrata in vigore della norma in esame).

Sono, pertanto, esclusi gli utili di cui è stata già deliberata la distribuzione ai soci alla suddetta data e i versamenti in conto aumento capitale sociale per aumenti di capitale deliberati in precedenza e perfezionati dal 5 agosto 2009.

In colonna 2, va indicato l’importo deducibile dal reddito d’impresa pari al 3 per cento di quanto indicato in colonna 1 del presente rigo, da riportare nell’apposito rigo del quadro RF o RT.

Il bonus capitalizzazione è stato voluto dal D.L. n. 78 del 1° luglio 2009, art. 5, comma 3-ter.

Il prospetto deve essere compilato dalle società di capitali (comprese le società cooperative) che intendo avvalersi dell’agevolazione.

In particolare, la predetta disposizione prevede una deduzione dal reddito d’impresa pari al 3%

degli aumenti di capitale fino a 500.000 euro perfezionati, mediante conferimenti, da persone fisiche entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione.

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La deduzione è fruibile per il periodo di imposta in corso alla data di perfezionamento dell’aumento di capitale e per i quattro periodi di imposta successivi.

Rilevano, inoltre, i versamenti in denaro a fondo perduto che non comportano obblighi di restituzione da parte della società e la rinuncia incondizionata dei soci persone fisiche al diritto alla restituzione di crediti verso la società.

Da tenere presente che ai predetti fini assumono rilevanza sia le costituzioni di capitale sociale di nuove società, sia gli aumenti di capitale sociale di società già costituite, sia più in generale gli aumenti di capitale proprio di società derivanti da conferimenti e apporti di nuove risorse.

Non risultano, comunque, agevolabili gli aumenti di capitale sociale cosiddetti “nominali” (ossia diversi da quelli c.d. “reali)”, realizzati mediante conversione di riserve disponibili (circolare n.

53/2009).

Perdite istanza rimborso da IRAP

Il prospetto deve essere utilizzato dai soggetti che hanno presentato l’istanza rimborso da Irap di cui all’art. 6 del D.L. n. 185/2008 convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, evidenziando maggiori perdite d’impresa, riportabili ai sensi dell’art. 84 del TUIR, che non hanno trovato utilizzo nei periodi d’imposta

precedenti e che possono essere riportate nella presente dichiarazione.

A tal fine, nelle colonne da 1 a 4 del rigo RS144 occorre indicare, distintamente per anno di formazione, le maggiori perdite evidenziate nella colonna 4 del rigo RI5 dell’istanza di rimborso di cui sopra.

Le predette perdite, qualora riportabili senza limiti di tempo, vanno riportate nella colonna 5 senza indicarle nelle precedenti colonne.

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La parte di tali perdite pregresse non compensata a scomputo del reddito complessivo del presente periodo d’imposta deve essere riportata, rispettando l’anno di formazione, nell’apposito prospetto “Perdite di impresa non compensate” del presente quadro RS.

Le perdite evidenziate nel presente prospetto non dovranno essere riportate nel medesimo prospetto del modello relativo al periodo d’imposta successivo.

Le novità del Modello Unico SC 2010

Garantita l’invarianza del livello di

tassazione dei dividendi e delle plusvalenze, in relazione alla

riduzione dell’aliquota Ires (Legge Finanziaria 2008)

Sono state determinate disposizioni transitorie e relative decorrenze. In particolare, l’ammontare complessivo delle riserve formate con utili prodotti dalla società o ente partecipato fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente, ai sensi dei citati artt. 47 e 59 del Tuir, in misura pari al 40% del loro importo, e i decrementi di tale ammontare complessivo conseguenti alle delibere di distribuzione, sono indicati nel “Prospetto del capitale e delle riserve” del quadro RF del modello di dichiarazione dei redditi.

Non concorrono alla formazione del reddito imponibile:

– gli utili dichiarati dalle imprese di produzione e di distribuzione cinematografica che li impiegano nella produzione o nella distribuzione dei film, riconosciuti di nazionalità italiana ed espressione di lingua originale italiana;

– nel limite massimo del 30%, gli utili dichiarati dalle imprese italiane operanti in settori diversi da quello cinematografico, le quali, da sole o per mezzo di accordi con società di produzione e di distribuzione cinematografica, li impiegano nella produzione o nella distribuzione dei film, riconosciuti di nazionalità italiana.

Tali benefici sono concessi solo alle imprese in contabilità ordinaria.

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Spese di

rappresentanza

E’ stato modificato l’art. 109 del Tuir prevedendo la deducibilità, nella misura del 75%, delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell’art. 95 del Tuir.

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Riallineamento ai fini Ires ed Irap

E’ stata prevista la possibilità di riallineare attraverso il pagamento di distinte imposte, ai fini dell’Ires, dell’Irap e di eventuali addizionali, le seguenti divergenze, esistenti all’inizio del secondo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, con effetto a partire da tale inizio, e derivanti:

– dall’adozione degli IAS/IFRS, che non si sarebbero manifestate se le modifiche apportate alla norma avessero trovato applicazione sin dal bilancio del primo esercizio di adozione dei principi contabili

internazionali;

– dalla valutazione dei beni fungibili e dalla eliminazione di

ammortamenti, di rettifiche di valore e di fondi di accantonamento.

Le disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche in caso di:

a) variazioni che intervengono nei principi contabili IAS/IFRS adottati, rispetto ai valori e alle qualificazioni che avevano in precedenza assunto rilevanza fiscale;

b) variazioni registrate in sede di prima applicazione dei principi contabili effettuata successivamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.

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Agevolazioni per risparmio energetico

Introdotte modifiche per le detrazioni riguardanti le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica, con la previsione che, per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009 la detrazione dall’imposta lorda deve essere ripartita in 5 rate annuali di pari importo.

Per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2008, la Finanziaria 2008 ha previsto la ripartizione della suddetta detrazione di imposta in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci, a scelta irrevocabile del contribuente, operata all’atto della prima detrazione.

La legge n. 244/008 ha esteso l’applicazione delle agevolazioni per risparmio energetico anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010, con la previsione che le disposizioni si applicano anche alle spese per la sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione, sostenute entro il 31 dicembre 2009.

Addizionale del 25% su particolari trasmissioni televisive

Infine, è stato previsto che l’addizionale del 25% si applica anche al reddito proporzionalmente corrispondente alla quota di ricavi derivanti dalla trasmissione di programmi televisivi del medesimo contenuto nonché ai soggetti che utilizzano trasmissioni televisive volte a

sollecitare la credulità popolare che si rivolgono al pubblico attraverso numeri telefonici a pagamento.

Salvaguardia dell’occupazione della gente di mare

Sono stati estesi i benefici, a decorrere dall’anno 2009 e nel limite dell’80%, alle imprese che esercitano la pesca

costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.

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Versamento addizionale Ires settore petrolifero

La Legge n. 7/2009 (art. 3.) ha previsto il versamento di un’addizionale all’imposta sul reddito delle società (IRES)

pari al 4% dell’utile prima delle imposte risultante dal conto economico (a determinate condizioni), nei confronti delle società e degli enti commerciali residenti nel territorio dello Stato:

– che operano nel settore della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, con partecipazioni di controllo e di collegamento e con immobilizzazioni materiali e immateriali nette dedicate a tale attività con valore di libro superiore al 33% della corrispondente voce del bilancio di esercizio;

– emittenti azioni o titoli equivalenti ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;

– con una capitalizzazione superiore a 20 miliardi di euro determinata sulla base della media delle capitalizzazioni rilevate nell’ultimo mese di esercizio sul mercato regolamentato con i maggiori volumi negoziati.

Distretti produttivi e tassazione di gruppo

Sulla base del D.L. n. 5/2009, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n.

33, tra i soggetti passivi dell’Ires sono compresi i distretti produttivi (di cui al comma 366, art. 1 della legge n. 266 del 2005), ove sia

esercitata l’opzione per la tassazione unitaria.

Il reddito imponibile del distretto comprende quello delle imprese che vi appartengono, che hanno contestualmente optato per la tassazione unitaria.

Riconoscimento ai fini

fiscali Per le imprese di cui all’art. 73, comma 1, lettera a), del Tuir, e per le stabili organizzazioni di imprese non residenti, risultanti da operazioni di fusione o scissione, effettuate nel 2009, previsto il riconoscimento, ai fini fiscali, a partire dal primo esercizio successivo a quello nel quale è avvenuta l’aggregazione, del valore attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto dell’imputazione del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente 5 milioni di euro. La stessa agevolazione è prevista nel caso di operazioni di conferimento di azienda.

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Svalutazione crediti enti creditizi

E’ stato aggiunto il comma 3-bis all’art. 106 del Tuir.

Per i nuovi crediti risultanti in bilancio di cui al comma 3 del medesimo art. 106, che derivano dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela per gli enti creditizi e finanziari, erogati a decorrere

dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009, limitatamente all’ammontare che eccede la media dei crediti erogati nei due periodi d’imposta precedenti, diversi da quelli assistiti da garanzia o da misure agevolative in qualsiasi forma concesse dallo Stato, da enti pubblici e da altri enti controllati direttamente o indirettamente dallo Stato, le percentuali di cui allo stesso comma sono elevate allo 0,50%.

L’ammontare delle svalutazioni eccedenti il detto limite è deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi.

Metalli preziosi:

Imposta sostitutiva su plusvalenze iscritte in bilancio

Le plusvalenze iscritte in bilancio derivanti dalla valutazione al cambio di fine esercizio delle disponibilità in metalli preziosi detenute

nell’ambito dell’impresa (per uso non industriale) anche se depositate presso terzi o risultanti da conti bancari disponibili, sono assoggettate a tassazione separatamente dall’imponibile complessivo mediante applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività

produttive, con l’aliquota del 6%, entro l’importo massimo di 300 milioni di euro.

Riduzione disagio abitativo

E’ stato disposto che al fine di ridurre il disagio abitativo e di favorire il passaggio da casa a casa per le particolari categorie sociali dall’art. 1, comma 1, della legge n. 9 del 2007, l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo, già sospesa fino al 30 giugno 2009 dal D.L. n. 158 del 20 ottobre 2008, è ulteriormente differita al 31 dicembre 2009 nei comuni di cui all’art. 1 comma 1 della citata legge n. 9 del 2007.

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Addizionale Ires soggetti petroliferi

L’art. 56, comma 3, della Legge n. 99&2009 ha previsto l’incremento a 6,5 punti percentuali dell’aliquota dell’addizionale dell’Ires di cui all’art. 81, comma 16, del D.L. n. 112/2008 convertito dalla Legge n.

133/2008, per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro e che operano nei seguenti settori:

a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi; b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale;

c) produzione o commercializzazione di energia elettrica.

SIIQ Infine, l’art. 12 del D.L. n. 135/2009 convertito dalla legge n. 166/2009 ha inserito il comma 141-bis all’art. 1 della Legge n. 296/2006

(finanziaria 2007).

E’ previsto che le disposizioni riguardanti l’opzione per l’imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive d’ingresso nel regime speciale per le s.p.a. residenti nel territorio dello Stato svolgenti in via prevalente l’attività di

locazione immobiliare (c.d. SIIQ) e per le s.p.a. residenti nel territorio dello Stato non quotate, svolgenti anch’esse attività di locazione immobiliare in via prevalente (SIINQ), che comporta il realizzo a valore normale degli immobili nonché dei diritti reali su immobili destinati alla locazione posseduti dalla società alla data di chiusura dell’ultimo esercizio in regime ordinario, si applicano altresì alle società residenti negli Stati membri dell’Unione europea e degli Stati aderenti

all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al comma 1 dell’art. 168-bis del TUIR, con riferimento alle stabili organizzazioni svolgenti

in via prevalente la predetta attività di locazione immobiliare. Si ricorda che dal periodo d’imposta da cui ha effetto l’opzione per il regime speciale, il reddito d’impresa derivante dall’attività di locazione immobiliare svolta dalle stabili organizzazioni è assoggettato ad

un’imposta sostitutiva con aliquota del 20% da versare entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.

Sono indeducibili le spese e gli altri componenti negativi sostenuti in Stati o territori extra-comunitari con regime fiscale privilegiato

In virtù dell’art. 110, commi 10 e 12-bis del TUIR (in attesa che venga approvato il nuovo D.M.

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previsto dall’art. 168-bis del TUIR), le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori extra-comunitari con regime fiscale privilegiato sono indeducibili indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di controllo.

L’indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi non opera se l’impresa residente in Italia fornisce la prova che l’impresa estera svolge prevalentemente un’attività commerciale effettiva ovvero che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.

Le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del comma 11, dell’art. 110 del TUIR devono essere separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi.

Ai sensi del comma 12, tali disposizioni non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile il particolare regime di imposizione del reddito delle CFC di cui agli artt. 167 e 168 del TUIR.

Il successivo comma 12-bis, infine, stabilisce che le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Stati o territori extra- comunitari con regime fiscale privilegiato.

Per l’identificazione degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato si fa riferimento al D.M. 23 gennaio 2002.

Principi contabili internazionali (IAS/IFRS)

Il D.Lgs n. 38/2005, in vigore dal 22.03.2005, ha previsto, per alcune società, l’obbligo di redigere il bilancio in conformità ai principi contabili internazionali (c.d. IAS/IFRS).

Il decreto del 01.04.2009 ha disposto le disposizioni di attuazione e di coordinamento delle norme contenute nei commi 58 e 59, art. 1, della Legge n. 244/2007, ed i criteri di coordinamento con le disposizioni contenute nel predetto D.Lgs n. 38/2005, con particolare

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(FTA).

Le principali modificazioni apportate al TUIR, e ancora in vigore anche a seguito del citato art. 1 della legge n. 244/2007 sono le seguenti:

– ai fini della deducibilità fiscale prevista dall’art. 109, comma 4 del TUIR, si considerano imputati a conto economico anche i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili internazionali;

– con riferimento alle spese pluriennali non capitalizzabili per effetto dell’applicazione dei principi contabili internazionali, è prevista la deducibilità ai fini fiscali in quote costanti nell’esercizio in cui sono state sostenute nei quattro successivi;

– in tema di costo di beni strumentali materiali e immateriali per l’esercizio dell’impresa, in base alla nuova formulazione dell’art. 110, comma 1, lett. b), del TUIR, assumono rilevanza ai fini fiscali anche gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge e cioè anche quelli non riconducibili specificamente a capitali presi a prestito per l’acquisizione delle suddette immobilizzazioni;

– in materia di crediti e debiti in valuta, per effetto della sostituzione dell’art. 110, comma 3, del TUIR e della abrogazione del successivo comma 4, è fiscalmente irrilevante la valutazione secondo il cambio alla data di chiusura dell’esercizio;

– riguardo alla valutazione delle obbligazioni, in base alla nuova formulazione dell’art. 110, comma 1, lett. c), del TUIR, per quelle che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie assumono rilevanza fiscale le minusvalenze e le plusvalenze iscritte, mentre per quelle che costituiscono immobilizzazioni finanziarie le plusvalenze iscritte non concorrono a formare il reddito per la parte eccedente le minusvalenze dedotte;

– riformulazione dell’art. 112 del TUIR concernente le operazioni fuori bilancio.

Inoltre, l’art. 13 disciplina il periodo transitorio prevedendo nell’esercizio di prima applicazione dei principi contabili internazionali:

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– la possibilità di continuare ad adottare i precedenti criteri di valutazione dei beni fungibili e delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, mediante opzione, non revocabile, da esercitare nella dichiarazione dei redditi;

– l’irrilevanza fiscale del ripristino e dell’eliminazione nell’attivo patrimoniale rispettivamente, di costi già imputati al conto economico di precedenti esercizi e di quelli iscritti e non più capitalizzabili, ferma restando per questi ultimi la deducibilità sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti;

– l’irrilevanza fiscale dell’eliminazione nel passivo patrimoniale dei fondi di accantonamento considerati dedotti, ferma restando l’indeducibilità degli oneri a fronte dei quali detti fondi sono stati costituiti, nonché l’imponibilità della relativa sopravvenienza nel caso del mancato verificarsi degli stessi.

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