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Modello Unico Società di persone 2011

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Modello Unico Società di persone 2011

di Vincenzo D'Andò

Pubblicato il 21 marzo 2011

per le società di persone è già tempo di chiudere il bilancio dell’anno 2010 anche per fare fronte alle incombenze fiscali, in particolare ai fini delle imposte sui redditi: vediamo le novità del prossimo modello Unico

Modello Unico SP 2011 relativo all’anno 2010: Novità e conferme

Premessa

Per le società di persone è già tempo di chiudere il bilancio dell’anno 2010 anche per fare fronte alle incombenze fiscali, in particolare ai fini delle imposte sui redditi.

Tale problematica non riguarda, invece, tali società che siano in regime di contabilità semplificata, dovendo semplicemente compilare il relativo quadro RG del Modello Unico SP 2011, relativo al periodo d’imposta 2010.

Al contrario, le società di persone in contabilità ordinaria, per obbligo o per opzione, devono procedere ad effettuare le rettifiche di bilancio di fine anno per determinare l’utile civilistico della gestione ordinaria.

A questo punto (ottenuto il risultato definitivo dal conto economico) all’utile o perdita del 2010, compilando il relativo quadro RF (imprese in contabilità ordinaria), le società devono indicare le connesse variazioni in aumento e quelle in diminuzione.

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– Spese di rappresentanza (1), che sono deducibili nei limiti legati ai ricavi di bilancio (in particolare, si veda nella citata nota 1), oltre ai limiti imposti dal Tuir (entro il limite del 75% le spese di vitto e alloggio, in caso la variazione in aumento è data dal 25%);

– spese telefoniche (per telefonia fissa o mobile), che essendo deducibili nella misura del 80%, occorre indicare tra le variazioni in aumento il restante 20%;

– spese per i carburanti di autovetture ad uso promiscuo (ufficio/casa), potendo essere scomputate nella misura del 40%, vanno rilevate tra le variazioni in aumento, quindi, nella misura del 60%;

Mentre tra le variazioni in diminuzione emergono le spese di rappresentanza (precedente normativa) non ancora dedotte nei precedenti anni per questioni di competenza economica.

Nonché le spese per manutenzione e riparazione per la quote eccedente il plafond deducibile da dedurre negli anni successivi ai sensi del Tuir.

Come si compone il Modello Unico 2011

Avvertono le istruzioni ministeriali di quest’anno, aggiornate con le ultime novità, che il Modello Unico 2011 è un modello unificato delle dichiarazioni tramite il quale è possibile presentare la dichiarazione dei redditi e dell’IVA (infatti, ormai la dichiarazione ai fini Irap si presenta separatamente).

Le stesse istruzioni ricordano poi che sono tenuti alla presentazione della dichiarazione in forma unificata i contribuenti che hanno un periodo di imposta coincidente con l’anno solare e che sono tenuti alla presentazione sia della dichiarazione dei redditi sia della dichiarazione IVA.

Per cui i contribuenti che hanno un periodo di imposta non coincidente con l’anno solare non possono presentare la dichiarazione in forma unificata.

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Termini di presentazione

Le società di persone (o le associazioni di cui all’art. 6, del D.P.R. n. 600/1973) devono presentare all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni in materia di imposta sui redditi esclusivamente per via telematica entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Quindi, nel caso di specie, il termine di presentazione scadrà il 30 settembre 2011.

Le novità

I quadri maggiormente interessati dalle novità normative sono stati i quadri RG (reddito d’impresa in regime di contabilità semplificata), RF (reddito d’impresa in regime di contabilità ordinaria) ed in particolare il Quadro RS (prospetti comuni ai Quadri RD, RE, RF, RG.

Le modifiche più rilevanti sono state le seguenti:

– L’esclusione dalle imposte sui redditi del 50% degli investimenti nei nuovi macchinari e nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO di cui al Provvedimento Agenzia Entrate 16.11.2007, effettuati dall’1.7.2009 al 30.6.2010 (cd. Tremonti-ter);

– l’istituzione dell’apposita sezione all’interno del Quadro RS per il beneficio fiscale concesso per incentivare gli investimenti delle aziende operanti nel settore tessile in attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2009 e fino al termine del periodo di imposta in corso al 31.12.2010 (cd.

tremonti-quater);

– l’inserimento nel Quadro RS del prospetto apposito destinato alle società di persone soggette alla disciplina del transfer pricing;

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d’imposta per la quota di utili di esercizio accantonati ad un’apposita riserva e dedicata alla realizzazione entro l’esercizio successivo di investimenti rientranti nel programma comune del contratto di rete;

– la sezione destinata ai contribuenti che, per il 2010, sono intenzionati ad adeguarsi agli studi di settore ai fini iva, provvedendo al versamento del maggior tributo che ne deriva, è stata adesso collocata all’interno del Quadro Rs, mentre i dati relativi all’adeguamento agli effetti delle imposte dirette devono essere indicati nei Quadri RG, RF e RE, a seconda del tipo di reddito da dichiarare (reddito di impresa in contabilità semplificata o di lavoro autonomo.

Versamenti e rateazione

I versamenti (saldo risultante dalla dichiarazione e primo acconto del 40%) andranno eseguiti entro il 16 giugno 2011, oppure entro il 18 luglio (tenuto conto che il 16 luglio è sabato) con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse.

Anche il saldo dell’IVA, per i soggetti che presentano la dichiarazione IVA all’interno della dichiarazione unificata, può essere pagato entro il 16 giugno ovvero entro il 18 luglio.

Tuttavia, poiché il termine per il versamento dell’IVA scade il 16 marzo, i contribuenti che si avvalgono della possibilità di effettuare il versamento dell’IVA nel periodo dal 16 marzo al 16 giugno, devono maggiorare tale importo dello 0,40% per mese o frazione di mese.

Qualora, invece, il contribuente scelga di effettuare il versamento dell’IVA nel periodo dal 16 giugno al 18 luglio deve applicare l’ulteriore maggiorazione dello 0,40% sulla somma calcolata alla data del 16 giugno.

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Nota (1) Spese di rappresentanza

Dal 1989 fino al 31.12.2007 sono deducibili per 1/3 del loro ammontare. La deduzione ammessa (1/3) va ripartita in 5 quote costanti annuali.

Nuova disciplina dal 2008

Dall’1.1.2008, per espressa previsione dell’art. 1, co. 33, lett. p),cL. 244/2007 le spese di rappresentanza, con decorrenza dal periodo d’imposta in corso alc31.12.2007 e dunque dal 2008 per i soggetti che hanno l’esercizio sociale coincidente con l’anno solare, sono deducibili per intero, nel periodo di sostenimento, se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanza.

Criteri di individuazione e limiti di deducibilità

Il D.M. 19.11.2008 stabilisce i nuovi criteri di individuazione e i limiti di deducibilità delle spese di rappresentanza in attuazione dell’art. 108, co. 2, D.P.R. 917/1986, applicabili alle spese sostenute dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007 (2008 per gli esercizi solari).

Si considerano inerenti, se sostenute e documentate, le spese per erogazioni gratuite di beni e servizi, effettuate per fini promozionali o di pubbliche relazioni il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione di generare benefici economici o il cui sostenimento sia coerente con pratiche commerciali di settore.

Costituiscono, comunque, spese di rappresentanza:

– Le spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e svolte significative attività promozionali dei beni o servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell’attività caratteristica dell’impresa; le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di

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mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti i beni e servizi prodotti dall’impresa; ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, compresi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza.

Le suddette spese, deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento, sono calcolate sull’ammontare di ricavi e proventi della gestione caratteristica dell’impresa come risultano dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo d’imposta, in misura pari a:

– 1,3% dei ricavi e proventi fino a € 10 milioni;

– 0,5% dei ricavi e proventi per la parte eccedente € 10 milioni e fino a € 50 milioni;

– 0,1% dei ricavi e proventi per la parte eccedente € 50 milioni.

Spese rappresentanza per le imprese di nuova costituzione

Nel rigo RS26, vanno indicate le spese di rappresentanza di cui all’art. 108, comma 2, del TUIR sostenute dalle imprese di nuova costituzione non deducibili dal reddito d’impresa per mancanza di ricavi e che possono essere portate in deduzione dal reddito d’impresa del periodo d’imposta in cui sono conseguiti primi ricavi e di quello successivo se e nella misura in cui le spese sostenute in tali periodi siano inferiori all’importo deducibile.

Vincenzo D’Andò

21 marzo 2011

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