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CENTRALE Cod.: LG. SL. 002 Settore Attività Produttive e Laboratori

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Academic year: 2022

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Testo completo

(1)

Funzione e Nome Firma DATA Direttore Settore Attività Industriali

Controlli e Coordinamento Laboratori Giulio Sesana

Giulio Sesana Direttore Settore Coordinamento

Tecnico per lo Sviluppo Sostenibile Fabio Carella

Fabio Carella Direttore Settore Programmazione

Integrata, Controllo e Sviluppo Organizzativo

Luca Marchesi

Luca Marchesi

Direttore del Dipartimento Provinciale di Lecco

Franco Olivieri

Franco Olivieri Compilata e Verificata

da:

(Gruppo di lavoro)

Direttore del Dipartimento Provinciale di Milano

Giuseppe Sgorbati

Giuseppe Sgorbati

11 – 12 - 2008

Approvata da Direttore Generale

Franco Picco Franco Picco 12 – 12 - 2008

Visto per l’emissione RSGQ

Felice Pocchiari Felice Pocchiari 15 – 12 - 2008

Rev. Data Descrizione delle modifiche

00 15 – 12 - 2008 Prima emissione

(2)

Le attività produttive avviate a seguito di Dichiarazione di Inizio Attività (DIAP), ai sensi della L.R.

8/2007 sono da considerarsi a tutti gli effetti attività esistenti; il dichiarante ha diritto ad esercire l’attività dalla data di presentazione della DIAP al protocollo dello Sportello Unico o del Comune, senza necessità di ricevere alcun ulteriore assenso esplicito da parte della Pubblica Amministrazione. La DIAP è resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di certificazione e/o atto di notorietà, ai sensi delle modalità previste all’art. 38 del DPR 445 del 2000 (*).

Pertanto, la gestione delle DIAP da parte di ARPA si deve a tutti gli effetti ritenere finalizzata all’esercizio dell’attività di controllo in quanto, come detto, va a incidere su un’attività produttiva che è già in atto. Quindi, qualsiasi tipo di azione di ARPA non è finalizzata né al rilascio di pareri, né di autorizzazioni.

Le attività di controllo ambientale condotte dall’Agenzia consistono, nel caso specifico, nello svolgimento delle attività tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle Autorità Competenti per la tutela dell’ambiente (art. 5 c. 1 lettera a) Legge Regionale 14 agosto 1999 n. 16).

* * *

Il DIDIAAGGRRAAMMMMAA DIDI FFLLUUSSSSOO predisposto al fine di una omogenea gestione operativa delle DIAP presso le diverse strutture dipartimentali di ARPA Lombardia, presentato nella pagina seguente, è articolato secondo uno schema sequenziale che descrive le azioni previste per i soggetti operanti in ARPA nel campo delle DIAP; nel corso della elaborazione di questa “linea guida” è emersa una fondamentale esigenza informativa e comunicativa dell’Agenzia verso il mondo imprenditoriale che accede alla procedura.

Si è convenuto di soddisfare tale esigenza informativa attraverso due strumenti complementari:

Ö

Al momento del ritiro presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dei modelli per la presentazione della DIAP: distribuzione agli imprenditori di un documento generale (allegato 1) contenente brevi e concise informazioni sulle attività condotte da ARPA e sui costi che ARPA fatturerà.

Ö

Al termine della analisi documentale della DIAP da parte di ARPA: trasmissione all’imprenditore e, per conoscenza, al SUAP di una lettera specifica (allegato 2).

Sempre nell’ottica di favorire una corretta informazione sul tema della DIAP nei confronti del mondo imprenditoriale e, contestualmente, fornire indicazioni pratiche sulla compilazione della Dichiarazione, si intende dare avvio al progetto infoDIAP basato sulla creazione nel sito istituzionale di ARPA di una sezione appositamente dedicata all’argomento.

Il contenuto del presente documento annulla e sostituisce le precedenti indicazioni fornite dalla Direzione Generale sull’argomento doc. int. n. 96218 del 13/07/2007 e doc. int. n. 164068 del 29/11/2007.

(*) “Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento e' inserita nel fascicolo.”

(3)
(4)

C

CA AS SI I ST S TI IC CH HE E DI D I P PR RE ES SE EN NT TA AZ ZI IO ON NE E DE D EL LL LA A D DI IA AP P

E’ in capo allo Sportello Unico per le Attività Produttive di cui al D.Lgs 112/98 e ai sensi dei successivi regolamenti attuativi, o comunque alla struttura individuata allo scopo dal Comune, inoltrare al Dipartimento provinciale ARPA copia della DIAP esclusivamente di quelle attività che erano assoggettate al rilascio del Nulla osta all’esercizio attività produttiva prima della emanazione della LR 8/07.

Pertanto non dovrà essere inviata:

A. La dichiarazione resa in luogo del certificato di agibilità in quanto costituisce autocertificazione da esibire in sede di verifica;

B. La notifica prevista dall’art 5, 2° comma della legge regionale 8/2007 (il punto 4 della D.G.R.

4502/2007 prevede che la notifica sia inviata dallo Sportello unico solo alla ASL;

C. La notifica delle attività produttive elencate nell’allegato 3C della delibera di giunta regionale del 14 maggio 1999, già escluse dalla presentazione del Nulla Osta all’esercizio e che vengono di seguito riportate:

1. Esercizi commerciali di sola vendita di prodotti alimentari e non;

2. Pubblici esercizi di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande;

3. Laboratori di produzione e confezionamento di sostanze alimentari fino a n° 3 addetti, ivi compresi quelli annessi ad esercizi di vendita diretta al dettaglio;

4. Piccoli laboratori artigianali fino ad un n° 3 di addetti adibiti a prestazioni che :

¾ non producano, con impianti o macchine, emissioni in atmosfera ai sensi del D.P.R.

203/88;

¾ non abbiano scarichi idrici di tipo produttivo;

¾ non producano rifiuti speciali pericolosi, ai sensi del D.Lgs 22/97;

¾ non abbiano un significativo impatto rumoroso con l’ambiente. A titolo esemplificativo, elettricista, riparatore TV, calzolaio, sarto ed assimilabili.

5. Barbieri, parrucchieri ed affini, estetisti ed altre attività affini;

6. Depositi e magazzini annessi ad esercizi di vendita al dettaglio, depositi di attrezzi agricoli ed assimilabili;

7. Strutture ricettive e ricreative;

8. Uffici pubblici e studi professionali;

9. Scuole senza laboratori annessi, ospedali ed istituzioni sanitarie e socio-assistenziali.

Si ricorda, inoltre, che sono escluse dall’applicazione dell’art.6 della Legge Regionale 1/2007 le procedure edilizie di cui agli articoli 38 e 42 della Legge Regionale 12/2005 e in ogni caso quelle afferenti la grande distribuzione organizzata, di cui all’art. 9 del Decreto Legislativo 114/1999 e relativi provvedimenti attuativi, le cave, gli impianti di stoccaggio rifiuti e le imprese a rischio di incidente rilevanti.

Nel caso di domande di pubblici esercizi per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa ex LR 30/2003 si evidenzia che trattasi di attività inserite nell’allegato C della DGR del 14 maggio 1999 ed escluse dalla presentazione del nulla osta all’esercizio dell’attività produttiva e pertanto non vanno inviate ad Arpa, e che la presentazione della DIAP è al solo fine della Autorizzazione sanitaria e deve quindi essere inviata solo all’ASL. Inoltre in tali casi, la valutazione di impatto acustico può essere richiesta solo ed esclusivamente dal Comune al richiedente. Pertanto, il Comune nel caso lo ritenesse opportuno può richiedere ad ARPA un parere tecnico, formulato ai sensi della legge regionale 13/01, sulla valutazione della relazione di impatto acustico presentata.

(5)

(A ( Al ll l eg e ga a to t o 1 1 ) ) Do D o cu c um me en n to t o g g en e n er e ra al le e

d d a a d di is st tr ri ib b ui u ir re e p p re r es ss so o

l l o o S Sp po or rt te el l lo l o U Un n ic i co o p pe e r r l l e e A At tt ti iv v it i tà à P Pr ro od du ut tt ti iv ve e

(6)

Allegato 1 D

DIICCHHIIAARRAAZZIIOONNEE DDII IINNZZIIOO AATTTTIIVVIITTAA’’ PPRROODDUUTTTTIIVVAA ((DDIIAAPP)):: A

ATTTTIIVVIITTAA’’ SSVVOOLLTTEE DDAA AARRPPAA LLOOMMBBAARRDDIIAA

L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia (ARPA) è l’Ente cui la legge attribuisce, tra gli altri compiti istituzionali finalizzati alla protezione dell’ambiente, l’esercizio delle funzioni tecniche del controllo ambientale. Pertanto, compete all’Agenzia verificare che le aziende, nell’esercizio delle proprie attività, rispettino le norme e le prescrizioni che presiedono alla tutela degli ecosistemi, anche in relazione alla prevenzione dei possibili effetti negativi sulla salute dei cittadini.

Ö

RuRuoolloo ddii AARRPPAA iinn rreellaazziioonnee aallllee DDIIAAPP

Con l’entrata in vigore della Legge Regionale n. 8 del 2 aprile 2007 sulla semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico del sistema produttivo, che abolisce il Nulla Osta Inizio Attività, la presentazione della DIAP al protocollo dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) o del Comune costituisce titolo ad esercire la propria attività, senza necessità di ricevere alcun ulteriore assenso da parte della Pubblica Amministrazione.

I Dipartimenti provinciali di ARPA Lombardia, ricevute le DIAP dagli SUAP o dai Comuni, procedono in primo luogo all’analisi delle informazioni contenute nelle Dichiarazioni e nei relativi allegati, con l’esclusivo intento di prendere conoscenza delle nuove realtà produttive presenti sul territorio e poter procedere, nel pieno rispetto delle disposizioni sulla riservatezza delle informazioni, al loro inserimento nell’archivio delle attività da sottoporre a controllo.

L’attività di controllo viene esercitata da ARPA secondo criteri di programmazione che tengono conto di diversi parametri quali l’intensità del rischio ambientale da attribuire all’attività produttiva, la sua interrelazione con l’ambiente urbano e naturale circostante, la coerenza degli aspetti documentali, tecnici e amministrativi riscontrati nell’analisi della DIAP.

Ö

TaTarriifffafazziioonnee

Sulla base delle vigenti disposizioni, ARPA Lombardia è tenuta a tariffare le attività svolte connesse e conseguenti alla ricezione delle DIAP.

Pertanto, a seguito dell’analisi di ogni DIAP pervenuta, ARPA procede all’emissione di regolare fattura a carico del dichiarante per un importo pari ad € 85,00 IVA compresa (aziende fino a 15 dipendenti) oppure pari ad € 171,00 IVA compresa (aziende oltre 15 dipendenti), come da tariffario dell’Agenzia.

L’attestato di pagamento della fattura è compreso nella documentazione che l’Azienda è tenuta a esibire all’atto del controllo.

All’attivazione di infoDIAP sul sito si potrà aggiungere:

Maggiori dettagli e informazioni sulla procedura DIAP e sul ruolo di ARPA Lombardia sono disponibili sul sito web www.arpalombardia.it/infoDIAP

(7)

(A ( Al ll l eg e ga a to t o 2 2 ) ) Le L e tt t te er ra a s s pe p ec ci i fi f ic ca a

d d a a i in nv vi i ar a re e a al l l’ l ’i i mp m pr re en n di d it to or re e e e , , p pe e r r c c on o no os s ce c en nz za a , , a al l S SU U AP A P

a a s se e gu g ui i to t o d d el e ll l ’a ’ an n al a li i si s i d do oc cu u me m en nt ta al l e e

(8)

Allegato 2

MODELLO RACCOMANDATA A.R.

Spett.le Azienda XXX

e, p.c. Allo Sportello Unico per

le Attività Produttive / Comune di ..

OGGETTO: Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva (DIAP) di cui all’art. 3 della Legge Regionale n. 8 del 2 Aprile 2007

Egregio Titolare,

la presente per informarLa che i nostri uffici hanno ricevuto ed esaminato la Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva (DIAP) presentata dalla Sua Azienda in data XXYYZZ.

Arpa Lombardia è l’Agenzia della Regione Lombardia cui la legge pone in capo, tra l’altro, le funzioni tecniche del controllo ambientale. Compito di Arpa Lombardia è pertanto quello di verificare che nell’esercizio delle proprie attività, le aziende rispettino le norme e le prescrizioni che presiedono alla tutela dell’ambiente.

A far data dall’entrata in vigore della legge regionale n. 8 del 2 Aprile 2007 sulla semplificazione degli adempimenti burocratici a carico del sistema produttivo, la presentazione della DIAP al protocollo dello Sportello Unico per le Attività Produttive o del Comune costituisce titolo ad esercire la propria attività, senza necessità di ricevere alcun ulteriore assenso da parte della Pubblica Amministrazione.

Gli uffici di ARPA Lombardia, sede Dipartimento di XXXX competente per territorio, hanno quindi svolto la propria analisi sulla documentazione da Lei presentata con l’esclusivo intento di prendere conoscenza della nuova realtà produttiva e di inserirla nell’archivio dipartimentale delle attività da sottoporre al controllo.

(9)

NOTA PER LA REDAZIONE DELLA LETTERA: riportare alternativamente il testo di UNO dei due box sottostanti, a seconda del caso che ricorre

CASO 1) COERENZA TRA ATTI AUTORIZZATIVI DICHIARATI E ATTIVITA’ SVOLTA. Riportare nella lettera il testo seguente:

Allo stato attuale, dalla documentazione che ha depositato emerge un quadro informativo completo della Sua attività e la coerenza tra la descrizione della medesima e gli atti autorizzativi di natura ambientale il cui possesso viene dichiarato nella scheda di compatibilità ambientale.

Di conseguenza, la Sua Azienda verrà inserita nel piano dei controlli di ARPA Lombardia, predisposto secondo criteri di priorità che tengono conto dell’intensità del rischio ambientale da attribuire all’attività produttiva, della sua interrelazione con l’ambiente urbano e naturale circostante, della coerenza degli aspetti documentali, tecnici ed amministrativi riscontrati dall’analisi della DIAP.

CASO 2) INCOERENZA TRA ATTI AUTORIZZATIVI DICHIARATI E ATTIVITA’ SVOLTA. Riportare nella lettera il testo seguente:

Allo stato attuale, l’esame della documentazione che ha depositato ha fatto emergere alcune incoerenze tra la descrizione della Sua attività e gli atti autorizzativi di natura ambientale il cui possesso viene dichiarato nella scheda di compatibilità ambientale.

Tali profili di incoerenza potrebbero essere superati facendo pervenire ai nostri uffici, entro 45 giorni dalla ricezione della presente, i seguenti documenti:

1.

2.

3.

ecc.

N.B. per il Dipartimento: INDICARE ELENCO DOCUMENTI RICHIESTI, IN RIFERIMENTO AD ATTI RITENUTI MANCANTI (COPIE DI AUTORIZZAZIONI O ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI), SENZA ENTRARE NEL MERITO DEGLI ALLEGATI TECNICI OGGETTO, SEMMAI, DI UN SUCCESSIVO EVENTUALE CONTROLLO ISPETTIVO SOSTANZIALE. TALE RICHIESTA DI DOCUMENTI DEVE ESSERE IN OGNI CASO SUCCESSIVA ALLA VERIFICA DELLA PRESENZA DEGLI STESSI NEGLI ARCHIVI DIPARTIMENTALI

L’eventuale superamento delle incoerenze riscontrate, reso possibile dall’invio della documentazione sopra elencata, consentirà il corretto posizionamento della Sua Azienda all’interno del piano dei controlli di ARPA Lombardia, piano predisposto secondo criteri che tengono conto, oltre che dell’intensità del rischio ambientale da attribuire all’attività produttiva e della sua interrelazione con l’ambiente urbano e naturale circostante, anche della coerenza degli aspetti documentali, tecnici ed amministrativi riscontrati dall’analisi della DIAP.

La invito a tener presente che quanto sopra non costituisce ad alcun titolo attestazione di avvenuto controllo sulla Sua Azienda da parte di Arpa Lombardia, né può essere inteso come parere vincolante o limitante della successiva azione di controllo dell’Agenzia.

La informo infine che, sulla base delle vigenti disposizioni, Arpa Lombardia è tenuta a fatturare le attività connesse e conseguenti alla presentazione da parte Sua della Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva e che pertanto, nei confronti della Sua Azienda, sarà emessa nelle prossime settimane regolare

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fattura di importo pari a € …(*)… IVA compresa, come da tariffario dell’Agenzia. L’attestato di pagamento della suddetta fattura fa parte della documentazione che l’Azienda è tenuta ad esibire all’atto del controllo.

NOTA PER LA REDAZIONE DELLA LETTERA

Quando sarà attivo sul sito ARPA il link a infoDIAP, riportare nel testo della lettera la seguente frase:

Per maggiori dettagli sulla procedura DIAP e sul ruolo di ARPA Lombardia La invito a visitare il sito www.arpalombardia.it/infoDIAP .

Le porgo i miei più distinti saluti.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO PROVINCIALE (……….)

(*) = € 85,00, IVA compresa (in caso di aziende fino a 15 dipendenti) oppure € 171,00, IVA compresa (in caso di aziende oltre 15 dipendenti)

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(A ( Al ll l eg e ga a to t o 3 3 ) )

C C ri r it te er ri i p pe e r r l l a a d de ef fi in n iz i zi io o ne n e d de el l P Pi ia a no n o d de e i i C Co on n tr t ro o ll l li i

p p re r es ss so o a az z ie i en nd d e e o op p er e ra an nt ti i a a tt t tr ra av ve e rs r so o D DI IA AP P

(12)

Cr C ri i te t er ri i p pe er r l l a a d de ef fi i ni n iz zi io on ne e d de el l P Pi ia an no o d de ei i C Co on nt tr ro ol ll l i i p

pr re es ss so o l l e e a az zi ie en nd de e o op pe er ra an nt ti i a at tt tr ra av ve er rs so o D Di ic ch hi ia ar ra az zi io on ne e d di i I In ni iz zi i o o d di i At A tt ti iv vi it à Pr P ro od du ut tt ti iv va a ( (D DI IA AP P) )

Premessa

L’entrata in vigore della L.R. 8/07 pone in evidenza una serie di temi relativi all’attività di controllo sulle aziende operanti in ragione del titolo abilitativo costituito dalla DIAP.

Lo schema di programmazione dei controlli da parte dei Dipartimenti dovrà infatti essere informato ad alcune peculiarità legate a questa forma di autorizzazione, che ricalca le modalità previste dall’art. 15 della Legge 241/90.

Le differenze di approccio rispetto alla situazione preesistente sono sostanziali. Ogni attività di verifica, oggi, è successiva al momento nel quale l’imprenditore ha titolo ad avviare la propria attività. Per meglio collocare l’attività di controllo che ARPA svolge sulle aziende che operano nel regime di DIAP, occorre comunque ricordare che tali aziende, nei casi previsti dalla legge, devono disporre di autorizzazioni settoriali (aria, rifiuti, scarichi ecc.), e che ciò costituisce un patrimonio conoscitivo di base, per i Dipartimenti ARPA, di segmenti della nuova realtà aziendale. Rispetto alle condizioni antecedenti alla L.R. 8/07, ciò che non è stato preventivamente valutato è il rapporto tra la nuova attività produttiva ed il contesto territoriale. E’ assente, inoltre, una valutazione preventiva circa la completezza del bagaglio autorizzativo posseduto.

Le prassi e l’impostazione per lo svolgimento dei controlli sono diffusamente descritti nell’Allegato B alla DGR 4799 del 30 maggio 2007 che contiene le indicazioni operative circa numerosi aspetti della L.R. 8/07.

Altro importante riferimento in materia di controlli è costituito dalla Raccomandazione 2001/331/CE che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri.

Quanto descritto nel presente documento, in particolare nei successivi passaggi che dettano i criteri per la formulazione del Piano dei Controlli, è relativo alla sezione “Azioni” della flow chart per la gestione delle DIAP. Per soddisfare l’evidente esigenza della pianificazione dei controlli presso i Dipartimenti di ARPA, gli operatori sono tenuti ad inserire le pratiche in un database dipartimentale utilizzando i criteri di seguito indicati.

Piani di controllo ordinario e nuove attività assoggettate a DIAP

L’attività di controllo di ARPA, al di là dei controlli straordinari aventi carattere di urgenza o di eccezionalità, deve essere sviluppata sulla base di piani, informati ad una valutazione del rischio ambientale legato alle tipologie aziendali ed alle specifiche situazioni territoriali.

L’avvio di nuove attività produttive pone, di conseguenza, l’esigenza di collocarle all’interno dei propri correnti piani e programmi di controllo.

(13)

L’esame della documentazione tecnica allegata alla DIAP costituisce, di conseguenza, uno strumento fondamentale per l’inquadramento della nuova attività nel contesto dipartimentale e per effettuare una valutazione circa il livello di priorità da assegnarle nella formazione dei programmi di controllo.

Sopralluoghi e ispezioni: livelli di priorità

Nell’esame della documentazione tecnica allegata alle DIAP, anche in riferimento all’esperienza corrente, sono stati implementati principi che, in linea di massima, riconducono sinteticamente a tre aree di interesse:

1. intensità del rischio ambientale da attribuire all’attività;

2. rapporto dell’attività con l’ambiente urbano e naturale circostante;

3. aspetti documentali tecnici ed amministrativi.

Gli elementi da considerare, per ognuna di queste voci, possono essere molteplici e strettamente legati alle specificità aziendali e territoriali. Nei successivi paragrafi sono illustrati in dettaglio gli elementi da impiegare per le valutazioni, come sintesi delle voci di maggiore interesse.

Nella fase attuale, si chiede ai dipartimenti di utilizzare, all’interno delle modalità previste a livello dipartimentale (anche nel caso nel quale siano stati previsti criteri di pesatura numerica ecc.), gli elementi indicati nel successivo paragrafo, a declinazione delle diverse aree di interesse sopra specificate. L’adozione di fattori di valutazione omogenei in tutti i Dipartimenti ha grande rilievo, in quanto rappresenta l’inizio di un percorso di convergenza metodologica e permette di definire basi di esperienza comuni per le ulteriori iniziative in programma.

E’ infatti allo studio la possibilità, anche sulla base dell’esperienza condotta in diversi Dipartimenti, di parametrizzare i diversi fattori di interesse per giungere alla composizione di un indice

“oggettivo”.

Tale indice, ovviamente, non sarebbe da intendersi come uno strumento meccanico ed esclusivo per la creazione di classifiche di rischio, quanto come strumento di supporto decisionale per gli operatori, la cui professionalità, esperienza e responsabilità continuano a rimanere l’elemento portante delle attività di controllo di ARPA.

Una metodologia di tipo “oggettivo”, opportunamente condivisa all’interno di ARPA, (eventualmente anche sentite le categorie e le associazioni industriali e professionali di riferimento), può rappresentare uno strumento di autovalutazione per gli imprenditori, utile anche ad incrementare il livello di consapevolezza e la proattività, in campo ambientale, degli esercenti di nuove imprese.

I criteri relativi ad ognuna delle tre aree di interesse come sopra identificate, sono di seguito indicati:

1. Intensità del rischio ambientale da attribuire all’attività

L’indicatore “intensità di rischio ambientale” può essere pesato a partire da alcune informazioni, di norma contenute nella documentazione tecnica allegata alle DIAP, e dalla esperienza specifica degli operatori. Gli elementi principali da prendere a riferimento sono di seguito illustrati:

• Tipologia di attività produttiva e/o lavorazioni particolari.

• Appartenenza attività insalubri di I classe ai sensi del DM 05/09/94.

• Attività di deposito senza indicazione della tipologia di merci gestite.

• Previsione dell’impiego di sostanze pericolose, loro quantità.

• Esperienza dipartimentale circa situazioni di rischio o di violazione di normativa per lo specifico settore al quale l’azienda appartiene.

(14)

2. Rapporto dell’attività con l’ambiente urbano e naturale circostante

Il livello di “rischio ambientale” riferibile alle valutazioni di cui al punto precedente, può essere successivamente pesato in riferimento al contesto antropico ed ambientale circostante alle attività.

Tra gli elementi da considerare per tale valutazione sono ricompresi i seguenti:

• Destinazione urbanistica dell’area e/o sua struttura, con riferimento a zone miste residenziali/industriali/artigianali o in zone industriali/artigianali ma al confine con zone residenziali o miste.

• Densità abitativa.

• Ubicazione presso aree soggette a vincoli ambientali.

• Presenza di recettori ambientali e/o antropici particolarmente sensibili alle emissioni, anche potenziali, liquide ed aeriformi.

3. Aspetti documentali tecnici ed amministrativi

La documentazione allegata alle DIAP rappresenta il primo strumento di valutazione, come già visto, per la collocazione della nuova azienda all’interno di una scala di priorità per le azioni di controllo, secondo, ad esempio, gli indicatori qualitativi legati alle voci sopra richiamate.

L’esame della documentazione può comunque contribuire alla percezione, da parte dell’operatore ARPA, del livello di consapevolezza nella gestione degli aspetti ambientali adottato dall’imprenditore, e della adozione di pratiche preventive coerenti con la tipologia aziendale e con il contesto circostante.

Mentre le valutazioni relative ai punti 1 e 2 sono di carattere “oggettivo”, e riferite a specifiche situazioni o condizioni (uso sostanze, classificazioni aziendali, situazione urbanistica, esperienze settoriali pregresse ecc.), le valutazioni relative alla documentazione tecnica ed alla completezza del bagaglio autorizzativo mettono in rilievo la correttezza dell’approccio aziendale al tema della protezione ambientale, e determinano, di conseguenza, un fattore amplificante (o riducente) per i rischi ambientali messi in luce attraverso le analisi relative ai punti precedenti.

In questo senso, la coerenza o la incoerenza delle azioni destinate alla protezione ambientale in relazione alla specifica tipologia aziendale diviene un elemento fondamentale per la definizione del livello di priorità per gli interventi di controllo, che può portare ad un intervento posizionato molto in alto, rispetto alla scala di priorità dipartimentale, in relazione alla presenza di situazioni di insufficiente coerenza del quadro tecnico e di rischio ambientale rispetto alla tipologia aziendale, laddove tale incoerenza può essere evocativa di situazioni di rischio ambientale in atto o di elevata probabilità.

Vi è inoltre da considerare che, nel corso della istruttoria finalizzata al rilascio di autorizzazioni, ARPA, che di norma vi partecipa attivamente, acquisisce ed archivia una serie di informazioni che si possono rivelare di grande utilità nel corso delle valutazioni necessarie per la definizione del livello di priorità da assegnare all’azienda per lo svolgimento dei controlli.

Non è inoltre da trascurarsi il fatto che attraverso l’esame della documentazione e delle autorizzazioni allegate alla DIAP può emergere un quadro di apparente incoerenza tra attività svolta ed autorizzazioni possedute che richiede il più celere chiarimento.

Per quanto visto, gli indicatori qualitativi da considerare per la definizione di livelli di priorità legati all’indicatore “aspetti documentali ed amministrativi” possono essere riassunti come segue:

• Coerenza del quadro tecnico, relativamente ai rischi ed alla protezione ambientale, con la tipologia aziendale.

• Coerenza e completezza del bagaglio autorizzativo rispetto alla tipologia aziendale ed alla descrizione specifica delle attività.

• Esiti di attività di controllo da parte di altri enti (in particolare ASL in relazione alle previsioni della DGR 4799 del 30 maggio 2007).

(15)

Sostenibilità ambientale nelle aziende e rapporti con ARPA

I compiti ispettivi ed eventualmente sanzionatori che appartengono all’area dei compiti istitutivi primari propri dell’Agenzia non devono esaurire comunque le funzioni di ARPA nella dinamica dei rapporti con le imprese (art. 8 della LR 16/99).

Si ritiene infatti auspicabile che nei rapporti con le aziende, specie a conclusione delle attività di controllo effettuate a seguito di sopralluoghi ed ispezioni, si possa instaurare un dialogo con gli imprenditori concernente temi ambientali quali le modalità di svolgimento di specifiche attività, le

“buone pratiche” e le migliori tecnologie, l’uso di prodotti e processi a minor impatto ambientale, ovvero si possa cogliere l’occasione per la promozione dei sistemi di gestione ambientale (SGA), delle certificazioni e registrazioni ambientali e di ogni altra pratica mirante alla riduzione dei rischi ambientali. A questo proposito, occorre tener presente che in ARPA è istituito e funzionante un Settore dedicato anche alla promozione degli strumenti propri dello sviluppo sostenibile, in particolare su tematiche quali i sistemi comunitari di ecogestione e audit (EMAS), i marchi di qualità ecologica (ECOLABEL) e la sostenibilità ambientale dei consumi (GP).

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